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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 589/2019 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof.
Avv. Leonardo Patroni Griffi (C.F.: ), presso il C.F._1
cui indirizzo pec, è Email_1
elettivamente domiciliata;
ISTANTE IN RIASSUNZIONE - GIA' APPELLANTE (nel giudizio di appello n. 10909/2005 RG) contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio de
Notaristefani di Vastogirardi (C.F.: ), presso il C.F._2
cui studio, in Napoli, alla Via Vittoria Colonna, n. 14, e all'indirizzo pec,
è elettivamente Email_2
domiciliato; CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - GIA' APPELLATO (nel giudizio di appello n. 10909/2005 RG)
e nei confronti di
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv.
Michele Vietti (C.F.: ), presso il cui indirizzo pec, C.F._3
è elettivamente domiciliata;
Email_3
TERZA INTERVENUTA nel giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito di Cassazione (n.
31195/2018) della sentenza n. 4143/2012 della Corte d'Appello di
Napoli, pubblicata il 18.12.2012, resa nel giudizio d'appello avverso la sentenza del G.U. del Tribunale di Napoli n. 10428/2005 del
27.10.2005.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del giugno 1998, la dante causa della odierna istante in riassunzione, proponeva, Controparte_3
innanzi al Tribunale di Napoli, opposizione allo stato passivo della dal momento che la relativa domanda era stata Controparte_1
ammessa per £. 2.056.229.488, in luogo della somma riportata nella originaria istanza, per complessive £. 4.038.489.215, di cui £.
2.056.229.488, per esposizione di C/C n. n. 33175X; £. 595.345.909, per esposizione di C/C n. 30363L; £. 1.291.946.666, per esposizione di C/C n. 33176Y; £. 406.323.287, a titolo di garanzia fideiussoria prestata dalla Società fallita in favore della Controparte_4
(somma comprensiva di interessi di mora, sulla sorte capitale di £.
300.000.000, e pari ad ulteriori £. 106.323.287).
2. Il G.D., su parere conforme reso dalla Curatela fallimentare, aveva ammesso al passivo il solo credito rinveniente dall'esposizione di C/C n. 33175X, dichiarando il resto non supportato da idonea documentazione probatoria.
3. Il Tribunale, con sentenza n. 10428/2005, nonostante l'espletamento di ctu diretta alla quantificazione dei saldi relativi ai rapporti esclusi in sede di insinuazione, rigettava l'opposizione, ritenendo il credito già ammesso al passivo comprensivo anche delle esposizioni rinvenienti dagli ulteriori rapporti dedotti in lite.
4. Con il gravame opposto dalla quest'ultima insisteva nella CP_3
originaria domanda, rilevando un macroscopico errore di calcolo da parte del Tribunale, stante la manifesta fondatezza delle doglianze, anche all'esito della espletata ctu contabile.
5. Con sentenza n. 4143/2012, la Corte d'Appello di Napoli, dopo aver disposto supplemento istruttorio, mediante il richiamo del CTU già nominato in primo grado, rigettava il gravame, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
I Giudici del gravame, infatti, pur dando atto dell'errore commesso dal
Tribunale nella pronuncia impugnata (nella parte in cui ha ritenuto il credito ammesso al passivo già comprensivo di quello ulteriore reclamato dalla appellante), ha ritenuto di rettificare l'ordito CP_3
motivazionale della sentenza gravata, dando risalto, in estrema sintesi, all'inopponibilità alla Curatela degli estratti conto tacitamente approvati dalla Società fallita, ex art. 1832 c.c., precisando, altresì, che “non v'è prova che gli estratti conto relativi ai rapporti in contestazione siano stati inviati alla società correntista, sì da essersi prodotto, prima del fallimento, l'effetto di consolidare la prova delle operazioni annotate”
(V. pag. 7 della sentenza n. 4143/2012 della Corte d'Appello di
Napoli).
6. La pronuncia veniva gravata, dall'odierna istante in riassunzione, innanzi alla Corte di legittimità, che, con l'ordinanza evidenziata in epigrafe, cassata la sentenza impugnata, rinviava a questa Corte territoriale per l'ulteriore corso.
La Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura veicolata con il terzo ed ultimo motivo di gravame inerente alla denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1832 c.c., fissando il seguente principio di diritto:
“nell'insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali;
il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha a sua volta l'onere di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito relativamente alle contestazioni sollevate;
il giudice delegato o, in sede di opposizione, il
Tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto contrattuale come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare
d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti, che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio”.
7. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dalla Parte_1
cui ha resistito il
[...] _5
. Con ordinanza del 30.09.2022, la Corte ha nuovamente
[...]
richiamato il CTU già nominato nei precedenti gradi di giudizio, affinché, “esaminati gli atti di causa e in particolare gli estratti conto prodotti dalla banca (nella procedura d'insinuazione allo stato passivo
e nel giudizio di opposizione allo stato passivo, terminato con la sentenza di questa Corte, in parte cassata), e la sentenza Cass.
31195/2018, cui questo giudice di rinvio è vincolato ai sensi dell'art.
384 c.p.c.: - ricostruisca il rapporto di conto corrente n. 33175X facente capo alla fallita e acceso presso la Controparte_1 [...] e ridetermini il saldo finale, nonché Controparte_3
prenda in considerazione la fideiussione per £ 406.323.287 prestata dalla società fallita in favore di - al fine di Controparte_4
accertare l'esatta consistenza del credito vantato dalla banca, che è stata ammessa al passivo per l'importo di £ 2.056.229.488 asseritamente relativo al solo saldo debitore del c/c 33175 X, accerti se in tale saldo sono compresi, in quanto confluiti per giroconto del settembre 1997, i saldi passivi dei c/c 30363L e 33176Y, e se, di conseguenza nella somma ammessa al passivo rientrano anche detti saldi, già accertati dalla consulenza espletata nel giudizio di appello in
€ 146.752,45 per il conto 30363L e in € 550.098,92 per il conto
33176Y (in totale, € 646.851,37)”.
7.2. In data 07.10.2024 è intervenuta quale Controparte_2
cessionaria del credito già vantato dall'appellante.
7.3. All'udienza del 22.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori del F.to appellato e della terza intervenuta, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
8. Preliminarmente, mette conto rilevare che il F.to appellato, nel costituirsi nella presente fase di rinvio, ha sollevato due ordini di eccezioni, opponendo difetto di legittimazione attiva della
[...]
(prima eccezione) e, nel merito, difetto di riscontro Parte_1
probatorio in ordine all'asserito credito reclamato in sede di opposizione allo stato passivo.
9. Secondo la nomofilachia, la riassunzione della causa innanzi al
Giudice di rinvio, non dà luogo a un nuovo procedimento, ma a una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, sicché i correlativi atti non debbono contenere, a fini di utile validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati gli atti precedenti e il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione.
9.1. Ciò premesso, va ulteriormente precisato che lo scrutinio della fase processuale de qua deve intendersi limitato alle ragioni per le quali la Suprema Corte ha rimesso in discussione, cassandola, la statuizione a suo tempo pronunciata nel giudizio di merito.
9.2. Ora, in ordine alla prima eccezione, deve, anzitutto, rilevarsi che la era già intervenuta innanzi alla Corte d'Appello Pt_1 Parte_1
di Napoli, investita del gravame della sua dante causa, CP_3
senza che il F.to appellato Controparte_3
sollevasse eccezioni di sorta, con riferimento alla titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in lite dal suo contraddittore.
La stessa ha, di seguito, impugnato la pronuncia Parte_1
resa all'esito del gravame ed il F.to, nel resistere innanzi alla Corte di legittimità, giammai ha posto in discussione la titolarità attiva della ricorrente.
9.3. Il giudizio di rinvio non è un ritorno all'indietro, bensì una progressione rispetto alla fase rescindente e dunque cumula le preclusioni (l'esaurimento della materia controversa) dei precedenti gradi, ivi compreso quello di legittimità definito dalla sentenza che ha disposto il rinvio.
Non essendo il rinvio restituzione al pregresso grado di merito, l'attività rimessa al Giudice del rinvio è soltanto quella successiva al vizio che ha determinato l'accoglimento del ricorso per cassazione (quindi, ad es.: legittimazione delle parti, competenza, integrità del contraddittorio sono questioni che, se non transitate nei motivi di ricorso, non possono riemergere in fase di rinvio). Di qui il carattere “chiuso” del giudizio di rinvio, fatta eccezione per le questioni assorbite, su cui la Cassazione non s'è pronunciata per aver arrestato il suo esame su questioni logicamente anteriori.
L'esame di ogni altra questione è impedito dalle preclusioni maturate nel passaggio dei gradi o dal giudicato interno.
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che, anche a proposito del giudizio di rinvio, vada richiamato il fenomeno del consolidamento delle posizioni giuridiche o, come spesso ripete la Suprema Corte (ex multis, SS.UU. n. 9069/2003), l'esigenza di realizzare “l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio”, mediante l'applicazione delle “regole che disciplinano il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni”.
9.4. Va, pertanto, affermato il giudicato interno formatosi in ordine alla titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in lite dalla
[...]
e di seguito coltivato dalla sua Controparte_3
cessionaria, Parte_1
10. Nel merito, la Corte territoriale aveva già dato atto, nell'ordito motivazionale della sentenza n. 4143/2012, dell'errore commesso dal
Giudice di prime cure nel considerare già ricompreso nel credito ammesso al passivo fallimentare (in realtà, limitato alla esposizione di cui al C/C n. 33175X) quello rinveniente dai saldi di C/C n. 30363L e n.
33176Y, nonché dal rapporto fideiussorio, concesso a garanzia della
. Parte_2
Tant'è che, con ordinanza del 21.04.2011 la Corte d'Appello di Napoli aveva demandato allo stesso CTU, già nominato in primo grado,
l'accertamento delle ulteriori linee di credito, secondo i criteri normativi di cui al TUB: “La somma già ammessa al passivo costituisce il saldo debitore, alla data del 30.03.1997, del conto corrente di corrispondenza n°33175X, mentre le somme ulteriori pretese dalla banca sono a saldo dei conti n°30363L e n°33176Y,… Non rileva in contrario che la banca nel presentare la domanda di ammissione al passivo, abbia fatto riferimento solo al conto corrente n°33175X, poiché ciò deriva dalla chiusura degli altri due conti e dal conseguente addebito dei saldi negativi (di lire 595.345.909 e di lire 1.291.946.666) sul conto anzidetto, tant'è che nell'estratto conto allegato alla domanda il saldo complessivo è stato quantificato in lire
4.038.489.215, di cui lire 2.056.229.488 come saldo iniziale al 30 aprile 1997 e gli altri importi sopra indicati come poste a debito per giroconti con valuta 28 maggio 1997 (data della dichiarazione di fallimento)” (V. pag. 6 della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
4143/2012).
In siffatte premesse, le parti hanno fatto approdo innanzi alla Corte di legittimità, dal momento che la Corte partenopea, pur dando atto della presenza di tutta la documentazione contabile (estratti di C/C integrali) attestante l'evoluzione del rapporto con la debitrice, ha ritenuto non opponibile alla Curatela detta documentazione, attesa l'inoperatività al
(terzo) F.to del principio di approvazione tacita di cui all'art. 1832 c.c.
11. Al Collegio, dunque, non resta che prendere atto del principio opposto fissato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 31195/2018, per accogliere l'opposizione a suo tempo proposta dalla
[...]
sia pure nei limiti che qui di seguito si Controparte_3
precisano.
11.1. Ed invero, il CTU incaricato della verifica della effettiva esposizione del F.to appellato, con riferimento ai più volte richiamati
CC/CC n. 30363L e n. 33176Y, ha quantificato la stessa in complessivi
€ 646.851,37, di cui € 146.752,45, per esposizione di C/C n. 30363L ed € 500.098,92, per quella rinveniente dal C/C n. 33176Y, al netto della capitalizzazione annuale ed all'esito della applicazione del tasso legale, quanto al C/C n. 30363L, e dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117
TUB, quanto al rapporto n. 33176Y.
11.2. Quanto al rapporto fideiussorio, lo stesso CTU ha osservato che
“nel contratto di fideiussione citato, non viene stabilito il tasso di interesse moratorio applicato, questo ufficio ha ricalcolato gli interessi, sul valore capitale di fideiussione pari a Lire 300.000,00, applicando il tasso legale dal 17/11/1994 al 01/01/1997”, così rideterminando le ragioni creditorie dell'odierna appellante in complessivi € 190.975,84, di cui € 154.937,06 per sorte capitale ed € 36.038,78, per interessi.
11.3. In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione allo stato passivo della il credito già vantato dalla Controparte_1 [...]
va rideterminato in complessivi € Controparte_3
1.910.648,56, in luogo di quello originariamente ammesso per €
1.061.953,90 (corrispondenti a 2.056.229.488 del vecchio conio).
12. Per completezza, va precisato che non è pertinente il richiamo, operato dal F.to appellato nello scritto difensivo conclusivo la presente fase processuale, ai principi fissati dalle SS.UU. nella sentenza n.
3086/2022, “che l'Ausiliare ha espressamente richiamato a fondamento della richiesta al Curatore di fornirgli quegli estratti conto che spettava alla banca di depositare (traendo poi dal silenzio conclusioni non condivisibili)” (V. pag. 6 della comparsa conclusionale della convenuta in riassunzione).
La Curatela si duole della richiesta, rimasta inevasa, avanzata al suo indirizzo, di produzione degli estratti conto relativi al rapporto n.
33175X.
La mancata esibizione degli estratti conto – secondo gli assunti della
Curatela – avrebbe originato le conclusioni fatte proprie dal Collegio nel punto che precede. In realtà, il saldo del C/C n. 33175X giammai è stato posto in discussione dalla Curatela fallimentare: anzi, lo stesso è stato ammesso in prima battuta al passivo fallimentare, per come risultante alla data del 30.04.1997.
Di contro, non veniva ammesso, perché ritenuto non sufficientemente provato, solo ed esclusivamente l'ulteriore credito (sempre ricompreso nel saldaconto del C/C n. 33175X) portato dai giroconti dei rapporti n.
30363L e n. 33176Y, effettuati in data 23.09.1997, con data valuta
28.05.1997, oggetto, peraltro, di reiterata rielaborazione da parte dello stesso CTU nei vari gradi giudizio che hanno preceduto e fatto seguito a quello di legittimità.
Di conseguenza, cristallizzato il credito rinveniente dal rapporto di C/C
n. 33175X all'importo che era stato già ammesso al passivo fallimentare, il quesito da ultimo posto dalla Corte allo stesso CTU verteva unicamente sulla rideterminazione del saldo complessivo, comprensivo (ovvero in aggiunta ai 2.056.229.488 del vecchio conio) dei giroconti di cui innanzi (n. 30363L e n. 33176Y) nella misura poi rideterminata dal Perito.
È di palmare evidenza, dunque, che la richiesta avanzata dal CTU per l'acquisizione della originaria documentazione relativa al C/C n.
33175X, oltre a risultare ultronea rispetto all'oggetto dell'indagine demandatagli, non ha in alcun modo influenzato gli esiti peritali, con riferimento alle ulteriori linee di credito di cui ai più volte richiamati rapporti di C/C.
13. L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, di quello di legittimità e della presente fase di rinvio, in ragione del 50% e che, tenuto conto del decisum (di poco inferiore al milione di euro, pari alla differenza con il credito già ammesso al passivo in sede di insinuazione), dell'attività svolta dai procuratori delle parti e dei parametri (medi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano, per l'intero, come da dispositivo.
Stessa sorte per le spese di ctu di tutti i gradi e fasi del giudizio, poste definitivamente a carico del F.to appellato in ragione del 50% ed il residuo, per pari quota, a carico delle parti;
ferma la solidarietà passiva di tutte le parti in favore del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito di Cassazione (n. 31195/2018) della sentenza n. 4143/2012 della Corte d'Appello di Napoli, pubblicata il 18.12.2012, resa nel giudizio d'appello avverso la sentenza del G.U. del Tribunale di Benevento n. 10428/2005 del 27.10.2005, così provvede:
- ridetermina in complessivi € 1.910.648,56 il credito, già vantato da ed ammesso al passivo Controparte_3
fallimentare della Controparte_1
- compensate inter partes, in ragione del 50%, le spese del doppio grado di giudizio, di quello di legittimità e della presente fase di rinvio, condanna il F.to appellato al pagamento del residuo 50%, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado, in complessivi € 29.193,00, oltre spese documentate, rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
quanto al giudizio di appello n. 10909/2005 R.G., in complessivi € 26.155,00, oltre spese documentate, rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 14.000,00, oltre spese documentate, rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
quanto alla presente fase processuale, in complessivi € 26.155,00, oltre spese documentate, rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
- pone definitivamente a carico del F.to appellato il 50% delle spese di ctu di tutti i gradi e fasi di lite ed il residuo, per pari quota, tra le parti in causa;
ferma la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del
CTU.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese