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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/10/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2022
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 17/10/2025
Dott.ssa IA ON Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. PISENTI FRANCESCO oggi sostituito dall'Avv. PINTUS
APPELLANTE/I contro
+ 17 Controparte_1
Avv. DORE FRANCO oggi sostituito dall'Avv. CATTROCCI
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA ON
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa IA ON Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 239/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. PISENTI FRANCESCO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9
CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
[...] CP_15 CP_16 Controparte_17 CP_18 rappresentati e difesi dall'avv. DORE FRANCO come da procura in atti
APPELLATI
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, , , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
pagina 2 di 9 , , , , , CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , ciascuno titolare di distinti rapporti di utenza con convenivano
[...] CP_18 Parte_1
in giudizio quest'ultima, esponendo:
- di avere ricevuto una serie di fatture, recapitate nel mese di maggio 2016, con cui il gestore del servizio idrico integrato pretendeva il pagamento delle somme ivi riportate a titolo di “conguaglio partite pregresse” riferito agli anni dal 2005 al 2011;
- di avere il gestore del servizio idrico integrato preteso con l'emissione di tali fatture una quota aggiuntiva determinata a forfait, la quale era domandata a posteriori, in relazione a somministrazioni già erogate e pagate dagli utenti negli anni di riferimento.
Pertanto, le parti ricorrenti chiedevano:
1) di dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo a loro carico;
2) in via subordinata, di dichiararsi l'intervenuta prescrizione di ogni ragione di credito;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva eccependo: Parte_1
- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del tribunale adito;
- nel merito, la legittimità della pretesa che trovava titolo nelle determinazioni dell'autorità amministrativa e consisteva nel legittimo esercizio del diritto a conguaglio a copertura dei costi pregressi.
Pertanto, chiedeva:
1) rigettare tutte le domande avversarie;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 417/2022, pubblicata il
21.04.2022, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava al pagamento Parte_1
delle spese di lite, in favore dei ricorrenti e del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate nella misura di euro 21.600,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
In particolare, il giudice di prime rilevava:
- preliminarmente, che la controversia rientrava nella giurisdizione ordinaria;
- nel merito, che la pretesa di pagamento era illegittima, poiché basata su un'inammissibile applicazione retroattiva di una voce tariffaria che non aveva titolo in una fonte contrattuale o normativa vigente all'epoca di esecuzione del contratto;
pagina 3 di 9 - che la remunerazione del servizio di somministrazione dell'acqua potabile aveva comunque natura di corrispettivo di una prestazione contrattuale, perciò soggiacente alla disciplina del contratto a prestazioni corrispettive, a cui si devono conformare le eventuali disposizioni regolamentari di rango inferiore.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Parte_1
1) l'erronea interpretazione della normativa di settore disposta in tema di conguagli regolatori;
2) l'erronea statuizione per l'avvenuto pagamento parziale di importi oggetto di causa;
3) l'erroneità della decisione per non avere tenuto conto della sospensione delle azioni volte al recupero degli importi richiesti a titolo di conguagli regolatori;
4) l'erronea statuizione sulle spese del giudizio.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, ha chiesto: Pt_1
- accertare e dichiarare la piena legittimità e debenza delle fatture di cui è causa;
- condannare le parti appellate al pagamento della residua minor somma ancora insoluta;
- con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, per entrambi i gradi di giudizio.
Si sono costituiti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , , ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , , Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_17 [...]
, rilevando l'infondatezza del gravame in fatto ed in diritto e, conseguentemente richiedendo: CP_18
- il rigetto dell'appello;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- la condanna di i sensi dell'art. 96 c.p.c., comma terzo. Parte_1
*
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sui conguagli regolatori
Il primo motivo di censura è riferito alla erronea interpretazione del Giudice della normativa di settore in merito ai conguagli regolatori, che conseguiva alla declaratoria di non debenza delle fatture:
pagina 4 di 9 - n. 500432019 per l'importo di euro 56.733,42, relativa all'utenza n. 35025726 intestata a Comunione
Cala Lupo;
- n. 500126599 per l'importo di euro 765,46, relativa all'utenza n. 36618683 intestata a;
CP_16
- n. 500422549 per l'importo di euro 95,41, relativa all'utenza n. 36645160 intestata a Persona_1
;
[...]
- n. 500219724 per l'importo di euro 343,07, relativa all'utenza n. 36048703 intestata a CP_13
;
[...]
- n. 500171197 per l'importo di euro 253,01, relativa all'utenza n. 36042206 intestata a Controparte_7
;
[...]
- n. 500173194 per l'importo di euro 362,36, relativa all'utenza n. 36047036 intestata a
[...]
; Controparte_3
- n. 500172900 per l'importo di euro 801,90, relativa all'utenza n. 36045915 intestata a Condominio Via
Benedetto Croce n. 4 Porto Torres;
- n. 500173424 per l'importo di euro 168,30, relativa all'utenza n. 36048113 intestata a;
CP_11
- n. 500172919 per l'importo di euro 102,93, relativa all'utenza n. 36045970 intestata a;
CP_10
- n. 500172593 per l'importo di euro 145,81, relativa all'utenza n. 36045180 intestata a;
CP_14
- n. 500171562 per l'importo di euro 212,26, relativa all'utenza n. 36042993 intestata a
[...]
; CP_5
- n. 500172185 per l'importo di euro 341,99, relativa all'utenza n. 36044310 intestata a CP_17
;
[...]
- n. 500106890 per l'importo di euro 301,25, relativa all'utenza n. 36042269 intestata a CP_12
[...]
- n. 500194623 per l'importo di euro 724,71, relativa all'utenza n. 36047719 intestata a;
CP_6
- n. 500106894 per l'importo di euro 332,34, relativa all'utenza n. 36042294 intestata a;
Persona_2
- n. 500422574 per l'importo di euro 318,41, relativa all'utenza n. 36646381 intestata a Per_3
;
[...]
- n. 500127348 per l'importo di euro 924,11, relativa all'utenza n. 36612313 intestata a Condominio Via
Nazioni Unite n. 56;
- n. 500362468 per l'importo di euro 172,61, relativa all'utenza n. 36631508 intestata a;
CP_18
In particolare, la parte appellante ha chiarito che la legittimità della pretesa deriva dal quadro normativo delineato dalla normativa europea e nazionale, in particolare dall'art. 9 della direttiva della Comunità pagina 5 di 9 Europea 2000/60/CE¸ che sancisce il principio del pieno recupero dei costi ed il connesso principio dell'equilibrio economico – finanziario della gestione del servizio e dall'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006.
Inoltre, secondo la metodologia di calcolo della tariffa di cui al previgente Metodo Parte_1
Tariffario Normalizzato era ispirata al fondamentale principio del “pieno recupero dei costi” mediante il progressivo riconoscimento delle voci di costo non contemplate nelle precedenti tariffe e con l'adozione del nuovo Metodo Tariffario Idrico è accaduto, semplicemente, che i costi sostenuti in precedenza dal Gestore, ma non considerati ai fini tariffari – i quali in ogni caso dovevano essere recuperati dal Gestore ai sensi dell'art. 154 del Codice dell'Ambiente – sono stati presi in considerazione dalla competente Autorità nell'ambito di un nuovo sistema regolatorio e, in particolare, mediante le partite pregresse.
La censura è infondata, per le ragioni di seguito dispiegate.
Innanzitutto, occorre osservare che, in materia di conguagli regolatori, recentemente si è pronunciata la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23858/2025, pubblicata il 26.08.2025, con la quale ha chiarito che “In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il
'metodo tariffario normalizzato'”. In particolare, secondo la Suprema Corte “Appurato quale sia il criterio da tenere in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto al conguaglio, va aggiunto che, ove insorga controversia sul punto, spetterà al giudice del merito accertare che gli importi quantificati dall'Ente d'Ambito siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all'utente nella vigenza del
«metodo tariffario normalizzato». È escluso, peraltro, che i conguagli debbano ricomprendere i soli
«costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione», come sostenuto dal primo degli orientamenti di giurisprudenza di cui si è in precedenza detto;
occorre, invece, che la somma richiesta all'utente trovi giustificazione nei criteri tariffari previsti dal d.m. 1° agosto 1996, giacché sono le dinamiche tariffarie del metodo normalizzato a dar ragione dei conguagli. Una determinazione dell'Ente d'Ambito, quanto alla liquidazione dei conguagli, che si rivelasse non rispondente al metodo normalizzato, risulterebbe contra legem e andrebbe, per tale motivo, disapplicata”.
pagina 6 di 9 Pertanto, i conguagli devono essere individuati secondo le dinamiche tariffarie previste dal metodo normalizzato, che era in vigore nell'arco di tempo di interesse, previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore.
In altre parole, una nuova delibera dell'autorità di settore non può introdurre retroattivamente nuovi criteri di costo, ma può solo consentire la liquidazione di somme già dovute secondo il sistema tariffario precedente, tutelando così l'affidamento degli utenti.
Conseguentemente, occorre rilevare che, dato che, in base al principio di ripartizione dell'onere della prova espresso dall'art. 2697 c.c., grava a carico di chi si afferma creditore dimostrare l'esistenza del credito derivante dal contratto di somministrazione, risulta onere del gestore del servizio idrico provare che le somme richieste all'utente a titolo di conguagli regolatori siano determinate sulla base del metodo tariffario normalizzato.
Orbene, nel caso di specie, non risulta assolto tale onere probatorio, non avendo la società appellante dimostrato concretamente di avere applicato le regole tariffarie vigenti al momento della fornitura, così ledendo l'utente circa l'affidamento derivante dal rapporto tra quest'ultimo ed il gestore, di natura prettamente contrattuale. Di fatto, non è stato possibile riscontrare dall'analisi delle fatture l'applicazione della tariffa dell'anno di riferimento.
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, deve essere riconosciuta la piena legittimità delle partite pregresse, ma non può in ogni caso essere accolta la pretesa di nell'ipotesi in esame per insufficienza della prova circa il metodo tariffario Parte_1
applicato.
Sul parziale pagamento di importi relativi ad alcune delle fatture oggetto di causa e sulla sospensione delle azioni volte al recupero degli importi richiesti a titolo di conguagli regolatori
Con il secondo motivo d'appello, la parte appellante si è lamentata del fatto che alcune delle fatture oggetto di causa, in particolare la n. 500432019 relativa all'utenza intestata al Condominio Cala Lupo emessa per euro 56.733,42, la n. 500173424 relativa all'utenza intestata a emessa per CP_11
euro 168,30 ed infine la fattura n. 500171562 relativa all'utenza intestata a , emessa Controparte_5
per euro 212,26, erano state parzialmente pagate, rispettivamente nella misura di euro 1.281,35, di euro 18,12 e di euro 53,08, con il conseguente riconoscimento da parte di tali utenti del proprio debito.
Per questo motivo, secondo l'appellante, non potrà essere pretesa la restituzione, da parte di Pt_1
di tali somme.
[...]
pagina 7 di 9 Con il terzo motivo di appello, ha ribadito di avere sospeso le azioni volte al recupero Parte_1
degli importi richiesti a titolo di conguagli regolatori, fino a pronuncia univoca della Corte di Cassazione.
Tali censure appaiono del tutto irrilevanti a fronte di quanto già motivato sopra.
Per mera completezza argomentativa, giova rilevare che la censura di cui al secondo motivo di gravame in oggetto non è ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., poiché proposta per la prima volta in appello, non risultando agli atti di causa del primo grado alcuna specifica domanda.
Ciò posto, inoltre, occorre osservare che l'asserito pagamento parziale delle fatture soprarichiamate da parte degli utenti , e , non è comprovato Controparte_1 CP_11 Controparte_5
agli atti da alcuna evidenza probatoria. Pertanto, la censura è in ogni caso priva di rilevanza, non avendo la parte appellante assolto il proprio onere probatorio.
Sulle spese di giudizio
Con l'ultimo motivo di censura parte appellante ha lamentato la parte della sentenza in cui il Giudice statuiva in merito alle spese di giudizio, poste interamente a carico della stessa.
Nel caso di specie, il Giudice accoglieva la domanda di parte attrice e correttamente condannava al pagamento delle spese di giudizio, in ossequio al principio della soccombenza, ai Parte_1
sensi dell'art. 91 c.p.c.
Sulla richiesta avanzata dalla parte appellata di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma terzo, di Parte_1
La difesa degli appellati ha formulato domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma terzo, di
Parte_1
In merito, occorre richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre
2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654)” (Cass. n. 9915 del 20/04/2018).
Nel caso di interesse, dall'esame degli atti di causa, emerge che l'azione processuale esercitata da nel suo complesso non sia connotata da elementi comprovanti consapevolezza Parte_1
pagina 8 di 9 dell'infondatezza delle proprie domande né tantomeno carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. Difatti, non ricorrono le condizioni di un utilizzo abusivo del processo da parte della società appellante, la quale ha prospettato, con i motivi di doglianza, questioni giuridiche, anche di rilevanza nomofilattica, aventi ricadute economiche apprezzabili.
La sentenza di primo grado deve essere confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la sentenza n. 417/2022, Parte_1
del 21.04.2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in complessive € 7.160, per compensi oltre accessori di legge, in favore delle parti appellate .
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Sassari, lì 17.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa IA ON
pagina 9 di 9
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 17/10/2025
Dott.ssa IA ON Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. PISENTI FRANCESCO oggi sostituito dall'Avv. PINTUS
APPELLANTE/I contro
+ 17 Controparte_1
Avv. DORE FRANCO oggi sostituito dall'Avv. CATTROCCI
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA ON
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa IA ON Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 239/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. PISENTI FRANCESCO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9
CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
[...] CP_15 CP_16 Controparte_17 CP_18 rappresentati e difesi dall'avv. DORE FRANCO come da procura in atti
APPELLATI
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, , , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
pagina 2 di 9 , , , , , CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , ciascuno titolare di distinti rapporti di utenza con convenivano
[...] CP_18 Parte_1
in giudizio quest'ultima, esponendo:
- di avere ricevuto una serie di fatture, recapitate nel mese di maggio 2016, con cui il gestore del servizio idrico integrato pretendeva il pagamento delle somme ivi riportate a titolo di “conguaglio partite pregresse” riferito agli anni dal 2005 al 2011;
- di avere il gestore del servizio idrico integrato preteso con l'emissione di tali fatture una quota aggiuntiva determinata a forfait, la quale era domandata a posteriori, in relazione a somministrazioni già erogate e pagate dagli utenti negli anni di riferimento.
Pertanto, le parti ricorrenti chiedevano:
1) di dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo a loro carico;
2) in via subordinata, di dichiararsi l'intervenuta prescrizione di ogni ragione di credito;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva eccependo: Parte_1
- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del tribunale adito;
- nel merito, la legittimità della pretesa che trovava titolo nelle determinazioni dell'autorità amministrativa e consisteva nel legittimo esercizio del diritto a conguaglio a copertura dei costi pregressi.
Pertanto, chiedeva:
1) rigettare tutte le domande avversarie;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 417/2022, pubblicata il
21.04.2022, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava al pagamento Parte_1
delle spese di lite, in favore dei ricorrenti e del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate nella misura di euro 21.600,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
In particolare, il giudice di prime rilevava:
- preliminarmente, che la controversia rientrava nella giurisdizione ordinaria;
- nel merito, che la pretesa di pagamento era illegittima, poiché basata su un'inammissibile applicazione retroattiva di una voce tariffaria che non aveva titolo in una fonte contrattuale o normativa vigente all'epoca di esecuzione del contratto;
pagina 3 di 9 - che la remunerazione del servizio di somministrazione dell'acqua potabile aveva comunque natura di corrispettivo di una prestazione contrattuale, perciò soggiacente alla disciplina del contratto a prestazioni corrispettive, a cui si devono conformare le eventuali disposizioni regolamentari di rango inferiore.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Parte_1
1) l'erronea interpretazione della normativa di settore disposta in tema di conguagli regolatori;
2) l'erronea statuizione per l'avvenuto pagamento parziale di importi oggetto di causa;
3) l'erroneità della decisione per non avere tenuto conto della sospensione delle azioni volte al recupero degli importi richiesti a titolo di conguagli regolatori;
4) l'erronea statuizione sulle spese del giudizio.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, ha chiesto: Pt_1
- accertare e dichiarare la piena legittimità e debenza delle fatture di cui è causa;
- condannare le parti appellate al pagamento della residua minor somma ancora insoluta;
- con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, per entrambi i gradi di giudizio.
Si sono costituiti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , , ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , , Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_17 [...]
, rilevando l'infondatezza del gravame in fatto ed in diritto e, conseguentemente richiedendo: CP_18
- il rigetto dell'appello;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- la condanna di i sensi dell'art. 96 c.p.c., comma terzo. Parte_1
*
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sui conguagli regolatori
Il primo motivo di censura è riferito alla erronea interpretazione del Giudice della normativa di settore in merito ai conguagli regolatori, che conseguiva alla declaratoria di non debenza delle fatture:
pagina 4 di 9 - n. 500432019 per l'importo di euro 56.733,42, relativa all'utenza n. 35025726 intestata a Comunione
Cala Lupo;
- n. 500126599 per l'importo di euro 765,46, relativa all'utenza n. 36618683 intestata a;
CP_16
- n. 500422549 per l'importo di euro 95,41, relativa all'utenza n. 36645160 intestata a Persona_1
;
[...]
- n. 500219724 per l'importo di euro 343,07, relativa all'utenza n. 36048703 intestata a CP_13
;
[...]
- n. 500171197 per l'importo di euro 253,01, relativa all'utenza n. 36042206 intestata a Controparte_7
;
[...]
- n. 500173194 per l'importo di euro 362,36, relativa all'utenza n. 36047036 intestata a
[...]
; Controparte_3
- n. 500172900 per l'importo di euro 801,90, relativa all'utenza n. 36045915 intestata a Condominio Via
Benedetto Croce n. 4 Porto Torres;
- n. 500173424 per l'importo di euro 168,30, relativa all'utenza n. 36048113 intestata a;
CP_11
- n. 500172919 per l'importo di euro 102,93, relativa all'utenza n. 36045970 intestata a;
CP_10
- n. 500172593 per l'importo di euro 145,81, relativa all'utenza n. 36045180 intestata a;
CP_14
- n. 500171562 per l'importo di euro 212,26, relativa all'utenza n. 36042993 intestata a
[...]
; CP_5
- n. 500172185 per l'importo di euro 341,99, relativa all'utenza n. 36044310 intestata a CP_17
;
[...]
- n. 500106890 per l'importo di euro 301,25, relativa all'utenza n. 36042269 intestata a CP_12
[...]
- n. 500194623 per l'importo di euro 724,71, relativa all'utenza n. 36047719 intestata a;
CP_6
- n. 500106894 per l'importo di euro 332,34, relativa all'utenza n. 36042294 intestata a;
Persona_2
- n. 500422574 per l'importo di euro 318,41, relativa all'utenza n. 36646381 intestata a Per_3
;
[...]
- n. 500127348 per l'importo di euro 924,11, relativa all'utenza n. 36612313 intestata a Condominio Via
Nazioni Unite n. 56;
- n. 500362468 per l'importo di euro 172,61, relativa all'utenza n. 36631508 intestata a;
CP_18
In particolare, la parte appellante ha chiarito che la legittimità della pretesa deriva dal quadro normativo delineato dalla normativa europea e nazionale, in particolare dall'art. 9 della direttiva della Comunità pagina 5 di 9 Europea 2000/60/CE¸ che sancisce il principio del pieno recupero dei costi ed il connesso principio dell'equilibrio economico – finanziario della gestione del servizio e dall'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006.
Inoltre, secondo la metodologia di calcolo della tariffa di cui al previgente Metodo Parte_1
Tariffario Normalizzato era ispirata al fondamentale principio del “pieno recupero dei costi” mediante il progressivo riconoscimento delle voci di costo non contemplate nelle precedenti tariffe e con l'adozione del nuovo Metodo Tariffario Idrico è accaduto, semplicemente, che i costi sostenuti in precedenza dal Gestore, ma non considerati ai fini tariffari – i quali in ogni caso dovevano essere recuperati dal Gestore ai sensi dell'art. 154 del Codice dell'Ambiente – sono stati presi in considerazione dalla competente Autorità nell'ambito di un nuovo sistema regolatorio e, in particolare, mediante le partite pregresse.
La censura è infondata, per le ragioni di seguito dispiegate.
Innanzitutto, occorre osservare che, in materia di conguagli regolatori, recentemente si è pronunciata la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23858/2025, pubblicata il 26.08.2025, con la quale ha chiarito che “In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il
'metodo tariffario normalizzato'”. In particolare, secondo la Suprema Corte “Appurato quale sia il criterio da tenere in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto al conguaglio, va aggiunto che, ove insorga controversia sul punto, spetterà al giudice del merito accertare che gli importi quantificati dall'Ente d'Ambito siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all'utente nella vigenza del
«metodo tariffario normalizzato». È escluso, peraltro, che i conguagli debbano ricomprendere i soli
«costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione», come sostenuto dal primo degli orientamenti di giurisprudenza di cui si è in precedenza detto;
occorre, invece, che la somma richiesta all'utente trovi giustificazione nei criteri tariffari previsti dal d.m. 1° agosto 1996, giacché sono le dinamiche tariffarie del metodo normalizzato a dar ragione dei conguagli. Una determinazione dell'Ente d'Ambito, quanto alla liquidazione dei conguagli, che si rivelasse non rispondente al metodo normalizzato, risulterebbe contra legem e andrebbe, per tale motivo, disapplicata”.
pagina 6 di 9 Pertanto, i conguagli devono essere individuati secondo le dinamiche tariffarie previste dal metodo normalizzato, che era in vigore nell'arco di tempo di interesse, previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore.
In altre parole, una nuova delibera dell'autorità di settore non può introdurre retroattivamente nuovi criteri di costo, ma può solo consentire la liquidazione di somme già dovute secondo il sistema tariffario precedente, tutelando così l'affidamento degli utenti.
Conseguentemente, occorre rilevare che, dato che, in base al principio di ripartizione dell'onere della prova espresso dall'art. 2697 c.c., grava a carico di chi si afferma creditore dimostrare l'esistenza del credito derivante dal contratto di somministrazione, risulta onere del gestore del servizio idrico provare che le somme richieste all'utente a titolo di conguagli regolatori siano determinate sulla base del metodo tariffario normalizzato.
Orbene, nel caso di specie, non risulta assolto tale onere probatorio, non avendo la società appellante dimostrato concretamente di avere applicato le regole tariffarie vigenti al momento della fornitura, così ledendo l'utente circa l'affidamento derivante dal rapporto tra quest'ultimo ed il gestore, di natura prettamente contrattuale. Di fatto, non è stato possibile riscontrare dall'analisi delle fatture l'applicazione della tariffa dell'anno di riferimento.
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, deve essere riconosciuta la piena legittimità delle partite pregresse, ma non può in ogni caso essere accolta la pretesa di nell'ipotesi in esame per insufficienza della prova circa il metodo tariffario Parte_1
applicato.
Sul parziale pagamento di importi relativi ad alcune delle fatture oggetto di causa e sulla sospensione delle azioni volte al recupero degli importi richiesti a titolo di conguagli regolatori
Con il secondo motivo d'appello, la parte appellante si è lamentata del fatto che alcune delle fatture oggetto di causa, in particolare la n. 500432019 relativa all'utenza intestata al Condominio Cala Lupo emessa per euro 56.733,42, la n. 500173424 relativa all'utenza intestata a emessa per CP_11
euro 168,30 ed infine la fattura n. 500171562 relativa all'utenza intestata a , emessa Controparte_5
per euro 212,26, erano state parzialmente pagate, rispettivamente nella misura di euro 1.281,35, di euro 18,12 e di euro 53,08, con il conseguente riconoscimento da parte di tali utenti del proprio debito.
Per questo motivo, secondo l'appellante, non potrà essere pretesa la restituzione, da parte di Pt_1
di tali somme.
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pagina 7 di 9 Con il terzo motivo di appello, ha ribadito di avere sospeso le azioni volte al recupero Parte_1
degli importi richiesti a titolo di conguagli regolatori, fino a pronuncia univoca della Corte di Cassazione.
Tali censure appaiono del tutto irrilevanti a fronte di quanto già motivato sopra.
Per mera completezza argomentativa, giova rilevare che la censura di cui al secondo motivo di gravame in oggetto non è ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., poiché proposta per la prima volta in appello, non risultando agli atti di causa del primo grado alcuna specifica domanda.
Ciò posto, inoltre, occorre osservare che l'asserito pagamento parziale delle fatture soprarichiamate da parte degli utenti , e , non è comprovato Controparte_1 CP_11 Controparte_5
agli atti da alcuna evidenza probatoria. Pertanto, la censura è in ogni caso priva di rilevanza, non avendo la parte appellante assolto il proprio onere probatorio.
Sulle spese di giudizio
Con l'ultimo motivo di censura parte appellante ha lamentato la parte della sentenza in cui il Giudice statuiva in merito alle spese di giudizio, poste interamente a carico della stessa.
Nel caso di specie, il Giudice accoglieva la domanda di parte attrice e correttamente condannava al pagamento delle spese di giudizio, in ossequio al principio della soccombenza, ai Parte_1
sensi dell'art. 91 c.p.c.
Sulla richiesta avanzata dalla parte appellata di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma terzo, di Parte_1
La difesa degli appellati ha formulato domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma terzo, di
Parte_1
In merito, occorre richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre
2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654)” (Cass. n. 9915 del 20/04/2018).
Nel caso di interesse, dall'esame degli atti di causa, emerge che l'azione processuale esercitata da nel suo complesso non sia connotata da elementi comprovanti consapevolezza Parte_1
pagina 8 di 9 dell'infondatezza delle proprie domande né tantomeno carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. Difatti, non ricorrono le condizioni di un utilizzo abusivo del processo da parte della società appellante, la quale ha prospettato, con i motivi di doglianza, questioni giuridiche, anche di rilevanza nomofilattica, aventi ricadute economiche apprezzabili.
La sentenza di primo grado deve essere confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la sentenza n. 417/2022, Parte_1
del 21.04.2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in complessive € 7.160, per compensi oltre accessori di legge, in favore delle parti appellate .
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Sassari, lì 17.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa IA ON
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