CA
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 12 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2712 dell'anno 2023 r. g. sez. lav., vertente tra
, con sede legale in Roma alla via Parte_1
Giuseppe Grezar n. 14, C.F. , in persona del Dott. , P.IVA_1 Parte_2
nella qualità di procuratore speciale in forza di procura in atti, per atto Notaio
[...]
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Barbieri, cod. fisc. , fax C.F._1
08119751726 e pec come da procura rilasciata ex Email_1
art. 83 c.p.c. in calce al ricorso su separato documento, parte integrante dell'atto atto, presso il di lui studio domiciliata in Ischia (NA) alla via Dello Stadio n. 45
APPELLANTE
e
nato a [...] il [...]c.f. e ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to dall'Avv.to Stabilito
Salvatore Drago (C.F. - che agisce d'intesa ex D.lgs. 96/2001 CodiceFiscale_3
con l'avv. Giovanni Luca Frenda), come da procura in calce al presente atto ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001, ed elett.te domiciliato in
1 Caserta (CE) Via Quercione n.27 presso lo studio dall'avv.to Salvatore Drago .
L'avvocato dichiara di voler ricevere comunicazioni a mezzo pec:
Email_2
PE
, CF , con sede in CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, anche quale procuratore speciale della in persona del Controparte_4 CP_5
legale rappresentante pro tempore, in virtù di procura del 3.07.2014 per notar
[...]
notaio in Tivoli, Rep 37521 raccolta n. 5761,elettivamente domiciliato in Per_2
Napoli alla via A.De Gasperi 55 presso l'avv. Ida Verrengia-[...]- che lo rappresenta e difende , unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Vincenzo Di Maio, Itala
De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano in virtù di procura generale alle liti per atto notar per atto di Roma del 23.01.2023 n. n. 37590/7131 che si Persona_3
allega.
PE- APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1791/2023 pubblicata il 2.10.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.04.2023 esponeva di aver ricevuto dagli Controparte_1
uffici della una intimazione di Pagamento, notificata Parte_1
attraverso la posta ordinaria;
che dalla lettura della cartella/intimazione di pagamento emergeva che il debito faceva riferimento ad iscrizioni a ruolo per il mancato versamento dei contributi I.V.S. anno 2008, relativamente all'intimazione di pagamento
N.32820130003700100000 relativa all'avviso di addebito € 9.850,56 presumibilmente notificata il 26/11/2013; che la cartella di pagamento non era mai stata notificata e che il credito era prescritto essendo decorso il termine quinquennale.
Sulla scorta di tali premesse, la parte istante così concludeva: “Voglia l'On.le Giudice adito, previo espletamento degli incombenti di rito: 1) Dichiarare prescritto il credito
2 richiamato nel versamento dei contributi I.V.S. relativamente all'intimazione di pagamento N.32820130003700100000 relativa all'avviso di addebito € 9.850,56 presumibilmente notificata il 26/11/2013 in riferimento alla cartella e alle somme in esse indicate, perché prescritte e di conseguenza annullarle in quanto le somme indicate non sono dovute per le ragioni in premessa;
2) Condannare i resistenti al pagamento delle spese processuali, per diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA
e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si costituiva l' , anche per CP_2
conto di che eccepiva l'inammissibilità delle contestazioni attinenti CP_6
all'avviso di addebito, notificato regolarmente a mezzo del servizio postale.
Si costituiva, inoltre, l' che eccepiva l'inammissibilità Parte_1
dell'opposizione proposta avverso all'estratto di ruolo.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale adito, qualificata la domanda come opposizione a precetto (sub specie di intimazione di pagamento) accoglieva l'eccezione di prescrizione dei contributi di cui all'intimazione di pagamento n.
328201300037000100000.
Con ricorso depositato il giorno 9 novembre 2023 l Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe evidenziando che il aveva CP_1
proposto opposizione ad estratto di ruolo, con conseguente rilevabilità del difetto di interesse ad agire.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio entrambe le parti processuali appellate. In particolare, l' proponeva appello incidentale, CP_2
aderendo comunque alle ragioni espresse dall'appellante principale.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Quindi, riservata la decisione in data 12 maggio 2025 all'esito della camera di consiglio la controversia era decisa nei termini di seguito espressi.
L'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni che sostituiscono le motivazioni espresse dal primo giudice ed assorbono ogni ulteriore questione sottoposta attraverso l'appello incidentale.
3 La Corte osserva che, in via preliminare ed assorbente, deve essere esaminata la questione relativa alla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo costituisce la questione dirimente. Nello specifico si evidenzia che la carenza di interesse ad agire in capo all'odierna parte appellata è un vizio rilevabile "in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda" (cfr. Cass. 19268/2016).
La giurisprudenza di legittimità, originariamente, reiteratamente affermava che, in assenza di atti esecutivi o di altre precise iniziative o limitazioni (quale per esempio il rifiuto di concessione del DURC), non sussistesse un interesse concreto ed attuale ad agire per l'accertamento negativo di un credito mai azionato e di cui la parte fosse venuta a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.
La Corte di Cassazione (Cass. 22946/16) chiariva che «l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio» (nello stesso senso, Cass. 20618/16).
La S.C. sottolineava che opinare diversamente, ossia ammettere l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, avrebbe prodotto l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui, come il presente, egli, in precedenza, fosse già stato a conoscenza (o avrebbe potuto essere a conoscenza) della sua esistenza e ciononostante avesse scelto di non proporre opposizione.
Si tratta di un orientamento che, a ben vedere, risultava applicativo del principio
4 stabilito da Cass., Sez. Un, n. 19704/15, che affermava l'autonoma impugnabilità
dell'estratto di ruolo (quale atto amministrativo pretensivo riferito ad una specifica posizione soggettiva), ma sempre in assenza della notificazione della cartella di pagamento sulla quale l'estratto di ruolo si fonda. In questo senso deve infatti intendersi l'invalidità della notifica della cartella esattoriale menzionata dalle Sezioni
Unite come ipotesi legittimante l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo: deve cioè trattarsi di un'invalidità della notifica tale da comportare che il debitore abbia conosciuto l'esistenza della cartella solo attraverso l'estratto di ruolo. Non è quindi sufficiente allegare un qualsiasi vizio del processo notificatorio, ma solo quel vizio che si traduca in un'invalidità che abbia causato la non conoscenza della cartella, fatto che, anche da un punto di vista logico, legittima l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Ne consegue che il presupposto per l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo non è la sussistenza di un qualsiasi vizio della notifica, bensì che il debitore non sia venuto a conoscenza della cartella esattoriale a causa dell'invalidità della notifica
(ed invero, nel caso preso in esame da Cass. 19704/15, le Sez. Un. riconoscevano la possibilità per il privato-contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata e della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta).
Nello stesso senso, successivamente, Cass., Sez. VI – L, n. 5443/19 ha stabilito che:
«L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.
Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica». Secondo Cass.n.6723/2019, poi,
5 qualora la cartella sia stata regolarmente notificata,”è inammissibile per carenza di interesse ad agire l'opposizione alla esecuzione ex art.615 c.p.c.,proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie,la prescrizione del credito),difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Ed ancora, la Suprema Corte con la sentenza n. 29294/19 ha infatti affermato che: …” la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di cassazione (vd. ades. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.
26. In tal senso, proprio affermando che si verifichi in concreto la necessità dell'intervento giudiziale, si è peraltro pronunciata anche di recente la Sesta sezione di questa Corte con l'ordinanza n. 22295 del 2019. E' stato affermato, in particolare, che qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agre mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio”.
6 A fronte del mancato avvio da parte del concessionario di azioni esecutive, il debitore non è pertanto abilitato a invocare la prescrizione la quale viene a configurarsi non come eccezione (quale deve essere), ma come azione di accertamento negativo.
Il creditore, consapevole dell'intervenuta prescrizione del suo credito, ha il diritto di scegliere di non agire più per il recupero di un credito ormai estinto.
Ne consegue che non può essere riconosciuto al debitore di diritto di agire per far valere la prescrizione in quanto ciò costringerebbe il creditore ad un giudizio defatigante del cui esito egli sia già a conoscenza.
Nella fattispecie in esame il Collegio osserva che non esiste alcuna precisa allegazione da cui sia possibile trarre l'esistenza in concreto dell'interesse ad agire del il CP_1
quale nel ricorso di primo grado dichiarava: “Preliminarmente si segnala come l'odierno ricorrente abbia interesse alla tutela giurisdizionale e, pertanto, interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. posto che lo stesso non avendo mai ricevuto alcun tipo di atto esecutivo, ha come unico rimedio per ottenere la cancellazione del presunto debito iscritto a ruolo proprio quello di impugnare l'estratto ruolo.” Egli tuttavia ometteva di indicare l'eventuale sussistenza di atti esecutivi, di atti prodromici a una preannunciata esecuzione, di atti di natura meramente cautelativa del credito (quali ad esempio,
l'iscrizione ipotecaria e/o i fermi amministrativi).
In assenza di una qualsiasi intimazione ad adempiere e in assenza di atti esecutivi, era chiaro il difetto della condizione dell'azione in esame correttamente dichiarato dal primo giudice.
Peraltro, trova applicazione nel caso in esame l'art. 3 bis del D.L. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21 che ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/73 con l'inserimento del comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici…”
La norma dunque afferma perentoriamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo,
7 e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
L'immediata applicabilità della disposizione anche ai processi pendenti è stata affermata dalla Suprema Corte con la sentenza 6 settembre 2022 n. 26283 la quale ha affermato: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis. del D.L. 21 ottobre 2021
n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 2015 con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost. quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”
Pe tali motivi, la sentenza in esame deve essere modificata in quanto deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire.
Le spese del doppio grado sono compensate in considerazione del recente intervento normativo che ha risolto definitivamente ogni contrasto insorto in sede giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, assorbito l'appello incidentale, dichiara inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo proposta da;
Controparte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 12 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 12 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2712 dell'anno 2023 r. g. sez. lav., vertente tra
, con sede legale in Roma alla via Parte_1
Giuseppe Grezar n. 14, C.F. , in persona del Dott. , P.IVA_1 Parte_2
nella qualità di procuratore speciale in forza di procura in atti, per atto Notaio
[...]
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Barbieri, cod. fisc. , fax C.F._1
08119751726 e pec come da procura rilasciata ex Email_1
art. 83 c.p.c. in calce al ricorso su separato documento, parte integrante dell'atto atto, presso il di lui studio domiciliata in Ischia (NA) alla via Dello Stadio n. 45
APPELLANTE
e
nato a [...] il [...]c.f. e ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to dall'Avv.to Stabilito
Salvatore Drago (C.F. - che agisce d'intesa ex D.lgs. 96/2001 CodiceFiscale_3
con l'avv. Giovanni Luca Frenda), come da procura in calce al presente atto ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001, ed elett.te domiciliato in
1 Caserta (CE) Via Quercione n.27 presso lo studio dall'avv.to Salvatore Drago .
L'avvocato dichiara di voler ricevere comunicazioni a mezzo pec:
Email_2
PE
, CF , con sede in CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, anche quale procuratore speciale della in persona del Controparte_4 CP_5
legale rappresentante pro tempore, in virtù di procura del 3.07.2014 per notar
[...]
notaio in Tivoli, Rep 37521 raccolta n. 5761,elettivamente domiciliato in Per_2
Napoli alla via A.De Gasperi 55 presso l'avv. Ida Verrengia-[...]- che lo rappresenta e difende , unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Vincenzo Di Maio, Itala
De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano in virtù di procura generale alle liti per atto notar per atto di Roma del 23.01.2023 n. n. 37590/7131 che si Persona_3
allega.
PE- APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1791/2023 pubblicata il 2.10.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.04.2023 esponeva di aver ricevuto dagli Controparte_1
uffici della una intimazione di Pagamento, notificata Parte_1
attraverso la posta ordinaria;
che dalla lettura della cartella/intimazione di pagamento emergeva che il debito faceva riferimento ad iscrizioni a ruolo per il mancato versamento dei contributi I.V.S. anno 2008, relativamente all'intimazione di pagamento
N.32820130003700100000 relativa all'avviso di addebito € 9.850,56 presumibilmente notificata il 26/11/2013; che la cartella di pagamento non era mai stata notificata e che il credito era prescritto essendo decorso il termine quinquennale.
Sulla scorta di tali premesse, la parte istante così concludeva: “Voglia l'On.le Giudice adito, previo espletamento degli incombenti di rito: 1) Dichiarare prescritto il credito
2 richiamato nel versamento dei contributi I.V.S. relativamente all'intimazione di pagamento N.32820130003700100000 relativa all'avviso di addebito € 9.850,56 presumibilmente notificata il 26/11/2013 in riferimento alla cartella e alle somme in esse indicate, perché prescritte e di conseguenza annullarle in quanto le somme indicate non sono dovute per le ragioni in premessa;
2) Condannare i resistenti al pagamento delle spese processuali, per diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA
e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si costituiva l' , anche per CP_2
conto di che eccepiva l'inammissibilità delle contestazioni attinenti CP_6
all'avviso di addebito, notificato regolarmente a mezzo del servizio postale.
Si costituiva, inoltre, l' che eccepiva l'inammissibilità Parte_1
dell'opposizione proposta avverso all'estratto di ruolo.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale adito, qualificata la domanda come opposizione a precetto (sub specie di intimazione di pagamento) accoglieva l'eccezione di prescrizione dei contributi di cui all'intimazione di pagamento n.
328201300037000100000.
Con ricorso depositato il giorno 9 novembre 2023 l Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe evidenziando che il aveva CP_1
proposto opposizione ad estratto di ruolo, con conseguente rilevabilità del difetto di interesse ad agire.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio entrambe le parti processuali appellate. In particolare, l' proponeva appello incidentale, CP_2
aderendo comunque alle ragioni espresse dall'appellante principale.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Quindi, riservata la decisione in data 12 maggio 2025 all'esito della camera di consiglio la controversia era decisa nei termini di seguito espressi.
L'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni che sostituiscono le motivazioni espresse dal primo giudice ed assorbono ogni ulteriore questione sottoposta attraverso l'appello incidentale.
3 La Corte osserva che, in via preliminare ed assorbente, deve essere esaminata la questione relativa alla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo costituisce la questione dirimente. Nello specifico si evidenzia che la carenza di interesse ad agire in capo all'odierna parte appellata è un vizio rilevabile "in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda" (cfr. Cass. 19268/2016).
La giurisprudenza di legittimità, originariamente, reiteratamente affermava che, in assenza di atti esecutivi o di altre precise iniziative o limitazioni (quale per esempio il rifiuto di concessione del DURC), non sussistesse un interesse concreto ed attuale ad agire per l'accertamento negativo di un credito mai azionato e di cui la parte fosse venuta a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.
La Corte di Cassazione (Cass. 22946/16) chiariva che «l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio» (nello stesso senso, Cass. 20618/16).
La S.C. sottolineava che opinare diversamente, ossia ammettere l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, avrebbe prodotto l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui, come il presente, egli, in precedenza, fosse già stato a conoscenza (o avrebbe potuto essere a conoscenza) della sua esistenza e ciononostante avesse scelto di non proporre opposizione.
Si tratta di un orientamento che, a ben vedere, risultava applicativo del principio
4 stabilito da Cass., Sez. Un, n. 19704/15, che affermava l'autonoma impugnabilità
dell'estratto di ruolo (quale atto amministrativo pretensivo riferito ad una specifica posizione soggettiva), ma sempre in assenza della notificazione della cartella di pagamento sulla quale l'estratto di ruolo si fonda. In questo senso deve infatti intendersi l'invalidità della notifica della cartella esattoriale menzionata dalle Sezioni
Unite come ipotesi legittimante l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo: deve cioè trattarsi di un'invalidità della notifica tale da comportare che il debitore abbia conosciuto l'esistenza della cartella solo attraverso l'estratto di ruolo. Non è quindi sufficiente allegare un qualsiasi vizio del processo notificatorio, ma solo quel vizio che si traduca in un'invalidità che abbia causato la non conoscenza della cartella, fatto che, anche da un punto di vista logico, legittima l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Ne consegue che il presupposto per l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo non è la sussistenza di un qualsiasi vizio della notifica, bensì che il debitore non sia venuto a conoscenza della cartella esattoriale a causa dell'invalidità della notifica
(ed invero, nel caso preso in esame da Cass. 19704/15, le Sez. Un. riconoscevano la possibilità per il privato-contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata e della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta).
Nello stesso senso, successivamente, Cass., Sez. VI – L, n. 5443/19 ha stabilito che:
«L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.
Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica». Secondo Cass.n.6723/2019, poi,
5 qualora la cartella sia stata regolarmente notificata,”è inammissibile per carenza di interesse ad agire l'opposizione alla esecuzione ex art.615 c.p.c.,proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie,la prescrizione del credito),difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Ed ancora, la Suprema Corte con la sentenza n. 29294/19 ha infatti affermato che: …” la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di cassazione (vd. ades. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.
26. In tal senso, proprio affermando che si verifichi in concreto la necessità dell'intervento giudiziale, si è peraltro pronunciata anche di recente la Sesta sezione di questa Corte con l'ordinanza n. 22295 del 2019. E' stato affermato, in particolare, che qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agre mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio”.
6 A fronte del mancato avvio da parte del concessionario di azioni esecutive, il debitore non è pertanto abilitato a invocare la prescrizione la quale viene a configurarsi non come eccezione (quale deve essere), ma come azione di accertamento negativo.
Il creditore, consapevole dell'intervenuta prescrizione del suo credito, ha il diritto di scegliere di non agire più per il recupero di un credito ormai estinto.
Ne consegue che non può essere riconosciuto al debitore di diritto di agire per far valere la prescrizione in quanto ciò costringerebbe il creditore ad un giudizio defatigante del cui esito egli sia già a conoscenza.
Nella fattispecie in esame il Collegio osserva che non esiste alcuna precisa allegazione da cui sia possibile trarre l'esistenza in concreto dell'interesse ad agire del il CP_1
quale nel ricorso di primo grado dichiarava: “Preliminarmente si segnala come l'odierno ricorrente abbia interesse alla tutela giurisdizionale e, pertanto, interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. posto che lo stesso non avendo mai ricevuto alcun tipo di atto esecutivo, ha come unico rimedio per ottenere la cancellazione del presunto debito iscritto a ruolo proprio quello di impugnare l'estratto ruolo.” Egli tuttavia ometteva di indicare l'eventuale sussistenza di atti esecutivi, di atti prodromici a una preannunciata esecuzione, di atti di natura meramente cautelativa del credito (quali ad esempio,
l'iscrizione ipotecaria e/o i fermi amministrativi).
In assenza di una qualsiasi intimazione ad adempiere e in assenza di atti esecutivi, era chiaro il difetto della condizione dell'azione in esame correttamente dichiarato dal primo giudice.
Peraltro, trova applicazione nel caso in esame l'art. 3 bis del D.L. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21 che ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/73 con l'inserimento del comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici…”
La norma dunque afferma perentoriamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo,
7 e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
L'immediata applicabilità della disposizione anche ai processi pendenti è stata affermata dalla Suprema Corte con la sentenza 6 settembre 2022 n. 26283 la quale ha affermato: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis. del D.L. 21 ottobre 2021
n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 2015 con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost. quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”
Pe tali motivi, la sentenza in esame deve essere modificata in quanto deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire.
Le spese del doppio grado sono compensate in considerazione del recente intervento normativo che ha risolto definitivamente ogni contrasto insorto in sede giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, assorbito l'appello incidentale, dichiara inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo proposta da;
Controparte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 12 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
8 9