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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1204/2023 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Katiuscia Parte_1 P.IVA_1
SECONDINO dell'ufficio legale ed elettivamente domiciliata in L'Aquila presso la filiale
giusta procura in atti;
Parte_1
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Mario CP C.F._1
ANTONIETTI del foro di Teramo ed elettivamente domiciliata in S. Onofrio di Campli presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art 702 ter cpc del Tribunale di Teramo RG 2264/21 del
7 novembre 2023.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda proposta secondo le modalità dell'art. 702 bis cpc da nei confronti di così condannando la convenuta, oltre che alla CP Parte_1
rifusione delle spese di lite, al pagamento, in favore della controparte, della somma di € 23.485,00 oltre interessi dalla data dell'ultimo rimborso al saldo.
A sostegno dell'azione, la ricorrente ha, in estrema sintesi, rappresentato:
- di aver sottoscritto, unitamente al padre , nelle more deceduto, sei buoni fruttiferi Per_1 postali della serie Q con scadenza trentennale nell'arco di tempo compreso tra il 27 dicembre
1 1988 ed il 25 novembre 1990 e segnatamente Serie Q n.000.014 emesso il 27.12.1988 del valore di £ 5.000.00; Serie Q n. 000.053 emesso il 27.12.1988 del valore di £ 2.000.000; Serie
Q n.000.059 emesso il 2.2.1989 del valore di £ 2.000.000; Serie Q n.000.022 emesso il
30.3.1989 del valore di £ 5.000,000; Serie Q n.000.159 emesso il 2.2.1989 del valore di £
1.000.000; Serie Q n.000.080 emesso il 26.11.1990 del valore di £ 250.000;
- di aver diritto, alla scadenza, alla restituzione della sorte capitale maggiorata degli interessi
(calcolati secondo quanto previsto per la tipologia di titoli) detratta la ritenuta fiscale da applicarsi, secondo la corretta interpretazione della normativa di riferimento (sulla quale nel prosieguo meglio si dirà), nella misura del 6,25% e non come ritenuto dalla controparte del
12,50%;
1.2. La resistente si è costituita deducendo che il suo operato è stato rispettoso delle previsioni di legge e che la pretesa della ricorrente è derivata da un errato calcolo nell'applicazione della ritenuta fiscale.
Muovendo da tale premessa ha insistito pertanto, per il rigetto della domanda in quanto ritenuta infondata in fatto e in diritto.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione del primo giudice possono di seguito essere così sintetizzate:
- per ciascuno dei buoni fruttiferi è stato operato un calcolo, aderendo invero integralmente alla prospettazione della ricorrente, e così accertando per ciascuno di essi una somma dovuta da
[...]
a titolo di rimborso maggiore rispetto a quello in effetti riconosciuto;
Parte_1
- l'importo ottenuto si è rivelato di conseguenza del tutto coincidente con quanto richiesto nel libello introduttivo del giudizio;
1.4. La pronunzia del tribunale aprutino è stata tempestivamente e ritualmente impugnata da
[...]
mediante l'articolazione di due sostanziali motivi. Parte_1
Con la prima doglianza, l'appellante, facendo riferimento a precedenti nella giurisprudenza di merito
(tra cui anche di questa stessa Corte Territoriale) adottati in questo senso, ha lamentato che per i buoni fruttiferi oggetto di causa, comunque assoggettati al regime previsto dal D.M. 13 giugno 1986, la ritenuta fiscale da applicare è quella maggiore del 12,50% alla luce di quanto stabilito dal D.L. 556/86.
Per quanto concerne la capitalizzazione, invece, il parametro di riferimento deve individuarsi nel
D.M. 23 giugno 1997 secondo cui per i primi vent'anni, i relativi interessi maturati devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
2 In definitiva, l'essenza della censura ha riguardato l'errore di calcolo in cui è incorso il giudice di prime cure conseguenza di una non corretta applicazione ed interpretazione della normativa di riferimento.
Il secondo motivo si è invece appuntato sul regime delle spese di lite liquidate secondo il principio della soccombenza.
L'appellata ha resistito (costituendosi invero tardivamente soltanto in data 27 dicembre 2024) all'impugnazione eccependone essenzialmente l'inammissibilità.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive il cui deposito è stato effettuato unicamente dall'appellante) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2. La questione preliminare sull'inammissibilità dell'impugnazione è infondata e di conseguenza deve essere rigettata.
La norma di riferimento, come noto, in simili casi è rappresentata dall'art. 348 bis cpc nella sua formulazione successiva all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, e diversamente da quanto stabilito in precedenza, ha inteso unificare (prevedendo un'unica modalità decisoria) le ipotesi dell'inammissibilità ex art. 342 cpc e quella invece disciplinata dall'art. 348 bis.
Ai fini tuttavia dell'operatività dell'istituto, pur in difetto di precedenti giurisprudenziali (attesa la assoluta novità del testo normativo), è pacificamente possibile attingere ai principi elaborati in precedenza.
Di conseguenza, ai fini della declaratoria di inammissibilità occorre la manifesta infondatezza del gravame oppure l'assenza di adeguata motivazione riguardo ai motivi proposti.
Orbene, nella fattispecie deve escludersi la sussistenza tanto dell'uno quanto dell'altro requisito.
Per quanto concerne la manifesta infondatezza occorre operare una valutazione sul versante della prognosi negativa dell'impugnazione che nel caso in esame deve escludersi per il solo fatto che l'appellante ha suggerito, corroborando la propria prospettazione con precedenti giurisprudenziali, una diversa modalità di calcolo dei rendimenti dei buoni e soprattutto delle ritenute applicabili.
Con riguardo, invece, al secondo aspetto, costituisce principio oramai largamente condiviso che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado;
non è necessaria, pertanto, l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica
3 adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr
Cass Civ, Sez I, 10.4.2024 n. 9727).
Entrambe ha adeguatamente indicato le ragioni poste a fondamento Parte_1 dell'impugnazione sicchè escludersi ogni ulteriore profilo di inammissibilità.
3.In assenza di ulteriori questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è fondato e pertanto deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Prodromica alla ricostruzione della disamina dell'unico motivo di gravame è la sintetica ricostruzione della cornice, in fatto ed in diritto, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
3.1.Sul primo versante, è incontroverso trattandosi di circostanze non contestate e comunque di chiara evidenza documentale, che la unitamente al padre ha sottoscritto presso l'ufficio postale di CP
S.Onofrio di Campli sei buoni fruttiferi dell'importo variabile tra le vecchie 250.000 lire ed i 5 milioni.
Tali titoli, recano sulla parte frontale la serie di riferimento (Q) mentre sul retro sono esplicitati i tassi di interesse praticati nei termini di seguito indicati: dal primo al quinto anno pari all'8%; dal sesto a decimo anno al 9%, dall'undicesimo al quindicesimo anno al 10,50%, dal sedicesimo al ventesimo anno al 12%.
Risulta altresì prevista la possibilità dell'applicazione delle ritenute fiscali valide al tempo dell'emissione.
3.2. Ai fini invece dell'individuazione della normativa applicabile in situazioni analoghe a quella che ci occupa (ovverosia di buoni fruttiferi della predetta serie) deve osservarsi quanto segue.
Trattandosi pacificamente di buoni fruttiferi postali del tipo Q, ai fini di un loro corretto inquadramento normativo occorre assumere a parametro di riferimento il DPR 156/73, il D.L. 460/94, il D.lvo 284/99 ed il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986.
Quanto al primo, giova evidenziare che gli articoli 171, 172 e 173 del dpr citato prevedono (rectius prevedevano al tempo della sottoscrizione) rispettivamente” Gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione; “ (art 171); “Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale. Non è corrisposto
l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione” (art 172),
4 “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per
i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che
è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali” (art 173 nella sua formulazione successiva all'entrata in vigore del D.L. 460/74).
E' pertanto possibile affermare che a partire dal mese di settembre 1974 (data di entrata in vigore del
D.L. 460 modificativo dell'art. 173) i cambiamenti dei tassi di interesse man mano disposte con D.M. hanno riguardato anche serie di buoni di precedenti emissioni, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandi suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso.
L'art. 7 comma 3 d.lvo 284/99 ha disposto “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del D.P.R. 29 marzo
1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”
Il decreto ministeriale 13 giugno 1986 in tema di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio ha previsto:
- all'art. 4 “Con effetto dal 1 luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”;
5 - all'art. 5 “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”;
- all'art. 6 “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q".
Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficieranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma,
a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni”;
Ai fini che qui interessa, deve tenersi conto anche del D.L. 556/86 (convertito in L. 759/86) che all'art. 1 ha stabilito che “Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli
indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in
vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo
quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata
una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla
meta' relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e
degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di
imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. Si applica la
disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.
Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la
differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione e' considerata
interesse anticipato”.
6 Può pertanto affermarsi, in linea peraltro con quanto stabilito dalla giurisprudenza prevalente, che per i buoni fruttiferi successivi al 30 settembre 1987 (come quelli per cui è causa) la misura della ritenuta deve ritenersi pari al 12,50%.
Volendo, in effetti, scendere ancor più nel dettaglio, è possibile affermare che il decreto legge in esame ha assoggettato i buoni postali fruttiferi, che in precedenza ne erano esenti (in applicazione dell'articolo 31 del d.P.R. numero 601 del 1973), alla prevista ritenuta erariale stabilendo che detta imposizione fiscale debba applicarsi in misura ridotta della metà soltanto in relazione ad obbligazioni e titoli emessi fino al 30 settembre 1987, e dunque debba applicarsi per intero per i buoni postali fruttiferi emessi a far data dal 1° ottobre 1987.
Per completezza espositiva, deve rilevarsi che detta ritenuta è stata poi eliminata dal D.L. 01.04.1996,
n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i Buoni, sempre nella misura del 12,50%.
Inoltre, secondo quanto espressamente stabilito dal D.M. Tesoro 23 giugno 1997, all'art 7, ultimo comma, gli interessi che maturano annualmente sui B.F.P. emessi a partire dal 21.09.1986 al
31.12.1996 (appartenenti, indi, alle serie “Q”, “R” ed “S”), per i primi venti anni di vita del Titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
3.3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, e collocandosi nel solco di un percorso interpretativo senza dubbio prevalente (anche perché supportato dalle pronunzie più recenti) è quindi possibile affermare che la misura della ritenuta (in ogni caso) dovuta è pari al 12,50% sicchè la soluzione a cui
è pervenuto il giudice di prime cure non può essere condivisa e va disattesa.
Nella sentenza impugnata, infatti, vi è stata unicamente un'adesione al modello di calcolo suggerito dalla senza fornire tuttavia una giustificazione in diritto in grado di ritenerlo corretto. CP
4. Ulteriore argomento affrontato da nell'atto di appello ha riguardato il tema della Parte_1
capitalizzazione che, sino a quando prevista, deve essere operata al netto (quindi escludendo la ritenuta fiscale).
Anche su tale profilo l'appello deve trovare accoglimento per una serie di ragioni ovvero:
-si è già detto, nelle pagine che precedono, dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;
-una corretta lettura della norma deve portare a ritenere che sia possibile che le condizioni indicate a tergo nei buoni postali fruttiferi possano essere successivamente modificate da un Decreto
Ministeriale e che tali modifiche possano riguardare anche i buoni emessi in precedenza all'emanazione del Decreto Ministeriale stesso;
7 -a corroborare tale opzione ermeneutica è intervenuta anche la giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità. Secondo la Consulta (con la sentenza n. 26/20) deve essere esclusa la illegittimità costituzionale del citato art. 173 nella parte in cui “consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le le modifiche Controparte_2
peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso”. In ambito di legittimità, invece, possono essere segnalate le seguenti pronunzie: a) la sentenza n. 16 dicembre 2005 n. 27809 secondo cui “il buono fruttifero postale non è un titolo di credito, ma un documento di legittimazione, giacché, a tenore dell'art. 173, "sul tenore letterale del buono erano destinate a prevalere le successive determinazioni ministeriali”; b) la decisione delle Sezioni IT n. 13979 del 15 giugno 2007 (sebbene riferita ad una fattispecie rispetto a quella che ci occupa) ha stabilito che “il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto",
e si riconosce la "necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto", senza però
"svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche quando... in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo D.M. concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli”; c) la sentenza n. 3963 dell'11 febbraio 2019 anche in tal caso a Sezioni IT (riferita a buoni postali ante 1986) ha affermato “che "le Sezioni IT non hanno affatto affermato... la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e... anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo" specificando, attraverso il richiamo all'art. 1339 cod civ che “"Le variazioni del saggio d'interesse... hanno effetto per i buoni di nuova serie... e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”; d) la sentenza n. 4748 del 14 febbraio 2022 sempre la S.C. ha chiarito che “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio
8 degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”;
Ne deriva, in forza delle considerazioni sin qui svolte, che nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi legittimo il conteggio effettuato dalle in sede di rimborso dei buoni avendo applicando Parte_1
correttamene la ritenuta fiscale al 12,50% e avendo proceduto alla capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale in applicazione della normativa di riferimento.
5. In definitiva, l'appello deve essere accolto con conseguente rigetto della domanda proposta da CP
[...]
6. Quale conseguenza dell'accoglimento, deriva la condanna della appellata alla restituzione della somma di denaro corrispostale (in esecuzione della sentenza di primo grado) maggiorata degli interessi al tasso legale dal pagamento (cfr Cass Civ Sez III, 12.11.2021 n. 34011).
7. Infine, Quanto alle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, deve farsi applicazione della sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2° cpc, nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L. 162/14 nella parte in cui ha escluso la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni (cosicchè non può trovare accoglimento la richiesta d di regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della Parte_1
soccombenza).
L'esistenza di una chiara polifonia interpretativa integra a pieno il requisito per procedere alla compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Teramo RG 2264/21 del 7 novembre 2023 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP
; Parte_1
9 b) condanna alla restituzione, in favore di , della somma di denaro CP Pt_1 Parte_1
corrispostale (in esecuzione della sentenza di primo grado) maggiorata degli interessi al tasso legale dal pagamento;
c) compensa integralmente le spese del doppio grado;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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