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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 33/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTARINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 3 40068 SAN LAZZARO
DI SAVENApresso il difensore avv. CANTARINI FRANCESCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTARINI Parte_2 C.F._2
FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 3 40068 SAN LAZZARO
DI SAVENApresso il difensore avv. CANTARINI FRANCESCA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANTARINI Parte_3 C.F._3
FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 3 40068 SAN LAZZARO
DI SAVENApresso il difensore avv. CANTARINI FRANCESCA
pagina 1 di 9 APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASTOLFI Controparte_1 P.IVA_1
MARINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANNIBALI 17 62100
MACERATApresso il difensore avv. ASTOLFI MARINA
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1070/2022 del 5 dicembre 2022 resa dal
Tribunale di Macerata in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 luglio 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER GLI APPELLANTI, , E , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di Persona_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis:
nel merito, in riforma integrale della sentenza n. 1070/2022, pronunciata nella causa
R.G. n. 1211/2020, emessa in data 05.12.2022 dal Tribunale di Macerata, Dott.ssa
Barbara Silenzi, pubblicata in data 05.12.2022 e notificata in data 05.12.2022 a mezzo pec, a cura del , Controparte_1
accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità dell'art. 1 della
“Convenzione per l'immissione presso la casa di riposo/residenza protetta di ” CP_1
del 29.06.2011, nei confronti degli eredi beneficiati del defunto , in Persona_1
ragione del carattere abusivo/vessatorio di detta statuizione, per violazione dell'art. 33 lett. o) cod. cons. e/o per ogni altra ragione del caso e di legge;
pagina 2 di 9 accertare e dichiarare l'insussistenza del credito preteso dal nei Controparte_1
confronti del defunto , e per esso degli eredi beneficiati, e per Persona_1
l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o invalido e, dunque, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Macerata n. 135/2020, notificato l'8.02.2020;
in via consequenziale, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, a restituire agli eredi beneficiati del defunto , odierni Persona_1
appellanti, le somme corrisposte in esecuzione spontanea dell'ingiunzione di pagamento n. 135/2020 Tribunale di Macerata (€ 8.393,29) e della sentenza n.
1070/2022 Tribunale di Macerata (€ 6.382,28), pari alla complessiva somma di €
14.775,57.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova richiesta nella memoria ex art.
183, comma 6, n. 2 c.p.c. e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, come di seguito dedotta:
- ordine di esibizione al Comune opposto, ex art. 210 c.p.c., delle schede di valutazione
UVD/UVI, in forma anonima, degli ospiti elencati nella missiva prot. 5798 del 2.09.2014
(v. doc. 1 fasc. opposta): , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
. CP_5
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO, COMUNE DI : CP_1
“In via preliminare/pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza emessa per genericità delle critiche mosse a non specifici capi della sentenza stessa
pagina 3 di 9 In via principale nel merito e sempre e comunque rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza di primo grado
- Con vittoria di spese e competenze di lite, sussistendone giustificati motivi, contro gli eredi anche oltre il limite dell'eredità beneficiata
Solo per mero tuziorismo difensivo si chiede di essere ammessi alla prova contraria alla luce delle produzioni avversarie, come già richiesto con la II memoria ex art 183 cpc e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e ribadito nella comparsa di costituzione in appello”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con decreto n. 135/2020 del 31 gennaio 2020 – reso dal Tribunale di Macerata ad istanza del ricorrente – veniva ingiunto a il Controparte_1 Persona_1
pagamento della somma di euro 6.790,00, oltre interessi e spese.
A tal fine il ricorrente aveva allegato che il 29 giugno 2011 Controparte_1
era stato ammesso alla Casa di Riposo/residenza protetta di Persona_1
di proprietà del Comune di , in base ad apposita convenzione CP_1 CP_1
sottoscritta dallo stesso;
che era stato ospitato fino al 31 agosto 2016 e che, Per_1
in data 1° luglio 2015, era stato valutato dall'UVD da “autosufficiente a non autosufficiente”, come da comunicazione della valutazione sottoscritta dal e Per_1
da valutazione dell che ciò aveva comportato l'aumento della retta Parte_4
mensile da euro 800,00 (prevista per i soggetti autosufficiente) ad euro 1.285,00
(prevista per i soggetti non autosufficienti), come da comunicazione di variazione sottoscritta dal il 7 luglio 2015; che il aveva continuato a fruire Per_1 Per_1
del servizio senza corrispondere la maggiorazione e continuando a pagare l'originaria pagina 4 di 9 retta, così maturando una morosità di euro 6.790,00 fino al 1° settembre 2016, data di risoluzione della convenzione.
Con atto di citazione in data in data 21 maggio 2020 , Parte_1 [...]
e quali eredi beneficiati del defunto , Parte_2 Parte_3 Persona_1
proponevano rituale opposizione e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
Macerata concludendo perché fosse accertata la nullità/invelidità Controparte_1
della “Convenzione per l'immissione presso la casa di riposo/residenza protetta di
” del 29/06/2011 e quindi l'insussistenza del credito preteso dal CP_1 CP_1
nei confronti del defunto e, per l'effetto, dichiarato
[...] Persona_1
illegittimo e/o inefficace e, dunque, revocato il decreto ingiuntivo opposto;
nonché, in subordine, nell'ipotesi di accertamento di un debito del de cuius in favore del
[...]
, dato atto che l'accettazione dell'eredità era avvenuta con beneficio CP_1
d'inventario ex art. 484 c.c., perché fosse dichiarato che gli eredi beneficiati erano tenuti al pagamento unicamente in proporzione alle rispettive quote ereditarie e nel limite del valore dei beni agli stessi pervenuti, ovvero intra vires hereditatis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 490, comma 2, n. 2 c.c..
A tal fine gli opponenti , e quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
beneficiati del defunto , esponevano che non risultavano approvate Persona_1
per iscritto le clausole vessatorie della convenzione di ammissione alla casa di riposo
(cioè gli artt. 1 e 2); che tramite il proprio Legale, aveva contestato Persona_1
la valutazione peggiorativa delle sue condizioni di salute;
che avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario.
Si costituiva con comparsa in data 31 luglio 2020 concludendo Controparte_1
per il rigetto dell'opposizione.
pagina 5 di 9 Con la sentenza n. 1070/2022 del 5 dicembre 2022 il Tribunale di Macerata rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti alle spese.
, e quali eredi beneficiati del Parte_1 Parte_2 Parte_3
defunto impugnavano la predetta sentenza innanzi alla Corte di Persona_1
Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellato
. Controparte_1
All'udienza del 2 luglio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche a decorrere dalla comunicazione del provvedimento del 9 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 1070/2022 del 5 dicembre 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• l'art. 1 della convenzione non poteva ritenersi vessatorio atteso che la variazione in aumento della retta era prevista per un giustificato motivo espresso, quale l'aggravamento delle condizioni di salute dell'ospite;
• gli altri profili di rilievo erano o incontestati o documentalmente provati.
I motivi di appello
1) Violazione ed errata applicazione dell'art. 33 lettera o) e ss. del D. Lgs. n. 206del
06.09.2005.
Erroneità e contraddittorietà della motivazione e sua mera apparenza.
Sostengono gli appellanti che la sentenza impugnata sarebbe errata perché,
“nell'interpretare la convenzione stipulata da con il Comune di Persona_1
pagina 6 di 9 in data 29.06.2011(v. doc. 4 fasc. di primo grado), il Tribunale di Macerata ha CP_1
errato nel sussumere la clausola 1 della convenzione alla norma della lettera m) del codice del consumo, invece che alla norma contemplata dalla successiva lettera o), del comma secondo, del medesimo articolo”.
Ciò in quanto, il loro dante causa, senza alcuna possibilità di negoziare la clausola, era stato costretto ad accettare “l'ulteriore pattuizione per cui la retta mensile avrebbe potuto subire variazioni in base ad una semplice comunicazione “da parte del CP_1
in caso di aggravamento dello stato di salute dell'ospite” ad insindacabile giudizio della responsabile della Casa di Riposo, ovvero anche in caso di variazione della tariffa apportata dal medesimo”. CP_1
L'assenza di prova di una contrattazione di simile clausola, di cui era onerato il professionista, la rendeva tout court illegittima.
Il motivo è manifestamente infondato e deve essere respinto.
Va premesso che era lo stesso appellante ad invocare l'art. 33, comma 2, lett. m) ed o) del codice del consumo a sostegno della dedotta illegittimità della clausola di variazione della retta mensile (vds. pag. 12 della citazione in primo grado), sicchè appare illogico che in questa sede invochi un presunto errore di sussunzione da parte del giudice.
Il Tribunale si è limitato ad osservare, peraltro correttamente, che – diversamente da quanto opinavano gli opponenti/odierni appellanti - la variazione della retta era prevista per un motivo espresso (e logico), cioè per l'aggravamento delle condizioni di salute dell'assistito che – ove divenuto non autosufficiente in corso di ospitalità – avrebbe richiesto maggiore impiego di risorse assistenziali pubbliche.
pagina 7 di 9 Aggiunge la Corte che il punto o) dell'art. 33 invocato dagli appellanti si limita a sanzionare la previsione di un divieto di recesso del consumatore in caso di aumento del prezzo, circostanza che non ricorre nel caso di specie, tanto che l'ospite della casa di riposo non solo non ha corrisposto alcun aumento, ma ha continuato a fruire del servizio di assistenza per un ulteriore anno, senza che fosse esclusa alcuna sua facoltà di recedere dal contratto ove avesse ritenuto oneroso l'importo della variazione.
E' pure escluso che la presunta vessatorietà della clausola possa derivare dall'assenza di una contrattazione individuale, visto che l'aumento è corrispondente ai maggiori oneri assistenziali dipendenti dalla sopravvenuta non autosufficienza dell'ospite, sicchè essi dipendono da molteplici fattori (grandezza della struttura, costo del personale, maggiori oneri di assistenza e vigilanza ecc.) e non sono negoziabili con il singolo soggetto, né sono apprezzabili in termini di congruità dal giudice (anche perché
l'appellante nulla deduce sotto tale profilo); per cui resta solo il profilo, non escluso, relativo alla facoltà di recedere ove ritenuta troppo onerosa la variazione.
Di alcun rilievo, agli odierni fini e nei confronti della struttura di accoglienza, è poi la contestazione del UVD e la valutazione del peggioramento delle condizioni di salute che è dovuta ad un terzo soggetto (l'ASL), estraneo all'odierno giudizio, rispetto alla cui valutazione la struttura di accoglienza è tenuto solo ad adeguare – maggiorandola – la propria prestazione assistenziale.
Dette considerazioni consentono di superare, per la sua infondatezza, anche il secondo motivo di appello con il quale s'intende contestare nel merito la valutazione medica riferita alla sussistenza del predetto peggioramento delle condizioni di salute di
, così introducendo un profilo palesemente estraneo all'oggetto Persona_1
dell'odierna controversia.
pagina 8 di 9 I profili relativi all'accettazione con beneficio d'inventario ed ai limiti in cui gli eredi beneficiati rispondono del debito del de cuius sono relativi all'esecuzione della sentenza ed alle eccezioni volte a limitare la propria responsabilità, che i debitori potranno opporre al creditore in sede esecutiva.
Le spese del presente grado di giudizio devono seguire la soccombenza.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
33/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di e le liquida in complessivi euro Controparte_1
2.100,00 per compenso (di cui euro 600,00 per la fase studio, euro 600,00 per la fase introduttiva il resto per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 33/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTARINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 3 40068 SAN LAZZARO
DI SAVENApresso il difensore avv. CANTARINI FRANCESCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTARINI Parte_2 C.F._2
FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 3 40068 SAN LAZZARO
DI SAVENApresso il difensore avv. CANTARINI FRANCESCA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANTARINI Parte_3 C.F._3
FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 3 40068 SAN LAZZARO
DI SAVENApresso il difensore avv. CANTARINI FRANCESCA
pagina 1 di 9 APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASTOLFI Controparte_1 P.IVA_1
MARINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANNIBALI 17 62100
MACERATApresso il difensore avv. ASTOLFI MARINA
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1070/2022 del 5 dicembre 2022 resa dal
Tribunale di Macerata in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 luglio 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER GLI APPELLANTI, , E , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di Persona_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis:
nel merito, in riforma integrale della sentenza n. 1070/2022, pronunciata nella causa
R.G. n. 1211/2020, emessa in data 05.12.2022 dal Tribunale di Macerata, Dott.ssa
Barbara Silenzi, pubblicata in data 05.12.2022 e notificata in data 05.12.2022 a mezzo pec, a cura del , Controparte_1
accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità dell'art. 1 della
“Convenzione per l'immissione presso la casa di riposo/residenza protetta di ” CP_1
del 29.06.2011, nei confronti degli eredi beneficiati del defunto , in Persona_1
ragione del carattere abusivo/vessatorio di detta statuizione, per violazione dell'art. 33 lett. o) cod. cons. e/o per ogni altra ragione del caso e di legge;
pagina 2 di 9 accertare e dichiarare l'insussistenza del credito preteso dal nei Controparte_1
confronti del defunto , e per esso degli eredi beneficiati, e per Persona_1
l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o invalido e, dunque, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Macerata n. 135/2020, notificato l'8.02.2020;
in via consequenziale, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, a restituire agli eredi beneficiati del defunto , odierni Persona_1
appellanti, le somme corrisposte in esecuzione spontanea dell'ingiunzione di pagamento n. 135/2020 Tribunale di Macerata (€ 8.393,29) e della sentenza n.
1070/2022 Tribunale di Macerata (€ 6.382,28), pari alla complessiva somma di €
14.775,57.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova richiesta nella memoria ex art.
183, comma 6, n. 2 c.p.c. e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, come di seguito dedotta:
- ordine di esibizione al Comune opposto, ex art. 210 c.p.c., delle schede di valutazione
UVD/UVI, in forma anonima, degli ospiti elencati nella missiva prot. 5798 del 2.09.2014
(v. doc. 1 fasc. opposta): , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
. CP_5
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO, COMUNE DI : CP_1
“In via preliminare/pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza emessa per genericità delle critiche mosse a non specifici capi della sentenza stessa
pagina 3 di 9 In via principale nel merito e sempre e comunque rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza di primo grado
- Con vittoria di spese e competenze di lite, sussistendone giustificati motivi, contro gli eredi anche oltre il limite dell'eredità beneficiata
Solo per mero tuziorismo difensivo si chiede di essere ammessi alla prova contraria alla luce delle produzioni avversarie, come già richiesto con la II memoria ex art 183 cpc e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e ribadito nella comparsa di costituzione in appello”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con decreto n. 135/2020 del 31 gennaio 2020 – reso dal Tribunale di Macerata ad istanza del ricorrente – veniva ingiunto a il Controparte_1 Persona_1
pagamento della somma di euro 6.790,00, oltre interessi e spese.
A tal fine il ricorrente aveva allegato che il 29 giugno 2011 Controparte_1
era stato ammesso alla Casa di Riposo/residenza protetta di Persona_1
di proprietà del Comune di , in base ad apposita convenzione CP_1 CP_1
sottoscritta dallo stesso;
che era stato ospitato fino al 31 agosto 2016 e che, Per_1
in data 1° luglio 2015, era stato valutato dall'UVD da “autosufficiente a non autosufficiente”, come da comunicazione della valutazione sottoscritta dal e Per_1
da valutazione dell che ciò aveva comportato l'aumento della retta Parte_4
mensile da euro 800,00 (prevista per i soggetti autosufficiente) ad euro 1.285,00
(prevista per i soggetti non autosufficienti), come da comunicazione di variazione sottoscritta dal il 7 luglio 2015; che il aveva continuato a fruire Per_1 Per_1
del servizio senza corrispondere la maggiorazione e continuando a pagare l'originaria pagina 4 di 9 retta, così maturando una morosità di euro 6.790,00 fino al 1° settembre 2016, data di risoluzione della convenzione.
Con atto di citazione in data in data 21 maggio 2020 , Parte_1 [...]
e quali eredi beneficiati del defunto , Parte_2 Parte_3 Persona_1
proponevano rituale opposizione e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
Macerata concludendo perché fosse accertata la nullità/invelidità Controparte_1
della “Convenzione per l'immissione presso la casa di riposo/residenza protetta di
” del 29/06/2011 e quindi l'insussistenza del credito preteso dal CP_1 CP_1
nei confronti del defunto e, per l'effetto, dichiarato
[...] Persona_1
illegittimo e/o inefficace e, dunque, revocato il decreto ingiuntivo opposto;
nonché, in subordine, nell'ipotesi di accertamento di un debito del de cuius in favore del
[...]
, dato atto che l'accettazione dell'eredità era avvenuta con beneficio CP_1
d'inventario ex art. 484 c.c., perché fosse dichiarato che gli eredi beneficiati erano tenuti al pagamento unicamente in proporzione alle rispettive quote ereditarie e nel limite del valore dei beni agli stessi pervenuti, ovvero intra vires hereditatis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 490, comma 2, n. 2 c.c..
A tal fine gli opponenti , e quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
beneficiati del defunto , esponevano che non risultavano approvate Persona_1
per iscritto le clausole vessatorie della convenzione di ammissione alla casa di riposo
(cioè gli artt. 1 e 2); che tramite il proprio Legale, aveva contestato Persona_1
la valutazione peggiorativa delle sue condizioni di salute;
che avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario.
Si costituiva con comparsa in data 31 luglio 2020 concludendo Controparte_1
per il rigetto dell'opposizione.
pagina 5 di 9 Con la sentenza n. 1070/2022 del 5 dicembre 2022 il Tribunale di Macerata rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti alle spese.
, e quali eredi beneficiati del Parte_1 Parte_2 Parte_3
defunto impugnavano la predetta sentenza innanzi alla Corte di Persona_1
Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellato
. Controparte_1
All'udienza del 2 luglio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche a decorrere dalla comunicazione del provvedimento del 9 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 1070/2022 del 5 dicembre 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• l'art. 1 della convenzione non poteva ritenersi vessatorio atteso che la variazione in aumento della retta era prevista per un giustificato motivo espresso, quale l'aggravamento delle condizioni di salute dell'ospite;
• gli altri profili di rilievo erano o incontestati o documentalmente provati.
I motivi di appello
1) Violazione ed errata applicazione dell'art. 33 lettera o) e ss. del D. Lgs. n. 206del
06.09.2005.
Erroneità e contraddittorietà della motivazione e sua mera apparenza.
Sostengono gli appellanti che la sentenza impugnata sarebbe errata perché,
“nell'interpretare la convenzione stipulata da con il Comune di Persona_1
pagina 6 di 9 in data 29.06.2011(v. doc. 4 fasc. di primo grado), il Tribunale di Macerata ha CP_1
errato nel sussumere la clausola 1 della convenzione alla norma della lettera m) del codice del consumo, invece che alla norma contemplata dalla successiva lettera o), del comma secondo, del medesimo articolo”.
Ciò in quanto, il loro dante causa, senza alcuna possibilità di negoziare la clausola, era stato costretto ad accettare “l'ulteriore pattuizione per cui la retta mensile avrebbe potuto subire variazioni in base ad una semplice comunicazione “da parte del CP_1
in caso di aggravamento dello stato di salute dell'ospite” ad insindacabile giudizio della responsabile della Casa di Riposo, ovvero anche in caso di variazione della tariffa apportata dal medesimo”. CP_1
L'assenza di prova di una contrattazione di simile clausola, di cui era onerato il professionista, la rendeva tout court illegittima.
Il motivo è manifestamente infondato e deve essere respinto.
Va premesso che era lo stesso appellante ad invocare l'art. 33, comma 2, lett. m) ed o) del codice del consumo a sostegno della dedotta illegittimità della clausola di variazione della retta mensile (vds. pag. 12 della citazione in primo grado), sicchè appare illogico che in questa sede invochi un presunto errore di sussunzione da parte del giudice.
Il Tribunale si è limitato ad osservare, peraltro correttamente, che – diversamente da quanto opinavano gli opponenti/odierni appellanti - la variazione della retta era prevista per un motivo espresso (e logico), cioè per l'aggravamento delle condizioni di salute dell'assistito che – ove divenuto non autosufficiente in corso di ospitalità – avrebbe richiesto maggiore impiego di risorse assistenziali pubbliche.
pagina 7 di 9 Aggiunge la Corte che il punto o) dell'art. 33 invocato dagli appellanti si limita a sanzionare la previsione di un divieto di recesso del consumatore in caso di aumento del prezzo, circostanza che non ricorre nel caso di specie, tanto che l'ospite della casa di riposo non solo non ha corrisposto alcun aumento, ma ha continuato a fruire del servizio di assistenza per un ulteriore anno, senza che fosse esclusa alcuna sua facoltà di recedere dal contratto ove avesse ritenuto oneroso l'importo della variazione.
E' pure escluso che la presunta vessatorietà della clausola possa derivare dall'assenza di una contrattazione individuale, visto che l'aumento è corrispondente ai maggiori oneri assistenziali dipendenti dalla sopravvenuta non autosufficienza dell'ospite, sicchè essi dipendono da molteplici fattori (grandezza della struttura, costo del personale, maggiori oneri di assistenza e vigilanza ecc.) e non sono negoziabili con il singolo soggetto, né sono apprezzabili in termini di congruità dal giudice (anche perché
l'appellante nulla deduce sotto tale profilo); per cui resta solo il profilo, non escluso, relativo alla facoltà di recedere ove ritenuta troppo onerosa la variazione.
Di alcun rilievo, agli odierni fini e nei confronti della struttura di accoglienza, è poi la contestazione del UVD e la valutazione del peggioramento delle condizioni di salute che è dovuta ad un terzo soggetto (l'ASL), estraneo all'odierno giudizio, rispetto alla cui valutazione la struttura di accoglienza è tenuto solo ad adeguare – maggiorandola – la propria prestazione assistenziale.
Dette considerazioni consentono di superare, per la sua infondatezza, anche il secondo motivo di appello con il quale s'intende contestare nel merito la valutazione medica riferita alla sussistenza del predetto peggioramento delle condizioni di salute di
, così introducendo un profilo palesemente estraneo all'oggetto Persona_1
dell'odierna controversia.
pagina 8 di 9 I profili relativi all'accettazione con beneficio d'inventario ed ai limiti in cui gli eredi beneficiati rispondono del debito del de cuius sono relativi all'esecuzione della sentenza ed alle eccezioni volte a limitare la propria responsabilità, che i debitori potranno opporre al creditore in sede esecutiva.
Le spese del presente grado di giudizio devono seguire la soccombenza.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
33/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di e le liquida in complessivi euro Controparte_1
2.100,00 per compenso (di cui euro 600,00 per la fase studio, euro 600,00 per la fase introduttiva il resto per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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