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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 08/05/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. RADAELLI SONIA GIOVANNA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SOLLAZZO FEDERICA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 26/05/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI :
* Affidamento condiviso, con collocamento dei minori presso la madre, che resta assegnataria della casa coniugale, sita in NA in via Cesare Beccaria n. 18; * Il padre potrà tenere con sé i bambini nelle sere di martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 21.00/21.30, con possibilità di pernotto nel caso in cui l'indomani non ci sia scuola, nonché per due fine settimane al mese, dalla sera del venerdì ore 17.30 alla domenica alle ore 21.00/21.30, presso la propria abitazione o in altro luogo sotto la sua vigilanza, ed in questo caso previo consenso da parte della madre. Durante le vacanze natalizie, e alterneranno i giorni del 24 e del 25 Per_1 Per_2
dicembre di anno in anno, salvo eventuali vacanze e gite fuoriporta, con ciascun genitore, mentre
l'intero periodo natalizio, coincidente con la sospensione delle attività scolastiche, in base al principio dell'alternanza, potrà essere trascorso da entrambi i minori con un genitore dal 26 dicembre al 31 dicembre e con l'altro genitore dal 1 gennaio al 6 gennaio ovvero all'effettiva data di ripresa delle attività scolastiche. Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze dei minori.
* Le vacanze natalizie e pasquali, coincidenti con la sospensione delle attività scolastiche, verranno trascorse dai figli per metà periodo con ciascun genitore, alternando negli anni il giorno di Natale,
Santo Stefano, San Silvestro e Capodanno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con uno o con l'altro genitore. Durante le vacanze estive, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di due settimane anche non consecutive. Le vacanze estive saranno decise e concordate dai genitori con largo anticipo (almeno tre mesi prima) ogni anno, i quali si comunicheranno il proprio piano di ferie entro il 15 maggio di ogni anno, decidendo di comune accordo la data di decorrenza del periodo e le modalità di prelievo e di riaccompagno dei figli, tenendo presente che in agosto, se entrambi potranno godere delle ferie solo in quel periodo, i figli staranno ad anni alterni con uno dei genitori dal 1 al 15 e con l'altro dal 16 a fine mese. Nei ponti, festività di calendario si osserva il principio dell'alternanza e i genitori si accorderanno con largo anticipo. e trascorreranno Per_1 Per_2
il compleanno e gli eventi unici, quali ad esempio Comunione o Cresima con entrambi i genitori, salvo concreta impossibilità di presenziare allo specifico evento da parte di uno dei due genitori;
* Il padre contribuirà al mantenimento dei minori mediante versamento alla madre di € 600 mensili, somma soggetta a rivalutazione degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese senza ritardo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona. Le spese straordinarie dovranno necessariamente essere approvate da ciascun genitore per iscritto via mail, prima di ciascun versamento. I coniugi si impegnano quindi a concorrere alle spese straordinarie in misura uguale e si impegnano inoltre, laddove si rendesse necessario in via di urgenza un anticipo pecuniario nel sostenimento di spese straordinarie, a rimborsare all'altro coniuge le spese sostenute nella parte eccedente la rispettiva misura del 50%, entro 15 giorni dalla richiesta.
* Assegno unico da dividersi al 50% tra i genitori;
* la sig.ra rinuncia alla richiesta di assegno divorzile;
CP_1 * Mutuo sulla casa coniugale al 50% tra le parti, con versamento dell'intera quota di propria spettanza da parte della Sig.ra sul conto del Sig. entro il giorno 10 di ogni mese CP_1 Pt_1
senza ritardo, e senza conguagli/compensazioni con altre spese. Per quanto riguarda i rapporti di debenza reciproci, le parti danno altresì atto di aver trovato il seguente accordo:
* la Sig.ra si impegna a restituire al Sig. la metà di 15.000,00 Euro che in sede di CP_1 Pt_1
separazione erano stati vincolati e investiti per il futuro dei bambini, e dunque verserà al Sig. Pt_1 la somma di € 7.500,00 che attualmente è investita presso Banca Intesa San Paolo nel termine massimo di mesi 8 dalla sottoscrizione del presente accordo;
la Sig.ra si impegna pertanto CP_1
a svincolarli nei tempi tecnici tassativi della Banca e bonificalrli senza ritardo al conto corrente del
Sig. La sig.ra ha già a sue mani il restante importo di € 7.500,00, comprensivo di Pt_1 CP_1
€ 1.400,00 di buoni postali. I genitori, nel termine massimo di 8 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, concordano di investire, nella misura di € 7.500,00 ciascuno i risparmi accantonati per i bambini, comunicando all'altro genitore il piano d'investimento prescelto e scambiandosi reciprocamente alla fine di ogni anno, a partire da dicembre 2026, la rendicontazione degli investimenti stessi, dando atto che, seppur intestati ai genitori nella misura del 50% ciascuno, i soldi rimangono di esclusiva proprietà dei figli (Euro 3.750 per e Euro 3.750,00 per , Per_1 Per_2 in ciascun investimento) e nessuno potrà disporne senza l'accordo dell'altro. Alla maggiore età di ogni figlio, il capitale e le somme che allora saranno maturate verranno consegnate al figlio stesso che le investirà come riterrà opportuno.
* Per tutti gli altri temi (arretrati rate mutuo, interessi su mutuo non rimborsato, adeguamento
ISTAT, spese straordinarie non pagate, interessi su investimenti svincolati prima del tempo, assegno unico percepito per errore) la Sig.ra si impegna a restituire al Sig. la somma CP_1 Pt_1
forfettaria di Euro 5.000,00, nel momento in cui la casa coniugale verrà posta in vendita utilizzando
i proventi della stessa;
questa somma ricomprende Euro 2.000,00 di Assegno Unico e Euro 3.000,00 di rate arretrate di mutuo, che negli anni non sono state rimborsate dalla Sig.ra al Sig. CP_1
ritendenosi tutte le ulteriori somme reciprocamente compensate tra le parti. Pt_1
* Le parti, regolati i rapporti di cui al punto che precede, non hanno più nulla da pretendere l'una dall'altra, ad eccezione di una ulteriore questione emersa in fase di trattative: i prestiti/donazioni che sono stati fatti tra le parti prima del matrimonio per il pagamento dell'attuale casa familiare, e per il pagamento dell'attuale cucina, che restano fuori da questo accordo, e di cui le parti si impegnano a parlarne, al fine di trovare un accordo anche su questo aspetto, in futuro.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà dei rispettivi difensori.”
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 08/05/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito civile con in NA in data 21.12.2013 (trascritto presso gli atti Controparte_1
dello Stato civile del Comune medesimo, anno 2013 atto n. 3 parte I), unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e (nato il [...]), e di essersi separato dalla Per_1 Per_2
moglie con verbale di separazione consensuale del 18.01.2018 omologato con decreto del 01/03/2018, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio precisate in ricorso.
Con comparsa depositata il 24/07/2024, si costituiva in giudizio , aderendo Controparte_1
alla richiesta di divorzio del marito e domandando l'accoglimento delle conclusioni meglio precisate in comparsa.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 31/10/2024 ove il Giudice, sentiti personalmente i coniugi, formulava proposta conciliativa.
Su accordo delle parti, il Giudice rinviava in prosecuzione ex art. 473 bis.21 c.p.c. al fine di valutare il raggiungimento di un accordo complessivo.
Con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, i difensori davano atto che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo e chiedevano pertanto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 16/06/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
in NA il 21/12/2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo, anno
2013 atto n. 3 parte I).
Dall'unione sono nati i figli ( nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 18/01/2018 , omologato il 01/03/2018 dal Tribunale Ordinario di Cremona .
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
In proposito, le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo la conferma del regime di affido condiviso dei minori conformemente a quanto già disposto in sede di separazione, pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Al riguardo preme precisare che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della prole in considerazione dell'accordo raggiunto e in conformità al dettato dell'art. 473 bis.4, co. III, c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, pur essendo emersa una latente conflittualità tra i coniugi, le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della controversia. Del resto, le parti hanno già dimostrato di saper collaborare nella gestione della prole definendo in modo consensuale la separazione e sin qui gestendo in via condivisa la genitorialità.
In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei medesimi minori.
( nato il [...]) e (nato il [...]) rimarranno collocati presso la Per_1 Per_2
madre, con la quale sono sempre rimasti a vivere, nella casa familiare, sita in a in NA in via
Cesare Beccaria n. 18, come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti.
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa frequentazione del padre nel rispetto suoi bisogni emotivi e affettivi dei minori, tenuto conto della sistemazione abitativa e degli impegni dei genitori.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
*
Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente della prole presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in Controparte_1 NA (in comproprietà tra i coniugi) , ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattiuizioni
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare a ( Per_1
nato il [...]) e (nato il [...]) condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed Per_2
evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti.
In specie, il ricorrente ha dichiarato di essere impiegato come carpentiere con stipendio mensile di €
2000 circa e di convivere con la madre nella casa di quest'ultima a Melzo.
La resistente, dal canto suo, ha specificato di essere occupata in modo saltuario e altalenante, anche in considerazione dei compiti domestici e di cura assunti.
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 600,00 mensili (€ 300 per ciascun figlio), appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali dei minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Del resto, l'assegnazione della casa familiare e la ripartizione dei relativi oneri devono comunque essere considerati in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c.
Resta da precisare che le parti hanno spontaneamente giudicato i rispettivi redditi adeguati, non formulando, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna domanda di assegno divorzile.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero, prendendo atto della rinuncia dei legali delle parti ad avvalersi del beneficio della solidarietà professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in NA il 21/12/2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune
[...]
medesimo, anno 2013 atto n. 3 parte I).
2) ( nato il [...]) e (nato il [...]) in via condivisa a Persona_3 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre.
3) CONFERMA l'assegnazione in favore di della casa familiare sita in Controparte_1
NA in via Cesare Beccaria n. 18 (in comproprietà).
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i minori con i seguenti tempi e modalità:
nelle sere di martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 21.00/21.30, con possibilità di pernotto nel caso in cui l'indomani non ci sia scuola, nonché per due fine settimane al mese, dalla sera del venerdì ore 17.30 alla domenica alle ore 21.00/21.30, presso la propria abitazione o in altro luogo sotto la sua vigilanza, ed in questo caso previo consenso da parte della madre. Durante le vacanze natalizie, e alterneranno i giorni del 24 e del 25 dicembre di Per_1 Per_2
anno in anno, salvo eventuali vacanze e gite fuoriporta, con ciascun genitore, mentre l'intero periodo natalizio, coincidente con la sospensione delle attività scolastiche, in base al principio dell'alternanza, potrà essere trascorso da entrambi i minori con un genitore dal 26 dicembre al 31 dicembre e con l'altro genitore dal 1 gennaio al 6 gennaio ovvero all'effettiva data di ripresa delle attività scolastiche. Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze dei minori. Le vacanze natalizie e pasquali, coincidenti con la sospensione delle attività scolastiche, verranno trascorse dai figli per metà periodo con ciascun genitore, alternando negli anni il giorno di Natale, Santo Stefano, San Silvestro e Capodanno,
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con uno o con l'altro genitore. Durante le vacanze estive, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di due settimane anche non consecutive. Le vacanze estive saranno decise e concordate dai genitori con largo anticipo
(almeno tre mesi prima) ogni anno, i quali si comunicheranno il proprio piano di ferie entro il
15 maggio di ogni anno, decidendo di comune accordo la data di decorrenza del periodo e le modalità di prelievo e di riaccompagno dei figli, tenendo presente che in agosto, se entrambi potranno godere delle ferie solo in quel periodo, i figli staranno ad anni alterni con uno dei genitori dal 1 al 15 e con l'altro dal 16 a fine mese. Nei ponti, festività di calendario si osserva il principio dell'alternanza e i genitori si accorderanno con largo anticipo. e Per_1
trascorreranno il compleanno e gli eventi unici, quali ad esempio Comunione o Per_2 Cresima con entrambi i genitori, salvo concreta impossibilità di presenziare allo specifico evento da parte di uno dei due genitori.
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori Parte_1 mediante versamento alla madre di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese senza ritardo, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Cremona. Le spese straordinarie dovranno necessariamente essere approvate da ciascun genitore per iscritto via mail, prima di ciascun versamento. I coniugi si impegnano quindi a concorrere alle spese straordinarie in misura uguale e si impegnano inoltre, laddove si rendesse necessario in via di urgenza un anticipo pecuniario nel sostenimento di spese straordinarie, a rimborsare all'altro coniuge le spese sostenute nella parte eccedente la rispettiva misura del 50%, entro 15 giorni dalla richiesta.
6) DISPONE che l'assegno unico sia percepito al 50% dai genitori.
7) DÀ ATTO che ha rinunciato alla richiesta di assegno divorzile;
Controparte_1
8) DÀ ATTO che si impegna a versare, entro il giorno 10 di ogni mese Controparte_1
e senza ritardo, senza conguagli/compensazioni con altre spese, sul conto di Parte_1
la propria quota del mutuo sulla casa coniugale, gravante al 50% sui coniugi.
9) DÀ ATTO che dichiarano di aver raggiunto un Parte_1 Controparte_1
accordo complessivo in ordine ai rapporti di debenza reciproci secondo le condizioni confermate nelle note depositate il 20/05/2025 e che i medesimi, regolati tali rapporti, dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra, ad eccezione di una ulteriore questione emersa in fase di trattative (i prestiti/donazioni che sono stati fatti tra le parti prima del matrimonio per il pagamento dell'attuale casa familiare, e per il pagamento dell'attuale cucina) e di cui le parti si impegnano a parlarne, al fine di trovare un accordo anche su questo aspetto, in futuro.
10) DICHIARA compensate le spese di lite dando atto della rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art. 13, co. 8 L.P.F.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di NA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 16/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 08/05/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. RADAELLI SONIA GIOVANNA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SOLLAZZO FEDERICA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 26/05/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI :
* Affidamento condiviso, con collocamento dei minori presso la madre, che resta assegnataria della casa coniugale, sita in NA in via Cesare Beccaria n. 18; * Il padre potrà tenere con sé i bambini nelle sere di martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 21.00/21.30, con possibilità di pernotto nel caso in cui l'indomani non ci sia scuola, nonché per due fine settimane al mese, dalla sera del venerdì ore 17.30 alla domenica alle ore 21.00/21.30, presso la propria abitazione o in altro luogo sotto la sua vigilanza, ed in questo caso previo consenso da parte della madre. Durante le vacanze natalizie, e alterneranno i giorni del 24 e del 25 Per_1 Per_2
dicembre di anno in anno, salvo eventuali vacanze e gite fuoriporta, con ciascun genitore, mentre
l'intero periodo natalizio, coincidente con la sospensione delle attività scolastiche, in base al principio dell'alternanza, potrà essere trascorso da entrambi i minori con un genitore dal 26 dicembre al 31 dicembre e con l'altro genitore dal 1 gennaio al 6 gennaio ovvero all'effettiva data di ripresa delle attività scolastiche. Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze dei minori.
* Le vacanze natalizie e pasquali, coincidenti con la sospensione delle attività scolastiche, verranno trascorse dai figli per metà periodo con ciascun genitore, alternando negli anni il giorno di Natale,
Santo Stefano, San Silvestro e Capodanno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con uno o con l'altro genitore. Durante le vacanze estive, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di due settimane anche non consecutive. Le vacanze estive saranno decise e concordate dai genitori con largo anticipo (almeno tre mesi prima) ogni anno, i quali si comunicheranno il proprio piano di ferie entro il 15 maggio di ogni anno, decidendo di comune accordo la data di decorrenza del periodo e le modalità di prelievo e di riaccompagno dei figli, tenendo presente che in agosto, se entrambi potranno godere delle ferie solo in quel periodo, i figli staranno ad anni alterni con uno dei genitori dal 1 al 15 e con l'altro dal 16 a fine mese. Nei ponti, festività di calendario si osserva il principio dell'alternanza e i genitori si accorderanno con largo anticipo. e trascorreranno Per_1 Per_2
il compleanno e gli eventi unici, quali ad esempio Comunione o Cresima con entrambi i genitori, salvo concreta impossibilità di presenziare allo specifico evento da parte di uno dei due genitori;
* Il padre contribuirà al mantenimento dei minori mediante versamento alla madre di € 600 mensili, somma soggetta a rivalutazione degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese senza ritardo, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona. Le spese straordinarie dovranno necessariamente essere approvate da ciascun genitore per iscritto via mail, prima di ciascun versamento. I coniugi si impegnano quindi a concorrere alle spese straordinarie in misura uguale e si impegnano inoltre, laddove si rendesse necessario in via di urgenza un anticipo pecuniario nel sostenimento di spese straordinarie, a rimborsare all'altro coniuge le spese sostenute nella parte eccedente la rispettiva misura del 50%, entro 15 giorni dalla richiesta.
* Assegno unico da dividersi al 50% tra i genitori;
* la sig.ra rinuncia alla richiesta di assegno divorzile;
CP_1 * Mutuo sulla casa coniugale al 50% tra le parti, con versamento dell'intera quota di propria spettanza da parte della Sig.ra sul conto del Sig. entro il giorno 10 di ogni mese CP_1 Pt_1
senza ritardo, e senza conguagli/compensazioni con altre spese. Per quanto riguarda i rapporti di debenza reciproci, le parti danno altresì atto di aver trovato il seguente accordo:
* la Sig.ra si impegna a restituire al Sig. la metà di 15.000,00 Euro che in sede di CP_1 Pt_1
separazione erano stati vincolati e investiti per il futuro dei bambini, e dunque verserà al Sig. Pt_1 la somma di € 7.500,00 che attualmente è investita presso Banca Intesa San Paolo nel termine massimo di mesi 8 dalla sottoscrizione del presente accordo;
la Sig.ra si impegna pertanto CP_1
a svincolarli nei tempi tecnici tassativi della Banca e bonificalrli senza ritardo al conto corrente del
Sig. La sig.ra ha già a sue mani il restante importo di € 7.500,00, comprensivo di Pt_1 CP_1
€ 1.400,00 di buoni postali. I genitori, nel termine massimo di 8 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, concordano di investire, nella misura di € 7.500,00 ciascuno i risparmi accantonati per i bambini, comunicando all'altro genitore il piano d'investimento prescelto e scambiandosi reciprocamente alla fine di ogni anno, a partire da dicembre 2026, la rendicontazione degli investimenti stessi, dando atto che, seppur intestati ai genitori nella misura del 50% ciascuno, i soldi rimangono di esclusiva proprietà dei figli (Euro 3.750 per e Euro 3.750,00 per , Per_1 Per_2 in ciascun investimento) e nessuno potrà disporne senza l'accordo dell'altro. Alla maggiore età di ogni figlio, il capitale e le somme che allora saranno maturate verranno consegnate al figlio stesso che le investirà come riterrà opportuno.
* Per tutti gli altri temi (arretrati rate mutuo, interessi su mutuo non rimborsato, adeguamento
ISTAT, spese straordinarie non pagate, interessi su investimenti svincolati prima del tempo, assegno unico percepito per errore) la Sig.ra si impegna a restituire al Sig. la somma CP_1 Pt_1
forfettaria di Euro 5.000,00, nel momento in cui la casa coniugale verrà posta in vendita utilizzando
i proventi della stessa;
questa somma ricomprende Euro 2.000,00 di Assegno Unico e Euro 3.000,00 di rate arretrate di mutuo, che negli anni non sono state rimborsate dalla Sig.ra al Sig. CP_1
ritendenosi tutte le ulteriori somme reciprocamente compensate tra le parti. Pt_1
* Le parti, regolati i rapporti di cui al punto che precede, non hanno più nulla da pretendere l'una dall'altra, ad eccezione di una ulteriore questione emersa in fase di trattative: i prestiti/donazioni che sono stati fatti tra le parti prima del matrimonio per il pagamento dell'attuale casa familiare, e per il pagamento dell'attuale cucina, che restano fuori da questo accordo, e di cui le parti si impegnano a parlarne, al fine di trovare un accordo anche su questo aspetto, in futuro.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà dei rispettivi difensori.”
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 08/05/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito civile con in NA in data 21.12.2013 (trascritto presso gli atti Controparte_1
dello Stato civile del Comune medesimo, anno 2013 atto n. 3 parte I), unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e (nato il [...]), e di essersi separato dalla Per_1 Per_2
moglie con verbale di separazione consensuale del 18.01.2018 omologato con decreto del 01/03/2018, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio precisate in ricorso.
Con comparsa depositata il 24/07/2024, si costituiva in giudizio , aderendo Controparte_1
alla richiesta di divorzio del marito e domandando l'accoglimento delle conclusioni meglio precisate in comparsa.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 31/10/2024 ove il Giudice, sentiti personalmente i coniugi, formulava proposta conciliativa.
Su accordo delle parti, il Giudice rinviava in prosecuzione ex art. 473 bis.21 c.p.c. al fine di valutare il raggiungimento di un accordo complessivo.
Con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, i difensori davano atto che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo e chiedevano pertanto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 16/06/2025.
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La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
in NA il 21/12/2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo, anno
2013 atto n. 3 parte I).
Dall'unione sono nati i figli ( nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 18/01/2018 , omologato il 01/03/2018 dal Tribunale Ordinario di Cremona .
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
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La responsabilità genitoriale
In proposito, le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo la conferma del regime di affido condiviso dei minori conformemente a quanto già disposto in sede di separazione, pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Al riguardo preme precisare che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della prole in considerazione dell'accordo raggiunto e in conformità al dettato dell'art. 473 bis.4, co. III, c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, pur essendo emersa una latente conflittualità tra i coniugi, le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della controversia. Del resto, le parti hanno già dimostrato di saper collaborare nella gestione della prole definendo in modo consensuale la separazione e sin qui gestendo in via condivisa la genitorialità.
In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei medesimi minori.
( nato il [...]) e (nato il [...]) rimarranno collocati presso la Per_1 Per_2
madre, con la quale sono sempre rimasti a vivere, nella casa familiare, sita in a in NA in via
Cesare Beccaria n. 18, come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti.
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa frequentazione del padre nel rispetto suoi bisogni emotivi e affettivi dei minori, tenuto conto della sistemazione abitativa e degli impegni dei genitori.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
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Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente della prole presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in Controparte_1 NA (in comproprietà tra i coniugi) , ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattiuizioni
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare a ( Per_1
nato il [...]) e (nato il [...]) condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed Per_2
evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti.
In specie, il ricorrente ha dichiarato di essere impiegato come carpentiere con stipendio mensile di €
2000 circa e di convivere con la madre nella casa di quest'ultima a Melzo.
La resistente, dal canto suo, ha specificato di essere occupata in modo saltuario e altalenante, anche in considerazione dei compiti domestici e di cura assunti.
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 600,00 mensili (€ 300 per ciascun figlio), appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali dei minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Del resto, l'assegnazione della casa familiare e la ripartizione dei relativi oneri devono comunque essere considerati in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c.
Resta da precisare che le parti hanno spontaneamente giudicato i rispettivi redditi adeguati, non formulando, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna domanda di assegno divorzile.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero, prendendo atto della rinuncia dei legali delle parti ad avvalersi del beneficio della solidarietà professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in NA il 21/12/2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune
[...]
medesimo, anno 2013 atto n. 3 parte I).
2) ( nato il [...]) e (nato il [...]) in via condivisa a Persona_3 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre.
3) CONFERMA l'assegnazione in favore di della casa familiare sita in Controparte_1
NA in via Cesare Beccaria n. 18 (in comproprietà).
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i minori con i seguenti tempi e modalità:
nelle sere di martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 21.00/21.30, con possibilità di pernotto nel caso in cui l'indomani non ci sia scuola, nonché per due fine settimane al mese, dalla sera del venerdì ore 17.30 alla domenica alle ore 21.00/21.30, presso la propria abitazione o in altro luogo sotto la sua vigilanza, ed in questo caso previo consenso da parte della madre. Durante le vacanze natalizie, e alterneranno i giorni del 24 e del 25 dicembre di Per_1 Per_2
anno in anno, salvo eventuali vacanze e gite fuoriporta, con ciascun genitore, mentre l'intero periodo natalizio, coincidente con la sospensione delle attività scolastiche, in base al principio dell'alternanza, potrà essere trascorso da entrambi i minori con un genitore dal 26 dicembre al 31 dicembre e con l'altro genitore dal 1 gennaio al 6 gennaio ovvero all'effettiva data di ripresa delle attività scolastiche. Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze dei minori. Le vacanze natalizie e pasquali, coincidenti con la sospensione delle attività scolastiche, verranno trascorse dai figli per metà periodo con ciascun genitore, alternando negli anni il giorno di Natale, Santo Stefano, San Silvestro e Capodanno,
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con uno o con l'altro genitore. Durante le vacanze estive, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di due settimane anche non consecutive. Le vacanze estive saranno decise e concordate dai genitori con largo anticipo
(almeno tre mesi prima) ogni anno, i quali si comunicheranno il proprio piano di ferie entro il
15 maggio di ogni anno, decidendo di comune accordo la data di decorrenza del periodo e le modalità di prelievo e di riaccompagno dei figli, tenendo presente che in agosto, se entrambi potranno godere delle ferie solo in quel periodo, i figli staranno ad anni alterni con uno dei genitori dal 1 al 15 e con l'altro dal 16 a fine mese. Nei ponti, festività di calendario si osserva il principio dell'alternanza e i genitori si accorderanno con largo anticipo. e Per_1
trascorreranno il compleanno e gli eventi unici, quali ad esempio Comunione o Per_2 Cresima con entrambi i genitori, salvo concreta impossibilità di presenziare allo specifico evento da parte di uno dei due genitori.
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori Parte_1 mediante versamento alla madre di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese senza ritardo, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Cremona. Le spese straordinarie dovranno necessariamente essere approvate da ciascun genitore per iscritto via mail, prima di ciascun versamento. I coniugi si impegnano quindi a concorrere alle spese straordinarie in misura uguale e si impegnano inoltre, laddove si rendesse necessario in via di urgenza un anticipo pecuniario nel sostenimento di spese straordinarie, a rimborsare all'altro coniuge le spese sostenute nella parte eccedente la rispettiva misura del 50%, entro 15 giorni dalla richiesta.
6) DISPONE che l'assegno unico sia percepito al 50% dai genitori.
7) DÀ ATTO che ha rinunciato alla richiesta di assegno divorzile;
Controparte_1
8) DÀ ATTO che si impegna a versare, entro il giorno 10 di ogni mese Controparte_1
e senza ritardo, senza conguagli/compensazioni con altre spese, sul conto di Parte_1
la propria quota del mutuo sulla casa coniugale, gravante al 50% sui coniugi.
9) DÀ ATTO che dichiarano di aver raggiunto un Parte_1 Controparte_1
accordo complessivo in ordine ai rapporti di debenza reciproci secondo le condizioni confermate nelle note depositate il 20/05/2025 e che i medesimi, regolati tali rapporti, dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra, ad eccezione di una ulteriore questione emersa in fase di trattative (i prestiti/donazioni che sono stati fatti tra le parti prima del matrimonio per il pagamento dell'attuale casa familiare, e per il pagamento dell'attuale cucina) e di cui le parti si impegnano a parlarne, al fine di trovare un accordo anche su questo aspetto, in futuro.
10) DICHIARA compensate le spese di lite dando atto della rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art. 13, co. 8 L.P.F.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di NA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 16/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato