Decreto 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 181/2025 VG
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
in persona della dott.ssa Francesca Caprioli
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n.89 promosso con ricorso depositato il 09.04.2025
Da
oppure in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_1
con sede legale in Piacenza, Strada per Cortemaggiore n.25, rappresenta e difesa Parte_2 dall'avv. Maria Cristina Sala Ronchi ricorrente
contro
in persona del pro tempore, per legge rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia
resistente
Nel ricorso si legge:
. Il Tribunale di Mantova con sentenza del 22 dicembre 2013 ha dichiarato il fallimento della
”. Parte_3
. la società ricorrente, a seguito di presentazione tempestiva di domanda di ammissione al passivo, all'udienza del 4.5.2016, è stata ammessa, in via chirografaria, per la somma di € 13.349,75;
. nulla è stato corrisposto alla ricorrente nel corso della procedura.
. il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto depositato il 10.3.2025.
. la durata del procedimento concorsuale è stata di 8 anni, 10 mesi e 6 giorni, calcolata dall'udienza di verifica dello stato passivo (4.5.2016) alla data di deposito del decreto di chiusura del fallimento
(10.03.2025) superando di 3 anni la soglia della durata ragionevole considerati i 6 anni di ragionevole durata previsti dalla legge per una procedura fallimentare.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto a titolo di equa riparazione un risarcimento per danno non patrimoniale di € 1.500 (500x3) o la somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
inoltre ha chiesto la liquidazione delle spese di lite con l'aumento del 30 % per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre ad euro € 273, 29 per spese anticipate per copie conformi ed euro 27.
Il ricorso va accolto nei limiti che seguono:
La durata della procedura fallimentare da considerare ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, come correttamente indicata dalla ricorrente, è stata di 8 anni e più di 6 mesi (calcolata dall'udienza
di verifica dello stato passivo, 4.5.2016, alla data di deposito del decreto di chiusura del fallimento,
10.03.2025).
Tuttavia, nel caso di specie, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, vanno scomputati 7 anni di ragionevole durata della procedura concorsuale dal momento che si tratta di procedura particolarmente complessa, come si deduce dal numero di creditori ammessi al passivo (oltre 200): infatti la Corte di Cassazione afferma che, se sussistono particolari circostanze che rendono complesse le procedure fallimentari presupposte (il notevole numero dei creditori, la natura o la situazione giuridica dei beni da liquidare come partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc., la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti) queste circostanze possono essere valutate non già per escludere integralmente l'equo indennizzo ma al fine di estendere la durata non irragionevole del processo ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo fino ad un massimo di sette anni (Cass. n. 28707/2023, 34836/2023; 26289/2023; 28705/2023); pertanto la durata irragionevole è di 2 anni (dovendosi considerare ogni anno di durata irragionevole o ogni frazione di anno superiore ai 6 mesi ex art. 2 bis I comma).
In relazione al “quantum” dell'indennizzo, considerato l'ammontare del credito chirografario ammesso al passivo e rimasto integralmente insoddisfatto – 13.349,75 euro - si ritiene di riconoscere un indennizzo di 400 euro per ogni anno di durata irragionevole, quindi complessivi euro 800, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda.
Le spese vengono liquidate in proporzione all'entità del ristoro liquidato oggetto della presente vertenza: si liquidano pertanto euro 27 per spese1 ed euro 237 per compensi professionali (parametri previsti per i procedimenti monitori, cause di valore fino ai 5.200 euro, fase unica, importi minimi stante la serialità della causa), importo che va poi aumentato del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ad € 308,10, oltre rimborso spese generali e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, III sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
CONDANNA il a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1 oppure euro 800 a titolo di equo indennizzo ex L. n. 89/2001, oltre agli interessi legali Parte_1 dalla domanda (09.04.2025) al saldo.
CONDANNA il a corrispondere in favore di , Controparte_1 Parte_1 oppure euro 27 per spese ed euro 308,10 per compensi professionali, oltre rimborso Parte_1 spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Brescia, 17.4.2025
il Consigliere rel.
Francesca Caprioli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con riferimento alle spese sostenute per il rilascio delle copie conformi degli atti della procedura fallimentare si ritiene che nulla sia dovuto, non essendo le stesse indispensabili.