TRIB
Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/363
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
La Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.3.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 363/2025 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (c.f. ) e C.F._7 Parte_8 C.F._8 to in re, Pt_9 P.IVA_1 Parte_10 tutti re in M Vittorio Veneto titi, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Cioffi;
- ricorrenti -
nei confronti di:
(c.f. ) di Melegnano, via Vittorio Veneto n. 81, Controparte_1 P.IVA_2 tato e difeso dall'avv. Andrea Maisano;
Controparte_2
- resistente -
1. Sui fatti di causa.
1.1. Con ricorso ex artt. 700 e 669 sexies c.p.c., depositato il 03.03.2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno domandato di sospendere l'esecuzione e gli effetti delle delibere condominiali del 03.07.2024 e del 18.09.2024, nonché di sospendere l'avvio dei lavori appaltati e le relative richieste di pagamento, ordinando all'amministratore e al condominio di depositare tutti i documenti necessari alla valutazione della legittimità delle spese straordinarie deliberate.
A fondamento della domanda, i ricorrenti, in qualità di proprietari di unità immobiliari facenti parte del di Melegnano, hanno dedotto le seguenti circostanze fattuali: Controparte_1
- con le delibere condominiali del 03.07.2024 e del 18.09.2024 il ha approvato i CP_1 lavori straordinari di rifacimento dei balconi e di tinteggiatura delle facciate per un importo complessivo di € 383.663,83 (cfr. delibere – pag. 18-26 doc.
2-3 ricorrenti);
- in particolare, l'assemblea del 03.7.2024 si è costituita alle 18:30, con 32 condomini presenti o rappresentati (per complessivi 677,810 millesimi), in luogo dei 33 condomini (per 708,510 millesimi) indicati nel verbale, stante l'erroneo conteggio del condomino sig. Parte_3 alle 20:00 si è svolta una prima votazione sul rifacimento dei balco
[...]
Pagina 1 dell'ordine del giorno), non riportata nel verbale, nella quale non è stato raggiunto il quorum deliberativo di 498,990 millesimi a favore;
- terminata la votazione, la Presidente sig.ra Paola Gallotta ha irritualmente interrotto l'assemblea e si è recata dal sig. che ha rilasciato una delega al solo fine di Pt_3 consentire l'esame dell'ordine del enza esprimere alcuna indicazione di voto e senza indicare il nominativo del soggetto delegato (cfr. dichiarazione sig. – doc. 5 Pt_3 ricorrenti);
- si è svolta una seconda votazione, in cui il punto 7 dell'ordine del giorno è stato approvato grazie al voto determinante del sig. espresso su asserita delega del sig. Pt_11 Pt_3
- con missiva del 31.1.2025, a firma del proprio legale e del revisore dei conti dott.
[...]
i ricorrenti hanno rivolto all'amministratore di condominio una richiesta di Per_1 i sollevando dubbi sulla regolarità delle delibere assembleari e sulla correttezza delle somme richieste, con contestuale istanza di sospensione dei pagamenti relativi alle spese straordinarie (cfr. pag. 33 del doc. 4 dei ricorrenti);
- in data 19.2.2025 l'amministratore di condominio ha sollecitato ai condomini ricorrenti il pagamento delle spese condominiali scadute (cfr. doc. 6 e 6a ricorrenti).
Sulla scorta delle richiamate circostanze di fatto, in diritto i ricorrenti hanno dedotto:
- di voler incardinare un giudizio di merito per ottenere la declaratoria di nullità della delibera assembleare del 03.07.2024 – e della conseguente delibera del 18.09.2024 – per violazione del quorum deliberativo, in ragione della falsa attribuzione del voto favorevole al sig.
[...] nonché per le violazioni procedurali riscontrate nella costituzione dell'assemb Pt_3 nell'interruzione della stessa e nell'irregolarità della redazione del verbale;
- di voler altresì chiedere nel giudizio di merito l'accertamento delle somme effettivamente dovute per i lavori straordinari di rifacimento dei balconi, di cui non è mai stata trasmessa la documentazione tecnica necessaria a chiarire le ragioni della discrepanza tra l'importo preventivato e la somma effettivamente dichiarata;
- quanto al periculum in mora, sussiste il fondato e grave rischio di subire un danno irreparabile derivante dal pagamento di somme prive di giustificazione e dall'avvio dei lavori l'1.3.2025 che, anche ipotizzando il successivo annullamento delle delibere assembleari, impedirebbe ai ricorrenti la ripetizione dei costi sostenuti per l'avvio del cantiere.
1.2. Con provvedimento del 13.3.2025 la Giudice ha rigettato l'istanza di emissione di decreto inaudita altera parte di sospensione delle delibere assembleari per difetto del fumus boni iuris.
1.3. Si è tempestivamente costituita in giudizio il che ha eccepito Controparte_1 l'inammissibilità della tutela cautelare atipica per ma esidualità, nonché per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e ha domandato la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
1.4. All'udienza del 28.3.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti e la Giudice si è riservata di decidere.
2. Sull'inammissibilità della domanda cautelare.
Con ricorso ex artt. 700 c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto l'immediata sospensione dell'esecutività e degli effetti delle delibere del 03.7.2024 e del 18.9.2024, relative alle spese straordinarie di rifacimento dei balconi, con conseguente sospensione dell'avvio dei lavori.
Di contro, parte resistente ha eccepito l'inammissibilità della tutela cautelare atipica per mancanza del requisito della residualità
Preliminarmente, si osserva che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere condominiali non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo del potere discrezionale esercitato dall'assemblea quale espressione della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della
Pagina 2 legittimità delle delibere (Cass. sent. n. 10199/2012). Pertanto, rimane preclusa al giudicante ogni valutazione in ordine all'opportunità delle opere deliberate dall'assemblea, dovendo in questa sede solamente valutarsi la ricorrenza dei presupposti fondanti la domanda cautelare.
Fermo quanto sopra, nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica, occorre procedere al corretto inquadramento giuridico del vizio dedotto dai ricorrenti. Come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio spetta al giudice, il quale ha il potere dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettati, prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum e/o la causa petendi (ex multis Cass. sent. n. 15925/2007; n. 14751/2007; n. 8107/2006; n. 5153/2019).
I condomini hanno domandato la sospensione della delibera assumendone la nullità per violazione del quorum costitutivo e deliberativo, nonché per irregolarità nel procedimento di deliberazione e per l'omesso deposito della documentazione relativa ai lavori approvati.
In tema di invalidità delle delibere condominiali, l'azione di annullamento di cui all'art. 1137 c.c. costituisce la regola generale, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale;
più in particolare, il criterio distintivo viene tradizionalmente individuato nella natura del vizio eccepito (Cass. Sez. U, sent. n. 4806/2005). Così, si qualificano nulle le delibere:
(i) prive degli elementi essenziali (cfr. Cass. civ. Sez. VI-2, ord. n. 1367/2023);
(ii) con oggetto impossibile o illecito per contrarietà a norme imperative, di ordine pubblico o al buon costume;
(iii) con oggetto invalido o che non rientra nella competenza dell'assemblea;
(iv) che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini.
Devono, invece, qualificarsi come annullabili le delibere:
(i) viziate in relazione alla regolare costituzione dell'assemblea;
(ii) adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
(iii) affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea;
(iv) genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione.
La distinzione tra delibere nulle e annullabili assume, dunque, rilievo dirimente, atteso che solo in relazione a queste ultime trova applicazione il procedimento di impugnazione definito dall'art. 1137 c.c., norma ai sensi della quale “[…] Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I del Codice di procedura civile”.
Ebbene, nel caso di specie le censure sollevate dai ricorrenti devono essere qualificate come vizi di annullabilità delle delibere impugnate, in quanto concernenti le regole procedimentali che attengono alla legittima e informata formazione della volontà deliberativa dell'assemblea.
Ciò premesso, la domanda ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari dev'essere dichiarata inammissibile per difetto del requisito della residualità.
Pagina 3 Com'è noto, la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. si fonda sull'esistenza di quattro elementi: a) la strumentalità rispetto all'azione di merito il cui esito si intende garantire mediante l'istanza in via d'urgenza di un provvedimento idoneo ad assicurare gli effetti del provvedimento da emettersi a cognizione piena;
b) la residualità dello strumento di cui all'art. 700 c.p.c., invocabile esclusivamente in casi di assenza di altre azioni cautelari tipiche esperibili dall'interessato; c) il c.d. fumus boni iuris delle ragioni spiegate dal ricorrente, che devono indurre l'organo giudicante ad effettuare una positiva valutazione prognostica di fondatezza del diritto azionato;
d) il c.d. periculum in mora, ossia la minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile gravante sul ricorrente qualora si attendesse il tempo necessario per decidere il merito della vicenda processuale con conseguente vanificazione degli effetti del relativo procedimento.
Con particolare riferimento al requisito della residualità, l'art. 700 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire in maniera completa il diritto costituzionale d'azione attraverso il riconoscimento di un'idonea tutela sommaria urgente per le ipotesi in cui l'ordinamento non appresti un rimedio tipico. La disposizione citata prevede infatti che “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”. È pacifico che la relazione di sussidiarietà dei provvedimenti d'urgenza opera con riferimento a tutte le misure cautelari tipiche anche se non regolate dal Capo III del Libro IV.
Ebbene, l'art. 1137 ultimo comma prevede la possibilità di sospendere le delibere annullabili mediante un provvedimento cautelare provvisorio e strumentale rispetto alla pronuncia definitiva.
Secondo l'orientamento maggioritario affermatosi nella giurisprudenza di merito, a cui questa Giudice aderisce, l'unico rimedio esperibile al fine di conseguire la sospensione della delibera assembleare annullabile è quello disciplinato dall'art. 1137 c.c., che si pone in rapporto di specialità rispetto alla tutela apprestata dall'art. 700 c.p.c. (ex plurimis Tribunale di Roma, ordinanza del 12.07.2023, che ha statuito che “la sospensione delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c. configura un rimedio cautelare tipico, la cui esistenza rende inammissibile il ricorso all'art. 700 c.p.c., in quanto norma speciale di natura residuale e sussidiaria che non può essere utilizzata per integrare in via analogica la disciplina dei provvedimenti cautelari tipici”).
Nel caso in esame, in presenza di uno strumento tipico idoneo a realizzare l'esigenza cautelare invocata, non può essere ammessa l'azione cautelare residuale di cui all'art. 700 c.p.c. Pertanto, l'eccezione sollevata dal di inammissibilità del ricorso per carenza del presupposto CP_1 della residualità è fondata e il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi del D.M. 147/2022 previsti per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile, complessità bassa, per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi del medesimo D.M. per la fase decisionale, esclusi i compensi per la fase istruttoria non avendo avuto luogo.
4. Sulla condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Parte resistente ha chiesto la condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Com'è noto, la responsabilità aggravata dell'art. 96 co. 3 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente che sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cass. Sez. Un. n. 25831/2007; Cass. n. 654/2010).
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere
Pagina 4 dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. n. 7726/2019; n. 21570/2012).
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda va rigettata in quanto infondata, non ravvisandosi i requisiti per il suo accoglimento. Infatti, la circostanza che i ricorrenti abbiano lamentato l'omessa trasmissione della documentazione dei lavori appaltati nonostante questa fosse stata messa a disposizione dall'amministratore di Condominio con pec del 04.02.2025 non è sufficiente a rende abusiva l'azione nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente decidendo, ogni domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al le spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 2.627,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.;
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. formulata dal . Controparte_1
Lodi, 14 aprile 2025.
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
La Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.3.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 363/2025 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (c.f. ) e C.F._7 Parte_8 C.F._8 to in re, Pt_9 P.IVA_1 Parte_10 tutti re in M Vittorio Veneto titi, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Cioffi;
- ricorrenti -
nei confronti di:
(c.f. ) di Melegnano, via Vittorio Veneto n. 81, Controparte_1 P.IVA_2 tato e difeso dall'avv. Andrea Maisano;
Controparte_2
- resistente -
1. Sui fatti di causa.
1.1. Con ricorso ex artt. 700 e 669 sexies c.p.c., depositato il 03.03.2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno domandato di sospendere l'esecuzione e gli effetti delle delibere condominiali del 03.07.2024 e del 18.09.2024, nonché di sospendere l'avvio dei lavori appaltati e le relative richieste di pagamento, ordinando all'amministratore e al condominio di depositare tutti i documenti necessari alla valutazione della legittimità delle spese straordinarie deliberate.
A fondamento della domanda, i ricorrenti, in qualità di proprietari di unità immobiliari facenti parte del di Melegnano, hanno dedotto le seguenti circostanze fattuali: Controparte_1
- con le delibere condominiali del 03.07.2024 e del 18.09.2024 il ha approvato i CP_1 lavori straordinari di rifacimento dei balconi e di tinteggiatura delle facciate per un importo complessivo di € 383.663,83 (cfr. delibere – pag. 18-26 doc.
2-3 ricorrenti);
- in particolare, l'assemblea del 03.7.2024 si è costituita alle 18:30, con 32 condomini presenti o rappresentati (per complessivi 677,810 millesimi), in luogo dei 33 condomini (per 708,510 millesimi) indicati nel verbale, stante l'erroneo conteggio del condomino sig. Parte_3 alle 20:00 si è svolta una prima votazione sul rifacimento dei balco
[...]
Pagina 1 dell'ordine del giorno), non riportata nel verbale, nella quale non è stato raggiunto il quorum deliberativo di 498,990 millesimi a favore;
- terminata la votazione, la Presidente sig.ra Paola Gallotta ha irritualmente interrotto l'assemblea e si è recata dal sig. che ha rilasciato una delega al solo fine di Pt_3 consentire l'esame dell'ordine del enza esprimere alcuna indicazione di voto e senza indicare il nominativo del soggetto delegato (cfr. dichiarazione sig. – doc. 5 Pt_3 ricorrenti);
- si è svolta una seconda votazione, in cui il punto 7 dell'ordine del giorno è stato approvato grazie al voto determinante del sig. espresso su asserita delega del sig. Pt_11 Pt_3
- con missiva del 31.1.2025, a firma del proprio legale e del revisore dei conti dott.
[...]
i ricorrenti hanno rivolto all'amministratore di condominio una richiesta di Per_1 i sollevando dubbi sulla regolarità delle delibere assembleari e sulla correttezza delle somme richieste, con contestuale istanza di sospensione dei pagamenti relativi alle spese straordinarie (cfr. pag. 33 del doc. 4 dei ricorrenti);
- in data 19.2.2025 l'amministratore di condominio ha sollecitato ai condomini ricorrenti il pagamento delle spese condominiali scadute (cfr. doc. 6 e 6a ricorrenti).
Sulla scorta delle richiamate circostanze di fatto, in diritto i ricorrenti hanno dedotto:
- di voler incardinare un giudizio di merito per ottenere la declaratoria di nullità della delibera assembleare del 03.07.2024 – e della conseguente delibera del 18.09.2024 – per violazione del quorum deliberativo, in ragione della falsa attribuzione del voto favorevole al sig.
[...] nonché per le violazioni procedurali riscontrate nella costituzione dell'assemb Pt_3 nell'interruzione della stessa e nell'irregolarità della redazione del verbale;
- di voler altresì chiedere nel giudizio di merito l'accertamento delle somme effettivamente dovute per i lavori straordinari di rifacimento dei balconi, di cui non è mai stata trasmessa la documentazione tecnica necessaria a chiarire le ragioni della discrepanza tra l'importo preventivato e la somma effettivamente dichiarata;
- quanto al periculum in mora, sussiste il fondato e grave rischio di subire un danno irreparabile derivante dal pagamento di somme prive di giustificazione e dall'avvio dei lavori l'1.3.2025 che, anche ipotizzando il successivo annullamento delle delibere assembleari, impedirebbe ai ricorrenti la ripetizione dei costi sostenuti per l'avvio del cantiere.
1.2. Con provvedimento del 13.3.2025 la Giudice ha rigettato l'istanza di emissione di decreto inaudita altera parte di sospensione delle delibere assembleari per difetto del fumus boni iuris.
1.3. Si è tempestivamente costituita in giudizio il che ha eccepito Controparte_1 l'inammissibilità della tutela cautelare atipica per ma esidualità, nonché per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e ha domandato la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
1.4. All'udienza del 28.3.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti e la Giudice si è riservata di decidere.
2. Sull'inammissibilità della domanda cautelare.
Con ricorso ex artt. 700 c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto l'immediata sospensione dell'esecutività e degli effetti delle delibere del 03.7.2024 e del 18.9.2024, relative alle spese straordinarie di rifacimento dei balconi, con conseguente sospensione dell'avvio dei lavori.
Di contro, parte resistente ha eccepito l'inammissibilità della tutela cautelare atipica per mancanza del requisito della residualità
Preliminarmente, si osserva che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere condominiali non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo del potere discrezionale esercitato dall'assemblea quale espressione della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della
Pagina 2 legittimità delle delibere (Cass. sent. n. 10199/2012). Pertanto, rimane preclusa al giudicante ogni valutazione in ordine all'opportunità delle opere deliberate dall'assemblea, dovendo in questa sede solamente valutarsi la ricorrenza dei presupposti fondanti la domanda cautelare.
Fermo quanto sopra, nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica, occorre procedere al corretto inquadramento giuridico del vizio dedotto dai ricorrenti. Come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio spetta al giudice, il quale ha il potere dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettati, prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum e/o la causa petendi (ex multis Cass. sent. n. 15925/2007; n. 14751/2007; n. 8107/2006; n. 5153/2019).
I condomini hanno domandato la sospensione della delibera assumendone la nullità per violazione del quorum costitutivo e deliberativo, nonché per irregolarità nel procedimento di deliberazione e per l'omesso deposito della documentazione relativa ai lavori approvati.
In tema di invalidità delle delibere condominiali, l'azione di annullamento di cui all'art. 1137 c.c. costituisce la regola generale, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale;
più in particolare, il criterio distintivo viene tradizionalmente individuato nella natura del vizio eccepito (Cass. Sez. U, sent. n. 4806/2005). Così, si qualificano nulle le delibere:
(i) prive degli elementi essenziali (cfr. Cass. civ. Sez. VI-2, ord. n. 1367/2023);
(ii) con oggetto impossibile o illecito per contrarietà a norme imperative, di ordine pubblico o al buon costume;
(iii) con oggetto invalido o che non rientra nella competenza dell'assemblea;
(iv) che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini.
Devono, invece, qualificarsi come annullabili le delibere:
(i) viziate in relazione alla regolare costituzione dell'assemblea;
(ii) adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
(iii) affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea;
(iv) genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione.
La distinzione tra delibere nulle e annullabili assume, dunque, rilievo dirimente, atteso che solo in relazione a queste ultime trova applicazione il procedimento di impugnazione definito dall'art. 1137 c.c., norma ai sensi della quale “[…] Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I del Codice di procedura civile”.
Ebbene, nel caso di specie le censure sollevate dai ricorrenti devono essere qualificate come vizi di annullabilità delle delibere impugnate, in quanto concernenti le regole procedimentali che attengono alla legittima e informata formazione della volontà deliberativa dell'assemblea.
Ciò premesso, la domanda ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari dev'essere dichiarata inammissibile per difetto del requisito della residualità.
Pagina 3 Com'è noto, la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. si fonda sull'esistenza di quattro elementi: a) la strumentalità rispetto all'azione di merito il cui esito si intende garantire mediante l'istanza in via d'urgenza di un provvedimento idoneo ad assicurare gli effetti del provvedimento da emettersi a cognizione piena;
b) la residualità dello strumento di cui all'art. 700 c.p.c., invocabile esclusivamente in casi di assenza di altre azioni cautelari tipiche esperibili dall'interessato; c) il c.d. fumus boni iuris delle ragioni spiegate dal ricorrente, che devono indurre l'organo giudicante ad effettuare una positiva valutazione prognostica di fondatezza del diritto azionato;
d) il c.d. periculum in mora, ossia la minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile gravante sul ricorrente qualora si attendesse il tempo necessario per decidere il merito della vicenda processuale con conseguente vanificazione degli effetti del relativo procedimento.
Con particolare riferimento al requisito della residualità, l'art. 700 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire in maniera completa il diritto costituzionale d'azione attraverso il riconoscimento di un'idonea tutela sommaria urgente per le ipotesi in cui l'ordinamento non appresti un rimedio tipico. La disposizione citata prevede infatti che “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”. È pacifico che la relazione di sussidiarietà dei provvedimenti d'urgenza opera con riferimento a tutte le misure cautelari tipiche anche se non regolate dal Capo III del Libro IV.
Ebbene, l'art. 1137 ultimo comma prevede la possibilità di sospendere le delibere annullabili mediante un provvedimento cautelare provvisorio e strumentale rispetto alla pronuncia definitiva.
Secondo l'orientamento maggioritario affermatosi nella giurisprudenza di merito, a cui questa Giudice aderisce, l'unico rimedio esperibile al fine di conseguire la sospensione della delibera assembleare annullabile è quello disciplinato dall'art. 1137 c.c., che si pone in rapporto di specialità rispetto alla tutela apprestata dall'art. 700 c.p.c. (ex plurimis Tribunale di Roma, ordinanza del 12.07.2023, che ha statuito che “la sospensione delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c. configura un rimedio cautelare tipico, la cui esistenza rende inammissibile il ricorso all'art. 700 c.p.c., in quanto norma speciale di natura residuale e sussidiaria che non può essere utilizzata per integrare in via analogica la disciplina dei provvedimenti cautelari tipici”).
Nel caso in esame, in presenza di uno strumento tipico idoneo a realizzare l'esigenza cautelare invocata, non può essere ammessa l'azione cautelare residuale di cui all'art. 700 c.p.c. Pertanto, l'eccezione sollevata dal di inammissibilità del ricorso per carenza del presupposto CP_1 della residualità è fondata e il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi del D.M. 147/2022 previsti per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile, complessità bassa, per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi del medesimo D.M. per la fase decisionale, esclusi i compensi per la fase istruttoria non avendo avuto luogo.
4. Sulla condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Parte resistente ha chiesto la condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Com'è noto, la responsabilità aggravata dell'art. 96 co. 3 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente che sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cass. Sez. Un. n. 25831/2007; Cass. n. 654/2010).
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere
Pagina 4 dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. n. 7726/2019; n. 21570/2012).
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda va rigettata in quanto infondata, non ravvisandosi i requisiti per il suo accoglimento. Infatti, la circostanza che i ricorrenti abbiano lamentato l'omessa trasmissione della documentazione dei lavori appaltati nonostante questa fosse stata messa a disposizione dall'amministratore di Condominio con pec del 04.02.2025 non è sufficiente a rende abusiva l'azione nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente decidendo, ogni domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al le spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 2.627,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.;
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. formulata dal . Controparte_1
Lodi, 14 aprile 2025.
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
Pagina 5