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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1109/2017 del ruolo generale affari contenziosi in data 27/3/2017 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 12/02/2025 vertente tra
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Michele Mastromartino, come da mandato in atti
parte opponente contro titolare dell'omonima impresa edile, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Costantino Cupolo, giusta procura in atti parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Il difensore di parte opponente conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, la nella persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 73/2017, R.G.
n. 239/2017, con cui il Tribunale di Potenza, su istanza del sig. titolare Controparte_1
dell'omonima impresa edile, ingiungeva ad essa opponente il pagamento della somma di € 22.499,55
1 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 fino al soddisfo, dovuta in forza della fattura n. 11 del
30/11/2016 per i titoli ivi indicati.
Eccepiva l'opponente in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza in favore del Tribunale di Roma, essendo ivi la sede legale della stessa;
nel merito riteneva insussistente il presunto credito non potendosi ritenere tale la fattura posta a base del decreto opposto;
eccepiva la violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa . CP_1
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ritenendo di nulla dovere, con conseguente condanna della impresa opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 22/12/2017 si costituiva il sig. nella sua qualità, Controparte_1
chiedendo il rigetto della opposizione essendo destituita di ogni fondamento e dilatoria atteso che dalla documentazione che produceva poteva rilevarsi l'avvenuto adempimento alle obbligazioni assunte con i contratti di distacco di manodopera stipulati con l'opponente e l'intervenuto pagamento degli operai distaccati presso il cantiere di quest'ultima.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., con ordinanza del 14/11/2018 venivano ammessi i mezzi di prova richiesta dall'opposto; la causa dopo la precisazione delle conclusioni veniva all'udienza del 12/02/2025, tenutasi in modalità cartolare, riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn.
7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr.
Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad
2 avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del
30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, salvo il limite derivante dalla prova dell' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono
3 le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opponente atteso che per consolidato orientamento della S.C. "nelle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato" (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25969/2021; Cass. civ., sez. VI, 4 agosto 2011,
n. 17020; Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2011, n. 3989; Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2005, n. 12121).
La S.C. ha altresì statuito che in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza della eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito. (Cass. n 20597/2018).
Nel caso di specie, l'opponente non ha adempiuto a quanto la S.C. ha statuito, essendosi limitata ad analizzare solo uno dei criteri previsti dalle norme citate;
tra l'altro è emerso e non è stato contestato che la società opponente abbia in Melfi la propria sede direttiva e amministrativa.
4 Prima di affrontare il merito della vicenda che ci occupa, si rende necessario inquadrare il rapporto intercorso tra le parti in causa e, in particolare la sua disciplina.
Invero il distacco costituisce ormai una forma di esternalizzazione della manodopera nella quale un lavoratore, pur alle dipendenze del suo datore di lavoro, presta l'attività lavorativa a favore di un terzo.
L'istituto è stato regolamentato dall'art. 30 D.L.vo 276/2003 e la relativa disciplina è restata sostanzialmente immutata, salvo l'inserimento della disposizione sul contratto di rete (art. 7 D.L. n.
76/2013, legge n. 99/2013) e sul regime sanzionatorio (art. 7 D.L.vo 251/2004).
L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Si tratta in pratica dello sviluppo del potere direttivo, in funzione della sussistenza di un interesse oggettivo del datore di lavoro.
Tre sono pertanto le condizioni necessarie perché si attui il distacco: la temporaneità del distacco,
l'interesse del distaccante e l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante;
nella fase di avvio può anche essere individuata la durata.
Quanto all'interesse che costituisce il fulcro di tutta l'operazione, non sempre facilmente individuabile, l'art. 30 D.L.vo 276/2003 si limita a precisare che il datore di lavoro distaccante deve soddisfare un proprio interesse.
Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, “la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione è consentita a condizione che continui a operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, nel senso che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso” (Cass. 1168/2015; Cass. 7517/2012).
Con la circolare n. 3/2004 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha osservato come l'interesse che legittima il distacco non può mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui, che caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione
5 di lavoro;
può trattarsi di qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico.
Orbene è pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto di distacco di manodopera per i periodi e per gli operai indicati nella documentazione prodotta dall'opposto; ciò che viene contestato dall'opponente è la insussistenza del credito riveniente dal contratto di distacco e il non corretto adempimento da parte dell'opposto degli obblighi rivenienti dal contratto stesso.
Dall'esame di tutta la documentazione prodotta dall'opposto (n. 3 contratti di distacco del personale, comunicazioni obbligatorie unificate- Unilav- verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale con indicazione del nome degli operai, del periodo e della sottoscrizione degli stessi, certificazione attestante la sottoposizione a visita medica degli operai distaccati, fatture per il trasporto presso il cantiere di Cortina del materiale edile fornito dal ), devesi rilevare che CP_1
sia stata fornita la prova non solo dell'adempimento da parte dello stesso agli obblighi derivanti dal contratto e cioè il distacco dei propri operai presso il cantiere della società opponente in Cortina
d'Ampezzo, quand'anche dell'intervenuto pagamento da parte del , quale datore di lavoro, CP_1
degli emolumenti spettanti agli operai distaccati;
sono state infatti prodotte tutte le buste paga, regolarmente sottoscritte dagli operai, nonché le dichiarazioni a firma degli stessi con cui dichiarano di aver ricevuto dal quanto spettante per il lavoro svolto alle dipendenze di quest'ultimo CP_1
e per il periodo di lavoro indicato.
In altri termini il ha fornito la prova, incombente sul creditore, non solo della fonte CP_1 negoziale del proprio diritto di credito, quand'anche del proprio adempimento.
Privo di idonea prova è rimasto l'assunto della società opponente quando afferma di aver provveduto a pagare gli operai per conto del , atteso che dalla documentazione prodotta emerge che i CP_1
pagamenti eseguiti riguardavano il periodo in cui la stessa società opponente abbia proceduto alla assunzione diretta degli operai;
vi è infatti agli atti la mail inviata in data 13/10/2015 dalla Pt_1
allo studio Niglia con cui viene comunicato l'elenco degli operai assunti dal mese Parte_1
di ottobre 2015.
L'unico pagamento effettivamente eseguito dalla società opponente per conto del è quello CP_1 di € 3.143,00 a favore della per i mesi di luglio, agosto e settembre 2015; tale Parte_2
somma, riconosciuta dallo stesso opposto, va effettivamente detratta dall'importo ingiunto.
Alla luce di quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto va revocato e per l'effetto, rideterminato il credito dell'opposto, la società opponente va condannato al pagamento in favore di quest'ultimo della
6 somma di € 19.356,55 quale differenza tra l'importo ingiunto e quello di € 3.143,00 sborsata dall'opponente per il pagamento della;
su tale somma vanno calcolati gli Parte_2
interessi di mora ex D.L.vo n. 231/2002.
Le spese di giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 73/2017 - R.G. 239/2017, emesso dal Tribunale di Potenza in data 09/02/2017, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla nella persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti del sig. titolare dell'omonima impresa Controparte_1
edile, così provvede:
1)accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 73/2017 emesso dal Tribunale di Potenza;
2)ridetermina il credito vantato dall'opposto nei confronti della società opponente in € 19.356,55 e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento di tale somma in favore del sig. Controparte_1
oltre interessi calcolati ai sensi del D. Lgs n. 231/2002 fino al soddisfo;
3)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Potenza, li 29/5/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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