TAR
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00888/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00013 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00888/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2024, proposto da LE RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Internullo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura di Bergamo in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6;
Per l'accertamento
ex art. 31 e 117 c.p.a. dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla
Questura di Bergamo sulla richiesta di rilascio del titolo di viaggio avanzata N. 00888/2024 REG.RIC.
contestualmente alla richiesta di rinnovo del permesso per protezione sussidiaria, o di altro documento equipollente;
- del conseguente obbligo della p.a. di provvedere sull'istanza e conseguentemente di rilasciare il titolo di viaggio richiesto; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata a provvedere in ordine alle menzionate istanze entro un termine non superiore a trenta giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa CE ZZ
FATTO e DIRITTO
1.- In data 20.2.2024 il ricorrente, cittadino maliano titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e di titolo di viaggio entrambi in scadenza il 23.11.2023, ha chiesto alla Questura di Bergamo il rinnovo del permesso e, contestualmente, il rilascio di nuovo titolo di viaggio per stranieri.
2.- Con comunicazione del 22.4.2024, la Questura ha informato il ricorrente della necessità di ottenere, ai fini del rilascio del titolo richiesto, una dichiarazione attestante l'impossibilità di ottenere il passaporto da parte della rappresentanza diplomatica del
Mali.
3.- In data 24.5.2024, per il tramite del proprio legale, il ricorrente ha reiterato l'istanza, rappresentando l'illegittimità della richiesta di produrre la dichiarazione citata.
4.- Con pec del 10.6.2024 la Questura gli ha comunicato che “la Commissione territoriale di Brescia in data 28/11/2018 ha giudicato gli elementi raccolti in N. 00888/2024 REG.RIC.
audizione con il cittadino del Mali RA YM che pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello Status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della
Convenzione di Ginevra, per ravvisati motivi di non credibilità, gli riconosce la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lettera C del D.Lgs251/2007.P. Per tali motivi il cittadino del Mali RA LE può richiedere il proprio documento valido per l'espatrio (passaporto) alle proprie autorità consolari e solo in caso che vi siano comprovati motivi o impossibilità al rilascio di tale documento, attestati da dichiarazione consolari, può essere richiesto il titolo di viaggio per un periodo di tempo limitato per raggiungere le autorità consolari del Mali anche in altri paesi dell'U.E. qualora in Italia sia impossibile ottenere il documento richiesto”.
5.- Il ricorrente ha quindi diffidato l'Ambasciata maliana in Italia a provvedere all'emissione del passaporto, a suo dire senza avere riscontro, ed ha prodotto tale diffida alla Questura di Bergamo con pec del 24.09.2024, reiterando l'istanza di rilascio del titolo di viaggio.
6.- Avverso l'inerzia dell'Amministrazione l'interessato è insorto con il presente ricorso, con il quale ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza nonchè la condanna a provvedere in ordine alla domanda di rilascio del titolo di viaggio.
7.- Con l'unico motivo rubricato “Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 24 co 2 D.Lgs 251/2007 e successive modifiche. Illegittima applicazione circolare del Ministero degli Affari Esteri n.48 del 31 ottobre 1961 e disapplicazione della circolare 23.2.2003 del Ministero dell'Interno”, ha dedotto che i) il rilascio del titolo di viaggio consegue in via automatica al possesso dello status di titolare di protezione sussidiaria; ii) comunque non sarebbe necessaria la dimostrazione dell'impossibilità di ottenere il rilascio del passaporto dal proprio paese d'origine, essendo sufficiente che vi siano “fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del N. 00888/2024 REG.RIC.
Paese di cittadinanza”; iii) di avere in ogni caso dimostrato di non poter ottenere il rilascio del passaporto.
8.- L'Amministrazione si è costituita in giudizio depositando documenti e una relazione illustrativa, insistendo per il rigetto del ricorso.
9.- Con ordinanza n. 357 del 12 febbraio 2025 è stata disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a., vertendo la controversia su posizioni di diritto soggettivo tutelabili con le azioni di accertamento e condanna, conoscibili dal giudice amministrativo nell'ambito della giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133 comma 1 lett. u) c.p.a..
10.- Nessuna ulteriore attività difensiva è stata svolta dalle parti. La causa è quindi passata in decisione all'udienza pubblica del 18 dicembre 2025.
11.- Il ricorso è infondato.
12.- L'art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007, dispone che “Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato”. Il comma 3 prevede poi che “Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio”.
12.1.- Con formula analoga l'art. 25, par. 2, della direttiva 2004/83/CE (di cui il d.lgs.
251/2017 costituisce attuazione), dispone che “Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare, almeno quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un N. 00888/2024 REG.RIC.
altro Stato, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico”.
12.3.- La Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/C/2003/331/P/12.214.5/I Div. del
24 febbraio 2003 stabilisce che la concessione del titolo può avere luogo “solo dopo che l'interessato abbia provato di essere nell'impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese e di non avere pendenze verso la Giustizia o obblighi verso la famiglia”.
12.4.- La giurisprudenza afferma al riguardo che l'impossibilità di ottenere il passaporto” ricomprende sia il caso in cui lo straniero venga esposto a gravi rischi per la propria incolumità in ragione e del “rientro” nel proprio paese e del “contatto”, tramite in ipotesi la stessa richiesta di passaporto, con le autorità del proprio Paese, sia il caso in cui si frappongano insuperabili difficoltà burocratiche, e che grava sull'interessato l'onere di dimostrare le fondate ragioni che non gli consentono di ottenere il passaporto dalle autorità consolari del suo Paese o comunque di allegare e rappresentare perché, in base ai motivi che gli hanno consentito di ottenere la protezione sussidiaria, lo stesso sarebbe esposto a rischio nel richiedere il passaporto
(cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 11218/2024 e giurisprudenza richiamata).
12.5.- Ne discende che il campo di applicazione delle due discipline normative, quella che regola il riconoscimento della protezione sussidiaria e quella che delinea il rilascio del titolo di soggiorno per stranieri ai titolari di tale forma di protezione internazionale, non è del tutto coincidente, sicchè non vi è alcun automatismo in forza del quale il riconoscimento della protezione sussidiaria comporta anche la sussistenza delle fondate ragioni che giustificano il rilascio del passaporto da parte dell'Amministrazione, legittimando il titolare della protezione sussidiaria ad ottenere per ciò solo il rilascio del passaporto da parte delle autorità italiane.
13.- Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato quali sarebbero, in ipotesi, le ragioni fondanti il riconoscimento della protezione sussidiaria che, al contempo, N. 00888/2024 REG.RIC.
sarebbero idonee ad integrare quelle ragioni di impossibilità o di oggettiva difficoltà di ottenere il rilascio del titolo di viaggio dalle autorità del paese di origine.
14.- In aggiunta, non è stata dimostrata l'asserita impossibilità di ottenere il rilascio del passaporto da parte delle autorità diplomatiche maliane in Italia: il ricorrente ha prodotto in giudizio la richiesta di rilascio del titolo diretta all'ambasciata del Mali del
6.9.2024, effettuata via pec all'indirizzo “rome@pec.ambassademali.it”, senza allegare la relativa ricevuta di consegna, sicchè non vi è certezza circa il fatto che la richiesta sia stata effettivamente trasmessa e consegnata al destinatario. In ogni caso, non pare comunque decorso dalla data di tale richiesta un tempo apprezzabile, sì da far ritenere configurata una situazione di rifiuto di rilascio del titolo, e dunque di una oggettiva impossibilità di ottenerlo.
15.- Infine, non risulta dimostrata l'esistenza di insuperabili difficoltà burocratiche di conseguire il passaporto dalle autorità maliane, le quali, a dire del ricorrente, non rilascerebbero più titoli di viaggio: la circostanza è smentita dalla documentazione depositata dall'Amministrazione in giudizio, dalla quale risulta un cospicuo numero di passaporti rilasciati da quelle autorità e resi disponibili per il ritiro (doc. n. 4 resistente).
16.- In conclusione il ricorso va respinto siccome infondato e le spese del giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alla Questura di Bergamo le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00888/2024 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG CC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
CE ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CE ZZ NG CC
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00013 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00888/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2024, proposto da LE RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Internullo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura di Bergamo in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6;
Per l'accertamento
ex art. 31 e 117 c.p.a. dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla
Questura di Bergamo sulla richiesta di rilascio del titolo di viaggio avanzata N. 00888/2024 REG.RIC.
contestualmente alla richiesta di rinnovo del permesso per protezione sussidiaria, o di altro documento equipollente;
- del conseguente obbligo della p.a. di provvedere sull'istanza e conseguentemente di rilasciare il titolo di viaggio richiesto; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata a provvedere in ordine alle menzionate istanze entro un termine non superiore a trenta giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa CE ZZ
FATTO e DIRITTO
1.- In data 20.2.2024 il ricorrente, cittadino maliano titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e di titolo di viaggio entrambi in scadenza il 23.11.2023, ha chiesto alla Questura di Bergamo il rinnovo del permesso e, contestualmente, il rilascio di nuovo titolo di viaggio per stranieri.
2.- Con comunicazione del 22.4.2024, la Questura ha informato il ricorrente della necessità di ottenere, ai fini del rilascio del titolo richiesto, una dichiarazione attestante l'impossibilità di ottenere il passaporto da parte della rappresentanza diplomatica del
Mali.
3.- In data 24.5.2024, per il tramite del proprio legale, il ricorrente ha reiterato l'istanza, rappresentando l'illegittimità della richiesta di produrre la dichiarazione citata.
4.- Con pec del 10.6.2024 la Questura gli ha comunicato che “la Commissione territoriale di Brescia in data 28/11/2018 ha giudicato gli elementi raccolti in N. 00888/2024 REG.RIC.
audizione con il cittadino del Mali RA YM che pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello Status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della
Convenzione di Ginevra, per ravvisati motivi di non credibilità, gli riconosce la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lettera C del D.Lgs251/2007.P. Per tali motivi il cittadino del Mali RA LE può richiedere il proprio documento valido per l'espatrio (passaporto) alle proprie autorità consolari e solo in caso che vi siano comprovati motivi o impossibilità al rilascio di tale documento, attestati da dichiarazione consolari, può essere richiesto il titolo di viaggio per un periodo di tempo limitato per raggiungere le autorità consolari del Mali anche in altri paesi dell'U.E. qualora in Italia sia impossibile ottenere il documento richiesto”.
5.- Il ricorrente ha quindi diffidato l'Ambasciata maliana in Italia a provvedere all'emissione del passaporto, a suo dire senza avere riscontro, ed ha prodotto tale diffida alla Questura di Bergamo con pec del 24.09.2024, reiterando l'istanza di rilascio del titolo di viaggio.
6.- Avverso l'inerzia dell'Amministrazione l'interessato è insorto con il presente ricorso, con il quale ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza nonchè la condanna a provvedere in ordine alla domanda di rilascio del titolo di viaggio.
7.- Con l'unico motivo rubricato “Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 24 co 2 D.Lgs 251/2007 e successive modifiche. Illegittima applicazione circolare del Ministero degli Affari Esteri n.48 del 31 ottobre 1961 e disapplicazione della circolare 23.2.2003 del Ministero dell'Interno”, ha dedotto che i) il rilascio del titolo di viaggio consegue in via automatica al possesso dello status di titolare di protezione sussidiaria; ii) comunque non sarebbe necessaria la dimostrazione dell'impossibilità di ottenere il rilascio del passaporto dal proprio paese d'origine, essendo sufficiente che vi siano “fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del N. 00888/2024 REG.RIC.
Paese di cittadinanza”; iii) di avere in ogni caso dimostrato di non poter ottenere il rilascio del passaporto.
8.- L'Amministrazione si è costituita in giudizio depositando documenti e una relazione illustrativa, insistendo per il rigetto del ricorso.
9.- Con ordinanza n. 357 del 12 febbraio 2025 è stata disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a., vertendo la controversia su posizioni di diritto soggettivo tutelabili con le azioni di accertamento e condanna, conoscibili dal giudice amministrativo nell'ambito della giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133 comma 1 lett. u) c.p.a..
10.- Nessuna ulteriore attività difensiva è stata svolta dalle parti. La causa è quindi passata in decisione all'udienza pubblica del 18 dicembre 2025.
11.- Il ricorso è infondato.
12.- L'art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007, dispone che “Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato”. Il comma 3 prevede poi che “Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio”.
12.1.- Con formula analoga l'art. 25, par. 2, della direttiva 2004/83/CE (di cui il d.lgs.
251/2017 costituisce attuazione), dispone che “Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare, almeno quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un N. 00888/2024 REG.RIC.
altro Stato, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico”.
12.3.- La Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/C/2003/331/P/12.214.5/I Div. del
24 febbraio 2003 stabilisce che la concessione del titolo può avere luogo “solo dopo che l'interessato abbia provato di essere nell'impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese e di non avere pendenze verso la Giustizia o obblighi verso la famiglia”.
12.4.- La giurisprudenza afferma al riguardo che l'impossibilità di ottenere il passaporto” ricomprende sia il caso in cui lo straniero venga esposto a gravi rischi per la propria incolumità in ragione e del “rientro” nel proprio paese e del “contatto”, tramite in ipotesi la stessa richiesta di passaporto, con le autorità del proprio Paese, sia il caso in cui si frappongano insuperabili difficoltà burocratiche, e che grava sull'interessato l'onere di dimostrare le fondate ragioni che non gli consentono di ottenere il passaporto dalle autorità consolari del suo Paese o comunque di allegare e rappresentare perché, in base ai motivi che gli hanno consentito di ottenere la protezione sussidiaria, lo stesso sarebbe esposto a rischio nel richiedere il passaporto
(cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 11218/2024 e giurisprudenza richiamata).
12.5.- Ne discende che il campo di applicazione delle due discipline normative, quella che regola il riconoscimento della protezione sussidiaria e quella che delinea il rilascio del titolo di soggiorno per stranieri ai titolari di tale forma di protezione internazionale, non è del tutto coincidente, sicchè non vi è alcun automatismo in forza del quale il riconoscimento della protezione sussidiaria comporta anche la sussistenza delle fondate ragioni che giustificano il rilascio del passaporto da parte dell'Amministrazione, legittimando il titolare della protezione sussidiaria ad ottenere per ciò solo il rilascio del passaporto da parte delle autorità italiane.
13.- Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato quali sarebbero, in ipotesi, le ragioni fondanti il riconoscimento della protezione sussidiaria che, al contempo, N. 00888/2024 REG.RIC.
sarebbero idonee ad integrare quelle ragioni di impossibilità o di oggettiva difficoltà di ottenere il rilascio del titolo di viaggio dalle autorità del paese di origine.
14.- In aggiunta, non è stata dimostrata l'asserita impossibilità di ottenere il rilascio del passaporto da parte delle autorità diplomatiche maliane in Italia: il ricorrente ha prodotto in giudizio la richiesta di rilascio del titolo diretta all'ambasciata del Mali del
6.9.2024, effettuata via pec all'indirizzo “rome@pec.ambassademali.it”, senza allegare la relativa ricevuta di consegna, sicchè non vi è certezza circa il fatto che la richiesta sia stata effettivamente trasmessa e consegnata al destinatario. In ogni caso, non pare comunque decorso dalla data di tale richiesta un tempo apprezzabile, sì da far ritenere configurata una situazione di rifiuto di rilascio del titolo, e dunque di una oggettiva impossibilità di ottenerlo.
15.- Infine, non risulta dimostrata l'esistenza di insuperabili difficoltà burocratiche di conseguire il passaporto dalle autorità maliane, le quali, a dire del ricorrente, non rilascerebbero più titoli di viaggio: la circostanza è smentita dalla documentazione depositata dall'Amministrazione in giudizio, dalla quale risulta un cospicuo numero di passaporti rilasciati da quelle autorità e resi disponibili per il ritiro (doc. n. 4 resistente).
16.- In conclusione il ricorso va respinto siccome infondato e le spese del giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alla Questura di Bergamo le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00888/2024 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG CC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
CE ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CE ZZ NG CC
IL SEGRETARIO