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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/10/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg 212 /2024
La Corte di Appello di Bari
Sezione lavoro
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 28.03.2024 da avverso la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 09.10.2023 nei confronti di nonché CP_1 sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto con memoria del 28.02.2025, così provvede:
accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di CP_1
24 giorni, una retribuzione da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie inclusiva, dalla data del 14.09.2018 al 30.06.2022, della indennità di presenza ex art 5 a Accordo nazionale 21.5.1981, indennità di trasferta e diarie in misura piena, indennità di flessibilità e indennità di riserva a far data dall'anno 2020, con esclusione di ogni altra indennità indicata in ricorso;
condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli CP_2
maturati dal 14.09.2018 al 30.6.2022, oltre accessori e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna la società appellante a rifondere al lavoratore un terzo delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per l'intero in E. 1.100,00 per il primo grado e in E 1.000,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
compensa tra le parti i residui due terzi di dette spese
Così deciso in Bari, il 21.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Manuela Saracino
La Corte di Appello di Bari
Sezione lavoro
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 28.03.2024 da avverso la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 09.10.2023 nei confronti di nonché CP_1 sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto con memoria del 28.02.2025, così provvede:
accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di CP_1
24 giorni, una retribuzione da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie inclusiva, dalla data del 14.09.2018 al 30.06.2022, della indennità di presenza ex art 5 a Accordo nazionale 21.5.1981, indennità di trasferta e diarie in misura piena, indennità di flessibilità e indennità di riserva a far data dall'anno 2020, con esclusione di ogni altra indennità indicata in ricorso;
condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli CP_2
maturati dal 14.09.2018 al 30.6.2022, oltre accessori e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna la società appellante a rifondere al lavoratore un terzo delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per l'intero in E. 1.100,00 per il primo grado e in E 1.000,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
compensa tra le parti i residui due terzi di dette spese
Così deciso in Bari, il 21.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Manuela Saracino