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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/12/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 748/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 748/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/05/1995, rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldo Maria Manfredi
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Amalia Capalbo
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: regolamentazione ed esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 1.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.2.2025, – premesso di essere unitamente al resistente, Parte_1
genitori non coniugati dei minori (nato il [...]), (nata Parte_2 Persona_1 Per_2 il 18/01/2018), (nata il [...]) e (nato il [...]) Persona_3 Persona_4
- ha chiesto al Tribunale, in via d'urgenza ex art. 473 bis 15 c.p.c., di ordinare al resistente di corrispondere gli alimenti per i figli nella misura di euro 800,00 mensili;
di disporre che il padre possa vedere i figli solo in presenza della madre alle condizioni di cui al piano genitoriale allegato al ricorso;
- di disporre il divieto di espatrio per i minori;
di disporre il divieto di espatrio per il padre e, comunque, di emettere l'inibitoria di cui all'art. 3Bis L. 1185/1967 nei confronti del resistente;
sempre in via di urgenza, ha chiesto di essere autorizzata a presentare le domande all'INPS per l'accertamento dell'invalidità/handicap dei figli e ad aprire i relativi conti;
nel merito, ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli minori con affidamento esclusivo degli stessi a sé, disciplina del diritto di visita del padre alla sua presenza come da piano genitoriale allegato e contributo al mantenimento da porsi a carico del resistente di euro 800,00 mensili, oltre al 90% delle spese straordinarie.
Il Giudice delegato, con provvedimento del 20.2.2025, emesso inaudita altera parte, ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con diritto di visita del padre in presenza della madre come da piano genitoriale della ricorrente, nonché ha disposto l'immediata presa in carico da parte dei servizi sociali di fissando, altresì, l'udienza per la conferma, modifica o Parte_3 revoca del provvedimento.
In data 31.3.2025 si è costituito il resistente, il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente ed ha chiesto la revoca del provvedimento provvisorio di affidamento esclusivo della prole alla madre collocataria. All'udienza del 2.4.2025 sono state sentite le parti, presenti personalmente;
con provvedimento del 9.4.2025 il Giudice delegato, richiesta una integrazione documentale, ha confermato il provvedimento emesso ex art. 473 bis 15 c.p.c. invitando i servizi sociali a svolgere un supplemento di indagine (in particolare, in ordine ai legami del resistente con il suo paese di origine e alla sua volontà di trasferirvisi).
Con istanza depositata il 15.7.2025 parte resistente ha chiesto un rinvio dell'udienza fissata ex art. 473 bis 21 c.p.c. per il giorno 16.7.2025, allegando di essere ricoverato presso l'Ospedale San
Gallicano in Roma e rappresentando, altresì, la pendenza di trattative tra le parti per un bonario componimento della controversia.
In data 16.7.2025 è pervenuta la relazione dei servizi sociali.
All'udienza del 16.7.2025 è comparso il difensore della ricorrente, il quale ha chiesto un rinvio alla luce delle trattative in corso tra le parti;
la causa è stata rinviata all'udienza del 13.10.2025 con termine sino al 15.9.2025 per il deposito di una relazione aggiornata da parte dei servizi sociali, incaricati di proseguire il monitoraggio del nucleo.
Successivamente, nelle note congiunte depositate il 12.10.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “A. I figli minori , ed Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 resteranno affidati in maniera esclusiva alla madre e con collocamento presso l'abitazione familiare sita in Via C. Felici N 51 MONTE COMPATRI (RM) che resterà assegnata alla Sig.ra Parte_1 B. la frequentazione dei minori verrà regolata come segue: i figli minori staranno sempre
[...] con la madre, il padre potrà vedere i figli a casa della madre ed esclusivamente in sua presenza, sabato e domenica dalle 15 alle ore 19. Detti giorni potranno subire variazioni previo accordo scritto tra le Parti (anche via chat) e nel rispetto del numero di pomeriggi garantiti settimanalmente. Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: alla madre durante tutta la settimana. Rispetto alla frequenza scolastica: si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori
(€ 550,00 per tutto l'anno per i 3 minori frequentanti). Rispetto agli impegni Persona_5 ludico/sportivi: attualmente non sono presenti impegni. La madre curerà l'accompagno personalmente con eventuale facoltà di delega. Vacanze estive e festività: Due/tre settimane consecutive/non consecutive solo con la madre da comunicarsi entro 15 giorni prima. -Centro estivo: sì - Vacanze studio: no -Vacanze da soli e/o con amici: no. TA, Pasqua e festività e ponti infra- annuali: madre. TA (dalla fine delle lezioni all'Epifania:) madre. Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): madre. Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno: madre. C. il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori la somma complessiva di € 600,00 pari ad € 150,00 per ciascun figlio, importi soggetti a rivalutazione monetaria;
D. cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, di istruzione, incluso scuolabus, mediche, sportive e ricreative, che eventualmente si renderanno necessarie per la prole secondo il protocollo d'intesa sulle spese straordinarie depositato il 30/3/2015 presso il Tribunale di Velletri, qui allegato e da intendersi parte integrante del presente atto;
E. le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori;
F. per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia. G. Le condizioni di cui all'art. B potranno essere revisionate o confermate dalle Parti decorsi
2 anni dalla sottoscrizione del presente accordo”.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la decisione della causa sulla base dell'accordo sottoscritto in data 11.10.2025 depositato in atti;
il Tribunale, rilevato il mancato deposito dell'aggiornamento richiesto ai servizi sociali e ritenutane la necessità anche al fine di valutare la congruità dell'accordo raggiunto, ha rinviato la causa all'udienza del 1.12.2025.
In data 30.10.2025, è pervenuta la relazione aggiornata dei servizi sociali.
Successivamente, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 1.12.2025, le parti hanno insistito per la ratifica dell'accordo raggiunto;
il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti all'interesse dei figli minori (nato il [...]), (nata il [...]), (nata Persona_1 Per_2 Persona_3 il 05/08/2021) e (nato il [...]), e ravvisato che le stesse non sono in Persona_4 contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a fondamento della decisione.
Più in particolare, quanto alla disciplina della responsabilità genitoriale, ritiene il collegio che ricorrano, nel caso di specie, ragioni idonee a giustificare la deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso, tenuto conto della irreperibilità del padre dei minori (accertata dai servizi sociali che, appunto, non hanno potuto prendere in carico del resistente, cfr. relazioni depositate il
16.7.2025 e il 30.10.2025), circostanza che conduce a ritenere negativa la prognosi circa l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale nonché l'assunzione di tempestive scelte, nell'interesse dei minori.
L'accordo delle parti può essere recepito anche per quanto concerne il diritto di visita padre/figli e il contributo economico a carico del padre per gli stessi.
Ritiene, altresì, il Collegio di confermare l'incarico ai Servizi Sociali competenti in ordine al monitoraggio del nucleo con invito a relazionare ogni sei mesi al Giudice Tutelare.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- omologa le condizioni pattuite dalle parti in ordine alla regolamentazione e all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori (nato il [...]), (nata il Persona_1 Per_2
18/01/2018), (nata il [...]) e (nato il [...]), Persona_3 Persona_4 così come sopra trascritte in parte motiva e dispone in conformità alle stesse;
- conferma l'incarico ai Servizi Sociali di di monitoraggio del nucleo familiare con Parte_3 invito a relazionare ogni sei mesi, ai sensi dell'art. 337 c.c., al Giudice Tutelare presso questo Ufficio;
- spese compensate.
Si comunichi al Servizio Sociale di Parte_3
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17/12/2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA UN CA SS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 748/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/05/1995, rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldo Maria Manfredi
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Amalia Capalbo
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: regolamentazione ed esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 1.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.2.2025, – premesso di essere unitamente al resistente, Parte_1
genitori non coniugati dei minori (nato il [...]), (nata Parte_2 Persona_1 Per_2 il 18/01/2018), (nata il [...]) e (nato il [...]) Persona_3 Persona_4
- ha chiesto al Tribunale, in via d'urgenza ex art. 473 bis 15 c.p.c., di ordinare al resistente di corrispondere gli alimenti per i figli nella misura di euro 800,00 mensili;
di disporre che il padre possa vedere i figli solo in presenza della madre alle condizioni di cui al piano genitoriale allegato al ricorso;
- di disporre il divieto di espatrio per i minori;
di disporre il divieto di espatrio per il padre e, comunque, di emettere l'inibitoria di cui all'art. 3Bis L. 1185/1967 nei confronti del resistente;
sempre in via di urgenza, ha chiesto di essere autorizzata a presentare le domande all'INPS per l'accertamento dell'invalidità/handicap dei figli e ad aprire i relativi conti;
nel merito, ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli minori con affidamento esclusivo degli stessi a sé, disciplina del diritto di visita del padre alla sua presenza come da piano genitoriale allegato e contributo al mantenimento da porsi a carico del resistente di euro 800,00 mensili, oltre al 90% delle spese straordinarie.
Il Giudice delegato, con provvedimento del 20.2.2025, emesso inaudita altera parte, ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con diritto di visita del padre in presenza della madre come da piano genitoriale della ricorrente, nonché ha disposto l'immediata presa in carico da parte dei servizi sociali di fissando, altresì, l'udienza per la conferma, modifica o Parte_3 revoca del provvedimento.
In data 31.3.2025 si è costituito il resistente, il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente ed ha chiesto la revoca del provvedimento provvisorio di affidamento esclusivo della prole alla madre collocataria. All'udienza del 2.4.2025 sono state sentite le parti, presenti personalmente;
con provvedimento del 9.4.2025 il Giudice delegato, richiesta una integrazione documentale, ha confermato il provvedimento emesso ex art. 473 bis 15 c.p.c. invitando i servizi sociali a svolgere un supplemento di indagine (in particolare, in ordine ai legami del resistente con il suo paese di origine e alla sua volontà di trasferirvisi).
Con istanza depositata il 15.7.2025 parte resistente ha chiesto un rinvio dell'udienza fissata ex art. 473 bis 21 c.p.c. per il giorno 16.7.2025, allegando di essere ricoverato presso l'Ospedale San
Gallicano in Roma e rappresentando, altresì, la pendenza di trattative tra le parti per un bonario componimento della controversia.
In data 16.7.2025 è pervenuta la relazione dei servizi sociali.
All'udienza del 16.7.2025 è comparso il difensore della ricorrente, il quale ha chiesto un rinvio alla luce delle trattative in corso tra le parti;
la causa è stata rinviata all'udienza del 13.10.2025 con termine sino al 15.9.2025 per il deposito di una relazione aggiornata da parte dei servizi sociali, incaricati di proseguire il monitoraggio del nucleo.
Successivamente, nelle note congiunte depositate il 12.10.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “A. I figli minori , ed Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 resteranno affidati in maniera esclusiva alla madre e con collocamento presso l'abitazione familiare sita in Via C. Felici N 51 MONTE COMPATRI (RM) che resterà assegnata alla Sig.ra Parte_1 B. la frequentazione dei minori verrà regolata come segue: i figli minori staranno sempre
[...] con la madre, il padre potrà vedere i figli a casa della madre ed esclusivamente in sua presenza, sabato e domenica dalle 15 alle ore 19. Detti giorni potranno subire variazioni previo accordo scritto tra le Parti (anche via chat) e nel rispetto del numero di pomeriggi garantiti settimanalmente. Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: alla madre durante tutta la settimana. Rispetto alla frequenza scolastica: si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori
(€ 550,00 per tutto l'anno per i 3 minori frequentanti). Rispetto agli impegni Persona_5 ludico/sportivi: attualmente non sono presenti impegni. La madre curerà l'accompagno personalmente con eventuale facoltà di delega. Vacanze estive e festività: Due/tre settimane consecutive/non consecutive solo con la madre da comunicarsi entro 15 giorni prima. -Centro estivo: sì - Vacanze studio: no -Vacanze da soli e/o con amici: no. TA, Pasqua e festività e ponti infra- annuali: madre. TA (dalla fine delle lezioni all'Epifania:) madre. Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): madre. Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno: madre. C. il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori la somma complessiva di € 600,00 pari ad € 150,00 per ciascun figlio, importi soggetti a rivalutazione monetaria;
D. cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, di istruzione, incluso scuolabus, mediche, sportive e ricreative, che eventualmente si renderanno necessarie per la prole secondo il protocollo d'intesa sulle spese straordinarie depositato il 30/3/2015 presso il Tribunale di Velletri, qui allegato e da intendersi parte integrante del presente atto;
E. le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori;
F. per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia. G. Le condizioni di cui all'art. B potranno essere revisionate o confermate dalle Parti decorsi
2 anni dalla sottoscrizione del presente accordo”.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la decisione della causa sulla base dell'accordo sottoscritto in data 11.10.2025 depositato in atti;
il Tribunale, rilevato il mancato deposito dell'aggiornamento richiesto ai servizi sociali e ritenutane la necessità anche al fine di valutare la congruità dell'accordo raggiunto, ha rinviato la causa all'udienza del 1.12.2025.
In data 30.10.2025, è pervenuta la relazione aggiornata dei servizi sociali.
Successivamente, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 1.12.2025, le parti hanno insistito per la ratifica dell'accordo raggiunto;
il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti all'interesse dei figli minori (nato il [...]), (nata il [...]), (nata Persona_1 Per_2 Persona_3 il 05/08/2021) e (nato il [...]), e ravvisato che le stesse non sono in Persona_4 contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a fondamento della decisione.
Più in particolare, quanto alla disciplina della responsabilità genitoriale, ritiene il collegio che ricorrano, nel caso di specie, ragioni idonee a giustificare la deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso, tenuto conto della irreperibilità del padre dei minori (accertata dai servizi sociali che, appunto, non hanno potuto prendere in carico del resistente, cfr. relazioni depositate il
16.7.2025 e il 30.10.2025), circostanza che conduce a ritenere negativa la prognosi circa l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale nonché l'assunzione di tempestive scelte, nell'interesse dei minori.
L'accordo delle parti può essere recepito anche per quanto concerne il diritto di visita padre/figli e il contributo economico a carico del padre per gli stessi.
Ritiene, altresì, il Collegio di confermare l'incarico ai Servizi Sociali competenti in ordine al monitoraggio del nucleo con invito a relazionare ogni sei mesi al Giudice Tutelare.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- omologa le condizioni pattuite dalle parti in ordine alla regolamentazione e all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori (nato il [...]), (nata il Persona_1 Per_2
18/01/2018), (nata il [...]) e (nato il [...]), Persona_3 Persona_4 così come sopra trascritte in parte motiva e dispone in conformità alle stesse;
- conferma l'incarico ai Servizi Sociali di di monitoraggio del nucleo familiare con Parte_3 invito a relazionare ogni sei mesi, ai sensi dell'art. 337 c.c., al Giudice Tutelare presso questo Ufficio;
- spese compensate.
Si comunichi al Servizio Sociale di Parte_3
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17/12/2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA UN CA SS