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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/09/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE – Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Marino REDA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1540 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F.: , con l'Avv. Marcello Rubino;
Parte_1 CodiceFiscale_1
Parte opponente
E
in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Elena Frascino;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte opposta in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Elena Frascino;
Controparte_2 P.IVA_2
NONCHE'
, in p.l.r.p.t., Controparte_3
P.I.: con gli Avv.ti Elena Frascino, Giampiero Covino ed Alessandro P.IVA_1
Landolfi
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo nr. 213\20.
CONCLUSIONI: Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.
1 Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da Parte_1
il quale proponeva opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di
[...]
Lamezia Terme, evidenziando in via principale, la nullità del decreto ingiuntivo.
Resisteva parte opposta.
Depositata la c.t.u., con ordinanza del 14.03.25 il giudice proponeva alle parti ex art. 185 bis c.p.c. accordo conciliativo che veniva accettato.
All'udienza del 23.09.25, il Giudice tratteneva in decisione la causa sulla scorta della ratifica del proposto accordo conciliativo.
La cessazione della materia del contendere, benché non disciplinata dal codice di rito, è una forma di definizione del processo applicabile ogniqualvolta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, ovvero per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (Cass.,
SS.UU. n. 1048/2000 ex multis).
Come è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi.
Nel caso di specie, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese e competenze di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del giudice monocratico dott. Marino REDA, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Revoca il decreto ingiuntivo nr. 213\20;
3. Spese compensate;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dr. Marino REDA
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