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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3781 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
XII Sezione civile
N. 51734 / 2023 R.G.
Verbale di udienza
All'udienza tenutasi il giorno 11.03.2025 dinanzi al giudice onorario dott.ssa Romana
Di Giangiacomo Del Frate sono comparsi per parte attrice l'avv. Parte_1
Valerio Favretto, in sostituzione dell'avv. Giovanni Ferraro, e per parte convenuta l'avv. Flaminia D'Orso, in sostituzione degli avvocati Giorgio Controparte_1
Altieri e Marco Monaco Sorge.
I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa ex art. 281 sexies cpc
Il G.I. invita le parti alla discussione.
L' avv. Favretto conclude riportandosi alle note conclusive depositate e in replica a quanto asserito da controparte nelle proprie note conclusive rileva che il CTU non ha escluso il nesso di causalità ma ha solo ridotto la valutazione dei postumi.
L'avv.to D'Orso conclude riportandosi a tutti gli scritti difensivi e alle difese di udienza già articolate, rilevando che in realtà il CTU nell'elaborato peritale afferma che “non sembrano emergere chiari segni di riferimento traumatico”; pertanto ritiene che sia stato negato il nesso causale.
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies cpc a fine udienza pronuncerà sentenza, facente parte integrante del verbale di udienza.
R.G. 51734 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51734 / 2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ferraro ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ciampino (RM), viale del Lavoro n.
31
ATTORE nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Altieri e Marco Monaco Sorge ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via principessa Clotilde n. 7
CONVENUTA
All'odierna udienza, preso atto della discussione della causa e delle conclusioni precisate dalle parti, si rileva che con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
evocava in giudizio e, premesso di aver avuto un
[...] Controparte_2 infortunio in data 22.09.2022, verso le ore 20.45, quando cadeva scendendo le scale con il cane al guinzaglio che accidentalmente si infilava tra le sue gambe e lo faceva ruzzolare in terra, che assisteva alla scena che era titolare della polizza Parte_2
infortuni “ n. 10002015917, che veniva trasportato tramite 118 CP_3 Parte_3
al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tor Vergata dove veniva refertato con 14 giorni di prognosi e dove gli venivano diagnosticate lesioni che hanno inciso sia sulle sue capacità motorie rendendogli impossibili alcune attività sia sul piano psichico impedendogli una serena vita di relazione, che la convenuta non nominava alcun medico né aderiva ai successivi tentativi di bonaria definizione della controversia, che la tentata mediazione aveva avuto esito negativo per la mancata partecipazione della Compagnia, chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale di
[...]
e di condannarla a corrispondergli l'importo di € 41.835,00 oltre CP_1
interessi legali, per le lesioni patite e spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1
parte attrice ritenendo che il aveva violato quanto concordato in polizza, e Parte_1
cioè aveva denunciato con oltre un mese di ritardo il sinistro in violazione delle clausole contrattuali e nella consapevolezza che tale ritardo avrebbe comportato la perdita del diritto all'indennizzo. Dichiarava che comunque, nonostante la tardiva comunicazione, provvedeva a nominare un medico – legale che accertava postumi permanenti pari a 2,5 % ma segnalava che in Pronto Soccorso era stata riferita una caduta accidentale in strada e non nelle scale del condominio come riferito in sede di visita e che una successiva visita medico-legale, scorporando le numerose preesistenze di cui non era a conoscenza il precedente medico- legale incaricato, riconosceva postumi per 1% (tabelle Inail). I numerosi precedenti, generatori anche di traumi similari, non erano stati portati a conoscenza di in quanto era CP_1
stato dichiarato un solo precedente incidente dieci anni prima né l'attività di libero professionista “trasportatore in proprio” dichiarato ai consulenti di CP_1
solo successivamente alla stipula della polizza - dove dichiarava di essere disoccupato – né ai medici – legali incaricati di valutare le lamentate lesioni. Contestava anche la quantificazione del danno, ritenuta eccessiva e non provata, anche alla luce delle due consulenze medico – legali depositate. Dichiarava di aver comunicato la mancata partecipazione all'incontro di mediazione in quanto riteneva sia il fatto storico sia le lesioni come non provate. Lamentava, comunque, la nullità dell'atto introduttivo carente di ricostruzione fattuale.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo con conseguente improcedibilità della domanda, in via gradata di merito, di respingere ogni domanda formulata e, in via subordinata di merito, nel denegato caso di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare il minor importo risarcitorio dovuto, in ogni caso con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti, l'escussione di due testimoni e l'espletamento di CTU medico – legale;
all'udienza del 03.02.2025 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281 sexies cpc, con termine alle parti fino al 01.03.2023 per il deposito di note conclusive.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In primo luogo si rileva che parte attrice ha descritto il sinistro di cui chiede il ristoro
(caduta accidentale sulle scale esterne del proprio condominio a causa del cane e del guinzaglio dello stesso) e le conseguenze patite, chiedendone il relativo indennizzo;
alcuna carenza di ricostruzione fattuale viene pertanto rilevata da questo giudice.
Non è contestata tra le parti l'esistenza della polizza infortuni e la vigenza della stessa all'epoca dell'infortunio subito da parte attrice, infortunio tuttavia contestato da parte convenuta ma comprovato dalle dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi all'udienza del 18.06.2024 che hanno confermato la caduta accidentale di parte attrice sulle scale esterne e la circostanza dell'inciampo nel guinzaglio del cane.
La teste ha infatti così dichiarato: “Sì è vero, io e la moglie Parte_2 Parte_1
abitiamo sullo stesso pianerottolo, quella sera siamo scesi tutti insieme nell'ascensore e quando siamo usciti fuori dall'ascensore ha preso le scale Parte_1
esterne fuori dell'androne - abbiamo degli scalini fuori all'androne – il cagnolino con il guinzaglio gli è passato in mezzo alle gambe ed è caduto in avanti …Io stavo dietro al …Si è vero, come ho già detto il è caduto ed io ho Parte_1 Parte_1
chiamato il 118, urlava dal dolore, lamentava dolori alle braccia e alla gamba …Si è vero, ho lasciato il mio numero di telefono al Riconosco la dichiarazione Parte_1
che mi si mostra, è la mia calligrafia e la mia firma … Io ho rilasciato la dichiarazione testimoniale di cui sopra all'avv. Ferraro”.
L'altra testimone, moglie di parte attrice, ha inoltre dichiarato: Testimone_1
“Si è vero, noi stavamo andando a portare fuori il cane per la passeggiata serale, con l'ascensore siamo arrivati al piano terra, siamo usciti dal portone, c'era con noi anche la signora mentre uscivamo dal portone mio marito è Parte_2
inciampato nei gradini che sono all'esterno in un grande androne, io ero dietro di lui, lui stava un pochino avanti a me, il cane che era al guinzaglio gli è passato tra le gambe e mio marito è caduto in avanti … Si è vero, stavo uscendo con mio marito ed il cane come ho già riferito … Si è vero che è caduto ma io ho dovuto prendere il cane e la signora che con noi ha soccorso mio marito ed ha chiamato il 118 …Mio marito strillava dal dolore, gli faceva male la spalla ed aveva battuto la testa … Si ho rilasciato la dichiarazione che mi si mostra, ne riconosco il contenuto e la firma”.
Pertanto l'infortunio, inteso come evento esterno traumatico, può ritenersi provato, non avendo dedotto né provato parte convenuta alcuna valida ragione per ritenere le testimoni inattendibili. Inoltre si rileva come nel verbale del Pronto Soccorso in realtà non è il a riferire di una caduta accidentale in strada e che il verbale del 118, Parte_1
prodotto da parte attrice, indica come luogo dell'intervento via Ortona De Marsi n.
205, luogo di residenza dell'attore e riporta la seguente descrizione “Paz. con trauma spalla dx, arto inf. Dx, a seguito caduta accidentale da scale esterne abitazione ..”.
Inoltre, anche se è vero che il modulo di denuncia del sinistro reca la data del
22.10.22 tuttavia la Compagnia non ha dimostrato né il dolo di parte attrice né il danno effettivamente sopportato a causa della tardiva denuncia. La Suprema Corte ha infatti sancito che. “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre
l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (C:C: n. 2410/2019).
Anche l'eccezione sull'attività lavorativa svolta da parte attrice appare allo stato ininfluente, stante le circostanze del sinistro ed anche il sinistro precedente che ha interessato i medesimi distretti risalente a circa dieci anni prima e adeguatamente valutato dal CTU.
La CTU svolta dal dott. coerente, puntuale e condivisibile, ha Persona_1
consentito di accertare che a seguito dell'infortunio del 22.09.2022 Parte_1
ha riportato “un trauma contusivo del massiccio facciale, della spalla destra e della caviglia destra” da cui è derivata un'invalidità permanente del 1,5% (tabella Inail).
A fronte delle osservazioni di parte convenuta, rileva questo giudice che il CTU non ha negato la sussistenza di nesso causale tra l'evento come dedotto e le lamentate lesioni ma che lo stesso, pur ritenendo che alcune delle lesioni necessitassero di una più approfondita indagine attraverso la visione dei cd - rom (di cui tuttavia non ha mai fatto richiesta al giudice), in risposta al quesito posto riconosce che: “… per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti … riteniamo equa una valutazione pari al 1,5% (unovirgolacinquepercento) mediante applicazione di tabelle INAIL di cui al DPR 1124/1965”.
Neanche possono essere accolte le doglianze di parte attrice in quanto il CTU ha valutato tutta la documentazione prodotta;
chiedere una rilettura, magari effettuata da uno specialista, non vuol dire affatto che il dott. non abbia valutato tutta la Per_1
documentazione medica depositata da parte attrice;
deve pertanto essere rigettata la richiesta, formulata nelle note conclusive, di riforma dell'ordinanza del 03.02.2025 e di rinnovo della CTU.
Sulla scorta della polizza e della valutazione del CTU dott. parte attrice ha Per_2
dunque diritto ad un indennizzo pari ad € 7.500,00.
Nessun altro danno è stato provato né risulta indennizzabile ai sensi di polizza.
In tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta
l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta (per tutte Cass. civ.
Sez. III 28/07/2015 n. 15868 e Sez. III 07/05/2009 n. 10488): pertanto la somma di €
7.500,00 deve essere rivalutata ad € 7.987,50.
Su tale importo rivalutato decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU liquidate in € 650,00 oltre IVA, seguono la soccombenza delle parti e sono liquidate come da DM 147/2022, nei valori minimi stante le questioni giuridiche di non particolare complessità trattate nel presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa: - condanna a corrispondere a per Controparte_1 Parte_1
l'infortunio del 22.09.2022, in virtù della polizza infortuni “Posta Vivere
Protetti” n. 10002015917 la somma di € 7.987,50, oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di CTU liquidate in € 650,00 oltre IVA e delle spese di giudizio che liquida in € 545,00 per spese vive ed € 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi in favore dell'avv. Giovanni
Ferraro che si è dichiarato antistatario.
Dispositivo e motivazione letti all'udienza dell'11.03.2025 ex art. 281 sexies cpc.
Verbale chiuso alle ore 16.00.
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
XII Sezione civile
N. 51734 / 2023 R.G.
Verbale di udienza
All'udienza tenutasi il giorno 11.03.2025 dinanzi al giudice onorario dott.ssa Romana
Di Giangiacomo Del Frate sono comparsi per parte attrice l'avv. Parte_1
Valerio Favretto, in sostituzione dell'avv. Giovanni Ferraro, e per parte convenuta l'avv. Flaminia D'Orso, in sostituzione degli avvocati Giorgio Controparte_1
Altieri e Marco Monaco Sorge.
I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa ex art. 281 sexies cpc
Il G.I. invita le parti alla discussione.
L' avv. Favretto conclude riportandosi alle note conclusive depositate e in replica a quanto asserito da controparte nelle proprie note conclusive rileva che il CTU non ha escluso il nesso di causalità ma ha solo ridotto la valutazione dei postumi.
L'avv.to D'Orso conclude riportandosi a tutti gli scritti difensivi e alle difese di udienza già articolate, rilevando che in realtà il CTU nell'elaborato peritale afferma che “non sembrano emergere chiari segni di riferimento traumatico”; pertanto ritiene che sia stato negato il nesso causale.
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies cpc a fine udienza pronuncerà sentenza, facente parte integrante del verbale di udienza.
R.G. 51734 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51734 / 2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ferraro ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ciampino (RM), viale del Lavoro n.
31
ATTORE nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Altieri e Marco Monaco Sorge ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via principessa Clotilde n. 7
CONVENUTA
All'odierna udienza, preso atto della discussione della causa e delle conclusioni precisate dalle parti, si rileva che con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
evocava in giudizio e, premesso di aver avuto un
[...] Controparte_2 infortunio in data 22.09.2022, verso le ore 20.45, quando cadeva scendendo le scale con il cane al guinzaglio che accidentalmente si infilava tra le sue gambe e lo faceva ruzzolare in terra, che assisteva alla scena che era titolare della polizza Parte_2
infortuni “ n. 10002015917, che veniva trasportato tramite 118 CP_3 Parte_3
al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tor Vergata dove veniva refertato con 14 giorni di prognosi e dove gli venivano diagnosticate lesioni che hanno inciso sia sulle sue capacità motorie rendendogli impossibili alcune attività sia sul piano psichico impedendogli una serena vita di relazione, che la convenuta non nominava alcun medico né aderiva ai successivi tentativi di bonaria definizione della controversia, che la tentata mediazione aveva avuto esito negativo per la mancata partecipazione della Compagnia, chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale di
[...]
e di condannarla a corrispondergli l'importo di € 41.835,00 oltre CP_1
interessi legali, per le lesioni patite e spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1
parte attrice ritenendo che il aveva violato quanto concordato in polizza, e Parte_1
cioè aveva denunciato con oltre un mese di ritardo il sinistro in violazione delle clausole contrattuali e nella consapevolezza che tale ritardo avrebbe comportato la perdita del diritto all'indennizzo. Dichiarava che comunque, nonostante la tardiva comunicazione, provvedeva a nominare un medico – legale che accertava postumi permanenti pari a 2,5 % ma segnalava che in Pronto Soccorso era stata riferita una caduta accidentale in strada e non nelle scale del condominio come riferito in sede di visita e che una successiva visita medico-legale, scorporando le numerose preesistenze di cui non era a conoscenza il precedente medico- legale incaricato, riconosceva postumi per 1% (tabelle Inail). I numerosi precedenti, generatori anche di traumi similari, non erano stati portati a conoscenza di in quanto era CP_1
stato dichiarato un solo precedente incidente dieci anni prima né l'attività di libero professionista “trasportatore in proprio” dichiarato ai consulenti di CP_1
solo successivamente alla stipula della polizza - dove dichiarava di essere disoccupato – né ai medici – legali incaricati di valutare le lamentate lesioni. Contestava anche la quantificazione del danno, ritenuta eccessiva e non provata, anche alla luce delle due consulenze medico – legali depositate. Dichiarava di aver comunicato la mancata partecipazione all'incontro di mediazione in quanto riteneva sia il fatto storico sia le lesioni come non provate. Lamentava, comunque, la nullità dell'atto introduttivo carente di ricostruzione fattuale.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo con conseguente improcedibilità della domanda, in via gradata di merito, di respingere ogni domanda formulata e, in via subordinata di merito, nel denegato caso di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare il minor importo risarcitorio dovuto, in ogni caso con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti, l'escussione di due testimoni e l'espletamento di CTU medico – legale;
all'udienza del 03.02.2025 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281 sexies cpc, con termine alle parti fino al 01.03.2023 per il deposito di note conclusive.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In primo luogo si rileva che parte attrice ha descritto il sinistro di cui chiede il ristoro
(caduta accidentale sulle scale esterne del proprio condominio a causa del cane e del guinzaglio dello stesso) e le conseguenze patite, chiedendone il relativo indennizzo;
alcuna carenza di ricostruzione fattuale viene pertanto rilevata da questo giudice.
Non è contestata tra le parti l'esistenza della polizza infortuni e la vigenza della stessa all'epoca dell'infortunio subito da parte attrice, infortunio tuttavia contestato da parte convenuta ma comprovato dalle dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi all'udienza del 18.06.2024 che hanno confermato la caduta accidentale di parte attrice sulle scale esterne e la circostanza dell'inciampo nel guinzaglio del cane.
La teste ha infatti così dichiarato: “Sì è vero, io e la moglie Parte_2 Parte_1
abitiamo sullo stesso pianerottolo, quella sera siamo scesi tutti insieme nell'ascensore e quando siamo usciti fuori dall'ascensore ha preso le scale Parte_1
esterne fuori dell'androne - abbiamo degli scalini fuori all'androne – il cagnolino con il guinzaglio gli è passato in mezzo alle gambe ed è caduto in avanti …Io stavo dietro al …Si è vero, come ho già detto il è caduto ed io ho Parte_1 Parte_1
chiamato il 118, urlava dal dolore, lamentava dolori alle braccia e alla gamba …Si è vero, ho lasciato il mio numero di telefono al Riconosco la dichiarazione Parte_1
che mi si mostra, è la mia calligrafia e la mia firma … Io ho rilasciato la dichiarazione testimoniale di cui sopra all'avv. Ferraro”.
L'altra testimone, moglie di parte attrice, ha inoltre dichiarato: Testimone_1
“Si è vero, noi stavamo andando a portare fuori il cane per la passeggiata serale, con l'ascensore siamo arrivati al piano terra, siamo usciti dal portone, c'era con noi anche la signora mentre uscivamo dal portone mio marito è Parte_2
inciampato nei gradini che sono all'esterno in un grande androne, io ero dietro di lui, lui stava un pochino avanti a me, il cane che era al guinzaglio gli è passato tra le gambe e mio marito è caduto in avanti … Si è vero, stavo uscendo con mio marito ed il cane come ho già riferito … Si è vero che è caduto ma io ho dovuto prendere il cane e la signora che con noi ha soccorso mio marito ed ha chiamato il 118 …Mio marito strillava dal dolore, gli faceva male la spalla ed aveva battuto la testa … Si ho rilasciato la dichiarazione che mi si mostra, ne riconosco il contenuto e la firma”.
Pertanto l'infortunio, inteso come evento esterno traumatico, può ritenersi provato, non avendo dedotto né provato parte convenuta alcuna valida ragione per ritenere le testimoni inattendibili. Inoltre si rileva come nel verbale del Pronto Soccorso in realtà non è il a riferire di una caduta accidentale in strada e che il verbale del 118, Parte_1
prodotto da parte attrice, indica come luogo dell'intervento via Ortona De Marsi n.
205, luogo di residenza dell'attore e riporta la seguente descrizione “Paz. con trauma spalla dx, arto inf. Dx, a seguito caduta accidentale da scale esterne abitazione ..”.
Inoltre, anche se è vero che il modulo di denuncia del sinistro reca la data del
22.10.22 tuttavia la Compagnia non ha dimostrato né il dolo di parte attrice né il danno effettivamente sopportato a causa della tardiva denuncia. La Suprema Corte ha infatti sancito che. “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre
l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (C:C: n. 2410/2019).
Anche l'eccezione sull'attività lavorativa svolta da parte attrice appare allo stato ininfluente, stante le circostanze del sinistro ed anche il sinistro precedente che ha interessato i medesimi distretti risalente a circa dieci anni prima e adeguatamente valutato dal CTU.
La CTU svolta dal dott. coerente, puntuale e condivisibile, ha Persona_1
consentito di accertare che a seguito dell'infortunio del 22.09.2022 Parte_1
ha riportato “un trauma contusivo del massiccio facciale, della spalla destra e della caviglia destra” da cui è derivata un'invalidità permanente del 1,5% (tabella Inail).
A fronte delle osservazioni di parte convenuta, rileva questo giudice che il CTU non ha negato la sussistenza di nesso causale tra l'evento come dedotto e le lamentate lesioni ma che lo stesso, pur ritenendo che alcune delle lesioni necessitassero di una più approfondita indagine attraverso la visione dei cd - rom (di cui tuttavia non ha mai fatto richiesta al giudice), in risposta al quesito posto riconosce che: “… per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti … riteniamo equa una valutazione pari al 1,5% (unovirgolacinquepercento) mediante applicazione di tabelle INAIL di cui al DPR 1124/1965”.
Neanche possono essere accolte le doglianze di parte attrice in quanto il CTU ha valutato tutta la documentazione prodotta;
chiedere una rilettura, magari effettuata da uno specialista, non vuol dire affatto che il dott. non abbia valutato tutta la Per_1
documentazione medica depositata da parte attrice;
deve pertanto essere rigettata la richiesta, formulata nelle note conclusive, di riforma dell'ordinanza del 03.02.2025 e di rinnovo della CTU.
Sulla scorta della polizza e della valutazione del CTU dott. parte attrice ha Per_2
dunque diritto ad un indennizzo pari ad € 7.500,00.
Nessun altro danno è stato provato né risulta indennizzabile ai sensi di polizza.
In tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta
l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta (per tutte Cass. civ.
Sez. III 28/07/2015 n. 15868 e Sez. III 07/05/2009 n. 10488): pertanto la somma di €
7.500,00 deve essere rivalutata ad € 7.987,50.
Su tale importo rivalutato decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU liquidate in € 650,00 oltre IVA, seguono la soccombenza delle parti e sono liquidate come da DM 147/2022, nei valori minimi stante le questioni giuridiche di non particolare complessità trattate nel presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa: - condanna a corrispondere a per Controparte_1 Parte_1
l'infortunio del 22.09.2022, in virtù della polizza infortuni “Posta Vivere
Protetti” n. 10002015917 la somma di € 7.987,50, oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di CTU liquidate in € 650,00 oltre IVA e delle spese di giudizio che liquida in € 545,00 per spese vive ed € 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi in favore dell'avv. Giovanni
Ferraro che si è dichiarato antistatario.
Dispositivo e motivazione letti all'udienza dell'11.03.2025 ex art. 281 sexies cpc.
Verbale chiuso alle ore 16.00.
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate