Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4439/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4439/20 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n° 7666/20 del Tribunale di Napoli pubblicata il 17.11.2020 e non notificata, vertente
TRA
C.F ), società soggetta Parte_1 P.IVA_1
ad attività di direzione e coordinamento della Società in Parte_2
persona del legale rappresentante p.r., rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Corvino
(C.F. ), presso il cui studio in Napoli alla via R. Bracco n. 45 C.F._1
elett.te domicilia, il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, comma
2, 134, comma 2, 170, comma 4, 176, comma 2, c.p.c., di voler ricevere comunicazioni e notifiche ai seguenti recapiti: fax 081/5517315 e pec in Email_1
virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Sarno (C.F.: C.F._3
), presso il cui studio elettivamente domiciliano in Benevento, C.F._4
al Viale Antonio Mellusi n°152, in virtù di procura in atti;
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
I.Il giudizio di primo grado
Con ricorso monitorio depositato dinanzi al Tribunale di Napoli e Controparte_1
chiedevano ingiungersi alla di Controparte_2 Parte_1
consegnare i seguenti documenti: “Estratti conto capitale e scalare afferenti ai seguenti periodi dal 9\11\1982 al 13\12\1982, dal 22\12\1983 al 31\12\1983, dal
14\9\1987 al 22\9\1987, dal 27\12\1988 al 6\12\1989, dal 28\3\1994 al 31\3\1994, dall'1\4\1995 al 9\6\1995, da aprile a giugno 2010 nonché copia di tutti i contratti relativi al rapporto n. 3536 inclusi quello di apertura di credito e\o affidamento”. Il
Tribunale di Napoli, con il decreto ingiuntivo n. 7519\2019, disponeva la consegna dei citati documenti unitamente al pagamento delle spese legali del monitorio. Avverso detto decreto proponeva opposizione la eccependo Parte_1
l'inesistenza dei contratti di affidamento relativi al conto corrente n. 3536, nonché la prescrizione del diritto alla consegna degli estratti conto ultradecennali e, in ogni caso,
l'infondatezza della pretesa azionata dalla controparte. Resistevano all'opposizione e , i quali chiedevano il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 Controparte_2
la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite.
A scioglimento della riserva assunta in prima udienza, tenutasi il 18 febbraio 2020, il
Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo;
la
[...]
, con comunicazione del 27/02/2020, depositata nel fascicolo Parte_1
telematico il 28/2/2020, per evitare l'esecuzione forzata, provvedeva a consegnare alla controparte i seguenti estratti conto dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994, dal 1° aprile
1995 al 30 giugno 1995 e al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo. La con istanza depositata il 27-28.2.2020, ribadiva che non esisteva Pt_1
alcun contratto di apertura di credito e\o affidamento e di non essere più in possesso degli altri estratti conti dei periodi dal 9/11/1982 al 13/12/1982 - dal 22/12/1983 al
31/12/1983 - dal 14/9/1987 al 22/9/1987 - dal 27/12/1988 al 6/12/1989 per cui il
Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso revocare l'ingiunzione applicando il brocardo ad impossibilia nemo tenetur.
Il giudizio veniva rinviato all'udienza del 17.11.2020 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in pari data veniva pubblicata la sentenza n. 7666/20.
II La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 7666/20, pubblicata il 17.11.2020, non notificata, il Tribunale di
Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.
7510/2019, così provvedeva: 1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di consegna di copia del contratto di conto corrente n. 3536 e degli estratti conto relativi ai seguenti periodi: dall'1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994, dall'1 aprile 1995 al 30 giugno 1995, secondo trimestre 2010, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7510/2019; 2) ordina a di Parte_1
consegnare a parte opposta copia degli estratti conto di cui al rapporto di conto corrente recante n. 3536, relativi al periodo temporale dal 9/11/1982 al 13/12/1982, dal 22/12/1983 al 31/12/1983, dal 14/9/1987 al 22/9/1987, dal 27/12/1988 al
6/12/1989, nonché copia dei contratti di affidamento relativi al conto corrente n. 3536;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge”.
III Il giudizio di appello
la proponeva formale appello avverso tale Parte_1
sentenza, con il quale chiedeva, testualmente, all'adita Corte: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa che espressamente si impugnano, così provvedere: 1) Accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado, accogliendo integralmente l'opposizione promossa dall'appellante dichiarando conseguentemente non dovuta la Pt_1
consegna dei contratti di affidamento relativi al conto corrente n. 3536, in quanto mai esistiti, nonché non dovuta la consegna degli estratti conto anteriori al decennio antecedente alla richiesta del 14\4\\2014 così come non sono dovuti gli estratti conto di cui al rapporto di conto corrente recante n. 3536, relativi al periodo temporale dal
9/11/1982 al 13/12/1982, dal 22/12/1983 al 31/12/1983, dal 14/9/1987 al 22/9/1987, dal 27/12/1988 al 6/12/1989 di cui la banca non è più in possesso 2) Condannare gli appellati alla restituzione delle somme ricevute in virtù della sentenza di primo grado
e pari a € 2.473,21 oltre interessi dal 25\11\2020 data del pagamento nonché degli estratti conto consegnati ultradecennali ovvero dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994, dal 1° aprile 1995 al 30 giugno 1995. 3) Condannare gli appellati alla rifusione delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Nel dettaglio, parte appellante proponeva la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei seguenti motivi di gravame:
-1. con un primo motivo di appello la denunciava l'errata valutazione degli oneri Pt_1
probatori incombenti sulle parti ex artt. 633 c.p.c. e 2697 c.c. in merito all'ordine di consegna di documentazione inesistente. L'appellante censurava la sentenza del Contro Tribunale di Napoli nella parte in cui il giudice ordinava alla “la consegna…nonché copia dei contratti di affidamento relativi al conto corrente n.
3536”. Nello specifico, riaffermava che il rapporto n. 3536 era sorto nel 1982 e non era mai stato assistito da affidamenti cosa che era stato accertato dal CTU in altro giudizio, fermo restando che, in quell'epoca, non era prevista la pattuizione scritta. Il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove, a fronte degli specifici rilievi dell'appellante Pt_1
circa l'inesistenza dei contratti di affidamento genericamente richiesti con il ricorso monitorio dai correntisti, ha comunque ritenuto priva di pregio la circostanza dell'eventuale inesistenza del contratto. Ancora, impugnava testualmente la parte della sentenza in cui il giudice affermava: “In ordine ai contratti di affidamento, si rileva che l'allegata inesistenza degli stessi da parte della banca non può certo di per sé essere sufficiente a giustificare il rigetto della domanda monitoria. L'eccepita inesistenza degli stessi, ove ribadita in sede di esecuzione, darà luogo, ad un verbale negativo di pignoramento”. In sostanza, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante l'eventuale inesistenza dei documenti la cui ingiunzione di consegna è stata munita di formula esecutiva, in quanto l'inesistenza degli stessi avrebbe come unica conseguenza che l'eventuale fase esecutiva si concluderebbe con verbale di pignoramento negativo. Tale assunto, a detta dell'appellante, traviserebbe il disposto normativo di cui all'art. 633 c.p.c., essendo il ricorrente a dover fornire prova dell'esistenza del proprio diritto e, quindi, dell'esistenza del bene cui chiede ordinarsi la consegna e ciò vieppiù nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'opposto riveste il ruolo di attore sostanziale e pertanto la sua domanda è ordinariamente soggetta agli incombenti probatori di cui all'art. 2697 c.c. Pertanto, a suo dire, era onere degli opposti-attori fornire prova del fatto costituivo posto a base della pretesa ingiunzione di consegna ovvero l'esistenza del documento in parola. Nel caso di specie, sosteneva l'appellante di aver fornito, di converso, piena prova dell'inesistenza di qualsiasi contratto di affidamento. A sostegno della propria doglianza, l'appellante ribadiva che i ricorrenti, prima di richiedere l'ingiunzione di cui al presente giudizio, avevano intentato azione giudiziaria, innanzi al Tribunale di
Napoli, nel giudizio di ripetizione di indebito recante nr.g. 32380/2015 nei confronti Contro della al fine di accertare la reale situazione contabile del conto n. 3536. Nel detto giudizio, conclusosi con la sentenza n. 3652/19 allegata agli atti, venne anche disposta una ctu dalla lettura della quale si evincerebbe che, in tale processo, era già stato esibito il contratto di conto corrente del 21\10\1981 e che gli stessi opposti avevano depositato la maggior parte degli estratti conto necessari, così dimostrando che la banca aveva sempre adempiuto regolarmente al proprio obbligo di inviare gli estratti conto durante il rapporto. Inoltre, già in detto giudizio sarebbe emerso che non vi era prova di affidamenti perché inesistenti, tanto che era stata accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di indebito ex art. 2033 c.c., essendo le rimesse tutte di carattere solutorio.
Inoltre, ad avvalorare l'affermazione circa l'inesistenza di detti documenti, evidenziava l'appellante la circostanza che controparte non potrebbe più esibirli in giudizio per cui non vi sarebbe alcun motivo valido (neppure di opportunità processuale) per la Banca di non consegnarli alla cliente.
- 2. con un secondo motivo di appello censurava la violazione e falsa applicazione degli art. 119 TUB e artt. 1856, 1713, 182 c.c. in riferimento all'ordine di consegna di estratti Contro conto ultradecennali risalenti tutti agli anni '80. La evidenziava l'insussistenza di alcun obbligo di consegna e, dunque, l'inesistenza di un diritto del correntista di ottenere- documentazione bancaria ultradecennale dalla data della domanda, nonché la piena e pacifica applicabilità del limite di cui all'art. 119, IV comma, TUB, anche agli estratti conto. Ne conseguirebbe, pertanto, l'illegittimità dell'ordine di consegna impartito dal Tribunale al capo n. 2 della sentenza appellata, con cui veniva ordinato a Contro la consegna di estratti conto risalenti agli anni '80 e, precisamente, di “copia degli estratti conto di cui al rapporto di conto corrente recante n. 3536, relativi al periodo temporale dal 9/11/1982 al 13/12/1982, dal 22/12/1983 al 31/12/1983, dal 14/9/1987 al 22/9/1987, dal 27/12/1988 al 6/12/1989”. Richiamava al riguardo i principi sanciti con ordinanza dalla Suprema Corte di Cassazione n. 35039 del novembre 2022, con cui la Corte di legittimità ha chiarito che il limite decennale si applica anche agli estratti conto. Pertanto, la domanda di consegna di documentazione ultradecennale sarebbe da considerarsi infondata e il Tribunale avrebbe dovuto rigettarla, previa revoca del decreto ingiuntivo. Secondo l'appellate, l'art. 119, IV comma, T.U.B., andrebbe interpretato alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375
c.c.), nel senso che esso attribuirebbe il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, non essendo comunque necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia per essere sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte. La disposizione di cui al comma 4 art. 119 TUB riguarderebbe operazioni intese in senso lato ovvero operazioni di conto corrente, derivati, mutui etc. ovvero tutte le operazioni che comportano una comunicazione periodica al cliente e non soltanto le singole operazioni in c\c. Sempre secondo l'appellante, l'obbligo di consegna dei documenti ultradecennali non si inserirebbe nel bacino di afferenza dei principi di buona fede e correttezza in quanto questi ultimi troverebbero fondamento giuridico laddove le vicende in valutazione non siano espressamente disciplinate da specifiche normative come, invece, nel caso concreto.
Si costituivano gli appellati e i quali, riportandosi Controparte_1 Controparte_2
alle precedenti difese, contestavano l'impugnazione proposta perché inammissibile, improponibile oltreché infondata in fatto e in diritto e ne chiedevano il rigetto con conferma della sentenza impugnata e con condanna della parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per il giorno 24.10.2024, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la Corte riservava la causa in decisione, concedendo i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV Motivi della decisione
1. Il primo motivo d'appello è fondato.
A fronte di costanti e specifici rilievi da parte dalla Pt_1 Parte_1
in ordine all'inesistenza dei contratti scritti di affidamento, il giudice di prime cure, ritenendo che “l'allegata inesistenza degli stessi da parte della banca non può certo di per sé essere sufficiente a giustificare il rigetto della domanda monitoria. L'eccepita inesistenza degli stessi, ove ribadita in sede di esecuzione, darà luogo ad un verbale negativo di pignoramento”, ha errato nel non fare applicazione della regola relativa al riparto dell'onere probatorio tra le parti in causa, ai sensi dell'art 2697 c.c., con conseguente individuazione dell'odierna parte appellata, originaria parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale parte onerata alla dimostrazione degli elementi costitutivi del diritto sostanziale azionato in monitorio.
Giova precisare che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dall'istante fin dal ricorso monitorio. Ne consegue che solo da un punto di vista formale l'opponente assume la veste di attore e l'opposto quella di convenuto, in quanto è sempre l'opposto, che ha agito in monitorio, ad avere la veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato.
Tanto premesso, incombeva sugli odierni appellati l'onere di fornire la piena prova del fatto costitutivo della pretesa ingiunzione di consegna, ovvero dell'esistenza di contratti scritti di affidamento (cfr Cass 22.05.1997, n. 4598 secondo cui: "In caso di fallimento di un imprenditore che abbia intrattenuto con un istituto di credito uno o più rapporti bancari in conto corrente, il curatore ha diritto di ottenere dalla banca, a spese del fallimento, qualsiasi documento (in originale o in copia) che abbia attinenza con i predetti conti e con la tenuta degli stessi;
ma, a tal fine, il medesimo curatore ha
l'onere di dimostrare che dei documenti da lui richiesti sia certa, accertata o accertabile l'esistenza").
Gli odierni appellati non hanno fornito alcuna prova dell'esistenza dei contratti in questione, dovendosi anche evidenziare che non hanno in alcun modo indicato in giudizio gli elementi minimi indispensabili per consentirne una qualsivoglia individuazione (cfr Cass. civ., VI sez. civ., n. 27769 del 30.10.2019 secondo la quale l'art119 co. 4 TUB riconosce al cliente della banca il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale previsto essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti).
Di contro, la non solo ha dedotto di non avere la predetta documentazione Pt_1
contrattuale in quanto mai esistita, ma ha anche provveduto ad allegare gli atti e la CTU relativi al giudizio di primo grado nr.g. 32380/2015- dai quali emergono indici contrari all'esistenza di contratti in questione relativamente al rapporto di conto in esame.
2. Anche il secondo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ingiunzione di consegna degli estratti conto bancari dall'inizio del rapporto risalente al 09.11.1982, ritenendo che “la fosse tenuta a conservare per tutta la durata del rapporto il Pt_1
contratto, le variazioni negoziali concordate nel corso del rapporto e tutti gli estratti conto”. Secondo il giudice di prime cure, rispondendo la banca, per l'esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente, secondo le regole del mandato ex art. 1856 c.c., questa avrebbe un obbligo di conservazione entro il limite del decennio dalla chiusura del conto.
È, però, doveroso evidenziare che la predetta interpretazione si pone in contrasto con la visione della predominante giurisprudenza di legittimità, alla quale questo Collegio intende pienamente aderire, secondo cui: “il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso, dunque, è sussumibile entro il perimetro dell'art. 119, comma 4 TUB, ed è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit., riguardando tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti”(Cass. civ., sez. I, 22/05/2024, n.18227; Cass Sez. I, 29/11/2022, n. 35039; Cass. civ., 30/10/2020, n. 24181; Cass. civ., Sez. VI,
22/06/2020, n. 12178).
Ne consegue che gli odierni appellati non hanno diritto alla consegna di copia degli estratti conto ricompresi nel periodo temporale dal 09.11.1982 al 06.12.1989 in quanto risalente a circa trenta anni addietro rispetto alla domanda, in applicazione della disciplina normativa che specificamente regola il diritto azionato.
3. L'appellante, con l'atto di appello, ha richiesto la condanna degli appellati alla restituzione delle somme versate alla controparte sulla base della sentenza di primo grado e pari ad euro 2.473,21, a titolo di spese processuali, oltre interessi legali dal
25.11.2020, ossia dalla data del pagamento fino al soddisfo. Detta richiesta di restituzione è stata reiterata nella precisazione delle definitive conclusioni e nelle memorie conclusionali.
La domanda de qua, che si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza di primo grado, si appalesa fondata, in quanto il dedotto pagamento non è stato mai contestato dagli appellati e, in ogni caso, risulta sufficientemente provato alla luce della documentazione prodotta a corredo dell'atto di appello in ordine alle comunicazioni via e-mail con indicazione specifica da parte della del bonifico disposto per il pagamento delle chieste spese legali. Pt_1
Alla luce delle complessive motivazioni sopra esposte, l'appello va accolto con conseguente parziale riforma della sentenza appellata.
V Le spese del giudizio
1. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la preponderante soccombenza degli odierni appellati e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, applicando i valori minimi per causa di valore indeterminabile a complessità bassa (cfr Cass 13.11.2024
n. 29272 sul valore da attribuirsi alla domanda di consegna della documentazione bancaria) in relazione alle attività concretamente svolte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda degli odierni appellati di cui al capo 2 della sentenza appellata;
b) Condanna solidalmente gli appellati alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma di € 2.473,21, oltre interessi legali dal 25.11.2020 al soddisfo;
c) Condanna solidalmente gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 286,00 per esborsi e in euro 3.809,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge e, quanto al secondo grado, in euro 415,50 per esborsi e in euro 4.996,00, oltre rimborso spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge;
d) Ferma per il resto la sentenza appellata.
Alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Napoli, addì 06.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio