TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4023 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5816/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5816/2020 avente ad oggetto: indebito soggettivo e oggettivo, vertente
tra
(P.IVA/C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t. arch. , rappresentato e difeso, CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Anna Ulli (Cod. Fisc.
) e UE LE (Cod. Fisc. C.F._1
) e presso il loro studio elettivamente C.F._2 domiciliato in Benevento alla Via Ennio Goduti n. 50, in virtù di procura in atti
Attore
e
Controparte_2
(Fallimento n.2/2022 del Tribunale di
[...]
Santa Maria Capua Vetere, dichiarato con sentenza n.2 del 14.01.2022) in persona del Curatore p.t., Avv. , rappresentato e Controparte_3 difeso dall'avv. Antonio Santonastaso (Cod. Fisc.
presso il cui studio elegge domicilio in Caserta C.F._3 alla Via Tommaso Campanella n.15, in virtù di procura in atti Convenuto
CONCLUSIONI
Per il attore: come da atto di introduttivo, note relative Parte_1 all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per il come da comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, ricorso in riassunzione ex art. 302 c.p.c., note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che con atto di citazione del 23.7.2020, il Parte_1 conveniva la Controparte_2
in bonis dinanzi all'intestato Tribunale,
[...] assumendo che, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 avrebbe corrisposto compensi superiori rispetto a quanto prescritto dall'art.70, comma 4, ex D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Così, il attoreo concludeva onde ottenere una declaratoria di Parte_1 accertamento dell'indebita percezione da parte della convenuta
[...] della somma di € 57.888,21, con conseguente condanna alla CP_4 restituzione e vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
in bonis, la quale contestava
[...] tutto l'assunto attoreo rilevando in particolare l'infondatezza dell'avversa domanda sul rilievo per cui il non avrebbe in Parte_1
- 2 - alcuna occasione contestato né gli importi richiesti né le prestazioni svolte dalla convenuta, sia per avere sempre quest'ultima percepito compensi determinati con rigorosa osservanza delle tariffe previste, in applicazione appunto del D.P.R. n.34/2020 e del D.P.R. n. 207/2010 e relativi allegati.
La convenuta, dunque, contestava la relazione tecnica depositata dall'ing. nell'interesse del in quanto elaborata sulla Per_1 Parte_1 scorta dei cc.dd. corrispettivi minimi, senza tener conto che, ad essere sanzionata da nullità, è l'applicazione di un corrispettivo che superi il doppio del valore minimo;
peraltro, veniva specificamente contestata l'erronea applicazione, da parte del perito di parte della deliberazione n.35 del 25.2.2014, non avendo considerato che il punto 4 si riferisce ai consorzi mentre la formulazione di cui al punto 5 è relativa all'impresa.
La Controparte_2
in bonis spiegava, altresì, domanda riconvenzionale
[...] sull'assunto per cui, per le attività inerenti le fatture n.387/2015,
n.1087/2016, n.1299/2016, n.311/2017 e n.960/2017, aveva percepito compensi inferiori ai minimi inderogabili per legge. Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale dell'avversa domanda con condanna del attore al pagamento, in via riconvenzionale, della Parte_1 complessiva somma pari ad € 13.417,91, oltre interessi sino al soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze di lite.
In corso di causa, in ragione dell'intervenuto fallimento della convenuta Controparte_2
in bonis, è stata dapprima dichiarata
[...]
l'interruzione del giudizio e, successivamente, la prosecuzione dello stesso a seguito di istanza di riassunzione ex art. 302 c.p.c. promossa dalla Parte_2
, la quale si è costituita a mezzo
[...] avv. Antonio Santonastaso che si è riportato alle difese così come svolte dalla società già dichiarata fallita. Orbene, su richiesta delle parti
- 3 - sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2022, con apposita ordinanza resa fuori udienza veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio estimativa tesa ad accertare l'entità dei compensi effettivamente dovuti per le prestazioni dedotte dal convenuto di cui alle fatture n. CP_2
387 del 2015, n. 1087, n. 1299 del 2016, n. 311 e n. 960 del 2017.
La causa è stata così istruita e, in data 05.06.2025, la causa ritenuta matura per la decisione è stata assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Il merito
In primo luogo, va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte con ordinanza del 03.09.2019 n. 21969, in base al quale “L'attore, in merito all'indebito oggettivo, ha l'onere di dimostrare l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento, mentre il convenuto ha l'onere di dimostrare che il pagamento avvenuto è sorretto da giusta causa.
L'azione di indebito è accordata al solvens sia quando abbia effettuato un pagamento sulla base di un titolo invalido ab initio o divenuto invalido in seguito, sia quando abbia effettuato un pagamento senza titolo. Chi chiede la ripetizione dell'indebito, dunque, a fondamento della propria domanda può prospettare sia l'invalidità, sia
l'inesistenza d'una iuxta causa obligationis. Se nella prospettazione attorea si assume che il pagamento dell'indebito sia avvenuto in assenza totale di un qualsiasi titolo giustificativo, l'attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido. In questo caso il solo onere dell'attore è allegare l'inesistenza d'un giusto titolo dell'obbligazione.
Sarà poi il convenuto, in ossequio al principio c.d. di vicinanza della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da giusta causa.” (principio ribadito ex multis dall'Ordinanza del 03.09.2019 n.
- 4 - 21969 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19902/2015; Sez. 3 Sentenza n. 5896 del 17.03.2006).
Nel caso di specie, la domanda restitutoria della società attrice si fonda sull'asserita violazione del D.P.R. 207/2010 da cui deriverebbe l'indebita percezione da parte della convenuta società - ora
[...]
- di un importo complessivo pari ad € Controparte_2
57.888,21 con specifico riferimento alle annualità 2015-2016-2017 e
2018, in quanto pagato dal ma non dovuto dallo stesso e ne Parte_1 chiede, perciò, la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Giova inoltre premettere che, in punto di attestazioni SOA la giurisprudenza ha affermato “il fondamentale ruolo delle SOA, nel sistema di qualificazione delle imprese a progettare e realizzare opere pubbliche, disciplinato dal D.P.R. n. 34/2000, è espressione di una funzione di pubblica certificazione, rispetto a cui l'Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici è titolare di penetranti poteri di vigilanza. Il requisito dell'indipendenza, quindi, dell'azione di detti organismi deve essere garantita in ogni modo. La conseguenza è che, con riferimento ai compiti di attestazione, si deve attribuire alle SOA gli stessi vincoli che caratterizzano la Pubblica Amministrazione, prima tra tutti il dovere di imparzialità, che qui viene a specificarsi come neutralità, stante la natura tecnica delle funzioni, finalizzate ad assicurare la idoneità tecnico-economica dei soggetti che svolgono attività nel settore dei lavori pubblici” (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI,
09/09/2008, n. 4299).
Orbene, non è dato dubitare che tra le parti sia intervenuto accordo volto al rilascio da parte dell' in favore del Consorzio CP_2 attore delle “Attestazioni di Qualifica”; parimenti non risulta contestata la natura di Consorzio Stabile dell'istante (e ciò, come si vedrà, rileva ai fini dell'applicazione delle riduzioni sui corrispettivi dovuti ex
D.P.R. 207/2010).
- 5 - Ciò posto, nello specifico, va evidenziato che la convenuta ha allegato il “Contratto di Attestazione ai sensi D.P.R. del 05.10.2010 n. 207” prot. n. 802 del 25.02.2015 intervenuto tra le parti;
né del resto il
Consorzio attore ha contestato l'esistenza del detto titolo.
Tale contratto richiama, nello specifico, quale oggetto la seguente attività espressamente disciplinata all'art. 1 “Oggetto del contratto e delle prestazioni richieste dall'Impresa alla lo CP_2 svolgimento delle verifiche e delle valutazioni necessarie al fine del rilascio dei provvedimenti di cui al successivo art. 5 in forza della normativa prevista in materia di attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici che si intende qui integralmente richiamata in quanto di applicazione imperativa. L'attestazione rilasciata dalla
riguarda ed è limitata alla verifica dei requisiti CP_2 secondo modalità operative e procedure conformi al D.P.R. 207/2010
s..i. ed a tutti gli atti di indirizzo dell'AVCP. Restano di esclusiva responsabilità dell'Impresa attestata il rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e l'adempimento dei doveri derivanti da tali disposizioni, come pure rimane di esclusiva pertinenza dell'Impresa ogni responsabilità per fatti, eventi o situazioni relativi a opere o lavorazioni assunte e/o eseguite anche indirettamente …”. Per quel che riguarda le modalità di determinazione del corrispettivo e pagamento, nello specifico, l'art. 3 rubricato appunto “Corrispettivo e Pagamento” disciplina che “Il corrispettivo dovuto dall'Impresa alla CP_2
, calcolato nel rispetto dell'art. 70 commi 4 e della formula di cui
[...] all'allegato C, Parte I, del Regolamento risulta pari a € 15.321,23, oltre IVA come per legge, e dovrà essere corrisposto alla CP_2 secondo le seguenti modalità: Acconto pari … da corrispondersi contestualmente alla stipula del presente contratto, a mezzo assegno o bonifico bancario da accreditare su una delle seguenti coordinate bancarie (…) cui seguirà regolare emissione di fattura da parte della
”. CP_2
- 6 - Dunque, l'art. 3 anzidetto richiama, a sua volta, per la determinazione del corrispettivo l'art. 70, comma 4, D.P.R. 207/2010 per cui “Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C – parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività
è ridotto del cinquanta per cento;
per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per cento” nonché l'Allegato C –
“Corrispettivi e Oneri per le Attività di Qualificazione” Parte I
Corrispettivi per le Attività di Qualificazione delle SOA (artt. 70 e 71).
Chiarito quanto sopra, va in ogni caso evidenziato che la domanda restitutoria dei compensi indebitamente percepiti dalla convenuta società - per cui è intervenuto fallimento - giacché superiori rispetto a quelli disciplinati dal rapporto contrattuale nonché dalla normativa di cui all'art.70, comma 4, ex D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e proposta nei confronti del fallimento deve essere dichiarata CP_2 improcedibile.
Invero, è precluso agire in un ordinario giudizio di cognizione contro la curatela per il recupero dei crediti vantati verso il fallito, in quanto – ai sensi dell'art. 52 co. 2 della legge fallimentare – “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni di legge”, vale a dire attraverso l'esclusivo procedimento di cui agli artt. 93 e seguenti della stessa legge fallimentare.
La ratio di tale carattere esclusivo si basa sul rilievo che la dichiarazione di fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito, sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso
- 7 - l'ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata.
Da ciò discende che la domanda - di condanna, costituiva e di accertamento, se tale accertamento costituisce il presupposto di una successiva azione di condanna - diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria, ovvero improcedibile se, come avvenuto nel caso di specie, formulata prima della dichiarazione del fallimento (cfr. Cass.
Civ. Sezioni Unite, nn. 23077/04 e 21499/04).
Peraltro, vale la pena rammentare che nel predetto solco giurisprudenziale più risalente si pongono altresì le più recenti pronunce di legittimità, tra cui l'Ordinanza della Suprema Corte n.
18569/2025 per cui “il cuore della controversia risiede nel principio della cosiddetta vis attractiva del foro fallimentare, disciplinato dagli artt. 24, 52 e 93 della Legge Fallimentare. Secondo tale principio, una volta dichiarato il fallimento, tutte le azioni volte ad accertare un credito nei confronti del soggetto fallito devono essere proposte e proseguite davanti il tribunale fallimentare, attraverso l'istanza di ammissione al passivo” (cfr. Ordinanza Cass. Civ. n. 18569/2025).
Ora, alla luce della improcedibilità della domanda proposta dal attore nei confronti della convenuta società attestante le Parte_1 qualificazioni SOA per suo intervenuto fallimento, è evidente che non può essere adottata alcuna pronuncia attinente il rapporto contrattuale intercorso tra le parti (declaratoria di accertamento dell'indebita percezione con conseguente condanna alla restituzione delle somme reclamate ex art. 2033 c.c.).
Pertanto, deve concludersi che la domanda azionata dal
[...] per quel che attiene la domanda di restituzione Parte_1 ex art. 2033, ancorché formulata come specifica azione di ripetizione di indebito pagamento, va dichiarata improcedibile.
Avuto, invece, riguardo la domanda spiegata in riconvenzionale dalla
- 8 - convenuta, ora , nei confronti dell'istante per attività CP_2 inerenti le fatture n.387/2015, n.1087/2016, n.1299/2016, n.311/2017 e n.960/2017 e, nello specifico, assumendo di aver percepito compensi inferiori ai minimi inderogabili per legge in relazione alle variazioni di categoria intervenute per effetto dell'ingresso nel Parte_1 di ciascuna nuova impresa associata, reclamando
[...]
l'importo residuo pari ad € 13.417,91, va integralmente rigettata, in quanto non supportata da alcun valido elemento probatorio.
Difatti, alcun elemento viene allegato dalla convenuta circa le variazioni di categoria generale e/o specializzata, per effetto dell'ingresso di una nuova impresa nel Consorzio istante, dedotte a supporto della richiesta di corrispettivi maggiorati dovuti per l'attività di attestazione SOA.
Del resto, proprio la predetta lacuna documentale ha determinato il
CTU, dott. nominato ai fini dell'indagine contabile Persona_2 propria della domanda riconvenzionale, a restituire le seguenti conclusioni “…l'esponente attesta e dichiara la mancanza delle informazioni e della documentazione, utili e necessarie per poter compiutamente rispondere al quesito posto dal Giudice, costituite dall'importo complessivo delle classifiche e dal numero delle categorie generali e/o specializzate, variate per effetto dell'ingresso in consorzio di ciascuna nuova impresa associata;
(…) per le motivazioni sopra esposte, lo scrivente CTU, impossibilitato a dar seguito all'applicazione delle formule, previste dalla legge, dà atto dell'impossibilità di determinare sulla base degli atti prodotti dalle parti in causa i compensi dovuti per le prestazioni di cui alle fatture
n.387 del 2015, n.1087, n.1299 del 2016, n.311 e n. 960 del 2017”.
Pertanto, la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta va rigettata.
Le spese
Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti, per
- 9 - giusti motivi individuabili sia nella improcedibilità della domanda principale che nel rigetto della domanda riconvenzionale. Le spese occorse per la CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in pari misura, sempre in ragione del principio della soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda attorea proposta nei confronti del Controparte_2
;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto
; CP_2
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio;
- pone le spese occorse per la CTU a carico delle parti in pari misura.
Santa Maria Capua Vetere, 12.12.2025
Il
Giudice dott.ssa Maria Del Prete
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5816/2020 avente ad oggetto: indebito soggettivo e oggettivo, vertente
tra
(P.IVA/C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t. arch. , rappresentato e difeso, CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Anna Ulli (Cod. Fisc.
) e UE LE (Cod. Fisc. C.F._1
) e presso il loro studio elettivamente C.F._2 domiciliato in Benevento alla Via Ennio Goduti n. 50, in virtù di procura in atti
Attore
e
Controparte_2
(Fallimento n.2/2022 del Tribunale di
[...]
Santa Maria Capua Vetere, dichiarato con sentenza n.2 del 14.01.2022) in persona del Curatore p.t., Avv. , rappresentato e Controparte_3 difeso dall'avv. Antonio Santonastaso (Cod. Fisc.
presso il cui studio elegge domicilio in Caserta C.F._3 alla Via Tommaso Campanella n.15, in virtù di procura in atti Convenuto
CONCLUSIONI
Per il attore: come da atto di introduttivo, note relative Parte_1 all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per il come da comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, ricorso in riassunzione ex art. 302 c.p.c., note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che con atto di citazione del 23.7.2020, il Parte_1 conveniva la Controparte_2
in bonis dinanzi all'intestato Tribunale,
[...] assumendo che, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 avrebbe corrisposto compensi superiori rispetto a quanto prescritto dall'art.70, comma 4, ex D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Così, il attoreo concludeva onde ottenere una declaratoria di Parte_1 accertamento dell'indebita percezione da parte della convenuta
[...] della somma di € 57.888,21, con conseguente condanna alla CP_4 restituzione e vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
in bonis, la quale contestava
[...] tutto l'assunto attoreo rilevando in particolare l'infondatezza dell'avversa domanda sul rilievo per cui il non avrebbe in Parte_1
- 2 - alcuna occasione contestato né gli importi richiesti né le prestazioni svolte dalla convenuta, sia per avere sempre quest'ultima percepito compensi determinati con rigorosa osservanza delle tariffe previste, in applicazione appunto del D.P.R. n.34/2020 e del D.P.R. n. 207/2010 e relativi allegati.
La convenuta, dunque, contestava la relazione tecnica depositata dall'ing. nell'interesse del in quanto elaborata sulla Per_1 Parte_1 scorta dei cc.dd. corrispettivi minimi, senza tener conto che, ad essere sanzionata da nullità, è l'applicazione di un corrispettivo che superi il doppio del valore minimo;
peraltro, veniva specificamente contestata l'erronea applicazione, da parte del perito di parte della deliberazione n.35 del 25.2.2014, non avendo considerato che il punto 4 si riferisce ai consorzi mentre la formulazione di cui al punto 5 è relativa all'impresa.
La Controparte_2
in bonis spiegava, altresì, domanda riconvenzionale
[...] sull'assunto per cui, per le attività inerenti le fatture n.387/2015,
n.1087/2016, n.1299/2016, n.311/2017 e n.960/2017, aveva percepito compensi inferiori ai minimi inderogabili per legge. Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale dell'avversa domanda con condanna del attore al pagamento, in via riconvenzionale, della Parte_1 complessiva somma pari ad € 13.417,91, oltre interessi sino al soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze di lite.
In corso di causa, in ragione dell'intervenuto fallimento della convenuta Controparte_2
in bonis, è stata dapprima dichiarata
[...]
l'interruzione del giudizio e, successivamente, la prosecuzione dello stesso a seguito di istanza di riassunzione ex art. 302 c.p.c. promossa dalla Parte_2
, la quale si è costituita a mezzo
[...] avv. Antonio Santonastaso che si è riportato alle difese così come svolte dalla società già dichiarata fallita. Orbene, su richiesta delle parti
- 3 - sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2022, con apposita ordinanza resa fuori udienza veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio estimativa tesa ad accertare l'entità dei compensi effettivamente dovuti per le prestazioni dedotte dal convenuto di cui alle fatture n. CP_2
387 del 2015, n. 1087, n. 1299 del 2016, n. 311 e n. 960 del 2017.
La causa è stata così istruita e, in data 05.06.2025, la causa ritenuta matura per la decisione è stata assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Il merito
In primo luogo, va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte con ordinanza del 03.09.2019 n. 21969, in base al quale “L'attore, in merito all'indebito oggettivo, ha l'onere di dimostrare l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento, mentre il convenuto ha l'onere di dimostrare che il pagamento avvenuto è sorretto da giusta causa.
L'azione di indebito è accordata al solvens sia quando abbia effettuato un pagamento sulla base di un titolo invalido ab initio o divenuto invalido in seguito, sia quando abbia effettuato un pagamento senza titolo. Chi chiede la ripetizione dell'indebito, dunque, a fondamento della propria domanda può prospettare sia l'invalidità, sia
l'inesistenza d'una iuxta causa obligationis. Se nella prospettazione attorea si assume che il pagamento dell'indebito sia avvenuto in assenza totale di un qualsiasi titolo giustificativo, l'attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido. In questo caso il solo onere dell'attore è allegare l'inesistenza d'un giusto titolo dell'obbligazione.
Sarà poi il convenuto, in ossequio al principio c.d. di vicinanza della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da giusta causa.” (principio ribadito ex multis dall'Ordinanza del 03.09.2019 n.
- 4 - 21969 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19902/2015; Sez. 3 Sentenza n. 5896 del 17.03.2006).
Nel caso di specie, la domanda restitutoria della società attrice si fonda sull'asserita violazione del D.P.R. 207/2010 da cui deriverebbe l'indebita percezione da parte della convenuta società - ora
[...]
- di un importo complessivo pari ad € Controparte_2
57.888,21 con specifico riferimento alle annualità 2015-2016-2017 e
2018, in quanto pagato dal ma non dovuto dallo stesso e ne Parte_1 chiede, perciò, la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Giova inoltre premettere che, in punto di attestazioni SOA la giurisprudenza ha affermato “il fondamentale ruolo delle SOA, nel sistema di qualificazione delle imprese a progettare e realizzare opere pubbliche, disciplinato dal D.P.R. n. 34/2000, è espressione di una funzione di pubblica certificazione, rispetto a cui l'Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici è titolare di penetranti poteri di vigilanza. Il requisito dell'indipendenza, quindi, dell'azione di detti organismi deve essere garantita in ogni modo. La conseguenza è che, con riferimento ai compiti di attestazione, si deve attribuire alle SOA gli stessi vincoli che caratterizzano la Pubblica Amministrazione, prima tra tutti il dovere di imparzialità, che qui viene a specificarsi come neutralità, stante la natura tecnica delle funzioni, finalizzate ad assicurare la idoneità tecnico-economica dei soggetti che svolgono attività nel settore dei lavori pubblici” (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI,
09/09/2008, n. 4299).
Orbene, non è dato dubitare che tra le parti sia intervenuto accordo volto al rilascio da parte dell' in favore del Consorzio CP_2 attore delle “Attestazioni di Qualifica”; parimenti non risulta contestata la natura di Consorzio Stabile dell'istante (e ciò, come si vedrà, rileva ai fini dell'applicazione delle riduzioni sui corrispettivi dovuti ex
D.P.R. 207/2010).
- 5 - Ciò posto, nello specifico, va evidenziato che la convenuta ha allegato il “Contratto di Attestazione ai sensi D.P.R. del 05.10.2010 n. 207” prot. n. 802 del 25.02.2015 intervenuto tra le parti;
né del resto il
Consorzio attore ha contestato l'esistenza del detto titolo.
Tale contratto richiama, nello specifico, quale oggetto la seguente attività espressamente disciplinata all'art. 1 “Oggetto del contratto e delle prestazioni richieste dall'Impresa alla lo CP_2 svolgimento delle verifiche e delle valutazioni necessarie al fine del rilascio dei provvedimenti di cui al successivo art. 5 in forza della normativa prevista in materia di attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici che si intende qui integralmente richiamata in quanto di applicazione imperativa. L'attestazione rilasciata dalla
riguarda ed è limitata alla verifica dei requisiti CP_2 secondo modalità operative e procedure conformi al D.P.R. 207/2010
s..i. ed a tutti gli atti di indirizzo dell'AVCP. Restano di esclusiva responsabilità dell'Impresa attestata il rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e l'adempimento dei doveri derivanti da tali disposizioni, come pure rimane di esclusiva pertinenza dell'Impresa ogni responsabilità per fatti, eventi o situazioni relativi a opere o lavorazioni assunte e/o eseguite anche indirettamente …”. Per quel che riguarda le modalità di determinazione del corrispettivo e pagamento, nello specifico, l'art. 3 rubricato appunto “Corrispettivo e Pagamento” disciplina che “Il corrispettivo dovuto dall'Impresa alla CP_2
, calcolato nel rispetto dell'art. 70 commi 4 e della formula di cui
[...] all'allegato C, Parte I, del Regolamento risulta pari a € 15.321,23, oltre IVA come per legge, e dovrà essere corrisposto alla CP_2 secondo le seguenti modalità: Acconto pari … da corrispondersi contestualmente alla stipula del presente contratto, a mezzo assegno o bonifico bancario da accreditare su una delle seguenti coordinate bancarie (…) cui seguirà regolare emissione di fattura da parte della
”. CP_2
- 6 - Dunque, l'art. 3 anzidetto richiama, a sua volta, per la determinazione del corrispettivo l'art. 70, comma 4, D.P.R. 207/2010 per cui “Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C – parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività
è ridotto del cinquanta per cento;
per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per cento” nonché l'Allegato C –
“Corrispettivi e Oneri per le Attività di Qualificazione” Parte I
Corrispettivi per le Attività di Qualificazione delle SOA (artt. 70 e 71).
Chiarito quanto sopra, va in ogni caso evidenziato che la domanda restitutoria dei compensi indebitamente percepiti dalla convenuta società - per cui è intervenuto fallimento - giacché superiori rispetto a quelli disciplinati dal rapporto contrattuale nonché dalla normativa di cui all'art.70, comma 4, ex D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e proposta nei confronti del fallimento deve essere dichiarata CP_2 improcedibile.
Invero, è precluso agire in un ordinario giudizio di cognizione contro la curatela per il recupero dei crediti vantati verso il fallito, in quanto – ai sensi dell'art. 52 co. 2 della legge fallimentare – “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni di legge”, vale a dire attraverso l'esclusivo procedimento di cui agli artt. 93 e seguenti della stessa legge fallimentare.
La ratio di tale carattere esclusivo si basa sul rilievo che la dichiarazione di fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito, sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso
- 7 - l'ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata.
Da ciò discende che la domanda - di condanna, costituiva e di accertamento, se tale accertamento costituisce il presupposto di una successiva azione di condanna - diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria, ovvero improcedibile se, come avvenuto nel caso di specie, formulata prima della dichiarazione del fallimento (cfr. Cass.
Civ. Sezioni Unite, nn. 23077/04 e 21499/04).
Peraltro, vale la pena rammentare che nel predetto solco giurisprudenziale più risalente si pongono altresì le più recenti pronunce di legittimità, tra cui l'Ordinanza della Suprema Corte n.
18569/2025 per cui “il cuore della controversia risiede nel principio della cosiddetta vis attractiva del foro fallimentare, disciplinato dagli artt. 24, 52 e 93 della Legge Fallimentare. Secondo tale principio, una volta dichiarato il fallimento, tutte le azioni volte ad accertare un credito nei confronti del soggetto fallito devono essere proposte e proseguite davanti il tribunale fallimentare, attraverso l'istanza di ammissione al passivo” (cfr. Ordinanza Cass. Civ. n. 18569/2025).
Ora, alla luce della improcedibilità della domanda proposta dal attore nei confronti della convenuta società attestante le Parte_1 qualificazioni SOA per suo intervenuto fallimento, è evidente che non può essere adottata alcuna pronuncia attinente il rapporto contrattuale intercorso tra le parti (declaratoria di accertamento dell'indebita percezione con conseguente condanna alla restituzione delle somme reclamate ex art. 2033 c.c.).
Pertanto, deve concludersi che la domanda azionata dal
[...] per quel che attiene la domanda di restituzione Parte_1 ex art. 2033, ancorché formulata come specifica azione di ripetizione di indebito pagamento, va dichiarata improcedibile.
Avuto, invece, riguardo la domanda spiegata in riconvenzionale dalla
- 8 - convenuta, ora , nei confronti dell'istante per attività CP_2 inerenti le fatture n.387/2015, n.1087/2016, n.1299/2016, n.311/2017 e n.960/2017 e, nello specifico, assumendo di aver percepito compensi inferiori ai minimi inderogabili per legge in relazione alle variazioni di categoria intervenute per effetto dell'ingresso nel Parte_1 di ciascuna nuova impresa associata, reclamando
[...]
l'importo residuo pari ad € 13.417,91, va integralmente rigettata, in quanto non supportata da alcun valido elemento probatorio.
Difatti, alcun elemento viene allegato dalla convenuta circa le variazioni di categoria generale e/o specializzata, per effetto dell'ingresso di una nuova impresa nel Consorzio istante, dedotte a supporto della richiesta di corrispettivi maggiorati dovuti per l'attività di attestazione SOA.
Del resto, proprio la predetta lacuna documentale ha determinato il
CTU, dott. nominato ai fini dell'indagine contabile Persona_2 propria della domanda riconvenzionale, a restituire le seguenti conclusioni “…l'esponente attesta e dichiara la mancanza delle informazioni e della documentazione, utili e necessarie per poter compiutamente rispondere al quesito posto dal Giudice, costituite dall'importo complessivo delle classifiche e dal numero delle categorie generali e/o specializzate, variate per effetto dell'ingresso in consorzio di ciascuna nuova impresa associata;
(…) per le motivazioni sopra esposte, lo scrivente CTU, impossibilitato a dar seguito all'applicazione delle formule, previste dalla legge, dà atto dell'impossibilità di determinare sulla base degli atti prodotti dalle parti in causa i compensi dovuti per le prestazioni di cui alle fatture
n.387 del 2015, n.1087, n.1299 del 2016, n.311 e n. 960 del 2017”.
Pertanto, la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta va rigettata.
Le spese
Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti, per
- 9 - giusti motivi individuabili sia nella improcedibilità della domanda principale che nel rigetto della domanda riconvenzionale. Le spese occorse per la CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in pari misura, sempre in ragione del principio della soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda attorea proposta nei confronti del Controparte_2
;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto
; CP_2
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio;
- pone le spese occorse per la CTU a carico delle parti in pari misura.
Santa Maria Capua Vetere, 12.12.2025
Il
Giudice dott.ssa Maria Del Prete
- 10 -