Articolo 2 della Legge 20 aprile 1952, n. 525
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 giugno 1952
Art. 2.
Per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo precedente e per le spese di primo impianto, arredamento ed organizzazione si provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti, in ogni caso entro il limite di lire 250 milioni dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1950-51 e precedenti.
Entrata in vigore il 11 giugno 1952