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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 1146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1146/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Cairo n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Marchetti (C.F. ) C.F._2
e elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC del suindicato difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore -
contro
, società di diritto svizzero, con sede in 6900 Lugano, Via Pretorio, 13, iscritta CP_1
presso il registro delle imprese del Canton Ticino con il numero CHE – 225.630.046, in persona del suo gerente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Benedetta Dragoni (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._3 quest'ultima in Vicenza, Contrà Santa Corona n. 9, giusta procura depositata in data 25.9.2024
- convenuto –
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.) CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia, contrariis reiectis, all'Ill.mo Tribunale di Varese, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare Vista l'istanza depositata in data 18 ottobre 2024, sospendere ex art 295 c.p.c. il presente procedimento nonché il titolo esecutivo azionato da controparte, con ogni conseguente provvedimento di legge, per le ragioni esposte nella narrativa della predetta istanza;
In via principale
- accertare il difetto di titolarità del SI. posto che, per i motivi esposti Parte_1 in atti, l'esponente ha accettato l'eredità del SI. con beneficio di inventario ed è stata Parte_2
avviata la procedura di liquidazione concorsuale con riferimento all'eredità beneficiata;
- nella denegata ma non creduta ipotesi in cui non fosse accertato il difetto di titolarità sopra dedotto, accertare l'inesigibilità e/o la carenza di titolarità e/o legittimità ad agire di riguardo al CP_1 credito azionato con l'Atto di Precetto ai danni del SI. e, dunque, la Parte_1 nullità e/o invalidità e/o inesistenza dell'Atto di Precetto, con ogni conseguente declaratoria di legge.
- Vinte le spese, i diritti e gli onorari, oltre accessori di legge.
In via istruttoria si chiede l'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti nelle memorie istruttorie e nelle successive istanze.
In particolare, Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
A) “Vero che nel febbraio 2022 ha ricevuto un mandato da ZF S.r.l. per formulare al Pool Pt_3
Unicredit e due proposte di acquisto che si rammostra al teste?” (cfr. Docc. 136- Parte_4
137);
B) “Vero che nell'aprile 2022 su indicazione di ZF S.r.l., ha comunicato al Pool Unicredit Pt_3
e di nominare VE Ita 1 S.r.l. quale terzo acquirente dei due beni – immobili e Parte_4
credito in blocco - oggetto delle due proposte di acquisto inviate a febbraio 2022?”;
C) “Vero che nel 2022 il SI. insieme al SI. al SI. Persona_1 Parte_5 Parte_6
e al Dott. ha svolto per il Gruppo MP solo attività di consulenza e, in Persona_2 particolare, è stato incaricato nel 2022 di strutturare un'operazione che consentisse a ZF di acquisire, mediante un veicolo societario di nuova costituzione, la titolarità dei due Centri
Commerciali di Benevento e Afragola già di proprietà del Pool Unicredit e Parte_4 unitamente al credito vantato dal Pool verso e al prezzo complessivo di Parte_7 Parte_8
Euro 18.000.000?”;
D) “Vero che era noto a tutti i soggetti coinvolti nell'Operazione VE e, precisamente, al SI.
al SI. al Dott. al Dott. ai Persona_1 Parte_5 Persona_2 Parte_6 professionisti dello Studio Legale DLA Piper di Milano e all'Avv. Paolo Pecorella che, sino a che
ZF S.r.l. non avrebbe acquisito il controllo di VE Ita 1 S.r.l., quest'ultima società non avrebbe potuto disporre né degli immobili, né del credito, ceduti entrambi dal Pool Unicredit –
Selmabipiemme nel maggio 2022?”;
E) “Vero che, secondo gli accordi intercorsi nel 2022 tra ZF S.r.l., Controparte_3
VE Ita 1 S.r.l., quest'ultima società non avrebbe potuto né vendere i Centri Commerciali di
[...]
Benevento e Afragola, né vendere o far valere il credito acquistato dal Pool dei Leasing senza
l'autorizzazione di ZF S.r.l.?”;
F) “Vero che il SI. è stato nominato amministratore unico di VE Ita 1 S.r.l. Parte_5
su indicazione di ZF S.r.l.?”;
G) “Vero che a maggio 2022 VE Ita 1 S.r.l. si impegnava a formalizzare una lettera di rinuncia al credito acquistato dal Pool Unicredit e nei tempi e con i modi indicati da ZF Parte_4
S.r.l.?” Si indicano quali testi: - , C.F. , domiciliato Testimone_1 C.F._4
presso Frontis NPL S.p.A., Milano, Via Fatebenefratelli 10, sui capitoli di prova A) e B);
- C.F. , residente in [...] C.F._5
11; - Avv. Antonio Tomassini, C.F. , con domicilio professionale in Milano, C.F._6
Via della Posta 7; - Avv. Fabio Del Bene, C.F. con domicilio professionale in C.F._7
Milano, Via della Posta 7; - Prof. Dott. C.F. con domicilio Persona_3 C.F._8
professionale in Milano, Via Solferino 7, sui capitoli di prova da C) a G).
Si chiede l'audizione del Prof. Dott. sui seguenti capitoli di prova: Persona_3
H) “Vero che tra aprile e settembre 2022 la SI.ra ha promosso procedimenti CP_5
cautelari contro in cui, tra il resto, ha dato atto di sapere che ZF aveva Parte_9 finanziato Euro 18.000.000 per l'acquisto dei Centri Commerciali di Benevento e Afragola e per la contestuale definizione dei contenziosi tra il Gruppo MP e il;
Controparte_6
I) “Vero che tra aprile e settembre 2022 la SI.ra anche per tramite dei consulenti CP_5
e Avv. Carlo Canal, ha ricevuto informazioni e chiarimenti, anche in sede di assemblee Tes_2
dei soci, in relazione a a ZF S.r.l. e al processo di ristrutturazione del Gruppo Parte_9
MP, ivi inclusa l'operazione di acquisto dei Centri Commerciali di Benevento e Afragola e la contestuale definizione dei contenziosi – mediante cessione di credito - tra il Gruppo MP e il
”; Controparte_6
J) “Vero che in data 5 ottobre 2022 il SI. si è recato presso la sede del Gruppo Tes_2
MP in Vergiate, ha incontrato il Prof. Dott. e, all'esito del colloquio con Persona_3 quest'ultimo, ha dichiarato di non aver più nulla da chiedere e chiarire in merito sia a Parte_9 sia a ZF S.r.l.?”.
Al fine di acquisire l'ulteriore prova che la SI.ra ha finanziato la costituzione e la gestione CP_5 di e ha utilizzato, per segregare propri beni, il Trust Miposteria, si chiede all'Ill.mo CP_1
Tribunale di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.c.: (i) l'esibizione di tutti gli estratti relativi al conto corrente di aperto presso IBAN CH79 0825 2027 7522 CP_1 Controparte_7
C000 E, indicato nel Doc. 155; (ii) l'esibizione di tutti gli estratti relativi al conto corrente della
SI.ra aperto presso la Banca austriaca indicata nel Doc. 158 CP_5
In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse di ammettere i capitoli di prova avversari, si chiede l'audizione dei seguenti testimoni a prova contraria: - CP_4
C.F. , residente in [...]; - Avv.
[...] C.F._5
Antonio Tomassini, C.F. , con domicilio professionale in Milano, Via della C.F._6
Posta 7; - Avv. Fabio Del Bene, C.F. con domicilio professionale in Milano, C.F._7
Via della Posta 7.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Ogni diversa o contraria deduzione, istanza e domanda respinta e/o disattesa,
In via principale: respingere l'opposizione proposta dal signor in Parte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria: come da seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via PEC in data 26.4.2023, proponeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificato in data 13.4.2023, con il quale aveva intimato CP_1 all'opponente il pagamento del complessivo importo di € 776.885,95.
In via cautelare, parte opponente chiedeva la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto.
In data 10.7.2023 si costituiva in giudizio chiedono il rigetto dell'opposizione in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto.
Con provvedimento ex art. 171bis c.p.c. del 18.9.2023, il Giudice non emergendo questione rilevabili d'ufficio in merito alle quale sollevare il contradditorio tra le parti, confermava, ai sensi del comma
4 della medesima disposizione, l'udienza di comparizione delle parti.
Con provvedimento emesso in analoga data, veniva accolta l'istanza inaudita altera parte di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, revocata, dopo convocazione delle parti, con provvedimento del 5.12.2023 con conseguente rigetto dell'istanza formulata in senso all'atto di citazione.
A seguito delle udienze celebrate in data 21.11.2023, 6.12.2023, 9.1.2024, 16.1.2024 e 6.2.2024, il
Giudice, rigettate le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti, fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189, comma 2, c.p.c..
Nelle more della celebrazione della predetta udienza, in data 18.10.2024, parte opponente presentava istanza di sospensione del titolo, dell'atto precetto e del procedimento anche ai sensi dell'art. 295
c.p.c. in pendenza del procedimento penale n. 1500/2023 promosso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Busto Arsizio.
Con provvedimento del 23.1.2025, ritenuto insussistente un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il procedimento predetto e quello de quo, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione va rigettata, per le ragioni di cui si dirà.
In via preliminare, come già riferito nell'ordinanza del 23.1.2025, ai fini della decisione del presente giudizio, è stata presa in considerazione solamente la documentazione, anche sopravvenuta rispetto alla concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., acquisita agli atti sino all'udienza di remissione in causa della decisione, svoltasi in data 17.12.2024. Si rimanda al contenuto dell'ordinanza predetta, anche in relazione alle reiterate istanze ex art 295
c.p.c. nonché di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Nel merito, va in primo luogo osservato come il credito trovi origine nel decreto ingiuntivo nn.
918/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 2.1.2020, con cui veniva ingiunto a e Parte_7
al sig. di pagare a e a Parte_1 Controparte_8 Parte_10
la somma di euro 6.905.652,94, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Il decreto, nello specifico, traeva origine dal contratto di Leasing immobiliare numero 1037/001 - identificativo per - e numero IF - identificativo per UCL, avente ad oggetto un Pt_11 P.IVA_1
complesso immobiliare adibito a centro commerciale sito in Afragola (NA), Parco Commerciale con accesso dalla strada Santa Maria La Nova, meglio descritto all'allegato A del medesimo contratto e acquistato in pari data dalle Società di Leasing con atto di compravendita a rogito del Notaio dr.
n. Rep. 104579, stipulato in data 21.11.2005, dal SI. con le Persona_4 Parte_1
Società di Leasing (doc. 3).
Il decreto veniva opposto dagli ingiunti con il giudizio di opposizione rubricato al n. 9471/2020 R.G. radicato innanzi al Tribunale di Milano, estintosi, poi, per mancata riassunzione a seguito di dichiarazione di interruzione avvenuta in data 3.6.2022, a causa del decesso del signor Parte_1
determinando, per l'effetto, la definitività del decreto.
[...]
A seguito dell'emissione del decreto suddetto, i contratti di leasing dal cui inadempimento lo stesso aveva tratto origine, venivano dichiarati risolti, con conseguente immediata esigibilità anche dei canoni di leasing a scadere, per complessivi ulteriori euro 18.469.611,7.
Tale debito, successivamente alla morte del MP (doc. 18), si è trasferito ai suoi eredi, tra cui l'odierno attore, chiamato a risponderne ai sensi dell'art. 752 c.c. solidalmente agli altri eredi.
Nello specifico, in base alle disposizioni testamentarie, il SI. risponde Parte_1 autonomamente nella misura del 10% dell'asse ereditario, oltre ad un'ulteriore quota dell'1,25% per rappresentazione del fratello unilaterale SI. (pure erede testamentario nella Parte_12 misura del 10% dell'asse ereditario), premorto rispetto al SI. così per un totale Parte_1 dell'11,25% dell'asse ereditario del SI. Parte_1
Di conseguenza, l'odierno attore titolare di una quota di debito pari ad euro 776.885,95, corrispondenti all'11,25% degli ingiunti 6.868.929,00, oltre interessi maturati e maturandi e successive occorrende.
Con atto di transazione del 12.5.2022 stipulato tra le società di Leasing, , ed i sig.ri Pt_7 [...]
e in qualità Parte_1 Parte_13 Parte_14 Parte_15 di eredi del SI. i debiti del de cuius nei confronti della società di leasing sono Parte_1
stati oggetto di espresso riconoscimento da parte degli eredi (doc. 10).
Sempre in pari data, con contratto di cessione del credito, Controparte_9 CP_10
nonché (in persona della loro mandataria , quali cessionarie
[...] Controparte_11 CP_12
del credito originariamente vantato da (giusta cessione in blocco ai sensi e Controparte_8 per gli effetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385) cedevano ad
[...]
i crediti pecuniari e i diritti accessori maturati alla, e maturandi dalla, data di sottoscrizione CP_13
del suddetto contratto, ivi inclusi tutti gli importi dovuti alle cedenti per capitale, interessi, accessori, spese, penale risarcitoria e indennità di occupazione, tra i quali rientra la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo fondante l'atto oggi opposto (doc. 28)
Con atto in data 29 settembre 2022, cedeva i crediti predetti alla propria controllante Controparte_13
(doc. 12-13, convenuto) con ulteriore contratto di cessione, Controparte_3
perfezionatosi con accettazione del 9 febbraio 2023, cedeva i Controparte_3
Crediti Leasing all'odierna società convenuta (doc. 14-15, convenuto). CP_1
Ciò premesso, in via preliminare, l'attore sostiene la nullità del precetto, in quanto il signor
[...] ha accettato l'eredità del de cuius con beneficio di inventario, con conseguente Parte_1 inammissibilità dell'esecuzione sui propri beni personali (doc. 88).
L'art. 493 c.c., invero, prevede che “l'erede decade dal beneficio di inventario se aliena o sottopone
a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile”.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “in caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, stante l'obbligo di amministrazione dei beni ereditari nell'interesse dei creditori e dei legatari, l'art. 493 c.c. non consente all'erede beneficiario la libera disponibilità dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione, nozione, questa, da intendere in senso estensivo, essendovi ricompreso ogni atto, anche di straordinaria amministrazione che incida sul patrimonio ereditario e non sia finalizzato alla sua conservazione e liquidazione” (n. 24171/2023).
Sul punto va osservato come con la transazione predetta non si è ridotto alcun debito, ma all'opposto si è reso certo, liquido ed esigibile un ulteriore debito a carico della massa ereditaria, con potenziale pregiudizio per i creditori ereditari e per i legatari.
Nelle transazioni in questione, parte attrice ha rinunciato, infatti, mediante espresso rifiuto alla loro riassunzione, ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo ed a precetto introdotti (anche) dal garante e suo dante causa, sig. avverso i decreti ingiuntivi ottenuti Parte_1 rispettivamente contro ed il sig. e contro ed il sig. Parte_7 Parte_1 Parte_8
ed avverso un primo conseguente precetto. Parte_1
In tale modo i coeredi e l'odierno attore hanno riconosciuto l'esistenza e l'esigibilità ed anche la cedibilità del credito de quo, con conseguente depauperamento dell'asse ereditario.
Non essendosi agli atti prova della richiesta del Tribunale dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 493
c.c., sul quale non vi è contestazione nemmeno da parte dell'attore, lo stesso deve ritenersi decaduto dal beneficio d'inventario.
Sul punto non assume, altresì, rilevanza quanto riferito dall'attrice circa le scarse possibilità di accoglimento delle predette azioni e che hanno portato gli eredi a concludere la transazione per evitare delle condanne alle spese di lite e/o il verosimile rigetto delle opposizioni. Si tratta di dati non certi e per i quali non è stato provato, nemmeno in corso di causa, l'effettivo rischio concreto connesso.
L'atto compiuto dall'attore, pertanto, risulta certamente dispositivo, in quanto ha comportato un aggravio del passivo ereditario, con conseguente decadenza dal beneficio d'inventario di cui all'art. 484 c.c., non avendo richiesto al Tribunale l'autorizzazione prescritta dall'art. 493 c.c.
Ciò premesso in ordine alla titolarità del debito posto alla base della pretesa esecutiva, occorre analizzare le ulteriori censure proposte da parte attrice.
Quest'ultima, nel proprio atto di citazione (censura poi non risposta negli atti difensivi successivi), ha dedotto come il de cuius non fosse, in realtà, debitore nei confronti del Pool dei Leasing.
Nello specifico, il contratto di leasing, in forza del quale la convenuta asserisce di vantare una pretesa creditoria, è stato conferito dal SI. con l'autorizzazione del Pool dei Leasing, Parte_1
nella società (doc. 90). Pt_7
Secondo la ricostruzione attorea, tuttavia, per effetto del predetto conferimento, è subentrata Pt_7 integralmente nel rapporto di leasing ai sensi dell'art. 2558 c.c., divenendo la società l'unica ed esclusiva obbligata nei confronti dei Pool dei Leasing, con conseguente liberazione del signor da ogni obbligazione derivante dal rapporto di leasing. Parte_1
Per tali ragioni vi sarebbe l'insistenza del credito fatto valere da , con impossibilità di CP_1
pretendere il pagamento nei confronti dell'odierno atto.
In via generale, va osservato come l'opposizione a precetto è lo strumento di tutela offerto al debitore per denunciare vizi sostanziali o formali del precetto o del titolo esecutivo notificatogli precedentemente all'atto di pignoramento.
L'opposizione a precetto può configurarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc – come nel caso di specie – ove il debitore contesti il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata.
Il titolo posto alla base del precetto oggi posto risulta giudiziale. Al riguardo va osservato come, per consolidata giurisprudenza, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (Cass. nn. 22402/2008, 20594/2007, 8928/2006, 9061/1999).
Da ciò deriva che il giudice dell'opposizione a precetto non può deliberare i motivi del merito del titolo giudiziale in modo che non vi può essere alcuna situazione pregiudiziale.
La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame (Cass. nn. 3277/2015, 3667/2013). Peraltro, anche i fatti modificativi o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo giudiziale non possono essere fatti valere con l'opposizione esecutiva preventiva o successiva. (Cass. n. 26089/2005).
Per tutte le ragioni anzidette, tuttavia, la predetta censura attorea, inerente a vicenda anteriore al formarsi del titolo giudiziale, non può essere vagliata nella presente sede e, come tale, risulta inammissibile.
Va in ogni caso osservato come nella succitata transazione del 12.5.2022, al punto 2.2. si dava atto che a seguito del conferimento predetto, le società di leasing avevano accettato il subentro di Pt_7
nel contratto di leasing dichiarando, con scrittura del 6.5.2008 (non presente tuttavia in atti), che il sig. MP non sarebbe stato liberato dalla responsabilità del cedente ai sensi dell'art. 2560 c.c..
La censura, pertanto, non merita accoglimento.
Parte attrice, poi, contesta che il credito dei Leasing verso , per espressa previsione delle parti, Pt_7
non fosse esigibile, quantomeno sino a che ZF non avesse acquisito VE Ita 1.
Nei limiti di quanto rilevante nel presente giudizio, va osservato come le vicende che hanno visto coinvolte le parti, derivano, come riferito da parte attrice, “dal Progetto BL o Operazione
VE (così definita sin dall'atto di citazione in opposizione), quell'operazione studiata ed impostata, su mandato di ZF S.r.l. (“ZF”), da parte di – titolare di una società di consulenza Persona_1 denominata Method Investments & Advisory Ltd (“Method”) – e di suoi collaboratori, Parte_5
e (unitamente a i “Consulenti”), diretta a
[...] Parte_6 Persona_2 Persona_1 garantire alla stessa ZF l'acquisto, mediante una newco italiana, di due immobili di proprietà del
Pool Selmabipiemme e (il “Pool”) e dei crediti da quest'ultimo maturati in Controparte_8 relazione ai due contratti di leasing stipulati nel 2005 per consentire l'utilizzo degli immobili stessi
a e .
3. Obiettivo di ZF era quello di rilevare dal mercato i due Immobili, in quanto Pt_7 Pt_8 strategici per il Gruppo MP (cui ZF appartiene), nonché evitare che il Credito fosse riscosso nei confronti di , o gli eredi MP e, al contrario, fare in modo che fosse per Pt_7 Pt_8 sempre paralizzato (…) Nel 2022, dunque, i Consulenti hanno messo a disposizione una catena di società estere (7) , che, a loro volta, hanno costituito la newco italiana “VE Ita 1”, la quale, con finanza di ZF, ha acquistato Immobili e Credito.
6. L'Operazione VE è stata impostata ed eseguita su mandato di ZF (e, soprattutto, con finanza di tale società) e, dunque, i Consulenti non avrebbero dovuto e potuto disporre, senza il consenso di ZF, né di VE Ita 1, né dei beni da quest'ultima acquistati. Pertanto, VE Ita 1 non avrebbe potuto cedere alcuno degli Immobili, né trasferire a terzi l'altro bene acquistato su direttiva di ZF ossia il Credito e, ugualmente, non avrebbe potuto riscuotere tale credito verso , e gli eredi MP”. Pt_7 Pt_8
Si trattava, pertanto, di una complessa operazione di ristrutturazione aziendale, coinvolgente più ambiti, ossia quello societario, finanziario e patrimoniale, con lo scopo finale diretto alla ristrutturazione del Gruppo MP ed in particolare alla risoluzione dell'indebitamento maturato dalla società società che controlla interamente , anche mediante la definizione Pt_9 CP_1 dell'esposizione debitoria di verso il Pool dei Leasing (doc. 20). Pt_7
Secondo la ricostruzione attorea, infatti, così come VE Ita 1 non poteva disporre degli immobili, ugualmente non avrebbe potuto pretendere il pagamento del credito dei leasing.
A sostegno di ciò, parte attrice produce il contratto Put Call (doc. 35), stipulato proprio per permettere a ZF di riprendersi, in qualunque momento, la partecipazione in VE Ita 1 (nel cui attivo vi erano i centri commerciali di Afragola e Benevento ed il credito dei Leasing), che avrebbe dovuto detenere la partecipazione e non svolgere attività di carattere “sostanziale” che non fossero state prima concordate per iscritto con ZF.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, pertanto, sussisteva un divieto in forza del quale il credito non poteva essere riscosso nei confronti dell'opponente (così come degli altri asseriti debitori ossia due società del Gruppo MP, e nonchè gli altri eredi di Parte_7 Parte_8 Parte_1
, un divieto conosciuto da tutte le società che, tra il 2022 e il 2023, hanno utilizzato o
[...]
disposto del credito, vale a dire VE Ita 1, e . Controparte_3 CP_1
Sul punto va, preliminarmente, affermato come il credito de quo è stato riconosciuto dagli eredi di tra cui l'odierno opponente, nell'accordo di transazione del 12.5.2022 come Parte_1
esistente ed esigibile.
In ogni caso, ciò che, invero, rileva è l'interpretazione della clausola III.6, presente nel contratto di opzione del 15.4.2020, ove veniva previsto che “VE si impegna, in considerazione degli impegni assunti nel Contratto, a non cedere a terzi la Quota e/o il Finanziamento Soci ed altresì a fare in modo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del cod. civ., SRL non ceda a terzi gli Immobili, qualora acquisiti e/o le Partecipazioni, qualora acquisite, e/o il Finanziamento Soci (e che quest'ultime non cedano i propri rami aziendali, qualora acquisiti) e, comunque, che non ponga in essere operazioni societarie straordinarie od operazioni di gestione diverse dalla gestione ordinaria
(eccezion fatta per le Operazioni, qualora realizzate)”.
Anche qualora risultasse comprovato che VE Ita 1 e abbiano di fatto disatteso Controparte_3
gli accordi contenuti nel contratto di opzione, l'asserita violazione produrrebbe effetti solo tra le parti del predetto contratto, senza che ciò possa intaccare il titolo dell'odierna convenuta, configurando, per l'appunto, un inadempimento contrattuale con conseguente responsabilità risarcitoria in capo alle predette società, ma senza che da ciò possa derivare l'inesigibilità del credito.
Di ciò si trova conferma anche nella lettura della clausola predetta, ove emerge come
[...]
si fosse impegnata a fare in modo che VE Ita 1 non ponesse in essere operazioni di CP_3 gestione diverse dalla gestione ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., secondo cui “colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”.
Analizzando, inoltre, il mero tenore letterale della clausola suddetta, va rilevato come la stessa non sembra ricomprendere anche il credito consacrato nei due decreti ingiuntivi, in quanto in essa si fa espresso riferimento solamente a “immobili”, “partecipazioni”, finanziamento soci”, “rami aziendali”. Si tratta, invero, di espressioni tali da delimitare il perimetro del divieto, non idonee a ricomprendere il credito posto alla base del titolo esecutivo, nemmeno per il tramite di un'interpretazione estensiva.
Parte attrice, inoltre, sostiene che dalla predetta clausola discenda non solo inesigibilità del credito, ma anche un divieto di cessione, violato nel caso di specie da anche per il tramite Controparte_3 della controllata VE Ita 1, con conseguente invalidità dell'atto di precetto, poiché azionato da un soggetto privo della titolarità e/o della legittimazione;
ciò, oltre a costituire un grave inadempimento contrattuale, si pone in palese violazione con norme imperative di legge ed, in particolare, con l'art. 1260, secondo comma c.c..
Al riguardo, l'art. 1260 c.c., ponendosi quale eccezione al generale principio della libera cedibilità dei crediti, impone che venga svolta un'interpretazione rigorosa della clausola contenente il pactum de non petendo. Sul punto vale quanto anzidetto in ordine alla portata applicativa della clausola predetta, che non contiene espressamente il riferimento ai crediti né il divieto di cessione del credito troverebbe causa nella parte della clausola in cui è previsto, sempre ai sensi dell'art. 1381 c.c., residualmente, a carico della la promessa che VE Ita 1 S.R.L. non ponga in Controparte_14 essere “operazioni societarie straordinarie e operazioni di gestione diverse dalla gestione ordinaria”. In ogni caso va precisato come, oltre all'elemento oggettivo, la norma in questione richiede, dal punto di vista soggettivo, anche la prova che il cessionario conosceva l'esistenza del patto al tempo della cessione.
La Suprema Corte, di recente, con ordinanza del 28 marzo 2023, ha affrontato il tema del pactum de non cedendo e della sua eventuale opponibilità al cessionario, statuendo che “il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, in base ai principi dell'affidamento nella normale cedibilità dei crediti, ex art 1260, prima comma, c.c. e dell'inefficacia del contratto nei confronti dei terzi ex art 1372, ex art. 1372 c.c., soltanto in quanto, ai sensi dell'art.
1260, secondo comma, c.c., sia dimostrato che il cessionario abbia avuto conoscenza effettiva di detto patto al tempo della cessione.”
La citata ordinanza si pone nel solco di un'ormai consolidata giurisprudenza per la quale l'interpretazione restrittiva dell'articolo 1260, comma 2. c.c. si giustifica non solo in relazione alla formulazione della norma (“se non si prova che egli lo conosceva”), ma anche al fine di garantire certezza della circolazione dei crediti, così da ritenere necessario che la prova verta non già sulla mera conoscibilità del divieto in capo al cessionario, ma sulla sua effettiva conoscenza al tempo della cessione (Cass., n. 5129/2020).
Parte attrice sostiene che la conoscenza in capo ad derivi dal fatto che il titolare effettivo di CP_1 quest'ultima sarebbe la sig.ra la quale avrebbe utilizzato il team VE al fine di CP_5
perseguire suoi tornaconti personali e ottenere riscontri positivi alle sue richieste economiche nei confronti degli eredi MP.
Nello specifico, l'opponente riferisce che “ è il veicolo costituito ad hoc dalla SI.ra CP_1 [...]
con la collaborazione del Team VE, giustappunto per tentare di eludere il divieto e far CP_5
credere che il Credito fosse stato acquistato da un terzo effettivo, ignaro del divieto in questione”.
All'uopo, parte attrice produce una serie di riscontri documentali (doc. 25, 51, 91, 112, 113, 114, 117,
118, 127, 150, 151, 152) nonché precisa come la riconducibilità di alla SI.ra è CP_1 CP_5
stata riconosciuta non solo dal Pubblico Ministero di Busto Arsizio, ma anche dal Giudice delle
Indagini Preliminari, il quale, nel provvedimento di sequestro disposto in relazione al reato di cui all'art. 388 c.p. (cfr. doc. 7 allegato all'istanza del 18.10.2024), ha rilevato che “la società CP_1
inoltre, come evidenziato dal Pubblico Ministero, era riconducibile a ”.
[...] CP_5
In relazione al procedimento penale va osservato come si tratti di atti di un procedimento in corso, ove non sono ancora stati accertati fatti o responsabilità penali e che, come tali, non hanno valenza di giudicato. Per tali ragioni non risultano dirimenti nemmeno le dichiarazioni rese, nella predetta sede, al PM dallo stesso Parte_1 Analizzando, invero, le prove fornite (anche quelle non ammesse) dall'attore in questo procedimento, si ritiene che le stesse siano sufficienti a superare quanto anzidetto in ordine alla effettiva conoscenza del divieto di cessione, in quanto in nessuna di esse si fa espressamente menzione di quest'ultimo ovvero dell'intenzione di rinunciare allo stesso.
La mera riconducibilità della signora infatti, ad (non supportata da alcun CP_5 CP_1
documento formale in tal senso) non è tale, di per sé, a ritenere che fosse a conoscenza del CP_1
divieto di cessione, ma rileva eventualmente solo in punto di riconoscibilità, non sufficiente, tuttavia,
a ritenere sussistente l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
La signora infatti, non era senz'altro parte del contratto di opzione intercorso tra CP_5 [...]
e ZF e ha acquisito le quote di nel novembre 2022, quando era già CP_3 Controparte_3
stata posta in essere una prima asserita violazione del divieto di cessione, in data 29 settembre 2022, mediante l'alienazione del credito leasing da VE Ita 1 ad Controparte_3
Da ultimo, va precisato come risulta aver concluso il contratto di cessione del Credito CP_1
Leasing per il tramite dell'allora legale rappresentante, Dott. (doc. 14 e 15). CP_2
Non essendo stata provata l'effettiva volontà di , per il tramite della di violare CP_1 CP_5
l'asserito divieto, la censura non può trovare accoglimento.
Oltre a ciò, parte attrice ha invocato il rimedio dell'exceptio doli, in quanto il precetto opposto e le conseguenti azioni esecutive e revocatorie promosse da avvalendosi del credito CP_1
concretizzano un abuso del diritto, tale da giustificare un diniego di tutela a favore del creditore opposto e, anzi, un'inibitoria nei suoi confronti. Nello specifico parte attrice ha sostenuto che “la formale titolarità del Credito in capo ad è frutto di attività illecita, così come è illecito CP_1
l'utilizzo del Credito in quanto funzionale ad un obiettivo anch'esso illecito” di e, nello CP_1 specifico, della signora ossia quello di “regolare altri interessi personali ossia di fare una CP_5 guerra ai SI.ri MP, quali figli ed eredi (beneficiati) del defunto marito”.
Tale eccezione risulta esser stata presentata per la prima volta in sede di note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.2.2024, anteriormente, pertanto, all'acquisizione della documentazione relativa al procedimento penale n. 1500/2023 promosso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di e Persona_1 CP_5 Parte_6 Parte_5
[...]
L'opponente, infatti, ha dato atto di come la documentazione allegata in ordine al procedimento penale è risultata accessibile solo dopo la notizia della proroga delle indagini preliminari e l'autorizzazione ad acquisire e utilizzare copia di atti e documenti del procedimento penale, rilasciata dalla Procura della Repubblica in data 17 maggio 2024 (All. 1 – Richiesta di proroga delle indagini preliminari;
All. 2 – Autorizzazione della Procura della Repubblica) e, quindi, in data successiva al deposito delle memorie istruttorie avvenuto tra l'ottobre e i primi giorni di novembre 2023.
L'eccezione, pertanto, a differenza di quanto riferito da parte convenuta, non può ritenersi tardiva in quanto sicuramente formulata prima della comparsa conclusionale e, di conseguenza, va analizzata nel merito.
Al riguardo va osservato come l'exceptio doli è uno dei rimedi con cui una parte può tutelarsi di fronte all'abuso del diritto posto in essere da parte di altro soggetto. In particolare, l'accoglimento dell'eccezione di dolo comporta l'effetto di paralizzare la pretesa abusiva fatta valere dalla controparte e il diniego di tutela per la parte che esercita abusivamente un proprio diritto.
Divieto di abuso del diritto significa, infatti, riconoscere al destinatario della pretesa abusiva il diritto di non vedere lesa la propria sfera giuridica per scopi o con modalità che l'ordinamento riconosce come patologiche. Pertanto, pur in assenza di una espressa disposizione normativa, non può che riconoscersi l'operatività di un rimedio, quale l'eccezione di dolo, che consente di paralizzare la pretesa di colui che abusa del proprio diritto.
Dunque, nonostante la mancanza di un'espressa previsione normativa, il principio “ubi ius, ibi remedium” impone di riconoscere la piena operatività dell'exceptio doli ogni qual volta sia integrata una fattispecie di abuso del diritto e non sia dato rintracciare nell'ordinamento diversi e più efficaci strumenti di tutela.
L'eccezione di inadempimento o doli generalis può essere sollevata con diretta incidenza sull'estinzione di un rapporto di credito o di una garanzia, anche nell'ambito di un contratto autonomo di garanzia e a fortiori in qualunque rapporto negoziale, per paralizzare la pretesa della controparte contrattuale.
Ciò premesso, l'attore, nella propria comparsa conclusionale, ha dato atto che “l'abuso del diritto risultava e risulta evidente – ad avviso dell'opponente – già dalla documentazione allegata alle memorie istruttorie e dalla natura dell'Operazione VE, che implicava ed implica un divieto di cessione e riscossione del Credito, ben noto a ai Consulenti e, dunque, alla società CP_5 svizzera, per le ragioni già sopra illustrate”.
In relazione a ciò, tuttavia, va richiamato quanto anzidetto in ordine al divieto di cessione e/o riscossione, censure non ritenute fondate per tutte le ragioni che qui si intendono riportate.
Mentre, per quanto attiene al procedimento penale, richiamato al fine di sostenere ulteriormente la fondatezza dell'eccezione in questione, si tratta di un procedimento ancora in corso di causa, non definito e come tale non idoneo a formare giudicato sui fatti di causa e, di conseguenza, a paralizzare di per sé la pretesa creditoria. Pur non entrando nel merito delle indagini sino ad ora condotte nel procedimento predetto e ai relativi esiti presenti e futuri, va rilevato come, dal punto di vista civilistico, il rigetto delle censure in ordine all'inesigibilità del credito e del divieto di cessione, sono tali da escludere che il tentativo di recuperare il credito possa essere qualificato alla stregua di una attività fraudolenta e tale da ritenersi in questa sede illegittima.
In questi termini si è di recente espresso, su analoga vicenda che ha visto coinvolto un altro dei coeredi
MP, anche il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1081/2024 del 23.09.2024, il quale ha statuito che il credito di cui si discute sia che venga “azionato da VE Ita 1 Controparte_3
o da nulla sposta con riferimento alla posizione patrimoniale del debitore originario CP_1
e/o dei suoi eredi, che di tal debito dovevano e devono rispondere (…). Ciò che Parte_1 costituisce il vero pregiudizio alla posizione dell'opponente è la circostanza, ugualmente dedotta dalla difesa MP, secondo cui il credito non solo non avrebbe potuto essere oggetto di cessione da parte di ma avrebbe dovuto essere successivamente e Controparte_15 definitivamente rinunciato, con conseguente liberazione della MP, nell'ambito delle ultime fasi del progetto di ristrutturazione complessiva del Gruppo che peraltro è rimasto ben lungi dal perfezionarsi nella sua totalità e che anzi non ha consentito in alcun modo il salvataggio delle imprese del gruppo”.
La predetta ristrutturazione, infatti, non si è perfezionata, anzi, come ricavabile dalla documentazione in atti e così come riferito dalla convenuta all'ultima udienza del 17.12.2025, è stata aperta la liquidazione giudiziale propri nei confronti della società Pt_9
L'exceptio doli, così come formulata e allo stato degli atti del procedimento penale, non puà trovare accoglimento.
Per tutte le ragioni anzidette, le domande proposte in seno all'atto di opposizione al precetto vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
1146/2023, promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
[...]
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna alla rifusione in favore di , Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 18.420,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA. Così deciso in Varese, 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1146/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Cairo n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Marchetti (C.F. ) C.F._2
e elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC del suindicato difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore -
contro
, società di diritto svizzero, con sede in 6900 Lugano, Via Pretorio, 13, iscritta CP_1
presso il registro delle imprese del Canton Ticino con il numero CHE – 225.630.046, in persona del suo gerente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Benedetta Dragoni (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._3 quest'ultima in Vicenza, Contrà Santa Corona n. 9, giusta procura depositata in data 25.9.2024
- convenuto –
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.) CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia, contrariis reiectis, all'Ill.mo Tribunale di Varese, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare Vista l'istanza depositata in data 18 ottobre 2024, sospendere ex art 295 c.p.c. il presente procedimento nonché il titolo esecutivo azionato da controparte, con ogni conseguente provvedimento di legge, per le ragioni esposte nella narrativa della predetta istanza;
In via principale
- accertare il difetto di titolarità del SI. posto che, per i motivi esposti Parte_1 in atti, l'esponente ha accettato l'eredità del SI. con beneficio di inventario ed è stata Parte_2
avviata la procedura di liquidazione concorsuale con riferimento all'eredità beneficiata;
- nella denegata ma non creduta ipotesi in cui non fosse accertato il difetto di titolarità sopra dedotto, accertare l'inesigibilità e/o la carenza di titolarità e/o legittimità ad agire di riguardo al CP_1 credito azionato con l'Atto di Precetto ai danni del SI. e, dunque, la Parte_1 nullità e/o invalidità e/o inesistenza dell'Atto di Precetto, con ogni conseguente declaratoria di legge.
- Vinte le spese, i diritti e gli onorari, oltre accessori di legge.
In via istruttoria si chiede l'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti nelle memorie istruttorie e nelle successive istanze.
In particolare, Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
A) “Vero che nel febbraio 2022 ha ricevuto un mandato da ZF S.r.l. per formulare al Pool Pt_3
Unicredit e due proposte di acquisto che si rammostra al teste?” (cfr. Docc. 136- Parte_4
137);
B) “Vero che nell'aprile 2022 su indicazione di ZF S.r.l., ha comunicato al Pool Unicredit Pt_3
e di nominare VE Ita 1 S.r.l. quale terzo acquirente dei due beni – immobili e Parte_4
credito in blocco - oggetto delle due proposte di acquisto inviate a febbraio 2022?”;
C) “Vero che nel 2022 il SI. insieme al SI. al SI. Persona_1 Parte_5 Parte_6
e al Dott. ha svolto per il Gruppo MP solo attività di consulenza e, in Persona_2 particolare, è stato incaricato nel 2022 di strutturare un'operazione che consentisse a ZF di acquisire, mediante un veicolo societario di nuova costituzione, la titolarità dei due Centri
Commerciali di Benevento e Afragola già di proprietà del Pool Unicredit e Parte_4 unitamente al credito vantato dal Pool verso e al prezzo complessivo di Parte_7 Parte_8
Euro 18.000.000?”;
D) “Vero che era noto a tutti i soggetti coinvolti nell'Operazione VE e, precisamente, al SI.
al SI. al Dott. al Dott. ai Persona_1 Parte_5 Persona_2 Parte_6 professionisti dello Studio Legale DLA Piper di Milano e all'Avv. Paolo Pecorella che, sino a che
ZF S.r.l. non avrebbe acquisito il controllo di VE Ita 1 S.r.l., quest'ultima società non avrebbe potuto disporre né degli immobili, né del credito, ceduti entrambi dal Pool Unicredit –
Selmabipiemme nel maggio 2022?”;
E) “Vero che, secondo gli accordi intercorsi nel 2022 tra ZF S.r.l., Controparte_3
VE Ita 1 S.r.l., quest'ultima società non avrebbe potuto né vendere i Centri Commerciali di
[...]
Benevento e Afragola, né vendere o far valere il credito acquistato dal Pool dei Leasing senza
l'autorizzazione di ZF S.r.l.?”;
F) “Vero che il SI. è stato nominato amministratore unico di VE Ita 1 S.r.l. Parte_5
su indicazione di ZF S.r.l.?”;
G) “Vero che a maggio 2022 VE Ita 1 S.r.l. si impegnava a formalizzare una lettera di rinuncia al credito acquistato dal Pool Unicredit e nei tempi e con i modi indicati da ZF Parte_4
S.r.l.?” Si indicano quali testi: - , C.F. , domiciliato Testimone_1 C.F._4
presso Frontis NPL S.p.A., Milano, Via Fatebenefratelli 10, sui capitoli di prova A) e B);
- C.F. , residente in [...] C.F._5
11; - Avv. Antonio Tomassini, C.F. , con domicilio professionale in Milano, C.F._6
Via della Posta 7; - Avv. Fabio Del Bene, C.F. con domicilio professionale in C.F._7
Milano, Via della Posta 7; - Prof. Dott. C.F. con domicilio Persona_3 C.F._8
professionale in Milano, Via Solferino 7, sui capitoli di prova da C) a G).
Si chiede l'audizione del Prof. Dott. sui seguenti capitoli di prova: Persona_3
H) “Vero che tra aprile e settembre 2022 la SI.ra ha promosso procedimenti CP_5
cautelari contro in cui, tra il resto, ha dato atto di sapere che ZF aveva Parte_9 finanziato Euro 18.000.000 per l'acquisto dei Centri Commerciali di Benevento e Afragola e per la contestuale definizione dei contenziosi tra il Gruppo MP e il;
Controparte_6
I) “Vero che tra aprile e settembre 2022 la SI.ra anche per tramite dei consulenti CP_5
e Avv. Carlo Canal, ha ricevuto informazioni e chiarimenti, anche in sede di assemblee Tes_2
dei soci, in relazione a a ZF S.r.l. e al processo di ristrutturazione del Gruppo Parte_9
MP, ivi inclusa l'operazione di acquisto dei Centri Commerciali di Benevento e Afragola e la contestuale definizione dei contenziosi – mediante cessione di credito - tra il Gruppo MP e il
”; Controparte_6
J) “Vero che in data 5 ottobre 2022 il SI. si è recato presso la sede del Gruppo Tes_2
MP in Vergiate, ha incontrato il Prof. Dott. e, all'esito del colloquio con Persona_3 quest'ultimo, ha dichiarato di non aver più nulla da chiedere e chiarire in merito sia a Parte_9 sia a ZF S.r.l.?”.
Al fine di acquisire l'ulteriore prova che la SI.ra ha finanziato la costituzione e la gestione CP_5 di e ha utilizzato, per segregare propri beni, il Trust Miposteria, si chiede all'Ill.mo CP_1
Tribunale di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.c.: (i) l'esibizione di tutti gli estratti relativi al conto corrente di aperto presso IBAN CH79 0825 2027 7522 CP_1 Controparte_7
C000 E, indicato nel Doc. 155; (ii) l'esibizione di tutti gli estratti relativi al conto corrente della
SI.ra aperto presso la Banca austriaca indicata nel Doc. 158 CP_5
In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse di ammettere i capitoli di prova avversari, si chiede l'audizione dei seguenti testimoni a prova contraria: - CP_4
C.F. , residente in [...]; - Avv.
[...] C.F._5
Antonio Tomassini, C.F. , con domicilio professionale in Milano, Via della C.F._6
Posta 7; - Avv. Fabio Del Bene, C.F. con domicilio professionale in Milano, C.F._7
Via della Posta 7.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Ogni diversa o contraria deduzione, istanza e domanda respinta e/o disattesa,
In via principale: respingere l'opposizione proposta dal signor in Parte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria: come da seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via PEC in data 26.4.2023, proponeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificato in data 13.4.2023, con il quale aveva intimato CP_1 all'opponente il pagamento del complessivo importo di € 776.885,95.
In via cautelare, parte opponente chiedeva la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto.
In data 10.7.2023 si costituiva in giudizio chiedono il rigetto dell'opposizione in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto.
Con provvedimento ex art. 171bis c.p.c. del 18.9.2023, il Giudice non emergendo questione rilevabili d'ufficio in merito alle quale sollevare il contradditorio tra le parti, confermava, ai sensi del comma
4 della medesima disposizione, l'udienza di comparizione delle parti.
Con provvedimento emesso in analoga data, veniva accolta l'istanza inaudita altera parte di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, revocata, dopo convocazione delle parti, con provvedimento del 5.12.2023 con conseguente rigetto dell'istanza formulata in senso all'atto di citazione.
A seguito delle udienze celebrate in data 21.11.2023, 6.12.2023, 9.1.2024, 16.1.2024 e 6.2.2024, il
Giudice, rigettate le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti, fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189, comma 2, c.p.c..
Nelle more della celebrazione della predetta udienza, in data 18.10.2024, parte opponente presentava istanza di sospensione del titolo, dell'atto precetto e del procedimento anche ai sensi dell'art. 295
c.p.c. in pendenza del procedimento penale n. 1500/2023 promosso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Busto Arsizio.
Con provvedimento del 23.1.2025, ritenuto insussistente un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il procedimento predetto e quello de quo, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione va rigettata, per le ragioni di cui si dirà.
In via preliminare, come già riferito nell'ordinanza del 23.1.2025, ai fini della decisione del presente giudizio, è stata presa in considerazione solamente la documentazione, anche sopravvenuta rispetto alla concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., acquisita agli atti sino all'udienza di remissione in causa della decisione, svoltasi in data 17.12.2024. Si rimanda al contenuto dell'ordinanza predetta, anche in relazione alle reiterate istanze ex art 295
c.p.c. nonché di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Nel merito, va in primo luogo osservato come il credito trovi origine nel decreto ingiuntivo nn.
918/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 2.1.2020, con cui veniva ingiunto a e Parte_7
al sig. di pagare a e a Parte_1 Controparte_8 Parte_10
la somma di euro 6.905.652,94, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Il decreto, nello specifico, traeva origine dal contratto di Leasing immobiliare numero 1037/001 - identificativo per - e numero IF - identificativo per UCL, avente ad oggetto un Pt_11 P.IVA_1
complesso immobiliare adibito a centro commerciale sito in Afragola (NA), Parco Commerciale con accesso dalla strada Santa Maria La Nova, meglio descritto all'allegato A del medesimo contratto e acquistato in pari data dalle Società di Leasing con atto di compravendita a rogito del Notaio dr.
n. Rep. 104579, stipulato in data 21.11.2005, dal SI. con le Persona_4 Parte_1
Società di Leasing (doc. 3).
Il decreto veniva opposto dagli ingiunti con il giudizio di opposizione rubricato al n. 9471/2020 R.G. radicato innanzi al Tribunale di Milano, estintosi, poi, per mancata riassunzione a seguito di dichiarazione di interruzione avvenuta in data 3.6.2022, a causa del decesso del signor Parte_1
determinando, per l'effetto, la definitività del decreto.
[...]
A seguito dell'emissione del decreto suddetto, i contratti di leasing dal cui inadempimento lo stesso aveva tratto origine, venivano dichiarati risolti, con conseguente immediata esigibilità anche dei canoni di leasing a scadere, per complessivi ulteriori euro 18.469.611,7.
Tale debito, successivamente alla morte del MP (doc. 18), si è trasferito ai suoi eredi, tra cui l'odierno attore, chiamato a risponderne ai sensi dell'art. 752 c.c. solidalmente agli altri eredi.
Nello specifico, in base alle disposizioni testamentarie, il SI. risponde Parte_1 autonomamente nella misura del 10% dell'asse ereditario, oltre ad un'ulteriore quota dell'1,25% per rappresentazione del fratello unilaterale SI. (pure erede testamentario nella Parte_12 misura del 10% dell'asse ereditario), premorto rispetto al SI. così per un totale Parte_1 dell'11,25% dell'asse ereditario del SI. Parte_1
Di conseguenza, l'odierno attore titolare di una quota di debito pari ad euro 776.885,95, corrispondenti all'11,25% degli ingiunti 6.868.929,00, oltre interessi maturati e maturandi e successive occorrende.
Con atto di transazione del 12.5.2022 stipulato tra le società di Leasing, , ed i sig.ri Pt_7 [...]
e in qualità Parte_1 Parte_13 Parte_14 Parte_15 di eredi del SI. i debiti del de cuius nei confronti della società di leasing sono Parte_1
stati oggetto di espresso riconoscimento da parte degli eredi (doc. 10).
Sempre in pari data, con contratto di cessione del credito, Controparte_9 CP_10
nonché (in persona della loro mandataria , quali cessionarie
[...] Controparte_11 CP_12
del credito originariamente vantato da (giusta cessione in blocco ai sensi e Controparte_8 per gli effetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385) cedevano ad
[...]
i crediti pecuniari e i diritti accessori maturati alla, e maturandi dalla, data di sottoscrizione CP_13
del suddetto contratto, ivi inclusi tutti gli importi dovuti alle cedenti per capitale, interessi, accessori, spese, penale risarcitoria e indennità di occupazione, tra i quali rientra la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo fondante l'atto oggi opposto (doc. 28)
Con atto in data 29 settembre 2022, cedeva i crediti predetti alla propria controllante Controparte_13
(doc. 12-13, convenuto) con ulteriore contratto di cessione, Controparte_3
perfezionatosi con accettazione del 9 febbraio 2023, cedeva i Controparte_3
Crediti Leasing all'odierna società convenuta (doc. 14-15, convenuto). CP_1
Ciò premesso, in via preliminare, l'attore sostiene la nullità del precetto, in quanto il signor
[...] ha accettato l'eredità del de cuius con beneficio di inventario, con conseguente Parte_1 inammissibilità dell'esecuzione sui propri beni personali (doc. 88).
L'art. 493 c.c., invero, prevede che “l'erede decade dal beneficio di inventario se aliena o sottopone
a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile”.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “in caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, stante l'obbligo di amministrazione dei beni ereditari nell'interesse dei creditori e dei legatari, l'art. 493 c.c. non consente all'erede beneficiario la libera disponibilità dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione, nozione, questa, da intendere in senso estensivo, essendovi ricompreso ogni atto, anche di straordinaria amministrazione che incida sul patrimonio ereditario e non sia finalizzato alla sua conservazione e liquidazione” (n. 24171/2023).
Sul punto va osservato come con la transazione predetta non si è ridotto alcun debito, ma all'opposto si è reso certo, liquido ed esigibile un ulteriore debito a carico della massa ereditaria, con potenziale pregiudizio per i creditori ereditari e per i legatari.
Nelle transazioni in questione, parte attrice ha rinunciato, infatti, mediante espresso rifiuto alla loro riassunzione, ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo ed a precetto introdotti (anche) dal garante e suo dante causa, sig. avverso i decreti ingiuntivi ottenuti Parte_1 rispettivamente contro ed il sig. e contro ed il sig. Parte_7 Parte_1 Parte_8
ed avverso un primo conseguente precetto. Parte_1
In tale modo i coeredi e l'odierno attore hanno riconosciuto l'esistenza e l'esigibilità ed anche la cedibilità del credito de quo, con conseguente depauperamento dell'asse ereditario.
Non essendosi agli atti prova della richiesta del Tribunale dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 493
c.c., sul quale non vi è contestazione nemmeno da parte dell'attore, lo stesso deve ritenersi decaduto dal beneficio d'inventario.
Sul punto non assume, altresì, rilevanza quanto riferito dall'attrice circa le scarse possibilità di accoglimento delle predette azioni e che hanno portato gli eredi a concludere la transazione per evitare delle condanne alle spese di lite e/o il verosimile rigetto delle opposizioni. Si tratta di dati non certi e per i quali non è stato provato, nemmeno in corso di causa, l'effettivo rischio concreto connesso.
L'atto compiuto dall'attore, pertanto, risulta certamente dispositivo, in quanto ha comportato un aggravio del passivo ereditario, con conseguente decadenza dal beneficio d'inventario di cui all'art. 484 c.c., non avendo richiesto al Tribunale l'autorizzazione prescritta dall'art. 493 c.c.
Ciò premesso in ordine alla titolarità del debito posto alla base della pretesa esecutiva, occorre analizzare le ulteriori censure proposte da parte attrice.
Quest'ultima, nel proprio atto di citazione (censura poi non risposta negli atti difensivi successivi), ha dedotto come il de cuius non fosse, in realtà, debitore nei confronti del Pool dei Leasing.
Nello specifico, il contratto di leasing, in forza del quale la convenuta asserisce di vantare una pretesa creditoria, è stato conferito dal SI. con l'autorizzazione del Pool dei Leasing, Parte_1
nella società (doc. 90). Pt_7
Secondo la ricostruzione attorea, tuttavia, per effetto del predetto conferimento, è subentrata Pt_7 integralmente nel rapporto di leasing ai sensi dell'art. 2558 c.c., divenendo la società l'unica ed esclusiva obbligata nei confronti dei Pool dei Leasing, con conseguente liberazione del signor da ogni obbligazione derivante dal rapporto di leasing. Parte_1
Per tali ragioni vi sarebbe l'insistenza del credito fatto valere da , con impossibilità di CP_1
pretendere il pagamento nei confronti dell'odierno atto.
In via generale, va osservato come l'opposizione a precetto è lo strumento di tutela offerto al debitore per denunciare vizi sostanziali o formali del precetto o del titolo esecutivo notificatogli precedentemente all'atto di pignoramento.
L'opposizione a precetto può configurarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc – come nel caso di specie – ove il debitore contesti il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata.
Il titolo posto alla base del precetto oggi posto risulta giudiziale. Al riguardo va osservato come, per consolidata giurisprudenza, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (Cass. nn. 22402/2008, 20594/2007, 8928/2006, 9061/1999).
Da ciò deriva che il giudice dell'opposizione a precetto non può deliberare i motivi del merito del titolo giudiziale in modo che non vi può essere alcuna situazione pregiudiziale.
La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame (Cass. nn. 3277/2015, 3667/2013). Peraltro, anche i fatti modificativi o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo giudiziale non possono essere fatti valere con l'opposizione esecutiva preventiva o successiva. (Cass. n. 26089/2005).
Per tutte le ragioni anzidette, tuttavia, la predetta censura attorea, inerente a vicenda anteriore al formarsi del titolo giudiziale, non può essere vagliata nella presente sede e, come tale, risulta inammissibile.
Va in ogni caso osservato come nella succitata transazione del 12.5.2022, al punto 2.2. si dava atto che a seguito del conferimento predetto, le società di leasing avevano accettato il subentro di Pt_7
nel contratto di leasing dichiarando, con scrittura del 6.5.2008 (non presente tuttavia in atti), che il sig. MP non sarebbe stato liberato dalla responsabilità del cedente ai sensi dell'art. 2560 c.c..
La censura, pertanto, non merita accoglimento.
Parte attrice, poi, contesta che il credito dei Leasing verso , per espressa previsione delle parti, Pt_7
non fosse esigibile, quantomeno sino a che ZF non avesse acquisito VE Ita 1.
Nei limiti di quanto rilevante nel presente giudizio, va osservato come le vicende che hanno visto coinvolte le parti, derivano, come riferito da parte attrice, “dal Progetto BL o Operazione
VE (così definita sin dall'atto di citazione in opposizione), quell'operazione studiata ed impostata, su mandato di ZF S.r.l. (“ZF”), da parte di – titolare di una società di consulenza Persona_1 denominata Method Investments & Advisory Ltd (“Method”) – e di suoi collaboratori, Parte_5
e (unitamente a i “Consulenti”), diretta a
[...] Parte_6 Persona_2 Persona_1 garantire alla stessa ZF l'acquisto, mediante una newco italiana, di due immobili di proprietà del
Pool Selmabipiemme e (il “Pool”) e dei crediti da quest'ultimo maturati in Controparte_8 relazione ai due contratti di leasing stipulati nel 2005 per consentire l'utilizzo degli immobili stessi
a e .
3. Obiettivo di ZF era quello di rilevare dal mercato i due Immobili, in quanto Pt_7 Pt_8 strategici per il Gruppo MP (cui ZF appartiene), nonché evitare che il Credito fosse riscosso nei confronti di , o gli eredi MP e, al contrario, fare in modo che fosse per Pt_7 Pt_8 sempre paralizzato (…) Nel 2022, dunque, i Consulenti hanno messo a disposizione una catena di società estere (7) , che, a loro volta, hanno costituito la newco italiana “VE Ita 1”, la quale, con finanza di ZF, ha acquistato Immobili e Credito.
6. L'Operazione VE è stata impostata ed eseguita su mandato di ZF (e, soprattutto, con finanza di tale società) e, dunque, i Consulenti non avrebbero dovuto e potuto disporre, senza il consenso di ZF, né di VE Ita 1, né dei beni da quest'ultima acquistati. Pertanto, VE Ita 1 non avrebbe potuto cedere alcuno degli Immobili, né trasferire a terzi l'altro bene acquistato su direttiva di ZF ossia il Credito e, ugualmente, non avrebbe potuto riscuotere tale credito verso , e gli eredi MP”. Pt_7 Pt_8
Si trattava, pertanto, di una complessa operazione di ristrutturazione aziendale, coinvolgente più ambiti, ossia quello societario, finanziario e patrimoniale, con lo scopo finale diretto alla ristrutturazione del Gruppo MP ed in particolare alla risoluzione dell'indebitamento maturato dalla società società che controlla interamente , anche mediante la definizione Pt_9 CP_1 dell'esposizione debitoria di verso il Pool dei Leasing (doc. 20). Pt_7
Secondo la ricostruzione attorea, infatti, così come VE Ita 1 non poteva disporre degli immobili, ugualmente non avrebbe potuto pretendere il pagamento del credito dei leasing.
A sostegno di ciò, parte attrice produce il contratto Put Call (doc. 35), stipulato proprio per permettere a ZF di riprendersi, in qualunque momento, la partecipazione in VE Ita 1 (nel cui attivo vi erano i centri commerciali di Afragola e Benevento ed il credito dei Leasing), che avrebbe dovuto detenere la partecipazione e non svolgere attività di carattere “sostanziale” che non fossero state prima concordate per iscritto con ZF.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, pertanto, sussisteva un divieto in forza del quale il credito non poteva essere riscosso nei confronti dell'opponente (così come degli altri asseriti debitori ossia due società del Gruppo MP, e nonchè gli altri eredi di Parte_7 Parte_8 Parte_1
, un divieto conosciuto da tutte le società che, tra il 2022 e il 2023, hanno utilizzato o
[...]
disposto del credito, vale a dire VE Ita 1, e . Controparte_3 CP_1
Sul punto va, preliminarmente, affermato come il credito de quo è stato riconosciuto dagli eredi di tra cui l'odierno opponente, nell'accordo di transazione del 12.5.2022 come Parte_1
esistente ed esigibile.
In ogni caso, ciò che, invero, rileva è l'interpretazione della clausola III.6, presente nel contratto di opzione del 15.4.2020, ove veniva previsto che “VE si impegna, in considerazione degli impegni assunti nel Contratto, a non cedere a terzi la Quota e/o il Finanziamento Soci ed altresì a fare in modo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del cod. civ., SRL non ceda a terzi gli Immobili, qualora acquisiti e/o le Partecipazioni, qualora acquisite, e/o il Finanziamento Soci (e che quest'ultime non cedano i propri rami aziendali, qualora acquisiti) e, comunque, che non ponga in essere operazioni societarie straordinarie od operazioni di gestione diverse dalla gestione ordinaria
(eccezion fatta per le Operazioni, qualora realizzate)”.
Anche qualora risultasse comprovato che VE Ita 1 e abbiano di fatto disatteso Controparte_3
gli accordi contenuti nel contratto di opzione, l'asserita violazione produrrebbe effetti solo tra le parti del predetto contratto, senza che ciò possa intaccare il titolo dell'odierna convenuta, configurando, per l'appunto, un inadempimento contrattuale con conseguente responsabilità risarcitoria in capo alle predette società, ma senza che da ciò possa derivare l'inesigibilità del credito.
Di ciò si trova conferma anche nella lettura della clausola predetta, ove emerge come
[...]
si fosse impegnata a fare in modo che VE Ita 1 non ponesse in essere operazioni di CP_3 gestione diverse dalla gestione ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., secondo cui “colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”.
Analizzando, inoltre, il mero tenore letterale della clausola suddetta, va rilevato come la stessa non sembra ricomprendere anche il credito consacrato nei due decreti ingiuntivi, in quanto in essa si fa espresso riferimento solamente a “immobili”, “partecipazioni”, finanziamento soci”, “rami aziendali”. Si tratta, invero, di espressioni tali da delimitare il perimetro del divieto, non idonee a ricomprendere il credito posto alla base del titolo esecutivo, nemmeno per il tramite di un'interpretazione estensiva.
Parte attrice, inoltre, sostiene che dalla predetta clausola discenda non solo inesigibilità del credito, ma anche un divieto di cessione, violato nel caso di specie da anche per il tramite Controparte_3 della controllata VE Ita 1, con conseguente invalidità dell'atto di precetto, poiché azionato da un soggetto privo della titolarità e/o della legittimazione;
ciò, oltre a costituire un grave inadempimento contrattuale, si pone in palese violazione con norme imperative di legge ed, in particolare, con l'art. 1260, secondo comma c.c..
Al riguardo, l'art. 1260 c.c., ponendosi quale eccezione al generale principio della libera cedibilità dei crediti, impone che venga svolta un'interpretazione rigorosa della clausola contenente il pactum de non petendo. Sul punto vale quanto anzidetto in ordine alla portata applicativa della clausola predetta, che non contiene espressamente il riferimento ai crediti né il divieto di cessione del credito troverebbe causa nella parte della clausola in cui è previsto, sempre ai sensi dell'art. 1381 c.c., residualmente, a carico della la promessa che VE Ita 1 S.R.L. non ponga in Controparte_14 essere “operazioni societarie straordinarie e operazioni di gestione diverse dalla gestione ordinaria”. In ogni caso va precisato come, oltre all'elemento oggettivo, la norma in questione richiede, dal punto di vista soggettivo, anche la prova che il cessionario conosceva l'esistenza del patto al tempo della cessione.
La Suprema Corte, di recente, con ordinanza del 28 marzo 2023, ha affrontato il tema del pactum de non cedendo e della sua eventuale opponibilità al cessionario, statuendo che “il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, in base ai principi dell'affidamento nella normale cedibilità dei crediti, ex art 1260, prima comma, c.c. e dell'inefficacia del contratto nei confronti dei terzi ex art 1372, ex art. 1372 c.c., soltanto in quanto, ai sensi dell'art.
1260, secondo comma, c.c., sia dimostrato che il cessionario abbia avuto conoscenza effettiva di detto patto al tempo della cessione.”
La citata ordinanza si pone nel solco di un'ormai consolidata giurisprudenza per la quale l'interpretazione restrittiva dell'articolo 1260, comma 2. c.c. si giustifica non solo in relazione alla formulazione della norma (“se non si prova che egli lo conosceva”), ma anche al fine di garantire certezza della circolazione dei crediti, così da ritenere necessario che la prova verta non già sulla mera conoscibilità del divieto in capo al cessionario, ma sulla sua effettiva conoscenza al tempo della cessione (Cass., n. 5129/2020).
Parte attrice sostiene che la conoscenza in capo ad derivi dal fatto che il titolare effettivo di CP_1 quest'ultima sarebbe la sig.ra la quale avrebbe utilizzato il team VE al fine di CP_5
perseguire suoi tornaconti personali e ottenere riscontri positivi alle sue richieste economiche nei confronti degli eredi MP.
Nello specifico, l'opponente riferisce che “ è il veicolo costituito ad hoc dalla SI.ra CP_1 [...]
con la collaborazione del Team VE, giustappunto per tentare di eludere il divieto e far CP_5
credere che il Credito fosse stato acquistato da un terzo effettivo, ignaro del divieto in questione”.
All'uopo, parte attrice produce una serie di riscontri documentali (doc. 25, 51, 91, 112, 113, 114, 117,
118, 127, 150, 151, 152) nonché precisa come la riconducibilità di alla SI.ra è CP_1 CP_5
stata riconosciuta non solo dal Pubblico Ministero di Busto Arsizio, ma anche dal Giudice delle
Indagini Preliminari, il quale, nel provvedimento di sequestro disposto in relazione al reato di cui all'art. 388 c.p. (cfr. doc. 7 allegato all'istanza del 18.10.2024), ha rilevato che “la società CP_1
inoltre, come evidenziato dal Pubblico Ministero, era riconducibile a ”.
[...] CP_5
In relazione al procedimento penale va osservato come si tratti di atti di un procedimento in corso, ove non sono ancora stati accertati fatti o responsabilità penali e che, come tali, non hanno valenza di giudicato. Per tali ragioni non risultano dirimenti nemmeno le dichiarazioni rese, nella predetta sede, al PM dallo stesso Parte_1 Analizzando, invero, le prove fornite (anche quelle non ammesse) dall'attore in questo procedimento, si ritiene che le stesse siano sufficienti a superare quanto anzidetto in ordine alla effettiva conoscenza del divieto di cessione, in quanto in nessuna di esse si fa espressamente menzione di quest'ultimo ovvero dell'intenzione di rinunciare allo stesso.
La mera riconducibilità della signora infatti, ad (non supportata da alcun CP_5 CP_1
documento formale in tal senso) non è tale, di per sé, a ritenere che fosse a conoscenza del CP_1
divieto di cessione, ma rileva eventualmente solo in punto di riconoscibilità, non sufficiente, tuttavia,
a ritenere sussistente l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
La signora infatti, non era senz'altro parte del contratto di opzione intercorso tra CP_5 [...]
e ZF e ha acquisito le quote di nel novembre 2022, quando era già CP_3 Controparte_3
stata posta in essere una prima asserita violazione del divieto di cessione, in data 29 settembre 2022, mediante l'alienazione del credito leasing da VE Ita 1 ad Controparte_3
Da ultimo, va precisato come risulta aver concluso il contratto di cessione del Credito CP_1
Leasing per il tramite dell'allora legale rappresentante, Dott. (doc. 14 e 15). CP_2
Non essendo stata provata l'effettiva volontà di , per il tramite della di violare CP_1 CP_5
l'asserito divieto, la censura non può trovare accoglimento.
Oltre a ciò, parte attrice ha invocato il rimedio dell'exceptio doli, in quanto il precetto opposto e le conseguenti azioni esecutive e revocatorie promosse da avvalendosi del credito CP_1
concretizzano un abuso del diritto, tale da giustificare un diniego di tutela a favore del creditore opposto e, anzi, un'inibitoria nei suoi confronti. Nello specifico parte attrice ha sostenuto che “la formale titolarità del Credito in capo ad è frutto di attività illecita, così come è illecito CP_1
l'utilizzo del Credito in quanto funzionale ad un obiettivo anch'esso illecito” di e, nello CP_1 specifico, della signora ossia quello di “regolare altri interessi personali ossia di fare una CP_5 guerra ai SI.ri MP, quali figli ed eredi (beneficiati) del defunto marito”.
Tale eccezione risulta esser stata presentata per la prima volta in sede di note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.2.2024, anteriormente, pertanto, all'acquisizione della documentazione relativa al procedimento penale n. 1500/2023 promosso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di e Persona_1 CP_5 Parte_6 Parte_5
[...]
L'opponente, infatti, ha dato atto di come la documentazione allegata in ordine al procedimento penale è risultata accessibile solo dopo la notizia della proroga delle indagini preliminari e l'autorizzazione ad acquisire e utilizzare copia di atti e documenti del procedimento penale, rilasciata dalla Procura della Repubblica in data 17 maggio 2024 (All. 1 – Richiesta di proroga delle indagini preliminari;
All. 2 – Autorizzazione della Procura della Repubblica) e, quindi, in data successiva al deposito delle memorie istruttorie avvenuto tra l'ottobre e i primi giorni di novembre 2023.
L'eccezione, pertanto, a differenza di quanto riferito da parte convenuta, non può ritenersi tardiva in quanto sicuramente formulata prima della comparsa conclusionale e, di conseguenza, va analizzata nel merito.
Al riguardo va osservato come l'exceptio doli è uno dei rimedi con cui una parte può tutelarsi di fronte all'abuso del diritto posto in essere da parte di altro soggetto. In particolare, l'accoglimento dell'eccezione di dolo comporta l'effetto di paralizzare la pretesa abusiva fatta valere dalla controparte e il diniego di tutela per la parte che esercita abusivamente un proprio diritto.
Divieto di abuso del diritto significa, infatti, riconoscere al destinatario della pretesa abusiva il diritto di non vedere lesa la propria sfera giuridica per scopi o con modalità che l'ordinamento riconosce come patologiche. Pertanto, pur in assenza di una espressa disposizione normativa, non può che riconoscersi l'operatività di un rimedio, quale l'eccezione di dolo, che consente di paralizzare la pretesa di colui che abusa del proprio diritto.
Dunque, nonostante la mancanza di un'espressa previsione normativa, il principio “ubi ius, ibi remedium” impone di riconoscere la piena operatività dell'exceptio doli ogni qual volta sia integrata una fattispecie di abuso del diritto e non sia dato rintracciare nell'ordinamento diversi e più efficaci strumenti di tutela.
L'eccezione di inadempimento o doli generalis può essere sollevata con diretta incidenza sull'estinzione di un rapporto di credito o di una garanzia, anche nell'ambito di un contratto autonomo di garanzia e a fortiori in qualunque rapporto negoziale, per paralizzare la pretesa della controparte contrattuale.
Ciò premesso, l'attore, nella propria comparsa conclusionale, ha dato atto che “l'abuso del diritto risultava e risulta evidente – ad avviso dell'opponente – già dalla documentazione allegata alle memorie istruttorie e dalla natura dell'Operazione VE, che implicava ed implica un divieto di cessione e riscossione del Credito, ben noto a ai Consulenti e, dunque, alla società CP_5 svizzera, per le ragioni già sopra illustrate”.
In relazione a ciò, tuttavia, va richiamato quanto anzidetto in ordine al divieto di cessione e/o riscossione, censure non ritenute fondate per tutte le ragioni che qui si intendono riportate.
Mentre, per quanto attiene al procedimento penale, richiamato al fine di sostenere ulteriormente la fondatezza dell'eccezione in questione, si tratta di un procedimento ancora in corso di causa, non definito e come tale non idoneo a formare giudicato sui fatti di causa e, di conseguenza, a paralizzare di per sé la pretesa creditoria. Pur non entrando nel merito delle indagini sino ad ora condotte nel procedimento predetto e ai relativi esiti presenti e futuri, va rilevato come, dal punto di vista civilistico, il rigetto delle censure in ordine all'inesigibilità del credito e del divieto di cessione, sono tali da escludere che il tentativo di recuperare il credito possa essere qualificato alla stregua di una attività fraudolenta e tale da ritenersi in questa sede illegittima.
In questi termini si è di recente espresso, su analoga vicenda che ha visto coinvolto un altro dei coeredi
MP, anche il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1081/2024 del 23.09.2024, il quale ha statuito che il credito di cui si discute sia che venga “azionato da VE Ita 1 Controparte_3
o da nulla sposta con riferimento alla posizione patrimoniale del debitore originario CP_1
e/o dei suoi eredi, che di tal debito dovevano e devono rispondere (…). Ciò che Parte_1 costituisce il vero pregiudizio alla posizione dell'opponente è la circostanza, ugualmente dedotta dalla difesa MP, secondo cui il credito non solo non avrebbe potuto essere oggetto di cessione da parte di ma avrebbe dovuto essere successivamente e Controparte_15 definitivamente rinunciato, con conseguente liberazione della MP, nell'ambito delle ultime fasi del progetto di ristrutturazione complessiva del Gruppo che peraltro è rimasto ben lungi dal perfezionarsi nella sua totalità e che anzi non ha consentito in alcun modo il salvataggio delle imprese del gruppo”.
La predetta ristrutturazione, infatti, non si è perfezionata, anzi, come ricavabile dalla documentazione in atti e così come riferito dalla convenuta all'ultima udienza del 17.12.2025, è stata aperta la liquidazione giudiziale propri nei confronti della società Pt_9
L'exceptio doli, così come formulata e allo stato degli atti del procedimento penale, non puà trovare accoglimento.
Per tutte le ragioni anzidette, le domande proposte in seno all'atto di opposizione al precetto vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
1146/2023, promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
[...]
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna alla rifusione in favore di , Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 18.420,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA. Così deciso in Varese, 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra