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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 324/2014 R.G.+659/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito della trattazione c.d. cartolare ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. fissata per il giorno
12.05.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio avente n. 324/2014 R.G., cui è riunito il n. 659/2014 R.G., pendente
TRA
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
con sede in Francavilla in Sinni (PZ) alla c.da Piano Rivitale n. 9, e Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._1 dall'avv. Maria Palmina Stalfieri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Francavilla in Sinni (PZ) alla via F.sco Viceconte Medico n. 3;
PARTE OPPONENTE
E già Controparte_1 Controparte_2
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresen-
[...] P.IVA_2 tata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Albano ed elettivamente domici- liata presso lo studio dell'avv. Lorenzo Vannata in Lagonegro (PZ) alla via Napoli n.
33;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione depositato in data 04.03.2014 e ritualmente notificato (n. 324/2014
R.G.), la società ed il sig. proponevano opposizione av- Parte_1 Parte_3
verso il decreto ingiuntivo n. 28/2014 (R.G. n. 1042/2013), emesso dal Tribunale di La- gonegro in data 31.12.2013 e notificato in data 21.01.2014, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 16.628,34, oltre interessi legali e spe- se di procedura, in favore della . Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti deducevano che la Controparte_3
, lamentando l'inadempimento del mutuo chirografario n. 005/12637942, aveva
[...] chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo pur disponendo già di un titolo esecutivo rela- tivo a tale credito, ossia il titolo cambiario posto all'incasso in data 31.08.2013 e prote- stato con n. cron. 1278 in data 04.09.2013 per il minor importo di € 17.488,67, così ag- gravando la posizione del debitore e la sua aspettativa di non veder diminuito il suo pa- trimonio in misura eccedente quanto necessario per realizzare il diritto del creditore e, dunque, abusando del proprio diritto.
Rappresentavano che la società in seguito all'associazione al Consorzio Parte_1
FI Basilicata e ai sensi della convenzione da questi stipulata con la aveva ot- CP_1
tenuto la concessione di un mutuo chirografario di € 18.000,00 per la durata di 71 mesi di ammortamento, con erogazione della somma sul c/c n. 9328134, al netto delle spese di istruttoria (€ 63,00), delle commissioni reclamate dal garante Consorzio e dell'imposta sostitutiva di cui al DPR 601/1973 (€ 45,00).
Lamentavano che la Banca, in data 16.04.2012, aveva illegittimamente elevato protesto su assegno bancario nei confronti del sig. senza che egli avesse acce- Parte_3 so alcun conto corrente presso di essa e causandogli “problemi” sia quale persona fisica che quale legale rappresentante della società, e poi aveva revocato alla tut- Parte_1 ti gli affidamenti (A/C di € 2.000,00 su c/c 9328134, Ant. Fatt. P.R. di € 20.000,00 su c/c n. 9332680, Ant. Fatt. Can. di € 30.000,00 su c/c 9332691). Pertanto, ritenevano loro non imputabile l'inadempienza al contratto di mutuo ed escludevano che detto contratto potesse essere considerato risolto.
Rappresentavano, altresì, che il mutuo era garantito dalla società mediante il rilascio di una cambiale con scadenza in bianco ed anche dal sig. e dalla FI Basilicata, Pt_1
essendo i finanziamenti in convenzione FI caratterizzati dal rilascio di una garanzia con cui il Consorzio si impegna a pagare una parte del debito in caso di mancato paga- mento del cliente o di eventuali coobbligati e lamentavano che la Banca, insolvente la
2
avrebbe dovuto chiedere alla FI il pagamento della parte di debito ga- Parte_1
rantita.
Da ultimo, formulavano istanza di chiamata in causa della FI Basilicata e di sospen- sione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. de- ducendo gravi motivi, la manifesta fondatezza dei motivi di opposizione e la possibilità di subire un grave danno dall'esecuzione del decreto opposto.
Alla luce di tali premesse, rassegnavano le seguenti conclusioni: “In via preliminare 1)
Far diritto alla proposta opposizione e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n.
28/2014, R.G. n. 1042/2013 – Rep. n. 44/2014, emesso dal Tribunale di Lagonegro, nel- la persona del Giudice Dr.ssa Carmelina ABRAMO, in data 31/12/2013 e depositato in cancelleria il 09/01/2014, perché già esistente un titolo esecutivo ossia un titolo cam- biario di € 20.700,00 con protesto cron. N. 1278 per il minor importo di € 17.488,64 sul credito oggetto del mutuo chirografario, e perché inammissibile, improponibile e co- munque infondato sia in fatto che in diritto, ovvero dichiararlo nullo, inefficace, invali- do e improduttivo di ogni effetto giuridico. In via principale nel merito 2) Dichiarare non risolto il contratto del mutuo chirografario identificato con n. 005/12637942 tra la
e l' secondo i termini e le condizioni Controparte_1 CP_4
contrattuali. In subordine nel merito 4) Ove venga dichiarata la risoluzione del contrat- to di mutuo chirografario identificato con n. 005/12637942 si chiede che la ID
IL venga condannata in solido con l ed il Sig. Parte_1 Controparte_5
pe al pagamento della somma residua di cui al contratto del mutuo chirografario iden- tificato con n. 005/12637942 relativo al Decreto Ingiuntivo oggetto di causa in propor- zione alla garanzia prestata. In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio di opposizione, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.05.2014, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per difetto dei gravi motivi e/o pregiudizi ex art. 649 c.p.c.; nonché la inam- missibilità e nullità della richiesta di integrazione del contraddittorio perché solo dedotta nel corpo dell'atto di citazione e non riproposta in sede di conclusioni.
Nel merito, la convenuta precisava di aver azionato il procedimento monitorio non solo per il credito derivante dal residuo del prestito chirografario n. 005/12637942, stipulato in data 05.12.2011 dalla società e garantito dal titolo cambiario di € Parte_1
3
20.700,00 sottoscritto per avallo anche dal sig. ma anche per lo sco- Parte_3
perto del conto corrente n. 9328134 (pari ad € 5.437,31 al 24.09.2013) e del conto anti- cipo fatture n. 9332691 (pari ad € 22.000,00 al 18.09.2012).
Quanto al credito derivante dal mutuo, rappresentava che, a fronte del mancato paga- mento delle rate, disattesi i solleciti di pagamento e comunicata, con nota racc.ta del
06.03.2013, alla mutuataria e al coobbligato in solido la decadenza dal beneficio ex art. 1186 c.c., con intimazione di pagamento del debito residuo e preavviso di messa all'incasso del titolo cambiario per il minor importo dovuto, il titolo veniva posto all'incasso in data 31.08.2013 e, in assenza di pagamento, in data 04.09.2013 veniva elevato protesto cron. n. 1278 per l'importo di € 17.488,64, con spese di protesto di €
127,54.
Evidenziava, da un lato, la certezza e liquidità del proprio credito, quantificabile al
24.09.2013 nella somma di € 17.257,26, di cui € 16.628,34 per residuo in linea capitale,
€ 586,34 per interessi maturati ed € 42,58 per spese ed oneri, oltre interessi contrattuali da calcolare al tasso di interesse variabile nominale annuo del 3,75% fino al soddisfo;
dall'altro, la legittimità del proprio operato e del tipo di azione intrapresa anche ai sensi dell'art 7 del contratto de quo.
Quanto al credito derivante dallo scoperto del conto corrente n. 9328134, deduceva che in data 04.11.2005 la aveva stipulato detto contratto con l'allora Parte_1 [...]
, agenzia di Chiaromonte, e che, in data 21.10.2011, la Controparte_6 CP_1 aveva accordato alla società un'apertura di credito a valere su tale conto corrente sino ad euro 2.000,00, garantita da fideiussione rilasciata dal sig. sino alla Parte_3
concorrenza dell'importo di € 2.600,00.
Quanto all'ulteriore credito, evidenziava che, in data 21.10.2011, la aveva con- CP_1 cesso un'apertura di credito in conto corrente per anticipo su fatture dedicato n.
9332691 di € 30.000,00, garantito da fideiussione rilasciata dal sig. Parte_3 sino alla concorrenza dell'importo di € 39.000,00, e che la somma di € 22.000,00 (oltre interessi) era dovuta in ragione della fattura n. 6 del 05.03.2012 anticipata il 5.3.2012
(valuta 17.09.2012).
Infine, chiariva che, con nota racc.ta del 06.03.2013, la aveva comunicato la re- CP_1
voca degli affidamenti in precedenza concessi su entrambi i conti correnti e rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare:
1. Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 28/2014 del Tribunale di Lagonegro, ricorren- done i presupposti;
2. Rigettare la richiesta di integrazione del contraddittorio formula-
4
ta da controparte, in quanto irrituale e nulla e/o annullabile;
b) riformare, mediante re- voca, il D.I. n. 28/14 del Tribunale di Lagonegro e, contestualmente, condannare:
1. La società ed il Sig. al pagamento, in solido tra loro ed in fa- Parte_1 Parte_3 vore dell'opposta, della somma riconosciuta quale debito residuo del prestito chirogra- fario stipulato il 05.12.2011, e quantificata in € 17.257,26 (di cui € 16.628,34 per resi- duo debito in linea capitale alla data del 24.09.13, € 586,34 per interessi maturati ed €
42,58 per spese ed oneri), oltre interessi contrattuali da calcolarsi al tasso di interesse variabile nominale annuo attualmente del 3,75% dal 25.09.13 fino al soddisfo;
2. La società ed il Sig. (quest'ultimo limitatamente fino Parte_1 Parte_3 all'importo di € 2.600,00) al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'opposta, quale saldo negativo del conto corrente n. 9328134, della somma di € 5.437,31, oltre interessi maturati e maturandi al tasso unilateralmente ridotto nella misura del 12% nominale annuo del 30.06.13 fino al soddisfo;
3. La società ed il Sig. Parte_1 [...]
al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'opposta, quale saldo ne- Parte_4 gativo del conto anticipo fatture n. 9332691, della somma di € 22.000,00 oltre interessi contrattuali del 8,35% nominale annuo da calcolarsi a decorrere dal 18.09.2012 fino al soddisfo;
c) in via subordinata, condannare gli opponenti al pagamento, in favore della
della maggiore e minore somma che dovesse Controparte_1 risultare dovuta. Con ristoro di spese e competenze di giudizio.”
Con separato atto di citazione depositato in data 17.04.2014 e ritualmente notificato (n.
659/2014 R.G.), la società e il sig. proponevano opposi- Parte_1 Parte_3
zione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 28/2014, come corretto ed integrato con provvedimento del 19.02.2014, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 44.694,57, eccependone la illegittimità.
In particolare, gli opponenti escludevano la sussistenza nel caso di specie di un errore materiale;
deducevano la violazione dell'art. 288 c.p.c. per mancata fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;
formulavano istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e concludevano chiedendo al Tribunale di
“1) Dichiarare la nullità, inefficacia ed improduttività di ogni e qualsiasi effetto giuri- dico del Decreto Ingiuntivo corretto, come da provvedimento allegato, opposto n.
28/2014, R.G. n. 1042/2013- Rep. n. 44/2014, emesso dal Tribunale di Lagonegro, nella persona del Giudice Dr.ssa Carmelina ABRAMO, in data 31/12/2013 e depositato in cancelleria il 09/01/2014, corretto in data 19/02/2014 e notificato il 3 marzo 2014, per i motivi di cui in premessa e per l'effetto revocarlo. 2) In ogni caso, condannare
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l'opposta al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio di op- posizione da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.06.2014, si costituiva in giudizio la convenuta instando, in via preliminare, per la riunione al procedimen- CP_1
to soggettivamente ed oggettivamente connesso avente n. 324/2014 R.G. e per il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto. In via subordinata, l'opposta chiedeva l'accoglimento della do- manda creditoria proposta e la conseguente condanna degli opponenti, in solido tra loro e nei limiti della garanzia prestata, al pagamento in proprio favore delle somme di €
17.257,26, di € 5.437,31 e di € 22.000,00 (oltre interessi), rispettivamente, a titolo di re- siduo del contratto di mutuo chirografario e di saldo negativo del conto corrente n.
9328134 e del conto anticipo fatture n. 9332691 ovvero, in via ulteriormente subordina- ta, della maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del Presidente del Tribunale del 15.07.2014, stante la sussistenza di una connessione soggettiva e oggettiva, veniva disposta la riunione del procedimento n.
659/2014 R.G. a quello di più antica iscrizione avente n. 324/2014 R.G.
Sospesa temporaneamente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. ordinanza del 16.10.2014), con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 1 la parte opponente precisava di essersi difesa nel merito nel procedimento di opposizione avverso la prima notifica del decreto in- giuntivo n. 28/2014 (n. 324/2014 R.G.) e di aver invece eccepito, nel procedimento di opposizione avverso la seconda notifica del medesimo decreto ingiuntivo con relativo provvedimento di correzione materiale (n. 659/2014 R.G.), la illegittimità dello stesso perché irritualmente corretto mediante il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.
e, pertanto, così concludeva: “si rinnovano le conclusioni sulla base delle predette pre- cisazioni e si conclude perché il Giudice adito voglia dichiarare la nullità ed improdut- tività di ogni qualsiasi effetto giuridico del Decreto Ingiuntivo corretto, come da prov- vedimento allegato, opposto n. 28/2014 R.G. n. 1042/2013- rep. N. 44/2014 emesso dal
Tribunale di Lagonegro, nella persona del Giudice dott.ssa Carmelina Abramo in data
31-12-2013 e depositato in cancelleria il 09-01-2014, corretto in data 19-02-2014 e no- tificato il 3 marzo 2014 e per l'effetto revocarlo. Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ex art. 14 D.M. n. 127/2004, IVA e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
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Depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. da tutte le parti, con ordinanza del 15.09.2015 il precedente istruttore rigettava le istanze di sospensione ex art. 649
c.p.c. e di autorizzazione alla chiamata del terzo in garanzia, non ammetteva le prove orali e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Subentrato lo scrivente sul ruolo a far data dal 30.11.2022, a seguito di alcuni rinvii an- che per esigenze di ruolo, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 12.05.2025.
Scaduto il termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 12.05.2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
L'opposizione si presenta infondata e deve, pertanto, essere rigettata, con contestuale conferma del decreto opposto e pronuncia sulla domanda di pagamento articolata nel procedimento ingiuntivo ed automaticamente traslata nel presente giudizio, domanda che deve ritenersi fondata.
In via preliminare, va rilevato che l'eccezione di “improcedibilità per mancato aziona- mento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 29/2010, trattandosi di materia bancaria” formulata dalla parte opponente nella sola memoria conclusiva depositata in data 02.11.2024 è inammissibile in quanto tardiva.
Sul punto, va ricordato che in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del
2010, seppure il preventivo esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda, “l'improcedibilità va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. In particolare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di sollevare tempestivamente l'eccezione è a carico di parte opponente (convenuto in senso sostanziale) e la mediazione obbligatoria va disposta dopo le determinazioni sulle istanze di conces- sione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, assunte in sede di prima udienza, momento che anche in tali giudizi costituisce quindi il termine ultimo per la tempestiva proposizione o rilievo dell'eccezione in esame.
Venendo al merito, giova rammentare, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di merito a cognizione piena sulla domanda di paga- mento proposta col ricorso monitorio, realizzando un contraddittorio differito rispetto alla fase monitoria svolta inaudita altera parte. Più nel dettaglio, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a ve- rificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare
7
il fondamento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanzia- le di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in con- troversia. Invero, qualora la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare errata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, de- ve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto.
Coordinando, poi, il suddetto principio con la ripartizione dell'onere della prova con- cernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., risulta evidente che, per ef- fetto dell'inversione processuale suindicata, mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria
(cfr., ex multis, Cass. 2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n.
7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass.,
19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fonda- mento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.,
16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su cir- costanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Ciò premesso, nel caso di specie la parte opponente agisce per la revoca del decreto in- giuntivo n. 28/2014, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 31.12.2013 per l'importo di € 16.628,34 (oltre interessi legali e spese di procedura), poi “corretto ed in- tegrato” col provvedimento giudiziale del 09.02.2014 nell'importo di € 44.694,57, la- mentando la illegittimità dello stesso per asserito abuso del diritto da parte della Banca opposta (n. 324/2014 R.G.) e per mancanza dei presupposti per l'attivazione del proce- dimento di correzione di errore materiale e violazione della disciplina del relativo sub- procedimento (n. 659/2014 R.G.).
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Anzitutto, vale rilevare che, pacifica la possibilità di ricorrere al procedimento di cui agli artt. 278 e 288 c.p.c. per la correzione degli errori materiali e/o di calcolo dei prov- vedimenti monitori in ragione dell'agevole equiparabilità degli stessi alle sentenze di condanna per via della loro idoneità a conseguire l'efficacia materiale propria della cosa giudicata, ove non tempestivamente opposti (cfr. Corte Cost. n. 393/1994), per costante giurisprudenza l'errore rilevante ai fini della correzione è quello che non riguarda la so- stanza del giudizio, bensì una mera svista, una disattenzione in sede di redazione del provvedimento e come tale percepibile immediatamente (cfr. ex multis Cass. civ. n.
19601/2011).
Nel caso di specie, appare superfluo l'esame delle doglianze sul punto mosse dagli op- ponenti, con particolare riguardo alla presunta violazione del contraddittorio, alla luce della sopra precisata natura del giudizio di opposizione, nell'ambito del quale, come detto, viene pienamente recuperato e garantito il diritto di difesa dell'ingiunto, al quale è consentito di far valere le proprie censure al provvedimento emesso inaudita altera par- te, ivi comprese le doglianze aventi ad oggetto il procedimento di correzione di errore materiale avente ad oggetto il decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, la domanda di pagamento azionata dalla Banca ha ad oggetto la somma com- plessiva di € 44.694,57, di cui € 17.257,26 quale residuo (oltre interessi) del mutuo ipo- tecario n. 005/12637942, € 5.437,31 quale saldo negativo del conto corrente n. 9328134 ed € 22.000,00 quale saldo debitore per l'operazione di anticipo della fattura n. 6 del
05.03.2012 emessa dalla nei confronti dell'amministrazione comunale di Parte_1
Noepoli.
Orbene, sulla scorta dei principi sopra richiamati, osserva il Tribunale che la Banca op- posta ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto con riferimento al credito per mutuo ipotecario e per l'operazione di anticipo fattura ottemperando all'onere posto a suo carico attraverso l'intera produzione documentale versata in atti nel presente giu- dizio e nel giudizio monitorio;
di contro, la parte opponente non ha provato -e prima an- cora allegato- alcun fatto estintivo, modificativo e/o impeditivo della pretesa creditoria.
Nel dettaglio, nella documentazione agli atti è possibile rinvenire il contratto di mutuo chirografario n. 005/12637942 del 05.12.2011 per l'importo di € 18.000,00 da restituire in 71 rate mensili, con relativo documento di sintesi;
l'originale della cambiale all'ordine della emessa dalla ed avallata dal sig. CP_1 Parte_1 Parte_3 dell'importo di € 20.700,00, con relativo atto di protesto del 04.09.2013 per l'importo di
€ 17.488,64 (e spese di € 127,54); il contratto di affidamento n. 5282699 del
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21.10.2011, col relativo documento di sintesi, con cui la ha accordato all' CP_1 Pt_1 tre linee di credito (nella specie, l'apertura di credito in conto corrente
[...] dell'importo di € 2.000 con scadenza a revoca a valere sul c/c n. 9328134; l'apertura di credito in conto corrente per anticipi su fatture, crediti, effetti ed altri documenti, dell'importo di € 30.000,00 con scadenza a revoca a valere sul c/c n. 9332691 e l'apertura di credito in conto corrente per anticipi su fatture, crediti, effetti ed altri do- cumenti, dell'importo di € 20.000,00 con scadenza a revoca a valere sul rapporto n.
9332680); i contratti di fideiussione specifica del sig. fino all'importo Parte_3
di € 2.600,00 per l'apertura di credito di € 2.000,00 e fino all'importo di € 39.000,00 per l'apertura di credito di € 30.000,00; nonché la fattura n. 6 del 05.03.2012 dell'importo di € 27.500 ed i relativi documenti contrattuali le relative attestazioni di avvenuto anti- cipo in tre rate (€ 18.000,00 in data 09.03.2012, € 3.000,00 in data 07.06.2012 ed €
1.000,00 in data 18.06.2012).
A ben vedere, a fronte della prova del titolo negoziale del credito derivante dal mutuo e dall'operazione di anticipo su fattura, gli opponenti non hanno prodotto alcuna prova contraria per giustificare il proprio mancato adempimento, peraltro neppure contestato, essendosi limitati a muovere censure sotto il profilo della presunta abusività della scelta della di richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo pur disponendo della cam- CP_1
biale protestata.
Al riguardo, vale anzitutto osservare che il creditore-possessore del titolo può a sua scelta avvalersi dell'azione in concreto ritenuta più opportuna, ma anche proporle cu- mulativamente, sia nello stesso giudizio (anche in via subordinata) sia in processi sepa- rati e successivi (cfr. Cass. civ. n. 4203/2002). Invero, l'azione cartolare (fondata cioè sul titolo) e l'azione causale (fondata cioè sul rapporto sottostante in base al quale è sta- ta assunta anche l'obbligazione cartolare), benché aventi comuni presupposti, sono due azioni distinte ed autonome a disposizione del creditore-possessore del titolo.
Inoltre, vale rilevare che, secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi, potendo ad esempio chiedere un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già una cambiale. Come chiarito dalla Suprema Corte, la possibilità per il creditore di mu- nirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di du- plicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, ossia il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem; il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.) e il principio desumibile dagli artt. 1175
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e 1375 c.c. che vieta l'abuso del diritto e del processo (cfr. Cass. n. 21768/2019; n.
6526/2018; n. 23083/2013; n. 874/1074; n. 1298/1970; n. 1467/1969).
Nel caso di specie, il difetto di concreti elementi da cui desumere la sussistenza dei sud- detti limiti e la scelta della di chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo in re- CP_1
lazione a più crediti aventi titoli e garanzie differenti rendono evidente la infondatezza della doglianza sul punto mossa dagli opponenti.
Ai fini di completezza, va osservato che, in considerazione dell'oggetto della domanda
(somme dovute a titolo di residuo di mutuo e di scoperto di conto corrente e di conto an- ticipo fatture), la banca non era tenuta al deposito (né in fase monitoria né a seguito dell'opposizione) del contratto di conto corrente o degli estratti integrali, documenti in- dispensabili solo ove la domanda avesse riguardato il pagamento del saldo passivo del conto corrente. In ogni caso, nella produzione documentale della parte opposta è possi- bile rinvenire anche il contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n.
9328134 del 04.11.2005, con relativo documento di sintesi e prospetto delle condizioni puntuali di conto corrente.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va pertan- to rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti n. 324/2014 R.G. e
659/2024 R.G., ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 28/2014, come corretto con provvedimento del 19.02.2014 (R.G. n 1042/2013), dichia- randone la definitiva esecutorietà;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 13.05.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito della trattazione c.d. cartolare ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. fissata per il giorno
12.05.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio avente n. 324/2014 R.G., cui è riunito il n. 659/2014 R.G., pendente
TRA
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
con sede in Francavilla in Sinni (PZ) alla c.da Piano Rivitale n. 9, e Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._1 dall'avv. Maria Palmina Stalfieri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Francavilla in Sinni (PZ) alla via F.sco Viceconte Medico n. 3;
PARTE OPPONENTE
E già Controparte_1 Controparte_2
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresen-
[...] P.IVA_2 tata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Albano ed elettivamente domici- liata presso lo studio dell'avv. Lorenzo Vannata in Lagonegro (PZ) alla via Napoli n.
33;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione depositato in data 04.03.2014 e ritualmente notificato (n. 324/2014
R.G.), la società ed il sig. proponevano opposizione av- Parte_1 Parte_3
verso il decreto ingiuntivo n. 28/2014 (R.G. n. 1042/2013), emesso dal Tribunale di La- gonegro in data 31.12.2013 e notificato in data 21.01.2014, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 16.628,34, oltre interessi legali e spe- se di procedura, in favore della . Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti deducevano che la Controparte_3
, lamentando l'inadempimento del mutuo chirografario n. 005/12637942, aveva
[...] chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo pur disponendo già di un titolo esecutivo rela- tivo a tale credito, ossia il titolo cambiario posto all'incasso in data 31.08.2013 e prote- stato con n. cron. 1278 in data 04.09.2013 per il minor importo di € 17.488,67, così ag- gravando la posizione del debitore e la sua aspettativa di non veder diminuito il suo pa- trimonio in misura eccedente quanto necessario per realizzare il diritto del creditore e, dunque, abusando del proprio diritto.
Rappresentavano che la società in seguito all'associazione al Consorzio Parte_1
FI Basilicata e ai sensi della convenzione da questi stipulata con la aveva ot- CP_1
tenuto la concessione di un mutuo chirografario di € 18.000,00 per la durata di 71 mesi di ammortamento, con erogazione della somma sul c/c n. 9328134, al netto delle spese di istruttoria (€ 63,00), delle commissioni reclamate dal garante Consorzio e dell'imposta sostitutiva di cui al DPR 601/1973 (€ 45,00).
Lamentavano che la Banca, in data 16.04.2012, aveva illegittimamente elevato protesto su assegno bancario nei confronti del sig. senza che egli avesse acce- Parte_3 so alcun conto corrente presso di essa e causandogli “problemi” sia quale persona fisica che quale legale rappresentante della società, e poi aveva revocato alla tut- Parte_1 ti gli affidamenti (A/C di € 2.000,00 su c/c 9328134, Ant. Fatt. P.R. di € 20.000,00 su c/c n. 9332680, Ant. Fatt. Can. di € 30.000,00 su c/c 9332691). Pertanto, ritenevano loro non imputabile l'inadempienza al contratto di mutuo ed escludevano che detto contratto potesse essere considerato risolto.
Rappresentavano, altresì, che il mutuo era garantito dalla società mediante il rilascio di una cambiale con scadenza in bianco ed anche dal sig. e dalla FI Basilicata, Pt_1
essendo i finanziamenti in convenzione FI caratterizzati dal rilascio di una garanzia con cui il Consorzio si impegna a pagare una parte del debito in caso di mancato paga- mento del cliente o di eventuali coobbligati e lamentavano che la Banca, insolvente la
2
avrebbe dovuto chiedere alla FI il pagamento della parte di debito ga- Parte_1
rantita.
Da ultimo, formulavano istanza di chiamata in causa della FI Basilicata e di sospen- sione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. de- ducendo gravi motivi, la manifesta fondatezza dei motivi di opposizione e la possibilità di subire un grave danno dall'esecuzione del decreto opposto.
Alla luce di tali premesse, rassegnavano le seguenti conclusioni: “In via preliminare 1)
Far diritto alla proposta opposizione e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n.
28/2014, R.G. n. 1042/2013 – Rep. n. 44/2014, emesso dal Tribunale di Lagonegro, nel- la persona del Giudice Dr.ssa Carmelina ABRAMO, in data 31/12/2013 e depositato in cancelleria il 09/01/2014, perché già esistente un titolo esecutivo ossia un titolo cam- biario di € 20.700,00 con protesto cron. N. 1278 per il minor importo di € 17.488,64 sul credito oggetto del mutuo chirografario, e perché inammissibile, improponibile e co- munque infondato sia in fatto che in diritto, ovvero dichiararlo nullo, inefficace, invali- do e improduttivo di ogni effetto giuridico. In via principale nel merito 2) Dichiarare non risolto il contratto del mutuo chirografario identificato con n. 005/12637942 tra la
e l' secondo i termini e le condizioni Controparte_1 CP_4
contrattuali. In subordine nel merito 4) Ove venga dichiarata la risoluzione del contrat- to di mutuo chirografario identificato con n. 005/12637942 si chiede che la ID
IL venga condannata in solido con l ed il Sig. Parte_1 Controparte_5
pe al pagamento della somma residua di cui al contratto del mutuo chirografario iden- tificato con n. 005/12637942 relativo al Decreto Ingiuntivo oggetto di causa in propor- zione alla garanzia prestata. In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio di opposizione, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.05.2014, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per difetto dei gravi motivi e/o pregiudizi ex art. 649 c.p.c.; nonché la inam- missibilità e nullità della richiesta di integrazione del contraddittorio perché solo dedotta nel corpo dell'atto di citazione e non riproposta in sede di conclusioni.
Nel merito, la convenuta precisava di aver azionato il procedimento monitorio non solo per il credito derivante dal residuo del prestito chirografario n. 005/12637942, stipulato in data 05.12.2011 dalla società e garantito dal titolo cambiario di € Parte_1
3
20.700,00 sottoscritto per avallo anche dal sig. ma anche per lo sco- Parte_3
perto del conto corrente n. 9328134 (pari ad € 5.437,31 al 24.09.2013) e del conto anti- cipo fatture n. 9332691 (pari ad € 22.000,00 al 18.09.2012).
Quanto al credito derivante dal mutuo, rappresentava che, a fronte del mancato paga- mento delle rate, disattesi i solleciti di pagamento e comunicata, con nota racc.ta del
06.03.2013, alla mutuataria e al coobbligato in solido la decadenza dal beneficio ex art. 1186 c.c., con intimazione di pagamento del debito residuo e preavviso di messa all'incasso del titolo cambiario per il minor importo dovuto, il titolo veniva posto all'incasso in data 31.08.2013 e, in assenza di pagamento, in data 04.09.2013 veniva elevato protesto cron. n. 1278 per l'importo di € 17.488,64, con spese di protesto di €
127,54.
Evidenziava, da un lato, la certezza e liquidità del proprio credito, quantificabile al
24.09.2013 nella somma di € 17.257,26, di cui € 16.628,34 per residuo in linea capitale,
€ 586,34 per interessi maturati ed € 42,58 per spese ed oneri, oltre interessi contrattuali da calcolare al tasso di interesse variabile nominale annuo del 3,75% fino al soddisfo;
dall'altro, la legittimità del proprio operato e del tipo di azione intrapresa anche ai sensi dell'art 7 del contratto de quo.
Quanto al credito derivante dallo scoperto del conto corrente n. 9328134, deduceva che in data 04.11.2005 la aveva stipulato detto contratto con l'allora Parte_1 [...]
, agenzia di Chiaromonte, e che, in data 21.10.2011, la Controparte_6 CP_1 aveva accordato alla società un'apertura di credito a valere su tale conto corrente sino ad euro 2.000,00, garantita da fideiussione rilasciata dal sig. sino alla Parte_3
concorrenza dell'importo di € 2.600,00.
Quanto all'ulteriore credito, evidenziava che, in data 21.10.2011, la aveva con- CP_1 cesso un'apertura di credito in conto corrente per anticipo su fatture dedicato n.
9332691 di € 30.000,00, garantito da fideiussione rilasciata dal sig. Parte_3 sino alla concorrenza dell'importo di € 39.000,00, e che la somma di € 22.000,00 (oltre interessi) era dovuta in ragione della fattura n. 6 del 05.03.2012 anticipata il 5.3.2012
(valuta 17.09.2012).
Infine, chiariva che, con nota racc.ta del 06.03.2013, la aveva comunicato la re- CP_1
voca degli affidamenti in precedenza concessi su entrambi i conti correnti e rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare:
1. Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 28/2014 del Tribunale di Lagonegro, ricorren- done i presupposti;
2. Rigettare la richiesta di integrazione del contraddittorio formula-
4
ta da controparte, in quanto irrituale e nulla e/o annullabile;
b) riformare, mediante re- voca, il D.I. n. 28/14 del Tribunale di Lagonegro e, contestualmente, condannare:
1. La società ed il Sig. al pagamento, in solido tra loro ed in fa- Parte_1 Parte_3 vore dell'opposta, della somma riconosciuta quale debito residuo del prestito chirogra- fario stipulato il 05.12.2011, e quantificata in € 17.257,26 (di cui € 16.628,34 per resi- duo debito in linea capitale alla data del 24.09.13, € 586,34 per interessi maturati ed €
42,58 per spese ed oneri), oltre interessi contrattuali da calcolarsi al tasso di interesse variabile nominale annuo attualmente del 3,75% dal 25.09.13 fino al soddisfo;
2. La società ed il Sig. (quest'ultimo limitatamente fino Parte_1 Parte_3 all'importo di € 2.600,00) al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'opposta, quale saldo negativo del conto corrente n. 9328134, della somma di € 5.437,31, oltre interessi maturati e maturandi al tasso unilateralmente ridotto nella misura del 12% nominale annuo del 30.06.13 fino al soddisfo;
3. La società ed il Sig. Parte_1 [...]
al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'opposta, quale saldo ne- Parte_4 gativo del conto anticipo fatture n. 9332691, della somma di € 22.000,00 oltre interessi contrattuali del 8,35% nominale annuo da calcolarsi a decorrere dal 18.09.2012 fino al soddisfo;
c) in via subordinata, condannare gli opponenti al pagamento, in favore della
della maggiore e minore somma che dovesse Controparte_1 risultare dovuta. Con ristoro di spese e competenze di giudizio.”
Con separato atto di citazione depositato in data 17.04.2014 e ritualmente notificato (n.
659/2014 R.G.), la società e il sig. proponevano opposi- Parte_1 Parte_3
zione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 28/2014, come corretto ed integrato con provvedimento del 19.02.2014, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 44.694,57, eccependone la illegittimità.
In particolare, gli opponenti escludevano la sussistenza nel caso di specie di un errore materiale;
deducevano la violazione dell'art. 288 c.p.c. per mancata fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;
formulavano istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e concludevano chiedendo al Tribunale di
“1) Dichiarare la nullità, inefficacia ed improduttività di ogni e qualsiasi effetto giuri- dico del Decreto Ingiuntivo corretto, come da provvedimento allegato, opposto n.
28/2014, R.G. n. 1042/2013- Rep. n. 44/2014, emesso dal Tribunale di Lagonegro, nella persona del Giudice Dr.ssa Carmelina ABRAMO, in data 31/12/2013 e depositato in cancelleria il 09/01/2014, corretto in data 19/02/2014 e notificato il 3 marzo 2014, per i motivi di cui in premessa e per l'effetto revocarlo. 2) In ogni caso, condannare
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l'opposta al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio di op- posizione da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.06.2014, si costituiva in giudizio la convenuta instando, in via preliminare, per la riunione al procedimen- CP_1
to soggettivamente ed oggettivamente connesso avente n. 324/2014 R.G. e per il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto. In via subordinata, l'opposta chiedeva l'accoglimento della do- manda creditoria proposta e la conseguente condanna degli opponenti, in solido tra loro e nei limiti della garanzia prestata, al pagamento in proprio favore delle somme di €
17.257,26, di € 5.437,31 e di € 22.000,00 (oltre interessi), rispettivamente, a titolo di re- siduo del contratto di mutuo chirografario e di saldo negativo del conto corrente n.
9328134 e del conto anticipo fatture n. 9332691 ovvero, in via ulteriormente subordina- ta, della maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del Presidente del Tribunale del 15.07.2014, stante la sussistenza di una connessione soggettiva e oggettiva, veniva disposta la riunione del procedimento n.
659/2014 R.G. a quello di più antica iscrizione avente n. 324/2014 R.G.
Sospesa temporaneamente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. ordinanza del 16.10.2014), con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 1 la parte opponente precisava di essersi difesa nel merito nel procedimento di opposizione avverso la prima notifica del decreto in- giuntivo n. 28/2014 (n. 324/2014 R.G.) e di aver invece eccepito, nel procedimento di opposizione avverso la seconda notifica del medesimo decreto ingiuntivo con relativo provvedimento di correzione materiale (n. 659/2014 R.G.), la illegittimità dello stesso perché irritualmente corretto mediante il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.
e, pertanto, così concludeva: “si rinnovano le conclusioni sulla base delle predette pre- cisazioni e si conclude perché il Giudice adito voglia dichiarare la nullità ed improdut- tività di ogni qualsiasi effetto giuridico del Decreto Ingiuntivo corretto, come da prov- vedimento allegato, opposto n. 28/2014 R.G. n. 1042/2013- rep. N. 44/2014 emesso dal
Tribunale di Lagonegro, nella persona del Giudice dott.ssa Carmelina Abramo in data
31-12-2013 e depositato in cancelleria il 09-01-2014, corretto in data 19-02-2014 e no- tificato il 3 marzo 2014 e per l'effetto revocarlo. Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ex art. 14 D.M. n. 127/2004, IVA e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
6
Depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. da tutte le parti, con ordinanza del 15.09.2015 il precedente istruttore rigettava le istanze di sospensione ex art. 649
c.p.c. e di autorizzazione alla chiamata del terzo in garanzia, non ammetteva le prove orali e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Subentrato lo scrivente sul ruolo a far data dal 30.11.2022, a seguito di alcuni rinvii an- che per esigenze di ruolo, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 12.05.2025.
Scaduto il termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 12.05.2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
L'opposizione si presenta infondata e deve, pertanto, essere rigettata, con contestuale conferma del decreto opposto e pronuncia sulla domanda di pagamento articolata nel procedimento ingiuntivo ed automaticamente traslata nel presente giudizio, domanda che deve ritenersi fondata.
In via preliminare, va rilevato che l'eccezione di “improcedibilità per mancato aziona- mento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 29/2010, trattandosi di materia bancaria” formulata dalla parte opponente nella sola memoria conclusiva depositata in data 02.11.2024 è inammissibile in quanto tardiva.
Sul punto, va ricordato che in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del
2010, seppure il preventivo esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda, “l'improcedibilità va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. In particolare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di sollevare tempestivamente l'eccezione è a carico di parte opponente (convenuto in senso sostanziale) e la mediazione obbligatoria va disposta dopo le determinazioni sulle istanze di conces- sione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, assunte in sede di prima udienza, momento che anche in tali giudizi costituisce quindi il termine ultimo per la tempestiva proposizione o rilievo dell'eccezione in esame.
Venendo al merito, giova rammentare, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di merito a cognizione piena sulla domanda di paga- mento proposta col ricorso monitorio, realizzando un contraddittorio differito rispetto alla fase monitoria svolta inaudita altera parte. Più nel dettaglio, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a ve- rificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare
7
il fondamento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanzia- le di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in con- troversia. Invero, qualora la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare errata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, de- ve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto.
Coordinando, poi, il suddetto principio con la ripartizione dell'onere della prova con- cernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., risulta evidente che, per ef- fetto dell'inversione processuale suindicata, mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria
(cfr., ex multis, Cass. 2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n.
7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass.,
19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fonda- mento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.,
16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su cir- costanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Ciò premesso, nel caso di specie la parte opponente agisce per la revoca del decreto in- giuntivo n. 28/2014, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 31.12.2013 per l'importo di € 16.628,34 (oltre interessi legali e spese di procedura), poi “corretto ed in- tegrato” col provvedimento giudiziale del 09.02.2014 nell'importo di € 44.694,57, la- mentando la illegittimità dello stesso per asserito abuso del diritto da parte della Banca opposta (n. 324/2014 R.G.) e per mancanza dei presupposti per l'attivazione del proce- dimento di correzione di errore materiale e violazione della disciplina del relativo sub- procedimento (n. 659/2014 R.G.).
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Anzitutto, vale rilevare che, pacifica la possibilità di ricorrere al procedimento di cui agli artt. 278 e 288 c.p.c. per la correzione degli errori materiali e/o di calcolo dei prov- vedimenti monitori in ragione dell'agevole equiparabilità degli stessi alle sentenze di condanna per via della loro idoneità a conseguire l'efficacia materiale propria della cosa giudicata, ove non tempestivamente opposti (cfr. Corte Cost. n. 393/1994), per costante giurisprudenza l'errore rilevante ai fini della correzione è quello che non riguarda la so- stanza del giudizio, bensì una mera svista, una disattenzione in sede di redazione del provvedimento e come tale percepibile immediatamente (cfr. ex multis Cass. civ. n.
19601/2011).
Nel caso di specie, appare superfluo l'esame delle doglianze sul punto mosse dagli op- ponenti, con particolare riguardo alla presunta violazione del contraddittorio, alla luce della sopra precisata natura del giudizio di opposizione, nell'ambito del quale, come detto, viene pienamente recuperato e garantito il diritto di difesa dell'ingiunto, al quale è consentito di far valere le proprie censure al provvedimento emesso inaudita altera par- te, ivi comprese le doglianze aventi ad oggetto il procedimento di correzione di errore materiale avente ad oggetto il decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, la domanda di pagamento azionata dalla Banca ha ad oggetto la somma com- plessiva di € 44.694,57, di cui € 17.257,26 quale residuo (oltre interessi) del mutuo ipo- tecario n. 005/12637942, € 5.437,31 quale saldo negativo del conto corrente n. 9328134 ed € 22.000,00 quale saldo debitore per l'operazione di anticipo della fattura n. 6 del
05.03.2012 emessa dalla nei confronti dell'amministrazione comunale di Parte_1
Noepoli.
Orbene, sulla scorta dei principi sopra richiamati, osserva il Tribunale che la Banca op- posta ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto con riferimento al credito per mutuo ipotecario e per l'operazione di anticipo fattura ottemperando all'onere posto a suo carico attraverso l'intera produzione documentale versata in atti nel presente giu- dizio e nel giudizio monitorio;
di contro, la parte opponente non ha provato -e prima an- cora allegato- alcun fatto estintivo, modificativo e/o impeditivo della pretesa creditoria.
Nel dettaglio, nella documentazione agli atti è possibile rinvenire il contratto di mutuo chirografario n. 005/12637942 del 05.12.2011 per l'importo di € 18.000,00 da restituire in 71 rate mensili, con relativo documento di sintesi;
l'originale della cambiale all'ordine della emessa dalla ed avallata dal sig. CP_1 Parte_1 Parte_3 dell'importo di € 20.700,00, con relativo atto di protesto del 04.09.2013 per l'importo di
€ 17.488,64 (e spese di € 127,54); il contratto di affidamento n. 5282699 del
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21.10.2011, col relativo documento di sintesi, con cui la ha accordato all' CP_1 Pt_1 tre linee di credito (nella specie, l'apertura di credito in conto corrente
[...] dell'importo di € 2.000 con scadenza a revoca a valere sul c/c n. 9328134; l'apertura di credito in conto corrente per anticipi su fatture, crediti, effetti ed altri documenti, dell'importo di € 30.000,00 con scadenza a revoca a valere sul c/c n. 9332691 e l'apertura di credito in conto corrente per anticipi su fatture, crediti, effetti ed altri do- cumenti, dell'importo di € 20.000,00 con scadenza a revoca a valere sul rapporto n.
9332680); i contratti di fideiussione specifica del sig. fino all'importo Parte_3
di € 2.600,00 per l'apertura di credito di € 2.000,00 e fino all'importo di € 39.000,00 per l'apertura di credito di € 30.000,00; nonché la fattura n. 6 del 05.03.2012 dell'importo di € 27.500 ed i relativi documenti contrattuali le relative attestazioni di avvenuto anti- cipo in tre rate (€ 18.000,00 in data 09.03.2012, € 3.000,00 in data 07.06.2012 ed €
1.000,00 in data 18.06.2012).
A ben vedere, a fronte della prova del titolo negoziale del credito derivante dal mutuo e dall'operazione di anticipo su fattura, gli opponenti non hanno prodotto alcuna prova contraria per giustificare il proprio mancato adempimento, peraltro neppure contestato, essendosi limitati a muovere censure sotto il profilo della presunta abusività della scelta della di richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo pur disponendo della cam- CP_1
biale protestata.
Al riguardo, vale anzitutto osservare che il creditore-possessore del titolo può a sua scelta avvalersi dell'azione in concreto ritenuta più opportuna, ma anche proporle cu- mulativamente, sia nello stesso giudizio (anche in via subordinata) sia in processi sepa- rati e successivi (cfr. Cass. civ. n. 4203/2002). Invero, l'azione cartolare (fondata cioè sul titolo) e l'azione causale (fondata cioè sul rapporto sottostante in base al quale è sta- ta assunta anche l'obbligazione cartolare), benché aventi comuni presupposti, sono due azioni distinte ed autonome a disposizione del creditore-possessore del titolo.
Inoltre, vale rilevare che, secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi, potendo ad esempio chiedere un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già una cambiale. Come chiarito dalla Suprema Corte, la possibilità per il creditore di mu- nirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di du- plicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, ossia il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem; il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.) e il principio desumibile dagli artt. 1175
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e 1375 c.c. che vieta l'abuso del diritto e del processo (cfr. Cass. n. 21768/2019; n.
6526/2018; n. 23083/2013; n. 874/1074; n. 1298/1970; n. 1467/1969).
Nel caso di specie, il difetto di concreti elementi da cui desumere la sussistenza dei sud- detti limiti e la scelta della di chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo in re- CP_1
lazione a più crediti aventi titoli e garanzie differenti rendono evidente la infondatezza della doglianza sul punto mossa dagli opponenti.
Ai fini di completezza, va osservato che, in considerazione dell'oggetto della domanda
(somme dovute a titolo di residuo di mutuo e di scoperto di conto corrente e di conto an- ticipo fatture), la banca non era tenuta al deposito (né in fase monitoria né a seguito dell'opposizione) del contratto di conto corrente o degli estratti integrali, documenti in- dispensabili solo ove la domanda avesse riguardato il pagamento del saldo passivo del conto corrente. In ogni caso, nella produzione documentale della parte opposta è possi- bile rinvenire anche il contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n.
9328134 del 04.11.2005, con relativo documento di sintesi e prospetto delle condizioni puntuali di conto corrente.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va pertan- to rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti n. 324/2014 R.G. e
659/2024 R.G., ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 28/2014, come corretto con provvedimento del 19.02.2014 (R.G. n 1042/2013), dichia- randone la definitiva esecutorietà;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 13.05.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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