Art. 1.
L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attivita' di servizio, in applicazione del primo comma dell'art. 6 e degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147 , e' estesa a favore:
1° dei titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato;
2° dei titolari di pensioni dirette e indirette provenienti dal cessato regime austro-ungarico;
3° dei titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria;
4° dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli archivi notarili;
5° dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni, nonche' dell'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato;
6° dei titolari di pensione a carico del fondo per la quiescenza di cui all' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , e dei titolari di assegni vitalizi di cui all'art. 92 del decreto medesimo, nonche' dei titolari di trattamento di quiescenza vitalizio a carico dell'istituto postelegrafonici di cui all' art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 , e successive modificazioni;
7° NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1957, N. 1177 ;
8° NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1957, N. 1177 ;
9° dei personali a riposo che durante l'attivita' di servizio sono ammessi all'assistenza sanitaria in base alla lettera e) dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147 , e che siano indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.
L'assistenza e' dovuta anche per le persone di famiglia dei titolari dei predetti trattamenti, comprese nelle categorie indicate dall' art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 . Per l'assistibilita' dei familiari, si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917 .
I familiari, del personale in attivita' di servizio e dei pensionati, indicati nei nn. 2 e 4 dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 , hanno diritto all'assistenza fino all'eta' di 21 anni.
((Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, di eta')) ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 agosto 1964, n. 656 ha disposto (con l'art. 8) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 23 febbraio 1963.
L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attivita' di servizio, in applicazione del primo comma dell'art. 6 e degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147 , e' estesa a favore:
1° dei titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato;
2° dei titolari di pensioni dirette e indirette provenienti dal cessato regime austro-ungarico;
3° dei titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria;
4° dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli archivi notarili;
5° dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni, nonche' dell'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato;
6° dei titolari di pensione a carico del fondo per la quiescenza di cui all' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , e dei titolari di assegni vitalizi di cui all'art. 92 del decreto medesimo, nonche' dei titolari di trattamento di quiescenza vitalizio a carico dell'istituto postelegrafonici di cui all' art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 , e successive modificazioni;
7° NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1957, N. 1177 ;
8° NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1957, N. 1177 ;
9° dei personali a riposo che durante l'attivita' di servizio sono ammessi all'assistenza sanitaria in base alla lettera e) dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147 , e che siano indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.
L'assistenza e' dovuta anche per le persone di famiglia dei titolari dei predetti trattamenti, comprese nelle categorie indicate dall' art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 . Per l'assistibilita' dei familiari, si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917 .
I familiari, del personale in attivita' di servizio e dei pensionati, indicati nei nn. 2 e 4 dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 , hanno diritto all'assistenza fino all'eta' di 21 anni.
((Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, di eta')) ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 agosto 1964, n. 656 ha disposto (con l'art. 8) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 23 febbraio 1963.