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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13053 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12557/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe DI SALVO Presidente dott. Maurizio MANZI Giudice dott.ssa Enrica CIOCCA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 12557/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cenci, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Ruggero Leoncavallo n. 2, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTRICE contro
C.F. P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, via dei Campi Sportivi n. 43, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Maria Cristallini, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Buonarroti n. 29-A, giusta delega depositata in via telematica in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: obbligazioni derivanti da rapporti societari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Piaccia al Tribunale di Roma adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza: nel merito: Accertare e dichiarare che la parte attrice ha corrisposto al
[...]
(Roma Pony Club S.s.d.r.l.) la complessiva somma pari ad Controparte_2
€ 38.840,00 a titolo di finanziamenti per l'acquisto del complesso immobiliare sito in Roma alla Via dei Campi Sportivi n. 43 nonché per l'integrale ristrutturazione degli impianti stessi, così come disposto nelle Assemblee Straordinarie del 3 dicembre 2004 e 12 marzo 2010; e, per l'effetto: Condannare il (Roma Controparte_2 Pony Club S.s.d.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via dei Campi Sportivi n. 43, alla rimborso/restituzione della complessiva somma pari ad € 38.840,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 giusto Statuto Sociale per atto Notaio n. 8763 Per_1 corrisposti dalla parte attrice per l'acquisto del complesso immobiliare sito in Roma alla Via dei Campi Sportivi n. 43 nonché per l'integrale ristrutturazione degli impianti stessi, così come disposti nelle Assemblee Straordinarie del 3 dicembre 2004 e 12 marzo 2010 e, nello specifico: € 15.282,00 a titolo di ratei di mutuo sino al Marzo 2019 ed € 23.558,00 a titolo di ratei lavori straordinari;
Conseguentemente: Condannare il (Roma Controparte_2 Pony Club S.s.d.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via dei Campi Sportivi n. 43 al pagamento delle spese di giustizia.”
PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, per quanto dedotto ed allegato in narrativa, e respinta ogni avversa eccezione, deduzione, istanza e domanda:
1) rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto;
2) accertare e dichiarare che la signora al netto del debito maturato alla data Parte_1 del recesso pari ad € 1.092,00, ha diritto alla liquidazione della propria quota, del valore nominale di € 1.400,00, detratto il predetto debito e, dunque, solo nella misura pari ad € 308,00;
3) accertare e dichiarare, eventualmente anche d'ufficio ed a titolo sanzionatorio, la responsabilità aggravata dell'attrice, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e, per l'effetto, condannare la signora al risarcimento dei conseguenti danni in favore della Parte_1 Controparte_1 da liquidarsi secondo equità e giustizia;
[...] 4) comunque, con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 15.2.2021 conveniva avanti all'intestato Parte_1
Tribunale la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, esponendo in fatto:
- di essere stata socia della convenuta sino al 15.4.2019;
- che fino al 19.1.2005 il compendio immobiliare in cui erano svolte le attività sportive dalla convenuta, in forma di associazione denominata era di proprietà del Comune di CP_2
Roma, a cui la convenuta corrispondeva un canone di affitto, ma che nel 2003 il Comune di Roma aveva pubblicato un bando di gara per la cessione dell'intera struttura sita in Roma, via dei Campi
Sportivi n. 43;
- che l'allora previa autorizzazione dell'assemblea straordinaria del 3.12.2004, CP_2 aveva manifestato al Comune la sua disponibilità all'acquisto della suindicata struttura e, con comunicazione del 19.1.2005, il presidente della suddetta associazione aveva informato i soci dell'accettazione, da parte del Comune di Roma, dell'offerta di acquisto dell'associazione
[...]
di importo pari ad € 624.392,69, di cui un decimo era già stato versato a titolo di CP_2 deposito cauzionale;
- che dall'impegno economico dell'associazione derivante dall'acquisto del suddetto compendio immobiliare da parte dell'associazione, che era divenuta intestataria del centro sportivo, era derivata l'assunzione, da parte dei soci, che avevano manifestato il proprio consenso all'acquisto, di un finanziamento personale iniziale, da cui derivava l'obbligo, in capo a ciascun socio, di pagamento di una rata semestrale di € 570,00;
- che, in seguito all'acquisto del suindicato centro sportivo, l'associazione Roma si era CP_2 trasformata in senza scopo di lucro, quindi Controparte_4
l'assemblea ordinaria del 13.11.2009 e l'assemblea straordinaria del 12.3.2010 avevano deliberato l'esecuzione di lavori di modifica e valorizzazione della struttura sportiva, per complessivi €
850.000,00 (copertura campo piccolo ed opere strutturali ed impiantistiche;
fondo campo piccolo;
box in legno con opere di fondazione ed impianti;
strada di accesso;
rifacimento campo grande;
messa in ordine tetti e strutture;
club house;
nuovi spogliatoi);
- che l'assemblea del 13.3.2010 aveva deliberato che le opere sopra descritte, eccetto la club house e i nuovi spogliatoi, dovevano essere realizzati mediante un finanziamento da parte dei soci, suddiviso in undici rate bimestrali da corrispondersi a far tempo dal successivo aprile;
- che fino al recesso dalla società l'attrice aveva effettuato, nella qualità di socia, versamenti per €
15.282,00 a titolo di rate di mutuo finalizzato all'acquisto del centro sportivo, nonché versamenti per € 23.558,00 a titolo di rate del finanziamento concesso per la realizzazione dei lavori straordinari nell'immobile destinato a centro sportivo;
- che, con comunicazione effettuata in data 11-15.4.2019, aveva manifestato la Parte_1 propria volontà di recedere dalla società, ma nei successivi mesi sei la convenuta non aveva designato il soggetto deputato all'acquisto della quota sociale dell'attrice, in violazione dell'art. 10, co. II dello statuto sociale, secondo cui la liquidazione della quota di partecipazione in caso di recesso del socio sarebbe dovuta avvenire in base al valore nominale della sua quota, oltre al rimborso dei finanziamenti erogati, entro mesi sei dall'evento dal quale era conseguita la liquidazione;
era previsto, inoltre, che il rimborso della quota sarebbe potuto avvenire mediante il relativo acquisto da parte di un terzo designato dal consiglio di amministrazione ex art. 12 del regolamento e, in difetto, utilizzando le riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale;
- che il 9.10.2019 la convenuta aveva opposto un rifiuto alla richiesta attorea di restituzione delle somme corrisposte a titolo di finanziamenti, ritenendo che non fossero configurabili finanziamenti rimborsabili a favore della avuto riguardo alla speciale normativa afferente alle società Parte_1 sportive dilettantistiche, che vieta la ripartizione anche indiretta del patrimonio sociale tra i soci, allo statuto, al regolamento, alle delibere assembleari e ai bilanci approvati e depositati.
Tanto premesso, l'attrice concludeva come in epigrafe.
2.- Con comparsa depositata il 15.7.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
, eccependo: Controparte_2
- che la normativa afferente agli enti del terzo settore non consentiva la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate e prevedeva altresì che, nelle ipotesi di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio sociale doveva essere devoluto ad altri enti appartenenti al medesimo settore giuridico;
- che, come previsto dalle deliberazioni assembleari assunte il 3.12.2004 ed il 12.3.2010, le somme poste a carico dei soci per procedere all'acquisto del compendio immobiliare che ospita il centro ippico in precedenza di proprietà comunale e per le successive opere di ristrutturazione non costituivano dei finanziamenti erogati dai soci, ma dei contributi straordinari, espressamente previsti ex art. 3 dello statuto sociale, evidenziando che i soci non intenzionati ad erogare i suddetti contributi, avrebbero potuto cedere le loro quote, assumendo la qualifica di soci frequentatori del circolo sportivo;
- che tale natura di contribuzioni straordinarie si evinceva anche dai bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese, in cui non sussisteva alcuna indicazione di finanziamento dei soci;
- che il doc. n. 10 di controparte in parte non risultava riferibile a versamenti effettuati in favore della società convenuta ed in parte risultava illeggibile;
- che alla data dell'esercizio del recesso dalla società da parte dell'attrice, questa risultava debitrice della convenuta per la somma di € 1.092,00 (€ 500,00 a titolo di quota sociale 2019 ed € 592,00 a titolo di contribuzione straordinaria relativa alla prima rata 2019 del mutuo fondiario) e che, pertanto, la liquidazione della quota sociale dal valore nominale di € 1.400,00 poteva avvenire solamente per la minor somma di € 308,00.
Tanto premesso, la convenuta concludeva come in epigrafe riportato.
3. Con ordinanza ex art. 127-ter del 19.7.2022 il giudice rilevava l'inammissibilità in quanto tardiva della produzione documentale effettuata dall'attrice il 24.6.2022 . Indi sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 4.- Alla luce dei documenti prodotti la domanda di parte attrice va accolta.
La ha richiesto la restituzione di importi erogati alla società a titolo di finanziamento per Parte_1
l'importo di € 38.340,00.
In tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina
(conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale), sicché l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nell'interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento riservato al giudice del merito (cfr. Cass. civ. n. 29325 del 22/12/2020).
Sono state, così, individuate le diverse figure in cui la "dazione" del socio - così genericamente indicata, prima che ad essa sia attribuita una qualificazione - va inquadrata, vale a dire: a) i conferimenti;
b) i finanziamenti dei soci;
c) i versamenti a fondo perduto o in conto capitale;
d) i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale.
I versamenti dei soci possono, infatti, consistere: a) in veri e propri finanziamenti, cioè prestiti o mutui alla società, che si caratterizzano per il fatto che non hanno una destinazione definitiva vincolata al fine della ricostruzione o dell'aumento del capitale sociale ed i soci non rinunciano alla restituzione delle somme erogate alla scadenza eventualmente concordata;
b) in apporti finanziari che si caratterizzano per il fatto che i soci rinunciano a pretenderne la restituzione, per modo che le somme versate rimangono definitivamente acquisite al patrimonio della società, dando luogo alla costituzione di riserve;
c) in conferimenti in senso tecnico, destinati ad incrementare immediatamente il capitale sociale nominale.
Segnatamente, i veri e propri “finanziamenti soci”, in quanto implicano un obbligo restitutorio da soddisfare ad una determinata scadenza (salvo il limite di cui all'art. 2467 c.c. per i cd. finanziamenti anomali), devono essere contabilizzati ed esposti in bilancio tra le passività e, in particolare, tra i “debiti verso altri finanziatori” al fine di distinguerli dai “versamenti soci in conto capitale” che, al contrario, devono essere contabilizzati tra le poste di patrimonio netto.
Con riferimento agli strumenti di finanziamento delle società, quindi, i soci possono erogare alle società da loro partecipate somme a diverso titolo.
E', dunque, necessario, al fine di individuare la disciplina applicabile al caso concreto, procedere ad un corretto inquadramento giuridico dell'apporto del socio alla società e, quindi, verificare se quell'apporto abbia natura di conferimento, anche atipico, ovvero di finanziamento. Ed infatti, nell'ambito delle erogazioni che possono garantire un beneficio finanziario alla società ricevente, è necessario distinguere tra gli apporti fuori capitale ed i finanziamenti dei soci.
In particolare, i primi sono versamenti effettuati causa societatis e senza obbligo di rimborso;
sono in grado di garantire anche un rafforzamento patrimoniale e, dunque, non danno luogo a crediti esigibili, se non per effetto dello scioglimento della società; i secondi, al contrario, configurano veri e propri prestiti, da cui deriva un obbligo di rimborso a carico della società; sono contabilmente inseriti tra i “debiti verso altri finanziatori”, nel passivo del conto economico e sono assimilabili - fatta eccezione per la regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. - a finanziamenti erogati da terzi.
Talvolta, infatti, i soci - pur senza procedere ad un aumento del capitale sociale - versano alla società somme a titolo di conferimento, denominate a volte come “versamenti in conto capitale”,
a volte come versamenti “a copertura delle perdite” e ciò al fine di sopperire alle esigenze della società ovvero di costituire un fondo destinato a ripianare eventuali perdite, evitando così di incorrere nella disciplina della riduzione obbligatoria del capitale.
Secondo l'orientamento prevalente, tali apporti risultano del tutto leciti: essi, pur caratterizzati dalla mancanza di un obbligo di restituzione a carico della società, non possono essere equiparati ai conferimenti di capitale per inosservanza del relativo procedimento di aumento;
ne consegue che tali apporti incrementano il patrimonio della società senza modificarne il capitale sociale e restano perciò sottratti alla disciplina dei conferimenti: possono, ad esempio, essere effettuati solo da alcuni soci, possono non essere proporzionali alle quote di partecipazione al capitale e, se si tratta di apporti diversi dal danaro, non incontrano le limitazioni previste per i conferimenti in natura.
I “versamenti in conto capitale” si inseriscono tra gli apporti finanziari o i conferimenti eseguiti, normalmente in società sottocapitalizzate, al di fuori degli schemi giuridico-formali previsti dal codice civile per la originaria costituzione della società o per l'aumento del capitale sociale;
si traducono in un incremento del solo patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale, salvo che, con apposita delibera assembleare di modifica dell'atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l'utilizzo per un aumento del capitale sociale.
Essi, dunque, al momento in cui viene eseguita la relativa erogazione sono svincolati da una futura delibera di aumento del capitale sociale e sono diretti ad incrementare il patrimonio della società in via definitiva.
Dai “versamenti in conto capitale”, svincolati da un aumento attuale o futuro di capitale sociale, vanno tenuti distinti i versamenti dei soci destinati alla copertura anticipata di un determinato aumento del capitale sociale non ancora deliberato o perfezionato (“versamenti in conto futuro aumento di capitale”).
Tali versamenti costituiscono, in sostanza, una sottoscrizione anticipata del capitale, destinata a perfezionarsi con la successiva delibera da parte della società; i versamenti in conto futuro aumento di capitale, in ogni caso, pur avendo tra le proprie caratteristiche un diritto di restituzione per il caso di mancato aumento del capitale, non devono essere confusi con i veri e propri finanziamenti dei soci, con la conseguente non assoggettabilità degli stessi alla disciplina della postergazione dei finanziamenti soci “anormali” di cui all'art. 2467 c.c..
Tale conclusione si giustifica in ragione della circostanza che una funzione oggettiva di credito è da escludere dinanzi a versamenti (o a trasferimenti) in conto di un futuro aumento di capitale, visto che essi, ove l'aumento intervenga, vanno a confluire automaticamente in esso, mentre ove non intervenga vanno sì restituiti, ma non perché eseguiti a titolo di finanziamento, ma perché il programmato aumento di capitale non si è perfezionato (cfr. Cass. civ. n. 34503 del 16/11/2021;
Cass. civ. n. 24093 del 08/08/2023).
Diversi ancora sono, poi, i “versamenti a fondo perduto”, che integrano apporti spontaneamente erogati dai soci, anche in misura non proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale, che restano definitivamente acquisiti al patrimonio della società; tali versamenti si risolvono in negozi gratuiti atipici, solitamente diretti a ripianare perdite già contabilizzate o che si prevede che matureranno nel corso dell'esercizio. Essi perdono ogni legame con il soggetto erogante, restando invece degli apporti acquisiti nel patrimonio sociale, e appartengono idealmente alla collettività dei soci, indipendentemente dalla circostanza se tali versamenti siano stati effettuati in via proporzionale tra i soci oppure no.
Infine, i soci possono eseguire in favore della società dei veri e propri finanziamenti, qualificabili come mutui, da cui discende l'obbligo di rimborso a carico della società. Essi possono essere gratuiti ovvero onerosi, assistiti o meno da garanzie reali o personali, con o senza indicazione del termine di restituzione;
quanto alle modalità di stipulazione del contratto di finanziamento, in giurisprudenza si precisa che allorché sia sottoposta all'assemblea di una società a responsabilità limitata la richiesta, rivolta ai soci, di versare somme a titolo di finanziamento, la sua approvazione non fa sorgere di per sé, neppure in capo a chi abbia espresso voto favorevole, l'obbligo di eseguire il versamento, essendo all'uopo necessaria un'ulteriore, distinta manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio, la cui prova non richiede forme particolari.
I finanziamenti sono contabilmente inseriti tra i “debiti verso altri finanziatori”, nel passivo del conto economico, e assimilabili in tutto a finanziamenti erogati da terzi. Non è sempre facile distinguere a quale categoria ricondurre le dazioni economiche effettuate dal socio in favore della società, con la conseguenza che spetta al giudice, investito della questione, procedere ad un esame della volontà delle parti e, precisamente, di ciò che esse si erano ripromesse al momento in cui quella dazione è intervenuta.
La qualificazione dipende, infatti, dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto
è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso è diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. È, dunque, questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti stabilire se il versamento tragga origine da un rapporto di mutuo o se sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio sociale. In difetto di una chiara manifestazione di volontà delle parti, secondo la giurisprudenza prevalente, la qualificazione giuridica della dazione economica eseguita dal socio può essere ricavata dalla terminologia adottata nel bilancio, poiché questo è soggetto all'approvazione dei soci stessi.
Nella specie, le indicazioni che emergono dai documenti sono le seguenti:
- Nel verbale della originaria assemblea del 3.12.2004 si fa riferimento unicamente ad un contributo straordinario di € 1.400,00 già deliberato l'8.07.2004, di una integrazione del contributo straordinario e di un ulteriore contributo annuale per 15 anni, il tutto finalizzato all'acquisto del circolo sportivo;
- Nel verbale della assemblea del 12.03.2010 si fa riferimento, invece, a lavori straordinari di manutenzione e ammodernamento del circolo con la previsione di un progetto
“presentato per un valore economico – IVA compresa – di € 850.000.00 con una modalità di finanziamento a carico dei soci di n. 11 rate bimestrali a partire dal prossimo aprile”;
- Dalle causali di bonifici effettuati o dalle ricevute depositate dalla attrice risulta che la stessa ha versato rate “di mutuo” o “rata lavori”;
- Dai bilanci depositati non è chiara l'appostazione delle somme ricevute dalla società, che non ha specificato in che modo sono state appostate le somme ricevute dai soci: tra i documenti ritualmente prodotti solo nel bilancio 2015 è indicata la causale “finanziamenti effettuati dai soci della società” per € 80.385,00.
Per quanto le formule non siano univoche, la indicazione espressa di “finanziamento” nella delibera del 12.03.2010 e la mancata specificazione nella delibera del 2004 che la contribuzione fosse da intendere “a fondo perduto” inducono a ritenere che la società abbia fatto ricorso a finanziamenti da parte dei soci e non vi sono elementi che potessero far comprendere che gli importi non sarebbero stati restituiti dalla società. Va anche richiamato l'art. 3, co. II dello statuto, che prevede la facoltà della società, per l'attuazione dello scopo sociale, oltre che di imporre una quota annuale a carico dei soci, anche di disporre il pagamento di contributi speciali e/o straordinari, anche a fondo perduto, nonché di finanziamenti infruttiferi a carico di ciascun socio.
La possibilità di contribuzioni sia a fondo perduto che non e di finanziamenti infruttiferi richiedeva una specificazione da parte della società della tipologia specifica dell'apporto, altrimenti dovendo intendersi che la società ha fatto ricorso al prestito.
Anche l'argomentazione relativa alla tipologia di società, sportiva dilettantistica, non a scopo di lucro, che non prevede divisione di utili, non esclude che all'art. 10 dello statuto si faccia riferimento espresso in caso di recesso o esclusione alla liquidazione della quota in base al valore nominale “oltre al rimborso dei finanziamenti fino a quel momento effettuati”.
Da quanto detto consegue l'accoglimento della domanda attorea.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e determinate secondo il D.M. 147/2022 secondo i parametri tra minimo e medio per scaglione di valore, seguono la soccombenza della convenuta.
A fronte dell'accoglimento della domanda, non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria della convenuta deve essere respinta.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 12557/2021 tra e la Parte_1
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ogni contraria domanda, eccezione e deduzioni disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda e condanna parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di € 38.840,00;
2) condanna la Roma Pony Club SSDRL al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di in € 5.000,00 per compenso professionale ed € 545,00 a titolo di spese Parte_1 vive, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
3) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe DI SALVO Presidente dott. Maurizio MANZI Giudice dott.ssa Enrica CIOCCA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 12557/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cenci, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Ruggero Leoncavallo n. 2, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTRICE contro
C.F. P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, via dei Campi Sportivi n. 43, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Maria Cristallini, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Buonarroti n. 29-A, giusta delega depositata in via telematica in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: obbligazioni derivanti da rapporti societari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Piaccia al Tribunale di Roma adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza: nel merito: Accertare e dichiarare che la parte attrice ha corrisposto al
[...]
(Roma Pony Club S.s.d.r.l.) la complessiva somma pari ad Controparte_2
€ 38.840,00 a titolo di finanziamenti per l'acquisto del complesso immobiliare sito in Roma alla Via dei Campi Sportivi n. 43 nonché per l'integrale ristrutturazione degli impianti stessi, così come disposto nelle Assemblee Straordinarie del 3 dicembre 2004 e 12 marzo 2010; e, per l'effetto: Condannare il (Roma Controparte_2 Pony Club S.s.d.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via dei Campi Sportivi n. 43, alla rimborso/restituzione della complessiva somma pari ad € 38.840,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 giusto Statuto Sociale per atto Notaio n. 8763 Per_1 corrisposti dalla parte attrice per l'acquisto del complesso immobiliare sito in Roma alla Via dei Campi Sportivi n. 43 nonché per l'integrale ristrutturazione degli impianti stessi, così come disposti nelle Assemblee Straordinarie del 3 dicembre 2004 e 12 marzo 2010 e, nello specifico: € 15.282,00 a titolo di ratei di mutuo sino al Marzo 2019 ed € 23.558,00 a titolo di ratei lavori straordinari;
Conseguentemente: Condannare il (Roma Controparte_2 Pony Club S.s.d.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via dei Campi Sportivi n. 43 al pagamento delle spese di giustizia.”
PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, per quanto dedotto ed allegato in narrativa, e respinta ogni avversa eccezione, deduzione, istanza e domanda:
1) rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto;
2) accertare e dichiarare che la signora al netto del debito maturato alla data Parte_1 del recesso pari ad € 1.092,00, ha diritto alla liquidazione della propria quota, del valore nominale di € 1.400,00, detratto il predetto debito e, dunque, solo nella misura pari ad € 308,00;
3) accertare e dichiarare, eventualmente anche d'ufficio ed a titolo sanzionatorio, la responsabilità aggravata dell'attrice, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e, per l'effetto, condannare la signora al risarcimento dei conseguenti danni in favore della Parte_1 Controparte_1 da liquidarsi secondo equità e giustizia;
[...] 4) comunque, con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 15.2.2021 conveniva avanti all'intestato Parte_1
Tribunale la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, esponendo in fatto:
- di essere stata socia della convenuta sino al 15.4.2019;
- che fino al 19.1.2005 il compendio immobiliare in cui erano svolte le attività sportive dalla convenuta, in forma di associazione denominata era di proprietà del Comune di CP_2
Roma, a cui la convenuta corrispondeva un canone di affitto, ma che nel 2003 il Comune di Roma aveva pubblicato un bando di gara per la cessione dell'intera struttura sita in Roma, via dei Campi
Sportivi n. 43;
- che l'allora previa autorizzazione dell'assemblea straordinaria del 3.12.2004, CP_2 aveva manifestato al Comune la sua disponibilità all'acquisto della suindicata struttura e, con comunicazione del 19.1.2005, il presidente della suddetta associazione aveva informato i soci dell'accettazione, da parte del Comune di Roma, dell'offerta di acquisto dell'associazione
[...]
di importo pari ad € 624.392,69, di cui un decimo era già stato versato a titolo di CP_2 deposito cauzionale;
- che dall'impegno economico dell'associazione derivante dall'acquisto del suddetto compendio immobiliare da parte dell'associazione, che era divenuta intestataria del centro sportivo, era derivata l'assunzione, da parte dei soci, che avevano manifestato il proprio consenso all'acquisto, di un finanziamento personale iniziale, da cui derivava l'obbligo, in capo a ciascun socio, di pagamento di una rata semestrale di € 570,00;
- che, in seguito all'acquisto del suindicato centro sportivo, l'associazione Roma si era CP_2 trasformata in senza scopo di lucro, quindi Controparte_4
l'assemblea ordinaria del 13.11.2009 e l'assemblea straordinaria del 12.3.2010 avevano deliberato l'esecuzione di lavori di modifica e valorizzazione della struttura sportiva, per complessivi €
850.000,00 (copertura campo piccolo ed opere strutturali ed impiantistiche;
fondo campo piccolo;
box in legno con opere di fondazione ed impianti;
strada di accesso;
rifacimento campo grande;
messa in ordine tetti e strutture;
club house;
nuovi spogliatoi);
- che l'assemblea del 13.3.2010 aveva deliberato che le opere sopra descritte, eccetto la club house e i nuovi spogliatoi, dovevano essere realizzati mediante un finanziamento da parte dei soci, suddiviso in undici rate bimestrali da corrispondersi a far tempo dal successivo aprile;
- che fino al recesso dalla società l'attrice aveva effettuato, nella qualità di socia, versamenti per €
15.282,00 a titolo di rate di mutuo finalizzato all'acquisto del centro sportivo, nonché versamenti per € 23.558,00 a titolo di rate del finanziamento concesso per la realizzazione dei lavori straordinari nell'immobile destinato a centro sportivo;
- che, con comunicazione effettuata in data 11-15.4.2019, aveva manifestato la Parte_1 propria volontà di recedere dalla società, ma nei successivi mesi sei la convenuta non aveva designato il soggetto deputato all'acquisto della quota sociale dell'attrice, in violazione dell'art. 10, co. II dello statuto sociale, secondo cui la liquidazione della quota di partecipazione in caso di recesso del socio sarebbe dovuta avvenire in base al valore nominale della sua quota, oltre al rimborso dei finanziamenti erogati, entro mesi sei dall'evento dal quale era conseguita la liquidazione;
era previsto, inoltre, che il rimborso della quota sarebbe potuto avvenire mediante il relativo acquisto da parte di un terzo designato dal consiglio di amministrazione ex art. 12 del regolamento e, in difetto, utilizzando le riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale;
- che il 9.10.2019 la convenuta aveva opposto un rifiuto alla richiesta attorea di restituzione delle somme corrisposte a titolo di finanziamenti, ritenendo che non fossero configurabili finanziamenti rimborsabili a favore della avuto riguardo alla speciale normativa afferente alle società Parte_1 sportive dilettantistiche, che vieta la ripartizione anche indiretta del patrimonio sociale tra i soci, allo statuto, al regolamento, alle delibere assembleari e ai bilanci approvati e depositati.
Tanto premesso, l'attrice concludeva come in epigrafe.
2.- Con comparsa depositata il 15.7.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
, eccependo: Controparte_2
- che la normativa afferente agli enti del terzo settore non consentiva la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate e prevedeva altresì che, nelle ipotesi di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio sociale doveva essere devoluto ad altri enti appartenenti al medesimo settore giuridico;
- che, come previsto dalle deliberazioni assembleari assunte il 3.12.2004 ed il 12.3.2010, le somme poste a carico dei soci per procedere all'acquisto del compendio immobiliare che ospita il centro ippico in precedenza di proprietà comunale e per le successive opere di ristrutturazione non costituivano dei finanziamenti erogati dai soci, ma dei contributi straordinari, espressamente previsti ex art. 3 dello statuto sociale, evidenziando che i soci non intenzionati ad erogare i suddetti contributi, avrebbero potuto cedere le loro quote, assumendo la qualifica di soci frequentatori del circolo sportivo;
- che tale natura di contribuzioni straordinarie si evinceva anche dai bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese, in cui non sussisteva alcuna indicazione di finanziamento dei soci;
- che il doc. n. 10 di controparte in parte non risultava riferibile a versamenti effettuati in favore della società convenuta ed in parte risultava illeggibile;
- che alla data dell'esercizio del recesso dalla società da parte dell'attrice, questa risultava debitrice della convenuta per la somma di € 1.092,00 (€ 500,00 a titolo di quota sociale 2019 ed € 592,00 a titolo di contribuzione straordinaria relativa alla prima rata 2019 del mutuo fondiario) e che, pertanto, la liquidazione della quota sociale dal valore nominale di € 1.400,00 poteva avvenire solamente per la minor somma di € 308,00.
Tanto premesso, la convenuta concludeva come in epigrafe riportato.
3. Con ordinanza ex art. 127-ter del 19.7.2022 il giudice rilevava l'inammissibilità in quanto tardiva della produzione documentale effettuata dall'attrice il 24.6.2022 . Indi sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 4.- Alla luce dei documenti prodotti la domanda di parte attrice va accolta.
La ha richiesto la restituzione di importi erogati alla società a titolo di finanziamento per Parte_1
l'importo di € 38.340,00.
In tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina
(conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale), sicché l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nell'interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento riservato al giudice del merito (cfr. Cass. civ. n. 29325 del 22/12/2020).
Sono state, così, individuate le diverse figure in cui la "dazione" del socio - così genericamente indicata, prima che ad essa sia attribuita una qualificazione - va inquadrata, vale a dire: a) i conferimenti;
b) i finanziamenti dei soci;
c) i versamenti a fondo perduto o in conto capitale;
d) i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale.
I versamenti dei soci possono, infatti, consistere: a) in veri e propri finanziamenti, cioè prestiti o mutui alla società, che si caratterizzano per il fatto che non hanno una destinazione definitiva vincolata al fine della ricostruzione o dell'aumento del capitale sociale ed i soci non rinunciano alla restituzione delle somme erogate alla scadenza eventualmente concordata;
b) in apporti finanziari che si caratterizzano per il fatto che i soci rinunciano a pretenderne la restituzione, per modo che le somme versate rimangono definitivamente acquisite al patrimonio della società, dando luogo alla costituzione di riserve;
c) in conferimenti in senso tecnico, destinati ad incrementare immediatamente il capitale sociale nominale.
Segnatamente, i veri e propri “finanziamenti soci”, in quanto implicano un obbligo restitutorio da soddisfare ad una determinata scadenza (salvo il limite di cui all'art. 2467 c.c. per i cd. finanziamenti anomali), devono essere contabilizzati ed esposti in bilancio tra le passività e, in particolare, tra i “debiti verso altri finanziatori” al fine di distinguerli dai “versamenti soci in conto capitale” che, al contrario, devono essere contabilizzati tra le poste di patrimonio netto.
Con riferimento agli strumenti di finanziamento delle società, quindi, i soci possono erogare alle società da loro partecipate somme a diverso titolo.
E', dunque, necessario, al fine di individuare la disciplina applicabile al caso concreto, procedere ad un corretto inquadramento giuridico dell'apporto del socio alla società e, quindi, verificare se quell'apporto abbia natura di conferimento, anche atipico, ovvero di finanziamento. Ed infatti, nell'ambito delle erogazioni che possono garantire un beneficio finanziario alla società ricevente, è necessario distinguere tra gli apporti fuori capitale ed i finanziamenti dei soci.
In particolare, i primi sono versamenti effettuati causa societatis e senza obbligo di rimborso;
sono in grado di garantire anche un rafforzamento patrimoniale e, dunque, non danno luogo a crediti esigibili, se non per effetto dello scioglimento della società; i secondi, al contrario, configurano veri e propri prestiti, da cui deriva un obbligo di rimborso a carico della società; sono contabilmente inseriti tra i “debiti verso altri finanziatori”, nel passivo del conto economico e sono assimilabili - fatta eccezione per la regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. - a finanziamenti erogati da terzi.
Talvolta, infatti, i soci - pur senza procedere ad un aumento del capitale sociale - versano alla società somme a titolo di conferimento, denominate a volte come “versamenti in conto capitale”,
a volte come versamenti “a copertura delle perdite” e ciò al fine di sopperire alle esigenze della società ovvero di costituire un fondo destinato a ripianare eventuali perdite, evitando così di incorrere nella disciplina della riduzione obbligatoria del capitale.
Secondo l'orientamento prevalente, tali apporti risultano del tutto leciti: essi, pur caratterizzati dalla mancanza di un obbligo di restituzione a carico della società, non possono essere equiparati ai conferimenti di capitale per inosservanza del relativo procedimento di aumento;
ne consegue che tali apporti incrementano il patrimonio della società senza modificarne il capitale sociale e restano perciò sottratti alla disciplina dei conferimenti: possono, ad esempio, essere effettuati solo da alcuni soci, possono non essere proporzionali alle quote di partecipazione al capitale e, se si tratta di apporti diversi dal danaro, non incontrano le limitazioni previste per i conferimenti in natura.
I “versamenti in conto capitale” si inseriscono tra gli apporti finanziari o i conferimenti eseguiti, normalmente in società sottocapitalizzate, al di fuori degli schemi giuridico-formali previsti dal codice civile per la originaria costituzione della società o per l'aumento del capitale sociale;
si traducono in un incremento del solo patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale, salvo che, con apposita delibera assembleare di modifica dell'atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l'utilizzo per un aumento del capitale sociale.
Essi, dunque, al momento in cui viene eseguita la relativa erogazione sono svincolati da una futura delibera di aumento del capitale sociale e sono diretti ad incrementare il patrimonio della società in via definitiva.
Dai “versamenti in conto capitale”, svincolati da un aumento attuale o futuro di capitale sociale, vanno tenuti distinti i versamenti dei soci destinati alla copertura anticipata di un determinato aumento del capitale sociale non ancora deliberato o perfezionato (“versamenti in conto futuro aumento di capitale”).
Tali versamenti costituiscono, in sostanza, una sottoscrizione anticipata del capitale, destinata a perfezionarsi con la successiva delibera da parte della società; i versamenti in conto futuro aumento di capitale, in ogni caso, pur avendo tra le proprie caratteristiche un diritto di restituzione per il caso di mancato aumento del capitale, non devono essere confusi con i veri e propri finanziamenti dei soci, con la conseguente non assoggettabilità degli stessi alla disciplina della postergazione dei finanziamenti soci “anormali” di cui all'art. 2467 c.c..
Tale conclusione si giustifica in ragione della circostanza che una funzione oggettiva di credito è da escludere dinanzi a versamenti (o a trasferimenti) in conto di un futuro aumento di capitale, visto che essi, ove l'aumento intervenga, vanno a confluire automaticamente in esso, mentre ove non intervenga vanno sì restituiti, ma non perché eseguiti a titolo di finanziamento, ma perché il programmato aumento di capitale non si è perfezionato (cfr. Cass. civ. n. 34503 del 16/11/2021;
Cass. civ. n. 24093 del 08/08/2023).
Diversi ancora sono, poi, i “versamenti a fondo perduto”, che integrano apporti spontaneamente erogati dai soci, anche in misura non proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale, che restano definitivamente acquisiti al patrimonio della società; tali versamenti si risolvono in negozi gratuiti atipici, solitamente diretti a ripianare perdite già contabilizzate o che si prevede che matureranno nel corso dell'esercizio. Essi perdono ogni legame con il soggetto erogante, restando invece degli apporti acquisiti nel patrimonio sociale, e appartengono idealmente alla collettività dei soci, indipendentemente dalla circostanza se tali versamenti siano stati effettuati in via proporzionale tra i soci oppure no.
Infine, i soci possono eseguire in favore della società dei veri e propri finanziamenti, qualificabili come mutui, da cui discende l'obbligo di rimborso a carico della società. Essi possono essere gratuiti ovvero onerosi, assistiti o meno da garanzie reali o personali, con o senza indicazione del termine di restituzione;
quanto alle modalità di stipulazione del contratto di finanziamento, in giurisprudenza si precisa che allorché sia sottoposta all'assemblea di una società a responsabilità limitata la richiesta, rivolta ai soci, di versare somme a titolo di finanziamento, la sua approvazione non fa sorgere di per sé, neppure in capo a chi abbia espresso voto favorevole, l'obbligo di eseguire il versamento, essendo all'uopo necessaria un'ulteriore, distinta manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio, la cui prova non richiede forme particolari.
I finanziamenti sono contabilmente inseriti tra i “debiti verso altri finanziatori”, nel passivo del conto economico, e assimilabili in tutto a finanziamenti erogati da terzi. Non è sempre facile distinguere a quale categoria ricondurre le dazioni economiche effettuate dal socio in favore della società, con la conseguenza che spetta al giudice, investito della questione, procedere ad un esame della volontà delle parti e, precisamente, di ciò che esse si erano ripromesse al momento in cui quella dazione è intervenuta.
La qualificazione dipende, infatti, dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto
è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso è diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. È, dunque, questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti stabilire se il versamento tragga origine da un rapporto di mutuo o se sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio sociale. In difetto di una chiara manifestazione di volontà delle parti, secondo la giurisprudenza prevalente, la qualificazione giuridica della dazione economica eseguita dal socio può essere ricavata dalla terminologia adottata nel bilancio, poiché questo è soggetto all'approvazione dei soci stessi.
Nella specie, le indicazioni che emergono dai documenti sono le seguenti:
- Nel verbale della originaria assemblea del 3.12.2004 si fa riferimento unicamente ad un contributo straordinario di € 1.400,00 già deliberato l'8.07.2004, di una integrazione del contributo straordinario e di un ulteriore contributo annuale per 15 anni, il tutto finalizzato all'acquisto del circolo sportivo;
- Nel verbale della assemblea del 12.03.2010 si fa riferimento, invece, a lavori straordinari di manutenzione e ammodernamento del circolo con la previsione di un progetto
“presentato per un valore economico – IVA compresa – di € 850.000.00 con una modalità di finanziamento a carico dei soci di n. 11 rate bimestrali a partire dal prossimo aprile”;
- Dalle causali di bonifici effettuati o dalle ricevute depositate dalla attrice risulta che la stessa ha versato rate “di mutuo” o “rata lavori”;
- Dai bilanci depositati non è chiara l'appostazione delle somme ricevute dalla società, che non ha specificato in che modo sono state appostate le somme ricevute dai soci: tra i documenti ritualmente prodotti solo nel bilancio 2015 è indicata la causale “finanziamenti effettuati dai soci della società” per € 80.385,00.
Per quanto le formule non siano univoche, la indicazione espressa di “finanziamento” nella delibera del 12.03.2010 e la mancata specificazione nella delibera del 2004 che la contribuzione fosse da intendere “a fondo perduto” inducono a ritenere che la società abbia fatto ricorso a finanziamenti da parte dei soci e non vi sono elementi che potessero far comprendere che gli importi non sarebbero stati restituiti dalla società. Va anche richiamato l'art. 3, co. II dello statuto, che prevede la facoltà della società, per l'attuazione dello scopo sociale, oltre che di imporre una quota annuale a carico dei soci, anche di disporre il pagamento di contributi speciali e/o straordinari, anche a fondo perduto, nonché di finanziamenti infruttiferi a carico di ciascun socio.
La possibilità di contribuzioni sia a fondo perduto che non e di finanziamenti infruttiferi richiedeva una specificazione da parte della società della tipologia specifica dell'apporto, altrimenti dovendo intendersi che la società ha fatto ricorso al prestito.
Anche l'argomentazione relativa alla tipologia di società, sportiva dilettantistica, non a scopo di lucro, che non prevede divisione di utili, non esclude che all'art. 10 dello statuto si faccia riferimento espresso in caso di recesso o esclusione alla liquidazione della quota in base al valore nominale “oltre al rimborso dei finanziamenti fino a quel momento effettuati”.
Da quanto detto consegue l'accoglimento della domanda attorea.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e determinate secondo il D.M. 147/2022 secondo i parametri tra minimo e medio per scaglione di valore, seguono la soccombenza della convenuta.
A fronte dell'accoglimento della domanda, non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria della convenuta deve essere respinta.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 12557/2021 tra e la Parte_1
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ogni contraria domanda, eccezione e deduzioni disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda e condanna parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di € 38.840,00;
2) condanna la Roma Pony Club SSDRL al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di in € 5.000,00 per compenso professionale ed € 545,00 a titolo di spese Parte_1 vive, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
3) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca