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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2024, n. 8055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8055 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
N. 16929/2024 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 08.07.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco de Sanctis n.15, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Simona Di Fonso (PEC: ) che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare Beccaria, n.29, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli E (PEC ) in virtù di procura generale alle liti;
Email_2
RESISTENTE
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, n°14, in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Benevento, via A.
Meomartini n° 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Caruso (PEC: , Email_4 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 30.04.2024, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in questa sede, per proporre formale opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024
9027808830 000, notificata in data 11.04.2024, in forza della quale gli veniva intimato il pagamento di una somma pari a €2.731,30 nonché avverso l'atto presupposto, avviso di addebito n. 397 2016 0020438725 000, presuntivamente notificato il 07.06.2021, per i seguenti motivi: difetto di indicazione degli estremi del titolo esecutivo, della data di esecutività del ruolo, e del difetto di motivazione dell'atto; in riferimento all'avviso di addebito in contestazione, il difetto di notifica e/o inesistenza-nullità della notifica (notifica a soggetto dichiarato “irreperibile”) e inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo.
Per tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- In via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento per cui si procede;
Si chiede nel merito dichiarare, altresì, per tutti i motivi di cui al presente atto, la nullità-inesistenza della notifica dell'avviso di addebito in contestazione e da qui, l'inesistenza del credito, per cui si procede e, per l'effetto, dichiarare nulla, con ogni miglior formula, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico, la intimazione di pagamento opposta, nonché (dichiarare nulli e privi di qualsiasi fondamento) gli atti presupposti e, quindi, revocare i detti atti con ogni conseguenza. Si chiede dichiararsi prescritto il credito ex adverso azionato. Vinte le spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo: “- in via CP_1 principale, respingere il ricorso di parte avversa in quanto diretto a contestare titoli per quali risulta formato il giudicato e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'atto opposto e dell'attività CP_ dell'Agente di Riscossione e parte ricorrente tenuta a versare il credito sorto a favore dell - in via subordinata, dichiarare la legittimità dell'atto opposto e dell'attività dell Controparte_3
in relazione alla minor somma accertata come dovuta dal ricorrente in corso di causa,
[...] oltre oneri accessori per legge sino al saldo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.”.
Si costituiva altresì l' , chiedendo: “a) Rigettare la richiesta di Controparte_2 sospensione, per mancanza del fumus e/o periculum non avendo il contribuente datone adeguato supporto probatorio ma sola argomentazione generale. b) Nel merito: ritenere improcedibile e/o inammissibile e/o rigettare il ricorso attoreo per uno o più motivi espressi in atto o per le ragioni che il Giudicante riterrà più opportune. c) In subordine: confermare il provvedimento di esazione
pagina 2 di 5 coattiva rideterminando eventualmente le minor somme dovute dal ricorrente a seguito delle risultanze dell'istruttoria ad espletarsi. d) In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione al sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione. e) Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni di controparte tenere indenne Controparte_3 dalle risultanze processuali, anche in termini di condanna alle spese per le ragioni espresse in atto di correttezza procedurale concernente il proprio operato.”.
La presente controversia, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale per ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 097 2024
9027808830 000, asseritamente notificatagli in data 11.04.2024. A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di addebito n.397 2016 0020438725
000, sotteso all'intimazione, con conseguente inesistenza del credito per intervenuta prescrizione;
nulla eccependo sulla debenza dei contributi che pertanto deve ritenersi incontestata.
Dovendosi ritenere assorbita l'istanza di sospensione, nel merito si osserva che sull'eccepito difetto di notifica, da quanto emerge dagli atti di causa, l'avviso di addebito n. 397 2016
0020438725 000, risulta essere stato notificato, una prima volta, in data 10.10.2016 e una seconda volta in data 28.05.2021. Riguardo alle asserite notifiche, tuttavia, deve rilevarsi che, la notifica del 10.10.2016, deve ritenersi inesistente, atteso che, dalla documentazione prodotta dall' il destinatario risulta trasferito e l'Istituto resistente non ha dimostrato di aver eseguito CP_1 le opportune ricerche e gli adempimenti necessari per il perfezionamento della notifica. Deve invece ritenersi valida la notifica del 28.05.2021, dalla quale documentazione emerge che, a seguito della dichiarata irreperibilità del ricorrente destinatario, il quale, ad esito della verifica anagrafica, era risultato “cancellato” il 17.01.2019 con pratica n.2017/020486, il messo comunale in data 28.05.2021, ha notificato “a norma dell'art.60, lett. E, D.P.R. 600/73, mediante deposito di copia alla Casa Comunale di Roma ed affissione all'Albo Pretorio del prescritto avviso di addebito di cui all'art.140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, non essendo presente in questo comune ufficio, pagina 3 di 5 azienda o aziende del contribuente”, e quindi rispettando gli adempimenti prescritti dalla legge per il perfezionamento della notifica al soggetto destinatario nell'ipotesi di irreperibilità assoluta.
Accertata la validità della notifica del 28.05.2021, deve conseguentemente rigettarsi l'eccepita prescrizione, stante la disposizione contenuta nell'art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020, secondo il quale: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; a cui deve aggiungersi il successivo periodo di sospensione previsto dall'art.11, comma
9, del successivo D.L. n.183/2020, entrato in vigore il 31.12.2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, in base al quale: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza
e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". Dunque, in forza dei suddetti decreti, il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto normativamente sospeso per 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni. Pertanto, nel caso di specie, i contributi dovuti a titolo di Gestione Artigiani, oggetto dell'avviso di addebito opposto, sono relativi alla terza e quarta rata contributi fissi 2015, il cui dies a quo va individuato nella data di scadenza del termine di pagamento, e quindi il 16.11.2015 per la terza rata 2015 e il 16.02.2016 per la quarta rata 2015, sicché al 28.05.2021, data della notifica dell'avviso di addebito n.397
2016 0020438725 000, il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto della sospensione normativa di cui ai predetti decreti, non risulta decorso.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta il ricorso presentato da in data 30.04.2024; Parte_1 condanna al pagamento in favore dell' , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite liquidate in complessivi € 800,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. pagina 4 di 5 condanna al pagamento in favore dell' , delle Parte_1 Controparte_4 spese di lite liquidate in complessivi € 800,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 08.07.2024
Il giudice dr.ssa Angela Damiani
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Elvira Galioto
pagina 5 di 5
N. 16929/2024 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 08.07.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco de Sanctis n.15, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Simona Di Fonso (PEC: ) che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare Beccaria, n.29, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli E (PEC ) in virtù di procura generale alle liti;
Email_2
RESISTENTE
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, n°14, in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Benevento, via A.
Meomartini n° 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Caruso (PEC: , Email_4 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 30.04.2024, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in questa sede, per proporre formale opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024
9027808830 000, notificata in data 11.04.2024, in forza della quale gli veniva intimato il pagamento di una somma pari a €2.731,30 nonché avverso l'atto presupposto, avviso di addebito n. 397 2016 0020438725 000, presuntivamente notificato il 07.06.2021, per i seguenti motivi: difetto di indicazione degli estremi del titolo esecutivo, della data di esecutività del ruolo, e del difetto di motivazione dell'atto; in riferimento all'avviso di addebito in contestazione, il difetto di notifica e/o inesistenza-nullità della notifica (notifica a soggetto dichiarato “irreperibile”) e inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo.
Per tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- In via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento per cui si procede;
Si chiede nel merito dichiarare, altresì, per tutti i motivi di cui al presente atto, la nullità-inesistenza della notifica dell'avviso di addebito in contestazione e da qui, l'inesistenza del credito, per cui si procede e, per l'effetto, dichiarare nulla, con ogni miglior formula, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico, la intimazione di pagamento opposta, nonché (dichiarare nulli e privi di qualsiasi fondamento) gli atti presupposti e, quindi, revocare i detti atti con ogni conseguenza. Si chiede dichiararsi prescritto il credito ex adverso azionato. Vinte le spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo: “- in via CP_1 principale, respingere il ricorso di parte avversa in quanto diretto a contestare titoli per quali risulta formato il giudicato e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'atto opposto e dell'attività CP_ dell'Agente di Riscossione e parte ricorrente tenuta a versare il credito sorto a favore dell - in via subordinata, dichiarare la legittimità dell'atto opposto e dell'attività dell Controparte_3
in relazione alla minor somma accertata come dovuta dal ricorrente in corso di causa,
[...] oltre oneri accessori per legge sino al saldo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.”.
Si costituiva altresì l' , chiedendo: “a) Rigettare la richiesta di Controparte_2 sospensione, per mancanza del fumus e/o periculum non avendo il contribuente datone adeguato supporto probatorio ma sola argomentazione generale. b) Nel merito: ritenere improcedibile e/o inammissibile e/o rigettare il ricorso attoreo per uno o più motivi espressi in atto o per le ragioni che il Giudicante riterrà più opportune. c) In subordine: confermare il provvedimento di esazione
pagina 2 di 5 coattiva rideterminando eventualmente le minor somme dovute dal ricorrente a seguito delle risultanze dell'istruttoria ad espletarsi. d) In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione al sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione. e) Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni di controparte tenere indenne Controparte_3 dalle risultanze processuali, anche in termini di condanna alle spese per le ragioni espresse in atto di correttezza procedurale concernente il proprio operato.”.
La presente controversia, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale per ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 097 2024
9027808830 000, asseritamente notificatagli in data 11.04.2024. A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di addebito n.397 2016 0020438725
000, sotteso all'intimazione, con conseguente inesistenza del credito per intervenuta prescrizione;
nulla eccependo sulla debenza dei contributi che pertanto deve ritenersi incontestata.
Dovendosi ritenere assorbita l'istanza di sospensione, nel merito si osserva che sull'eccepito difetto di notifica, da quanto emerge dagli atti di causa, l'avviso di addebito n. 397 2016
0020438725 000, risulta essere stato notificato, una prima volta, in data 10.10.2016 e una seconda volta in data 28.05.2021. Riguardo alle asserite notifiche, tuttavia, deve rilevarsi che, la notifica del 10.10.2016, deve ritenersi inesistente, atteso che, dalla documentazione prodotta dall' il destinatario risulta trasferito e l'Istituto resistente non ha dimostrato di aver eseguito CP_1 le opportune ricerche e gli adempimenti necessari per il perfezionamento della notifica. Deve invece ritenersi valida la notifica del 28.05.2021, dalla quale documentazione emerge che, a seguito della dichiarata irreperibilità del ricorrente destinatario, il quale, ad esito della verifica anagrafica, era risultato “cancellato” il 17.01.2019 con pratica n.2017/020486, il messo comunale in data 28.05.2021, ha notificato “a norma dell'art.60, lett. E, D.P.R. 600/73, mediante deposito di copia alla Casa Comunale di Roma ed affissione all'Albo Pretorio del prescritto avviso di addebito di cui all'art.140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, non essendo presente in questo comune ufficio, pagina 3 di 5 azienda o aziende del contribuente”, e quindi rispettando gli adempimenti prescritti dalla legge per il perfezionamento della notifica al soggetto destinatario nell'ipotesi di irreperibilità assoluta.
Accertata la validità della notifica del 28.05.2021, deve conseguentemente rigettarsi l'eccepita prescrizione, stante la disposizione contenuta nell'art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020, secondo il quale: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; a cui deve aggiungersi il successivo periodo di sospensione previsto dall'art.11, comma
9, del successivo D.L. n.183/2020, entrato in vigore il 31.12.2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, in base al quale: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza
e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". Dunque, in forza dei suddetti decreti, il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto normativamente sospeso per 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni. Pertanto, nel caso di specie, i contributi dovuti a titolo di Gestione Artigiani, oggetto dell'avviso di addebito opposto, sono relativi alla terza e quarta rata contributi fissi 2015, il cui dies a quo va individuato nella data di scadenza del termine di pagamento, e quindi il 16.11.2015 per la terza rata 2015 e il 16.02.2016 per la quarta rata 2015, sicché al 28.05.2021, data della notifica dell'avviso di addebito n.397
2016 0020438725 000, il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto della sospensione normativa di cui ai predetti decreti, non risulta decorso.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta il ricorso presentato da in data 30.04.2024; Parte_1 condanna al pagamento in favore dell' , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite liquidate in complessivi € 800,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. pagina 4 di 5 condanna al pagamento in favore dell' , delle Parte_1 Controparte_4 spese di lite liquidate in complessivi € 800,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 08.07.2024
Il giudice dr.ssa Angela Damiani
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Elvira Galioto
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