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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Andrea Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
OU AF BA IS (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
MARCHESE GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA MONTEVIDEO N. 5 20100 MILANO, presso e nello studio dell'avv. MARCHESE GIOVANNI
APPELLANTE
CONTRO
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO RL ES IN PERS. DEL L.R. (C.F.
01668320151 )
IN IN IN IN QUALITA' DI ERDE DEL DOTT. IN RG. (C.F.
[...])
IN TO IN QUALITA' DI ERDE DEL DOTT. IN RG. (C.F.
[...])
OS RT EA EL IN QUALITA' DI ERDE DEL DOTT. IN RG.
(C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. NOVIELLO ROCCO con elezione di domicilio in VIA LEOPARDI, 14 MILANO 20123 MILANO presso e nello studio dell'avv.
NOVIELLO ROCCO
pagina 1 di 11 APPELLATI
OGGETTO: lesione personale sulle seguenti conclusioni:
Per AF BA IS OU:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2202/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, I Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Gandolfi – R.G. n. 24083/2019, pubblicata il 28.02.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado da intendersi in questa sede come trascritte e riportate, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione.
- In via istruttoria: occorrendo disporre l'integrazione della CTU medico legale nei termini sopra descritti. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO RL ES IN PERS. DEL L.R
IN IN, TO IN EA EL OS RT IN
QUALITA' DI EREDI DEL DOTT. IN RG:
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni necessaria declaratoria in fatto e in diritto, così giudicare:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello depositato, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 1. del presente atto;
- in via principale, respingere l'appello avversario per inammissibilità e/o infondatezza del motivo di appello, per le ragioni esposte nel presente atto, con conseguente conferma della decisione di primo grado;
- in via istruttoria, respingere la richiesta di integrazione di CTU avanzata, in quanto inammissibile poiché in violazione dell'art. 345 c.p.c. irrilevante ed avente ad oggetto documenti (la cartella clinica del Fatebenefratelli) non presenti nel procedimento;
-in subordine, nel denegato caso di rimessione in istruttoria
- ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie e si chiede di voler ordinare all'attore (o al terzo
Ospedale AN IN) l'esibizione della cartella clinica del ricovero dello stesso presso l'Ospedale
AN IN (cfr. ns. doc. 2 di primo grado, pag. 19 di 105 e 69 di 105) al fine di fornire ulteriori indicazioni circa lo stato di salute dell'attore pregresso all'intervento del 25.3.2015.
pagina 2 di 11 - si reitera l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. diretto all'attore e al terzo relativamente al prospetto/rendiconto di tutte le somme che l'attore ha percepito e percepirà per la lamentata menomazione nel tempo dagli assicuratori sociali per pensioni d'invalidità, eventuale indennità
d'accompagnamento e altre previdenze (Inail, Inps, ATS ex ASL), documentazione certamente esistente per quanto allegato dall'attore in citazione di primo grado e non contestato in prima memoria, nonché rilevante per evitare locupletazioni. Si chiede altresì l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. diretto all'attore della domanda presentata all'Inps per l'assegno d'invalidità del 2016, dei verbali di revisione della commissione medica per i rinnovi e all'Inail. Si chiede al Giudice, occorrendo, di provvedere all'assunzione di informazioni ex art. 213 c.p.c. nei confronti dei medesimi enti.
- si chiede di ordinare all'attore e al terzo ex art. 210 c.p.c. AN IN- CTO ASST: la cartella clinica relativa al ricovero del paziente nel febbraio 2012 presso il AN IN (come riportato dallo stesso attore in citazione di primo grado, nonché affermato nella visita del 6/7/2012), nonché della RM L-S dell'ottobre 2011 sia in iconografia che nel referto, nonché della documentazione sanitaria relativa all'intervento del medesimo nosocomio AN IN in data 23/5/2017.
- in ogni caso, vinte le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.04.2019 SS HA BA AM conveniva innanzi il
Tribunale di Milano l'Istituto Neurologico TA ed il Dott. Sergio IS per ottenere la condanna per responsabilità contrattuale per colpa della Fondazione I.R.C.C.S. TA e per responsabilità personale del dott. IS. Assumeva l'attore la sussistenza di negligenze ed errori professionali nel periodo compreso tra l'ottobre 2011 e il luglio 2015 che avevano determinato l'insorgere di danni fisici a carico dell'attore, dei quali chiedeva il risarcimento.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande in via principale. In subordine, chiedevano di limitare il risarcimento eventualmente dovuto all'attore alle risultanze processuali tenuto conto anche del pregresso clinico del paziente.
In corso di causa veniva a mancare il Dott. IS;
il processo veniva riassunto e si costituivano i suoi eredi.
Veniva disposta ed espletata CTU medico-legale collegiale sulla persona di SS HA BA
AM, con successiva convocazione a chiarimenti e deposito di integrazione di consulenza.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n.2202/2024 pubblicata in data 28/02/2024 con il seguente dispositivo:
“- rigetta tutte le domande di HA BA AM SS nei confronti dei convenuti;
pagina 3 di 11 - rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate a favore del dott. Claudio Mecacci e del dott. Francesco Lucchetti nella misura di euro 1.400,00 ciascuno, definitivamente a carico dello Stato, come da decreto emanato in corso di causa in data 11.01.2023.
- compensa le spese processuali;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. ”
Avverso tale sentenza proponeva appello AF BA IS OU con citazione notificata il 30.9.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO RL ES, IN IN,
TO IN EA EL OS RT IN QUALITA' DI EREDI DEL
DOTT. IN RG, contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 4.2.2025 il consigliere istruttore, vista la materia del contendere, fissava ex artt. 350 bis e 127 ter c.p.c. l'udienza del 25 febbraio 2025 per la discussione della causa, invitando le parti a precisare le conclusioni. Le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e dichiaravano di esonerare il relatore dalla relazione orale, rinunciando, altresì, a termine per note conclusionali. Il consigliere istruttore assegnava alle parti termine perentorio sino a 5 giorni prima dell'udienza del 25 febbraio 2025, per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositate le note sostitutive della udienza, la causa era decisa dal Collegio dell'udienza del 25.2.2025 nella camera di consiglio in pari data.
L'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
HA BA AM SS ha impugnato la sentenza per un unico motivo
1. violazione degli articoli 1218 e 2043 CE della legge 08/03/2017 numero 24
La diffusa argomentazione del motivo consente di comprendere le parti della sentenza impugnate e le ragioni dell'impugnazione, rendendo insussistente l'eccepita inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc, sia pure, osserva la Corte, l'appellante ripropone le medesime argomentazioni già sviluppate in primo grado ed efficacemente contrastate dagli accertamenti peritali e dalla sentenza.
In sostanza l'appellante lamenta che i sanitari del TA dalla prima visita effettuata sulla persona dell'appellante nel 2011, avevano prescritto unicamente terapia cortisonica “in luogo di procedere ad intervento chirurgico”, che in ogni caso “anche quando si è provveduto a intervento chirurgico è stato prescelto il tipo di intervento non elettivo per le casistiche come quella di specie….anziché procedere direttamente ad una stabilizzazione delle vertebre mediante artrodesi, operazione che avrebbe consentito di arrestare il peggioramento della colonna mediante l'impianto di viti, effettuavano pagina 4 di 11 imprudentemente una microdiscectomia L4-L5, ovvero un intervento di rimozione di ernia del disco, comportando un aggravamento delle condizioni di salute dell'appellante”.
Lamenta inoltre che dalla stessa lettera di dimissioni del TA si evinceva un peggioramento del quadro clinico a fronte del quale avrebbe dovuto effettuarsi un ulteriore intervento chirurgico “con il quale rimuovere il materiale chirurgico residuo e non invece dimettere il paziente”.
Con riferimento alle operazioni di CTU, lamenta sia la mancata acquisizione da parte dei periti d'ufficio della cartella clinica dell'ospedale Fatebenefratelli, al quale l'attore si è rivolto nel 2016 per sottoporsi ad un successivo intervento di artrodesi, sia il mancato rilievo di quando osservato dal proprio CTP dottor Sher in merito alla casa di incompatibilità del CTU dottor Lucchetti, con cui il CT di parte convenuta aveva intrattenuto un rapporto alunno-maestro.
Afferma infatti che i CTU avrebbero dovuto acquisire direttamente la cartella clinica del
Fatebenefratelli per “utilizzarla senza particolari formalismi e/o autorizzazioni solo al fine di raggiungimento di una verità scientifica” , anche in relazione al “Rapporto tra l'intervento di cui è causa ed il secondo è consequenziale intervento sostenuto presso l'ospedale Fatebenefratelli”.
Le doglianze non hanno pregio, in primo luogo quella di una adombrata incompatibilità fra il CTU ed il
CTP di parte convenuta prof De Santis, che ha chiarito nelle osservazioni, a pag 24 della ctu “Durante questi oltre quaranta anni in qualità di universitario ho fatto sempre parte anche del corpo docenti della
Scuola di Specialità in Neurochirurgia di UNIMI….., ho seguito per scopi didattici qualche centinaio, almeno, di specializzandi frequentatori della scuola. Una volta che lo specializzando conseguiva il diploma di specialità, il rapporto con la scuola era concluso e lo specialista seguiva la sua carriera professionale in altre istituzioni. In altri termini non ho mai avuto rapporti professionali extradidattici con il dott Lucchetti che non è mai stato mio assistente o collaboratore diretto avendo scelto, conseguito il diploma, altre istituzioni. In definitiva ho avuto con il dott Lucchetti rapporto esclusivamente di tipo didattico insieme al corposo corpo docenti della scuola. Faccio presente che la maggior parte dei neurochirurghi della Lombardia e regioni vicine che si sono specializzati in neurochirurgia prima del 2012 hanno avuto questo tipo di iter”.
Quanto all'acquisizione della documentazione medica, questa Corte non può che rilevare come l'odierna parte appellante, che si duole della mancata acquisizione di documentazione medica di altri nosocomi da parte dei CTU, avrebbe potuto e dovuto acquisirla e produrla direttamente in primo grado, anche per il principio di vicinanza della prova.
È indubbiamente vero, come scrive il giudice di prime cure in sentenza, che a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite con la sentenza 3086/ 2022 per il consulente tecnico non operano le preclusioni pagina 5 di 11 previste per le parti sicché possono procedere agli approfondimenti istruttori ritenuto indispensabili ai fini di rispondere ai quesiti.
Tuttavia questa Corte non può che rilevare che il collegio peritale, composto da due specialisti, il dottor
Mecacci in medicina legale ed il dottor Lucchetti in neurochirurgia, ha ritenuto non indispensabile l'acquisizione di ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta volontariamente dall'attore, con una motivazione ritenuta pienamente condivisibile. Scrivono i CTU a pag 22 “Senza entrare nel merito della correttezza o meno dell'indicazione all'intervento chirurgico del 2016, che esula dal quesito posto dall'Ill.mo Giudice, si evidenzia tuttavia come tale intervento non sia stato causato da errori di indicazione o di esecuzione del primo intervento eseguito il 25.3.2015 presso l'Istituto TA di
Milano”
Ed a pag 29 “E' opportuno sottolineare che: a) secondo la documentazione riportata in precedenza il netto miglioramento del dolore è durato circa 3 mesi e non tre settimane dopo il primo intervento. b) il dolore cruralgico (che dipende dalla radice L4) rilevato all'FBF non era presente nella sintomatologia precedente dove si parlava di sciatalgia (la sciatalgia infatti dipende dalle radici L5 ed SI), con associata ipoestesia tattile a livello della coscia dx (territorio della radice L4) Quindi la sintomatologia lamentata (almeno per quello che risulta dalla scarsa documentazione) altro non è che ima recidiva del dolore precedente ma comprende l'interessamento anche di un'altra radice. Il che sembrerebbe congruo con una progressiva sintomatologia algica che era iniziata nel 2011. Al
Fatebenefratelli per la sintomatologia suddetta è stata eseguita una artrodesi a L4/L5. Il proseguimento della terapia avrebbe dovuto essere di tipo riabilitativo. Non risulta se il paz l'abbia mai fatta e soprattutto se sia stata fatta in modo corretto, cioè non poche sedute saltuarie, ma continuativa e per mesi. In ogni caso non sembra aggiungere nulla alla controversia con il TA”
Ed ancora a pag 31 “I CTU ribadiscono che la documentazione presente agli atti è sufficiente per rispondere ai quesiti peritali. Per tale motivo non si reputa necessario acquisirne di ulteriore.”
I consulenti hanno approfonditamente analizzato tutti i documenti e di referti prodotti rispondendo puntualmente ai quesiti, con argomentazioni che non sono state specificamente contrastate nel motivo d'appello e che per completezza si riportano:
“Quando il sig. SS si presentò alla visita neurochirurgica del 10/12/2014 presentava da due anni episodi di dolore lombare, ultimamente con irradiazione all'arto inferiore destro, con evidenza alla
RMN di stenosi del canale lombare a livello L4-L5 prevalentemente foraminale. Il quadro neurologico appariva sostanzialmente negativo, dal momento che il paziente non presentava deficit stenici segmentari e che la “ipoestesia a calza” dell'arto inferiore destro che viene riportata in più parti della documentazione clinica non costituisce un segno neurologico riferibile ad un deficit radicolare, ma se
pagina 6 di 11 mai ad un possibile danno midollare e potrebbe facilmente essere un postumo del trauma dorso lombare da precipitazione che il paziente aveva riportato nel 2005 ma che nell'anamnesi relativa al ricovero non viene riportato. Di fronte ad un quadro clinico del genere l'indicazione chirurgica non costituiva il provvedimento terapeutico di prima scelta e giustamente il medico ha consigliato in prima battuta il trattamento conservativo, di tipo antalgico e fisioterapico, riservando una possibile soluzione chirurgica al caso di fallimento di quest'ultimo. Nella documentazione presente agli atti manca qualsiasi notizia su quello che è successo negli oltre 3 mesi dal 10/12/2014, data della visita ambulatoriale, al 25/3/2015, giorno del ricovero presso l'Istituto TA. Si presuppone che il paziente abbia in qualche modo praticato le terapie prescritte senza un beneficio apprezzabile e che abbia quindi chiesto al neurochirurgo di essere messo in nota per l'intervento.
L'indicazione al trattamento risulta sostanzialmente corretta, di tipo elettivo in accordo con il paziente.
Per quanto riguarda la scelta dell'intervento da eseguire, in presenza di una stenosi prevalentemente foraminale e con una sintomatologia dolorosa monolaterale appare corretta la decisione di eseguire una emilaminectomia con decompressione radicolare. In assenza di qualsiasi segno radiologico di instabilità non vi era alcuna indicazione ad eseguire, oltre alla decompressione, anche una stabilizzazione.
Da quanto si desume dalle note operatorie anche l'esecuzione tecnica dell'intervento fu corretta”.
In primo grado, a seguito delle prime contestazioni alla ctu inizialmente depositata, all'udienza il 25 maggio 2022, sono stati sentiti in contraddittorio i CTU e i CTP ed il Giudice di prime cure dott.ssa
Paola Gandolfi “ritenuto opportuno che sulle osservazioni critiche e sulle risposte oggi formulate vi sia un supplemento di perizia nel contraddittorio delle parti, assegna termine ai CTP per note sulle allegazioni dell'odierna udienza sino al prossimo 30 giugno per note e al successivo 30 luglio per repliche e termine ai CTU per la risposta fino al 30 settembre 2022”.
In seguito di tali depositi, appare opportuno a questa Corte riportare testualmente le osservazioni del
CTP dr Sher in particolare sull'intervento e sugli esiti come segue:
" Controllo post-operatorio in esiti di microdiscectomia L 4-L5 Ipostenia EPA, TA ed ECD e Lasègue
++ed ipoestesia in L5 omolaterale" tale esame risulta di scarsa qualità tecnica per la presenza di artefatti da movimento, e rileva la presenza di anomalie, agenti con effetto massa, da interpretarsi come frammento di nucleo polposo o piccola raccolta ematica post-chirurgica; erano presenti bolle aeree negli spazi epidurali sino a livello di L l;
tale quadro neuroradiologico rappresenta una situazione che non si riscontra normalmente in tutti gli operati di discectomia: appare un quadro patologico che giustifica la complessa pagina 7 di 11 sindrome deficitaria a carico degli arti inferiori, comparsa nell'immediato post operatorio, con insorgenza di una chiara patologia neurologica periferica su base iatrogena;
tale riscontro radiologico mostra il quadro di un paziente che non è stato operato del tutto, una sintomatologia clinica di dolore e grave deficit delle funzioni della mano, in soggetto destrimane.”
I CTU così rispondono alle osservazioni :
“Il dott Sher mostra di non conoscere bene la storia clinica del paz, almeno sul piano documentale per cui se ne farà un breve ricapitolo.
Nel 2012 Il paz lamentava dolore al fianco dx senza irradiazione agli arti inferiori, ingravescente, episodi di ematuria, e disuria.
A ottobre 2011 una RNM lombare escludeva ernie discali. Per questa sintomatologia è stato trattato al G. IN per 'lombalgia 'con terapia conservativa di scarso risultato.
Nel 2014 persistenza del dolore irradiato all'arto inf dx. Obiettivamente non deficit di forza, difficoltà deambulatorie di natura antalgica, Lasègue positivo Rot rotuleo debole a dx Ipoestesia a calza, urgenza minzionale.
Si presume che il dott Sher sappia che l'anestesia a calza non è di natura radicolare.
All'RM stenosi a L4/L5 con impegno foraminale – NB l'impegno foraminale a L4/L5 può spiegare l'iporeflessia rotulea;
la stenosi lombare può giustificare il dolore. Nessuna spiegazione dell'ipoestesia a calza che, come già detto NON è un sintomo di tipo radicolare e quindi non correlabile ai problemi lombari.
Nel 2015 ricovero al TA L'obiettività è del tutto immutata. La tac mostrava un canale spinale ristretto, una protrusione discale mediana a largo raggio e una piccola focalità erniaria paramediana six a L4/L5 (si tenga presente che il dolore sciatalgico interessava l'arto di dx non quello di sin)
Operato per stenosi lombare L4/L5 di decompressione bilaterale con accesso unilaterale, il 25.03, nell'immediato post operatorio si è osservato una accentuazione del dolore ma nessun deficit neurologico di nuova insorgenza, per cui, sottoposto a Tac ed RM di controllo immediate, è stata rilevata solo una probabile piccola raccolta ematica giudicata non di interesse chirurgico.( sottolineatura dell'estensore)
Visita fisiatrica del 23.04.2015 (cammino autonomo limitata dalla comparsa di dolore e si segnala ipotrofia muscolare bilaterale).
Nella lettera di dimissioni si dice che il paz deambulava autonomamente, senza appoggio, (lieve zoppia a dx). NON (grassetto ndr) lamenta dolori irradiati pagina 8 di 11 In sostanza la sciatalgia per cui era stato operato risulta documentalmente regredita. L'intervento di decompressione ha lo scopo di decomprimere la radice. Di certo non può avere risultato significativo sul dolore lombare (che nel caso in esame non sarà mai differenziato con chiarezza da un dolore di origine urologica) sul quale può influire in modo significativo solo una fisioterapia purché metodica e prolungata. Per maggiore completezza si riporta la lettera di dimissioni”. (CTU, Pagg da 26 a 26 )
Ancora in relazione alla correttezza della scelta del tipo di intervento chirurgico al quale è stato sottoposto l'odierno appellante presso il TA nel marzo del 2015, nonché in particolare sulla correttezza tecnica dell'intervento, questa Corte non può che rilevare come dallo stesso referto della risonanza magnetica cui è stato sottoposto l'attore il 26.3.20215 dopo l'intervento persistendo la sintomatologia dolorosa, la neuroradiologia dr Erbetta scrive testualmente “Nella porzione laterale destra del canale si osserva un'immagine di forma irregolare, delle dimensioni di circa un centimetro, a stretto contatto con il disco il cui anulus è interrotto. Il reperto determina effetto di massa sul sacco durale. Potrebbe rappresentare un frammento di nucleo polposo o essere di natura post-chirurgica
(piccola raccolta ematica?). Bolle aeree negli spazi epidurali sino a livello di L1. Non si osservano alterazioni di segnale nel cono midollare”.
Rileva questa Corte che è allora esclusa dal referto della risonanza la presenza di materiale chirurgico lasciato in loco durante l'intervento, così come adombrato da parte appellante nei suoi atti (ma non riportato nelle osservazioni dal suo CTP dr Sher!) presumibilmente sulla base di quanto riportato nella lettera di dimissioni del TA “lieve compressione sul sacco durale e o sulla radice da materiale chirurgico ( emostatici) o frammento di anulus”, annotazione che non si concorda con il referto della
RMN sopra riportato ed non è infatti stato ripreso nelle osservazioni del CTP di Sher né in quelle dei
CTU, che si sono evidentemente correttamente basati sulle evidenze della RMN, di cui due immagini vengono infatti riportate anche nella consulenza a pag. 8 e 9 .
I CTU hanno inoltre ritenuto del tutto corretto l'approccio successivo a questi esami -immediatamente seguenti l'intervento- perché scrivono, a pag 15 della relazione “di fronte alla comparsa, in prima giornata postoperatoria, di esacerbazione acuta del dolore radicolare, fu certamente corretto ed improntato a diligenza professionale eseguire in urgenza TC e RMN per escludere la presenza di complicanze che potessero necessitare di trattamento chirurgico urgente. Una volta scongiurata tale eventualità e dopo rapida regressione del quadro sintomatologico il paziente fu correttamente dimesso ed avviato al percorso riabilitativo”.
L'appello non merita quindi accoglimento e viene rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo pagina 9 di 11 sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado. Non si riconosce qui il richiesto aumento per la difesa di più parti, in considerazione della difesa e posizione unitaria, sotto i medesimi profili.
L'appellante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dell'Ordine degli
Avvocati di Milano in data 24.10.2024.
Quanto alle spese che la parte appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stata condannata a pagare in favore delle controparti, si osserva che la Suprema Corte con giurisprudenza costante, afferma che “il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa”( v. fra le altre, Ordinanza n. 8388 del 31/03/2017).
Con riferimenti invece agli onorari del difensore dell'appellante, si procederà con separato provvedimento alla liquidazione delle spese richieste con istanza del 7.2.2025.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da OU AF
BA IS
contro
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO RL
ES, IN IN, TO IN EA EL OS RT IN
QUALITA' DI EREDI DEL DOTT. IN RG avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 2202/24 così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti così liquidate:
in favore della Fondazione Istituto Neurologico TA in € 2.977,00 per fase di studio, €
1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 10 di 11 in favore degli eredi IS in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.2.2025
Il Presidente relatore estensore
Giovanna Ferrero
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Andrea Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
OU AF BA IS (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
MARCHESE GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA MONTEVIDEO N. 5 20100 MILANO, presso e nello studio dell'avv. MARCHESE GIOVANNI
APPELLANTE
CONTRO
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO RL ES IN PERS. DEL L.R. (C.F.
01668320151 )
IN IN IN IN QUALITA' DI ERDE DEL DOTT. IN RG. (C.F.
[...])
IN TO IN QUALITA' DI ERDE DEL DOTT. IN RG. (C.F.
[...])
OS RT EA EL IN QUALITA' DI ERDE DEL DOTT. IN RG.
(C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. NOVIELLO ROCCO con elezione di domicilio in VIA LEOPARDI, 14 MILANO 20123 MILANO presso e nello studio dell'avv.
NOVIELLO ROCCO
pagina 1 di 11 APPELLATI
OGGETTO: lesione personale sulle seguenti conclusioni:
Per AF BA IS OU:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2202/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, I Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Gandolfi – R.G. n. 24083/2019, pubblicata il 28.02.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado da intendersi in questa sede come trascritte e riportate, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione.
- In via istruttoria: occorrendo disporre l'integrazione della CTU medico legale nei termini sopra descritti. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO RL ES IN PERS. DEL L.R
IN IN, TO IN EA EL OS RT IN
QUALITA' DI EREDI DEL DOTT. IN RG:
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni necessaria declaratoria in fatto e in diritto, così giudicare:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello depositato, per tutte le ragioni esposte al paragrafo 1. del presente atto;
- in via principale, respingere l'appello avversario per inammissibilità e/o infondatezza del motivo di appello, per le ragioni esposte nel presente atto, con conseguente conferma della decisione di primo grado;
- in via istruttoria, respingere la richiesta di integrazione di CTU avanzata, in quanto inammissibile poiché in violazione dell'art. 345 c.p.c. irrilevante ed avente ad oggetto documenti (la cartella clinica del Fatebenefratelli) non presenti nel procedimento;
-in subordine, nel denegato caso di rimessione in istruttoria
- ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie e si chiede di voler ordinare all'attore (o al terzo
Ospedale AN IN) l'esibizione della cartella clinica del ricovero dello stesso presso l'Ospedale
AN IN (cfr. ns. doc. 2 di primo grado, pag. 19 di 105 e 69 di 105) al fine di fornire ulteriori indicazioni circa lo stato di salute dell'attore pregresso all'intervento del 25.3.2015.
pagina 2 di 11 - si reitera l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. diretto all'attore e al terzo relativamente al prospetto/rendiconto di tutte le somme che l'attore ha percepito e percepirà per la lamentata menomazione nel tempo dagli assicuratori sociali per pensioni d'invalidità, eventuale indennità
d'accompagnamento e altre previdenze (Inail, Inps, ATS ex ASL), documentazione certamente esistente per quanto allegato dall'attore in citazione di primo grado e non contestato in prima memoria, nonché rilevante per evitare locupletazioni. Si chiede altresì l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. diretto all'attore della domanda presentata all'Inps per l'assegno d'invalidità del 2016, dei verbali di revisione della commissione medica per i rinnovi e all'Inail. Si chiede al Giudice, occorrendo, di provvedere all'assunzione di informazioni ex art. 213 c.p.c. nei confronti dei medesimi enti.
- si chiede di ordinare all'attore e al terzo ex art. 210 c.p.c. AN IN- CTO ASST: la cartella clinica relativa al ricovero del paziente nel febbraio 2012 presso il AN IN (come riportato dallo stesso attore in citazione di primo grado, nonché affermato nella visita del 6/7/2012), nonché della RM L-S dell'ottobre 2011 sia in iconografia che nel referto, nonché della documentazione sanitaria relativa all'intervento del medesimo nosocomio AN IN in data 23/5/2017.
- in ogni caso, vinte le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.04.2019 SS HA BA AM conveniva innanzi il
Tribunale di Milano l'Istituto Neurologico TA ed il Dott. Sergio IS per ottenere la condanna per responsabilità contrattuale per colpa della Fondazione I.R.C.C.S. TA e per responsabilità personale del dott. IS. Assumeva l'attore la sussistenza di negligenze ed errori professionali nel periodo compreso tra l'ottobre 2011 e il luglio 2015 che avevano determinato l'insorgere di danni fisici a carico dell'attore, dei quali chiedeva il risarcimento.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande in via principale. In subordine, chiedevano di limitare il risarcimento eventualmente dovuto all'attore alle risultanze processuali tenuto conto anche del pregresso clinico del paziente.
In corso di causa veniva a mancare il Dott. IS;
il processo veniva riassunto e si costituivano i suoi eredi.
Veniva disposta ed espletata CTU medico-legale collegiale sulla persona di SS HA BA
AM, con successiva convocazione a chiarimenti e deposito di integrazione di consulenza.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n.2202/2024 pubblicata in data 28/02/2024 con il seguente dispositivo:
“- rigetta tutte le domande di HA BA AM SS nei confronti dei convenuti;
pagina 3 di 11 - rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate a favore del dott. Claudio Mecacci e del dott. Francesco Lucchetti nella misura di euro 1.400,00 ciascuno, definitivamente a carico dello Stato, come da decreto emanato in corso di causa in data 11.01.2023.
- compensa le spese processuali;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. ”
Avverso tale sentenza proponeva appello AF BA IS OU con citazione notificata il 30.9.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO RL ES, IN IN,
TO IN EA EL OS RT IN QUALITA' DI EREDI DEL
DOTT. IN RG, contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 4.2.2025 il consigliere istruttore, vista la materia del contendere, fissava ex artt. 350 bis e 127 ter c.p.c. l'udienza del 25 febbraio 2025 per la discussione della causa, invitando le parti a precisare le conclusioni. Le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e dichiaravano di esonerare il relatore dalla relazione orale, rinunciando, altresì, a termine per note conclusionali. Il consigliere istruttore assegnava alle parti termine perentorio sino a 5 giorni prima dell'udienza del 25 febbraio 2025, per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositate le note sostitutive della udienza, la causa era decisa dal Collegio dell'udienza del 25.2.2025 nella camera di consiglio in pari data.
L'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
HA BA AM SS ha impugnato la sentenza per un unico motivo
1. violazione degli articoli 1218 e 2043 CE della legge 08/03/2017 numero 24
La diffusa argomentazione del motivo consente di comprendere le parti della sentenza impugnate e le ragioni dell'impugnazione, rendendo insussistente l'eccepita inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc, sia pure, osserva la Corte, l'appellante ripropone le medesime argomentazioni già sviluppate in primo grado ed efficacemente contrastate dagli accertamenti peritali e dalla sentenza.
In sostanza l'appellante lamenta che i sanitari del TA dalla prima visita effettuata sulla persona dell'appellante nel 2011, avevano prescritto unicamente terapia cortisonica “in luogo di procedere ad intervento chirurgico”, che in ogni caso “anche quando si è provveduto a intervento chirurgico è stato prescelto il tipo di intervento non elettivo per le casistiche come quella di specie….anziché procedere direttamente ad una stabilizzazione delle vertebre mediante artrodesi, operazione che avrebbe consentito di arrestare il peggioramento della colonna mediante l'impianto di viti, effettuavano pagina 4 di 11 imprudentemente una microdiscectomia L4-L5, ovvero un intervento di rimozione di ernia del disco, comportando un aggravamento delle condizioni di salute dell'appellante”.
Lamenta inoltre che dalla stessa lettera di dimissioni del TA si evinceva un peggioramento del quadro clinico a fronte del quale avrebbe dovuto effettuarsi un ulteriore intervento chirurgico “con il quale rimuovere il materiale chirurgico residuo e non invece dimettere il paziente”.
Con riferimento alle operazioni di CTU, lamenta sia la mancata acquisizione da parte dei periti d'ufficio della cartella clinica dell'ospedale Fatebenefratelli, al quale l'attore si è rivolto nel 2016 per sottoporsi ad un successivo intervento di artrodesi, sia il mancato rilievo di quando osservato dal proprio CTP dottor Sher in merito alla casa di incompatibilità del CTU dottor Lucchetti, con cui il CT di parte convenuta aveva intrattenuto un rapporto alunno-maestro.
Afferma infatti che i CTU avrebbero dovuto acquisire direttamente la cartella clinica del
Fatebenefratelli per “utilizzarla senza particolari formalismi e/o autorizzazioni solo al fine di raggiungimento di una verità scientifica” , anche in relazione al “Rapporto tra l'intervento di cui è causa ed il secondo è consequenziale intervento sostenuto presso l'ospedale Fatebenefratelli”.
Le doglianze non hanno pregio, in primo luogo quella di una adombrata incompatibilità fra il CTU ed il
CTP di parte convenuta prof De Santis, che ha chiarito nelle osservazioni, a pag 24 della ctu “Durante questi oltre quaranta anni in qualità di universitario ho fatto sempre parte anche del corpo docenti della
Scuola di Specialità in Neurochirurgia di UNIMI….., ho seguito per scopi didattici qualche centinaio, almeno, di specializzandi frequentatori della scuola. Una volta che lo specializzando conseguiva il diploma di specialità, il rapporto con la scuola era concluso e lo specialista seguiva la sua carriera professionale in altre istituzioni. In altri termini non ho mai avuto rapporti professionali extradidattici con il dott Lucchetti che non è mai stato mio assistente o collaboratore diretto avendo scelto, conseguito il diploma, altre istituzioni. In definitiva ho avuto con il dott Lucchetti rapporto esclusivamente di tipo didattico insieme al corposo corpo docenti della scuola. Faccio presente che la maggior parte dei neurochirurghi della Lombardia e regioni vicine che si sono specializzati in neurochirurgia prima del 2012 hanno avuto questo tipo di iter”.
Quanto all'acquisizione della documentazione medica, questa Corte non può che rilevare come l'odierna parte appellante, che si duole della mancata acquisizione di documentazione medica di altri nosocomi da parte dei CTU, avrebbe potuto e dovuto acquisirla e produrla direttamente in primo grado, anche per il principio di vicinanza della prova.
È indubbiamente vero, come scrive il giudice di prime cure in sentenza, che a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite con la sentenza 3086/ 2022 per il consulente tecnico non operano le preclusioni pagina 5 di 11 previste per le parti sicché possono procedere agli approfondimenti istruttori ritenuto indispensabili ai fini di rispondere ai quesiti.
Tuttavia questa Corte non può che rilevare che il collegio peritale, composto da due specialisti, il dottor
Mecacci in medicina legale ed il dottor Lucchetti in neurochirurgia, ha ritenuto non indispensabile l'acquisizione di ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta volontariamente dall'attore, con una motivazione ritenuta pienamente condivisibile. Scrivono i CTU a pag 22 “Senza entrare nel merito della correttezza o meno dell'indicazione all'intervento chirurgico del 2016, che esula dal quesito posto dall'Ill.mo Giudice, si evidenzia tuttavia come tale intervento non sia stato causato da errori di indicazione o di esecuzione del primo intervento eseguito il 25.3.2015 presso l'Istituto TA di
Milano”
Ed a pag 29 “E' opportuno sottolineare che: a) secondo la documentazione riportata in precedenza il netto miglioramento del dolore è durato circa 3 mesi e non tre settimane dopo il primo intervento. b) il dolore cruralgico (che dipende dalla radice L4) rilevato all'FBF non era presente nella sintomatologia precedente dove si parlava di sciatalgia (la sciatalgia infatti dipende dalle radici L5 ed SI), con associata ipoestesia tattile a livello della coscia dx (territorio della radice L4) Quindi la sintomatologia lamentata (almeno per quello che risulta dalla scarsa documentazione) altro non è che ima recidiva del dolore precedente ma comprende l'interessamento anche di un'altra radice. Il che sembrerebbe congruo con una progressiva sintomatologia algica che era iniziata nel 2011. Al
Fatebenefratelli per la sintomatologia suddetta è stata eseguita una artrodesi a L4/L5. Il proseguimento della terapia avrebbe dovuto essere di tipo riabilitativo. Non risulta se il paz l'abbia mai fatta e soprattutto se sia stata fatta in modo corretto, cioè non poche sedute saltuarie, ma continuativa e per mesi. In ogni caso non sembra aggiungere nulla alla controversia con il TA”
Ed ancora a pag 31 “I CTU ribadiscono che la documentazione presente agli atti è sufficiente per rispondere ai quesiti peritali. Per tale motivo non si reputa necessario acquisirne di ulteriore.”
I consulenti hanno approfonditamente analizzato tutti i documenti e di referti prodotti rispondendo puntualmente ai quesiti, con argomentazioni che non sono state specificamente contrastate nel motivo d'appello e che per completezza si riportano:
“Quando il sig. SS si presentò alla visita neurochirurgica del 10/12/2014 presentava da due anni episodi di dolore lombare, ultimamente con irradiazione all'arto inferiore destro, con evidenza alla
RMN di stenosi del canale lombare a livello L4-L5 prevalentemente foraminale. Il quadro neurologico appariva sostanzialmente negativo, dal momento che il paziente non presentava deficit stenici segmentari e che la “ipoestesia a calza” dell'arto inferiore destro che viene riportata in più parti della documentazione clinica non costituisce un segno neurologico riferibile ad un deficit radicolare, ma se
pagina 6 di 11 mai ad un possibile danno midollare e potrebbe facilmente essere un postumo del trauma dorso lombare da precipitazione che il paziente aveva riportato nel 2005 ma che nell'anamnesi relativa al ricovero non viene riportato. Di fronte ad un quadro clinico del genere l'indicazione chirurgica non costituiva il provvedimento terapeutico di prima scelta e giustamente il medico ha consigliato in prima battuta il trattamento conservativo, di tipo antalgico e fisioterapico, riservando una possibile soluzione chirurgica al caso di fallimento di quest'ultimo. Nella documentazione presente agli atti manca qualsiasi notizia su quello che è successo negli oltre 3 mesi dal 10/12/2014, data della visita ambulatoriale, al 25/3/2015, giorno del ricovero presso l'Istituto TA. Si presuppone che il paziente abbia in qualche modo praticato le terapie prescritte senza un beneficio apprezzabile e che abbia quindi chiesto al neurochirurgo di essere messo in nota per l'intervento.
L'indicazione al trattamento risulta sostanzialmente corretta, di tipo elettivo in accordo con il paziente.
Per quanto riguarda la scelta dell'intervento da eseguire, in presenza di una stenosi prevalentemente foraminale e con una sintomatologia dolorosa monolaterale appare corretta la decisione di eseguire una emilaminectomia con decompressione radicolare. In assenza di qualsiasi segno radiologico di instabilità non vi era alcuna indicazione ad eseguire, oltre alla decompressione, anche una stabilizzazione.
Da quanto si desume dalle note operatorie anche l'esecuzione tecnica dell'intervento fu corretta”.
In primo grado, a seguito delle prime contestazioni alla ctu inizialmente depositata, all'udienza il 25 maggio 2022, sono stati sentiti in contraddittorio i CTU e i CTP ed il Giudice di prime cure dott.ssa
Paola Gandolfi “ritenuto opportuno che sulle osservazioni critiche e sulle risposte oggi formulate vi sia un supplemento di perizia nel contraddittorio delle parti, assegna termine ai CTP per note sulle allegazioni dell'odierna udienza sino al prossimo 30 giugno per note e al successivo 30 luglio per repliche e termine ai CTU per la risposta fino al 30 settembre 2022”.
In seguito di tali depositi, appare opportuno a questa Corte riportare testualmente le osservazioni del
CTP dr Sher in particolare sull'intervento e sugli esiti come segue:
" Controllo post-operatorio in esiti di microdiscectomia L 4-L5 Ipostenia EPA, TA ed ECD e Lasègue
++ed ipoestesia in L5 omolaterale" tale esame risulta di scarsa qualità tecnica per la presenza di artefatti da movimento, e rileva la presenza di anomalie, agenti con effetto massa, da interpretarsi come frammento di nucleo polposo o piccola raccolta ematica post-chirurgica; erano presenti bolle aeree negli spazi epidurali sino a livello di L l;
tale quadro neuroradiologico rappresenta una situazione che non si riscontra normalmente in tutti gli operati di discectomia: appare un quadro patologico che giustifica la complessa pagina 7 di 11 sindrome deficitaria a carico degli arti inferiori, comparsa nell'immediato post operatorio, con insorgenza di una chiara patologia neurologica periferica su base iatrogena;
tale riscontro radiologico mostra il quadro di un paziente che non è stato operato del tutto, una sintomatologia clinica di dolore e grave deficit delle funzioni della mano, in soggetto destrimane.”
I CTU così rispondono alle osservazioni :
“Il dott Sher mostra di non conoscere bene la storia clinica del paz, almeno sul piano documentale per cui se ne farà un breve ricapitolo.
Nel 2012 Il paz lamentava dolore al fianco dx senza irradiazione agli arti inferiori, ingravescente, episodi di ematuria, e disuria.
A ottobre 2011 una RNM lombare escludeva ernie discali. Per questa sintomatologia è stato trattato al G. IN per 'lombalgia 'con terapia conservativa di scarso risultato.
Nel 2014 persistenza del dolore irradiato all'arto inf dx. Obiettivamente non deficit di forza, difficoltà deambulatorie di natura antalgica, Lasègue positivo Rot rotuleo debole a dx Ipoestesia a calza, urgenza minzionale.
Si presume che il dott Sher sappia che l'anestesia a calza non è di natura radicolare.
All'RM stenosi a L4/L5 con impegno foraminale – NB l'impegno foraminale a L4/L5 può spiegare l'iporeflessia rotulea;
la stenosi lombare può giustificare il dolore. Nessuna spiegazione dell'ipoestesia a calza che, come già detto NON è un sintomo di tipo radicolare e quindi non correlabile ai problemi lombari.
Nel 2015 ricovero al TA L'obiettività è del tutto immutata. La tac mostrava un canale spinale ristretto, una protrusione discale mediana a largo raggio e una piccola focalità erniaria paramediana six a L4/L5 (si tenga presente che il dolore sciatalgico interessava l'arto di dx non quello di sin)
Operato per stenosi lombare L4/L5 di decompressione bilaterale con accesso unilaterale, il 25.03, nell'immediato post operatorio si è osservato una accentuazione del dolore ma nessun deficit neurologico di nuova insorgenza, per cui, sottoposto a Tac ed RM di controllo immediate, è stata rilevata solo una probabile piccola raccolta ematica giudicata non di interesse chirurgico.( sottolineatura dell'estensore)
Visita fisiatrica del 23.04.2015 (cammino autonomo limitata dalla comparsa di dolore e si segnala ipotrofia muscolare bilaterale).
Nella lettera di dimissioni si dice che il paz deambulava autonomamente, senza appoggio, (lieve zoppia a dx). NON (grassetto ndr) lamenta dolori irradiati pagina 8 di 11 In sostanza la sciatalgia per cui era stato operato risulta documentalmente regredita. L'intervento di decompressione ha lo scopo di decomprimere la radice. Di certo non può avere risultato significativo sul dolore lombare (che nel caso in esame non sarà mai differenziato con chiarezza da un dolore di origine urologica) sul quale può influire in modo significativo solo una fisioterapia purché metodica e prolungata. Per maggiore completezza si riporta la lettera di dimissioni”. (CTU, Pagg da 26 a 26 )
Ancora in relazione alla correttezza della scelta del tipo di intervento chirurgico al quale è stato sottoposto l'odierno appellante presso il TA nel marzo del 2015, nonché in particolare sulla correttezza tecnica dell'intervento, questa Corte non può che rilevare come dallo stesso referto della risonanza magnetica cui è stato sottoposto l'attore il 26.3.20215 dopo l'intervento persistendo la sintomatologia dolorosa, la neuroradiologia dr Erbetta scrive testualmente “Nella porzione laterale destra del canale si osserva un'immagine di forma irregolare, delle dimensioni di circa un centimetro, a stretto contatto con il disco il cui anulus è interrotto. Il reperto determina effetto di massa sul sacco durale. Potrebbe rappresentare un frammento di nucleo polposo o essere di natura post-chirurgica
(piccola raccolta ematica?). Bolle aeree negli spazi epidurali sino a livello di L1. Non si osservano alterazioni di segnale nel cono midollare”.
Rileva questa Corte che è allora esclusa dal referto della risonanza la presenza di materiale chirurgico lasciato in loco durante l'intervento, così come adombrato da parte appellante nei suoi atti (ma non riportato nelle osservazioni dal suo CTP dr Sher!) presumibilmente sulla base di quanto riportato nella lettera di dimissioni del TA “lieve compressione sul sacco durale e o sulla radice da materiale chirurgico ( emostatici) o frammento di anulus”, annotazione che non si concorda con il referto della
RMN sopra riportato ed non è infatti stato ripreso nelle osservazioni del CTP di Sher né in quelle dei
CTU, che si sono evidentemente correttamente basati sulle evidenze della RMN, di cui due immagini vengono infatti riportate anche nella consulenza a pag. 8 e 9 .
I CTU hanno inoltre ritenuto del tutto corretto l'approccio successivo a questi esami -immediatamente seguenti l'intervento- perché scrivono, a pag 15 della relazione “di fronte alla comparsa, in prima giornata postoperatoria, di esacerbazione acuta del dolore radicolare, fu certamente corretto ed improntato a diligenza professionale eseguire in urgenza TC e RMN per escludere la presenza di complicanze che potessero necessitare di trattamento chirurgico urgente. Una volta scongiurata tale eventualità e dopo rapida regressione del quadro sintomatologico il paziente fu correttamente dimesso ed avviato al percorso riabilitativo”.
L'appello non merita quindi accoglimento e viene rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo pagina 9 di 11 sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado. Non si riconosce qui il richiesto aumento per la difesa di più parti, in considerazione della difesa e posizione unitaria, sotto i medesimi profili.
L'appellante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dell'Ordine degli
Avvocati di Milano in data 24.10.2024.
Quanto alle spese che la parte appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stata condannata a pagare in favore delle controparti, si osserva che la Suprema Corte con giurisprudenza costante, afferma che “il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa”( v. fra le altre, Ordinanza n. 8388 del 31/03/2017).
Con riferimenti invece agli onorari del difensore dell'appellante, si procederà con separato provvedimento alla liquidazione delle spese richieste con istanza del 7.2.2025.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da OU AF
BA IS
contro
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO RL
ES, IN IN, TO IN EA EL OS RT IN
QUALITA' DI EREDI DEL DOTT. IN RG avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 2202/24 così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti così liquidate:
in favore della Fondazione Istituto Neurologico TA in € 2.977,00 per fase di studio, €
1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 10 di 11 in favore degli eredi IS in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.2.2025
Il Presidente relatore estensore
Giovanna Ferrero
pagina 11 di 11