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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10050 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa OS Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 14448 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: risarcimento danni da lesione, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
nella qualità di eredi del sig. (C.F. Parte_5
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti RT de C.F._5
LI e AS OS, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Napoli alla Via F. Solimena, 155, come da procura in atti;
ATTORI/INTERVENTORI
E
(C.F. e P. Iva , nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Irene Bertolini, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Melisurgo, 4;
CONVENUTO
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_5
giudizio n.q. di FGVS, per sentire accertare e Controparte_1
dichiarare il proprio diritto al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il giorno
16.08.2019, alle ore 11,50-12,50, in Napoli alla via G. Leopardi (quartiere
Fuorigrotta), provocato da un motociclo rimasto non identificato che lo investiva mentre attraversava sulle apposite strisce pedonali.
Si costituiva la quale impresa designata alla gestione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la quale contestava integralmente le difese avverse, eccependo, in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo e l'improponibilità della domanda per mancanza dei requisiti relativi alla richiesta stragiudiziale ai sensi dell'art. 148 del
D.L.G. nr. 209/05. Nel merito, impugnava il fatto storico e contestava le modalità del sinistro, asserendo che dovesse essere rigorosamente provato il nesso di causalità tra le lesioni rapportate alla dinamica e contestava altresì la quantificazione dei danni così come formulata da parte attrice. Insisteva dunque per il rigetto della domanda attorea.
A sostegno della sua domanda, l'attrice produceva copiosa documentazione medica.
Nelle more del giudizio, in data 12.01.2023, il sig. Parte_5
decedeva, per cui intervenivano in giudizio , Parte_1 Parte_2
e , nella qualità di eredi del sig.
[...] Parte_3 Parte_4
, facendo propria la domanda proposta con tutti i Parte_5
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 2 di 10 documenti già depositati.
Così brevemente riassunto l'oggetto del processo, va preliminarmente evidenziato che parte attrice risulta aver ottemperato agli adempimenti di legge previsti dalla normativa vigente, avendo inoltrato istanza di risarcimento con pec alla quale impresa designata per il Controparte_1
F.G.V.S. nonché alla CONSAP, in conformità a quanto prescritto dal
D.Lgs.209/2005. Inoltre, va poi rilevato che l'attore non ha documentato di aver presentato atto di denuncia/querela nei confronti dell'ignoto conducente del veicolo rimasto non identificato;
al riguardo, giova ricordare che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il soggetto che agisce in giudizio per ottenere dal fondo di garanzia delle vittime della strada il risarcimento dei danni subiti, asserendo di essere rimasto vittima di un sinistro causato da un veicolo non identificato, deve provare solo le sue allegazioni: tale onere probatorio non può dirsi assolto solo perché l'attore ha presentato alle Autorità competenti a riceverla o tenuta a riferirne all'Autorità giudiziaria una denuncia o querela nei confronti degli ignoti autori del sinistro;
allo stesso modo, tal onere probatorio non può ritenersi inadempiuto solo perché l'attore ha omesso di presentare una siffatta denuncia o querela.
Pertanto, la presentazione di una denuncia o querela non assurge a dignità di necessaria condizione di proponibilità della domanda, ma si iscrive in una più vasta orbita valutativa della medesima (Corte Appello Napoli, 09/12/2019, n.
5963; Cass. 23/06/2017, n. 15659; Cass. 24/03/2016, n. 5892; Cass.
04/11/2014, n. 23434); né può ritenersi obbligatorio ai fini dell'ottenimento del risarcimento aver indicato nella querela i nominativi dei testimoni poi citati come testimoni nel procedimento civile (Cass. 03/05/2018, n. 10545;
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 3 di 10 Cass. 24/03/2016, n. 5892; Cass. 18/06/2012, n. 9939). Per quanto detto, non hanno, dunque, fondamento i dubbi circa la proponibilità della domanda, prospettati da nei propri atti difensivi. CP_1
Passando quindi alla valutazione critica del materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria, va rilevato che l'evento e le modalità del suo verificarsi, come prospettati in citazione, hanno trovato pieno riscontro nelle deposizioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria, della cui attendibilità non emergono elementi per cui dubitare.
Dalla consulenza tecnica di ufficio medico-legale emerge inoltre la compatibilità causale tra l'evento e le conseguenze lesive. Quanto alla responsabilità, occorre evidenziare che i testimoni hanno entrambi riferito che, nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione, mentre il attraversava la strada sulle strisce pedonali, un motociclo lo Parte_5
investiva mentre effettuava un sorpasso a sinistra del veicolo che lo precedeva e che si era fermato per consentire il transito del pedone, che veniva colpito sulla sua sinistra, provocandone la caduta sul fianco destro;
è stato altresì riferito che il conducente del motociclo, che indossava il casco, si allontanava repentinamente senza che nessuno riuscisse a segnarne la targa.
Emerge, dunque, la prova sia della piena responsabilità nella causazione dell'evento a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato, sia della incolpevole impossibilità di identificare il medesimo da parte della danneggiata. In particolare, con riferimento alla individuazione della responsabilità, occorre ricordare che, trattandosi di investimento di pedone, trova applicazione la presunzione di integrale responsabilità del veicolo investitore, posta dall'art.2054 comma I del codice civile;
in proposito,
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 4 di 10 occorre aggiungere che la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma primo, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana: pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (Cass. 28/08/2020, n. 17985; Cass. 28/06/2019, n. 17410; Cass.
22/01/2015, n. 1135; Cass. 22/05/2007, n. 11873; Cass. 09/06/2005, n.
12127). Nel caso di specie non sono però emersi elementi da cui desumere l'esistenza di un concorso di colpa del danneggiato, essendo emerso dalla testimonianza assunta che lo stesso è stato investito mentre attraversava in corrispondenza delle strisce;
peraltro, l'eventuale anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore ovvero quando condotta del pedone non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento (Cass. 18/11/2014, n. 24472; Cass. 28/02/2020, n. 5627): di tali eventualità non emerge traccia nel materiale istruttorio acquisito in atti.
Ciò posto, va rilevato che attraverso la c.t.u. – espletata in maniera approfondita ed esauriente – si è accertato che “le lesioni patite in vita dal fu
Sig. sono compatibili con le circostanze dell'accidente Parte_5
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 5 di 10 traumatico riferito, ossia un forte trauma diretto e conseguente trauma indiretto da caduta al suolo contro una superficie dura come l'asfalto. Il tempo intercorso tra l'evento traumatico e la sintomatologia disfunzionale a carico della spalla e del ginocchio di destra, e certificata in PS, risulta compatibile così come la sede di azione del trauma con la sede delle manifestazioni cliniche e la successione ininterrotta della malattia in esame.
Compatibile inoltre è la produzione dell'effetto dannoso in relazione all'azione lesiva: il fu Sig. nell'atto di attraversare la strada, Parte_5
venne urtato da un motociclo rovinando al suolo e procurandosi lesioni fratturative della spalla destra, escoriazioni agli arti inferiori ed una flc in regione frontale con perdita di sostanza.
Appaiono quindi compatibili le lesioni prodottesi e descritte dalle notizie circostanziali di querela con il dato clinico repertato in PS. Nel caso in specie, per quanto descritto in precedenza vi è un accreditabile rapporto causale e, agli atti, non risultano individuabili altri momenti quali causa del trauma riportato. Risultano dunque soddisfatti i criteri medico-legali per
l'accertamento del nesso di causalità (il criterio topografico, dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa, il criterio cronologico e di esclusione di altri momenti eziologici)” (cfr. pp 5-6 della
CTU). In merito alla quantificazione del danno il CTU ha accertato che:
“Il fu Sig. era un pensionato, ex operaio 83enne Parte_5 CP_2
all'epoca dei fatti, che a seguito dell'incidente subito ebbe a riportare una frattura pluriframmentaria dell'omero prossimale di destra,trattato dapprima chirurgicamente con sintesi con Epibloc e successivamente con protesi inversa di spalla, che produsse esiti funzionali stabilizzati. Per il
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 6 di 10 danno subito in vita risultano pertanto da riconoscersi: - 8 (otto) giorni di totale invalidità; - 30 (trenta) giorni di invalidità temporanea parziale
(I.T.P.) al valore medio del 75%; - 20 (venti) giorni di invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al valore medio del 50%; - ulteriori 20 (venti) giorni di invalidità temporanea parziale (I.T.P.) progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 25%. Il valore di danno biologico permanente accreditabile è da valutarsi con 22 (ventidue) punti percentuali ai quali vanno decurtati, con criterio differenziale, 9 (nove) punti corrispondenti all'accreditabile preesistente limitazione artrosica, realizzando il punteggio del 13% (tredici per cento). I postumi delle lesioni patite dal fu Sig.
non ebbero a comportare evoluzione 'in peius' della vita Parte_5
di relazione in maniera considerevole né della 'capacità lavorativa generica
e specifica”. (cfr. p. 13 della CTU). Tale valutazione, approfondita e correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione. Passando quindi alla concreta liquidazione del danno non patrimoniale in favore del sig. , va evidenziato che l'attore Parte_5
è deceduto nel corso del giudizio e che quindi il risarcimento va riconosciuto in favore degli eredi.
In merito alla richiesta di parte convenuta, espressa in sede di precisazione delle conclusioni, circa l'applicabilità al caso di specie delle c.d. “tabelle milanesi sulla premorienza”, sostenendo che il danno non patrimoniale da lesioni non potrebbe essere riconosciuto integralmente, ma solo in proporzione alla vita residua del danneggiato, si ritiene che tale richiesta, nel caso di specie debba essere disattesa. Il de cuius è sopravvissuto all'evento per circa tre annui e mezzo, di conseguenza aveva in vita maturato il danno
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 7 di 10 biologico che pertanto è trasmissibile agli eredi. Costante giurisprudenza, infatti, ritiene che il danno biologico permanente, subito da soggetto che sopravvive all'evento lesivo per un apprezzabile lasso di tempo, entra a far parte del suo patrimonio e si trasmette agli eredi, a prescindere dalla successiva morte. All'uopo, come evidenziato anche da parte attrice, la
Suprema Corte ha affermato, tra l'altro: "Qualora la vittima di un illecito lesivo della salute sia sopravvissuta per un periodo apprezzabile all'evento lesivo, il danno biologico da essa patito, ancorché destinato a cessare per effetto della sopravvenuta morte, si consolida nel patrimonio della vittima e si trasmette agli eredi iure successionis." (Cass. civ., sez. III, 22.09.2015, n.
18641; Cass. 26.07.2019, n. 20215). L'evento lesivo a danno del de cuius sig.
risale al 16.08.2019, mentre il decesso si è verificato in Parte_5
data 12.01.2023, oltre tre anni dopo. Nelle more dell'evento morte il subiva interventi chirurgici importanti;
terapie e riabilitazioni;
con Parte_5
una limitazione alla vita quotidiana stimata nella percentuale del 13% di invalidità. Il richiamato lasso di tempo dall'evento lesivo alla morte determina, in adesione alla prevalente giurisprudenza, la trasmissibilità piena del danno biologico, non patrimoniale, agli eredi.
Nel caso in esame risulta provato che il danneggiato ha vissuto alcuni anni, circa tre anni e mezzo, dopo l'evento dannoso, subendo in pieno l'invalidità, le sofferenze fisiche e morali, gli interventi chirurgici e le limitazioni funzionali, pertanto, il danno si è realizzato e deve essere riconosciuto e trasmesso in capo agli eredi. (ex multis: Cass. Civ. nn.18641/2015,
15760/2018 e 20215/2019)
Va, pertanto, liquidato nella percentuale del 13% come indicato dal CTU alla
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 8 di 10 cui valutazione si ritiene di aderire anche per quanto attiene ai giorni di ITP e
ITT. Ne discende che il danno da liquidare ammonta ad €.34.638,50 di cui
€.29.406,00 per danno non patrimoniale e €.5.232,50 per danno biologico temporaneo, subito dal de cuius a seguito dell'evento dannoso di cui all'atto introduttivo del giudizio.
In definitiva, compete agli eredi/interventori del sig. , a Parte_5
titolo di credito risarcitorio sub specie di danno biologico e morale, trasmesso iure successionis, la somma complessiva di €.34.638,50 (€29.406,00 + €
5.232,50) oltre le spese mediche per €.106,02, come risultante agli atti e dalla relazione di CTU.
Al pagamento di detti importi, in favore degli eredi del de cuius, va condannata la Società n.q. di mpresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del FGVS.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n.55 e ss.mm.ii., ed in particolare, ai tenendo conto della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento. Si liquidano pertanto i parametri medi previsti per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia in base al decisum e, stante la dichiarazione espressa, si dispone l'attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 9 di 10 difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex D.Lgs.
209/05, al pagamento in favore di , , Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi del sig. Parte_3 Parte_4
della complessiva somma di €.34.638,50 oltre interessi Parte_5
legali dalla presente pronuncia, nonché €.106,02 per spese mediche documentate;
2) condanna la quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo Garanzia per le
Vittime della Strada, al pagamento in favore di , Parte_1
, , delle spese di Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio, che si liquidano in €.786,00 per esborsi, oltre le spese di c.t.u., ed
€.7.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15% sui compensi liquidati, nonchè IVA e CPA secondo le aliquote vigenti, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti
AS OS e RT De LI.
Così deciso in Napoli, il 30.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria OS)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa OS Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 14448 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: risarcimento danni da lesione, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
nella qualità di eredi del sig. (C.F. Parte_5
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti RT de C.F._5
LI e AS OS, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Napoli alla Via F. Solimena, 155, come da procura in atti;
ATTORI/INTERVENTORI
E
(C.F. e P. Iva , nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Irene Bertolini, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Melisurgo, 4;
CONVENUTO
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_5
giudizio n.q. di FGVS, per sentire accertare e Controparte_1
dichiarare il proprio diritto al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il giorno
16.08.2019, alle ore 11,50-12,50, in Napoli alla via G. Leopardi (quartiere
Fuorigrotta), provocato da un motociclo rimasto non identificato che lo investiva mentre attraversava sulle apposite strisce pedonali.
Si costituiva la quale impresa designata alla gestione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la quale contestava integralmente le difese avverse, eccependo, in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo e l'improponibilità della domanda per mancanza dei requisiti relativi alla richiesta stragiudiziale ai sensi dell'art. 148 del
D.L.G. nr. 209/05. Nel merito, impugnava il fatto storico e contestava le modalità del sinistro, asserendo che dovesse essere rigorosamente provato il nesso di causalità tra le lesioni rapportate alla dinamica e contestava altresì la quantificazione dei danni così come formulata da parte attrice. Insisteva dunque per il rigetto della domanda attorea.
A sostegno della sua domanda, l'attrice produceva copiosa documentazione medica.
Nelle more del giudizio, in data 12.01.2023, il sig. Parte_5
decedeva, per cui intervenivano in giudizio , Parte_1 Parte_2
e , nella qualità di eredi del sig.
[...] Parte_3 Parte_4
, facendo propria la domanda proposta con tutti i Parte_5
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 2 di 10 documenti già depositati.
Così brevemente riassunto l'oggetto del processo, va preliminarmente evidenziato che parte attrice risulta aver ottemperato agli adempimenti di legge previsti dalla normativa vigente, avendo inoltrato istanza di risarcimento con pec alla quale impresa designata per il Controparte_1
F.G.V.S. nonché alla CONSAP, in conformità a quanto prescritto dal
D.Lgs.209/2005. Inoltre, va poi rilevato che l'attore non ha documentato di aver presentato atto di denuncia/querela nei confronti dell'ignoto conducente del veicolo rimasto non identificato;
al riguardo, giova ricordare che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il soggetto che agisce in giudizio per ottenere dal fondo di garanzia delle vittime della strada il risarcimento dei danni subiti, asserendo di essere rimasto vittima di un sinistro causato da un veicolo non identificato, deve provare solo le sue allegazioni: tale onere probatorio non può dirsi assolto solo perché l'attore ha presentato alle Autorità competenti a riceverla o tenuta a riferirne all'Autorità giudiziaria una denuncia o querela nei confronti degli ignoti autori del sinistro;
allo stesso modo, tal onere probatorio non può ritenersi inadempiuto solo perché l'attore ha omesso di presentare una siffatta denuncia o querela.
Pertanto, la presentazione di una denuncia o querela non assurge a dignità di necessaria condizione di proponibilità della domanda, ma si iscrive in una più vasta orbita valutativa della medesima (Corte Appello Napoli, 09/12/2019, n.
5963; Cass. 23/06/2017, n. 15659; Cass. 24/03/2016, n. 5892; Cass.
04/11/2014, n. 23434); né può ritenersi obbligatorio ai fini dell'ottenimento del risarcimento aver indicato nella querela i nominativi dei testimoni poi citati come testimoni nel procedimento civile (Cass. 03/05/2018, n. 10545;
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 3 di 10 Cass. 24/03/2016, n. 5892; Cass. 18/06/2012, n. 9939). Per quanto detto, non hanno, dunque, fondamento i dubbi circa la proponibilità della domanda, prospettati da nei propri atti difensivi. CP_1
Passando quindi alla valutazione critica del materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria, va rilevato che l'evento e le modalità del suo verificarsi, come prospettati in citazione, hanno trovato pieno riscontro nelle deposizioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria, della cui attendibilità non emergono elementi per cui dubitare.
Dalla consulenza tecnica di ufficio medico-legale emerge inoltre la compatibilità causale tra l'evento e le conseguenze lesive. Quanto alla responsabilità, occorre evidenziare che i testimoni hanno entrambi riferito che, nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione, mentre il attraversava la strada sulle strisce pedonali, un motociclo lo Parte_5
investiva mentre effettuava un sorpasso a sinistra del veicolo che lo precedeva e che si era fermato per consentire il transito del pedone, che veniva colpito sulla sua sinistra, provocandone la caduta sul fianco destro;
è stato altresì riferito che il conducente del motociclo, che indossava il casco, si allontanava repentinamente senza che nessuno riuscisse a segnarne la targa.
Emerge, dunque, la prova sia della piena responsabilità nella causazione dell'evento a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato, sia della incolpevole impossibilità di identificare il medesimo da parte della danneggiata. In particolare, con riferimento alla individuazione della responsabilità, occorre ricordare che, trattandosi di investimento di pedone, trova applicazione la presunzione di integrale responsabilità del veicolo investitore, posta dall'art.2054 comma I del codice civile;
in proposito,
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 4 di 10 occorre aggiungere che la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma primo, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana: pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (Cass. 28/08/2020, n. 17985; Cass. 28/06/2019, n. 17410; Cass.
22/01/2015, n. 1135; Cass. 22/05/2007, n. 11873; Cass. 09/06/2005, n.
12127). Nel caso di specie non sono però emersi elementi da cui desumere l'esistenza di un concorso di colpa del danneggiato, essendo emerso dalla testimonianza assunta che lo stesso è stato investito mentre attraversava in corrispondenza delle strisce;
peraltro, l'eventuale anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore ovvero quando condotta del pedone non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento (Cass. 18/11/2014, n. 24472; Cass. 28/02/2020, n. 5627): di tali eventualità non emerge traccia nel materiale istruttorio acquisito in atti.
Ciò posto, va rilevato che attraverso la c.t.u. – espletata in maniera approfondita ed esauriente – si è accertato che “le lesioni patite in vita dal fu
Sig. sono compatibili con le circostanze dell'accidente Parte_5
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 5 di 10 traumatico riferito, ossia un forte trauma diretto e conseguente trauma indiretto da caduta al suolo contro una superficie dura come l'asfalto. Il tempo intercorso tra l'evento traumatico e la sintomatologia disfunzionale a carico della spalla e del ginocchio di destra, e certificata in PS, risulta compatibile così come la sede di azione del trauma con la sede delle manifestazioni cliniche e la successione ininterrotta della malattia in esame.
Compatibile inoltre è la produzione dell'effetto dannoso in relazione all'azione lesiva: il fu Sig. nell'atto di attraversare la strada, Parte_5
venne urtato da un motociclo rovinando al suolo e procurandosi lesioni fratturative della spalla destra, escoriazioni agli arti inferiori ed una flc in regione frontale con perdita di sostanza.
Appaiono quindi compatibili le lesioni prodottesi e descritte dalle notizie circostanziali di querela con il dato clinico repertato in PS. Nel caso in specie, per quanto descritto in precedenza vi è un accreditabile rapporto causale e, agli atti, non risultano individuabili altri momenti quali causa del trauma riportato. Risultano dunque soddisfatti i criteri medico-legali per
l'accertamento del nesso di causalità (il criterio topografico, dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa, il criterio cronologico e di esclusione di altri momenti eziologici)” (cfr. pp 5-6 della
CTU). In merito alla quantificazione del danno il CTU ha accertato che:
“Il fu Sig. era un pensionato, ex operaio 83enne Parte_5 CP_2
all'epoca dei fatti, che a seguito dell'incidente subito ebbe a riportare una frattura pluriframmentaria dell'omero prossimale di destra,trattato dapprima chirurgicamente con sintesi con Epibloc e successivamente con protesi inversa di spalla, che produsse esiti funzionali stabilizzati. Per il
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 6 di 10 danno subito in vita risultano pertanto da riconoscersi: - 8 (otto) giorni di totale invalidità; - 30 (trenta) giorni di invalidità temporanea parziale
(I.T.P.) al valore medio del 75%; - 20 (venti) giorni di invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al valore medio del 50%; - ulteriori 20 (venti) giorni di invalidità temporanea parziale (I.T.P.) progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 25%. Il valore di danno biologico permanente accreditabile è da valutarsi con 22 (ventidue) punti percentuali ai quali vanno decurtati, con criterio differenziale, 9 (nove) punti corrispondenti all'accreditabile preesistente limitazione artrosica, realizzando il punteggio del 13% (tredici per cento). I postumi delle lesioni patite dal fu Sig.
non ebbero a comportare evoluzione 'in peius' della vita Parte_5
di relazione in maniera considerevole né della 'capacità lavorativa generica
e specifica”. (cfr. p. 13 della CTU). Tale valutazione, approfondita e correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione. Passando quindi alla concreta liquidazione del danno non patrimoniale in favore del sig. , va evidenziato che l'attore Parte_5
è deceduto nel corso del giudizio e che quindi il risarcimento va riconosciuto in favore degli eredi.
In merito alla richiesta di parte convenuta, espressa in sede di precisazione delle conclusioni, circa l'applicabilità al caso di specie delle c.d. “tabelle milanesi sulla premorienza”, sostenendo che il danno non patrimoniale da lesioni non potrebbe essere riconosciuto integralmente, ma solo in proporzione alla vita residua del danneggiato, si ritiene che tale richiesta, nel caso di specie debba essere disattesa. Il de cuius è sopravvissuto all'evento per circa tre annui e mezzo, di conseguenza aveva in vita maturato il danno
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 7 di 10 biologico che pertanto è trasmissibile agli eredi. Costante giurisprudenza, infatti, ritiene che il danno biologico permanente, subito da soggetto che sopravvive all'evento lesivo per un apprezzabile lasso di tempo, entra a far parte del suo patrimonio e si trasmette agli eredi, a prescindere dalla successiva morte. All'uopo, come evidenziato anche da parte attrice, la
Suprema Corte ha affermato, tra l'altro: "Qualora la vittima di un illecito lesivo della salute sia sopravvissuta per un periodo apprezzabile all'evento lesivo, il danno biologico da essa patito, ancorché destinato a cessare per effetto della sopravvenuta morte, si consolida nel patrimonio della vittima e si trasmette agli eredi iure successionis." (Cass. civ., sez. III, 22.09.2015, n.
18641; Cass. 26.07.2019, n. 20215). L'evento lesivo a danno del de cuius sig.
risale al 16.08.2019, mentre il decesso si è verificato in Parte_5
data 12.01.2023, oltre tre anni dopo. Nelle more dell'evento morte il subiva interventi chirurgici importanti;
terapie e riabilitazioni;
con Parte_5
una limitazione alla vita quotidiana stimata nella percentuale del 13% di invalidità. Il richiamato lasso di tempo dall'evento lesivo alla morte determina, in adesione alla prevalente giurisprudenza, la trasmissibilità piena del danno biologico, non patrimoniale, agli eredi.
Nel caso in esame risulta provato che il danneggiato ha vissuto alcuni anni, circa tre anni e mezzo, dopo l'evento dannoso, subendo in pieno l'invalidità, le sofferenze fisiche e morali, gli interventi chirurgici e le limitazioni funzionali, pertanto, il danno si è realizzato e deve essere riconosciuto e trasmesso in capo agli eredi. (ex multis: Cass. Civ. nn.18641/2015,
15760/2018 e 20215/2019)
Va, pertanto, liquidato nella percentuale del 13% come indicato dal CTU alla
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 8 di 10 cui valutazione si ritiene di aderire anche per quanto attiene ai giorni di ITP e
ITT. Ne discende che il danno da liquidare ammonta ad €.34.638,50 di cui
€.29.406,00 per danno non patrimoniale e €.5.232,50 per danno biologico temporaneo, subito dal de cuius a seguito dell'evento dannoso di cui all'atto introduttivo del giudizio.
In definitiva, compete agli eredi/interventori del sig. , a Parte_5
titolo di credito risarcitorio sub specie di danno biologico e morale, trasmesso iure successionis, la somma complessiva di €.34.638,50 (€29.406,00 + €
5.232,50) oltre le spese mediche per €.106,02, come risultante agli atti e dalla relazione di CTU.
Al pagamento di detti importi, in favore degli eredi del de cuius, va condannata la Società n.q. di mpresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del FGVS.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n.55 e ss.mm.ii., ed in particolare, ai tenendo conto della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento. Si liquidano pertanto i parametri medi previsti per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia in base al decisum e, stante la dichiarazione espressa, si dispone l'attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
Proc. R.G.n.14448/2021 – sentenza Pagina 9 di 10 difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex D.Lgs.
209/05, al pagamento in favore di , , Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi del sig. Parte_3 Parte_4
della complessiva somma di €.34.638,50 oltre interessi Parte_5
legali dalla presente pronuncia, nonché €.106,02 per spese mediche documentate;
2) condanna la quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo Garanzia per le
Vittime della Strada, al pagamento in favore di , Parte_1
, , delle spese di Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio, che si liquidano in €.786,00 per esborsi, oltre le spese di c.t.u., ed
€.7.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15% sui compensi liquidati, nonchè IVA e CPA secondo le aliquote vigenti, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti
AS OS e RT De LI.
Così deciso in Napoli, il 30.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria OS)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
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