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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/10/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3827 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
Parte 1 nato a [...] il [...], C.F. 1 residente in
Selargius, CA, Via Crispi Francesco, n°50, elettivamente domiciliato in Cagliari, Piazza
Repubblica, n°10, presso lo studio dell'Avv. Maria Sole Mossa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
,nata a [...] il [...] e residente in [...]
"elettivamente domiciliata in Cagliari piazza Galilei n. 12, presso 39, C.F. C.F. 2
lo studio dell'avv. Carla Itria Bellu, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 19.9.2023 prot. n. 3402/2023;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglio l'Ill.mo Tribunale:
Dichiarare la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e Controparte 1
Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• Nessun assegno di mantenimento in favore della Sig.ra Controparte 1 attesa l'evidente autonomia reddituale confermata dalla stessa resistente; • Nessuna assegnazione della casa coniugale per assenza dei presupposti di legge. • Con vittoria di spese, competenze, onorari, oneri e accessori come per legge.
"
"6Nell'interesse della resistente. Voglia l'ill.mo Tribunale:
Controparte 1 e Parte 1 2)1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi
Rigettare la richiesta di addebito della separazione a carico della Sig.ra CP 1 e riconoscere un
assegno di mantenimento in favore della resistente pari a € 500,00 mensili;
3) Con vittoria di spese e onorari, da liquidare in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato."
MOTIVI Con ricorso depositato in data 25 maggio 2023, il sig. Parte 1 ha adito questo Tribunale
chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge Controparte 1 con addebito a
,
quest'ultima per aver violato gli obblighi coniugali di coabitazione e collaborazione.
Il ricorrente ha chiesto inoltre che non fosse riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della resistente, ritenuta economicamente autonoma, e che non fosse disposta l'assegnazione della casa coniugale per mancanza dei presupposti di legge. Ha infine domandato che la signora CP 1 fosse invitata a lasciare l'abitazione familiare entro dieci giorni dalla prima udienza di comparizione personale delle parti, portando con sé i propri effetti personali e i beni di esclusiva proprietà.
A fondamento del ricorso, il ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in data 8
settembre 1984 e che dal rapporto sono nati quattro figli, tutti ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Solo la figlia Per 1 ha mantenuto la residenza presso il padre,
con il quale ha continuato a convivere nell'abitazione di via Francesco Crispi n. 50.
Il ricorrente ha affermato che, dopo molti anni di convivenza, l'unione materiale e morale tra i coniugi è venuta meno, da un lato per l'affievolirsi del sentimento affettivo e dall'altro per il comportamento della signora CP 1 la quale ha progressivamente condotto una vita autonoma e indipendente.
Ha precisato che la resistente ha mantenuto formalmente la residenza e che da circa tre mesi prima del deposito del ricorso, la stessa si sarebbe trasferita altrove, cessando completamente di farvi ritorno.
Il ricorrente ha altresì rilevato di essere sempre stata una persona dedita al lavoro e alla famiglia, di percepire un modesto reddito come lavoratore e di dover far fronte al pagamento del canone di locazione dell'abitazione (pari a euro 450,00 mensili, oltre oneri e rate di finanziamento), nonché
alle spese domestiche. ****
Con memoria di costituzione depositata il 6 ottobre 2023, si è costituita la signora CP 1 la
quale ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, ha domandato l'addebito della separazione al marito.
La resistente ha affermato che la convivenza coniugale era divenuta da tempo intollerabile a causa dei comportamenti del ricorrente, caratterizzati da maltrattamenti fisici e psicologici, aggravati da un presunto abuso di sostanze alcoliche. Ha sostenuto che proprio tali condotte l'hanno costretta ad allontanarsi definitivamente dalla casa familiare, negando ogni responsabilità nella crisi coniugale.
Ha inoltre dedotto di non disporre di redditi propri, poiché affetta da una patologia oculistica che le impedisce di lavorare stabilmente, e ha chiesto pertanto il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili.
All'udienza di comparizione dell'8 novembre 2023, il Giudice ha sentito congiuntamente le parti. Entrambi hanno concordato che la separazione di fatto era in atto dal 2018.
Il ricorrente ha riferito che la rottura era dovuta a incompatibilità caratteriali e frequenti litigi;
ha
Per dichiarato di vivere con la figlia in un'abitazione in locazione e di lavorare come panettiere con uno stipendio di circa euro 1.200,00 mensili.
La resistente ha, invece, confermato di aver lasciato la casa dopo l'ennesima minaccia del marito,
affermando di essere stata più volte oggetto di aggressioni verbali e di aver richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Ha dichiarato di convivere a Sestu con un nuovo compagno, carpentiere di professione, e di non aver mai ricevuto somme di denaro a titolo di mantenimento.
*****
Con ordinanza del 28 novembre 2023, il Tribunale ha dato atto che non vi erano figli minorenni o non economicamente indipendenti e ha quindi escluso i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, che è rimasta nella disponibilità del proprietario. Ha inoltre rilevato che la signora CP 1 convivendo stabilmente con il nuovo compagno e non
,
avendo ricevuto contributi dal marito per diversi anni, si trovava in condizione di provvedere autonomamente al proprio mantenimento o che, comunque, vi provvedeva all'interno della nuova convivenza more uxorio. Pertanto, non ha disposto alcun contributo economico reciproco tra le parti.
In relazione alle prove richieste, il Giudice ha ammesso solo alcune delle istanze formulate dal ricorrente, limitandole ai capitoli ritenuti pertinenti (nn. 4 e 8), escludendo le restanti e rigettando quelle proposte dalla resistente poiché ritenute irrilevanti o già oggetto di prova documentale.
All'udienza del 29 febbraio 2024, la signora CP 1 non è comparsa per rendere l'interrogatorio formale, senza fornire giustificazioni;
il Giudice ne ha dato atto ai sensi dell'art. 238 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 marzo 2024, da sostituirsi con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
All'udienza del 9 ottobre 2024, il Giudice ha dato atto del deposito delle note scritte da parte della sola resistente e, all'esito, ha fissato l'udienza del 13 gennaio 2025 per la spedizione a sentenza,
assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito delle note scritte, delle memorie conclusionali e delle repliche.
All'udienza del 13.01.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
*****
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile. Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
*****
Controparte_1 ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico La resistente del coniuge Parte 1 deducendo di trovarsi in una condizione di difficoltà economica e di non poter svolgere attività lavorativa stabile a causa di una patologia oculistica.
La domanda non è fondata.
Giova preliminarmente osservare che, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento presuppone la perdurante disparità economica tra i coniugi e l'impossibilità per il richiedente di provvedere a sé stesso, circostanza che deve essere valutata anche alla luce del principio di autoresponsabilità economica.
Dall'istruttoria è emerso che la signora CP 1 ha abbandonato la casa coniugale sin dal 2018 e,
dal 2020, ha instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, nel comune di Sestu,
circostanza ammessa dalla stessa resistente.dedotta dal ricorrente e
Il Giudice istruttore, con ordinanza del 28 novembre 2023, ha dato atto dell'esistenza di una relazione affettiva consolidata e continuativa, all'interno della quale la resistente convive stabilmente, condividendo abitazione e spese di vita quotidiana con il nuovo partner, lavoratore dipendente con reddito proprio, ritenendo pertanto insussistenti i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento.
La circostanza relativa al deficit visivo non è stata documentata mediante certificazione medica, ma
è stata ammessa dallo stesso ricorrente, il quale ha riconosciuto che la resistente è affetta da una riduzione della capacità visiva e percepisce una pensione di invalidità civile.
Tale elemento, per quanto rilevante sul piano personale, non è sufficiente a fondare il diritto al mantenimento, atteso che la pensione di invalidità costituisce reddito personale e forma di sostegno economico pubblico, che non implica automaticamente l'incapacità di provvedere a sé stessi.
Le deduzioni difensive della resistente, secondo cui le dichiarazioni rese in udienza presidenziale non sarebbero esaurienti perché il ricorrente non avrebbe fornito prova del perdurare della convivenza, non possono essere condivise.
È vero che, in linea di principio, l'onere di provare la formazione di un nuovo nucleo familiare e la convivenza stabile con un terzo incombe sul coniuge che eccepisce l'insussistenza del diritto al mantenimento. Tuttavia, nel caso di specie, la circostanza della convivenza è stata ammessa dalla stessa resistente, sia in sede presidenziale che nelle difese successive, e non è stata mai successivamente smentita né circostanziata in senso contrario.
Ne consegue che la convivenza deve ritenersi accertata e perdurante, con conseguente esclusione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della resistente Controparte_1
dovendosi confermare integralmente quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori con l'ordinanza del 28 novembre 2023.
*****
Tenuto conto della natura personale e familiare della controversia, nonché dell'esito complessivo del giudizio, il Tribunale ritiene equo disporre una compensazione parziale delle spese di lite,
ponendo a carico della resistente la metà delle stesse.
Invero, pur avendo le parti reciprocamente rinunciato alla domanda di addebito, la resistente è
risultata soccombente in ordine alla richiesta di assegno di mantenimento, non avendo fornito prova delle proprie condizioni di bisogno e risultando accertata la stabile convivenza con un nuovo compagno. Tali circostanze giustificano, pertanto, che le spese di lite siano poste per il 50% a carico della resistente e per il restante 50% compensate tra le parti, con condanna della resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale:
Dichiara la separazione personale dei coniugi, Parte 1 nato a [...] il
" nata a [...] il [...], mandando al 12.09.1965, e Controparte 1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 25,
parte I, anno 1984, Comune di Quartu Sant'Elena (Ca).
rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta da Controparte 1 , per le ragioni esposte in motivazione confermando i provvedimenti già assunti con ordinanza del 28
novembre 2023;
Pone le spese di lite per il 50% a carico della resistente Controparte 1 e per il restante
50% compensate tra le parti;
condanna la resistente a rifondere al ricorrente Parte 1
[...] la metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro
2560,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
17.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3827 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
Parte 1 nato a [...] il [...], C.F. 1 residente in
Selargius, CA, Via Crispi Francesco, n°50, elettivamente domiciliato in Cagliari, Piazza
Repubblica, n°10, presso lo studio dell'Avv. Maria Sole Mossa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
,nata a [...] il [...] e residente in [...]
"elettivamente domiciliata in Cagliari piazza Galilei n. 12, presso 39, C.F. C.F. 2
lo studio dell'avv. Carla Itria Bellu, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 19.9.2023 prot. n. 3402/2023;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglio l'Ill.mo Tribunale:
Dichiarare la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e Controparte 1
Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• Nessun assegno di mantenimento in favore della Sig.ra Controparte 1 attesa l'evidente autonomia reddituale confermata dalla stessa resistente; • Nessuna assegnazione della casa coniugale per assenza dei presupposti di legge. • Con vittoria di spese, competenze, onorari, oneri e accessori come per legge.
"
"6Nell'interesse della resistente. Voglia l'ill.mo Tribunale:
Controparte 1 e Parte 1 2)1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi
Rigettare la richiesta di addebito della separazione a carico della Sig.ra CP 1 e riconoscere un
assegno di mantenimento in favore della resistente pari a € 500,00 mensili;
3) Con vittoria di spese e onorari, da liquidare in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato."
MOTIVI Con ricorso depositato in data 25 maggio 2023, il sig. Parte 1 ha adito questo Tribunale
chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge Controparte 1 con addebito a
,
quest'ultima per aver violato gli obblighi coniugali di coabitazione e collaborazione.
Il ricorrente ha chiesto inoltre che non fosse riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della resistente, ritenuta economicamente autonoma, e che non fosse disposta l'assegnazione della casa coniugale per mancanza dei presupposti di legge. Ha infine domandato che la signora CP 1 fosse invitata a lasciare l'abitazione familiare entro dieci giorni dalla prima udienza di comparizione personale delle parti, portando con sé i propri effetti personali e i beni di esclusiva proprietà.
A fondamento del ricorso, il ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in data 8
settembre 1984 e che dal rapporto sono nati quattro figli, tutti ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Solo la figlia Per 1 ha mantenuto la residenza presso il padre,
con il quale ha continuato a convivere nell'abitazione di via Francesco Crispi n. 50.
Il ricorrente ha affermato che, dopo molti anni di convivenza, l'unione materiale e morale tra i coniugi è venuta meno, da un lato per l'affievolirsi del sentimento affettivo e dall'altro per il comportamento della signora CP 1 la quale ha progressivamente condotto una vita autonoma e indipendente.
Ha precisato che la resistente ha mantenuto formalmente la residenza e che da circa tre mesi prima del deposito del ricorso, la stessa si sarebbe trasferita altrove, cessando completamente di farvi ritorno.
Il ricorrente ha altresì rilevato di essere sempre stata una persona dedita al lavoro e alla famiglia, di percepire un modesto reddito come lavoratore e di dover far fronte al pagamento del canone di locazione dell'abitazione (pari a euro 450,00 mensili, oltre oneri e rate di finanziamento), nonché
alle spese domestiche. ****
Con memoria di costituzione depositata il 6 ottobre 2023, si è costituita la signora CP 1 la
quale ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, ha domandato l'addebito della separazione al marito.
La resistente ha affermato che la convivenza coniugale era divenuta da tempo intollerabile a causa dei comportamenti del ricorrente, caratterizzati da maltrattamenti fisici e psicologici, aggravati da un presunto abuso di sostanze alcoliche. Ha sostenuto che proprio tali condotte l'hanno costretta ad allontanarsi definitivamente dalla casa familiare, negando ogni responsabilità nella crisi coniugale.
Ha inoltre dedotto di non disporre di redditi propri, poiché affetta da una patologia oculistica che le impedisce di lavorare stabilmente, e ha chiesto pertanto il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili.
All'udienza di comparizione dell'8 novembre 2023, il Giudice ha sentito congiuntamente le parti. Entrambi hanno concordato che la separazione di fatto era in atto dal 2018.
Il ricorrente ha riferito che la rottura era dovuta a incompatibilità caratteriali e frequenti litigi;
ha
Per dichiarato di vivere con la figlia in un'abitazione in locazione e di lavorare come panettiere con uno stipendio di circa euro 1.200,00 mensili.
La resistente ha, invece, confermato di aver lasciato la casa dopo l'ennesima minaccia del marito,
affermando di essere stata più volte oggetto di aggressioni verbali e di aver richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Ha dichiarato di convivere a Sestu con un nuovo compagno, carpentiere di professione, e di non aver mai ricevuto somme di denaro a titolo di mantenimento.
*****
Con ordinanza del 28 novembre 2023, il Tribunale ha dato atto che non vi erano figli minorenni o non economicamente indipendenti e ha quindi escluso i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, che è rimasta nella disponibilità del proprietario. Ha inoltre rilevato che la signora CP 1 convivendo stabilmente con il nuovo compagno e non
,
avendo ricevuto contributi dal marito per diversi anni, si trovava in condizione di provvedere autonomamente al proprio mantenimento o che, comunque, vi provvedeva all'interno della nuova convivenza more uxorio. Pertanto, non ha disposto alcun contributo economico reciproco tra le parti.
In relazione alle prove richieste, il Giudice ha ammesso solo alcune delle istanze formulate dal ricorrente, limitandole ai capitoli ritenuti pertinenti (nn. 4 e 8), escludendo le restanti e rigettando quelle proposte dalla resistente poiché ritenute irrilevanti o già oggetto di prova documentale.
All'udienza del 29 febbraio 2024, la signora CP 1 non è comparsa per rendere l'interrogatorio formale, senza fornire giustificazioni;
il Giudice ne ha dato atto ai sensi dell'art. 238 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 marzo 2024, da sostituirsi con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
All'udienza del 9 ottobre 2024, il Giudice ha dato atto del deposito delle note scritte da parte della sola resistente e, all'esito, ha fissato l'udienza del 13 gennaio 2025 per la spedizione a sentenza,
assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito delle note scritte, delle memorie conclusionali e delle repliche.
All'udienza del 13.01.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
*****
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile. Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
*****
Controparte_1 ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico La resistente del coniuge Parte 1 deducendo di trovarsi in una condizione di difficoltà economica e di non poter svolgere attività lavorativa stabile a causa di una patologia oculistica.
La domanda non è fondata.
Giova preliminarmente osservare che, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento presuppone la perdurante disparità economica tra i coniugi e l'impossibilità per il richiedente di provvedere a sé stesso, circostanza che deve essere valutata anche alla luce del principio di autoresponsabilità economica.
Dall'istruttoria è emerso che la signora CP 1 ha abbandonato la casa coniugale sin dal 2018 e,
dal 2020, ha instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, nel comune di Sestu,
circostanza ammessa dalla stessa resistente.dedotta dal ricorrente e
Il Giudice istruttore, con ordinanza del 28 novembre 2023, ha dato atto dell'esistenza di una relazione affettiva consolidata e continuativa, all'interno della quale la resistente convive stabilmente, condividendo abitazione e spese di vita quotidiana con il nuovo partner, lavoratore dipendente con reddito proprio, ritenendo pertanto insussistenti i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento.
La circostanza relativa al deficit visivo non è stata documentata mediante certificazione medica, ma
è stata ammessa dallo stesso ricorrente, il quale ha riconosciuto che la resistente è affetta da una riduzione della capacità visiva e percepisce una pensione di invalidità civile.
Tale elemento, per quanto rilevante sul piano personale, non è sufficiente a fondare il diritto al mantenimento, atteso che la pensione di invalidità costituisce reddito personale e forma di sostegno economico pubblico, che non implica automaticamente l'incapacità di provvedere a sé stessi.
Le deduzioni difensive della resistente, secondo cui le dichiarazioni rese in udienza presidenziale non sarebbero esaurienti perché il ricorrente non avrebbe fornito prova del perdurare della convivenza, non possono essere condivise.
È vero che, in linea di principio, l'onere di provare la formazione di un nuovo nucleo familiare e la convivenza stabile con un terzo incombe sul coniuge che eccepisce l'insussistenza del diritto al mantenimento. Tuttavia, nel caso di specie, la circostanza della convivenza è stata ammessa dalla stessa resistente, sia in sede presidenziale che nelle difese successive, e non è stata mai successivamente smentita né circostanziata in senso contrario.
Ne consegue che la convivenza deve ritenersi accertata e perdurante, con conseguente esclusione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della resistente Controparte_1
dovendosi confermare integralmente quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori con l'ordinanza del 28 novembre 2023.
*****
Tenuto conto della natura personale e familiare della controversia, nonché dell'esito complessivo del giudizio, il Tribunale ritiene equo disporre una compensazione parziale delle spese di lite,
ponendo a carico della resistente la metà delle stesse.
Invero, pur avendo le parti reciprocamente rinunciato alla domanda di addebito, la resistente è
risultata soccombente in ordine alla richiesta di assegno di mantenimento, non avendo fornito prova delle proprie condizioni di bisogno e risultando accertata la stabile convivenza con un nuovo compagno. Tali circostanze giustificano, pertanto, che le spese di lite siano poste per il 50% a carico della resistente e per il restante 50% compensate tra le parti, con condanna della resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale:
Dichiara la separazione personale dei coniugi, Parte 1 nato a [...] il
" nata a [...] il [...], mandando al 12.09.1965, e Controparte 1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 25,
parte I, anno 1984, Comune di Quartu Sant'Elena (Ca).
rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta da Controparte 1 , per le ragioni esposte in motivazione confermando i provvedimenti già assunti con ordinanza del 28
novembre 2023;
Pone le spese di lite per il 50% a carico della resistente Controparte 1 e per il restante
50% compensate tra le parti;
condanna la resistente a rifondere al ricorrente Parte 1
[...] la metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro
2560,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
17.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti