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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/11/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 871/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. PERRONE Parte_1
MARIA GIUSEPPINA;
Ricorrente
E
Controparte_1
,
[...]
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 25.2.2025 ritualmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio il in epigrafe e,
[...] CP_1 premesso di essere stato alle sue dipendenze in qualità di operaio idraulico forestale dal dicembre 2021 fino al dicembre 2023, esponeva che l'art. 54 del CCNL di settore prevedeva la corresponsione del rimborso chilometrico nella misura corrispondente ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.
Deduceva che il CIR in vigore, in contrasto con quanto statuito dal precedente CIR e dal CCNL citato, aveva stabilito, all'art. 7, un rimborso forfettario giornaliero secondo fasce di percorrenza ed assumeva che tale modalità di rimborso risultava peggiorativa per il lavoratore e, in quanto tale, contrastante con la previsione dell'art. 20 del
CIR in vigore che prevedeva la garanzia del trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto.
Sosteneva quindi di aver diritto alla corresponsione del rimborso chilometrico in base al sistema delineato dal CCNL
e dal CIR precedente e, quindi, al pagamento delle differenze retributive derivanti dal raffronto tra tale sistema di calcolo e quello introdotto dalla nuova contrattazione integrativa, ammontanti, per il periodo dicembre 2021- novembre 2023, a complessive € 9.006,08 come da conteggio allegato.
Concludeva chiedendo “[..] a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità chilometrica nella misura prevista dal CCNL in un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso;
per l'effetto: b) condannare il
[...]
[..] al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per il periodo da dicembre 2021 fino a novembre
2023, della somma di € 9.006,08, oltre interessi e rivalutazioni dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo, per le causali di cui in premessa, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà accertata dall'Ecc.mo
Giudice adito oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo [..]”.
Il Controparte_1
, benchè citato, non si costituiva in giudizio.
[...]
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 17.10.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del che CP_1 non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente assume di aver diritto al pagamento del rimborso chilometrico nella misura stabilita dal CCNL e dal precedente CIR, sostenendo, in proposito, la natura peggiorativa della disciplina introdotta dall'art. 7 del CIR in vigore - basato non più sul meccanismo del quinto del costo della benzina super per chilometro percorso bensì su quello delle fasce di percorrenza – e la violazione dell'art. 20 del medesimo contratto integrativo che fa salvo il trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto.
In punto di diritto, l'art. 54 del CCNL idraulico forestale ed agraria (all. fasc. ricorrente) dispone, per quanto qui interessa, che “l' è tenuta a provvedere ai mezzi di Pt_2 trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilità dall'azienda […] Qualora
l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro […]”.
Il contratto integrativo regionale con validità 1°gennaio
2004-31 dicembre 2007 (all. fasc. ricorrente) – non più in vigore in quanto sostituito dal CIR dell'1 gennaio 2008/31 dicembre 2011 – stabiliva, all'art. 12, in termini analoghi, che “qualora gli Enti siano impossibilitati a fornire adeguati mezzi di trasporto, al lavoratore che utilizza il mezzo proprio compete un'indennità pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro […]”.
L'art. 7 del nuovo CIR (ossia quello attualmente in vigore) stabilisce invece che “[…] Qualora i lavoratori […] utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sotto elencate fasce di percorrenza, nella seguente misura […]”.
Tanto premesso, si tratta di stabilire se, come denuncia parte ricorrente, il sistema di calcolo del rimborso chilometrico introdotto dall'art. 7 CIR vigente (basato, appunto, sul meccanismo delle c.d. fasce di percorrenza in luogo del criterio del 1/5 del costo della benzina) - nella misura in cui risulti deteriore rispetto al meccanismo previgente
(previsto dal precedente CIR e dal CCNL) – si ponga in contrasto con la disposizione dell'art. 20 del medesimo CIR vigente che dispone “Fatto salvo quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa, il presente CIR non modifica le condizioni di lavoro ed il trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto”.
Ora, rilevato che al rimborso chilometrico deve essere riconosciuta natura retributiva - per come si desume dall'art. 39 CIR in vigore che la include tra gli elementi da considerare nel computo del TFR e per come anche riconosciuto da Cass. Sez. Lav. n. 4603/2015 – e che, pertanto, essa rientra nel trattamento economico normativo complessivo del lavoratore, ne deriva che la previsione dell'art. 7 CIR vigente si pone in contrasto con la clausola di salvaguardia contemplata dall'art. 20 del CIR medesimo, sicché, dovendo essere garantito il trattamento di miglior favore eventualmente in atto, al ricorrente deve essere riconosciuto, a titolo di rimborso chilometrico, quanto spettante in base al sistema delineato dal CCNL e dal CIR precedente.
La domanda è quindi fondata. Si osserva, del resto, che la conclusione qui raggiunta ha pure trovato avallo nella recente pronuncia di Cass. n.
3918/2023 depositata da parte ricorrente.
Sulla base dell'analitico conteggio depositato, il CP_1 convenuto deve, quindi, essere condannato al pagamento della complessiva somma di € 9.006,08 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto al pagamento, della somma di € 9.006,08 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite che liquida in complessive € 2.000,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Cosenza,3.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino