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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2478/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2478/2022 promossa da:
con l'avv. ALFONSO CASSIANO e l'avv. PASQUALINO GALLO Parte_1
attrice
CONTRO
con l'avv. VINCENZO ANNIBALE LAROCCA Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: risarcimento danni per responsabilità sanitaria
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...] al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità in capo all'azienda Controparte_2 convenuta per la causazione dei danni subiti in conseguenza dell'errato intervento chirurgico eseguito nell'Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia il giorno 18.06.2012 e, di conseguenza, sentire condannare l' a risarcire alla SI.ra tutti i danni subìti dalla stessa Controparte_2 Pt_1 per una somma complessiva di € 46.316,00, ovvero a quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. con vittoria di spese e competenze.
L' si costituiva in giudizio, con comparsa del 7.12.2022, chiedendone il Controparte_2 totale rigetto in quanto infondata, sfornita di prova sull'an e sul nesso eziologico e comunque non riconducibile a carenze o negligenze poste in essere dal personale sanitario in forza all' Controparte_2
pagina 1 di 5 di per l'effetto, dichiarare inammissibile ed infondata e, quindi, respingere integralmente la CP_2 domanda risarcitoria spiegata dall'attrice. Condannare in ogni caso l'attrice alla refusione delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico-legale.
All'udienza del giorno 11.02.2025, autorizzate le parti a precisare le conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed assegnato i termini richiesti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda trova accoglimento.
Giova premettere che, sebbene i fatti per cui è processo sono intervenuti prima dell'entrata in vigore della l.
24/2017 (c.d. ) debbono applicarsi al procedimento in esame le norme di carattere procedurale CP_3
e quelle afferenti la liquidazione del danno in presenza di lesioni c.d. micropermanenti derivanti da colpa medica.
La responsabilità azionata dall'attrice ha comunque natura contrattuale, in forza del contratto di spedalità con il paziente che rende applicabile la disciplina di cui agli artt. 1218 e ss. c.c. in presenza di inadempimento.
In punto di oneri probatori, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass., Sez. Un.
30 ottobre 2001, n. 13533) efficiente alla produzione del danno (Cass., Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 577).
Sarà, invece, il debitore della prestazione, nel caso di specie la struttura sanitaria, a dover provare, per andare esente da responsabilità che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile (Cass. 14 luglio 2004, n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08 cit.).
Tali oneri probatori, (cfr. Cass. 24791/2008; 22222/2014), restano fermi anche ove l'intervento sia stato di speciale difficoltà, in quanto l'esonero di responsabilità di cui all'art. 2236 cod. civ. non incide sui criteri di riparto dell'onere della prova ma costituisce soltanto parametro della valutazione della diligenza tenuta dal medico o dalla struttura sanitaria nell'adempimento, in forza del combinato disposto con l'art. 1176, comma 2, c.c.
La limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista dall'art. 2236
c.c. quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non trova applicazione se la condotta del medico è stata negligente o imprudente (Cass. 1 marzo 2007, n. 4797; Cass.
19 aprile 2006, n. 9085).
Va, infine, osservato che in punto di causalità, compete al paziente (Cass,. 20812/2018; Cass. 21008/2018; pagina 2 di 5 Cass. 26700/2018; Cass. 27606/2019) provare, anche attraverso presunzioni, il nesso eziologico tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia).
Il nesso di causalità va accertato attraverso un criterio necessariamente probabilistico - cd. regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11 gennaio 2008, n. 584 582, 581 e 576) – dovendosi ritenere sussistente qualora si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass. 21008/2018). Ove, pertanto, l'esistenza del nesso causale rimanga, all'esito del giudizio, assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 29315/2017).
Nel caso di specie, risulta incontestata l'instaurazione del rapporto contrattuale con la struttura convenuta, in virtù del ricovero della sig.ra in data 18.06.2012 presso l'Unità Operativa Complessa di Pt_1
Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera dell'Annunziata di Cosenza per essere sottoposta ad n intervento chirurgico per la riduzione della listesi e stabilizzazione L4- L5 per come documentato in atti.
Dal giorno successivo a quello dell'intervento chirurgico la SI.ra ha avvertito forti dolori alla Pt_1 schiena e agli arti inferiori, accompagnati da febbre e astenia.
Nonostante le rassicurazioni dei sanitari, la stessa è stata costretta ad essere trasportata presso la Clinica privata Villalba di Bologna dove è stata sottoposta a visita medica dal Prof. il 10.01.2013 (cfr. doc. Per_1
2) e, successivamente, ricoverata presso la Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA) dove è stata sottoposta il giorno 06.03.2013 ad un intervento di “Revisione dell'artrodesi trans-peduncolare L4 - L5, laminectomia di L4 e posizionamento di cage intersomatica per via posteriore a livello L4 – L5. Nuova artrodesi trans – peduncolare L3L4L5”
(cfr. Doc. 3).
Dall'istruttoria espletata emerge che l'intervento chirurgico del giorno 18.06.2012 non è stato eseguito a regola d'arte dai sanitari in servizio presso l'Unità Operativa Complessa di zienda Controparte_4
Ospedaliera dell'Annunziata di Cosenza.
La consulenza viene posta a base della presente decisione in quanto logica e coerente e priva di contraddizioni interne. In essa i consulenti osservano che “… la tecnica chirurgica degli specialisti di non CP_2 si è rivelata ben condotta, in quanto dopo soli 9 mesi, l'impianto di viti e placche si è allentato, cedendo e determinando stenosi
L4-L5, ulteriore listesi del tratto L3-L4 e tutta la sintomatologia persistente della ricorrente;
Questi dati costituiscono, nella causalità materiale, gli elementi in radice della malpractice medica per imperizia e negligenza, dando forma al concetto del più
pagina 3 di 5 probabile che non… nel determinismo della sintomatologia attualmente ancora presente nella ricorrente” (cfr. pag. 23).
Costituiva onere della struttura sanitaria, nella specie non assolto, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, avendo egli osservato, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione.
I CC.TT.UU. hanno confermato la prospettazione di parte attrice stabilendo che la SI.ra , a Parte_1 causa dell'errato intervento chirurgico effettuato dai sanitari dell' convenuta, ha subito Controparte_2 un danno biologico del 6% e 187 giorni totali di inabilità temporanea, 30 giorni di inabilità temporanea totale 100% , 50 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 40 giorni di inabilità temporanea parziale al
50%, 67 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
Sulla base delle suddette conseguenze invalidanti subite, la SI.ra (nata il [...] di anni 51 alla Pt_1 data dell'evento del 18.6.2012) ha diritto ad ottenere (punto base danno permanente € 947,30) per un danno biologico permanente di € 7.681,66, per invalidità temporanea totale € 1.657,20, per invalidità temporanea parziale al 75% di € 2.071,50, per invalidità temporanea parziale al 25% € 925,27, per un totale di danno biologico temporaneo di € 5.758,77 per un totale di € 13.440,43.
Quanto al danno morale, richiesto da parte attrice, deve osservarsi che non sussiste alcuna automaticità incombendo sul danneggiato l'onere dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, nella specie non dedotto e provato, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. 339/2016), non potendo assumersi la sussistenza in re ipsa di tale figura di danno (Cass. 29206/19). E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Pertanto, alla luce di tali conclusioni, tenuto conto dei valori tariffari di cui al D.M. 19.07.2016 relativo al ristoro dei danni per le lesioni cc.dd. “micropermanenti”, il danno non patrimoniale sofferto dall'attrice va quantificato, conseguentemente, all'attualità, in euro 13.440,43. Su tale somma, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (anno 2012) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. 24.10.2008, n.
25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712).
Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
Va, su tali basi, accolta la domanda.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza assumendosi quale parametro il decisum ai valori medi per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità in capo all'azienda convenuta per la causazione dei danni subiti in conseguenza dell'errato intervento chirurgico subito dall'attrice nell'Unità
Operativa Complessa di Neurochirurgia il giorno 18.06.2012 e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale di € 13.440,43 oltre accessori come in parte motiva;
-Condanna la parte convenuta, in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
545 per spese e € 5.077 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di liquidazioni ctu;
-distrae le spese come sopra liquidate ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Pasqualino
Gallo e Alfonso Cassiano.
Cosenza, 4 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2478/2022 promossa da:
con l'avv. ALFONSO CASSIANO e l'avv. PASQUALINO GALLO Parte_1
attrice
CONTRO
con l'avv. VINCENZO ANNIBALE LAROCCA Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: risarcimento danni per responsabilità sanitaria
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...] al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità in capo all'azienda Controparte_2 convenuta per la causazione dei danni subiti in conseguenza dell'errato intervento chirurgico eseguito nell'Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia il giorno 18.06.2012 e, di conseguenza, sentire condannare l' a risarcire alla SI.ra tutti i danni subìti dalla stessa Controparte_2 Pt_1 per una somma complessiva di € 46.316,00, ovvero a quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. con vittoria di spese e competenze.
L' si costituiva in giudizio, con comparsa del 7.12.2022, chiedendone il Controparte_2 totale rigetto in quanto infondata, sfornita di prova sull'an e sul nesso eziologico e comunque non riconducibile a carenze o negligenze poste in essere dal personale sanitario in forza all' Controparte_2
pagina 1 di 5 di per l'effetto, dichiarare inammissibile ed infondata e, quindi, respingere integralmente la CP_2 domanda risarcitoria spiegata dall'attrice. Condannare in ogni caso l'attrice alla refusione delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico-legale.
All'udienza del giorno 11.02.2025, autorizzate le parti a precisare le conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed assegnato i termini richiesti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda trova accoglimento.
Giova premettere che, sebbene i fatti per cui è processo sono intervenuti prima dell'entrata in vigore della l.
24/2017 (c.d. ) debbono applicarsi al procedimento in esame le norme di carattere procedurale CP_3
e quelle afferenti la liquidazione del danno in presenza di lesioni c.d. micropermanenti derivanti da colpa medica.
La responsabilità azionata dall'attrice ha comunque natura contrattuale, in forza del contratto di spedalità con il paziente che rende applicabile la disciplina di cui agli artt. 1218 e ss. c.c. in presenza di inadempimento.
In punto di oneri probatori, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass., Sez. Un.
30 ottobre 2001, n. 13533) efficiente alla produzione del danno (Cass., Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 577).
Sarà, invece, il debitore della prestazione, nel caso di specie la struttura sanitaria, a dover provare, per andare esente da responsabilità che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile (Cass. 14 luglio 2004, n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08 cit.).
Tali oneri probatori, (cfr. Cass. 24791/2008; 22222/2014), restano fermi anche ove l'intervento sia stato di speciale difficoltà, in quanto l'esonero di responsabilità di cui all'art. 2236 cod. civ. non incide sui criteri di riparto dell'onere della prova ma costituisce soltanto parametro della valutazione della diligenza tenuta dal medico o dalla struttura sanitaria nell'adempimento, in forza del combinato disposto con l'art. 1176, comma 2, c.c.
La limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista dall'art. 2236
c.c. quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non trova applicazione se la condotta del medico è stata negligente o imprudente (Cass. 1 marzo 2007, n. 4797; Cass.
19 aprile 2006, n. 9085).
Va, infine, osservato che in punto di causalità, compete al paziente (Cass,. 20812/2018; Cass. 21008/2018; pagina 2 di 5 Cass. 26700/2018; Cass. 27606/2019) provare, anche attraverso presunzioni, il nesso eziologico tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia).
Il nesso di causalità va accertato attraverso un criterio necessariamente probabilistico - cd. regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11 gennaio 2008, n. 584 582, 581 e 576) – dovendosi ritenere sussistente qualora si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass. 21008/2018). Ove, pertanto, l'esistenza del nesso causale rimanga, all'esito del giudizio, assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 29315/2017).
Nel caso di specie, risulta incontestata l'instaurazione del rapporto contrattuale con la struttura convenuta, in virtù del ricovero della sig.ra in data 18.06.2012 presso l'Unità Operativa Complessa di Pt_1
Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera dell'Annunziata di Cosenza per essere sottoposta ad n intervento chirurgico per la riduzione della listesi e stabilizzazione L4- L5 per come documentato in atti.
Dal giorno successivo a quello dell'intervento chirurgico la SI.ra ha avvertito forti dolori alla Pt_1 schiena e agli arti inferiori, accompagnati da febbre e astenia.
Nonostante le rassicurazioni dei sanitari, la stessa è stata costretta ad essere trasportata presso la Clinica privata Villalba di Bologna dove è stata sottoposta a visita medica dal Prof. il 10.01.2013 (cfr. doc. Per_1
2) e, successivamente, ricoverata presso la Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA) dove è stata sottoposta il giorno 06.03.2013 ad un intervento di “Revisione dell'artrodesi trans-peduncolare L4 - L5, laminectomia di L4 e posizionamento di cage intersomatica per via posteriore a livello L4 – L5. Nuova artrodesi trans – peduncolare L3L4L5”
(cfr. Doc. 3).
Dall'istruttoria espletata emerge che l'intervento chirurgico del giorno 18.06.2012 non è stato eseguito a regola d'arte dai sanitari in servizio presso l'Unità Operativa Complessa di zienda Controparte_4
Ospedaliera dell'Annunziata di Cosenza.
La consulenza viene posta a base della presente decisione in quanto logica e coerente e priva di contraddizioni interne. In essa i consulenti osservano che “… la tecnica chirurgica degli specialisti di non CP_2 si è rivelata ben condotta, in quanto dopo soli 9 mesi, l'impianto di viti e placche si è allentato, cedendo e determinando stenosi
L4-L5, ulteriore listesi del tratto L3-L4 e tutta la sintomatologia persistente della ricorrente;
Questi dati costituiscono, nella causalità materiale, gli elementi in radice della malpractice medica per imperizia e negligenza, dando forma al concetto del più
pagina 3 di 5 probabile che non… nel determinismo della sintomatologia attualmente ancora presente nella ricorrente” (cfr. pag. 23).
Costituiva onere della struttura sanitaria, nella specie non assolto, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, avendo egli osservato, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione.
I CC.TT.UU. hanno confermato la prospettazione di parte attrice stabilendo che la SI.ra , a Parte_1 causa dell'errato intervento chirurgico effettuato dai sanitari dell' convenuta, ha subito Controparte_2 un danno biologico del 6% e 187 giorni totali di inabilità temporanea, 30 giorni di inabilità temporanea totale 100% , 50 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 40 giorni di inabilità temporanea parziale al
50%, 67 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
Sulla base delle suddette conseguenze invalidanti subite, la SI.ra (nata il [...] di anni 51 alla Pt_1 data dell'evento del 18.6.2012) ha diritto ad ottenere (punto base danno permanente € 947,30) per un danno biologico permanente di € 7.681,66, per invalidità temporanea totale € 1.657,20, per invalidità temporanea parziale al 75% di € 2.071,50, per invalidità temporanea parziale al 25% € 925,27, per un totale di danno biologico temporaneo di € 5.758,77 per un totale di € 13.440,43.
Quanto al danno morale, richiesto da parte attrice, deve osservarsi che non sussiste alcuna automaticità incombendo sul danneggiato l'onere dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, nella specie non dedotto e provato, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. 339/2016), non potendo assumersi la sussistenza in re ipsa di tale figura di danno (Cass. 29206/19). E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Pertanto, alla luce di tali conclusioni, tenuto conto dei valori tariffari di cui al D.M. 19.07.2016 relativo al ristoro dei danni per le lesioni cc.dd. “micropermanenti”, il danno non patrimoniale sofferto dall'attrice va quantificato, conseguentemente, all'attualità, in euro 13.440,43. Su tale somma, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (anno 2012) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. 24.10.2008, n.
25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712).
Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
Va, su tali basi, accolta la domanda.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza assumendosi quale parametro il decisum ai valori medi per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità in capo all'azienda convenuta per la causazione dei danni subiti in conseguenza dell'errato intervento chirurgico subito dall'attrice nell'Unità
Operativa Complessa di Neurochirurgia il giorno 18.06.2012 e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale di € 13.440,43 oltre accessori come in parte motiva;
-Condanna la parte convenuta, in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
545 per spese e € 5.077 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di liquidazioni ctu;
-distrae le spese come sopra liquidate ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Pasqualino
Gallo e Alfonso Cassiano.
Cosenza, 4 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5