Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00271/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02443/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2443 del 2025, proposto da
GI CH, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Nicolò Buscemi, il quale agisce anche in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e Dipartimento Regionale Lavoro, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza del Tribunale di Siracusa - Sezione lavoro n.784 del 18.07.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionali resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa PA NA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro ha condannato gli Assessorati intimati, in via solidale, al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 14.137,40, oltre accessori, a titolo di differenze retributive, nonché alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore dell’Avv. Buscemi e liquidate in €. 3.787,50, oltre accessori di legge.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno rappresentato che le Amministrazioni regionali non hanno dato spontanea esecuzione al sopra citato titolo, seppure ritualmente notificato e passato in giudicato, come da attestazione in atti; sicché ne hanno chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta , con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dell’Avv. Buscemi.
Le Amministrazioni regionali si sono costituite in giudizio con atto di mera forma.
Con memoria depositata il 23 gennaio 2026 i ricorrenti hanno dato atto di aver ricevuto, dopo l’introduzione del presente giudizio, il pagamento delle somme dovute in forza del citato titolo esecutivo; pertanto hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo esclusivamente per il riconoscimento del diritto ad ottenere la rifusione delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, sentite le parti, il ricorso è strato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve dichiararsi improcedibile per cessata materia del contendere, conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente.
Tuttavia, essendo intervenuta l’esecuzione del titolo solo successivamente l’introduzione del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale le Amministrazioni resistenti vanno condannate, in via solidale, alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore dell’Avv. Buscemi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida complessivamente in €. 800,00 (euro ottocento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Buscemi, dichiaratosi antistatario
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NA ON, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
PA NA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NA ZZ | GN NA ON |
IL SEGRETARIO