Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 15/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 331/2022
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 14 gennaio 2025
PROC. N. 331/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 14 gennaio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
NS EP Cod.Fisc. [...]in proprio e nella qualità di Presidente
del cda della società Cooperativa di solidarietà sociale Marinella- p.iva 04842311211,
elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (Na) al C.so Garibaldi n° 108, presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Apuzzo che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti. opponente contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO – ISERNIA
(C.F. 80002600700), in persona del legale rappresentante p.t., col patrocinio del funzionario dott.ssa Veneranda Petti come da delega in atti, domiciliato in Campobasso alla via S.
Giovanni n. 55, nella propria sede.
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NS IU, in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della società
Cooperativa di solidarietà sociale Marinella proponeva opposizione avverso l'ordinanza
Territoriale di Campobasso – Isernia. Argomentando in ordine alla irregolarità del provvedimento per difetto motivazionale, nonché nel merito in relazione all'infondatezza della condotta contestata, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Si costituiva in giudizio l'Ispettorato del Lavoro contestando la pretesa avversaria e chiedendo la conferma delle ordinanze impugnate.
Successivamente era ammessa ed espletata prova testimoniale e la causa perveniva quindi all'udienza per la discussione mediante trattazione scritta, venendo decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Preliminarmente, in merito al dedotto difetto di motivazione, ritiene il Giudicante che si tratti di censura infondata, dal momento che – non solo – nel caso di specie la normativa speciale di cui alla legge n. 689/1981 prevale sulla disciplina generale dettata dalla legge n.
241/1990, bensì – inoltre – l'ordinanza correttamente ed esaustivamente richiama il prodromico verbale di contestazione, nel quale è ampiamente descritta la condotta contestata.
Venendo, quindi, all'esame nel merito del ricorso, vi è che in data 18.06.2021 veniva effettuato da parte di funzionari dell'Ispettorato del Lavoro un accesso ispettivo presso la sede operativa della ditta opponente sita in Campomarino, esercente attività di “altre strutture di assistenza sociale residenziale”, a seguito della richiesta di intervento del lavoratore EN
NO. Segnatamente, emergeva che questi, lungi dal limitarsi a rispettare l'orario di lavoro indicato sul LUL, effettuava in realtà prestazioni lavorative per un numero di ore di gran lunga superiore rispetto a quelle registrate, vivendo addirittura in alcuni periodi dell'anno presso il Centro e omettendo talvolta di usufruire dei riposi. Si rilevava, inoltre, come NO
non agisse come semplice operatore, bensì quale di fatto responsabile del Centro.
Ebbene, dall'istruttoria espletata è emerso che la contestazione mossa dall'Ispettorato è
fondata.
Il teste Di DO AN (escusso all'udienza del 21.5.2024) ha affermato : “(…) EN
NO ha lavorato inizialmente presso happy family e poi all'hotel modenese se ricordo bene.
Presso l'happy family stava h24 perché viveva lì. Non so essere preciso sull'orario di lavoro, anche perché c'erano esigenze legate alle persone presenti. Non so dire se avesse un giorno di riposo, anzi col fatto che stava lì sempre e gli sbarchi erano frequenti, non ne sono sicuro.
NS IU non era quasi mai presente, della gestione ed organizzazione ci occupavamo io ed EN NO, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza. Confermo il cap. 7 (“se vero che era compito del sig. EN NO gestire e curare l'organizzazione del CAS, sia con riferimento al coordinamento degli altri dipendenti, sia con riferimento alla gestione dei migranti ospitati” ndr); , ciascuno di noi aveva una propria equipe interna, mentre quella esterna (psicologo, assistente sociale, avvocato e mediatore interculturale) la avevamo in comune. Confermo il cap. 8 (“se vero che il sig. EN NO aveva rapporti anche con altre istituzioni per la gestione dei migranti (es. Prefettura)” ndr). (…)”.
Il teste IA LI (escusso all'udienza del 22.10.2024) ha affermato “(…) Da
febbraio 2016 ad aprile 2017 non ho lavorato presso il Cas Hotel Modenese, ma presso il
CAS Oltre. EN NO era il coordinatore del Cas Oltre e aveva una stanza nella quale viveva durante la settimana nei giorni feriali. Spesso era presente tutto il giorno e a volte anche con reperibilità notturna. Confermo il cap. 3 (“se è vero che il sig. EN NO
lavorava per un numero di ore maggiore di 48 settimanali” ndr). In genere si riposava la domenica (sempre) e il sabato (non sempre, a seconda della necessità), in cui tornava a casa.
Non ho mai calcolato le sue ore di lavoro straordinario, ma penso che il calcolo di cui al cap.
5 (“se vero che il sig. EN NO ha effettuato lavoro straordinario oltre il limite previsto, di
250 ore” ndr) sia corretto. NS IU si occupava della gestione aziendale del centro
Oltre, mentre la gestione lavorativa spettava a NO. Sul cap. 7 entrambi si occupavano del coordinamento dei dipendenti e della gestione dei migranti, ciascuno per il proprio ambito di competenza come ho già specificato. I rapporti con la Prefettura erano curati principalmente da NS, ma non escludo che lo facesse anche NO”.
ADR Avv. Apuzzo: in merito all'orario di lavoro di NO, posso dire che durante la settimana io lavoravo di mattina, o di pomeriggio e durante il mio turno c'era sempre anche
NO. Nel momento in cui io, avendo lavorato la mattina, staccavo il turno, EN NO
rimaneva lì e al mio posto subentrava un mio collega. Ugualmente accadeva quando io lavoravo di pomeriggio, subentravo a un mio collega che aveva fatto il turno di mattina e quando arrivavo trovavo NO. Quando mi capitava di fare il turno notturno a me oppure ad altri miei colleghi, solo nel finesettimana, NO tornava a casa. Il turno di mattina andava dalle 7 alle 15 e di pomeriggio dalle 15 alle 23. Dalle ore 23 partiva il turno notturno. La
frequenza di permanenza dei sabati di NO poteva andare da tutti i sabati a solo un sabato al mese. La maggior parte delle volte rimanevo anche io perché c'era molto lavoro”.
Alla luce delle riportate dichiarazioni – rese da testi che non hanno contenziosi in corso con la cooperativa e sulla cui attendibilità in generale non si hanno allo stato ragioni di dubitare – emerge, pertanto, come le contestazioni mosse nell'ordinanza impugnata in ordine al luogo di lavoro, al periodo preso come riferimento (limitato nel provvedimento a quello per il quale sono emerse irregolarità e che pertanto non deve necessariamente coincidere con la durata del contratto di lavoro di NO), all'orario di lavoro ed alle mansioni effettivamente accertate siano corrette.
Né sono in grado di contrastare tale ricostruzione le deposizioni dei testi di parte opponente (escussi all'udienza del 20.2.2024), atteso che AL IA lavorava solo uno o due giorni a settimana e, dunque, aveva una conoscenza ed una frequentazione di NO necessariamente limitate. Parimenti sporadici sono stati i contatti lavorativi col teste
DA AM, il quale non era presente quotidianamente presso il centro di accoglienza.
Stante la totale infondatezza dell'opposizione, non vi sono, infine, presupposti per la riduzione della sanzione, in riferimento alla cui domanda in ricorso non si offrono neppure spunti argomentativi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei livelli minimi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e del livello non complesso della stessa.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione.
2. Condanna NS IU a pagare in favore dell'Ispettorato del Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite liquidate in euro 2.695,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 14 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella