TRIB
Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 08/08/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1598/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1598/2023 R.G., promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Tatiana Parte_1 C.F._1
Carchesio, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
). P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ex art. 99 D.P.R. 115/2002.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Alla udienza del 14.7.25, il ricorrente ha discusso oralmente e rassegnato le conclusioni come da processo verbale di causa: “Per il ricorrente, l'Avv. Carchesio, la quale ritiene ampiamente raggiunta la prova della domanda, avendo dimostrato con prova documentale che nell'anno 2020, anno di riferimento degli accertamenti dell' il sig. e l'ex coniuge di Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo, sig.ra , non convivevano e non facevano parte dello stesso nucleo Persona_1 familiare ormai da molti anni e, quindi, i redditi dei due non dovevano esser cumulati, come erroneamente rilevato nella comunicazione dell' , sulla base della quale il Controparte_1
Tribunale di Chieti ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dell'odierno ricorrente per il proc. penale n. 2771/2020 RGNR. Quindi, anche alla luce della mancata costituzione di entrambi i resistenti, la difesa del ricorrente si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento e la rimessione della causa in decisione”.
Il e l' sono rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_1
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con provvedimento del 4.2.22, il G.I.P. del Tribunale di Chieti accolse la istanza del el Parte_1
17.12.21, di ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale (n. 2771/2020 R.G.N.R.), pendente innanzi all'intestato Tribunale, ammissione ai fini della quale l'istante aveva dichiarato di avere percepito – nell'anno fiscale 2020 e come asserito unico componente del proprio nucleo familiare - un reddito complessivo di €. 3.000,00.
2. Con successivo decreto del 6.11.2023, notificato in data 7.11.23, il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, nell'ambito del summenzionato procedimento, revocò l'ammissione del
[...]
l patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 112, comma I, lett. d) D.P.R. 115/2002, in Pt_1 conseguenza dell'esito dell'accertamento fiscale compiuto medio tempore dall' CP_1
dal quale era emerso – a dire di detta AGENZIA – che nell'anno 2020 il nucleo familiare
[...] del beneficiario era composto anche dalla di lui coniuge , la quale nel Persona_2
pagina 2 di 9 predetto anno aveva prodotto un reddito pari ad €. 21.676,00, sì da determinare il superamento dei limiti reddituali imposti dalla legge.
3. Con ricorso depositato il 27.11.23, il ha proposto opposizione (ex art. 99 D.P.R. Parte_1
115/2002) avverso il predetto decreto di revoca, di cui ha chiesto l'annullamento, deducendo che: a) egli, sin dal 2007, si era separato di fatto dalla propria coniuge, avendo da allora cessato definitivamente di coabitare con la stessa;
b) dall'1.1.20 al 17.1.20, egli aveva abitato a Crecchio con la sua convivente come da certificato anagrafico in atti;
c) dal 17.1.20 al Persona_3
31.12.20, egli aveva abitato a Pescara, come da relativo certificato anagrafico e come unico componente del nucleo familiare;
d) con lettera del 3.10.19, la sua coniuge – a mezzo del proprio legale
– gli aveva comunicato la propria volontà di addivenire ad una formale separazione coniugale, a cui i coniugi avevano proceduto, come da provvedimento dell'8.4.21 del Tribunale di Napoli di omologa del loro accordo di separazione;
e) pertanto, il decreto impugnato doveva considerarsi illegittimo, per avere considerato, ai fini dell'ammissione dell'esponente al gratuito patrocini,o anche i redditi di sua moglie, non più convivente e da lui da tempo separata di fatto.
4. La e il , regolarmente citati Controparte_1 Controparte_2
(quest'ultimo, quale litisconsorte necessario, previo ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.) sono rimasti contumaci.
5. La causa (assegnata allo scrivente, in sostituzione del Presidente del Tribunale, incompatibile a trattarla) giunge, dopo le fasi di trattazione e di istruttoria documentale, alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'opposizione proposta dal ricorrente è ammissibile e fondata, per le ragioni di seguito esposte.
7. L'opposizione è ammissibile, in quanto tempestivamente proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 99 D.P.R. n. 115/2002 (per il principio per cui “il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio in esame, disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall'art. 99, relativo alla decisione sull'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura 'compilativa', non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina e, quindi, il 'ricorso' al presidente dell'ufficio pagina 3 di 9 giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e il successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto 'ricorso'”; cfr. Cass. pen., Sez. Un., 14/07/2004, n. 36168;
Cass. pen., Sez. IV., 18/03/2021, n. 10513; Cass. pen., Sez. IV, 08/10/2024, n. 37119; Cass. pen., Sez.
IV, 23/01/2025, n. 2781; per il corollario per cui “il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è reclamabile a norma dell'art. 99 del D.P.R. 115/2002 davanti al
Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualunque altro giudice”, cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 03/05/2017,
n. 37519; Cass. pen., Sez. IV, 04/10/2018, n. 51536; Cass. pen., Sez. IV, 28/09/2012, n. 44189; Cass. pen., Sez. IV, 08/10/2019, n. 47812; Cass. pen., Sez. IV, 17/12/2021, n. 3305; Cass. pen., Sez. IV,
23/01/2025, n. 2781; per la precisazione della sussistenza – nel caso di revoca del beneficio avvenuta su richiesta dell'Ufficio Finanziario a norma dell'art. 112, comma I, lett. d), D.P.R. 115/2002 - della mera facoltà e non del dovere di esperire, in alternativa al procedimento “ordinario” d'impugnazione previsto dall'art. 99 del T.U., il ricorso diretto per Cassazione e limitatamente alla sola ipotesi di violazione di legge, cfr. Cass. pen., Sez. IV., 18/03/2021, n. 10513; cfr. Cass. pen., Sez. III,
10/12/2009, n. 3271; Cass. pen., Sez. IV, 23/01/2025, n. 2781).
8. Inoltre, il presente giudizio si è ritualmente svolto nel contraddittorio tanto del Controparte_2
, quanto della : è infatti noto che nei giudizi di opposizione ex art. 99
[...] Controparte_1
DPR n. 115/02, il contraddittore deve essere individuato nel soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio – solitamente il (cfr., in questo senso, Controparte_2
Cass. civ., Sez. VI, 24/06/2015, n. 13135, non massimata) – “a meno che la revoca dell'ammissione al patrocinio sia chiesta dall'ufficio finanziario ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 127, comma 3, a seguito della verifica dell'esattezza dell'ammontare dei redditi dichiarati, fattispecie nella quale non può dubitarsi che l' sia parte necessaria del procedimento” (si v., ex plurimis, Controparte_1
Cass. civ., Sez. II, 03/04/2023, n. 9158; Cass. civ., Sez. II, 06/12/2017, n. 29228; Cass. civ., Sez. II,
26/10/2015, n. 21700; Cass. civ., Sez. VI-I, 12/11/2016, n. 22148).
9. Passando all'esame del merito del ricorso, lo stesso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
9.1 La norma generale di cui all'art. 76 (Condizioni per l'ammissione) del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce, nella versione vigente all'epoca (2021) della istanza del di ammissione al Parte_1 beneficio del gratuito patrocinio e per quanto qui interessa, quanto segue: “1. Può essere ammesso al pagina 4 di 9 patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68”. “
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. […]”.
“4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi” […]”.
9.2 L'art. 92 (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione) del DPR n. 115/2002 a sua volta stabilisce, per il processo penale: “1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”.
9.3 Pertanto, “il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15458 del 21/07/2020).
9.4 Inoltre e come visto, “se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da tenere in considerazione ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso
l'istante” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18134 del 26/06/2023; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3501 del
07/02/2024).
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “nella materia di cui si discetta la locuzione ”componente della famiglia“ ha una sua specifica pregnanza, avendo il legislatore voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio;
e ciò in quanto non sarebbe conforme ai princìpi costituzionali di solidarietà, di equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorchè il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio. Deve, pertanto, ritenersi costituzionalmente orientata l'interpretazione della norma che considera
”familiari“ non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque pagina 5 di 9 giuridici, ma anche quanti convivono con lui e contribuiscono al menage familiare” (Cass. civ. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 18134 del 26/06/2023).
Coerente con tale impostazione è l'ormai consolidato orientamento di legittimità che ritiene che vadano computati anche i redditi del convivente more uxorio (Cass. Civ. n. 4975/2022, Cass. Pen. n.
109/2005, Cass. Pen. n. 19349/2005, Cass. Pen. n. 13265/2004), in linea con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale che ha portato al riconoscimento della famiglia “di fatto” quale situazione avente rilevanza giuridica.
È stato, inoltre, precisato che, “in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi e responsabilità, e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, pertanto, anche in una siffatta ipotesi, non può omettere di indicare, nell'istanza di ammissione, il reddito dei familiari conviventi (cfr. (Cass. civ. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 18134 del 26/06/2023; Cass. Pen. n. 15715/2015, Cass. Pen. n. 17374/2006). E “proprio perchè la convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire, del tutto formalisticamente, dalle sole risultanze anagrafiche, essendo invece ricavabile da ogni accertata evenienza fattuale che, nella sostanza e nella realtà, dia contezza della sussistenza di un simile rapporto” (cfr. Cass. Pen. n. 37207/2022, Cass. Pen. n. 36559/2021, Cass. Pen. n. 11470/2017,
Cass. Pen. n. 19349/2005).
E' stato anche chiarito che “il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
è quello dei familiari conviventi e non anche quello dei familiari non conviventi fiscalmente a carico.
Tale interpretazione risulta coerente con le diverse finalità sottese alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e a quella relativa alla regolamentazione tributaria. Quest'ultima, nel prendere in esame il caso del familiare non convivente fiscalmente a carico, mira a dare rilevanza all'incidenza del peso determinato dal familiare, ancorché non convivente, sul contribuente dichiarante. Per contro, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di far affidamento non solo sul proprio reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi. Pertanto, deve ribadirsi che la nozione rilevante ai fini dell'ammissione pagina 6 di 9 e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiari a carico bensì quella di familiare convivente. E la definizione di familiari conviventi va letta in correlazione all'art.
79, c. 1 lett. b) che fa riferimento alla famiglia anagrafica del richiedente” (Cass. pen. Sent. Sez. 4 N.
36559 Anno 2021; Cass. Sez. 4 n. 17426 del 15/3/2018, non mass. che richiama Sez. 4, n. 33428 Per_4 del 7/3/2014, , Rv. 261565). Per_5
Da quanto osservato discende il corollario per cui “nella determinazione del reddito complessivo, rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si tiene conto dei redditi facenti capo al coniuge in stato di separazione di fatto, pur di fronte ad una persistente coabitazione, giacché quest'ultimo, pur coabitando, non compie alcuna attività concreta di contribuzione alla vita familiare”
(Cass. pen. Sez. 4, n. 29302 del 24/04/2014)
10. Orbene, dalla applicazione dei superiori principi al caso di specie emerge la fondatezza del ricorso, essendo stata acquisita la prova che nell'anno 2020 il era separato di fatto dalla moglie (lo Parte_1 era da anni) ed abitava e risiedeva (prima con una altra donna, successivamente da solo) in una regione ed in comuni diversi da quelli della moglie, dalla quale di lì a poco si sarebbe separato anche giudizialmente, con un accordo consensuale omologato.
10.1 In particolare, è stata acquisita prova documentale delle seguenti circostanze:
- dall'1.8.14 ad oggi ha risieduto formalmente nel Comune di Persona_2
Afragola (cfr. il certificato storico di residenza della predetta;
cfr. i dati anagrafici riportati nel provvedimento de Tribunale di Napoli dell'8.4.21 di omologa della separazione consensuale);
- dal 20.3.14 al 17.1.20, il risultato iscritto anagraficamente nel Comune di Crecchio;
Parte_1
- dall'1.1.20 al 17.1.20 il è risultato ivi residente unitamente a Parte_1 Persona_3
come autonomo nucleo familiare, come riportato nel relativo certificato anagrafico;
[...]
- dal 17.1.20, il ha trasferito la propria residenza anagrafica a Pescara, ivi risultando Parte_1 come unico componente del proprio stato di famiglia;
- con lettera del 3.10.19, a mezzo del proprio legale – comunicò a Persona_6 [...] la propria volontà di addivenire ad una formale separazione coniugale, invitandolo a Pt_1 prendere contatti con il proprio avvocato;
- con decreto del dell'8.4.21 il Tribunale di Napoli, adito dai coniugi con un ricorso per separazione consensuale, omologò l'accordo di separazione. pagina 7 di 9 10.2 Tali risultanze documentali comprovano oggettivamente (anche in ragione della scelta processuale di contumacia dei resistenti, da cui è derivata la mancata acquisizione di qualsivoglia allegazione e prova di segno contrario) ed anche in relazione all'anno 2020 (anno rilevante ai fini della presente causa), che il Parte_1
- era da anni separato di fatto dalla moglie, tanto da abitare da tempo in regione ed in comuni diversi da quelli della prima e tanto da costituire formalmente nel gennaio 2020 (ancorchè, evidentemente, per un breve periodo) un nuovo nucleo familiare con una altra donna;
- già nel 2019, aveva ricevuto una richiesta formale della moglie di addivenire ad un provvedimento formale di separazione coniugale;
- nei primi mesi del 2021, “consacrò formalmente” la ormai risalente separazione di fatto dalla coniuge, con il procedimento di separazione consensuale di cui si è detto.
11. Pertanto, essendo stata acquisita la prova del fatto che nell'anno 2020 il non poteva in Parte_1 alcuna misura beneficiare dei coevi redditi della il ricorso merita accoglimento. Per_2
12. Sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese di lite, posto che non può imputarsi ai resistenti la colpa di non avere accertato (non avendone i poteri) lo stato di separazione di fatto (e di conseguente non convivenza) tra il e la stato che non poteva desumersi di Parte_1 Per_2 per sé (ex ante) dalle loro diverse residenze anagrafiche (cfr. in termini Cass. Penale Sent. Sez. 4, n.
36559/2021), anche in ragione della mancata esplicitazione da parte del primo (nel procedimento di ottenimento della ammissione al gratuito patrocinio in sede penale) del suo stato di separazione di fatto dalla moglie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1598/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
In accoglimento dell'opposizione
REVOCA
pagina 8 di 9 il decreto del 6.11.23, emesso dal Tribunale di Chieti nel proc. penale n. 2771/2020 R.G.N.R. -
238/2022 R.G., di revoca del gratuito patrocinio in favore di Parte_1
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
DIFFERISCE la liquidazione dei compensi con anticipazione dell'Erario alla richiesta del difensore di parte ricorrente.
DISPONE che la Cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 8 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1598/2023 R.G., promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Tatiana Parte_1 C.F._1
Carchesio, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
). P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ex art. 99 D.P.R. 115/2002.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Alla udienza del 14.7.25, il ricorrente ha discusso oralmente e rassegnato le conclusioni come da processo verbale di causa: “Per il ricorrente, l'Avv. Carchesio, la quale ritiene ampiamente raggiunta la prova della domanda, avendo dimostrato con prova documentale che nell'anno 2020, anno di riferimento degli accertamenti dell' il sig. e l'ex coniuge di Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo, sig.ra , non convivevano e non facevano parte dello stesso nucleo Persona_1 familiare ormai da molti anni e, quindi, i redditi dei due non dovevano esser cumulati, come erroneamente rilevato nella comunicazione dell' , sulla base della quale il Controparte_1
Tribunale di Chieti ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dell'odierno ricorrente per il proc. penale n. 2771/2020 RGNR. Quindi, anche alla luce della mancata costituzione di entrambi i resistenti, la difesa del ricorrente si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento e la rimessione della causa in decisione”.
Il e l' sono rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_1
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con provvedimento del 4.2.22, il G.I.P. del Tribunale di Chieti accolse la istanza del el Parte_1
17.12.21, di ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale (n. 2771/2020 R.G.N.R.), pendente innanzi all'intestato Tribunale, ammissione ai fini della quale l'istante aveva dichiarato di avere percepito – nell'anno fiscale 2020 e come asserito unico componente del proprio nucleo familiare - un reddito complessivo di €. 3.000,00.
2. Con successivo decreto del 6.11.2023, notificato in data 7.11.23, il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, nell'ambito del summenzionato procedimento, revocò l'ammissione del
[...]
l patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 112, comma I, lett. d) D.P.R. 115/2002, in Pt_1 conseguenza dell'esito dell'accertamento fiscale compiuto medio tempore dall' CP_1
dal quale era emerso – a dire di detta AGENZIA – che nell'anno 2020 il nucleo familiare
[...] del beneficiario era composto anche dalla di lui coniuge , la quale nel Persona_2
pagina 2 di 9 predetto anno aveva prodotto un reddito pari ad €. 21.676,00, sì da determinare il superamento dei limiti reddituali imposti dalla legge.
3. Con ricorso depositato il 27.11.23, il ha proposto opposizione (ex art. 99 D.P.R. Parte_1
115/2002) avverso il predetto decreto di revoca, di cui ha chiesto l'annullamento, deducendo che: a) egli, sin dal 2007, si era separato di fatto dalla propria coniuge, avendo da allora cessato definitivamente di coabitare con la stessa;
b) dall'1.1.20 al 17.1.20, egli aveva abitato a Crecchio con la sua convivente come da certificato anagrafico in atti;
c) dal 17.1.20 al Persona_3
31.12.20, egli aveva abitato a Pescara, come da relativo certificato anagrafico e come unico componente del nucleo familiare;
d) con lettera del 3.10.19, la sua coniuge – a mezzo del proprio legale
– gli aveva comunicato la propria volontà di addivenire ad una formale separazione coniugale, a cui i coniugi avevano proceduto, come da provvedimento dell'8.4.21 del Tribunale di Napoli di omologa del loro accordo di separazione;
e) pertanto, il decreto impugnato doveva considerarsi illegittimo, per avere considerato, ai fini dell'ammissione dell'esponente al gratuito patrocini,o anche i redditi di sua moglie, non più convivente e da lui da tempo separata di fatto.
4. La e il , regolarmente citati Controparte_1 Controparte_2
(quest'ultimo, quale litisconsorte necessario, previo ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.) sono rimasti contumaci.
5. La causa (assegnata allo scrivente, in sostituzione del Presidente del Tribunale, incompatibile a trattarla) giunge, dopo le fasi di trattazione e di istruttoria documentale, alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'opposizione proposta dal ricorrente è ammissibile e fondata, per le ragioni di seguito esposte.
7. L'opposizione è ammissibile, in quanto tempestivamente proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 99 D.P.R. n. 115/2002 (per il principio per cui “il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio in esame, disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall'art. 99, relativo alla decisione sull'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura 'compilativa', non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina e, quindi, il 'ricorso' al presidente dell'ufficio pagina 3 di 9 giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e il successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto 'ricorso'”; cfr. Cass. pen., Sez. Un., 14/07/2004, n. 36168;
Cass. pen., Sez. IV., 18/03/2021, n. 10513; Cass. pen., Sez. IV, 08/10/2024, n. 37119; Cass. pen., Sez.
IV, 23/01/2025, n. 2781; per il corollario per cui “il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è reclamabile a norma dell'art. 99 del D.P.R. 115/2002 davanti al
Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualunque altro giudice”, cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 03/05/2017,
n. 37519; Cass. pen., Sez. IV, 04/10/2018, n. 51536; Cass. pen., Sez. IV, 28/09/2012, n. 44189; Cass. pen., Sez. IV, 08/10/2019, n. 47812; Cass. pen., Sez. IV, 17/12/2021, n. 3305; Cass. pen., Sez. IV,
23/01/2025, n. 2781; per la precisazione della sussistenza – nel caso di revoca del beneficio avvenuta su richiesta dell'Ufficio Finanziario a norma dell'art. 112, comma I, lett. d), D.P.R. 115/2002 - della mera facoltà e non del dovere di esperire, in alternativa al procedimento “ordinario” d'impugnazione previsto dall'art. 99 del T.U., il ricorso diretto per Cassazione e limitatamente alla sola ipotesi di violazione di legge, cfr. Cass. pen., Sez. IV., 18/03/2021, n. 10513; cfr. Cass. pen., Sez. III,
10/12/2009, n. 3271; Cass. pen., Sez. IV, 23/01/2025, n. 2781).
8. Inoltre, il presente giudizio si è ritualmente svolto nel contraddittorio tanto del Controparte_2
, quanto della : è infatti noto che nei giudizi di opposizione ex art. 99
[...] Controparte_1
DPR n. 115/02, il contraddittore deve essere individuato nel soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio – solitamente il (cfr., in questo senso, Controparte_2
Cass. civ., Sez. VI, 24/06/2015, n. 13135, non massimata) – “a meno che la revoca dell'ammissione al patrocinio sia chiesta dall'ufficio finanziario ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 127, comma 3, a seguito della verifica dell'esattezza dell'ammontare dei redditi dichiarati, fattispecie nella quale non può dubitarsi che l' sia parte necessaria del procedimento” (si v., ex plurimis, Controparte_1
Cass. civ., Sez. II, 03/04/2023, n. 9158; Cass. civ., Sez. II, 06/12/2017, n. 29228; Cass. civ., Sez. II,
26/10/2015, n. 21700; Cass. civ., Sez. VI-I, 12/11/2016, n. 22148).
9. Passando all'esame del merito del ricorso, lo stesso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
9.1 La norma generale di cui all'art. 76 (Condizioni per l'ammissione) del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce, nella versione vigente all'epoca (2021) della istanza del di ammissione al Parte_1 beneficio del gratuito patrocinio e per quanto qui interessa, quanto segue: “1. Può essere ammesso al pagina 4 di 9 patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68”. “
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. […]”.
“4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi” […]”.
9.2 L'art. 92 (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione) del DPR n. 115/2002 a sua volta stabilisce, per il processo penale: “1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”.
9.3 Pertanto, “il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15458 del 21/07/2020).
9.4 Inoltre e come visto, “se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da tenere in considerazione ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso
l'istante” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18134 del 26/06/2023; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3501 del
07/02/2024).
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “nella materia di cui si discetta la locuzione ”componente della famiglia“ ha una sua specifica pregnanza, avendo il legislatore voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio;
e ciò in quanto non sarebbe conforme ai princìpi costituzionali di solidarietà, di equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorchè il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio. Deve, pertanto, ritenersi costituzionalmente orientata l'interpretazione della norma che considera
”familiari“ non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque pagina 5 di 9 giuridici, ma anche quanti convivono con lui e contribuiscono al menage familiare” (Cass. civ. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 18134 del 26/06/2023).
Coerente con tale impostazione è l'ormai consolidato orientamento di legittimità che ritiene che vadano computati anche i redditi del convivente more uxorio (Cass. Civ. n. 4975/2022, Cass. Pen. n.
109/2005, Cass. Pen. n. 19349/2005, Cass. Pen. n. 13265/2004), in linea con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale che ha portato al riconoscimento della famiglia “di fatto” quale situazione avente rilevanza giuridica.
È stato, inoltre, precisato che, “in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi e responsabilità, e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, pertanto, anche in una siffatta ipotesi, non può omettere di indicare, nell'istanza di ammissione, il reddito dei familiari conviventi (cfr. (Cass. civ. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 18134 del 26/06/2023; Cass. Pen. n. 15715/2015, Cass. Pen. n. 17374/2006). E “proprio perchè la convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire, del tutto formalisticamente, dalle sole risultanze anagrafiche, essendo invece ricavabile da ogni accertata evenienza fattuale che, nella sostanza e nella realtà, dia contezza della sussistenza di un simile rapporto” (cfr. Cass. Pen. n. 37207/2022, Cass. Pen. n. 36559/2021, Cass. Pen. n. 11470/2017,
Cass. Pen. n. 19349/2005).
E' stato anche chiarito che “il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
è quello dei familiari conviventi e non anche quello dei familiari non conviventi fiscalmente a carico.
Tale interpretazione risulta coerente con le diverse finalità sottese alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e a quella relativa alla regolamentazione tributaria. Quest'ultima, nel prendere in esame il caso del familiare non convivente fiscalmente a carico, mira a dare rilevanza all'incidenza del peso determinato dal familiare, ancorché non convivente, sul contribuente dichiarante. Per contro, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di far affidamento non solo sul proprio reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi. Pertanto, deve ribadirsi che la nozione rilevante ai fini dell'ammissione pagina 6 di 9 e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiari a carico bensì quella di familiare convivente. E la definizione di familiari conviventi va letta in correlazione all'art.
79, c. 1 lett. b) che fa riferimento alla famiglia anagrafica del richiedente” (Cass. pen. Sent. Sez. 4 N.
36559 Anno 2021; Cass. Sez. 4 n. 17426 del 15/3/2018, non mass. che richiama Sez. 4, n. 33428 Per_4 del 7/3/2014, , Rv. 261565). Per_5
Da quanto osservato discende il corollario per cui “nella determinazione del reddito complessivo, rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si tiene conto dei redditi facenti capo al coniuge in stato di separazione di fatto, pur di fronte ad una persistente coabitazione, giacché quest'ultimo, pur coabitando, non compie alcuna attività concreta di contribuzione alla vita familiare”
(Cass. pen. Sez. 4, n. 29302 del 24/04/2014)
10. Orbene, dalla applicazione dei superiori principi al caso di specie emerge la fondatezza del ricorso, essendo stata acquisita la prova che nell'anno 2020 il era separato di fatto dalla moglie (lo Parte_1 era da anni) ed abitava e risiedeva (prima con una altra donna, successivamente da solo) in una regione ed in comuni diversi da quelli della moglie, dalla quale di lì a poco si sarebbe separato anche giudizialmente, con un accordo consensuale omologato.
10.1 In particolare, è stata acquisita prova documentale delle seguenti circostanze:
- dall'1.8.14 ad oggi ha risieduto formalmente nel Comune di Persona_2
Afragola (cfr. il certificato storico di residenza della predetta;
cfr. i dati anagrafici riportati nel provvedimento de Tribunale di Napoli dell'8.4.21 di omologa della separazione consensuale);
- dal 20.3.14 al 17.1.20, il risultato iscritto anagraficamente nel Comune di Crecchio;
Parte_1
- dall'1.1.20 al 17.1.20 il è risultato ivi residente unitamente a Parte_1 Persona_3
come autonomo nucleo familiare, come riportato nel relativo certificato anagrafico;
[...]
- dal 17.1.20, il ha trasferito la propria residenza anagrafica a Pescara, ivi risultando Parte_1 come unico componente del proprio stato di famiglia;
- con lettera del 3.10.19, a mezzo del proprio legale – comunicò a Persona_6 [...] la propria volontà di addivenire ad una formale separazione coniugale, invitandolo a Pt_1 prendere contatti con il proprio avvocato;
- con decreto del dell'8.4.21 il Tribunale di Napoli, adito dai coniugi con un ricorso per separazione consensuale, omologò l'accordo di separazione. pagina 7 di 9 10.2 Tali risultanze documentali comprovano oggettivamente (anche in ragione della scelta processuale di contumacia dei resistenti, da cui è derivata la mancata acquisizione di qualsivoglia allegazione e prova di segno contrario) ed anche in relazione all'anno 2020 (anno rilevante ai fini della presente causa), che il Parte_1
- era da anni separato di fatto dalla moglie, tanto da abitare da tempo in regione ed in comuni diversi da quelli della prima e tanto da costituire formalmente nel gennaio 2020 (ancorchè, evidentemente, per un breve periodo) un nuovo nucleo familiare con una altra donna;
- già nel 2019, aveva ricevuto una richiesta formale della moglie di addivenire ad un provvedimento formale di separazione coniugale;
- nei primi mesi del 2021, “consacrò formalmente” la ormai risalente separazione di fatto dalla coniuge, con il procedimento di separazione consensuale di cui si è detto.
11. Pertanto, essendo stata acquisita la prova del fatto che nell'anno 2020 il non poteva in Parte_1 alcuna misura beneficiare dei coevi redditi della il ricorso merita accoglimento. Per_2
12. Sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese di lite, posto che non può imputarsi ai resistenti la colpa di non avere accertato (non avendone i poteri) lo stato di separazione di fatto (e di conseguente non convivenza) tra il e la stato che non poteva desumersi di Parte_1 Per_2 per sé (ex ante) dalle loro diverse residenze anagrafiche (cfr. in termini Cass. Penale Sent. Sez. 4, n.
36559/2021), anche in ragione della mancata esplicitazione da parte del primo (nel procedimento di ottenimento della ammissione al gratuito patrocinio in sede penale) del suo stato di separazione di fatto dalla moglie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1598/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
In accoglimento dell'opposizione
REVOCA
pagina 8 di 9 il decreto del 6.11.23, emesso dal Tribunale di Chieti nel proc. penale n. 2771/2020 R.G.N.R. -
238/2022 R.G., di revoca del gratuito patrocinio in favore di Parte_1
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
DIFFERISCE la liquidazione dei compensi con anticipazione dell'Erario alla richiesta del difensore di parte ricorrente.
DISPONE che la Cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 8 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 9 di 9