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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9708 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22091/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22091/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3
dell'avv. MANSI MARIA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MARATONA, 54 ROMA,
presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINELLI GIORDANO Controparte_1 P.IVA_1
TOMMASO, elettivamente domiciliato in VIA NICOLO' PORPORA, 16 ROMA, presso il difensore parte opposta pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- in via preliminare ed istruttoria, sospendere l'esecutorietà del decreto opposto ai sensi dell'art. 649
c.p.c., per i motivi di cui sopra;
- sempre in via preliminare ed istruttoria, rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. nei confronti dei Sigg.ri e per i motivi di cui sopra in quanto Pt_2 Parte_3
inammissibile e, comunque, infondata;
- sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Roma per le causali meglio esposte nella narrativa
dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e per i motivi di cui sopra, in ogni caso, per l'effetto
dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3397/2025, R.G. n.
4733/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 21 febbraio 2025 e pubblicato il 28 febbraio 2025;
- in via principale, per l'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenersi competente a
conoscere i fatti di causa, in accoglimento delle eccezioni di nullità totale e/o in subordine parziale
della polizza fideiussoria rilasciata in data 6 novembre 2020 (contratto n. 06/100/19203) dai Signori
, e e/o in accoglimento dell'abusività delle clausole vessatorie ed Pt_1 Pt_2 Parte_3
eccezione di decadenza della Banca opposta dalla predetta garanzia fideiussoria, accertare e
dichiarare, in ogni caso, illegittime, inammissibili, inesistenti, estinte, infondate e/o carenti di prova le
pretese di pagamento avanzate dalla , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, e, per l'effetto, revocare, il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano n.
3397/2025 (RG 4733/2025) per i motivi tutti sopra indicati e per quelli ulteriori che verranno
formulati nel prosieguo del giudizio;
pagina 2 di 18 - sempre in via principale, per l'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenersi competente
a conoscere i fatti di causa, in accoglimento delle eccezioni di nullità totale e/o, in subordine, parziale
della polizza fideiussoria rilasciata in data 28 dicembre 2021 (contratto n. 06/100/25504) dai Signori
e e/o in accoglimento dell'eccezione di decadenza della Banca opposta Pt_1 Parte_2
dalla predetta garanzia fideiussoria, accertare e dichiarare, in ogni caso, illegittime, inammissibili,
inesistenti, estinte, infondate e/o carenti di prova le pretese di pagamento avanzate dalla
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e, per l'effetto, revocare, il decreto CP_1
ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano n. 3397/2025 (RG 4733/2025) per i motivi tutti sopra
indicati e per quelli ulteriori che verranno formulati nel prosieguo del giudizio;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale delle polizze fideiussorie de
quibus per violazione di cui agli artt. 1941 e 1418, comma I c.c. e, per l'effetto, revocare, il decreto
ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano n. 3397/2025 (RG 4733/2025) per tutti i motivi di cui
sopra;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare annullabile la fideiussione rilasciata in data
6 novembre 2020 (contratto n. 06/100/19203) dai Signori , e per Pt_1 Pt_2 Parte_3
vizio del consenso ex art. 1427 c.c. per i motivi di cui sopra e, per l'effetto revocare il decreto
ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano n. 3397/2025 (RG 4733/2025) per tutti i motivi di cui
sopra;
- sempre in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare annullabile la fideiussione
rilasciata in data 28 dicembre 2021 (contratto n. 06/100/25504) dai Signori e Pt_1 Parte_2
per vizio del consenso ex art. 1427 c.c. per i motivi di cui sopra e, per l'effetto revocare il
[...]
pagina 3 di 18 decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano n. 3397/2025 (RG 4733/2025) per tutti i motivi
di cui sopra;
- in via estremamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni e
domande che precedono, accertare, per tutte le ragioni esposte, il minor importo eventualmente dovuto
dai fideiussori alla provvedendo, se del caso, anche con il conforto di una Controparte_1
consulenza tecnica di ufficio, a verificare e determinare gli eventuali minori importi dovuti dai
fideiussori, anche al netto di quanto garantito dallo Stato;
- ogni caso, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare e/o riformare il decreto
ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato,
in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e
rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze ex adverso formulate in quanto inammissibili e/o
infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Per parte opposta:
previa:
i i) reiezione dell'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà (nei confronti
della sig.ra del provvedimento monitorio;
Parte_1
ii ii) concessione della provvisoria esecutorietà, nei confronti dei sigg.ri e Pt_2 Pt_3
del decreto ingiuntivo opposto;
[...]
iii a) in via preliminare: a1) concedere alla il termine, di cui al 2 Parte_4
comma del suindicato art. 5 bis D.Lgs 28/2010, onde dare corso al procedimento di mediazione;
a2)
accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda
pagina 4 di 18 formulata dai sigg.ri e con conseguente Parte_1 Parte_2 Parte_3
conferma del decreto ingiuntivo opposto;
iv b) in linea principale e nel merito: b1) respingere l'opposizione dei garanti, sig. Parte_1
e perché inammissibile, improcedibile, anche per
[...] Parte_2 Parte_3
espressa rinuncia preventiva dai medesimi opponenti formulata, e comunque infondata sia in fatto che
in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
b2) respingere l'opposizione
proposta dagli ingiunti perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata sia in fatto che in
diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
v c) in linea subordinata: c1) accertare e dichiarare la legittimità e la ritualità del decreto
ingiuntivo opposto in quanto emesso in base a documentazione valida ed efficace;
c2) accertare e
dichiarare la legittimità e la validità dei dedotti rapporti bancari, e delle condizioni economiche e
negoziali applicate dalla Banca concedente, nel corso dei rapporti, in conformità ai validi patti
negoziali; c3) accertare e dichiarare la legittimità del comportamento tenuto dalla medesima Banca
concedente in quanto conforme ai patti negoziali ed alla Legge;
c4) accertare e dichiarare la piena
validità ed efficacia della garanzia rilasciata dalla sig.ra dal sig. Parte_1 Parte_2
e dal sig. c5) accertare e dichiarare che, alle date indicate nel ricorso monitorio, la Parte_3
in A.S. era creditrice della in virtù dei dedotti rapporti bancari, Controparte_1 CP_2
della complessiva somma di € 3.159.745,74, oltre interessi convenzionali come riconosciuti con il
decreto ingiuntivo opposto e fino all'effettivo soddisfo, e, per l'effetto, condannare i sigg.ri Parte_1
e al pagamento, in solido tra loro, ed in favore della
[...] Parte_2 Parte_3
della somma € 429.011,24 (quale residuo debito alla data del 6 Parte_4
novembre 2024, riveniente dal contratto di finanziamento chirografario n. 06/100/19203, di originari €
pagina 5 di 18 2.500.000,00, stipulato in data 6 novembre 2020), oltre interessi convenzionali dal 7 novembre 2024 e
fino all'effettivo soddisfo, nonché i sigg.ri e al pagamento, in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, ed in favore della della somma di € 2.730.734,50, con Parte_4
riguardo al finanziamento n. 06/100/25504 (di originari € 2.500.000,00, stipulato in data 28 dicembre
2021), oltre gli interessi convenzionali dal 30 settembre 2023 e fino all'effettivo soddisfo, ovvero dei
diversi ammontari ritenuti di giustizia oltre interessi, come sopra richiesti e sino all'effettivo saldo,
nonché delle spese, e compensi di questo procedimento, con conseguente rigetto di ogni domanda
formulata dagli opponenti perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata sia in fatto che
in diritto.
In ogni caso, con condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 3.06.2025, e Parte_2 Pt_3
e convenivano in giudizio proponendo opposizione
[...] Parte_1 Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 3397/2025 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano, in qualità
di fideiussori per due finanziamenti erogati dalla banca a MVM S.p.a.
Gli opponenti, in particolare, esponevano:
- che , e concludevano in data 6.11.2020 una polizza Pt_1 Pt_2 Parte_3
fideiussoria a favore di , al fine di garantire nella misura del 130% un finanziamento CP_1
concesso a er la somma di 2.500.000 euro;
CP_2
- che tale finanziamento era già assistito dalla garanzia di Banca del Mezzogiorno – Medio
Credito Centrale (ex L. n. 662/96) per l'importo pari al 90% della somma mutuata;
pagina 6 di 18 - che tale contratto non era da loro stipulato in qualità di imprenditori ma di consumatori;
- che e concludevano in data 28.12.2021 una polizza fideiussoria a Pt_1 Parte_2
favore di per l'importo di 3.250.000 euro al fine di garantire un finanziamento concesso CP_1
a per la somma di 2.500.000 euro, nella loro qualità di imprenditori o comunque CP_2
nell'ambito della propria attività professionale;
- che tale finanziamento era già assistito dalla garanzia di SACE S.p.a. (ex art. 1 d.l. n. 23/2020)
per l'importo pari al 90% per centro della somma mutuata;
- che i contratti di finanziamento erano stati risolti a causa dell'inadempimento della debitrice con lettera del 27.7.2023;
- che in data 6.11.2024, relativamente al finanziamento concluso nel 2020 era stata escussa la garanzia di MCC per l'ammontare complessivo di € 1.954.879,89;
- che gli opponenti erano stati chiamati in via monitoria a corrispondere il residuo debito derivante da entrambi i contratti di finanziamento;
- che, preliminarmente, in virtù della loro qualifica di consumatori nell'ambito del primo contratto di garanzia, il Tribunale adito doveva dichiararsi incompetente ex art. 66 cod. consumo a favore del Tribunale di Roma, luogo di residenza degli opponenti;
- che il decreto ingiuntivo a loro rivolto doveva comunque essere revocato, in quanto i contratti di fideiussione dovevano essere dichiarati nulli perché contenenti le clausole espressione di un'intesa anticoncorrenziale;
- che in ogni caso l'obbligazione di parte opposta doveva essere dichiarata estinta in forza pagina 7 di 18 dell'inutile decorso del termine semestrale ex art. 1957 c.c.;
- che le clausole da considerarsi vessatorie dei contratti di fideiussione non sono state oggetto di trattativa individuale e quindi nulle ex art. 34 cod. consumo;
- che i contratti di fideiussione erano nulli in quanto posti a garanzia di debiti già assistiti da garanzia pubblica MCC e SACE, in violazione del cd. divieto di doppia garanzia;
- che parte opposta non si era previamente rivolta al garante pubblico al fine di recuperare le somme dovute in forza del finanziamento erogato il 28.12.2021;
- che doveva essere disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà, concessa in sede monitoria nei confronti della sola Parte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Parte_4
particolare, contestando l'ammissibilità dell'opposizione in forza della qualificazione della polizza come “contratto autonomo di garanzia”, nonché comunque la qualità di consumatore di tutti i garanti e l'asserita nullità delle fideiussioni.
All'udienza del 16.12.2025, il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti. pagina 8 di 18 Questi ultimi, infatti, hanno rilevato l'incompetenza territoriale, sul presupposto che in loro favore dovrebbe trovare applicazione il “foro” del consumatore.
Sul punto, va osservato come per lungo tempo la giurisprudenza fosse stata costante nel ricordare come il garante acquisisse la qualifica soggettiva propria del debitore principale, proprio in considerazione del legame di accessorietà esistente tra l'obbligazione di garanzia e quella sottostante garantita, con l'effetto che il garante persona fisica non poteva essere qualificato come consumatore, là dove avesse prestato garanzia a vantaggio di un soggetto professionale, quale in particolare una persona giuridica.
Tale orientamento giurisprudenziale deve oggi essere rivisto a fronte del differente principio affermato dalla Corte di giustizia UE (decisione del 19/11/2015, causa C74-15), in base alla quale la persona fisica che ha rilasciato garanzia nell'interesse di una società commerciale è consumatore se ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale e non sussistano collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale.
Per la Corte Giustizia UE, infatti, il contratto di garanzia dal punto di vista delle parti contraenti si presenta come un contratto distinto tutte le volte in cui è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità con la quale queste hanno agito.
Nel caso di specie, tuttavia, i tre garanti opponenti risultano essere tre soci della debitrice, titolari del
13% del capitale sociale e del 42% rispettivamente e Parte_3 Parte_1 Parte_2
residuando in capo a un quarto socio solo il 2% del capitale sociale.
[...]
La circostanza che sia cessato il 27.01.2017 dalla carica di amministratore delegato Parte_3
della società e che solo e ricoprivano cariche sociali al tempo della Pt_2 Parte_1
pagina 9 di 18 conclusione dei contratti di garanzia (rispettivamente di amministratore delegato e di presidente del consiglio di amministrazione) non rileva al fine di qualificare come consumatore, Parte_3
dovendosi invece riscontrare un indiscutibile collegamento funzionale che lo legava alla società
garantita.
Correttamente, pertanto, la causa è stata instaurata avanti il Tribunale di Milano, in ragione del foro convenzionale esclusivo pattuito con i contratti di garanzia.
Sull'inammissibilità delle eccezioni degli opponenti.
Parte opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in virtù della qualificazione dei contratti di garanzia oggetto del presente giudizio come garanzie autonome, traendo da tale qualificazione la conseguenza che i garanti si fossero contrattualmente spogliati della facoltà di far valere non soltanto le eccezioni derivanti dal contratto di finanziamento garantito, ma anche le eccezioni relative al contratto stesso di garanzia.
In primo luogo, al fine di stabilire la natura della garanzia prestata, occorre precisare come l'elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia debba essere ricercato non tanto nella previsione di un obbligo del garante di pagare a semplice richiesta (risolvendosi detta pattuizione in un obbligo di solve
et repete astrattamente compatibile tanto con la fideiussione che con la garanzia autonoma), quanto la espressa rinuncia da parte del garante a sollevare eccezione alcuna afferente il rapporto garantito.
Solo tale rinuncia, infatti, contraddistingue in modo inequivoco la garanzia, precludendo al garante di sollevare contestazioni attinenti al rapporto sottostante e riducendo in tal modo il legame tra la garanzia e tale rapporto a una accessorietà ontologica insita nella stessa nozione di “garanzia”.
Ebbene, detta rinuncia nel caso di specie risulta espressamente dedotta all'art. 1 dei contratti di garanzia, là dove si precisa che i garanti sono tenuti, sino all'importo massimo concordato, a tutte le pagina 10 di 18 obbligazioni derivanti dal contratto, rispettivamente per il contratto del 2020 “su semplice richiesta
scritta recapitata con raccomandata al domicilio come sopra eletto, con rinuncia ad opporre
qualsivoglia eccezione contestazione o riserva ed anche in caso di opposizione della Parte Finanziata
o di terzi” e per il contratto del 2021 a “ogni eccezione e contestazione rimossa”.
Assodata, pertanto, la natura autonoma della garanzia, va per prima cosa disattesa la conseguenza giuridica che la difesa dell'opposta vorrebbe farne discendere, ossia l'impossibilità di far valere l'invalidità del contratto di garanzia azionato dalla creditrice.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, “In tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione
dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni
riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'"exceptio doli",
potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia” (cfr.
Cass., sez. III, ord. n. 31956 del 11.12.2018).
Nel caso di specie, le censure formulate dagli opponenti sono tutte afferenti la validità del contratto di garanzia e, come tali, sono ammissibili ancorché il contratto assuma i connotati di garanzia autonoma.
Sulla nullità delle polizze per violazione della normativa antitrust.
Gli opponenti hanno contestato la nullità delle garanzie prestate, in quanto a loro dire rilasciate in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
pagina 11 di 18 rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca
dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate
invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso
erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni
suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod.
civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che le garanzie rilasciate da , e contenevano Pt_2 Pt_3 Parte_1
clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità delle garanzie.
Deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
pagina 12 di 18 accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte, o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova,
da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento (in questo senso
è anche la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione: n. 10689/2024, 19401/2024 e
657/2025; isolata in senso difforme Cass. n. 27243/2024).
Avendo gli opponenti prestato, invece, delle garanzie autonome e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità delle garanzie dagli stessi rilasciate non può che essere disattesa.
Sulla nullità dei contratti per abusività delle clausole.
Esclusa, inoltre, la qualità di consumatore di alcuno dei garanti va respinta anche la contestazione degli opponenti incentrata sull'assenza di trattativa individuale delle clausole dei contratti di garanzia elencate quali vessatorie tramite la memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c., in quanto abusive, poiché non può
trovare applicazione al caso di specie la disciplina di cui all'art. 33 cod. consumo.
Sulla tardività della domanda monitoria ex art. 1957 c.c.
pagina 13 di 18 Gli opponenti hanno rappresentato come la banca abbia intimato i garanti di adempiere solo mediante la notifica del decreto ingiuntivo e dunque una volta spirato il termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c.
Tale doglianza non può trovare accoglimento in quanto i contratti di garanzia, rispettivamente all'art. 2
lett. d) e lettera f), prevedevano a favore della banca la dispensa “dall'onere di agire entro i termini
previsti dall'art. 1957 c.c.”.
Parte opposta ha, in ogni caso, prodotto in giudizio (doc. 7 e 8 del fascicolo monitorio) la richiesta stragiudiziale inviata al debitore principale e ai garanti di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute in forza dei contratti di mutuo risolti.
Sebbene la giurisprudenza maggioritaria richiede che l'onere del creditore di rivolgere le proprie istanze nei confronti del debitore sia soddisfatto non con una semplice richiesta stragiudiziale, bensì
che occorra un mezzo di tutela giurisdizionale del diritto di credito (in via di cognizione o di esecuzione), è altrettanto vero che, nel caso de quo, occorre considerare la presenza della clausola che impone al garante il pagamento “a semplice richiesta scritta” e “a semplice e prima richiesta”.
In casi siffatti, la predetta decadenza può essere evitata non solo iniziando l'azione giudiziale contro il debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al garante la richiesta di pagamento, proprio come qui avvenuto.
Occorre, infatti, considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione, “Quante volte il fideiussore
sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta”, o comunque entro un tempo
convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c., da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla
scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente
pagina 14 di 18 limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che,
una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più
tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore” (cfr. Cass., sent. 29.10.2008 n. 13078; Cass. sent.
26.09.2017, n. 22346; e Trib. Bergamo, Sez. III, sent. 26.01.2021 n. 126).
In questo senso, anche l'inserimento di tale sola clausola nel contratto di garanzia è finalizzato ad una deroga parziale dell'art. 1957 c.c., esonerando il creditore dall'onore di proporre un'azione giudiziale contro il debitore.
Nel caso di specie, la richiesta stragiudiziale avanzata dalla banca non è tardiva.
Sulla nullità delle polizze per violazione del divieto di cd. “doppia garanzia”.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità delle garanzie prestate per illegittima “doppia garanzia”, facendo a tal fine richiamo il punto 4.4 dell'allegato 1 del DM 23.09.2005, il quale stabilisce il divieto di acquisire qualsiasi garanzia sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo gestito dal MCC.;
essendo i finanziamenti assistiti da garanzie rese l'una da SACE per il 80% e l'altra da MCC per il
90%, sarebbero nulli i contratti di garanzia oggi oggetto di escussione.
Sennonché va precisato come il punto 4.4. dell'articolo 4 di cui all'allegato 1 del D.M., dispone che
“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia
reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie
reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali
riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla
garanzia del Fondo”.
Come enfatizzato dalla opposta, quindi, il divieto di nuove garanzie è limitato a quelle reali, bancarie e assicurative;
la garanzia prestata dagli opponenti, a differenza di quanto dagli stessi sostenuto, non è
pagina 15 di 18 una garanzia bancaria, ma al contrario, una garanzia personale resa in favore di un istituto di credito;
la garanzia bancaria, infatti, è quella resa da una banca, non quella disposta in favore di una banca;
nel primo caso, infatti, l'istituto di credito è il garante, mentre nel caso di specie è il creditore.
Ne consegue, quindi, che l'eccezione di nullità sollevata sia infondata.
Sull'onere di preventiva escussione della garanzia SACE.
Gli opponenti hanno contestato la mancata preventiva escussione della garanzia pubblica SACE
limitatamente al debito principale contratto in data 28.12.2021.
Si osserva a riguardo che non sussiste sulla scorta del contratto di garanzia stipulato da e Pt_2
un obbligo di preventiva escussione della garanzia pubblica rispetto a quella privata Parte_1
e, pertanto, la banca creditrice non era tenuta a rivolgersi in prima battuta all'agenzia statale per la restituzione di quanto dovuto.
Sulla violazione dell'art. 1941 c.c.
Gli opponenti hanno contestato la validità della clausola che disponeva che gli stessi fossero tenuti a garantire un importo massimo pari al 130% della somma finanziata alla debitrice principale con il contratto di mutuo.
Tale clausola non incorre nel divieto di cui all'art. 1941 c.c., il quale impone che l'obbligazione del garante non ecceda il limite di quanto dovuto al creditore dal debitore principale, in quanto non implica che gli opponenti siano tenuti a versare per la somma pari al 130% di quanto originariamente versato a titolo di mutuo, ma che gli stessi, possano essere chiamati a rispondere di un debito maturato a carico del debitore principale anche in virtù di poste accessorie al mutuo entro il limite massimo del 130%
della somma mutuata.
Per l'effetto, i garanti non saranno chiamati a corrispondere una somma più elevata di quella dovuta dal pagina 16 di 18 debitore principale, come sarebbe vietato ai sensi dell'art. 1941 c.c., ma, invece, a tenere indenne il debitore principale per un importo, derivante dal rapporto di mutuo, ancorché superiore a quello originariamente finanziato, che non può eccedere il 130% del debito originario.
Nel caso di specie, parte opposta ha avanzato la pretesa di 2.730.734,50 euro relativamente alla garanzia prestata dai soli e a fronte del mutuo per 2.500.000 euro del Pt_2 Parte_1
28.12.202 e di 429.011,24 euro relativamente alla garanzia prestata da , e Pt_2 Pt_3 Parte_1
a fronte del mutuo per 2.500.000 euro del 6.11.2020. Ne deriva che le somme richieste,
[...]
peraltro entrambe inferiori al limite del 130% dell'importo del finanziamento, non implicano una violazione dell'art. 1941 c.c.
Sulla tardività delle domande di annullamento dei contratti.
Non può darsi luogo alla valutazione delle domande di annullamento per vizio del consenso dei contratti di garanzia, in quanto avanzate solo tramite la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e costituenti domande nuove che non sono conseguenza delle eccezioni proposte da parte opposta.
Invero, tramite la comparsa di costituzione, parte opposta non ha dedotto circostanze tali da provocare una domanda di annullamento, ma ha esclusivamente qualificato il contratto, il cui contenuto è pacifico tra le parti, come contratto autonomo di garanzia anziché come fideiussione specifica.
Conclusioni.
Per tutte le ragioni esposte, in forza dei contratti di garanzia, come sopra richiamati, Parte_3
e risultano tenuti solidalmente a corrispondere a la Parte_2 Parte_1 CP_1
somma di 429.011,24 euro oltre interessi convenzionali dal 7.11.2024 (data di pagamento parziale da parte di MCC); e sono altresì tenuti solidalmente tra loro a Parte_2 Parte_1
corrispondere a la somma di 2.730.734,50 euro, oltre interessi dal 30.09.2023 (ovvero CP_1
pagina 17 di 18 dall'undicesimo giorno successivo alla compiuta giacenza della raccomandata recante la diffida di pagamento).
Va, per l'effetto, confermato l decreto ingiuntivo pposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico solidale degli opponenti in complessivi euro 28.368,20, oltre c.p.a., di cui euro 3.700,20 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e nei Parte_3 Parte_2 Parte_1
confronti di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3397/2025 Parte_4
emesso dal tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 28.368,20, oltre c.p.a., di cui euro 3.700,20 per spese generali.
Milano, 16 dicembre 2025
Il giudice
FR FE
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22091/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3
dell'avv. MANSI MARIA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MARATONA, 54 ROMA,
presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINELLI GIORDANO Controparte_1 P.IVA_1
TOMMASO, elettivamente domiciliato in VIA NICOLO' PORPORA, 16 ROMA, presso il difensore parte opposta pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- in via preliminare ed istruttoria, sospendere l'esecutorietà del decreto opposto ai sensi dell'art. 649
c.p.c., per i motivi di cui sopra;
- sempre in via preliminare ed istruttoria, rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. nei confronti dei Sigg.ri e per i motivi di cui sopra in quanto Pt_2 Parte_3
inammissibile e, comunque, infondata;
- sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Roma per le causali meglio esposte nella narrativa
dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e per i motivi di cui sopra, in ogni caso, per l'effetto
dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3397/2025, R.G. n.
4733/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 21 febbraio 2025 e pubblicato il 28 febbraio 2025;
- in via principale, per l'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenersi competente a
conoscere i fatti di causa, in accoglimento delle eccezioni di nullità totale e/o in subordine parziale
della polizza fideiussoria rilasciata in data 6 novembre 2020 (contratto n. 06/100/19203) dai Signori
, e e/o in accoglimento dell'abusività delle clausole vessatorie ed Pt_1 Pt_2 Parte_3
eccezione di decadenza della Banca opposta dalla predetta garanzia fideiussoria, accertare e
dichiarare, in ogni caso, illegittime, inammissibili, inesistenti, estinte, infondate e/o carenti di prova le
pretese di pagamento avanzate dalla , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, e, per l'effetto, revocare, il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano n.
3397/2025 (RG 4733/2025) per i motivi tutti sopra indicati e per quelli ulteriori che verranno
formulati nel prosieguo del giudizio;
pagina 2 di 18 - sempre in via principale, per l'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenersi competente
a conoscere i fatti di causa, in accoglimento delle eccezioni di nullità totale e/o, in subordine, parziale
della polizza fideiussoria rilasciata in data 28 dicembre 2021 (contratto n. 06/100/25504) dai Signori
e e/o in accoglimento dell'eccezione di decadenza della Banca opposta Pt_1 Parte_2
dalla predetta garanzia fideiussoria, accertare e dichiarare, in ogni caso, illegittime, inammissibili,
inesistenti, estinte, infondate e/o carenti di prova le pretese di pagamento avanzate dalla
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e, per l'effetto, revocare, il decreto CP_1
ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano n. 3397/2025 (RG 4733/2025) per i motivi tutti sopra
indicati e per quelli ulteriori che verranno formulati nel prosieguo del giudizio;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale delle polizze fideiussorie de
quibus per violazione di cui agli artt. 1941 e 1418, comma I c.c. e, per l'effetto, revocare, il decreto
ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano n. 3397/2025 (RG 4733/2025) per tutti i motivi di cui
sopra;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare annullabile la fideiussione rilasciata in data
6 novembre 2020 (contratto n. 06/100/19203) dai Signori , e per Pt_1 Pt_2 Parte_3
vizio del consenso ex art. 1427 c.c. per i motivi di cui sopra e, per l'effetto revocare il decreto
ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano n. 3397/2025 (RG 4733/2025) per tutti i motivi di cui
sopra;
- sempre in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare annullabile la fideiussione
rilasciata in data 28 dicembre 2021 (contratto n. 06/100/25504) dai Signori e Pt_1 Parte_2
per vizio del consenso ex art. 1427 c.c. per i motivi di cui sopra e, per l'effetto revocare il
[...]
pagina 3 di 18 decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano n. 3397/2025 (RG 4733/2025) per tutti i motivi
di cui sopra;
- in via estremamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni e
domande che precedono, accertare, per tutte le ragioni esposte, il minor importo eventualmente dovuto
dai fideiussori alla provvedendo, se del caso, anche con il conforto di una Controparte_1
consulenza tecnica di ufficio, a verificare e determinare gli eventuali minori importi dovuti dai
fideiussori, anche al netto di quanto garantito dallo Stato;
- ogni caso, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare e/o riformare il decreto
ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato,
in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e
rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze ex adverso formulate in quanto inammissibili e/o
infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Per parte opposta:
previa:
i i) reiezione dell'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà (nei confronti
della sig.ra del provvedimento monitorio;
Parte_1
ii ii) concessione della provvisoria esecutorietà, nei confronti dei sigg.ri e Pt_2 Pt_3
del decreto ingiuntivo opposto;
[...]
iii a) in via preliminare: a1) concedere alla il termine, di cui al 2 Parte_4
comma del suindicato art. 5 bis D.Lgs 28/2010, onde dare corso al procedimento di mediazione;
a2)
accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda
pagina 4 di 18 formulata dai sigg.ri e con conseguente Parte_1 Parte_2 Parte_3
conferma del decreto ingiuntivo opposto;
iv b) in linea principale e nel merito: b1) respingere l'opposizione dei garanti, sig. Parte_1
e perché inammissibile, improcedibile, anche per
[...] Parte_2 Parte_3
espressa rinuncia preventiva dai medesimi opponenti formulata, e comunque infondata sia in fatto che
in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
b2) respingere l'opposizione
proposta dagli ingiunti perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata sia in fatto che in
diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
v c) in linea subordinata: c1) accertare e dichiarare la legittimità e la ritualità del decreto
ingiuntivo opposto in quanto emesso in base a documentazione valida ed efficace;
c2) accertare e
dichiarare la legittimità e la validità dei dedotti rapporti bancari, e delle condizioni economiche e
negoziali applicate dalla Banca concedente, nel corso dei rapporti, in conformità ai validi patti
negoziali; c3) accertare e dichiarare la legittimità del comportamento tenuto dalla medesima Banca
concedente in quanto conforme ai patti negoziali ed alla Legge;
c4) accertare e dichiarare la piena
validità ed efficacia della garanzia rilasciata dalla sig.ra dal sig. Parte_1 Parte_2
e dal sig. c5) accertare e dichiarare che, alle date indicate nel ricorso monitorio, la Parte_3
in A.S. era creditrice della in virtù dei dedotti rapporti bancari, Controparte_1 CP_2
della complessiva somma di € 3.159.745,74, oltre interessi convenzionali come riconosciuti con il
decreto ingiuntivo opposto e fino all'effettivo soddisfo, e, per l'effetto, condannare i sigg.ri Parte_1
e al pagamento, in solido tra loro, ed in favore della
[...] Parte_2 Parte_3
della somma € 429.011,24 (quale residuo debito alla data del 6 Parte_4
novembre 2024, riveniente dal contratto di finanziamento chirografario n. 06/100/19203, di originari €
pagina 5 di 18 2.500.000,00, stipulato in data 6 novembre 2020), oltre interessi convenzionali dal 7 novembre 2024 e
fino all'effettivo soddisfo, nonché i sigg.ri e al pagamento, in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, ed in favore della della somma di € 2.730.734,50, con Parte_4
riguardo al finanziamento n. 06/100/25504 (di originari € 2.500.000,00, stipulato in data 28 dicembre
2021), oltre gli interessi convenzionali dal 30 settembre 2023 e fino all'effettivo soddisfo, ovvero dei
diversi ammontari ritenuti di giustizia oltre interessi, come sopra richiesti e sino all'effettivo saldo,
nonché delle spese, e compensi di questo procedimento, con conseguente rigetto di ogni domanda
formulata dagli opponenti perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata sia in fatto che
in diritto.
In ogni caso, con condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 3.06.2025, e Parte_2 Pt_3
e convenivano in giudizio proponendo opposizione
[...] Parte_1 Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 3397/2025 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano, in qualità
di fideiussori per due finanziamenti erogati dalla banca a MVM S.p.a.
Gli opponenti, in particolare, esponevano:
- che , e concludevano in data 6.11.2020 una polizza Pt_1 Pt_2 Parte_3
fideiussoria a favore di , al fine di garantire nella misura del 130% un finanziamento CP_1
concesso a er la somma di 2.500.000 euro;
CP_2
- che tale finanziamento era già assistito dalla garanzia di Banca del Mezzogiorno – Medio
Credito Centrale (ex L. n. 662/96) per l'importo pari al 90% della somma mutuata;
pagina 6 di 18 - che tale contratto non era da loro stipulato in qualità di imprenditori ma di consumatori;
- che e concludevano in data 28.12.2021 una polizza fideiussoria a Pt_1 Parte_2
favore di per l'importo di 3.250.000 euro al fine di garantire un finanziamento concesso CP_1
a per la somma di 2.500.000 euro, nella loro qualità di imprenditori o comunque CP_2
nell'ambito della propria attività professionale;
- che tale finanziamento era già assistito dalla garanzia di SACE S.p.a. (ex art. 1 d.l. n. 23/2020)
per l'importo pari al 90% per centro della somma mutuata;
- che i contratti di finanziamento erano stati risolti a causa dell'inadempimento della debitrice con lettera del 27.7.2023;
- che in data 6.11.2024, relativamente al finanziamento concluso nel 2020 era stata escussa la garanzia di MCC per l'ammontare complessivo di € 1.954.879,89;
- che gli opponenti erano stati chiamati in via monitoria a corrispondere il residuo debito derivante da entrambi i contratti di finanziamento;
- che, preliminarmente, in virtù della loro qualifica di consumatori nell'ambito del primo contratto di garanzia, il Tribunale adito doveva dichiararsi incompetente ex art. 66 cod. consumo a favore del Tribunale di Roma, luogo di residenza degli opponenti;
- che il decreto ingiuntivo a loro rivolto doveva comunque essere revocato, in quanto i contratti di fideiussione dovevano essere dichiarati nulli perché contenenti le clausole espressione di un'intesa anticoncorrenziale;
- che in ogni caso l'obbligazione di parte opposta doveva essere dichiarata estinta in forza pagina 7 di 18 dell'inutile decorso del termine semestrale ex art. 1957 c.c.;
- che le clausole da considerarsi vessatorie dei contratti di fideiussione non sono state oggetto di trattativa individuale e quindi nulle ex art. 34 cod. consumo;
- che i contratti di fideiussione erano nulli in quanto posti a garanzia di debiti già assistiti da garanzia pubblica MCC e SACE, in violazione del cd. divieto di doppia garanzia;
- che parte opposta non si era previamente rivolta al garante pubblico al fine di recuperare le somme dovute in forza del finanziamento erogato il 28.12.2021;
- che doveva essere disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà, concessa in sede monitoria nei confronti della sola Parte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Parte_4
particolare, contestando l'ammissibilità dell'opposizione in forza della qualificazione della polizza come “contratto autonomo di garanzia”, nonché comunque la qualità di consumatore di tutti i garanti e l'asserita nullità delle fideiussioni.
All'udienza del 16.12.2025, il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti. pagina 8 di 18 Questi ultimi, infatti, hanno rilevato l'incompetenza territoriale, sul presupposto che in loro favore dovrebbe trovare applicazione il “foro” del consumatore.
Sul punto, va osservato come per lungo tempo la giurisprudenza fosse stata costante nel ricordare come il garante acquisisse la qualifica soggettiva propria del debitore principale, proprio in considerazione del legame di accessorietà esistente tra l'obbligazione di garanzia e quella sottostante garantita, con l'effetto che il garante persona fisica non poteva essere qualificato come consumatore, là dove avesse prestato garanzia a vantaggio di un soggetto professionale, quale in particolare una persona giuridica.
Tale orientamento giurisprudenziale deve oggi essere rivisto a fronte del differente principio affermato dalla Corte di giustizia UE (decisione del 19/11/2015, causa C74-15), in base alla quale la persona fisica che ha rilasciato garanzia nell'interesse di una società commerciale è consumatore se ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale e non sussistano collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale.
Per la Corte Giustizia UE, infatti, il contratto di garanzia dal punto di vista delle parti contraenti si presenta come un contratto distinto tutte le volte in cui è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità con la quale queste hanno agito.
Nel caso di specie, tuttavia, i tre garanti opponenti risultano essere tre soci della debitrice, titolari del
13% del capitale sociale e del 42% rispettivamente e Parte_3 Parte_1 Parte_2
residuando in capo a un quarto socio solo il 2% del capitale sociale.
[...]
La circostanza che sia cessato il 27.01.2017 dalla carica di amministratore delegato Parte_3
della società e che solo e ricoprivano cariche sociali al tempo della Pt_2 Parte_1
pagina 9 di 18 conclusione dei contratti di garanzia (rispettivamente di amministratore delegato e di presidente del consiglio di amministrazione) non rileva al fine di qualificare come consumatore, Parte_3
dovendosi invece riscontrare un indiscutibile collegamento funzionale che lo legava alla società
garantita.
Correttamente, pertanto, la causa è stata instaurata avanti il Tribunale di Milano, in ragione del foro convenzionale esclusivo pattuito con i contratti di garanzia.
Sull'inammissibilità delle eccezioni degli opponenti.
Parte opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in virtù della qualificazione dei contratti di garanzia oggetto del presente giudizio come garanzie autonome, traendo da tale qualificazione la conseguenza che i garanti si fossero contrattualmente spogliati della facoltà di far valere non soltanto le eccezioni derivanti dal contratto di finanziamento garantito, ma anche le eccezioni relative al contratto stesso di garanzia.
In primo luogo, al fine di stabilire la natura della garanzia prestata, occorre precisare come l'elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia debba essere ricercato non tanto nella previsione di un obbligo del garante di pagare a semplice richiesta (risolvendosi detta pattuizione in un obbligo di solve
et repete astrattamente compatibile tanto con la fideiussione che con la garanzia autonoma), quanto la espressa rinuncia da parte del garante a sollevare eccezione alcuna afferente il rapporto garantito.
Solo tale rinuncia, infatti, contraddistingue in modo inequivoco la garanzia, precludendo al garante di sollevare contestazioni attinenti al rapporto sottostante e riducendo in tal modo il legame tra la garanzia e tale rapporto a una accessorietà ontologica insita nella stessa nozione di “garanzia”.
Ebbene, detta rinuncia nel caso di specie risulta espressamente dedotta all'art. 1 dei contratti di garanzia, là dove si precisa che i garanti sono tenuti, sino all'importo massimo concordato, a tutte le pagina 10 di 18 obbligazioni derivanti dal contratto, rispettivamente per il contratto del 2020 “su semplice richiesta
scritta recapitata con raccomandata al domicilio come sopra eletto, con rinuncia ad opporre
qualsivoglia eccezione contestazione o riserva ed anche in caso di opposizione della Parte Finanziata
o di terzi” e per il contratto del 2021 a “ogni eccezione e contestazione rimossa”.
Assodata, pertanto, la natura autonoma della garanzia, va per prima cosa disattesa la conseguenza giuridica che la difesa dell'opposta vorrebbe farne discendere, ossia l'impossibilità di far valere l'invalidità del contratto di garanzia azionato dalla creditrice.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, “In tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione
dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni
riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'"exceptio doli",
potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia” (cfr.
Cass., sez. III, ord. n. 31956 del 11.12.2018).
Nel caso di specie, le censure formulate dagli opponenti sono tutte afferenti la validità del contratto di garanzia e, come tali, sono ammissibili ancorché il contratto assuma i connotati di garanzia autonoma.
Sulla nullità delle polizze per violazione della normativa antitrust.
Gli opponenti hanno contestato la nullità delle garanzie prestate, in quanto a loro dire rilasciate in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
pagina 11 di 18 rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca
dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate
invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso
erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni
suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod.
civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che le garanzie rilasciate da , e contenevano Pt_2 Pt_3 Parte_1
clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità delle garanzie.
Deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
pagina 12 di 18 accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte, o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova,
da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento (in questo senso
è anche la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione: n. 10689/2024, 19401/2024 e
657/2025; isolata in senso difforme Cass. n. 27243/2024).
Avendo gli opponenti prestato, invece, delle garanzie autonome e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità delle garanzie dagli stessi rilasciate non può che essere disattesa.
Sulla nullità dei contratti per abusività delle clausole.
Esclusa, inoltre, la qualità di consumatore di alcuno dei garanti va respinta anche la contestazione degli opponenti incentrata sull'assenza di trattativa individuale delle clausole dei contratti di garanzia elencate quali vessatorie tramite la memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c., in quanto abusive, poiché non può
trovare applicazione al caso di specie la disciplina di cui all'art. 33 cod. consumo.
Sulla tardività della domanda monitoria ex art. 1957 c.c.
pagina 13 di 18 Gli opponenti hanno rappresentato come la banca abbia intimato i garanti di adempiere solo mediante la notifica del decreto ingiuntivo e dunque una volta spirato il termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c.
Tale doglianza non può trovare accoglimento in quanto i contratti di garanzia, rispettivamente all'art. 2
lett. d) e lettera f), prevedevano a favore della banca la dispensa “dall'onere di agire entro i termini
previsti dall'art. 1957 c.c.”.
Parte opposta ha, in ogni caso, prodotto in giudizio (doc. 7 e 8 del fascicolo monitorio) la richiesta stragiudiziale inviata al debitore principale e ai garanti di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute in forza dei contratti di mutuo risolti.
Sebbene la giurisprudenza maggioritaria richiede che l'onere del creditore di rivolgere le proprie istanze nei confronti del debitore sia soddisfatto non con una semplice richiesta stragiudiziale, bensì
che occorra un mezzo di tutela giurisdizionale del diritto di credito (in via di cognizione o di esecuzione), è altrettanto vero che, nel caso de quo, occorre considerare la presenza della clausola che impone al garante il pagamento “a semplice richiesta scritta” e “a semplice e prima richiesta”.
In casi siffatti, la predetta decadenza può essere evitata non solo iniziando l'azione giudiziale contro il debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al garante la richiesta di pagamento, proprio come qui avvenuto.
Occorre, infatti, considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione, “Quante volte il fideiussore
sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta”, o comunque entro un tempo
convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c., da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla
scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente
pagina 14 di 18 limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che,
una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più
tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore” (cfr. Cass., sent. 29.10.2008 n. 13078; Cass. sent.
26.09.2017, n. 22346; e Trib. Bergamo, Sez. III, sent. 26.01.2021 n. 126).
In questo senso, anche l'inserimento di tale sola clausola nel contratto di garanzia è finalizzato ad una deroga parziale dell'art. 1957 c.c., esonerando il creditore dall'onore di proporre un'azione giudiziale contro il debitore.
Nel caso di specie, la richiesta stragiudiziale avanzata dalla banca non è tardiva.
Sulla nullità delle polizze per violazione del divieto di cd. “doppia garanzia”.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità delle garanzie prestate per illegittima “doppia garanzia”, facendo a tal fine richiamo il punto 4.4 dell'allegato 1 del DM 23.09.2005, il quale stabilisce il divieto di acquisire qualsiasi garanzia sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo gestito dal MCC.;
essendo i finanziamenti assistiti da garanzie rese l'una da SACE per il 80% e l'altra da MCC per il
90%, sarebbero nulli i contratti di garanzia oggi oggetto di escussione.
Sennonché va precisato come il punto 4.4. dell'articolo 4 di cui all'allegato 1 del D.M., dispone che
“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia
reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie
reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali
riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla
garanzia del Fondo”.
Come enfatizzato dalla opposta, quindi, il divieto di nuove garanzie è limitato a quelle reali, bancarie e assicurative;
la garanzia prestata dagli opponenti, a differenza di quanto dagli stessi sostenuto, non è
pagina 15 di 18 una garanzia bancaria, ma al contrario, una garanzia personale resa in favore di un istituto di credito;
la garanzia bancaria, infatti, è quella resa da una banca, non quella disposta in favore di una banca;
nel primo caso, infatti, l'istituto di credito è il garante, mentre nel caso di specie è il creditore.
Ne consegue, quindi, che l'eccezione di nullità sollevata sia infondata.
Sull'onere di preventiva escussione della garanzia SACE.
Gli opponenti hanno contestato la mancata preventiva escussione della garanzia pubblica SACE
limitatamente al debito principale contratto in data 28.12.2021.
Si osserva a riguardo che non sussiste sulla scorta del contratto di garanzia stipulato da e Pt_2
un obbligo di preventiva escussione della garanzia pubblica rispetto a quella privata Parte_1
e, pertanto, la banca creditrice non era tenuta a rivolgersi in prima battuta all'agenzia statale per la restituzione di quanto dovuto.
Sulla violazione dell'art. 1941 c.c.
Gli opponenti hanno contestato la validità della clausola che disponeva che gli stessi fossero tenuti a garantire un importo massimo pari al 130% della somma finanziata alla debitrice principale con il contratto di mutuo.
Tale clausola non incorre nel divieto di cui all'art. 1941 c.c., il quale impone che l'obbligazione del garante non ecceda il limite di quanto dovuto al creditore dal debitore principale, in quanto non implica che gli opponenti siano tenuti a versare per la somma pari al 130% di quanto originariamente versato a titolo di mutuo, ma che gli stessi, possano essere chiamati a rispondere di un debito maturato a carico del debitore principale anche in virtù di poste accessorie al mutuo entro il limite massimo del 130%
della somma mutuata.
Per l'effetto, i garanti non saranno chiamati a corrispondere una somma più elevata di quella dovuta dal pagina 16 di 18 debitore principale, come sarebbe vietato ai sensi dell'art. 1941 c.c., ma, invece, a tenere indenne il debitore principale per un importo, derivante dal rapporto di mutuo, ancorché superiore a quello originariamente finanziato, che non può eccedere il 130% del debito originario.
Nel caso di specie, parte opposta ha avanzato la pretesa di 2.730.734,50 euro relativamente alla garanzia prestata dai soli e a fronte del mutuo per 2.500.000 euro del Pt_2 Parte_1
28.12.202 e di 429.011,24 euro relativamente alla garanzia prestata da , e Pt_2 Pt_3 Parte_1
a fronte del mutuo per 2.500.000 euro del 6.11.2020. Ne deriva che le somme richieste,
[...]
peraltro entrambe inferiori al limite del 130% dell'importo del finanziamento, non implicano una violazione dell'art. 1941 c.c.
Sulla tardività delle domande di annullamento dei contratti.
Non può darsi luogo alla valutazione delle domande di annullamento per vizio del consenso dei contratti di garanzia, in quanto avanzate solo tramite la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e costituenti domande nuove che non sono conseguenza delle eccezioni proposte da parte opposta.
Invero, tramite la comparsa di costituzione, parte opposta non ha dedotto circostanze tali da provocare una domanda di annullamento, ma ha esclusivamente qualificato il contratto, il cui contenuto è pacifico tra le parti, come contratto autonomo di garanzia anziché come fideiussione specifica.
Conclusioni.
Per tutte le ragioni esposte, in forza dei contratti di garanzia, come sopra richiamati, Parte_3
e risultano tenuti solidalmente a corrispondere a la Parte_2 Parte_1 CP_1
somma di 429.011,24 euro oltre interessi convenzionali dal 7.11.2024 (data di pagamento parziale da parte di MCC); e sono altresì tenuti solidalmente tra loro a Parte_2 Parte_1
corrispondere a la somma di 2.730.734,50 euro, oltre interessi dal 30.09.2023 (ovvero CP_1
pagina 17 di 18 dall'undicesimo giorno successivo alla compiuta giacenza della raccomandata recante la diffida di pagamento).
Va, per l'effetto, confermato l decreto ingiuntivo pposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico solidale degli opponenti in complessivi euro 28.368,20, oltre c.p.a., di cui euro 3.700,20 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e nei Parte_3 Parte_2 Parte_1
confronti di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3397/2025 Parte_4
emesso dal tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 28.368,20, oltre c.p.a., di cui euro 3.700,20 per spese generali.
Milano, 16 dicembre 2025
Il giudice
FR FE
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