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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/02/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 156 del R.G. 2024, ed avente ad oggetto:
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastio Augusto, come Parte_1
da mandato in atti,
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Elia Controparte_1
Alfonso, come da mandato in atti,
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 11.01.2024, ha chiesto disporsi Parte_1
1 Pers l'affidamento esclusivo in sua favore della figlia minore nata il [...] dalla relazione intercorsa con;
ha lamentato di essere stata Controparte_1
costretta a sporgere denuncia contro l'ex compagno poiché egli, nel mese di luglio del
2023, aveva abbandonato definitivamente la casa coniugale non dando più notizie dei suoi spostamenti e della sua nuova residenza, disinteressandosi delle esigenze della figlia minore;
ha chiesto, altresì, onerare il al pagamento di un contributo CP_1
economico utile al mantenimento della minore, pari ad euro 600,00.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha dedotto di essere stato costretto ad abbandonare la casa familiare a causa dei comportamenti ostili perpetuati dalla ricorrente sin dai primi mesi del 2023; ha sottolineato di aver sempre avuto rapporti continuativi con la
Pers figlia seppur condizionati dai propri impegni lavorativi, e si è opposto, per tali motivi, alla domanda della in ordine all' affido esclusivo della minore. Parte_1
In ordine alle richieste economiche avanzate in ricorso, ha evidenziato la propria condizione economica, peggiorata dal suo stato di salute, dichiarandosi tuttavia disponibile al versamento della somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento
Pers della figlia
All'udienza dell'08.05.2024 il Giudice delegato adottava i provvedimenti temporanei,
prevendendo l'obbligo del di versare la somma mensile di euro 235,00 alla CP_1
Pers ricorrente quale contributo per il mantenimento della figlia minore e rimettendo alle parti la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29.01.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Passando all'esame del merito, vanno decise in primo luogo le questioni relative al
Pers regime di affidamento e collocazione della figlia minore
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in materia
2 di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità
del minore (Cass. n. 28244/2019, conf. Cass. n. 27348/2022).
I Giudici di legittimità hanno, altresì, enunciato il principio di diritto secondo cui alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore
(Cass. n. 6535 del 06/03/2019).
Nel caso di specie il Collegio, attenendosi al costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene di dover regolare l'affidamento del minore in conformità alla soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Va infatti rilevato che le criticità poste a fondamento della domanda di affido esclusivo,
tanto in ordine all'esercizio discontinuo del diritto di visita del quanto al tardivo CP_1
pagamento delle spese sostenute per la minore, appaiono dovute prevalentemente alla mancanza di una funzionale comunicazione tra le parti, e, quindi, superabili,
3 nell'interesse della minore.
Ritiene pertanto il Collegio opportuno rigettare la domanda di affido esclusivo della minore avanzata dalla , dovendosi ritenere pregiudizievole agli interessi della Parte_1
minore l'adozione di ogni diversa determinazione.
Allo stesso modo, è opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza della figlia con la madre.
Con riferimento alle condizioni economiche della controversia occorre rilevare che la percepisce redditi da lavoro dipendente pari a circa 24.000 euro annui Parte_1
(730/2021 euro 24.775,00; 730/2022 euro 23.750,00; 730/2023 euro 25.979,00),
mentre il percepisce redditi da lavoro dipendente pari a circa 25.000,00 euro CP_1
annui (CUD/2022 euro 24.640,42; CUD/2023 euro 25.286,86; CUD/2024 euro
26.203,39).
In considerazione della documentazione prodotta, delle esigenze della figlia minore
Pers
oggi quindicenne, ritiene il Collegio determinare in euro 250,00 l'assegno mensile che il verserà alla quale contributo al mantenimento della figlia, con CP_1 Parte_1
decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la minore secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Le spese vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa tra e Parte_1 [...]
, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
Pers 1) affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre,
2) riconosce il diritto ed il dovere del padre di incontrare la figlia minore e tenerla
4 con sé, salvo diverso accordo fra le parti:
a. nei giorni di lunedì e mercoledì di ogni settimana dalle ore 17,30 alle ore 21,00;
b. dalle ore 17,30 del sabato alle ore 21.00 della domenica, a settimane alterne;
c. nel periodo estivo (luglio-agosto), per dieci giorni consecutivi, previo accordo tra i coniugi da concludersi entro il 30 giugno di ogni anno;
d. nel periodo natalizio di quest'anno dalle ore 10.00 del 30 dicembre alle ore 20.00 del 6 gennaio;
l'anno prossimo, dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, e così, alternativamente, di seguito;
e. nel periodo pasquale, alternativamente, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro;
3) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma CP_1 Parte_1
Pers mensile di euro 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia con decorrenza dalla data della domanda;
oltre rivalutazione annuale ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la minore;
assegno unico come per legge;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 24.02.2025
IL PRESIENTE EST.
Dott. Martino Casavola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 156 del R.G. 2024, ed avente ad oggetto:
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastio Augusto, come Parte_1
da mandato in atti,
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Elia Controparte_1
Alfonso, come da mandato in atti,
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 11.01.2024, ha chiesto disporsi Parte_1
1 Pers l'affidamento esclusivo in sua favore della figlia minore nata il [...] dalla relazione intercorsa con;
ha lamentato di essere stata Controparte_1
costretta a sporgere denuncia contro l'ex compagno poiché egli, nel mese di luglio del
2023, aveva abbandonato definitivamente la casa coniugale non dando più notizie dei suoi spostamenti e della sua nuova residenza, disinteressandosi delle esigenze della figlia minore;
ha chiesto, altresì, onerare il al pagamento di un contributo CP_1
economico utile al mantenimento della minore, pari ad euro 600,00.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha dedotto di essere stato costretto ad abbandonare la casa familiare a causa dei comportamenti ostili perpetuati dalla ricorrente sin dai primi mesi del 2023; ha sottolineato di aver sempre avuto rapporti continuativi con la
Pers figlia seppur condizionati dai propri impegni lavorativi, e si è opposto, per tali motivi, alla domanda della in ordine all' affido esclusivo della minore. Parte_1
In ordine alle richieste economiche avanzate in ricorso, ha evidenziato la propria condizione economica, peggiorata dal suo stato di salute, dichiarandosi tuttavia disponibile al versamento della somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento
Pers della figlia
All'udienza dell'08.05.2024 il Giudice delegato adottava i provvedimenti temporanei,
prevendendo l'obbligo del di versare la somma mensile di euro 235,00 alla CP_1
Pers ricorrente quale contributo per il mantenimento della figlia minore e rimettendo alle parti la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29.01.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Passando all'esame del merito, vanno decise in primo luogo le questioni relative al
Pers regime di affidamento e collocazione della figlia minore
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in materia
2 di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità
del minore (Cass. n. 28244/2019, conf. Cass. n. 27348/2022).
I Giudici di legittimità hanno, altresì, enunciato il principio di diritto secondo cui alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore
(Cass. n. 6535 del 06/03/2019).
Nel caso di specie il Collegio, attenendosi al costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene di dover regolare l'affidamento del minore in conformità alla soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Va infatti rilevato che le criticità poste a fondamento della domanda di affido esclusivo,
tanto in ordine all'esercizio discontinuo del diritto di visita del quanto al tardivo CP_1
pagamento delle spese sostenute per la minore, appaiono dovute prevalentemente alla mancanza di una funzionale comunicazione tra le parti, e, quindi, superabili,
3 nell'interesse della minore.
Ritiene pertanto il Collegio opportuno rigettare la domanda di affido esclusivo della minore avanzata dalla , dovendosi ritenere pregiudizievole agli interessi della Parte_1
minore l'adozione di ogni diversa determinazione.
Allo stesso modo, è opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza della figlia con la madre.
Con riferimento alle condizioni economiche della controversia occorre rilevare che la percepisce redditi da lavoro dipendente pari a circa 24.000 euro annui Parte_1
(730/2021 euro 24.775,00; 730/2022 euro 23.750,00; 730/2023 euro 25.979,00),
mentre il percepisce redditi da lavoro dipendente pari a circa 25.000,00 euro CP_1
annui (CUD/2022 euro 24.640,42; CUD/2023 euro 25.286,86; CUD/2024 euro
26.203,39).
In considerazione della documentazione prodotta, delle esigenze della figlia minore
Pers
oggi quindicenne, ritiene il Collegio determinare in euro 250,00 l'assegno mensile che il verserà alla quale contributo al mantenimento della figlia, con CP_1 Parte_1
decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la minore secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Le spese vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa tra e Parte_1 [...]
, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
Pers 1) affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre,
2) riconosce il diritto ed il dovere del padre di incontrare la figlia minore e tenerla
4 con sé, salvo diverso accordo fra le parti:
a. nei giorni di lunedì e mercoledì di ogni settimana dalle ore 17,30 alle ore 21,00;
b. dalle ore 17,30 del sabato alle ore 21.00 della domenica, a settimane alterne;
c. nel periodo estivo (luglio-agosto), per dieci giorni consecutivi, previo accordo tra i coniugi da concludersi entro il 30 giugno di ogni anno;
d. nel periodo natalizio di quest'anno dalle ore 10.00 del 30 dicembre alle ore 20.00 del 6 gennaio;
l'anno prossimo, dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, e così, alternativamente, di seguito;
e. nel periodo pasquale, alternativamente, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro;
3) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma CP_1 Parte_1
Pers mensile di euro 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia con decorrenza dalla data della domanda;
oltre rivalutazione annuale ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la minore;
assegno unico come per legge;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 24.02.2025
IL PRESIENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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