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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 530/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei Magistrati:
Dott. NA SA Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. NA IA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3 assistiti e difesi dall'Avv. Antonio Mauro, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello appellanti e
(C.F ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_4
AS MA e dall'Avv. Giovanni de Davide, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in appello
Appellato ed appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 352/2024 pubblicata il
12/02/2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, a) riformare integralmente la sentenza n. 352/2024 del Tribunale di Vicenza, Giudice dr.ssa
GL FO, del 09/02/2024 pubblicata il 12/02/2024 nella causa n. 6854/2019 RG e notificata in data 21/02/2024.
NEL MERITO: CONFERMARE in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 2407/19 del
06.08.2019 (R.G. 5354/2019) con cui il Tribunale di Vicenza ha ingiunto a
[...]
di pagare a , e (la somma di CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
€100.000,00 oltre agli interessi come da domanda e alle spese di procedura.
IN SUBORDINE: ACCERTARE la sussistenza del credito dedotto da , Parte_1 Parte_2
e per le causali di cui al Ricorso per Ingiunzione di pagamento n.
[...] Parte_3
2407/19 del 06.08.2019 (R.G. 5354/2019) risultante dalla documentazione allegata e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1
e della somma di € 100.000,00 o della minor somma di Parte_2 Parte_3
€85.000,00 di cui ai bonifici prodotti o della eventuale diversa maggiore o minor somma accertata oltre agli interessi legali dal 03.10.2011 all'effettivo soddisfo.
Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014, controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
Condannare a ripetere nei confronti degli appellati la somma di € Controparte_1
20.984,46 a titolo di spese legali liquidate in primo grado versata con riserva di ripetizione all'esito dell'appello in data 20/03/2024 oltre che della somma di € 200,00 relativa all'imposta di registro del giudizio n. 6854/2019 RG.”
Per parte appellata e appellante incidentale:
“1) rigettarsi l'appello proposto dai sigg. e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti della sentenza n. 352/2024 del Tribunale di Vicenza, Giudice dott.ssa GL
FO, del 9.02.2024 pubblicata il 12/02/2024 emessa nella causa n. 6854/2019 e per l'effetto confermarsi integralmente detta sentenza;
2) dichiararsi in ogni caso, anche in accoglimento dell'appello incidentale come sopra proposto, che nulla è dovuto dal sig. ai sigg. e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
per il titolo e le somme da essi fatti valere in giudizio e conseguentemente Parte_3
pag. 2/21 dichiararsi nullo e/o inefficace e/o revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2407/2019 del 6.08.2019
(R.G. 5354/2019) emesso dal Tribunale di Vicenza;
3) in via di estremo subordine, nel denegato e non creduto caso in cui i sigg.ri e Pt_3 [...]
e fossero riconosciuti titolari di un diritto di credito nei confronti del Parte_2 Parte_1 sig. , per le ragioni in atti, limitarsi tale diritto ad una somma non Controparte_1 superiore ad €85.000,00 in linea capitale e dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di interessi su detta somma quantomeno fino alla data di deposito del decreto ingiuntivo e comunque, in via ulteriormente gradata, per il periodo anteriore ai cinque anni dal già menzionato deposito.
Con vittoria di spese e compensi per l'attività di assistenza giudiziale di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
§1. Giudizio di primo grado.
1.1. , e avevano agito in sede monitoria avanti al Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Vicenza nella loro qualità di eredi di , deceduto ad Asiago il 4 Persona_1 luglio 2013, chiedendo di ingiungere a il pagamento in loro favore della Controparte_1 somma di €100.000,00, oltre a interessi legali su €97.500,00 dal 31 ottobre all'effettivo pagamento.
A fondamento del ricorso monitorio i ricorrenti allegavano scrittura privata manoscritta e sottoscritta da , datata 7 luglio 2011, qualificandola come riconoscimento Controparte_1 di debito (fascicolo monitorio sub doc.3).
Tale scrittura era stata redatta in calce a un contratto preliminare di compravendita stipulato il 1 luglio 2011 tra e con il quale il primo aveva Controparte_1 Controparte_2 promesso in vendita alla seconda la propria quota della “Farmacia Giordano di Marcomini dott.ssa NT e Schiavon Dr.ON s.n.c.” per il prezzo di €1.500.000,00 oltre a
€250.000 per crediti contestati e quale caparra confirmatoria e anticipo Controparte_2 sul prezzo aveva consegnato in deposito fiduciario all'avv.Chiello quattro assegni circolari dell'importo di €25.000 ciascuno. Con l'accordo che l'avvocato Chiello li avrebbe consegnati al dott. in occasione della stipula definitiva, prevista entro e non oltre 90 giorni dalla CP_1 sottoscrizione del preliminare, quindi per inizio ottobre.
pag. 3/21 La dichiarazione di riconoscimento di debito posta a fondamento del ricorso monitorio è del seguente tenore:
“Il sottoscritto …. Con la presente si impegna a restituire, al momento Controparte_1 del rogito e comunque non oltre il termine del 2 ottobre 2011, il prestito e i relativi interessi ricevuti dal da marzo 2011 in poi mediante bonifico Bancario sul suo Parte_4 conto presso la Cariveneto di via D'Acquapendente, Padova. (IBAN IT 28 B062 2512 1270
7404 3860 48H).
A garanzia di tale prestito presenta 4 assegni circolari (caparra del contratto preliminare con
) consegnati in deposito fiduciario all'avv.Chiello del Foro di Padova, Controparte_2 dell'importo di €25.000,00 cadauno … ed intestati a me stesso.
L'importo del prestito non potrà quindi superare la cifra di €97.500,00 come quota capitale, essendo il rimanente di €2.500 cifra relativa agli interessi da corrispondere (massimo) al momento del rimborso.
In fede, Vicenza, 7 luglio 2011.
” Controparte_3
I ricorrenti allegavano di avere rinvenuto detta dichiarazione fra la documentazione del de cuius, , e di avere sollecitato la restituzione della somma con raccomandata 26 Persona_1 maggio 2019 (doc.4 fascicolo monitorio), ottenendone un netto rifiuto.
1.2. Il Tribunale di Vicenza, in accoglimento del ricorso monitorio promosso da Per_1
, in data 06.08.2019 emetteva il decreto ingiuntivo n.2407/19, con il quale ingiungeva a
[...]
di pagare la somma di euro €100.000,00 a favore del ricorrente, oltre Controparte_1 interessi e spese.
1.3. Avverso tale decreto , con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1 proponeva opposizione, chiedendone la revoca e contestando la sussistenza di qualunque obbligazione nei confronti dell'ingiungente.
Non contestava di avere redatto la scrittura prodotta e ammetteva di avere ricevuto €85.000,00 sotto forma di tre bonifici.
L'opponente svolgeva le proprie difese come segue:
- La dichiarazione prodotta in giudizio non era rivolta a . Pertanto, avendo Persona_1
l'atto ex art. 1988 c.c. natura recettizia, non poteva valere quale ricognizione di debito;
pag. 4/21 - Al momento della redazione della dichiarazione, il debito non era ancora sorto, non essendo ancora stata consegnata alcuna somma di denaro a;
Controparte_1
- I tre bonifici ricevuti, per complessivi €85.000,00, non sono riferiti al rapporto di mutuo con
, bensì ad una mera elargizione di denaro senza obbligo di restituzione Persona_1 proveniente da parte di un diverso soggetto (pur appartenente alla stessa famiglia), Per_2
, deceduto prima della proposizione del giudizio di opposizione.
[...]
- A prova di tale assunto produceva copia dei bonifici ricevuti, tratti da conto corrente Per_ cointestato fra i cinque fratelli che vivevano ad Asiago ( , , e Parte_2 Per_1 Per_3 Per_4
). Dalla documentazione prodotta risultano tre versamenti, tutti tratti da conto Per_5 corrente cointestato ai cinque fratelli , per complessivi €85.000,00, in più dazioni, di Parte_2 cui una antecedente alla scrittura (bonifico bancario di €30.000,00 datato 25.03.2011, doc. 1 fascicolo opponente) e due successive (bonifico bancario di €35.000,00 datato 15.07.2011, doc.2 fascicolo opponente, bonifico bancario di €20.000,00 datato 22.07.2011, doc.3 fascicolo opponente).
- A prova del fatto che la somma era stata elargita senza obbligo di restituzione,
[...]
produceva un assegno per €85.000,00, datato 11 agosto 2011, intestato a CP_1 Per_2
e sottoscritto dalla propria madre (EL di , e altri
[...] Persona_6 Persona_2 Per_1 cointestatari, altresì nelle more deceduta, il 28 aprile 2017). Affermava di avere inteso con tale assegno saldare il debito ma che lo stesso non era mai stato accettato da o da Persona_2 lui incassato.
- La vicenda era infatti stata definita nell'ambito familiare con la cessione, da parte di
[...]
, in favore della madre di alcune quote indivise di proprietà CP_1 Persona_6 immobiliari a lui intestate. Come risulta dal rogito notarile, tale cessione era stata effettuata per il prezzo di €85.000,00 e quale modalità di corresponsione del prezzo erano indicati i bonifici a suo tempo effettuati a favore del sig. , richiamati nell'atto notarile con i loro numeri di CP_1
CRO e con indicazione di date ed importi corrispondenti a quelli prodotti in causa. Per_
- La prospettazione è confermata da EL di e e cointestataria Testimone_1 Per_1 del conto corrente sul quale erano stati tratti i bonifici, la quale era stata citata come testimone ed era deceduta nel corso del giudizio di primo grado. La dichiarazione, dattiloscritta, affermava che i bonifici erano stati effettuati da in favore di Persona_2 [...]
“a fondo perduto”. CP_1
pag. 5/21 - Il credito vantato in sede monitoria non era inserito nella dichiarazione di successione di
[...]
. Parte opponente affermava che pertanto la somma non potrebbe venire comunque Persona_1 pagata, ai sensi dell'art. 48, punto 3 , T.U. 31.10.1990 n.346 (TU unico in materia di imposte di successione).
- Le pretese sono risalenti nel tempo senza che nessuno abbia mai chiesto alcun rientro al sig. . È pertanto prescritto il credito, sia per il capitale sia per gli interessi. CP_1
1.4. Con un'unica comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio , Parte_1
e , ricorrenti in sede monitoria quali eredi di , Parte_2 Parte_3 Persona_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
- Ribadivano la qualificazione giuridica della dichiarazione come riconoscimento di debito e la conseguente applicabilità in proprio favore della relevatio ab onere probandi di cui all'art.1988
c.c.
- Affermavano che i bonifici de quo, pur se tratti effettivamente da conto corrente cointestato fra più fratelli, erano stati tutti eseguiti da e, a prova di tale assunto, Persona_1 producevano contabili dei tre bonifici accreditati su conto corrente intestato a
[...]
. CP_1
- Affermavano la natura ricettizia della dichiarazione, da loro rinvenuta fra i documenti del de cuius recante i soli nomi del de cuius e di . Controparte_1
- Sottolineavano come parte della somma fosse già stata corrisposta nel mese di marzo 2011, precedentemente alla sottoscrizione della scrittura di riconoscimento di debito.
- Eccepivano l'inopponibilità a sé di eventuali accordi e risoluzioni intercorse con Per_2
e l'estraneità del debito oggetto di causa ai rapporti tra , e
[...] CP_1 Persona_6 [...]
. Per_2
- Contestavano la rilevanza della mancata indicazione del debito nella denuncia di successione in quanto la stessa, quale dichiarazione di scienza, può essere integrata.
- Chiedevano il rigetto dell'eccezione di prescrizione in quanto infondata, essendo intercorsi meno di dieci anni tra la sottoscrizione della scrittura privata (7 luglio 2011) e la lettera di sollecito (26 maggio 2019). Rilevavano inoltre l'incompatibilità dell'eccezione di prescrizione con la contestazione della sussistenza del rapporto.
Veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
pag. 6/21 Veniva esperita istruttoria orale con l'audizione di testimoni sulle circostanze ammesse ed in particolare venivano sentiti:
- l'avv.Chiello, il quale confermava di avere ricevuto i quattro assegni da €25.000 ciascuno a lui consegnati in garanzia da e di averli custoditi sino al 5 ottobre 2011 e Controparte_1 di averli riconsegnati a , scaduto inutilmente il termine per l'esecuzione Controparte_1 del preliminare di compravendita di quote societarie.
- , fratello di , dichiarava di avere sentito dire dalla Persona_7 Controparte_1 propria madre, dal fratello e dallo stesso (zio materno) che Persona_2 [...]
aveva chiesto un prestito a , che aveva come origine la necessità di CP_1 Persona_2 far fronte a spese connesse ad una vicenda giudiziaria che aveva coinvolto suo fratello e l'ex socia, dott. Dichiarava inoltre di avere sentito dalla madre che CP_2 Persona_2 aveva rifiutato la restituzione della somma di €85.000 corrisposta a e che Controparte_1 la madre decise, a fronte del rifiuto della restituzione della somma di €85.000, in accordo con suo fratello, di farsi cedere da quest'ultimo alcune quote di immobili di sua proprietà, e ciò al fine di ripianare le posizioni finanziarie tra i fratelli . Parte_2
- Il Notaio ricordava di avere condotto una mediazione notarile in favore di Persona_8 una quarantina di persone, con riferimento all'eredità del capostipite , ma nulla Parte_2 ricordava in più oltre quanto risultante dall'atto di compravendita avanti a lei stipulato fra
[...]
e . Per_6 Controparte_1
- , direttore della filiale sulla quale è acceso il conto cointestato, confermava la CP_4 provenienza dei fondi da conto corrente cointestato con la precisazione che si trattava di conto ad operatività disgiunta.
Veniva formulata una proposta conciliativa ex art.185-bis c.p.c. nel senso del pagamento della somma onnicomprensiva di €70.000,00. A seguito di plurimi rinvii di udienza chiesti dalle parti ai fini di verificare la percorribilità di una soluzione transattiva, esperita istruttoria orale sulle circostanze ammesse, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
§ 2. La sentenza di primo grado
Con sentenza n.352/2024 del 09.02.2024 il Tribunale di Vicenza ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato Parte_1 Parte_2
e alla rifusione delle spese legali sostenute dall'opponente.
[...] Parte_3
pag. 7/21 Il primo giudice ha innanzitutto rigettato l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto di credito fatto valere in via monitoria, ritenendo che il termine ex art. 2946 c.c. non fosse decorso. Il dies a quo è collocato al momento in cui avrebbe potuto far valere Persona_1 la sua pretesa, ovvero alla scadenza del debito stabilita per il 31.10.2011.
Il primo giudice ha qualificato la dichiarazione da parte di come Controparte_1 riconoscimento di debito, ritenendo non ostarvi la sua natura ricettizia in quanto indirizzata a
, indicato quale erogatore del prestito, soggetto al quale il documento è stato Persona_9 poi consegnato. Ha ritenuto inoltre irrilevante il fatto che il prestito, alla data della dichiarazione, non fosse stato interamente erogato, potendo sussistere l'accordo di ricevere successivamente il residuo importo.
Ha ritenuto che fosse provata la dazione di denaro solamente nei limiti di €85.000,00 e che, per il residuo importo, gli opposti non avessero assolto all'onere della prova, a loro carico, dell'intervenuta erogazione di un capitale superiore.
Il Tribunale di Vicenza ha, infine, ritenuto che avesse assolto all'onere, a Controparte_1 suo carico, di dimostrare che creditore della somma bonificata non era bensì Persona_1
, vincendo la presunzione semplice conseguente all'indicazione di Persona_2 Per_1 quale creditore.
[...]
Quale prova a sostegno della prospettazione di parte opponente, è addotta la testimonianza di suo fratello che ha confermato che nel 2011 suo fratello si era rivolto a Persona_7 [...]
quale “referente unico per tutti i suoi fratelli nella gestione delle questioni Per_2 finanziarie e dei beni di famiglia” per ottenere un aiuto economico in conseguenza di una vicenda giudiziaria che lo contrapponeva alla ex socia.
In secondo luogo, la dichiarazione scritta resa da è stata ritenuta rafforzativa Testimone_1 del compendio probatorio offerto da , che non è stato possibile sentire Controparte_1 quale testimone in quanto deceduta in corso di causa.
Nella dichiarazione in atti, datata 5 aprile 2020, quindi dopo l'introduzione del giudizio,
[...] ha sottoscritto documento dattiloscritto secondo cui il bonifico di €85.000 sarebbe Tes_1 stato effettuato da parte di a beneficio del nipote “a fondo perduto”, Persona_2 CP_1 accettando che di tali somme beneficiasse sua EL nella cessione a Persona_6 quest'ultima di alcuni immobili indivisi intestati in parte anche alla famiglia . Parte_2
pag. 8/21 Il primo giudice ha ritenuto che “l'intento delle parti” nel concordare, quale modalità di corresponsione del prezzo di compravendita immobiliare fra e la madre, Controparte_1 proprio i tre bonifici con i quali sarebbe stato erogato all'attore il prestito per cui è causa – quale che sia la qualificazione corretta da attribuire all'atto – fosse quello di trasferire l'obbligazione restitutoria nei confronti dello zio da a Controparte_1 Persona_6
“Assumendo che l'obbligo di restituire la somma di €85.000,00 gravava a quel punto su
[...]
una forte prova indiziaria del fatto che la controparte di tale obbligazione era Per_6 [...]
anziché si desume dal… assegno che ha Per_2 Persona_1 Persona_6 sottoscritto proprio per la somma di €85.000,00 in favore di (doc.4 attoreo)” Persona_2
(sentenza appellata pag.9).
Ritenuto sussistere “una stretta coerenza interna tra gli elementi di prova offerti dalla difesa attorea”, il primo giudice ha ritenuto che l'attore abbia fornito una prova contraria “idonea ad annullare la valenza probatoria della dichiarazione di debito del 7 luglio 2011” in quanto al soggetto erogatore del prestito, a beneficio del quale è stata effettuata la dichiarazione.
Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto a questo punto a carico dei creditori opposti l'onere probatorio di dimostrare che il prestito fosse stato erogato proprio da . Persona_1
A questo proposito ha ritenuto non fosse sufficiente la produzione delle contabili degli ordini di bonifico, pur ritenendo indubbia la loro conformità agli originali data la genericità delle contestazioni mosse dall'opponente e la certificazione bancaria prodotta dai convenuti circa la conformità delle disposizioni di bonifico sottoscritte da all'originale presente Persona_1 presso gli archivi della banca (doc.4 opposti in primo grado).
Considerata la cointestazione del conto corrente, ha ritenuto si dovesse presumere che le somme ivi depositate fossero in contitolarità tra tutti i suddetti soggetti e considerata la deposizione di ha ritenuto fosse “altrettanto probabile” l'ipotesi che gli Persona_7 ordini di bonifico in questione erano stati invece materialmente disposti da su Persona_1 richiesta di , quale effettivo soggetto mutuante che aveva concordato il prestito Persona_2 con . Controparte_1
Ha ritenuto che “sarebbe stato piuttosto necessario dimostrare, ad esempio mediante documentazione contabile, che la somma erogata proveniva dalle sostanze personali del loro de cuius oppure dimostrare che aveva rivolto la propria richiesta di Controparte_1 aiuto economico proprio a ”. Persona_1
pag. 9/21 Ritenute assorbite le residue questioni, il Tribunale ha concluso con l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna degli eredi di Persona_1 alla rifusione delle spese legali sostenute da parte opponente.
§3. Sul giudizio di appello.
3.1. Con atto di citazione notificato il 22.03.2024 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello avverso la citata sentenza, affidato ad un unico articolato motivo.
[...]
Gli appellanti contestano la valutazione delle prove documentali e indiziarie effettuata dal primo giudice, affermando di avere provato che l'accordo negoziale sotteso alle dazioni di denaro era un mutuo fruttifero intercorso con e non un rapporto a titolo Persona_1 gratuito intercorrente con . Persona_2
Nel merito, gli appellanti chiedono in via principale l'integrale riforma della sentenza appellata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, chiedono l'accertamento della sussistenza del credito dedotto per le causali di cui al ricorso monitorio, la condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con la condanna alla ripetizione di quanto pagato dagli appellanti a titolo di spese di lite in primo grado.
3.2. Si è costituita parte appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza impugnata e proponendo a sua volta appello in via incidentale.
Parte appellata contesta il capo della decisione nel quale la dichiarazione del 7 luglio 2011 è ritenuta “indirizzata a ” ed in cui il relativo documento è ritenuto essere stato Persona_1 allo stesso consegnato.
Chiede venga accertato che nulla è dovuto agli appellanti e chiede venga revocato il decreto ingiuntivo n. 2407/2019.
In via ulteriormente subordinata, chiede che il credito non venga ritenuto superiore ad
€85.000,00 in linea capitale, senza interessi.
Per il caso di accoglimento dell'appello, parte appellata ripropone le eccezioni ritenute assorbite in primo grado e in particolare:
- la mancata indicazione del credito nella denunzia di successione
- l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento degli interessi sulla somma capitale, considerata la inesigibilità del credito (cfr. Cassazione 13 aprile 2021 n.9670);
- la prescrizione del credito, quantomeno per gli interessi anteriori al quinquennio.
pag. 10/21 3.3. Sulle conclusioni delle parti come innanzi precisate, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti entro il 9.09.2025 termine stabilito per trattazione scritta dell'udienza di rimessione della causa in decisione, hanno depositato note ex art.127-ter c.p.c. richiamandosi alle conclusioni già svolte e chiedendo che l'impugnazione venga decisa.
§ 4. Sui motivi di appello
L'appello principale merita accoglimento, mentre deve venire rigettato l'appello incidentale, il cui esame deve essere trattato fin d'ora.
4.1. Sul primo motivo di appello incidentale contesta il capo della decisione nel quale si ritiene che la dichiarazione Controparte_1 del 7 luglio 2011 sia stata ricevuta dal destinatario e a lui indirizzata. Persona_1
Il motivo è infondato.
A norma dell'art. 1334 c.c. gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
La prova dell'arrivo a destinazione del documento contenente un atto ricettizio unilaterale deve essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza. (Cassazione n. 18823 del 16/07/2018,
n. 3195 del 04/03/2003, n. 4525 del 1999).
Nel caso in esame sussiste prova sufficiente del ricevimento dell'atto unilaterale, data dall'apprensione materiale del documento e dalla sua custodia in luogo riferibile a Per_1
Il comportamento tenuto da nelle settimane successive alla
[...] Persona_1 dichiarazione costituisce ulteriore conferma della natura ricettizia della dichiarazione. Infatti, nello stesso mese di luglio 2011 ha disposto due ulteriori trasferimenti di Persona_1 somme di denaro in favore del nipote, con le medesime modalità del bonifico di marzo citato nella dichiarazione stessa.
La circostanza che il coniuge ed i figli nulla sapessero della avvenuta consegna del documento non ha rilievo giuridico. D'altro canto, parte opponente non ha fornito alcuna plausibile narrativa alternativa rispetto alla ricostruzione attorea, che giustifichi la conservazione del documento da parte di . Persona_1
Deve pertanto rigettarsi il motivo di ricorso incidentale proposto dall'appellato. pag. 11/21 4.2. Sul secondo motivo di appello incidentale.
Parte appellata contesta la qualificazione data alla dichiarazione del 7 luglio 2011 come di riconoscimento di debito in relazione al preteso rapporto di mutuo, la cui esistenza è contestata.
Afferma che un atto ricognitivo relativo a somme non ancora versate non costituirebbe riconoscimento di alcun debito, in quanto non ancora sorto, considerata la natura reale del contratto di mutuo. La dichiarazione darebbe quindi conto solamente di un accordo volto ad ottenere il pagamento di una somma, non darebbe invece conto dell'intervenuto pagamento e del conseguente obbligo di restituzione.
Inoltre, la promessa di pagamento cosiddetta titolata, cioè facente riferimento al rapporto fondamentale spiega gli effetti di cui all'art. 1988 cod.civ., in tema di ripartizione dell'onere della prova, solo se non sussista contrasto sull'interpretazione di detto rapporto. (Cassazione
n. 7269 del 02/07/1991).
In conclusione, secondo la prospettazione dell'appellante, non si sarebbe quindi verificata alcuna inversione dell'onere probatorio come prevista all'art.1988 c.c. e l'onere di provare la fondatezza delle proprie pretese incomberebbe pertanto, secondo le regole ordinarie, su chi si afferma creditore.
L'appello incidentale deve venire rigettato pur se seguendo un diverso iter logico motivazionale rispetto a quello seguito nella sentenza di primo grado.
Giova premettere che incombe sugli appellanti, che chiedono la restituzione di somme asseritamente date a mutuo, l'onere di provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda;
quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova" (Giurisprudenza costante, ex multis Cass. civ. 28/07/2014 n. 17050; 19 agosto 2003 n.
12119; Idem, 22 aprile 2010 n. 9541; Idem, 13 marzo 2013 n. 6295) In ambito familiare, fra coniugi la Cassazione con sentenza 4 maggio 2023, n.11664 ha statuito che chi agisce per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa. Tuttavia, è anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa", e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione pag. 12/21 del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione.
Nel caso in esame, tuttavia, si ritiene conseguita la prova della stipula di un contratto di mutuo.
La dichiarazione del 7 luglio 2011 può qualificarsi come ricognizione di debito solo limitatamente alla somma di €30.000,00, già corrisposta nel marzo 2011, quindi in data antecedente alla dichiarazione.
In quanto all'ulteriore somma di €55.000,00, bonificata in due tranches nei giorni successivi, la dichiarazione costituisce mero elemento indiziario, da valutarsi unitamente con gli altri elementi, quale la intervenuta stipula di un contratto di mutuo fruttifero tra lo e CP_1 [...]
per l'ulteriore cifra di €55.000,00, senza dar luogo ad alcuna inversione dell'onere Persona_1 probatorio in favore di chi si assume creditore. Sulla sufficienza di tale elemento di prova si tratterà più ampliamente nei successivi punti.
L'argomentazione rileva pertanto unicamente riguardo all'iter motivazionale, come chiarito nel prosieguo.
4.3. Sull'appello principale
Il testo del riconoscimento di debito è chiaro nell'indicare quale soggetto cui Persona_1 andavano restituite le somme e tale dichiarazione, non contestata nella sua materialità, nella sua data e nel contesto nella quale è stata resa, è qualificabile come riconoscimento di debito per la somma di €30.000,00 – con la conseguente relevatio ab onere probandi prevista all'art.1988
c.c. - e costituisce un elemento a forte valenza probatoria a sostegno della prospettazione di parte appellante riguardo alla causa della dazione dell'ulteriore somma di €55.000,00 avvenuta il 15/7 ed il 22/7/2011.
La dichiarazione è esplicita nell'individuare quale mutuante, non fa menzione Persona_1 di alcun altro soggetto, qualifica il rapporto come a titolo oneroso essendo pattuiti interessi, e prevede un brevissimo termine per la restituzione delle somme (tre mesi).
Nella dichiarazione del 7 luglio 2011 è già prevista la possibilità di prestiti futuri essendo pattuita la restituzione dei prestiti “ricevuti dal da marzo 2011 in poi”, per Parte_4 la concessione dei quali vengono dati in garanzia assegni circolari per €100.000,00, vengono stabilite le modalità di dazione delle somme (con l'indicazione dell'IBAN del conto intestato a
) e viene stabilito un ammontare massimo corrispondente alle garanzie Controparte_1
pag. 13/21 offerte prevedendo che “l'importo del prestito non potrà quindi superare la cifra di €97.500,00 come quota capitale”.
È pacifico – oltre che provato dai documenti prodotti in causa - che sia Controparte_1 stato beneficiario di tre bonifici per complessivi €85.000,00, in più dazioni, di cui una antecedente alla scrittura (bonifico bancario di €30.000,00 datato 25.03.2011, doc. 1 fascicolo opponente) e due di poco successive (bonifico bancario di €35.000,00 datato 15.07.2011, doc.2 fascicolo opponente, bonifico bancario di €20.000,00 datato 22.07.2011, doc.3 fascicolo opponente).
Tutti i bonifici sono stati disposti da , addebitati sul conto corrente cointestato Persona_1 ai cinque fratelli e accreditati sul conto corrente indicato nella più volte richiamata Parte_2 dichiarazione del 7 luglio 2011, intestato a . Controparte_1
La cointestazione del conto corrente dal quale è stata tratta la provvista per i tre bonifici non è incompatibile con la circostanza affermata dagli appellanti, che il mutuo fosse conferito esclusivamente da . Infatti, ciascuno degli intestatari aveva potere di firma Persona_1 disgiunta sul conto. Se il negozio si fosse svolto secondo quanto dalla lettera della scrittura di ricognizione di debito risultava essere l'intenzione comune delle parti, Persona_1 avrebbe conferito al nipote una somma di denaro proveniente da conto cointestato che avrebbe poi ricevuto in restituzione tre mesi dopo, unitamente agli interessi pattuiti, ed avrebbe così potuto, dopo quel breve termine, ricostituire la provvista sul conto cointestato, sulla base di accordi interni fra i fratelli che non assumono rilevanza in questa sede. Parte_2
L'operazione per come prospettata dagli appellanti corrisponde alla lettera del riconoscimento di debito: a garanzia della restituzione delle somme mutuate erano stati consegnati in via fiduciaria all'avv.Chiello quattro assegni circolari per somma superiore a quella mutuata, come indicato nella scrittura. La circostanza della effettiva consegna degli assegni in garanzia non è stata contestata ed è stata anche confermata in sede testimoniale dallo stesso avv.Chiello
È pacifico che la somma non sia stata rimborsata a e che gli assegni siano stati Persona_1 restituiti a . Controparte_1
La prospettazione svolta dagli appellanti principali appare coerente con il quadro probatorio documentale.
Per contro, non appare condivisibile l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui emergerebbe una “stretta coerenza interna” tra gli elementi di prova offerti dalla pag. 14/21 difesa di , tale da ritenere la prova da lui fornita idonea ad annullare la Controparte_1 valenza probatoria della dichiarazione di debito del 7 luglio 2011. Per quanto nei rapporti familiari non possa escludersi che le questioni economiche siano state regolate come sostenuto dallo , tuttavia, quest'ultimo non ha fornito prove sufficienti a sostegno della sua tesi. CP_1
Innanzitutto, la prospettazione di contrasta con il contenuto testuale della Controparte_1 dichiarazione del 7 luglio 2011. L'appellato, che la ha redatta, non fornisce alcuna spiegazione delle ragioni per cui ha indicato il nome di e non quello di né Persona_1 Persona_2 chiarisce il significato della previsione di precisi termini di restituzione (entro e non oltre il 2 ottobre 2011), garanzie (gli assegni) e interessi (€2.500). Inoltre, non chiarisce la ragione per cui i bonifici sarebbero stati materialmente disposti da né giustifica la Persona_1 circostanza, pacifica, che il documento fosse nel possesso di , che lo Persona_1 conservava fra le proprie carte.
L'affermazione dell'appellato secondo cui, al momento della redazione della dichiarazione, il debito non era ancora sorto, è in contrasto con la documentazione contabile prodotta, dalla quale risulta che al momento della dichiarazione era già stata trasferita la non esigua somma di
€30.000,00. A fronte della produzione, da parte degli appellanti principali, delle contabili dei bonifici sottoscritti da , dalle quali risulta che i pagamenti sono stati disposti da Persona_1
mediante richieste allo sportello dell'Istituto di credito da lui personalmente Persona_1 sottoscritte, le difese dell'opponente sono state non convincenti. in un Controparte_1 primo momento ha contestato la conformità della documentazione prodotta all'originale. A fronte della prova testimoniale assunta da parte dei creditori ha poi mutato le proprie difese affermando che le contabili, se erano state sottoscritte da , lo erano in quanto Persona_1 delegato da , senza tuttavia fornire alcun convincente elemento di prova in tal Persona_2 senso.
Non convincono le dichiarazioni testimoniali di , fratello di Persona_7 [...]
, che ha riferito di avere sentito da , dalla madre CP_1 Controparte_1 Per_6
e da che quest'ultimo avrebbe bonificato la somma di €85.000. Tale
[...] Persona_2 testimonianza, in quanto de relato, ha valenza probatoria attenuata in quanto, deponendo su circostanze che aveva appreso da persone estranee al giudizio, la Controparte_1 rilevanza della deposizione, “pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini pag. 15/21 del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cassazione n. 4530 del 20/02/2025, n. 569 del 15/01/2015).
La testimonianza di deve inoltre venire valutata con rigore, in quanto il Persona_7 testimone, oltre ad essere familiare di una delle parti, ha indirettamente beneficiato dell'operazione ed in particolare della vendita di quota immobiliare fra e Controparte_1 la madre (rientrando così tale quota, prima di proprietà esclusiva del fratello, Persona_6 nel patrimonio della madre e pertanto presumibilmente nel futuro asse ereditario della stessa, cui, come legittimario, sarebbe destinato a concorrere anche il testimone). Inoltre, la generica circostanza di prova testimoniale, confermata da , secondo la quale Controparte_1 [...]
sarebbe stato “referente unico per tutti i suoi fratelli nella gestione delle questioni Per_2 finanziarie e dei beni di famiglia”, quand'anche si potesse ritenere provata sarebbe comunque irrilevante. Infatti, nella sua genericità non è incompatibile con l'iniziativa individuale di
[...] allegata dagli appellanti, in quanto aveva il potere di operare, anche Persona_1 disgiuntamente, sul conto cointestato.
La testimonianza di non è, in ogni caso, prova sufficiente della circostanza Persona_7 secondo la quale il conferimento sarebbe stato fatto a titolo gratuito. Infatti, la somma di
€85.000,00 è oggettivamente di rilevante importo, pertanto il suo conferimento ove fosse stato effettuato senza obbligo di restituzione, sarebbe qualificabile come una donazione. La donazione, tuttavia, avrebbe dovuto essere provata per iscritto, essendo ammissibile la prova per testi o per presunzioni soltanto nel caso di perdita incolpevole del documento (Cassazione
n. 5786 del 15/03/2006) e sarebbe comunque nulla per vizio di forma in quanto non redatta nelle forme dell'atto pubblico (art. 783 cod. civ.).
Inoltre, la liquidità presente sul conto corrente cointestato, sul quale è stato addebitato il Pers bonifico, deve presumersi nella titolarità di tutti i cointestatari, pro quota, incluso lo stesso
. Pertanto la donazione, quand'anche provata, presupporrebbe un accordo fra tutti i Persona_1 fratelli cointestatari del conto corrente, altresì assoggettato all'onere della forma scritta. Non vi
è allegazione né tantomeno prova del conferimento a del potere di donare la Persona_2 liquidità presente sul conto, tenuto anche presente che, ex art.778 c.c., “È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione”.
pag. 16/21 Non è prova sufficiente della donazione nemmeno la dichiarazione scritta redatta da Tes_1
(doc.10 ), indicata come testimone ma deceduta prima di poter
[...] Controparte_1 rendere la testimonianza.
Quand'anche si volesse ritenere che i bonifici siano stati disposti da Persona_2 originariamente a titolo oneroso e che lo stesso abbia successivamente rimesso il debito alla EL – alla quale nel frattempo tale debito sarebbe stato in sostanza trasferito Persona_6
– non accettando in consegna l'assegno che la stessa avrebbe cercato di consegnargli, egualmente l'onere probatorio a carico dell'opponente non può ritenersi soddisfatto, essendo offerta sul punto la mera testimonianza de relato da parte di e la Controparte_1 dichiarazione scritta di . Testimone_1
Infatti, per la prova della remissione di debito è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (Cassazione n. 7940 del 20/04/2020).
In conclusione, ritenuto provata la dazione della complessiva somma di €85.000,00 da parte di a , con obbligo di restituzione, in accoglimento Persona_1 Controparte_1 dell'appello principale va riformata la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna di alla restituzione delle somme mutuate. Controparte_1
4.4. Sulla misura del credito
Come sopra motivato, la prova della dazione di somme di denaro è sorretta dal riconoscimento di debito nei limiti di €30.000,00 ed è conseguita dagli appellanti per l'ulteriore somma di
€55.000,00 tramite la documentazione in atti, mentre non vi è prova di alcun versamento in misura superiore.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo emesso per un credito di €100.000,00 è stato correttamente revocato e le relative spese rimangono a carico dei creditori ricorrenti. Il credito riconosciuto a favore degli appellanti deve venire contenuto nei limiti della somma bonificata, di €85.000,00 in linea capitale, come richiesto in via subordinata dall'appellato.
4.5. Riproposizione, da parte dell'appellato, delle eccezioni sollevate in primo grado e ritenute assorbite dalla decisione. pag. 17/21 4.5.1. Sulla debenza degli interessi
Gli appellanti chiedono la condanna dell'appellato al pagamento degli interessi, nella misura di
€2.500,00 dalla dazione delle somme fino alla scadenza dell'obbligo di restituzione (2 ottobre
2011) e nella misura legale per il periodo dal 3 ottobre 2011 al saldo, calcolati sulla somma complessiva che verrà ritenuta dovuta.
ripropone, in appello, le eccezioni già sollevate nel primo grado e Controparte_1 contesta la debenza degli interessi, in conseguenza dell'inesigibilità del credito prevista dall'art. 48 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, quantomeno a far data dal decesso di (4 Persona_1 luglio 2013).
Gli appellanti non contestano specificatamente di non avere dichiarato il credito de quo nella dichiarazione di successione e non producono la dichiarazione stessa. Può pertanto ritenersi non controverso, ai sensi dell'art.115 c.p.c., che il credito de quo non sia stato indicato nella dichiarazione di successione. Gli appellanti chiedono il riconoscimento degli interessi, sostenendo che la dichiarazione di successione, quale dichiarazione di scienza, possa venire emendata e integrata in un successivo momento.
Innanzitutto, si osserva che il contratto di mutuo è naturalmente oneroso e che
[...]
ha offerto, nella dichiarazione unilaterale di riconoscimento di debito del 7 luglio CP_1
2011, la somma di €2.500,00, specificando che la stessa dovesse intendersi a titolo di interessi.
Gli appellanti chiedono, inoltre, di vedersi riconosciuti gli interessi legali dal 3 ottobre 2011, giorno successivo alla scadenza dell'obbligazione di restituzione delle somme date a mutuo, per come espressamente indicata dallo stesso nel riconoscimento di Controparte_1 debito (con la presente si impegna a restituire, al momento del rogito e comunque non oltre il termine del 2 ottobre 2011, il prestito e i relativi interessi”).
Il primo ,giudice, in ragione dell'atto ricognitivo e delle contabili prodotte in causa ha ritenuto
“assodato che l'odierno attore ha ricevuto in prestito la somma di €85.000,00 sulla base di un negozio di mutuo da cui scaturisce l'obbligo di restituire il tantudem con gli interessi concordati”.
Avverso tale affermazione ha proposto appello incidentale. Controparte_1
Sostiene che gli interessi non siano dovuti, almeno a far data dal decesso Controparte_1 del (avvenuto il 4 luglio 2013), in quanto il credito è divenuto inesigibile Parte_4 per effetto dell'applicabilità del divieto, posto in capo ai debitori dall'art.48 del D.Lgs. 31 pag. 18/21 ottobre 1990 n.346, di pagare le somme agli eredi prima della dichiarazione di successione.
L'appellante incidentale cita in proposito la sentenza della Corte di legittimità n.9670 del
13.04.2021 secondo la quale tale norma tributaria “prevede un'ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito, restando inapplicabili gli artt.1282 e 1224 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo”.
Il motivo di appello incidentale sollevato da non è fondato. Controparte_1
Non è applicabile al caso di specie l'art.48 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n.346 che così dispone:
“I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non
è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art.
27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere d) ed
e)”.
Infatti, il credito de quo, fino al suo accertamento con la presente sentenza, non concorreva a costituire l'attivo ereditario, in quanto non era ancora né certo né liquido e non sussisteva alcun titolo giudiziale a suo fondamento.
Gli eredi del defunto sono esonerati dall'inserire, nella dichiarazione di successione, i crediti che siano contestati al momento dell'apertura della successione (art.12 lettera d) TUS), per cui a maggior ragione devono ritenersi esonerati dall'inserire nella dichiarazione di successione il credito per cui oggi è causa per il quale, al momento dell'apertura della successione, non era stata ancora avanzata alcuna richiesta, nemmeno in via stragiudiziale.
La disposizione, di natura tributaria, di cui all'art. 48 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in ogni caso non impedisce all'avente causa del defunto di agire per l'accertamento del proprio credito e di ottenere la condanna al pagamento dello stesso ed è pertanto irrilevante in questa sede, venendo in rilievo eventualmente in sede esecutiva, condizionando l'eseguibilità della condanna della somma dovuta agli appellanti, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi (cfr.
Corte d'Appello di Milano 9 luglio 2025 n.2801).
pag. 19/21 In quanto alla debenza degli interessi, il rapporto fra le parti, come sopra motivato, deve venire ricondotto allo schema legale del mutuo di cui agli artt. 1813 ss. c.c. che presenta carattere normalmente oneroso.
Nel caso in esame, inoltre, aveva offerto il pagamento di €2.500 a titolo Controparte_1 di interessi. Tale dichiarazione unilaterale e l'assenza di elementi di prova in senso contrario sono elementi che consentono di ritenere confermata la natura onerosa del contratto di mutuo e la sussistenza del conseguente diritto, in capo a prima ed ai suoi eredi poi, alla Persona_1 corresponsione di interessi corrispettivi.
Considerata la mancanza di certezza e liquidità del credito, gli interessi legali sono dovuti dal momento della messa in mora, avvenuta con raccomandata consegnata il 28 maggio 2019 e devono venire calcolati sulla somma capitale di €85.000,00.
4.7. In conclusione, l'appello principale deve venire accolto, l'appello incidentale rigettato, le ulteriori istanze disattese o assorbite.
La sentenza appellata viene parzialmente riformata, ritenendo provata la sussistenza del rapporto di mutuo fra (dante causa degli appellanti) e , Persona_1 Controparte_1 limitatamente alla somma di €85.000,00. Tale somma dovrà venire restituita agli eredi di
[...]
, nella misura corrispondente alle rispettive quote ereditarie, maggiorata degli Persona_1 interessi nella misura forfettariamente prevista di €2.500,00. Sono inoltre dovuti interessi nella misura legale sulla somma capitale di €85.000,00 dalla data della messa in mora (28 maggio
2019) al saldo.
§ 5. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. n.13356/2021, n.6369/2013).
Le spese vengono liquidate secondo il criterio del decisum (Cass. 11 settembre 2007 n.19014) con riferimento allo scaglione di valore da €52.001,00 a €260.000,00, in applicazione dei valori tabellari medi con riferimento all'attività effettivamente svolta (in primo grado fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
in secondo grado fase di studio, introduttiva e decisoria).
pag. 20/21
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con atto di citazione notificato il 22
[...] Parte_2 Parte_3 marzo 2024 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Vicenza n. 352/2024 pubblicata il 12/02/2024 n. 352/2024, e sull'appello incidentale proposto da nella comparsa di costituzione depositata il 29 aprile 2024, ed Controparte_1 in riforma della stessa, in accoglimento dell'appello principale ed in rigetto dell'appello incidentale, contrariis rejectis così provvede:
I. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e , in proporzione alle rispettive quote
[...] Parte_2 Parte_3 ereditarie, della somma di €85.000,00. Su tale somma sono dovuti gli interessi nella misura pattuita di €2.500 oltre a interessi nella misura legale sulla somma capitale di €85.000,00 dal 28 maggio 2019 al saldo.
II. Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado Controparte_1 del giudizio in favore di , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 proporzione alle rispettive quote ereditarie, che liquida in €14.103,00 per il primo grado e in
€9.991,99 per il secondo grado, in entrambi i casi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data 5 dicembre
2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
NA IA dott. NA SA
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 530/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei Magistrati:
Dott. NA SA Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. NA IA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3 assistiti e difesi dall'Avv. Antonio Mauro, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello appellanti e
(C.F ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_4
AS MA e dall'Avv. Giovanni de Davide, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in appello
Appellato ed appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 352/2024 pubblicata il
12/02/2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, a) riformare integralmente la sentenza n. 352/2024 del Tribunale di Vicenza, Giudice dr.ssa
GL FO, del 09/02/2024 pubblicata il 12/02/2024 nella causa n. 6854/2019 RG e notificata in data 21/02/2024.
NEL MERITO: CONFERMARE in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 2407/19 del
06.08.2019 (R.G. 5354/2019) con cui il Tribunale di Vicenza ha ingiunto a
[...]
di pagare a , e (la somma di CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
€100.000,00 oltre agli interessi come da domanda e alle spese di procedura.
IN SUBORDINE: ACCERTARE la sussistenza del credito dedotto da , Parte_1 Parte_2
e per le causali di cui al Ricorso per Ingiunzione di pagamento n.
[...] Parte_3
2407/19 del 06.08.2019 (R.G. 5354/2019) risultante dalla documentazione allegata e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1
e della somma di € 100.000,00 o della minor somma di Parte_2 Parte_3
€85.000,00 di cui ai bonifici prodotti o della eventuale diversa maggiore o minor somma accertata oltre agli interessi legali dal 03.10.2011 all'effettivo soddisfo.
Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014, controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
Condannare a ripetere nei confronti degli appellati la somma di € Controparte_1
20.984,46 a titolo di spese legali liquidate in primo grado versata con riserva di ripetizione all'esito dell'appello in data 20/03/2024 oltre che della somma di € 200,00 relativa all'imposta di registro del giudizio n. 6854/2019 RG.”
Per parte appellata e appellante incidentale:
“1) rigettarsi l'appello proposto dai sigg. e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti della sentenza n. 352/2024 del Tribunale di Vicenza, Giudice dott.ssa GL
FO, del 9.02.2024 pubblicata il 12/02/2024 emessa nella causa n. 6854/2019 e per l'effetto confermarsi integralmente detta sentenza;
2) dichiararsi in ogni caso, anche in accoglimento dell'appello incidentale come sopra proposto, che nulla è dovuto dal sig. ai sigg. e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
per il titolo e le somme da essi fatti valere in giudizio e conseguentemente Parte_3
pag. 2/21 dichiararsi nullo e/o inefficace e/o revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2407/2019 del 6.08.2019
(R.G. 5354/2019) emesso dal Tribunale di Vicenza;
3) in via di estremo subordine, nel denegato e non creduto caso in cui i sigg.ri e Pt_3 [...]
e fossero riconosciuti titolari di un diritto di credito nei confronti del Parte_2 Parte_1 sig. , per le ragioni in atti, limitarsi tale diritto ad una somma non Controparte_1 superiore ad €85.000,00 in linea capitale e dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di interessi su detta somma quantomeno fino alla data di deposito del decreto ingiuntivo e comunque, in via ulteriormente gradata, per il periodo anteriore ai cinque anni dal già menzionato deposito.
Con vittoria di spese e compensi per l'attività di assistenza giudiziale di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
§1. Giudizio di primo grado.
1.1. , e avevano agito in sede monitoria avanti al Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Vicenza nella loro qualità di eredi di , deceduto ad Asiago il 4 Persona_1 luglio 2013, chiedendo di ingiungere a il pagamento in loro favore della Controparte_1 somma di €100.000,00, oltre a interessi legali su €97.500,00 dal 31 ottobre all'effettivo pagamento.
A fondamento del ricorso monitorio i ricorrenti allegavano scrittura privata manoscritta e sottoscritta da , datata 7 luglio 2011, qualificandola come riconoscimento Controparte_1 di debito (fascicolo monitorio sub doc.3).
Tale scrittura era stata redatta in calce a un contratto preliminare di compravendita stipulato il 1 luglio 2011 tra e con il quale il primo aveva Controparte_1 Controparte_2 promesso in vendita alla seconda la propria quota della “Farmacia Giordano di Marcomini dott.ssa NT e Schiavon Dr.ON s.n.c.” per il prezzo di €1.500.000,00 oltre a
€250.000 per crediti contestati e quale caparra confirmatoria e anticipo Controparte_2 sul prezzo aveva consegnato in deposito fiduciario all'avv.Chiello quattro assegni circolari dell'importo di €25.000 ciascuno. Con l'accordo che l'avvocato Chiello li avrebbe consegnati al dott. in occasione della stipula definitiva, prevista entro e non oltre 90 giorni dalla CP_1 sottoscrizione del preliminare, quindi per inizio ottobre.
pag. 3/21 La dichiarazione di riconoscimento di debito posta a fondamento del ricorso monitorio è del seguente tenore:
“Il sottoscritto …. Con la presente si impegna a restituire, al momento Controparte_1 del rogito e comunque non oltre il termine del 2 ottobre 2011, il prestito e i relativi interessi ricevuti dal da marzo 2011 in poi mediante bonifico Bancario sul suo Parte_4 conto presso la Cariveneto di via D'Acquapendente, Padova. (IBAN IT 28 B062 2512 1270
7404 3860 48H).
A garanzia di tale prestito presenta 4 assegni circolari (caparra del contratto preliminare con
) consegnati in deposito fiduciario all'avv.Chiello del Foro di Padova, Controparte_2 dell'importo di €25.000,00 cadauno … ed intestati a me stesso.
L'importo del prestito non potrà quindi superare la cifra di €97.500,00 come quota capitale, essendo il rimanente di €2.500 cifra relativa agli interessi da corrispondere (massimo) al momento del rimborso.
In fede, Vicenza, 7 luglio 2011.
” Controparte_3
I ricorrenti allegavano di avere rinvenuto detta dichiarazione fra la documentazione del de cuius, , e di avere sollecitato la restituzione della somma con raccomandata 26 Persona_1 maggio 2019 (doc.4 fascicolo monitorio), ottenendone un netto rifiuto.
1.2. Il Tribunale di Vicenza, in accoglimento del ricorso monitorio promosso da Per_1
, in data 06.08.2019 emetteva il decreto ingiuntivo n.2407/19, con il quale ingiungeva a
[...]
di pagare la somma di euro €100.000,00 a favore del ricorrente, oltre Controparte_1 interessi e spese.
1.3. Avverso tale decreto , con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1 proponeva opposizione, chiedendone la revoca e contestando la sussistenza di qualunque obbligazione nei confronti dell'ingiungente.
Non contestava di avere redatto la scrittura prodotta e ammetteva di avere ricevuto €85.000,00 sotto forma di tre bonifici.
L'opponente svolgeva le proprie difese come segue:
- La dichiarazione prodotta in giudizio non era rivolta a . Pertanto, avendo Persona_1
l'atto ex art. 1988 c.c. natura recettizia, non poteva valere quale ricognizione di debito;
pag. 4/21 - Al momento della redazione della dichiarazione, il debito non era ancora sorto, non essendo ancora stata consegnata alcuna somma di denaro a;
Controparte_1
- I tre bonifici ricevuti, per complessivi €85.000,00, non sono riferiti al rapporto di mutuo con
, bensì ad una mera elargizione di denaro senza obbligo di restituzione Persona_1 proveniente da parte di un diverso soggetto (pur appartenente alla stessa famiglia), Per_2
, deceduto prima della proposizione del giudizio di opposizione.
[...]
- A prova di tale assunto produceva copia dei bonifici ricevuti, tratti da conto corrente Per_ cointestato fra i cinque fratelli che vivevano ad Asiago ( , , e Parte_2 Per_1 Per_3 Per_4
). Dalla documentazione prodotta risultano tre versamenti, tutti tratti da conto Per_5 corrente cointestato ai cinque fratelli , per complessivi €85.000,00, in più dazioni, di Parte_2 cui una antecedente alla scrittura (bonifico bancario di €30.000,00 datato 25.03.2011, doc. 1 fascicolo opponente) e due successive (bonifico bancario di €35.000,00 datato 15.07.2011, doc.2 fascicolo opponente, bonifico bancario di €20.000,00 datato 22.07.2011, doc.3 fascicolo opponente).
- A prova del fatto che la somma era stata elargita senza obbligo di restituzione,
[...]
produceva un assegno per €85.000,00, datato 11 agosto 2011, intestato a CP_1 Per_2
e sottoscritto dalla propria madre (EL di , e altri
[...] Persona_6 Persona_2 Per_1 cointestatari, altresì nelle more deceduta, il 28 aprile 2017). Affermava di avere inteso con tale assegno saldare il debito ma che lo stesso non era mai stato accettato da o da Persona_2 lui incassato.
- La vicenda era infatti stata definita nell'ambito familiare con la cessione, da parte di
[...]
, in favore della madre di alcune quote indivise di proprietà CP_1 Persona_6 immobiliari a lui intestate. Come risulta dal rogito notarile, tale cessione era stata effettuata per il prezzo di €85.000,00 e quale modalità di corresponsione del prezzo erano indicati i bonifici a suo tempo effettuati a favore del sig. , richiamati nell'atto notarile con i loro numeri di CP_1
CRO e con indicazione di date ed importi corrispondenti a quelli prodotti in causa. Per_
- La prospettazione è confermata da EL di e e cointestataria Testimone_1 Per_1 del conto corrente sul quale erano stati tratti i bonifici, la quale era stata citata come testimone ed era deceduta nel corso del giudizio di primo grado. La dichiarazione, dattiloscritta, affermava che i bonifici erano stati effettuati da in favore di Persona_2 [...]
“a fondo perduto”. CP_1
pag. 5/21 - Il credito vantato in sede monitoria non era inserito nella dichiarazione di successione di
[...]
. Parte opponente affermava che pertanto la somma non potrebbe venire comunque Persona_1 pagata, ai sensi dell'art. 48, punto 3 , T.U. 31.10.1990 n.346 (TU unico in materia di imposte di successione).
- Le pretese sono risalenti nel tempo senza che nessuno abbia mai chiesto alcun rientro al sig. . È pertanto prescritto il credito, sia per il capitale sia per gli interessi. CP_1
1.4. Con un'unica comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio , Parte_1
e , ricorrenti in sede monitoria quali eredi di , Parte_2 Parte_3 Persona_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
- Ribadivano la qualificazione giuridica della dichiarazione come riconoscimento di debito e la conseguente applicabilità in proprio favore della relevatio ab onere probandi di cui all'art.1988
c.c.
- Affermavano che i bonifici de quo, pur se tratti effettivamente da conto corrente cointestato fra più fratelli, erano stati tutti eseguiti da e, a prova di tale assunto, Persona_1 producevano contabili dei tre bonifici accreditati su conto corrente intestato a
[...]
. CP_1
- Affermavano la natura ricettizia della dichiarazione, da loro rinvenuta fra i documenti del de cuius recante i soli nomi del de cuius e di . Controparte_1
- Sottolineavano come parte della somma fosse già stata corrisposta nel mese di marzo 2011, precedentemente alla sottoscrizione della scrittura di riconoscimento di debito.
- Eccepivano l'inopponibilità a sé di eventuali accordi e risoluzioni intercorse con Per_2
e l'estraneità del debito oggetto di causa ai rapporti tra , e
[...] CP_1 Persona_6 [...]
. Per_2
- Contestavano la rilevanza della mancata indicazione del debito nella denuncia di successione in quanto la stessa, quale dichiarazione di scienza, può essere integrata.
- Chiedevano il rigetto dell'eccezione di prescrizione in quanto infondata, essendo intercorsi meno di dieci anni tra la sottoscrizione della scrittura privata (7 luglio 2011) e la lettera di sollecito (26 maggio 2019). Rilevavano inoltre l'incompatibilità dell'eccezione di prescrizione con la contestazione della sussistenza del rapporto.
Veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
pag. 6/21 Veniva esperita istruttoria orale con l'audizione di testimoni sulle circostanze ammesse ed in particolare venivano sentiti:
- l'avv.Chiello, il quale confermava di avere ricevuto i quattro assegni da €25.000 ciascuno a lui consegnati in garanzia da e di averli custoditi sino al 5 ottobre 2011 e Controparte_1 di averli riconsegnati a , scaduto inutilmente il termine per l'esecuzione Controparte_1 del preliminare di compravendita di quote societarie.
- , fratello di , dichiarava di avere sentito dire dalla Persona_7 Controparte_1 propria madre, dal fratello e dallo stesso (zio materno) che Persona_2 [...]
aveva chiesto un prestito a , che aveva come origine la necessità di CP_1 Persona_2 far fronte a spese connesse ad una vicenda giudiziaria che aveva coinvolto suo fratello e l'ex socia, dott. Dichiarava inoltre di avere sentito dalla madre che CP_2 Persona_2 aveva rifiutato la restituzione della somma di €85.000 corrisposta a e che Controparte_1 la madre decise, a fronte del rifiuto della restituzione della somma di €85.000, in accordo con suo fratello, di farsi cedere da quest'ultimo alcune quote di immobili di sua proprietà, e ciò al fine di ripianare le posizioni finanziarie tra i fratelli . Parte_2
- Il Notaio ricordava di avere condotto una mediazione notarile in favore di Persona_8 una quarantina di persone, con riferimento all'eredità del capostipite , ma nulla Parte_2 ricordava in più oltre quanto risultante dall'atto di compravendita avanti a lei stipulato fra
[...]
e . Per_6 Controparte_1
- , direttore della filiale sulla quale è acceso il conto cointestato, confermava la CP_4 provenienza dei fondi da conto corrente cointestato con la precisazione che si trattava di conto ad operatività disgiunta.
Veniva formulata una proposta conciliativa ex art.185-bis c.p.c. nel senso del pagamento della somma onnicomprensiva di €70.000,00. A seguito di plurimi rinvii di udienza chiesti dalle parti ai fini di verificare la percorribilità di una soluzione transattiva, esperita istruttoria orale sulle circostanze ammesse, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
§ 2. La sentenza di primo grado
Con sentenza n.352/2024 del 09.02.2024 il Tribunale di Vicenza ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato Parte_1 Parte_2
e alla rifusione delle spese legali sostenute dall'opponente.
[...] Parte_3
pag. 7/21 Il primo giudice ha innanzitutto rigettato l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto di credito fatto valere in via monitoria, ritenendo che il termine ex art. 2946 c.c. non fosse decorso. Il dies a quo è collocato al momento in cui avrebbe potuto far valere Persona_1 la sua pretesa, ovvero alla scadenza del debito stabilita per il 31.10.2011.
Il primo giudice ha qualificato la dichiarazione da parte di come Controparte_1 riconoscimento di debito, ritenendo non ostarvi la sua natura ricettizia in quanto indirizzata a
, indicato quale erogatore del prestito, soggetto al quale il documento è stato Persona_9 poi consegnato. Ha ritenuto inoltre irrilevante il fatto che il prestito, alla data della dichiarazione, non fosse stato interamente erogato, potendo sussistere l'accordo di ricevere successivamente il residuo importo.
Ha ritenuto che fosse provata la dazione di denaro solamente nei limiti di €85.000,00 e che, per il residuo importo, gli opposti non avessero assolto all'onere della prova, a loro carico, dell'intervenuta erogazione di un capitale superiore.
Il Tribunale di Vicenza ha, infine, ritenuto che avesse assolto all'onere, a Controparte_1 suo carico, di dimostrare che creditore della somma bonificata non era bensì Persona_1
, vincendo la presunzione semplice conseguente all'indicazione di Persona_2 Per_1 quale creditore.
[...]
Quale prova a sostegno della prospettazione di parte opponente, è addotta la testimonianza di suo fratello che ha confermato che nel 2011 suo fratello si era rivolto a Persona_7 [...]
quale “referente unico per tutti i suoi fratelli nella gestione delle questioni Per_2 finanziarie e dei beni di famiglia” per ottenere un aiuto economico in conseguenza di una vicenda giudiziaria che lo contrapponeva alla ex socia.
In secondo luogo, la dichiarazione scritta resa da è stata ritenuta rafforzativa Testimone_1 del compendio probatorio offerto da , che non è stato possibile sentire Controparte_1 quale testimone in quanto deceduta in corso di causa.
Nella dichiarazione in atti, datata 5 aprile 2020, quindi dopo l'introduzione del giudizio,
[...] ha sottoscritto documento dattiloscritto secondo cui il bonifico di €85.000 sarebbe Tes_1 stato effettuato da parte di a beneficio del nipote “a fondo perduto”, Persona_2 CP_1 accettando che di tali somme beneficiasse sua EL nella cessione a Persona_6 quest'ultima di alcuni immobili indivisi intestati in parte anche alla famiglia . Parte_2
pag. 8/21 Il primo giudice ha ritenuto che “l'intento delle parti” nel concordare, quale modalità di corresponsione del prezzo di compravendita immobiliare fra e la madre, Controparte_1 proprio i tre bonifici con i quali sarebbe stato erogato all'attore il prestito per cui è causa – quale che sia la qualificazione corretta da attribuire all'atto – fosse quello di trasferire l'obbligazione restitutoria nei confronti dello zio da a Controparte_1 Persona_6
“Assumendo che l'obbligo di restituire la somma di €85.000,00 gravava a quel punto su
[...]
una forte prova indiziaria del fatto che la controparte di tale obbligazione era Per_6 [...]
anziché si desume dal… assegno che ha Per_2 Persona_1 Persona_6 sottoscritto proprio per la somma di €85.000,00 in favore di (doc.4 attoreo)” Persona_2
(sentenza appellata pag.9).
Ritenuto sussistere “una stretta coerenza interna tra gli elementi di prova offerti dalla difesa attorea”, il primo giudice ha ritenuto che l'attore abbia fornito una prova contraria “idonea ad annullare la valenza probatoria della dichiarazione di debito del 7 luglio 2011” in quanto al soggetto erogatore del prestito, a beneficio del quale è stata effettuata la dichiarazione.
Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto a questo punto a carico dei creditori opposti l'onere probatorio di dimostrare che il prestito fosse stato erogato proprio da . Persona_1
A questo proposito ha ritenuto non fosse sufficiente la produzione delle contabili degli ordini di bonifico, pur ritenendo indubbia la loro conformità agli originali data la genericità delle contestazioni mosse dall'opponente e la certificazione bancaria prodotta dai convenuti circa la conformità delle disposizioni di bonifico sottoscritte da all'originale presente Persona_1 presso gli archivi della banca (doc.4 opposti in primo grado).
Considerata la cointestazione del conto corrente, ha ritenuto si dovesse presumere che le somme ivi depositate fossero in contitolarità tra tutti i suddetti soggetti e considerata la deposizione di ha ritenuto fosse “altrettanto probabile” l'ipotesi che gli Persona_7 ordini di bonifico in questione erano stati invece materialmente disposti da su Persona_1 richiesta di , quale effettivo soggetto mutuante che aveva concordato il prestito Persona_2 con . Controparte_1
Ha ritenuto che “sarebbe stato piuttosto necessario dimostrare, ad esempio mediante documentazione contabile, che la somma erogata proveniva dalle sostanze personali del loro de cuius oppure dimostrare che aveva rivolto la propria richiesta di Controparte_1 aiuto economico proprio a ”. Persona_1
pag. 9/21 Ritenute assorbite le residue questioni, il Tribunale ha concluso con l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna degli eredi di Persona_1 alla rifusione delle spese legali sostenute da parte opponente.
§3. Sul giudizio di appello.
3.1. Con atto di citazione notificato il 22.03.2024 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello avverso la citata sentenza, affidato ad un unico articolato motivo.
[...]
Gli appellanti contestano la valutazione delle prove documentali e indiziarie effettuata dal primo giudice, affermando di avere provato che l'accordo negoziale sotteso alle dazioni di denaro era un mutuo fruttifero intercorso con e non un rapporto a titolo Persona_1 gratuito intercorrente con . Persona_2
Nel merito, gli appellanti chiedono in via principale l'integrale riforma della sentenza appellata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, chiedono l'accertamento della sussistenza del credito dedotto per le causali di cui al ricorso monitorio, la condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con la condanna alla ripetizione di quanto pagato dagli appellanti a titolo di spese di lite in primo grado.
3.2. Si è costituita parte appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza impugnata e proponendo a sua volta appello in via incidentale.
Parte appellata contesta il capo della decisione nel quale la dichiarazione del 7 luglio 2011 è ritenuta “indirizzata a ” ed in cui il relativo documento è ritenuto essere stato Persona_1 allo stesso consegnato.
Chiede venga accertato che nulla è dovuto agli appellanti e chiede venga revocato il decreto ingiuntivo n. 2407/2019.
In via ulteriormente subordinata, chiede che il credito non venga ritenuto superiore ad
€85.000,00 in linea capitale, senza interessi.
Per il caso di accoglimento dell'appello, parte appellata ripropone le eccezioni ritenute assorbite in primo grado e in particolare:
- la mancata indicazione del credito nella denunzia di successione
- l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento degli interessi sulla somma capitale, considerata la inesigibilità del credito (cfr. Cassazione 13 aprile 2021 n.9670);
- la prescrizione del credito, quantomeno per gli interessi anteriori al quinquennio.
pag. 10/21 3.3. Sulle conclusioni delle parti come innanzi precisate, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti entro il 9.09.2025 termine stabilito per trattazione scritta dell'udienza di rimessione della causa in decisione, hanno depositato note ex art.127-ter c.p.c. richiamandosi alle conclusioni già svolte e chiedendo che l'impugnazione venga decisa.
§ 4. Sui motivi di appello
L'appello principale merita accoglimento, mentre deve venire rigettato l'appello incidentale, il cui esame deve essere trattato fin d'ora.
4.1. Sul primo motivo di appello incidentale contesta il capo della decisione nel quale si ritiene che la dichiarazione Controparte_1 del 7 luglio 2011 sia stata ricevuta dal destinatario e a lui indirizzata. Persona_1
Il motivo è infondato.
A norma dell'art. 1334 c.c. gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
La prova dell'arrivo a destinazione del documento contenente un atto ricettizio unilaterale deve essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza. (Cassazione n. 18823 del 16/07/2018,
n. 3195 del 04/03/2003, n. 4525 del 1999).
Nel caso in esame sussiste prova sufficiente del ricevimento dell'atto unilaterale, data dall'apprensione materiale del documento e dalla sua custodia in luogo riferibile a Per_1
Il comportamento tenuto da nelle settimane successive alla
[...] Persona_1 dichiarazione costituisce ulteriore conferma della natura ricettizia della dichiarazione. Infatti, nello stesso mese di luglio 2011 ha disposto due ulteriori trasferimenti di Persona_1 somme di denaro in favore del nipote, con le medesime modalità del bonifico di marzo citato nella dichiarazione stessa.
La circostanza che il coniuge ed i figli nulla sapessero della avvenuta consegna del documento non ha rilievo giuridico. D'altro canto, parte opponente non ha fornito alcuna plausibile narrativa alternativa rispetto alla ricostruzione attorea, che giustifichi la conservazione del documento da parte di . Persona_1
Deve pertanto rigettarsi il motivo di ricorso incidentale proposto dall'appellato. pag. 11/21 4.2. Sul secondo motivo di appello incidentale.
Parte appellata contesta la qualificazione data alla dichiarazione del 7 luglio 2011 come di riconoscimento di debito in relazione al preteso rapporto di mutuo, la cui esistenza è contestata.
Afferma che un atto ricognitivo relativo a somme non ancora versate non costituirebbe riconoscimento di alcun debito, in quanto non ancora sorto, considerata la natura reale del contratto di mutuo. La dichiarazione darebbe quindi conto solamente di un accordo volto ad ottenere il pagamento di una somma, non darebbe invece conto dell'intervenuto pagamento e del conseguente obbligo di restituzione.
Inoltre, la promessa di pagamento cosiddetta titolata, cioè facente riferimento al rapporto fondamentale spiega gli effetti di cui all'art. 1988 cod.civ., in tema di ripartizione dell'onere della prova, solo se non sussista contrasto sull'interpretazione di detto rapporto. (Cassazione
n. 7269 del 02/07/1991).
In conclusione, secondo la prospettazione dell'appellante, non si sarebbe quindi verificata alcuna inversione dell'onere probatorio come prevista all'art.1988 c.c. e l'onere di provare la fondatezza delle proprie pretese incomberebbe pertanto, secondo le regole ordinarie, su chi si afferma creditore.
L'appello incidentale deve venire rigettato pur se seguendo un diverso iter logico motivazionale rispetto a quello seguito nella sentenza di primo grado.
Giova premettere che incombe sugli appellanti, che chiedono la restituzione di somme asseritamente date a mutuo, l'onere di provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda;
quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova" (Giurisprudenza costante, ex multis Cass. civ. 28/07/2014 n. 17050; 19 agosto 2003 n.
12119; Idem, 22 aprile 2010 n. 9541; Idem, 13 marzo 2013 n. 6295) In ambito familiare, fra coniugi la Cassazione con sentenza 4 maggio 2023, n.11664 ha statuito che chi agisce per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa. Tuttavia, è anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa", e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione pag. 12/21 del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione.
Nel caso in esame, tuttavia, si ritiene conseguita la prova della stipula di un contratto di mutuo.
La dichiarazione del 7 luglio 2011 può qualificarsi come ricognizione di debito solo limitatamente alla somma di €30.000,00, già corrisposta nel marzo 2011, quindi in data antecedente alla dichiarazione.
In quanto all'ulteriore somma di €55.000,00, bonificata in due tranches nei giorni successivi, la dichiarazione costituisce mero elemento indiziario, da valutarsi unitamente con gli altri elementi, quale la intervenuta stipula di un contratto di mutuo fruttifero tra lo e CP_1 [...]
per l'ulteriore cifra di €55.000,00, senza dar luogo ad alcuna inversione dell'onere Persona_1 probatorio in favore di chi si assume creditore. Sulla sufficienza di tale elemento di prova si tratterà più ampliamente nei successivi punti.
L'argomentazione rileva pertanto unicamente riguardo all'iter motivazionale, come chiarito nel prosieguo.
4.3. Sull'appello principale
Il testo del riconoscimento di debito è chiaro nell'indicare quale soggetto cui Persona_1 andavano restituite le somme e tale dichiarazione, non contestata nella sua materialità, nella sua data e nel contesto nella quale è stata resa, è qualificabile come riconoscimento di debito per la somma di €30.000,00 – con la conseguente relevatio ab onere probandi prevista all'art.1988
c.c. - e costituisce un elemento a forte valenza probatoria a sostegno della prospettazione di parte appellante riguardo alla causa della dazione dell'ulteriore somma di €55.000,00 avvenuta il 15/7 ed il 22/7/2011.
La dichiarazione è esplicita nell'individuare quale mutuante, non fa menzione Persona_1 di alcun altro soggetto, qualifica il rapporto come a titolo oneroso essendo pattuiti interessi, e prevede un brevissimo termine per la restituzione delle somme (tre mesi).
Nella dichiarazione del 7 luglio 2011 è già prevista la possibilità di prestiti futuri essendo pattuita la restituzione dei prestiti “ricevuti dal da marzo 2011 in poi”, per Parte_4 la concessione dei quali vengono dati in garanzia assegni circolari per €100.000,00, vengono stabilite le modalità di dazione delle somme (con l'indicazione dell'IBAN del conto intestato a
) e viene stabilito un ammontare massimo corrispondente alle garanzie Controparte_1
pag. 13/21 offerte prevedendo che “l'importo del prestito non potrà quindi superare la cifra di €97.500,00 come quota capitale”.
È pacifico – oltre che provato dai documenti prodotti in causa - che sia Controparte_1 stato beneficiario di tre bonifici per complessivi €85.000,00, in più dazioni, di cui una antecedente alla scrittura (bonifico bancario di €30.000,00 datato 25.03.2011, doc. 1 fascicolo opponente) e due di poco successive (bonifico bancario di €35.000,00 datato 15.07.2011, doc.2 fascicolo opponente, bonifico bancario di €20.000,00 datato 22.07.2011, doc.3 fascicolo opponente).
Tutti i bonifici sono stati disposti da , addebitati sul conto corrente cointestato Persona_1 ai cinque fratelli e accreditati sul conto corrente indicato nella più volte richiamata Parte_2 dichiarazione del 7 luglio 2011, intestato a . Controparte_1
La cointestazione del conto corrente dal quale è stata tratta la provvista per i tre bonifici non è incompatibile con la circostanza affermata dagli appellanti, che il mutuo fosse conferito esclusivamente da . Infatti, ciascuno degli intestatari aveva potere di firma Persona_1 disgiunta sul conto. Se il negozio si fosse svolto secondo quanto dalla lettera della scrittura di ricognizione di debito risultava essere l'intenzione comune delle parti, Persona_1 avrebbe conferito al nipote una somma di denaro proveniente da conto cointestato che avrebbe poi ricevuto in restituzione tre mesi dopo, unitamente agli interessi pattuiti, ed avrebbe così potuto, dopo quel breve termine, ricostituire la provvista sul conto cointestato, sulla base di accordi interni fra i fratelli che non assumono rilevanza in questa sede. Parte_2
L'operazione per come prospettata dagli appellanti corrisponde alla lettera del riconoscimento di debito: a garanzia della restituzione delle somme mutuate erano stati consegnati in via fiduciaria all'avv.Chiello quattro assegni circolari per somma superiore a quella mutuata, come indicato nella scrittura. La circostanza della effettiva consegna degli assegni in garanzia non è stata contestata ed è stata anche confermata in sede testimoniale dallo stesso avv.Chiello
È pacifico che la somma non sia stata rimborsata a e che gli assegni siano stati Persona_1 restituiti a . Controparte_1
La prospettazione svolta dagli appellanti principali appare coerente con il quadro probatorio documentale.
Per contro, non appare condivisibile l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui emergerebbe una “stretta coerenza interna” tra gli elementi di prova offerti dalla pag. 14/21 difesa di , tale da ritenere la prova da lui fornita idonea ad annullare la Controparte_1 valenza probatoria della dichiarazione di debito del 7 luglio 2011. Per quanto nei rapporti familiari non possa escludersi che le questioni economiche siano state regolate come sostenuto dallo , tuttavia, quest'ultimo non ha fornito prove sufficienti a sostegno della sua tesi. CP_1
Innanzitutto, la prospettazione di contrasta con il contenuto testuale della Controparte_1 dichiarazione del 7 luglio 2011. L'appellato, che la ha redatta, non fornisce alcuna spiegazione delle ragioni per cui ha indicato il nome di e non quello di né Persona_1 Persona_2 chiarisce il significato della previsione di precisi termini di restituzione (entro e non oltre il 2 ottobre 2011), garanzie (gli assegni) e interessi (€2.500). Inoltre, non chiarisce la ragione per cui i bonifici sarebbero stati materialmente disposti da né giustifica la Persona_1 circostanza, pacifica, che il documento fosse nel possesso di , che lo Persona_1 conservava fra le proprie carte.
L'affermazione dell'appellato secondo cui, al momento della redazione della dichiarazione, il debito non era ancora sorto, è in contrasto con la documentazione contabile prodotta, dalla quale risulta che al momento della dichiarazione era già stata trasferita la non esigua somma di
€30.000,00. A fronte della produzione, da parte degli appellanti principali, delle contabili dei bonifici sottoscritti da , dalle quali risulta che i pagamenti sono stati disposti da Persona_1
mediante richieste allo sportello dell'Istituto di credito da lui personalmente Persona_1 sottoscritte, le difese dell'opponente sono state non convincenti. in un Controparte_1 primo momento ha contestato la conformità della documentazione prodotta all'originale. A fronte della prova testimoniale assunta da parte dei creditori ha poi mutato le proprie difese affermando che le contabili, se erano state sottoscritte da , lo erano in quanto Persona_1 delegato da , senza tuttavia fornire alcun convincente elemento di prova in tal Persona_2 senso.
Non convincono le dichiarazioni testimoniali di , fratello di Persona_7 [...]
, che ha riferito di avere sentito da , dalla madre CP_1 Controparte_1 Per_6
e da che quest'ultimo avrebbe bonificato la somma di €85.000. Tale
[...] Persona_2 testimonianza, in quanto de relato, ha valenza probatoria attenuata in quanto, deponendo su circostanze che aveva appreso da persone estranee al giudizio, la Controparte_1 rilevanza della deposizione, “pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini pag. 15/21 del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cassazione n. 4530 del 20/02/2025, n. 569 del 15/01/2015).
La testimonianza di deve inoltre venire valutata con rigore, in quanto il Persona_7 testimone, oltre ad essere familiare di una delle parti, ha indirettamente beneficiato dell'operazione ed in particolare della vendita di quota immobiliare fra e Controparte_1 la madre (rientrando così tale quota, prima di proprietà esclusiva del fratello, Persona_6 nel patrimonio della madre e pertanto presumibilmente nel futuro asse ereditario della stessa, cui, come legittimario, sarebbe destinato a concorrere anche il testimone). Inoltre, la generica circostanza di prova testimoniale, confermata da , secondo la quale Controparte_1 [...]
sarebbe stato “referente unico per tutti i suoi fratelli nella gestione delle questioni Per_2 finanziarie e dei beni di famiglia”, quand'anche si potesse ritenere provata sarebbe comunque irrilevante. Infatti, nella sua genericità non è incompatibile con l'iniziativa individuale di
[...] allegata dagli appellanti, in quanto aveva il potere di operare, anche Persona_1 disgiuntamente, sul conto cointestato.
La testimonianza di non è, in ogni caso, prova sufficiente della circostanza Persona_7 secondo la quale il conferimento sarebbe stato fatto a titolo gratuito. Infatti, la somma di
€85.000,00 è oggettivamente di rilevante importo, pertanto il suo conferimento ove fosse stato effettuato senza obbligo di restituzione, sarebbe qualificabile come una donazione. La donazione, tuttavia, avrebbe dovuto essere provata per iscritto, essendo ammissibile la prova per testi o per presunzioni soltanto nel caso di perdita incolpevole del documento (Cassazione
n. 5786 del 15/03/2006) e sarebbe comunque nulla per vizio di forma in quanto non redatta nelle forme dell'atto pubblico (art. 783 cod. civ.).
Inoltre, la liquidità presente sul conto corrente cointestato, sul quale è stato addebitato il Pers bonifico, deve presumersi nella titolarità di tutti i cointestatari, pro quota, incluso lo stesso
. Pertanto la donazione, quand'anche provata, presupporrebbe un accordo fra tutti i Persona_1 fratelli cointestatari del conto corrente, altresì assoggettato all'onere della forma scritta. Non vi
è allegazione né tantomeno prova del conferimento a del potere di donare la Persona_2 liquidità presente sul conto, tenuto anche presente che, ex art.778 c.c., “È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione”.
pag. 16/21 Non è prova sufficiente della donazione nemmeno la dichiarazione scritta redatta da Tes_1
(doc.10 ), indicata come testimone ma deceduta prima di poter
[...] Controparte_1 rendere la testimonianza.
Quand'anche si volesse ritenere che i bonifici siano stati disposti da Persona_2 originariamente a titolo oneroso e che lo stesso abbia successivamente rimesso il debito alla EL – alla quale nel frattempo tale debito sarebbe stato in sostanza trasferito Persona_6
– non accettando in consegna l'assegno che la stessa avrebbe cercato di consegnargli, egualmente l'onere probatorio a carico dell'opponente non può ritenersi soddisfatto, essendo offerta sul punto la mera testimonianza de relato da parte di e la Controparte_1 dichiarazione scritta di . Testimone_1
Infatti, per la prova della remissione di debito è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (Cassazione n. 7940 del 20/04/2020).
In conclusione, ritenuto provata la dazione della complessiva somma di €85.000,00 da parte di a , con obbligo di restituzione, in accoglimento Persona_1 Controparte_1 dell'appello principale va riformata la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna di alla restituzione delle somme mutuate. Controparte_1
4.4. Sulla misura del credito
Come sopra motivato, la prova della dazione di somme di denaro è sorretta dal riconoscimento di debito nei limiti di €30.000,00 ed è conseguita dagli appellanti per l'ulteriore somma di
€55.000,00 tramite la documentazione in atti, mentre non vi è prova di alcun versamento in misura superiore.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo emesso per un credito di €100.000,00 è stato correttamente revocato e le relative spese rimangono a carico dei creditori ricorrenti. Il credito riconosciuto a favore degli appellanti deve venire contenuto nei limiti della somma bonificata, di €85.000,00 in linea capitale, come richiesto in via subordinata dall'appellato.
4.5. Riproposizione, da parte dell'appellato, delle eccezioni sollevate in primo grado e ritenute assorbite dalla decisione. pag. 17/21 4.5.1. Sulla debenza degli interessi
Gli appellanti chiedono la condanna dell'appellato al pagamento degli interessi, nella misura di
€2.500,00 dalla dazione delle somme fino alla scadenza dell'obbligo di restituzione (2 ottobre
2011) e nella misura legale per il periodo dal 3 ottobre 2011 al saldo, calcolati sulla somma complessiva che verrà ritenuta dovuta.
ripropone, in appello, le eccezioni già sollevate nel primo grado e Controparte_1 contesta la debenza degli interessi, in conseguenza dell'inesigibilità del credito prevista dall'art. 48 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, quantomeno a far data dal decesso di (4 Persona_1 luglio 2013).
Gli appellanti non contestano specificatamente di non avere dichiarato il credito de quo nella dichiarazione di successione e non producono la dichiarazione stessa. Può pertanto ritenersi non controverso, ai sensi dell'art.115 c.p.c., che il credito de quo non sia stato indicato nella dichiarazione di successione. Gli appellanti chiedono il riconoscimento degli interessi, sostenendo che la dichiarazione di successione, quale dichiarazione di scienza, possa venire emendata e integrata in un successivo momento.
Innanzitutto, si osserva che il contratto di mutuo è naturalmente oneroso e che
[...]
ha offerto, nella dichiarazione unilaterale di riconoscimento di debito del 7 luglio CP_1
2011, la somma di €2.500,00, specificando che la stessa dovesse intendersi a titolo di interessi.
Gli appellanti chiedono, inoltre, di vedersi riconosciuti gli interessi legali dal 3 ottobre 2011, giorno successivo alla scadenza dell'obbligazione di restituzione delle somme date a mutuo, per come espressamente indicata dallo stesso nel riconoscimento di Controparte_1 debito (con la presente si impegna a restituire, al momento del rogito e comunque non oltre il termine del 2 ottobre 2011, il prestito e i relativi interessi”).
Il primo ,giudice, in ragione dell'atto ricognitivo e delle contabili prodotte in causa ha ritenuto
“assodato che l'odierno attore ha ricevuto in prestito la somma di €85.000,00 sulla base di un negozio di mutuo da cui scaturisce l'obbligo di restituire il tantudem con gli interessi concordati”.
Avverso tale affermazione ha proposto appello incidentale. Controparte_1
Sostiene che gli interessi non siano dovuti, almeno a far data dal decesso Controparte_1 del (avvenuto il 4 luglio 2013), in quanto il credito è divenuto inesigibile Parte_4 per effetto dell'applicabilità del divieto, posto in capo ai debitori dall'art.48 del D.Lgs. 31 pag. 18/21 ottobre 1990 n.346, di pagare le somme agli eredi prima della dichiarazione di successione.
L'appellante incidentale cita in proposito la sentenza della Corte di legittimità n.9670 del
13.04.2021 secondo la quale tale norma tributaria “prevede un'ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito, restando inapplicabili gli artt.1282 e 1224 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo”.
Il motivo di appello incidentale sollevato da non è fondato. Controparte_1
Non è applicabile al caso di specie l'art.48 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n.346 che così dispone:
“I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non
è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art.
27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere d) ed
e)”.
Infatti, il credito de quo, fino al suo accertamento con la presente sentenza, non concorreva a costituire l'attivo ereditario, in quanto non era ancora né certo né liquido e non sussisteva alcun titolo giudiziale a suo fondamento.
Gli eredi del defunto sono esonerati dall'inserire, nella dichiarazione di successione, i crediti che siano contestati al momento dell'apertura della successione (art.12 lettera d) TUS), per cui a maggior ragione devono ritenersi esonerati dall'inserire nella dichiarazione di successione il credito per cui oggi è causa per il quale, al momento dell'apertura della successione, non era stata ancora avanzata alcuna richiesta, nemmeno in via stragiudiziale.
La disposizione, di natura tributaria, di cui all'art. 48 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in ogni caso non impedisce all'avente causa del defunto di agire per l'accertamento del proprio credito e di ottenere la condanna al pagamento dello stesso ed è pertanto irrilevante in questa sede, venendo in rilievo eventualmente in sede esecutiva, condizionando l'eseguibilità della condanna della somma dovuta agli appellanti, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi (cfr.
Corte d'Appello di Milano 9 luglio 2025 n.2801).
pag. 19/21 In quanto alla debenza degli interessi, il rapporto fra le parti, come sopra motivato, deve venire ricondotto allo schema legale del mutuo di cui agli artt. 1813 ss. c.c. che presenta carattere normalmente oneroso.
Nel caso in esame, inoltre, aveva offerto il pagamento di €2.500 a titolo Controparte_1 di interessi. Tale dichiarazione unilaterale e l'assenza di elementi di prova in senso contrario sono elementi che consentono di ritenere confermata la natura onerosa del contratto di mutuo e la sussistenza del conseguente diritto, in capo a prima ed ai suoi eredi poi, alla Persona_1 corresponsione di interessi corrispettivi.
Considerata la mancanza di certezza e liquidità del credito, gli interessi legali sono dovuti dal momento della messa in mora, avvenuta con raccomandata consegnata il 28 maggio 2019 e devono venire calcolati sulla somma capitale di €85.000,00.
4.7. In conclusione, l'appello principale deve venire accolto, l'appello incidentale rigettato, le ulteriori istanze disattese o assorbite.
La sentenza appellata viene parzialmente riformata, ritenendo provata la sussistenza del rapporto di mutuo fra (dante causa degli appellanti) e , Persona_1 Controparte_1 limitatamente alla somma di €85.000,00. Tale somma dovrà venire restituita agli eredi di
[...]
, nella misura corrispondente alle rispettive quote ereditarie, maggiorata degli Persona_1 interessi nella misura forfettariamente prevista di €2.500,00. Sono inoltre dovuti interessi nella misura legale sulla somma capitale di €85.000,00 dalla data della messa in mora (28 maggio
2019) al saldo.
§ 5. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. n.13356/2021, n.6369/2013).
Le spese vengono liquidate secondo il criterio del decisum (Cass. 11 settembre 2007 n.19014) con riferimento allo scaglione di valore da €52.001,00 a €260.000,00, in applicazione dei valori tabellari medi con riferimento all'attività effettivamente svolta (in primo grado fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
in secondo grado fase di studio, introduttiva e decisoria).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con atto di citazione notificato il 22
[...] Parte_2 Parte_3 marzo 2024 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Vicenza n. 352/2024 pubblicata il 12/02/2024 n. 352/2024, e sull'appello incidentale proposto da nella comparsa di costituzione depositata il 29 aprile 2024, ed Controparte_1 in riforma della stessa, in accoglimento dell'appello principale ed in rigetto dell'appello incidentale, contrariis rejectis così provvede:
I. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e , in proporzione alle rispettive quote
[...] Parte_2 Parte_3 ereditarie, della somma di €85.000,00. Su tale somma sono dovuti gli interessi nella misura pattuita di €2.500 oltre a interessi nella misura legale sulla somma capitale di €85.000,00 dal 28 maggio 2019 al saldo.
II. Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado Controparte_1 del giudizio in favore di , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 proporzione alle rispettive quote ereditarie, che liquida in €14.103,00 per il primo grado e in
€9.991,99 per il secondo grado, in entrambi i casi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data 5 dicembre
2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
NA IA dott. NA SA
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