Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11881/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Daniele Biagini e Francesco Bertolini;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Luigi Fiorillo e Francesca Bonfrate;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 febbraio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 21 dicembre 2021 ha chiesto che, accertata la Parte_1
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato,
[...] venga condannata alla sua riammissione in servizio con l'attribuzione del Controparte_1
livello D (o, in subordine, E) del CCNL di settore;
in subordine, ha chiesto che, accertata l'inefficacia, l'invalidità, l'illegittimità o la simulazione del contratto d'appalto stipulato tra la convenuta e la ditta appaltatrice formale datrice di lavoro, venga costituito un rapporto
1
quest'ultima alla riammissione in servizio ed al riconoscimento del livello D (o, in subordine, E) del CCNL di settore. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, dipendente dal 23 gennaio 2018 al 30 giugno 2021 della ditta appaltatrice Pt_2
e dall'1 luglio 2021 (ancora fino all'introduzione della causa) della ditta
[...] Pt_3
ha dedotto di aver lavorato presso il MP di MO (anche nei giorni tra il 17 ed il
[...]
22 gennaio 2018 senza alcuna contratto) rendendo il proprio servizio in favore di
[...]
con inserimento nell'organizzazione ed assoggettamento al potere direttivo Controparte_1 di quest'ultima, anche al di fuori dei limiti e delle attività dei contratti d'appalto stipulati tra la convenuta e la datrice di lavoro formale;
inoltre, ha evidenziato la mancata valutazione dei rischi, sia da parte della committente, che da parte dell'appaltatrice, nonché l'illegittimità dell'appalto ai sensi del d.lgs. 261/1999, vista l'incompatibilità del servizio appaltato con la concessione del servizio postale universale e l'assenza, in capo all'appaltatrice, della licenza prevista dall'art. 5 del d.lgs. 261/1999 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 3 ottobre 2023 ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso, eccependo l'inapplicabilità nei suoi confronti dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003, eccependo la decadenza “dall'impugnazione”, argomentando circa la validità e genuinità dell'appalto, contestando l'assoggettamento del lavoratore al suo potere datoriale e, in subordine, il preteso inquadramento al livello D, nonché la costituzione di un contratto di lavoro a tempo pieno (visto che quello intercorso con le ditte appaltatrici era a tempo parziale) (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
I fatti di causa non controversi.
E' pacifico che il ricorrente veniva assunto, con contratti di lavoro a tempo parziale, prima dalla ditta (23 gennaio 2018 - 30 giugno 2021) e poi dalla Parte_2 Pt_3
(dall'1 luglio 2021), svolgendo il proprio lavoro in favore di
[...] Controparte_1
I precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale.
Parte ricorrente ha opportunamente portato a conoscenza di questo giudice, insieme ad altre pronunce di merito e di legittimità, alcuni precedenti di questa Sezione su fattispecie
2 analoghe all'odierna (cfr. allegati alle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 22 novembre
2024).
Con le richiamate sentenze questo Tribunale in diversa composizione accoglieva le pretese di alcuni lavoratori impiegati da ditte appaltatrice in favore di Controparte_1
sulla base dell'insussistenza di un appalto almeno in alcuni periodi di svolgimento della prestazione;
in tre casi, inoltre, i giudici di quei procedimenti riscontravano la fondatezza delle pretese anche in conseguenza dell'assoggettamento dei lavoratori al potere datoriale della società committente (cfr. Trib. MO, sentenza n. 4247/2024 del 25 ottobre 2024;
Trib. MO, sentenza n. 3233/2020 del 30 ottobre 2020; Trib. MO, sentenza n.
2798/2024 del 17 giugno 2024).
invece, a sostengo delle superiori difese ha segnalato, per quanto Controparte_1 concerne la giurisprudenza locale, la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di
MO in data 14 novembre 2024 (cfr. allegato F delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 25 novembre 2024) con cui gli orientamenti di questo Tribunale hanno trovato soltanto parziale riscontro.
Il giudice del gravame di questo distretto, infatti, con la sentenza citata dalla convenuta ha affermato i seguenti principi.
Innanzitutto, ha chiarito che la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. D, art. 32, L.
183/2010 trova applicazione esclusivamente in presenza di un atto scritto proveniente dal committente ritenuto dal lavoratore quale effettivo datore di lavoro. Ne consegue che, in difetto di un tale atto scritto, la relativa eccezione di decadenza sarebbe infondata.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che “è predicabile una indagine volta a cogliere i caratteri discretivi tra l'appalto genuino di un servizio e il fenomeno vietato della interposizione di manodopera in quanto venga offerta all'interprete la possibilità di esercitare un sindacato sulla concreta esplicitazione del rapporto a fronte della cornice formale nella quale esso è nominalmente iscritto. In caso contrario, infatti, ove una fonte regolatrice non sussista ovvero non venga portata a conoscenza del giudicante, il solo fatto di una prestazione svolta a servizio e nell'interesse di un imprenditore da parte di un lavoratore che gli sia messo a disposizione da parte di un terzo soggetto integra una somministrazione illecita di manodopera assoggettata alle sanzioni di legge”.
3 In terzo luogo, la Corte ha valutato come insufficienti e non dirimenti alcuni degli elementi che i lavoratori di ditte appaltatrici di sono soliti addurre a Controparte_1
sostegno della propria tesi difensiva.
In particolare, la giurisprudenza ora in esame ha osservato che
• il d.lgs. 261/1999 ha consentito a “quale titolare del cd. servizio Controparte_1 universale, di stipulare accordi con operatori privati, in vista del miglioramento della qualità del servizio medesimo”, il quale, “per come delineato dal legislatore del 1999”, è finalizzato a rispondere “a specifiche necessità (pure) normativamente individuate”;
• i modelli 36/MPT, nel caso sottoposto alla sua attenzione, si limitavano “a standardizzare il servizio indicando, volta per volta l'itinerario delle consegne(anch'esso standardizzato per zone), gli orari di inizio e di fine trasporto, la tipologia di effetti oggetto del trasporto o la loro quantità complessiva: non veniva indicato, invece, l'autista
– persona fisica – concretamente impiegato nel servizio, né contenevano puntuali ordini operativi della committente verso i singoli dipendenti dell'appaltatrice, limitandosi a contenere tabelle su dettagli logistici dei servizi richiesti. Non si trattava, pertanto, di direttive rivolte specificamente ad ogni singolo dipendente, sintomatiche di una penetrante ingerenza di nelle concrete modalità esplicative della Controparte_1 prestazione lavorativa, ma di istruzioni standardizzate relative alle modalità di un servizio che, essendo svolto su tutto il territorio nazionale, doveva rispondere ad un modello predeterminato ed uniforme”;
• “la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore” non è di per sé sufficiente a dimostrare l'interposizione fittizia di manodopera, dovendosi “verificare in concreto se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di genuino contratto di appalto”;
• l'utilizzo dei modelli MPT risponde all'esigenza di garantire l'uniformità del servizio, standardizzandone le relative modalità operative. Tali modelli, infatti, con il loro contenuto integrerebbero “le condizioni dell'appalto”, risultando rivolti, peraltro, “alle ditte appaltatrici” e “non, invece, ai dipendenti di queste ultime”
(…), responsabili del corretto adempimento della prestazione secondo le indicazioni
4 fornite dall'appaltante, non potendo essere affatto valorizzati come espressione di specifiche direttive nei confronti dei singoli lavoratori”;
• “eventuali disservizi o ritardi, accertati nell'immediatezza dai dipendenti di
[...]
dovevano comunque essere segnalati alla ditta appaltatrice, unica titolare Controparte_1 di eventuali poteri disciplinari nei confronti dei propri dipendenti”;
• l'assenza sul luogo di lavoro di un referente della ditta appaltatrice sarebbe di per sé irrilevante, perché “a tale assenza sopperiva, comunque, l'immediata informazione al datore di lavoro di ogni aspetto inerente la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, dal quale potesse discendere la contestazione di un inadempimento dell'appalto, sì da consentire allo stesso di esercitare il proprio potere direttivo”;
• le direttive (in quel caso “riferite, ma non meglio precisate nel loro contenuto”) impartite dai dipendenti di agli autisti incaricati del trasporto Controparte_1
degli effetti postali “vanno necessariamente ricondotte nell'ambito delle intuibili esigenze di coordinamento del servizio appaltato con l'organizzazione della committente.
L'oggetto dell'appalto, che si sostanziava nel trasporto degli effetti postali, doveva infatti necessariamente coordinarsi con l'operatività dei singoli uffici;
quindi risulta del tutto fisiologico che i responsabili di questi ultimi si interfacciassero con i dipendenti delle società appaltatrici (meri vettori) fornendo loro le indicazioni necessarie alle fasi di preparazione degli effetti e, al ritorno, svolgessero il controllo del risultato del servizio: trattasi di attività di mero coordinamento, non di esercizio del potere direttivo in ordine a concrete modalità del servizio di trasporto. In definitiva, i rapporti diretti che i dipendenti di addetti ai singoli uffici, avevano con i dipendenti delle società Controparte_1 appaltatrici, addetti al trasporto, erano esclusivamente funzionali alle operazioni di raccordo tra le fasi del processo lavorativo di competenza della committente e la fase del trasporto, esternalizzata alle società appaltatrici (firma di moduli di presa in carico/scarico, conferme di avvenuto completamento delle operazioni, di competenza dell'ufficio di ecc.), non potendo tale elemento essere valorizzato quale indizio di esercizio di potere direttivo da parte di;
Controparte_1
• l'utilizzo da parte degli autisti di attrezzature (fatta eccezione per i furgoni) forniti dal committente non è di per sé dirimente ai fini dell'accertamento dell'interposizione fittizia, perché si trattava “di strumenti complementari allo
5 svolgimento del servizio appaltato il cui utilizzo, a ben vedere, si rendeva necessario per garantire, attraverso un fisiologico coordinamento con l'assetto organizzativo di
[...] non solo l'uniformità del servizio postale (di cui la società affidataria era Controparte_1 direttamente responsabile) ma anche la sua conformità ad un modello procedurale rigido siccome delineato dalla normativa vigente;
modello specificamente dedotto nel contratto di appalto come standard di rendimento, dal cui rispetto dipendeva peraltro il riconoscimento del compenso. La dotazione delle attrezzature e di modelli, dunque, lungi dal ricondursi ad una carenza di mezzi della società appaltatrice, era pienamente giustificata dalla preminente esigenza di assicurare la tracciabilità del servizio di recapito in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale”;
• la ditta appaltatrice organizzava il servizio con mezzi propri (personale e automezzi) ed a proprio rischio, visto che l'appalto prevedeva delle penali in caso di inadempimenti contrattuali, “potendo questi dipendere essenzialmente da scorrettezze o inefficienze dei propri dipendenti, sui quali funzionalmente conservavano, si ripete, in via esclusiva “il relativo potere organizzativo, direttivo e disciplinare” (art.
7.2. Accordo Quadro)”;
• le clausole del contratto testimonierebbero “la sussistenza di un effettivo rischio di impresa in capo alle ditte appaltatrici, atteso che, per assicurarsi un sostenibile livello di redditività, esse avevano l'onere di approntare un efficiente e razionale modello organizzativo della propria rete di distribuzione in funzione del risultato da conseguire”.
Osservato quanto precede, va esaminato il caso odierno.
Sull'eccezione di decadenza.
L'eccezione di decadenza è certamente infondata, visto che non esiste alcun atto scritto idoneo a fare decorrere il relativo termine (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 11901 del 3 maggio 2024, secondo cui “l'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 - il cui ambito applicativo comprendeva anche la somministrazione fino all'entrata in vigore dell'art. 39 del d.lgs.
n. 81 del 2015 - prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che
è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro”; Cass., sez. lav.,
6 ordinanza n. 6266 dell'8 marzo 2024, secondo cui l'azione volta alla costituzione o all'accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, è assoggettata alla decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. D, L.
183/2010 “solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto”).
Sull'applicabilità dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 a Controparte_1
Parte convenuta ha sostenuto che la normativa invocata da controparte non troverebbe applicazione nei suoi confronti perché in base all'art. 9, comma 1, d.l. 76/2013 le disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 non si applicherebbero a tutte le società assoggettate alla disciplina degli appalti pubblici.
Ora, a parte che l'interpretazione dell'art. 9, comma 1, d.l. 76/2013 proposta dalla resistente non trova conforto nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 32867 del 27 novembre 2023: “In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali enti aggiudicatori, al codice dei contratti pubblici”), appare dirimente considerare che nella fattispecie non si controverte dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 29, bensì del comma 3 bis di tale articolo, relativo ad una fattispecie del tutto diversa.
Pertanto, disattesa la relativa eccezione, la disciplina invocata dal ricorrente va ritenuta senz'altro applicabile al caso in esame.
Sul contratto di appalto stipulato da e la datrice di lavoro del Controparte_1 ricorrente.
E' noto che secondo l'art. 29, comma 3, bis, del d.lgs. 276/2003 quando il contratto di appalto è stipulato in violazione di quanto disposto dal primo comma del medesimo articolo (secondo cui il contratto di appalto, stipulato e regolamentato dall'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore – che può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto -, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa) il lavoratore interessato possa domandare in
7 via giudiziale la costituzione di un rapporto alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
Con le note conclusive depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il ricorrente, evidentemente sulla scorta dei citati precedenti giurisprudenziali, ha rilevato l'insussistenza di un appalto tra e la propria datrice di lavoro in buona Controparte_1
parte del periodo oggetto di causa , eccependo l'invalidità od inefficacia dei contratti prodotti dall'avversaria.
Ebbene, secondo questo giudice le superiori difese non possono essere condivise perché con l'atto introduttivo il ricorrente non aveva allegato l'inesistenza del contratto di appalto in base al quale aveva lavorato in favore della convenuta, avendo agito in giudizio, infatti, deducendo proprio ed al contrario l'esistenza di un appalto stipulato in violazione del primo comma dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003, lo svolgimento di attività estranee al contratto di appalto (allegazione che presuppone evidentemente l'esistenza di quest'ultimo), l'omissione degli adempimenti prescritti in materia di valutazione dei rischi e l'illegittimità dell'appalto ai sensi del d.lgs. 261/1999, cioè tutte circostanze che, a ben guardare, presuppongo l'esistenza del contratto di appalto (cioè la circostanza che, per la prima volta con le note conclusive, il ricorrente vorrebbe negare).
D'altra parte, la contestazione attorea formulata soltanto con le note conclusive non può ritenersi ammissibile neppure in base alla “riserva” espressa con l'atto introduttivo (“ci si riserva il diritto di ulteriormente contestare al momento della produzione dei contratti di appalto della società ), visto che nel rito del lavoro chi agisce in giudizio è tenuto Controparte_1 ad allegare immediatamente tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato e che nel caso di specie la circostanza dell'inesistenza del contratto d'appalto non è stata allegata con il ricorso, peraltro basato, come si è visto, proprio sulla circostanza opposta della sua esistenza.
Il superiore convincimento, secondo questo giudice, si basa su un ragionamento squisitamente processuale legato allo specifico procedimento in esame e comunque non contrastante con il consolidato orientamento di questo Tribunale e della locale Corte
d'Appello di MO: è senz'altro vero che in assenza di un appalto debba ritenersi sussistente un'ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, ma è altrettanto vero che, da un lato, per l'appalto di opere o servizi non è prevista la forma scritta a pena di nullità
8 (a differenza di quanto previsto, per esempio, dalla somministrazione di manodopera: art. 33, d.lgs. 81/2015) e, dall'altro lato, la convenuta ha prodotto la documentazione comprovante gli appalti (cfr. allegati n. 6, 7, 8, 9 e 11 della memoria di costituzione).
Le ragioni che precedono conducono questo giudice a disattendere le doglianze relative all'insussistenza del contratto di appalto.
Sulla genuinità dell'appalto.
Come appena sopra evidenziato, il ricorrente ha chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro con l'utilizzatrice in primo luogo, contestando la genuinità Controparte_1
dell'appalto, visto che la committente avrebbe esercitato i poteri tipici del datore di lavoro
(cfr. ricorso).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n.
276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera
(cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente” (Cass., sez. 6 – lav., ordinanza n. 12551 del 25 giugno 2020).
Chiarito il tema d'indagine demandato a questo giudice, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Parte ricorrente, a sostegno della sua tesi, ha allegato l'esistenza di svariati indici, quali:
1) la commistione tra personale di e personale dipendente Controparte_1 dell'appaltatrice, col pieno inserimento di quest'ultimo nell'organizzazione complessiva del servizio postale;
2) l'organizzazione dal lavoro da parte della committente (sotto il profilo dell'orario, dei giorni e dell'attività concreta), tramite i modelli 36/MPT e tramite disposizioni verbalmente impartite da dipendenti di (anche in Controparte_1
relazione ad attività estranee all'appalto); 3) l'utilizzo di strumenti di lavoro di
[...]
quali l'app SAE, il sistema informatico SAP, la postazione ICC e materiale Controparte_1
vario (contenitori, sacchi, documenti, chiavi delle cassette); 4) la soggezione al controllo diretto della committente sull'attività svolta.
9 La convenuta, da parte sua, ha evidenziato che 1) in base all'appalto gravava sull'appaltatrice il rischio d'impresa; 2) le ditte appaltatrici avrebbero organizzato in autonomia il servizio appaltato;
3) l'utilizzo di strumenti di sarebbe Controparte_1 irrilevante, visto che l'apporto dell'appaltatore consisterebbe nell'organizzazione del servizio;
4) i dipendenti della ditta appaltatrice svolgerebbero attività diverse e distinte rispetto a quelle dei dipendenti della committente;
5) la committente non avrebbe esercitato alcuna ingerenza nell'attività lavorativa dei dipendenti dell'appaltatrice, limitandosi alla verifica dell'adempimento dell'appalto; 6) i modelli MPT contengono gli elementi identificativi delle corse, ma non anche la turnazione e gli orari di lavoro dei singoli dipendenti;
7) tutte le attività prestate dal ricorrente sarebbero ricomprese nell'appalto.
Chiarite le rispettive posizioni difensive (cfr. comunque più ampiamente gli scritti di parte), va immediatamente osservato come dall'istruttoria orale, valutata anche alla luce della produzione documentale, l'organizzazione lavorativa del servizio appaltato prima alla ditta e poi alla ditta sembrerebbe emersa con particolare chiarezza Pt_2 Parte_3
(cfr. verbale del 29 maggio 2024 per le dichiarazioni dei testi , Tes_1 Tes_2 Tes_3
e ). Tes_4 Tes_5
appaltava i servizi di trasporto dispacci e corrispondenza, di Controparte_1
vuotatura delle cassette e di raccolta prodotti (cd. pick up), oltre al ritiro e riconsegna di bancali/roll (cfr. accordo quadro di cui all'allegato n. 3 della memoria di costituzione e contratto di appalto di cui all'allegato n. 8 della medesima memoria), relativamente ad alcune tratte specificamente individuate (cfr. ancora l'allegato n. 8 della memoria di costituzione, nonché le testimonianze assunte all'udienza del 29 maggio 2024).
Nell'ambito di tale servizio le corse venivano specificamente individuate da
[...] tramite i modelli 36/MPT, mentre rimaneva di competenza dell'appaltatrice Controparte_1
l'attribuzione della singola corsa al singolo lavoratore (cfr. testimonianze del – Tes_1
“l'organizzazione del lavoro del era a carico del suo datore di lavoro. Il fornitore doveva Pt_4 eseguire i servizi MPT forniti da Non so dire se la ditta dava al il modello MPT CP_1 Pt_4 fornito da (…) le ditte appaltatrici non si scambiavano i servizi, ognuna aveva il suo servizio. CP_1
All'interno del RTI non so cosa avvenisse, non interessava a -, del – “I ricorrenti si CP_1 Tes_2 occupano del servizio “accollatario”, fa la stessa attività. I turni sono diversi, su poste si CP_1
10 usano i modelli 36, sia la mattina che la notte. Accollatario ha la turnazione mattina, pomeriggio e notte. (…) anche i ricorrenti usavano i modelli 36. I ricorrenti prendevano direttive da CP_1 tramite i modelli 36, dov'è riportato l'itinerario di ogni provincia o città. (…) i modelli 36 sono fogli con i tragitti. L'MPT è uguale. Non ci sono differenze. L'MPT serve per modificare il tragitto. Lo trasmettono i CC, cioè la lista trasporti. Gli MPT vengono consegnati da me al momento della partenza, in base ai miei turni ovviamente. Il modello 36 lo trovano, invece, in una cassettina all'interno dell'ufficio. I modelli 36 vengono predisposti da che li consegna alla ditta CP_1 accollataria (lombardo o , la quale li consegna ai suoi dipendenti. Preciso che quando ho Pt_2 fatto riferimento alla cassettina degli MPT, questa si trova all'interno dell'ufficio di poste, del mio reparto (…) tra colleghi si scambiano i servizi e noi non possiamo mettere bocca. (…) i modelli 36 sono elaborati da e li dà alla ditta accollataria, la quale poi li consegna ai suoi autisti” CP_1
-, del – “Gli MPT sono formati da Ci sono autisti di ed autisti di altre Tes_4 CP_1 CP_1
ditte accollatarie. I ricorrenti sono dipendenti di una ditta accollataria. consegna gli CP_1
MPT alla ditta accollataria, che poi gestisce il suo personale. (…) Fino al 2021 io ero il diretto del
MP (oggi CS, cioè Centro di Smistamento). La procedura per gli autisti accollatari è uguale agli Contro altri. Noi del MP facciamo richiesta all'area logistica, la e quest'ultima si rivolge alla ditta accollataria. Il responsabile della ditta accollataria procede alla modifica dei turni. C'è una scala gerarchica complessa all'interno di caposquadra (o capo-garage), capoturno, caporeparto e CP_1 responsabile di produzione. Dal punto di vista tecnico sono loro che gestiscono le esigenze organizzative tramite mail. La mail viene comunque mandata all'area logistica, che gestisce l'operatività con la ditta accollataria. Nella maggior parte è l'area logistica che si occupa delle variazioni. In caso di estrema urgenza (ora per ora), c'è sempre una mail di collegamento. Noi comunque abbiamo rapporti con il responsabile della ditta accollataria, che poi contatta i suoi autisti. Questa è la procedura. Nella pratica lo sa meglio il capo reparto o il capo turno. (…) I ricorrenti, come gli altri della ditta accollataria, non sono interscambiabili con i dipendenti di CP_1
Gli accollatari, infatti, fanno i servizi urbani, gli unici andati in gara. Mi riferisco al periodo fino al
2021. (…) I ricorrenti seguono i modelli 36, predisposti da in accordo con il responsabile della CP_1 ditta accollataria (è l'oggetto della gara). Per quanto riguarda le modifiche giornaliere, mi riporto a quanto già detto. (…) I ricorrenti prendevano direttive sulla loro attività, nel senso che non conoscevano all'inizio la struttura del centro. I superiori possono aver dato questo tipo di indicazioni, ma non davano direttive operative. Le variazioni dell'attività erano di competenza della
11 ditta accollataria” -, del – “I ricorrenti seguono i modelli che gli dà il loro datore di Tes_5 lavoro. Noi diamo i modelli 36, contenenti il riepilogo del servizio (tappe e orari). Poi la ditta accollataria si organizza. Il MPT non è modificabile. In caso di esigenze sopravvenute,
[...]
richiede formalmente la modifica del servizio al datore di lavoro che si organizza di CP_1 conseguenza. Il responsabile delle ditte non è presente in azienda, ma viene contattato via mail o anche telefonicamente. Un responsabile di contatta il datore di lavoro, questa è la procedura e CP_1 che io sappia viene rispettata. Non so dire se in concreto qualcuno si inventi qualcosa. La gestione operativa di occupava di contattare il datore di lavoro. Quando io ero responsabile, anch'io ho fatto delle telefonate al datore di lavoro responsabile. Non ricordo i nomi dei responsabili, ho cambiato lavoro all'epoca. (…) Io avevo dato ordine di non parlare direttamente con i dipendenti delle ditte accollatarie. Non so dire se qualcuno abbia disatteso quest'ordine. Non so riferire della specifica circostanza” - e del – “a livello di servizio i lavoratori di e delle ditte accollatarie Tes_3 CP_1
sono interscambiabili. Non fanno parte dello stesso turno, ognuno ha la sua turnazione” -).
L'attività veniva prestata utilizzando i mezzi di trasporto dell'appaltatrice, nonché materiale di proprietà di compresi l'app SAE, il sistema informatico Controparte_1
SAP e, seppur in via eccezionale per sopperire alla carenza di organico della società resistente, la postazione ICC.
La committente, avendone la possibilità il base al contratto, variava le corse in base alle esigenze concrete, attribuendo anche delle corse straordinarie. Tali variazioni ed implementazioni avvenivano su un piano formale tra la ditta appaltatrice e la committente, ma su un piano pratico con il coinvolgimento diretto dei dipendenti della prima, cui, infatti, i dipendenti “operativi” di si rivolgevano in via Controparte_1 prioritaria per la soluzione del problema (cfr. testimonianze di – “non è vero che le Tes_1
corse straordinarie venivano ordinate dai responsabili di poste direttamente al lavoratore. Le corse straordinarie venivano comuniate al referente della ditta appaltatrice previo preavviso, anche perché poi dovevano essere contabilizzate. (…) se il servizio è stato svolto, non è stato comandato dal responsabile di bensì condiviso con il fornitore. (…) Non prendeva ordini da personale di CP_1
-, di – “le tappe dei tragitti possono cambiare per esigenze di servizio. In questo caso CP_1 Tes_2 noi di lo comunichiamo al direttore ed al capo di produzione. Se io ho un'esigenza di servizio, CP_1 posso dire agli autisti di aggiungere una tappa. Le variazioni vanno formalizzate. Se un ufficio è chiuso e quindi una consegna non può essere effettuata, l'autista rientra con il prodotto e compila il
12 modello 168 con cui si dichiara la mancata consegna con il motivo. (…) quando l'autista è rientrato in ritardo io chiedo all'autista il motivo del ritardo e lo indico nel documento del fine trasporto. In caso di esigenze di servizio, io posso cambiare il tragitto senza sentire preventivamente la ditta accollataria. Ovviamente sento il caporeparto di Io devo sentire il mio superiore gerarchico” – CP_1
e di – “i ricorrenti seguivano i modelli 36. Tali modelli erano elaborati da Tes_3 CP_1 consegnati dalla ditta accollataria, la quale li dava ai suoi dipendenti. Io all'epoca ero capo squadra e poi responsabile di turno. Spesso si presentavano esigenze di modifiche. In questo caso io mi rivolgevo direttamente agli autisti accollatari, modificavo il modello e poi facevo una mail alla dirigenza di poste per comunicare la variazione. Mi era stato detto di gestire la situazione e risolvere i problemi. I nostri dirigenti, compreso il direttore, ci avevano dato queste disposizioni.
Loro parlavano con la ditta accollataria. Ribadisco che il direttore ed i dirigenti mi avevano detto di rivolgermi direttamente agli autisti accollatari in caso di variazioni necessarie” -).
I dipendenti delle ditte appaltatrici eseguivano frequentemente attività accessorie al servizio loro affidato (cfr. testimonianza del – “Lopes entrano al CS e vanno a ritirare il Tes_2
prodotto nelle varie stazioni pacchi, prodotti, ect. In teoria non dovrebbero entrare, ma, dato che manca il personale, chi è di turno (per esempio io) li fanno entrare. All'interno del CS (ex MP) non dovrebbero entrare. Il responsabile di turno di poste gli dice di fare questo servizio. Anche io gliel'ho detto. In questi casi, si occupano anche dell'attività di pesatura, se manca il personale addetto, che, però, manca sempre. Il come tutti gli altri, si è occupato anche della pesatura. Pt_1
L'ha fatto anche (…) prendeva direttive. Dicevano cosa dovevano fare. Il modello 36 indica Per_1
un servizio. L'autista quando viene da me la mattina, mi dice il turno che gli è stato assegnato, va a ritirare il prodotto già indicato nel modello 36. Dopo aver preso il prodotto, torna da me con i modelli HU. Nel modello MPT viene inserito gli estremi identificativi del prodotto. Noi verifichiamo se il prodotto è stato controllato all'autista e attestiamo l'inizio trasporto. Dalla stampante di escono le bolle che gli autisti dovranno consegnare insieme ai prodotti a CP_1 destinazione. Non di ordini particolari, dico soltanto dove si trovano i prodotti all'interno del magazzino, cosicché gli autisti stessi possano prenderli. Non dovrebbero farlo, perché di competenza di ma non c'è personale” – e del – “I modelli MPT sono elaborati da CP_1 Tes_3 [...]
. MPT ha un numero di trasporto. Il modello 36 indica l'itinerario del turno. L'MPT è un CP_1 programma dove viene caricato tutto il prodotto e poi alla fine si attesta l'inizio del trasporto. I ricorrenti per la vuotatura delle cassette utilizzano un'app di poste caricata sui loro cellulari.
13 Queste app servono per tracciare le cassette svuotate. I ricorrenti utilizzavano il pc all'interno del centro, lo utilizzavano per segnare l'inizio e la fine dei trasporti. Il pc a cui mi riferisco, è un pc all'interno del centro ed è di Viene utilizzato per caricare tutto il prodotto. Entrambi i CP_1 ricorrenti, per carenza di personale di hanno caricato i prodotti direttamente sul pc di CP_1 CP_1
(…) nel senso che gli veniva chiesto un aiuto, per esempio di scaricare il tir, di smistare sacco. Tutti gli autisti accollatari facevano così, quindi penso anche i due ricorrenti. Ricordo che che Pt_1 faceva il prendeva i pacchi dall'aereo per caricarli sul furgone”). Per_2
La committente, inoltre, controllava l'esecuzione dei singoli servizi tramite i mezzi informatici in dotazione al personale delle ditte appaltatrici (cfr. testimonianze di – Tes_1
“Il utilizzava attrezzature di a parte l'app Sae che veniva installata sui cellulari del Pt_4 CP_1
fornitore. L'app veniva fornita per la verifica da parte di della regolarità del servizio”- e di CP_1
– “Gli autisti utilizzano i loro cellulari personali per i lavoro, dove è installata Tes_2 un'applicazione dove loro, a fine turno, inseriscono le cassette con il bar code che hanno svuotato.
Questi dati vengono trasmessi a Penso che l'applicazione sia di poste, i dati vengono CP_1 trasmessi e utilizzati da poste. Ogni cassetta ha un bar code. Se il bar code per caso non funzione,
l'autista compila il modulo 168, dove dichiara che la cassetta è stata svuotata, ma non è stato possibile utilizzare il bar code. Questo modulo, con la firma del caposquadra o del capoturno, viene consegnato a me, con la firma dell'accollatario. Questi dati vengono poi dati ai piani superiori di
In caso di dimentica di attivazione del bar code, ci può essere una lettera spia emessa dai CP_1 nostri colleghi di italiana con cui si richiede se la cassetta fosse stata effettivamente svuotata. CP_1
può fare dei controlli sullo svuotamento delle cassette. Le lettere spie non servono per CP_3 controllare l'orario della svuotatura. Gli accollatari nel modello 36 indicano l'itinerario delle vie, dove è indicato anche l'orario. I ricorrenti seguono le indicazioni del modello 36 predisposto da tramite i suoi ispettori, possono emettere lettere spie nel caso in cui alcune CP_1 CP_1 cassette non risultino svuotate. E' un controllo per verificare l'adempimento del servizio. (…) gli autisti, quando rientrano dal servizio, mi chiedono se devono chiudere il documento trasporto ed io gli dico di chiudere il foglio trasporto. Di solito io o il caposquadra chiudiamo il foglio trasporto, se non c'è l'addetto, a livello di cortesia, loro stessi chiudono il foglio. Anche i due ricorrenti è capitato che abbiano fatto questa cortesia. La chiusura del foglio avviene tramite pistola laser su codice a barre e serve per rilevare l'orario della chiusura stessa. Lo hanno fatto sempre loro, anzi spesso” -).
14 Ora, posto che il compendio probatorio offerto all'attenzione di questo giudice non è difforme da quello già esaminato nei precedenti di questo Tribunale richiamati dal lavoratore, la valutazione del medesimo, già soltanto per evidenti ragioni di uniformità di giudizio, va compiuta in senso favorevole al lavoratore (cfr. le motivazioni di Trib.
MO, sentenza n. 4247/2024 del 25 ottobre 2024; Trib. MO, sentenza n. 3233/2020 del 30 ottobre 2020; Trib. MO, sentenza n. 2798/2024 del 17 giugno 2024).
D'altra parte, dalla struttura dell'appalto risulta evidente che l'esternalizzazione di alcuni servizi riguardava esclusivamente la forza lavoro: a ben guardare, infatti, l'unico profilo organizzativo appaltato dalla società convenuta era la gestione dei rapporti di lavoro sotto il profilo contrattuale, amministrativo e retributivo, visto che la committente si era riservata il compito di individuare quotidianamente i servizi da svolgere (tramite modelli 36/MPT), di variare gli stessi servizi in base alle necessità contingenti (tramite il proprio personale, rimanendo evidentemente irrilevante la comprensibile formalizzazione con la ditta appaltatrice della variazione o implementazione del servizio già disposta “sul campo” dal personale operativo di e di utilizzare i dipendenti Controparte_1
dell'appaltatrice secondo le proprie necessità. E' opinione di questo giudice, in definitiva, che la convenuta nella sostanza non abbia inteso appaltare un “servizio”, bensì della mera forza lavoro, impiegata in una frazione della sua organizzazione imprenditoriale.
Le ragioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso e, quindi, alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale (conformemente al contratto stipulato con il datore di lavoro formale: circostanza non controversa) ed indeterminato tra il ricorrente e la società resistente con decorrenza dal 23 gennaio 2018.
Inquadramento contrattuale del lavoratore.
Anche per quanto concerne l'inquadramento professionale del lavoratore, questo giudice ritiene assolutamente opportuno dar corso al consolidato orientamento di questo
Tribunale, secondo cui all'addetto alle operazioni di consegna e trasporto spetta il livello D sulla base dell'allegato n. 1 del contratto collettivo di settore (cfr., fra le altre, Trib.
MO, sentenza n. 4640/2024 del 15 novembre 2024: “Quanto all'inquadramento spettante, le mansioni svolte sono da ricondursi al livello D senior del CCNL 2007, al quale, ai sensi dell'art. 27, appartengono i lavoratori che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media
15 specializzazione. Comprende ì lavoratori che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono attività a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione. Nei ruoli di addetto senior figurano
Lavoratori che, nei diversi Centri di Produzione, Uffici di Recapito e Postali e nelle Strutture di
Staff nell'ambito di processi produttivi e procedure definite, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni secondo le tempistiche previste al sesto capoverso del presente articolo. Tra le figure professionali esemplificative sono ricompresi: Addetto produzione – senior Addetto CUAS - senior Addetto
Lavorazioni Interne senior Portalettere - senior Addetto Staff senior. L'allegato 4 individua nel livello D la figura Addetto Operativo Trasporti Senior (CSH CPO di base), che meglio si attaglia alle mansioni svolte dal ricorrente, pacificamente autista addetto al trasporto dei prodotti postali, che doveva compilare altresì tutte le relative distinte e segnalare ogni eventuale anomalia (come risulta dalla documentazione allegata al ricorso).”).
Sul diritto alle differenze retributive pregresse.
Il ricorrente ha chiesto che la società convenuta, “per le mansioni di fatto” svolte alle sue dipendenze e “per la dichiarazione d'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, aveva ed ha certo diritto di ricevere il trattamento economico e normativo previsto per il lavoratore appartenente alla categoria liv. D/E in applicazione del CCNL applicabile”
(cfr. ricorso).
La convenuta ha interpretato tale domanda come volta ad ottenere la declaratoria del diritto al pagamento delle differenze retributive pregresse, eccependo all'uopo la prescrizione del credito (cfr. memoria).
Purtuttavia, va evidenziato come il ricorrente si fosse espressamente riservato ogni
“autonoma azione giudiziale” per la “quantificazione delle differenze retributive e/o del risarcimento dei danni (…) così per ogni diritto maturato e maturando in costanza di rapporto e non espressamente rivendicato in questa sede” (cfr. pagine 32 del ricorso).
Ora, alla luce del tenore delle contrapposte domande e difese, questo giudice ritiene che in questa sede vada soltanto accertato il diritto del lavoratore al trattamento retributivo e normativo di cui alla categoria D del contratto collettivo di settore fin dall'inizio del
16 rapporto (in questo senso, d'altra parte, depone il richiamo contenuto nell'art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 276/2003 al precedente art. 27, comma 2, del medesimo testo normativo), senza assumere alcuna decisione su specifici diritti (in particolare retributivi), né sull'eccezione di prescrizione (in ogni caso manifestamente infondata in considerazione che il rapporto iniziava il 23 gennaio 2018).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese di lite.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso merita di trovare accoglimento e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 va costituito tra il ricorrente e un Controparte_1 rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato, con diritto del lavoratore ad essere immediatamente reimmesso in servizio con l'inquadramento al livello D del CCNL con decorrenza dal 23 gennaio 2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ma vengono liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione del carattere seriale delle difese formulate dai procuratori del ricorrente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie il ricorso e, per l'effetto, costituisce un rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato tra e dichiara il diritto del lavoratore ad Parte_1 Controparte_1
essere immediatamente riammesso in servizio con inquadramento al livello D del CCNL di settore e dichiara il diritto del lavoratore all'applicazione del trattamento economico e normativo corrispondente a detto livello con decorrenza dal 23 gennaio 2018; condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
giudiziali, che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, il 12/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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