Articolo 24 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 23Articolo 25
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19 maggio 1981
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1 maggio 1982
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9 maggio 1983
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19 aprile 1984
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26 aprile 1986
Art. 24. (Provvidenze per la cooperazione).

Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro e' istituito uno speciale fondo per la concessione di agevolazioni di rette alla promozione ed allo sviluppo di societa' cooperative e loro consorzi aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981. Le agevolazioni, che possono essere costituite da contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati, sono dirette all'attuazione ed al completamento di programmi di attivita' specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi.
Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo il fondo e' dotato di lire 100 miliardi a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3.
Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci.
Le cooperative e i consorzi di cui al comma precedente devono essere retti dai principi generali della mutualita' secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ed essere, altresi', iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonche' nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione.
La determinazione dell'entita' dei contributi e del tasso di interesse, nonche' le modalita' di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza, sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni. ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 28 febbraio 1986, n.48 convertito con modificazione dalla L. 18 aprile 1986, n. 119 ha disposto (con l'art. 1-bis) che "il fondo di cui all' articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , come modificato dall' articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80 , e' trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986".
Entrata in vigore il 26 aprile 1986