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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1843/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 In Prpprio E Quale Leg.rapp. Associazione_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF04PF02513.2023 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato
Resistente/Appellato:rigettare il ricorso con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in proprio ed in qualità di legale rappresentante della
Ricorrente_2 e Il Sig. Ricorrente_1 in proprio e nella qualità suindicata entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1 Difensore_1, impugnano contro l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Controlli,l 'avviso di accertamento in atti,chiedendone l'annullamento.
Va premesso che la Associazione_1, cessata di diritto in data 24 11 2022 era una associazione sindacale agricola, con sede in Noicattaro che svolgeva attività di assistenza fiscale, patronato, assistenza agricola, assistenza sindacale.come -articolazione territoriale della UCI Nazionale, associazione di categoria del ramo agricolo.
L'associazione ha operato dal 07.10.2016 al 31.10.2022, data in cui è stata richiesta la cessazione della
P.IVA, richiesta regolarmente inoltrata.
Dal 07.10.2016 al 30.01.2021 l'associazione è stata rappresentata dal sig. Ricorrente_1; -e dal 30.01.2021 al 31.10.2022 dal sig. Ricorrente_2.
La associazione de qua è stata attinta da un avviso di accertamento notificato dalla Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bari per l'anno2017 con cui è stato richiesto il pagamento di circa 37,800,00 , somma comprensiva di sanzioni per Ires,Irap,VA,sul presupposto che l'ente de quo non avesse i requisiti per beneficiare delle esenzioni/ benefici fiscali propri degli enti associativi a causa di mancanza di produzione probatoria che attestasse appieno tale funzione e soprattutto della mancanza probatoria della esistenza di una convenzione con l'UCI nazionale
A fondamento del ricorso le parti ricorrenti precisano che la associazione in oggetto svolgeva la propria attività grazie e contributi ricevuti dall'UCI Nazionale e da Enti collaterali(ad esempio UN PENSIONATI), nonché da quote associative con cui svolgeva tutte le attività tipiche di una associazione sindacale ovvero di un patronato
Che la mancata produzione del Mod EAS,ritenuto essenziale dall'Ufficio non poteva determinare la decadenza dai benefici previsti per legge .
Richiama precedenti a sé favorevoli e conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
In via subordinata e istruttoria chiede ammettersi una articolata prova testimoniale tendente ad accertare le attività/funzioni svolte.
Si costituisce tempestivamente la Agenzia resistente, che contesta la domanda introduttiva e conclude per il rigetto del ricorso con spese.
Precisa che la parte non si è presentata in sede di conclusione del procedimento di contraddittorio preventivo e che non ha fornito all'Ufficio i documenti richiesti.
In particolare il Mod EAS e la convenzione stipulata con gli enti nazionali,il che ha indotto l'Ufficio a ritenere le operazioni effettuate –per differenza-imponibili ai fini IVA ,e tassate come ricavi-ai sensi delle art 85 TUIR ,perché le somme ricevute sono risultate superiori ai costi e alle spese.
Esaurita la discussione orale alla udienza del 12 gennaio 2026 questa Corte di Giustizia si riservava per la decisione-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto
Come anticipato in premessa il contraddittorio non si è concluso per assenza della parte ricorrente che, non ha prodotto all'Ufficio la documentazione richiesta,quindi l'Ufficio non ha potuto verificare l'osservanza della normativa in materia di agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo ai sensi degli articoli 143 e seguenti del TUIR. In particolare, non è stato possibile verificare il rispetto delle clausole stabilite dall'articolo 148 e 149 del TUIR.
Dunque se è vero che la mancata produzione del Mod Eas non è causa di decadenza è pur vero che la parte oggi ricorrente non ha prodotto,benchè richiesta la prova di avere in essere le convenzioni con gli
Enti Nazionali,il che avrebbe consentito all'Ufficio di accertare la sussistenza dei benefici di legge previsti dalle norme citate.
In particolare non è stata fornita la convenzione in essere ,né la autorizzazione del Consiglio di
Presidenza Nazionale dell UCI,così come richiesto dall'art 45 dello Statuto UCI I Inoltre è risultato provato che le somme ricevute dalle associazioni nazionali superassero di gran lunga i costi dell'ufficio territoriale
,per cui legittimamente le somme in eccedenza sono state ritenute ricavi e come tali imponibili e recuperata l'VA .
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato
La novità della questione,la iniziale oggettiva incertezza processuale rendono giustificata la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1843/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 In Prpprio E Quale Leg.rapp. Associazione_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF04PF02513.2023 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato
Resistente/Appellato:rigettare il ricorso con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in proprio ed in qualità di legale rappresentante della
Ricorrente_2 e Il Sig. Ricorrente_1 in proprio e nella qualità suindicata entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1 Difensore_1, impugnano contro l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Controlli,l 'avviso di accertamento in atti,chiedendone l'annullamento.
Va premesso che la Associazione_1, cessata di diritto in data 24 11 2022 era una associazione sindacale agricola, con sede in Noicattaro che svolgeva attività di assistenza fiscale, patronato, assistenza agricola, assistenza sindacale.come -articolazione territoriale della UCI Nazionale, associazione di categoria del ramo agricolo.
L'associazione ha operato dal 07.10.2016 al 31.10.2022, data in cui è stata richiesta la cessazione della
P.IVA, richiesta regolarmente inoltrata.
Dal 07.10.2016 al 30.01.2021 l'associazione è stata rappresentata dal sig. Ricorrente_1; -e dal 30.01.2021 al 31.10.2022 dal sig. Ricorrente_2.
La associazione de qua è stata attinta da un avviso di accertamento notificato dalla Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bari per l'anno2017 con cui è stato richiesto il pagamento di circa 37,800,00 , somma comprensiva di sanzioni per Ires,Irap,VA,sul presupposto che l'ente de quo non avesse i requisiti per beneficiare delle esenzioni/ benefici fiscali propri degli enti associativi a causa di mancanza di produzione probatoria che attestasse appieno tale funzione e soprattutto della mancanza probatoria della esistenza di una convenzione con l'UCI nazionale
A fondamento del ricorso le parti ricorrenti precisano che la associazione in oggetto svolgeva la propria attività grazie e contributi ricevuti dall'UCI Nazionale e da Enti collaterali(ad esempio UN PENSIONATI), nonché da quote associative con cui svolgeva tutte le attività tipiche di una associazione sindacale ovvero di un patronato
Che la mancata produzione del Mod EAS,ritenuto essenziale dall'Ufficio non poteva determinare la decadenza dai benefici previsti per legge .
Richiama precedenti a sé favorevoli e conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
In via subordinata e istruttoria chiede ammettersi una articolata prova testimoniale tendente ad accertare le attività/funzioni svolte.
Si costituisce tempestivamente la Agenzia resistente, che contesta la domanda introduttiva e conclude per il rigetto del ricorso con spese.
Precisa che la parte non si è presentata in sede di conclusione del procedimento di contraddittorio preventivo e che non ha fornito all'Ufficio i documenti richiesti.
In particolare il Mod EAS e la convenzione stipulata con gli enti nazionali,il che ha indotto l'Ufficio a ritenere le operazioni effettuate –per differenza-imponibili ai fini IVA ,e tassate come ricavi-ai sensi delle art 85 TUIR ,perché le somme ricevute sono risultate superiori ai costi e alle spese.
Esaurita la discussione orale alla udienza del 12 gennaio 2026 questa Corte di Giustizia si riservava per la decisione-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto
Come anticipato in premessa il contraddittorio non si è concluso per assenza della parte ricorrente che, non ha prodotto all'Ufficio la documentazione richiesta,quindi l'Ufficio non ha potuto verificare l'osservanza della normativa in materia di agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo ai sensi degli articoli 143 e seguenti del TUIR. In particolare, non è stato possibile verificare il rispetto delle clausole stabilite dall'articolo 148 e 149 del TUIR.
Dunque se è vero che la mancata produzione del Mod Eas non è causa di decadenza è pur vero che la parte oggi ricorrente non ha prodotto,benchè richiesta la prova di avere in essere le convenzioni con gli
Enti Nazionali,il che avrebbe consentito all'Ufficio di accertare la sussistenza dei benefici di legge previsti dalle norme citate.
In particolare non è stata fornita la convenzione in essere ,né la autorizzazione del Consiglio di
Presidenza Nazionale dell UCI,così come richiesto dall'art 45 dello Statuto UCI I Inoltre è risultato provato che le somme ricevute dalle associazioni nazionali superassero di gran lunga i costi dell'ufficio territoriale
,per cui legittimamente le somme in eccedenza sono state ritenute ricavi e come tali imponibili e recuperata l'VA .
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato
La novità della questione,la iniziale oggettiva incertezza processuale rendono giustificata la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari rigetta il ricorso. Spese compensate.