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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 912/2024 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.12.25 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Amicosante, giusta procura in calce Parte_1 all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in
Pescara, via Pietro Nenni n. 25;
APPELLANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Mariano, Foro di Teramo, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni a mezzo pec all'indirizzo digitale del difensore: Email_1
APPELLATE
CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
pagina 1 di 15 2
<<voglia l'ecc.ma corte d'appello di l'aquila, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed riforma dell'impugnata sentenza n. 458 2024 20.03.2024, non notificata, provvisoriamente esecutiva ex lege emessa dal tribunale pescara (pe) a definizione
Procedimento RG 12/2020 così pronunciarsi: A) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertata la fondatezza dei motivi di gravame, accogliere l'appello siccome spiegato nella parte terza del presente atto e per l'effetto, in riforma della sentenza 458/2024 del Tribunale di Pescara gravata su detti punti: ordinare ai sigg.ri c.f. ; Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
c.f. , c.f.. , TUTTI EREDI
[...] C.F._2 CP_3 C.F._3 dell'Avv. Riccardo D'Auri LI c.f. deceduto in Sant'Egidio alla Vibrata C.F._4
(TE) il 24.01.2019 la consegna al Sig. ( ) dei seguenti Parte_1 CodiceFiscale_5 documenti:
1) originale dell'assegno della BCC di Riano di € 3.500,00 n° 0009030119-07 del 30.11.2017 emesso al sig. dal sig. Parte_1 Testimone_1
2) atto di precetto in originale redatto dall'Avv. Riccardo D'Auri LI e notificato al sig. al fine di recuperare il credito vantato in virtù dell'assegno della BCC di Testimone_1
Riano di € 3.500,00 n° 0009030119-07 del 30.11.2017;
3) tutti la documentazione in possesso degli odierni convenuti inerente i mandati professionali conferiti all'Avv. Riccardo D'Auri LI c.f. dal sig. C.F._4 Parte_1 ovvero nello specifico: I. Incarico afferente la richiesta di sospensione pagamento rate finanziamento nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro;
II. Incarico afferente la denuncia- querela nei confronti della Dott.ssa e della Banca Nazionale del Lavoro;
III. Controparte_4
Incarico afferente la denuncia-querela nei confronti dei sigg.ri Parte_2 Parte_3
, e IV. Incarico afferente la
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 cancellazione della segnalazione di sofferenza debitoria dalla Centrale Rischi della Banca D'Italia da parte della e per l'effetto, riconoscere e dichiarare la esclusiva responsabilità dei Parte_7
Sigg.ri c.f. ; c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, c.f.. , tutti eredi dell'Avv. Riccardo D'Auri C.F._6 CP_3 C.F._3
LI c.f. deceduto in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) il 24.01.2019, in C.F._4 ordine al ritardo nella consegna dei documenti sopra elencati inerenti i mandati professionali conferiti all'Avv. Riccardo D'Auri LI c.f. al Sig. e, C.F._4 Parte_1 per l'effetto condannarli in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'odierno attore della somma di € 3.000,00 (tremila/00) a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nell'adempimento pagina 2 di 15 3
contrattuale, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal fatto al soddisfo, il tutto nei limiti di competenza e di scaglione del Giudice adito.
IN SUBORDINE, accertata la fondatezza dei motivi di gravame, accogliere l'appello siccome spiegato nella parte terza del presente atto e per l'effetto, in riforma della sentenza 458/2024 del
Tribunale di Pescara gravata su detti punti, e nell'ipotesi in cui gli odierni appellati non adempiano alla consegna dei documenti così come indicati e meglio specificati sub A), accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei sigg.ri c.f. ; Controparte_1 C.F._1
c.f. , c.f. , tutti Controparte_2 C.F._2 CP_3 C.F._3 eredi dell'Avv. Riccardo D'Auri LI c.f. deceduto in Sant'Egidio alla C.F._4
Vibrata (TE) il 24.01.2019 in ordine allo smarrimento e/o distruzione dei documenti inerenti i mandati professionali conferiti all'Avv. Riccardo D'Auri LI c.f. dal Sig. C.F._4
(c.f. ) così come indicati e meglio specificati sub A) e, per Parte_1 C.F._7
l'effetto condannarli in solido tra loro, al pagamento in favore dell'odierno appellante dell'importo complessivo di € 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetari ed interessi legali sulla somma rivalutata dal fatto al soddisfo, il tutto nei limiti di competenza e di scaglione del Giudice adito.
- Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. >>
Per la parte appellata:
<<l'illustrissima corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
Voglia, per i motivi esposti in premessa
1. respingere ogni domanda formulata dalla parte appellante, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto e diritto, con conferma integrale della sentenza n.458/2024 pubblicata dal Tribunale di Pescara;
2. con vittoria, sempre e comunque, di spese, competenze oneri ed accessori di lite, del doppio grado di giudizio.>>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 458/2024 pubblicata il
20.03.24 – Responsabilità professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara ha respinto la domanda, avanzata dall'odierno appellante con atto di citazione del 21.01.20, volta a sentir condannare gli appellati pagina 3 di 15 4
alla restituzione dei documenti, relativi a diversi incarichi professionali conferiti dal 2018 all'avv. D'Auri LI Riccardo, deceduto nel 2019 e loro familiare. Più in particolare, deducendo a sostegno della domanda un obbligo di conservazione dei fascicoli difensivi trasmissibile anche agli eredi, chiedeva che si ordinasse a costoro la restituzione: 1) dell'originale dell'assegno della BCC di Riano di € 3.500,00 n° 0009030119-07 del 30.11.2017 emesso ad esso attore da , nonché dell'originale dell'atto di precetto Testimone_1 notificato a quest'ultimo al fine di recuperare il credito sotteso ad esso;
2) di tutte le copie dei documenti inerenti i mandati professionali conferiti all'avv. Riccardo D'Auri LI, relativi alle seguenti vicende di rilevanza legale: a) sospensione pagamento rate Controparte_5 finanziamento;
b) , denuncia querela;
c) Parte_8 [...]
+ 4, denuncia querela;
d) chiedeva, altresì, la Parte_9 Parte_10 condanna al risarcimento del danno, patito dall'illegittimo ritardo nella loro consegna.
2. Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, la rimetteva in decisione all'udienza del 16.3.2022, respingendo integralmente la domanda e condannando l'attore alle spese di lite. In sintesi, il Giudice di prossimità ha osservato, innanzitutto, che con l'atto introduttivo non venivano mosse censure sulla diligenza dell'avvocato deceduto per non avere provveduto alla restituzione dei documenti reclamati, stante la sopravvenuta morte. In secondo luogo, quanto agli addebiti rivolti agli eredi del de cuius, incontestata la rinuncia all'eredità da parte della coniuge, , l'attore non aveva allegato le specifiche CP_3 circostanze, che avrebbero consentito di far ritenere che la documentazione di cui si controverte sia rimasta nella disponibilità dei due figli e CP_1 Controparte_2 3. Avverso la sentenza propone appello il affidandosi a due motivi di gravame, come Parte_1 di seguito riassunti.
3.1 Primo motivo: Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione nei punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione degli atti e errata applicazione delle norme a sostegno della sentenza in tema della natura dell'obbligazione per cui è causa. Il motivo di gravame è teso a contrastare la sentenza impugnata nel punto in cui essa così decide:
“…con l'atto introduttivo del giudizio non vengono sostanzialmente rivolte al defunto avvocato censure di omessa diligenza media, per non aver potuto provvedere, essendone evidentemente sopravvenuta la morte, alla restituzione della documentazione inerente agli incarichi conferitigli.”. Si eccepisce, a contrasto, che l'oggetto della domanda attorea consiste piuttosto sulla responsabilità professionale dell'avvocato deceduto per la mancata conservazione e restituzione dei documenti, e sulla trasmissibilità dell'obbligo contrattuale agli eredi del de cuius, e non su eventuali censure di omessa diligenza media connessi al patrocinio di procedimenti per i quali aveva avuto mandato difensivo. Responsabilità la prima prevista dall'art. 33 del Codice Deontologico Forense, che si trasmetterebbe agli eredi del professionista, peraltro in forma di responsabilità oggettiva derivante da obbligo contrattuale;
a suffragio di tale tesi è citato un Parere del 28.07.2016 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.
3.2 Con il secondo motivo gravame, ci si duole della illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione nei punti decisivi della pronuncia e della errata interpretazione delle risultanze probatorie riguardo al presunto mancato assolvimento dell'onere della prova, in relazione al punto della sentenza che ha valorizzato il difetto di allegazione e di sostegno probatorio a supporto della domanda, in particolare sulle circostanze che consentirebbero di individuare fondatamente la disponibilità di detti documenti in capo ai convenuti. L'appellante, infatti, trattandosi nel caso di specie di una responsabilità oggettiva derivante da un obbligo contrattuale trasmissibile agli eredi, ritiene di aver assolto sufficientemente all'onere della prova provando documentalmente il conferimento dei mandati professionali.
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4. Con comparsa del 19.02.25, si sono costituiti in appello , CP_3 Controparte_1
e , resistendo all'appello e chiedendone l'integrale rigetto.
[...] CP_2 Le parti appellate eccepiscono, in sintesi, che il primo motivo di gravame non riesce a controvertere il decisum in punto di prova del nesso causale tra il danno presunto e l'inadeguatezza lamentata della condotta professionale del prestatore d 'opera intellettuale. Il domandato risarcimento del danno, pertanto, non trova sostegno né in ordine all'an né in relazione al quantum. In ogni caso, si ribadisce la integrale estraneità alle richieste avanzate degli odierni appellati, posto che controparte nulla avrebbe dimostrato in ordine alla loro materiale disponibilità della documentazione oggetto di causa;
disponibilità, peraltro, mai ammessa dai medesimi.
5. Sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, all'esito della discussione tenutasi all'udienza del 10.12.25, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
6.L'appello è fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue.. 6.1 Non c'è alcun dubbio che tra le obbligazioni che il professionista assume nei confronti del cliente vi è anche quella di riceversi la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico e consegnatagli dal primo nonché quella di riconsegnargli la stessa, a semplice richiesta. La circostanza che lo stesso art. 33 CDF sanzioni l'omessa o ritardata consegna della documentazione, cioè configuri anche come illecito disciplinare tale condotta, vale solo a confermare la piena rilevanza di tali obblighi pure nell'ambito della valutazione sinallagmatica propria del rapporto civilistico tra cliente e professionista. In sede di Consiglio Nazionale Forense è stato oltretutto affermato come l'obbligo di consegna neppure possa ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione ( sentenza n. 257/2017), mentre non può eluso da parte del professionista invocando un preteso diritto di ritenzione degli (originali) degli atti e dei documenti di causa, in quanto asseritamente subordinata la restituzione al pagamento delle competenze (sent. n. 241/2017). Si afferma ancora in quella sede disciplinare come l'articolo 33 del Codice Deontologico Forense imponga all'avvocato l'obbligo di restituire “senza ritardo” la documentazione ricevuta dal cliente per l'espletamento del mandato, su semplice richiesta, a prescindere dal fatto che il cliente abbia subito un danno a causa del ritardo (sentenza n. 92 del 27 marzo 2024).
6.2 Tale affermazione allora consente di passare dalla valutazione deontologica, in cui quella condotta rileva di per sé a prescindere dalla eventuale causazione di un danno in capo al cliente, a quella propria del rapporto civilistico, intercorso tra cliente e professionista, in cui rilevano i concetti di inadempimento sì, ma anche di danno. Sulla sicura trasmissibilità mortis causa di tale obbligazione in capo agli eredi, si veda oltre. Nell'ambito di questa valutazione, cui ora è chiamata questa Corte, la mera allegazione dell'inadempimento a quella obbligazione non è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità in capo al professionista, pur inadempiente all'obbligo restitutorio. Come noto, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condanna del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone (Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1984 Cassazione civile, sez. III, 24/05/2016, n. 10698).
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In tema di responsabilità professionale dell' avvocato quindi da un lato il cliente danneggiato deve dimostrare la colpa dell'avvocato ovvero la violazione dei doveri di diligenza richiesti ex art. 1176, comma 2, c.c., e dall'altro ha l'onere di provare il danno derivato dall'eventuale omissione od errore riscontrato;
non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio. Per affermare la responsabilità del professionista, occorre allora allegare non semplicemente l'esistenza di un errore professionale, ma anche la presenza di un nesso eziologico tra l'errore, l'esito della controversia e il pregiudizio lamentato dal cliente. A rilevare non è quindi l'errore in sé (come accade invece ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare per violazione del codice deontologico), ma l'errore quale causa di un danno. Nella valutazione del danno deve poi tenersi conto dell'evoluzione della giurisprudenza sul nesso causale. Dal parametro della certezza morale della vittoria della causa (Cass., sez. III,28.4.94, n. 4044), si è passati a quello della "probabilità e idoneità della condotta a produrla" (cfr. Cass., sez. III,18.4.07, n. 9238), sino a giungere, sulla falsariga della giurisprudenza in materia di responsabilità medica, al criterio del "più probabile che non" (cfr. Cass., sez. II,27.5.09, n. 12354 e Cass., sez. III,29.9.09, n. 20828). Nello stesso tempo, la giurisprudenza, distinguendo fra danno da mancata impugnazione e quello conseguente alla perdita della possibilità d'impugnazione, ha iniziato a prendere in considerazione la c.d. perdita di chance in tema di professioni legali (Cass., sez. II,13.12.01, n. 15759 e Cass., sez. II,22.11.04, n. 22026), distinguendo il danno derivante dalla perdita di un processo da quello della perdita di chance di vincerlo.
6.3 Occorre ora passare a scrutinare l'inziale allegazione fattuale attorea. Nell'atto introduttivo, la parte attrice assumeva quanto segue:
“nel giugno 2018 ha conferito all'Avv. Riccardo D'Auri LI del Foro di Teramo c.f. con studio in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) alla via Publio Ovidio Nasone n° C.F._4 16 i seguenti mandati professionali: A) – recupero credito;
Controparte_6 B) sospensione pagamento rate finanziamento;
C) Controparte_5 Parte_8
denuncia querela;
D) (denuncia querela); E)
[...] Parte_11 [...] (Doc. 1). tra quella documentazione vi è anche l'originale dell'assegno Parte_10 (protestato) della BCC di Riano di € 3.500,00 n° 0009030119-07 del 30.11.2017 emesso al sig.
[...] dal sig. e del precetto notificato a quest'ultimo al fine di recuperare il Pt_1 Testimone_1 credito sotteso ad esso (Doc. 5); predetto assegno costituisce anche una importante prova documentale per il procedimento penale n° 5316/2018 R.G., ad oggi ancora nella fase delle indagini presso la Procura della Repubblica di Pescara (Doc.6); tale smarrimento di tutta la documentazione procurerebbe all'odierno attore un danno da responsabilità contrattuale quantificabile prudenzialmente in via equitativa in € 10.000,00 (diecimila/00); che, in ogni caso, qualora venisse riconsegnata tutta la documentazione per cui è causa, il ritardo nella consegna della stessa, procurerebbe all'odierno attore un danno quantificabile prudenzialmente in via equitativa in € 3.000,00 (tremila/00).” Nella prima memoria ex art. 183 cpc, nulla veniva aggiunto in punto di allegazioni fattuali. Nel sistema processuale italiano, la tempestività, adeguatezza rappresentativa e specificità rappresentano le direttrici di cui bisogna tener conto nel momento in cui, chiusa la fase assertiva, attraverso la fissazione del thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti, che delimitano l'oggetto del giudizio, si passa alla successiva fase della fissazione del thema probandum, finalizzata a fornire il relativo supporto probatorio. Il nesso tra attività assertiva e probatoria conduce all'affermazione secondo cui non è possibile pagina 6 di 15 7
provare fatti che non siano stati ritualmente, adeguatamente e tempestivamente allegati dalle parti. Per cui l'allegazione adeguata e tempestiva del fatto (negli atti introduttivi) determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza.
pagina 7 di 15 8
Ciò premesso, appare allora del tutto evidente, nell'ottica della valutazione di tenuta della prospettazione attorea tenuto conto della verifica qui imposta, l'assoluta inadeguatezza di quella rispetto alle finalità perseguite, salvo quanto infra in relazione alla vicenda direttamente e strettamente relativa all'assegno. Secondo quanto detto, è onere del cliente di allegare prima e poi eventualmente comprovare 1) il non corretto adempimento dell'attività professionale, 2) la riconducibilità alla condotta del professionista di un evento produttivo del pregiudizio lamentato 3) un danno effettivo 4) e che, se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, esso assistito, alla stregua di criteri probabilistici di cui sopra, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Tenuto conto di un tale onere, di previa chiara ed adeguata allegazione fattuale prima, probatoria poi, appare evidente come quel laconico riferimento a pratiche “A)
[...] Par
– recupero credito;
B) sospensione pagamento Controparte_6 Controparte_5 rate finanziamento;
C) -BNL denuncia querela;
D) Parte_8 [...]
(denuncia querela); E) (Doc. 1), in relazione alle Parte_11 Parte_10 quali l'omessa restituzione dei documenti (non meglio indicati e specificati) avrebbe causato danni per 10.000,00 o almeno 3.000,o euro” non consenta affatto di superare il vaglio di verifica della necessaria completezza del thema decidendum al fine di transitare poi verso il momento di eventuale riscontro probatorio di quello.
7.1 Diversa valutazione deve invece essere compiuta in relazione alla sommaria, ma adeguatamente prospettata, allegazione riprodotta al punto 3) dell'atto di citazione ed afferente la vicenda strettamente relativa ad un assegno. Al punto 3) in particolare la parte allegava la seguente circostanza 3) tra la documentazione in possesso degli eredi dell' Avv. Riccardo D'Auri LI vi è anche l'originale dell'assegno (protestato) della BCC di Riano di € 3.500,00 n° 0009030119-07 del 30.11.2017 emesso al sig.
[...] dal sig. e del precetto notificato a quest'ultimo al fine di recuperare il Pt_1 Testimone_1 credito sotteso ad esso. Al doc 5, la parte attrice allegava anche copia dell'assegno de quo e del protesto. Al doc. 1 d'altra parte quella stessa parte attrice aveva depositato atto proveniente dal professionista di quietanza relativa al versamento del fondo spese anche afferente la pratica “1)
recupero credito”. Persona_1 Tale sottoscrizione, non disconosciuta dagli eredi ex art. 214 secondo co. cpc, deve aversi per riconosciuta. Parte attrice pertanto allegava adeguatamente prima e altrettanto adeguatamente comprovava poi: di avere incaricato il professionista del recupero credito nei confronti di tale MC, così rendendo anche assolutamente irrilevante la difesa dei convenuti laddove questi adombrano un preteso rapporto intercorso non direttamente con il professionista ma con altro soggetto (l'Associazione Arco Consumatori di Silvi Marina), e, nell'ambito di tale incarico, di avere consegnato l'originale dell' assegno protestato emesso da questi in suo favore. La prova anche della consegna dell'assegno de quo da parte del cliente qui appellante e in favore del professionista può infatti essere agevolmente desunta, almeno in via presuntiva, dall'esame complessivo delle seguenti emergenze: dichiarazione del professionista ricognitivo/confessoria dell'affidamento dell'incarico di recuperare il credito presso il CM, firmatario del titolo (doc.nr. 1 cit.); inoltro delle diffide stragiudiziali di restituzione del titolo de quo da parte del cliente e del suo avvocato, debitamente ricevute dal professionista, senza prova di alcuna reazione anche solo contestativa da parte del diffidato (docc. nrr. 2 e 3); dichiarazione resa dall'attore/appellante alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in data 2.5.2019. pagina 8 di 15 9
7.1.1.Sulla piena utilizzabilità in questa sede civile di quelle dichiarazioni rese in sede di denuncia dalla odierna parte attrice, va evidenziato quanto segue. In ordine alla valenza delle dichiarazioni rese in sede penale dalla odierna parte attrice, rileva la Corte come non possa evitarsi l'approfondimento della relativa questione alla luce del vaglio delle affermazioni, del tutto condivisibili e da cui non si ritiene di doversi distaccare, rese da Cassazione civile sez. III, 14/09/2022, (ud. 15/06/2022, dep. 14/09/2022), n.27016, nell'ambito di un giudizio di rinvio ex art. 622 cpp, ma la cui portata appare comunque chiaramente estensibile ad ogni ipotesi di valutazione, in ambito civile, delle dichiarazioni rese in sede penale dalla parte. Nello specifico caso definito dalla Corte di legittimità di cui sopra in particolare i ricorrenti lamentavano come la sentenza di condanna al risarcimento del danno adottata dal giudice d'appello nell'occasione impugnata, si fosse basata esclusivamente (anche in ragione del fatto che le dichiarazioni di altro teste asseritamente confermative di quelle erano del relato actoris) sul contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, pure costituita parte civile, nonostante peraltro le stesse fossero risultate smentite da altre acquisizioni orali di pari efficacia. Il motivo del ricorso sul punto in particolare così esponeva: “La prova dell'avvenuta commissione dei reati contestati agli imputati sarebbe stata ricondotta alle conclusioni cui era giunto il GIP del Tribunale di Bologna, il quale, a sua volta, avrebbe basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese da (persona offesa e parte civile n.d.e.), cui non CP_7 avrebbe dovuto essere attribuita piena rilevanza probatoria all'interno del processo civile. Ciò era stato già eccepito nella comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, ma la Corte d'Appello, ritenendo le dichiarazioni rese in sede penale da logiche, coerenti e pienamente CP_7 Pt_1 attendibili, anche in virtù della testimonianza di nonostante esse contrastassero con quanto asserito dagli imputati e con il contenuto della testimonianza di si sarebbe posta in CP_8 contrasto con la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale, nel giudizio civile - a differenza che in quello penale, ove la parte civile può, in mancanza di una norma speculare a quella dell'art. 246 c.p.c., legittimamente rendere una testimonianza che può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice penale, il quale può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa - l'efficacia probatoria di tale atto processuale avrebbe dovuto essere vagliata secondo le regole processuali del codice di rito civile, alla stregua delle quali la ricostruzione del fatto dannoso e qualsiasi eventuale riconoscimento di efficacia probatoria che faccia riferimento alle dichiarazioni rese in sede penale, in veste di testimone, dalla parte civile, si porrebbero in aperto contrasto col principio che vincola il giudice del rinvio, ex art. 622 c.p.p., al rispetto dei canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, tra cui quello di cui all'art. 246 c.p.c.. Viceversa, il giudice del rinvio avrebbe accolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni sulla base delle affermazioni di parte attrice, non supportate da alcuna prova, poiché anche la deposizione T. sarebbe stata una testimonianza de relato actoris, avente ad oggetto la dichiarazione di e non già il fatto oggetto di accertamento, e come tale CP_7 avrebbe dovuto considerarsi non utilizzabile (Cass. 12477/2017).” A fronte di tale doglianza, la Corte di legittimità, espone i seguenti, condivisibili principi, confermando la tenuta della valutazione operata dalla Corte civile felsinea.
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“Sul versante probatorio, tenuto conto che nel processo penale, a differenza che in quello civile, la parte civile può legittimamente rendere testimonianza - in mancanza di una norma speculare a quella dell'art. 246 c.p.c. - e che tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice penale, il quale può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa, l'efficacia probatoria di tale atto processuale nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., deve essere vagliata alla stregua delle regole del codice di rito civile. In coerenza con quanto predicato circa la necessità che il giudizio di rinvio si svolga secondo le regole proprie del processo civile deve, pertanto, escludersi che la testimonianza resa dalla parte civile nel processo penale conservi il suo valore di prova testimoniale anche quando, con l'accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, il solo processo civile prosegua dinanzi al giudice di rinvio - fondandosi l'opposto convincimento sul presupposto, evidentemente superato, secondo il quale, in tal caso, continuerebbero ad applicarsi le regole proprie del processo penale (Cass. 14/07/2004, n. 13068). In coerenza con le premesse del ragionamento fin qui sviluppato, sembra correttamente sostenibile (e salvo quanto si dirà infra, sub 18.6 e ss.) che la ricostruzione del fatto dannoso fondata sulle sole dichiarazioni rese in sede penale, in veste di testimone, dalla parte civile non sia, di regola, e ad un primo approccio ermeneutico, astrattamente predicabile, perché l'art. 246 c.p.c., vieta di assumere "come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio". 8.2) Tanto premesso, va peraltro considerato che, se la testimonianza della parte viene comunemente qualificata nulla se assunta in seno al processo civile, diverso è il caso in cui tale testimonianza sia stata resa - del tutto validamente - in seno al processo penale, e valutata come prova piena in quella sede. Di conseguenza, non è lecito discorrere di nullità della prova testimoniale in seno al giudizio civile instaurato ex art. 622 c.p.p. - prova, di converso, morfologicamente valida, attesane la genesi, ancorché riversata agli atti di quel giudizio bensì di inefficacia funzionale della stessa, in sede civile, volta che quella testimonianza, dopo essere stata validamente assunta nel processo penale, ha fatto (altrettanto validamente) ingresso nel processo civile, ove ne difetta una espressa previsione di nullità, alla luce del disposto dell'art. 156 c.p.c., comma 1. Non si pone, pertanto, una questione di utilizzabilità della prova - l'utilizzabilità della prova presupponendone comunque la validità e l'efficacia - poiché il principio di utilizzabilità/inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di un espresso divieto, disciplinato dal codice di procedura penale, non pare predicabile in sede di giudizio civile (Cass. 15859/2019), ove manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova - onde la facoltà del giudice di porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. 25/03/2004, n. 5965). In base al principio del libero convincimento, difatti, si afferma costantemente che il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni circostanza di fatto acquisita agli atti - e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale (quali, ad esempio, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni). 18.2.1) Questa Corte ha ripetutamente affermato che, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654,652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorrere lo stesso iter argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti. In tale contesto, si ritiene che il giudice civile possa trarre elementi di convincimento - sempre che li sottoponga ad adeguato vaglio critico - anche dalle dichiarazioni c.d. autoindizianti rese da un soggetto in un procedimento penale, non potendo la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p., posta a tutela dei diritti di difesa in quella sede, spiegare effetti al di fuori del processo penale. L'utilizzabilità, in definitiva, è categoria normativa del solo rito penale, ignota al processo civile, e le prove precostituite, quali gli stessi documenti provenienti da un giudizio penale, entrano pagina 10 di 15 11
legittimamente nel processo, attraverso la loro produzione e nella successiva decisione, in virtù di un'attività interpretativa che segue i canoni del metodo atomistico-analitico rispetto a ciascun factum probans, per poi sfociare in una complessiva e definitiva valutazione di tipo olistico di tutti quei fatti onde addivenire all'affermazione o alla negazione dell'esistenza del factum probandum (in tal senso, di recente, Cass. 5884/2022). 18.2.2) Tali risultanze probatorie appaiono contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono (Cass. 4/06/2014, n. 12577, con riferimento, in particolare, al valore probatorio delle dichiarazioni indizianti ex art. 63 c.p.p.; Cass. 12/02/2021, n. 3689, quanto alle dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari). 18.5) Non errano, in definitiva, i ricorrenti nel contestare la rilevanza probatoria della testimonianza della parte, una volta "trasmigrata" nel processo civile. Errano, per converso, nell'invocarne la nullità, per i motivi poc'anzi esposti. La testimonianza della parte resa nel processo penale conserva, difatti, la sua validità genetica anche in sede di rinvio civile ex art. 622 c.p.p., pur non potendo legittimamente rivestire l'efficacia né di prova stricto sensu, né di prova atipica, a tanto ostandovi il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.. 18.6) A differente soluzione deve invece pervenirsi, sotto il medesimo profilo della efficacia (e della valutazione) della predetta testimonianza, con riferimento al disposto dell'art. 116 c.p.c., comma 2 e dell'art. 117 c.p.c. - collocati nel titolo V del primo libro del codice di rito civile, dedicato "ai poteri del giudice" - che disciplina l'interrogatorio non formale della parte, disposto d'ufficio "in ogni stato e grado del processo" - onde consentire al giudice di trarne argomenti di prova. 18.6.1) Non è questa la sede per ricostruire i caratteri di struttura e di funzione dell'istituto previsto dall'art. 117 c.p.c. (la cui disciplina" non essendo oggetto di alcuna specifica previsione normativa, resta affidata - come si osserva in dottrina - alla ricostruzione degli interpreti). Basti qui considerare che le diverse tesi proposte in dottrina e in giurisprudenza oscillano tra quelle più rigorose - che lo riconducono ad una funzione di mero chiarimento delle allegazioni delle parti e dei fatti di causa, senza peraltro costituire un mezzo di prova: in tal senso, tra le altre, Cass. 17238/2010, 21194/2009, 5290/2008 - quelle che, di converso, ne riconoscono l'attitudine a costituire fonte anche unica del convincimento del giudice pur escludendone la natura di mezzo di prova: in tal senso, Cass. 8066/2009, 15019/2005, 6510/2004 – e quelle, per cd. dire "intermedie", che ne ammettono la funzione probatoria allorché le prove già acquisite al processo non siano sufficienti a fondare il pieno convincimento del giudice (tesi, quest'ultima, che pare peraltro contrastare con lo stesso disposto normativo dell'art. 117, potendo il giudice disporre l'interrogatorio anche in limine litis). 18.6.2) Può soltanto accennarsi, in questa sede, come la tesi più restrittiva (funzione dell'interrogatorio libero esclusivamente ausiliaria/sussidiaria rispetto alla valutazione delle altre prove) sia stata oggetto di profonda rimeditazione dottrinaria, sostenendosi autorevolmente (e argomentandosi da un'analogia strutturale tra argomento di prova e presunzione semplice) che, almeno in taluni casi, l'argomento di prova possa tingersi di autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727, può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, e ciò, in particolare, se l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti (Cass. 1435/1975; Cass. 1481/1968). 18.7) Il collegio ritiene di dover aderire a tale soluzione, convenendo con la dottrina che l'ha elaborata, sulla premessa per cui, in assenza di espresse previsioni normative circa l'efficacia che può o deve essere attribuita alle conclusioni cui gli argomenti di prova consentono di pervenire, tale efficacia sarà maggiore o minore a seconda della forza (o "gravità") della singola inferenza, e con la conseguenza che l'argomento di prova potrà, o non potrà essere da solo sufficiente a dimostrare la verità o la falsità di un enunciato a seconda del grado di conferma che l'inferenza attribuisce alla conclusione che riguarda quell'enunciato: l'art. 116, comma 2, si limita, pertanto, ad indicare una serie di possibilità logiche di cui il giudice pagina 11 di 15 12
dispone, nel contesto di un più razionale sfruttamento del sapere delle parti. 19.2) Del tutto correttamente, pertanto, il giudice di appello ha valutato le dichiarazioni della parte lesa in guisa di argomento di prova, coniugandolo con ulteriori e significativi fatti indizianti, la cui efficacia probatoria, complessivamente considerata, lo ha condotto, sulla base di un altrettanto corretto ragionamento inferenziale, e tenendo altresì conto delle univoche indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione penale nell'accogliere il ricorso della parte lesa, alla conclusione della maggior probabilità positiva, rispetto a quella negativa, della consumazione della violenza sessuali ai danni dell'odierna contro ricorrente. 19.3) Non senza considerare ancora, e in conclusione, che, se il giudice civile può trarre argomenti di prova anche dal "contegno delle parti nel processo" (art. 116 c.p.c.), a fortiori potrà trarre argomenti di prova dalle dichiarazioni rese dinanzi al giudice penale, che appaiono certamente un "contegno" valutabile in sede civile.” E' allora evidente – afferma questa Corte di merito - come le dichiarazioni rese dalla parte in sede penale possano essere valutate dal giudice civile quale argomento di prova, la cui efficacia sarà maggiore o minore a seconda della forza (o "gravità") della singola inferenza, con la conseguenza che l'argomento di prova potrà, o non potrà essere da solo sufficiente a dimostrare la verità o la falsità di un enunciato a seconda del grado di conferma che l'inferenza attribuisce alla conclusione che riguarda quell'enunciato. Almeno in taluni casi pertanto, l'argomento di prova può tingersi di autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727, può trarre da un fatto noto conseguenze relative ad un fatto ignorato, e ciò, in particolare, se l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti (Cass. 1435/1975; Cass.1481/1968). Laddove allora la parte qui attrice, riferisce alla P.G. di avere consegnato al professionista il titolo de quo appare particolarmente credibile, tenuto conto che è altresì documentato, con dichiarazione ricognitivo/confessoria, che a quel professionista medesimo aveva affidato l'incarico di recuperare quello specifico credito.
7.2 Nell'ottica allora di quella valutazione probabilistica dell'esito -in prospettiva- dell'iniziativa commissionata (tenuto conto della esiguità del credito recuperabile anche solo attraverso l'esecuzione su un bene mobile registrato di norma da chiunque posseduto), può ritenersi adeguatamente comprovato che anche dalla mancata riconsegna del titolo, così come dalla mancata esecuzione dell'incarico, la parte attrice abbia subìto un danno rapportabile al mancato conseguimento del recupero del credito portato da quel titolo stesso, più probabilmente imputabile che non a quell'acclarato inadempimento del professionista.
7.3 Analoghe valutazioni non possono invece essere assunte in relazione alle ulteriori vicende riguardanti sempre (almeno parrebbe in parte) la consegna dell'assegno in favore dell'odierno attore, in quanto, come detto, quella laconica, iniziale allegazione in parte qua non consentiva alcun serio approfondimento, atto a consentire il passaggio dalla fase assertiva a quella di verifica probatoria.
8.Quanto alla trasmissione dell'obbligazione de qua in capo agli eredi, occorre rilevare quanto segue. E' noto che in capo agli eredi si trasmettono i rapporti negoziali del decuius, secondo un principio non più codificato nel codice attuale, ma ritenuto immanente al sistema, proprio in ragione della enucleazione anche testuale di eccezioni allo stesso.
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Provoca, eccezionalmente, l'automatica risoluzione del contratto, così: la morte dell'appaltatore, quando la persona dell'appaltatore sia stato motivo determinante del contratto di appalto (articolo 1674 codice civile); nel contratto mandato, tanto la morte del mandante, quanto quella del mandatario (articolo 1722, n. 4, codice civile); nell'associazione, la morte dell'associato, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto (articolo 24, 1° co., codice civile); nelle società di persone, di regola e salvo diversi accordi tra soci viventi ed eredi del socio defunto, la morte del socio (articolo 2284 codice civile). Vi sono altre disposizione normative, poi, che, pur senza previsione espressa, rendono chiaro come la morte del contraente sciolga il rapporto. Così si vedano, ad es.: per la morte del lavoratore subordinato, gli articoli 2118 e 2122 codice civile;
per la morte dell'agente, l'articolo 1751, u.c., codice civile Alla morte del contraente è previsto un diritto di recesso unilaterale per gli eredi, ad esempio: nella locazione di fondi urbani per gli eredi dell'inquilino (l'articolo 1614 codice civile prevede che essi possano recedere entro tre mesi dalla morte di lui, se la locazione debba durare ancora più di un anno e la sublocazione sia vietata); nell'affitto per gli eredi dell'affittuario (l'articolo 1627 codice civile stabilisce che essi possano recedere sempre entro tre mesi dalla morte di lui); nel contratto di conto corrente ordinario, per gli eredi del correntista, ex articolo 1833, 2° co., codice civile. Vi sono casi, ancora, in cui la legge prevede il diritto di recesso unilaterale dal contratto, in caso di morte di uno dei contraenti, per il contraente sopravvissuto. Così, ad esempio, è per: il committente, “se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento”, ex articolo 1674 codice civile;
il comodante, nel comodato a termine, per il caso di morte del comodatario, ex articolo 1811 codice civile;
il correntista sopravvissuto, ancora nel conto corrente ordinario, ex articolo 1833 codice civile (nel conto corrente ordinario, dunque, la morte di una delle parti dà un diritto di recesso tanto agli eredi del contraente defunto, quanto al contraente sopravvissuto). Tra le fattispecie escluse dalla regola della trasmissibilità si annoverano anche tutti i rapporti in generale basati sul rapporto fiduciario tra il defunto e l'altro contraente, vale a dire i cd contratti stipulati intuitu personae contratti caratterizzati dall'intuitu personae sono appunto il mandato ed in generale i CP_9 contratti d'opera professionale ed i negozi fiduciari. Affermata allora l'ovvia intrasmissibilità del contratto de quo, non può che ulteriormente precisarsi come la singola posizione debitoria (o anche creditoria) maturata per l'effetto dell'inadempimento (o dall'adempimento) ad obbligazioni non caratterizzate da quell'elemento di fiduciarietà, certamente si trasmetta sugli eredi, che non hanno accettato col beneficio di inventario, in proporzione delle rispettive quote (cfr. art. 754 c.c.), entro il termine di prescrizione decennale ordinari (si veda Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 febbraio 2013 n. 4781). Tanto affermato, non resta che rilevare come: gli odierni appellati, eredi del professionista, già peraltro inadempiente esso stesso in vita a quell'obbligazione restitutoria, non hanno a loro volta adempiuto a tale obbligo restitutorio, che prescinde, per la sua esecuzione, dalla presenza di particolari qualità o capacità specifiche in capo all'obbligato (e dunque, secondo quanto detto, trasmissibile in capo agli eredi); gli odierni appellati devono rispondere comunque, pro-quota, del debito derivante da quell'inadempimento, causativo del danno lamentato dalla parte attrice, per come compiutamente dedotto e comprovato in questa sede.
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9.L'impugnata decisione deve essere pertanto riformata ed in accoglimento della iniziale domanda, con la quale venivano richiesti importi ricompresi tra 3.000,00 e 10,000,00 euro, devono essere condannai i convenuti al pagamento pro-quota dell'importo di euro 3.500,00 per le causali di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione, senza esclusione del cumulo, trattandosi di credito di valore e non di valuta, dalla maturazione, cioè dalla prima richiesta di riconsegna e sino al soddisfo.
10.In relazione tuttavia alla appellata , la sentenza di primo grado aveva nella parte
CP_3 motiva così motivato la pronuncia di rigetto “quanto agli addebiti rivolti agli odierni convenuti, documentata ed incontestata la rinuncia all'eredità da parte della ”.
CP_3 Tale capo decisorio non risulta minimamente fatto oggetto di critica da parte dell'appallante, che tuttavia poi in sede di conclusioni insiste per la condanna anche della al risarcimento del
CP_3 danno. In relazione a tale specifico capo pertanto l'appello deve essere rigettato, restando anche escluso che quella difesa avesse proceduto alla notifica nei confronti della ex art. 332 cpc, in
CP_3 ragione di quella esplicita conclusione formulata anche nei confronti della .
CP_3
11.Nel rapporto attore-convenuti nata a [...] il Controparte_1 27/02/1986 c.f. residente a[...] in Maltignano (AP), e C.F._1 nato a [...] il [...] c.f. residente Controparte_2 C.F._2 a Pescara (PE) alla Via dei Marsi n° 61 (eredi dell'Avv. Riccardo D'Auri LI c.f.
deceduto in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) il 24.01.2019),le spese, relative C.F._4 ad entrambi i gradi, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore relativo al decisum (secondo scaglione), pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi, per il presente grado. Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nel ricorso, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il
“può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – oserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico. 11.1 Nel rapporto attore – appellata nata a [...] il [...] c.f. CP_3
residente a[...] S. Egidio alla Vibrata (TE), C.F._3
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contumace in primo grado, ma qui costituita, le spese seguono – di nuovo – la soccombenza, tenuto conto del minor valore della quota ideale (secondo scaglione quasi ai minimi).
P.Q.M.
accoglie l'appello nei confronti di e (eredi Controparte_1 Controparte_2 dell'Avv. Riccardo D'Auri LI c.f. deceduto in Sant'Egidio alla C.F._4 Vibrata (TE) il 24.01.2019) e per l'effetto in integrale riforma in parte qua della sentenza n. 458/2024 emessa dal Tribunale di Pescara nel Procedimento R.G. 12/2020, pubblicata in data 20.03.2024, in parziale accoglimento della originaria domanda, accertato l'inadempimento dei Sigg.ri e TUTTI EREDI dell'Avv. Controparte_1 Controparte_2 Riccardo D'Auri LI c.f. deceduto in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) il C.F._4 24.01.2019, all'obbligo di riconsegna del titolo di cui alla parte motiva, condanna i predetti pro- quota al pagamento in favore di (c.f. ) e residente in [...], della somma complessiva di euro 3.500,00, oltre accessori come da parte motiva;
rigetta l'appello proposto nei confronti di nata a [...] il [...] CP_3 c.f. ; C.F._3 visto l'art. 133 TUSG condanna c.f. e c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dello C.F._6 Stato che si liquidano negli esborsi prenotati a debito e per compensi professionali in euro 2.552,00 oltre spese generali iva e cassa se dovuti per il primo grado ed in euro 2.400,00 oltre spese generali iva e cassa se dovuti per il presente grado;
condanna c.f. al pagamento delle spese processuali Parte_1 C.F._7 relative al presente grado in favore di nata a [...] il [...] c.f. CP_3
, che liquida per compensi professionali in euro 1.500,00 oltre spese C.F._3 generali al 15% iva e cassa come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 912/2024 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.12.25 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Amicosante, giusta procura in calce Parte_1 all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in
Pescara, via Pietro Nenni n. 25;
APPELLANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Mariano, Foro di Teramo, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni a mezzo pec all'indirizzo digitale del difensore: Email_1
APPELLATE
CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
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<<voglia l'ecc.ma corte d'appello di l'aquila, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed riforma dell'impugnata sentenza n. 458 2024 20.03.2024, non notificata, provvisoriamente esecutiva ex lege emessa dal tribunale pescara (pe) a definizione
Procedimento RG 12/2020 così pronunciarsi: A) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertata la fondatezza dei motivi di gravame, accogliere l'appello siccome spiegato nella parte terza del presente atto e per l'effetto, in riforma della sentenza 458/2024 del Tribunale di Pescara gravata su detti punti: ordinare ai sigg.ri c.f. ; Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
c.f. , c.f.. , TUTTI EREDI
[...] C.F._2 CP_3 C.F._3 dell'Avv. Riccardo D'Auri LI c.f. deceduto in Sant'Egidio alla Vibrata C.F._4
(TE) il 24.01.2019 la consegna al Sig. ( ) dei seguenti Parte_1 CodiceFiscale_5 documenti:
1) originale dell'assegno della BCC di Riano di € 3.500,00 n° 0009030119-07 del 30.11.2017 emesso al sig. dal sig. Parte_1 Testimone_1
2) atto di precetto in originale redatto dall'Avv. Riccardo D'Auri LI e notificato al sig. al fine di recuperare il credito vantato in virtù dell'assegno della BCC di Testimone_1
Riano di € 3.500,00 n° 0009030119-07 del 30.11.2017;
3) tutti la documentazione in possesso degli odierni convenuti inerente i mandati professionali conferiti all'Avv. Riccardo D'Auri LI c.f. dal sig. C.F._4 Parte_1 ovvero nello specifico: I. Incarico afferente la richiesta di sospensione pagamento rate finanziamento nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro;
II. Incarico afferente la denuncia- querela nei confronti della Dott.ssa e della Banca Nazionale del Lavoro;
III. Controparte_4
Incarico afferente la denuncia-querela nei confronti dei sigg.ri Parte_2 Parte_3
, e IV. Incarico afferente la
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 cancellazione della segnalazione di sofferenza debitoria dalla Centrale Rischi della Banca D'Italia da parte della e per l'effetto, riconoscere e dichiarare la esclusiva responsabilità dei Parte_7
Sigg.ri c.f. ; c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, c.f.. , tutti eredi dell'Avv. Riccardo D'Auri C.F._6 CP_3 C.F._3
LI c.f. deceduto in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) il 24.01.2019, in C.F._4 ordine al ritardo nella consegna dei documenti sopra elencati inerenti i mandati professionali conferiti all'Avv. Riccardo D'Auri LI c.f. al Sig. e, C.F._4 Parte_1 per l'effetto condannarli in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'odierno attore della somma di € 3.000,00 (tremila/00) a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nell'adempimento pagina 2 di 15 3
contrattuale, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal fatto al soddisfo, il tutto nei limiti di competenza e di scaglione del Giudice adito.
IN SUBORDINE, accertata la fondatezza dei motivi di gravame, accogliere l'appello siccome spiegato nella parte terza del presente atto e per l'effetto, in riforma della sentenza 458/2024 del
Tribunale di Pescara gravata su detti punti, e nell'ipotesi in cui gli odierni appellati non adempiano alla consegna dei documenti così come indicati e meglio specificati sub A), accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei sigg.ri c.f. ; Controparte_1 C.F._1
c.f. , c.f. , tutti Controparte_2 C.F._2 CP_3 C.F._3 eredi dell'Avv. Riccardo D'Auri LI c.f. deceduto in Sant'Egidio alla C.F._4
Vibrata (TE) il 24.01.2019 in ordine allo smarrimento e/o distruzione dei documenti inerenti i mandati professionali conferiti all'Avv. Riccardo D'Auri LI c.f. dal Sig. C.F._4
(c.f. ) così come indicati e meglio specificati sub A) e, per Parte_1 C.F._7
l'effetto condannarli in solido tra loro, al pagamento in favore dell'odierno appellante dell'importo complessivo di € 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetari ed interessi legali sulla somma rivalutata dal fatto al soddisfo, il tutto nei limiti di competenza e di scaglione del Giudice adito.
- Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. >>
Per la parte appellata:
<<l'illustrissima corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
Voglia, per i motivi esposti in premessa
1. respingere ogni domanda formulata dalla parte appellante, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto e diritto, con conferma integrale della sentenza n.458/2024 pubblicata dal Tribunale di Pescara;
2. con vittoria, sempre e comunque, di spese, competenze oneri ed accessori di lite, del doppio grado di giudizio.>>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 458/2024 pubblicata il
20.03.24 – Responsabilità professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara ha respinto la domanda, avanzata dall'odierno appellante con atto di citazione del 21.01.20, volta a sentir condannare gli appellati pagina 3 di 15 4
alla restituzione dei documenti, relativi a diversi incarichi professionali conferiti dal 2018 all'avv. D'Auri LI Riccardo, deceduto nel 2019 e loro familiare. Più in particolare, deducendo a sostegno della domanda un obbligo di conservazione dei fascicoli difensivi trasmissibile anche agli eredi, chiedeva che si ordinasse a costoro la restituzione: 1) dell'originale dell'assegno della BCC di Riano di € 3.500,00 n° 0009030119-07 del 30.11.2017 emesso ad esso attore da , nonché dell'originale dell'atto di precetto Testimone_1 notificato a quest'ultimo al fine di recuperare il credito sotteso ad esso;
2) di tutte le copie dei documenti inerenti i mandati professionali conferiti all'avv. Riccardo D'Auri LI, relativi alle seguenti vicende di rilevanza legale: a) sospensione pagamento rate Controparte_5 finanziamento;
b) , denuncia querela;
c) Parte_8 [...]
+ 4, denuncia querela;
d) chiedeva, altresì, la Parte_9 Parte_10 condanna al risarcimento del danno, patito dall'illegittimo ritardo nella loro consegna.
2. Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, la rimetteva in decisione all'udienza del 16.3.2022, respingendo integralmente la domanda e condannando l'attore alle spese di lite. In sintesi, il Giudice di prossimità ha osservato, innanzitutto, che con l'atto introduttivo non venivano mosse censure sulla diligenza dell'avvocato deceduto per non avere provveduto alla restituzione dei documenti reclamati, stante la sopravvenuta morte. In secondo luogo, quanto agli addebiti rivolti agli eredi del de cuius, incontestata la rinuncia all'eredità da parte della coniuge, , l'attore non aveva allegato le specifiche CP_3 circostanze, che avrebbero consentito di far ritenere che la documentazione di cui si controverte sia rimasta nella disponibilità dei due figli e CP_1 Controparte_2 3. Avverso la sentenza propone appello il affidandosi a due motivi di gravame, come Parte_1 di seguito riassunti.
3.1 Primo motivo: Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione nei punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione degli atti e errata applicazione delle norme a sostegno della sentenza in tema della natura dell'obbligazione per cui è causa. Il motivo di gravame è teso a contrastare la sentenza impugnata nel punto in cui essa così decide:
“…con l'atto introduttivo del giudizio non vengono sostanzialmente rivolte al defunto avvocato censure di omessa diligenza media, per non aver potuto provvedere, essendone evidentemente sopravvenuta la morte, alla restituzione della documentazione inerente agli incarichi conferitigli.”. Si eccepisce, a contrasto, che l'oggetto della domanda attorea consiste piuttosto sulla responsabilità professionale dell'avvocato deceduto per la mancata conservazione e restituzione dei documenti, e sulla trasmissibilità dell'obbligo contrattuale agli eredi del de cuius, e non su eventuali censure di omessa diligenza media connessi al patrocinio di procedimenti per i quali aveva avuto mandato difensivo. Responsabilità la prima prevista dall'art. 33 del Codice Deontologico Forense, che si trasmetterebbe agli eredi del professionista, peraltro in forma di responsabilità oggettiva derivante da obbligo contrattuale;
a suffragio di tale tesi è citato un Parere del 28.07.2016 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.
3.2 Con il secondo motivo gravame, ci si duole della illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione nei punti decisivi della pronuncia e della errata interpretazione delle risultanze probatorie riguardo al presunto mancato assolvimento dell'onere della prova, in relazione al punto della sentenza che ha valorizzato il difetto di allegazione e di sostegno probatorio a supporto della domanda, in particolare sulle circostanze che consentirebbero di individuare fondatamente la disponibilità di detti documenti in capo ai convenuti. L'appellante, infatti, trattandosi nel caso di specie di una responsabilità oggettiva derivante da un obbligo contrattuale trasmissibile agli eredi, ritiene di aver assolto sufficientemente all'onere della prova provando documentalmente il conferimento dei mandati professionali.
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4. Con comparsa del 19.02.25, si sono costituiti in appello , CP_3 Controparte_1
e , resistendo all'appello e chiedendone l'integrale rigetto.
[...] CP_2 Le parti appellate eccepiscono, in sintesi, che il primo motivo di gravame non riesce a controvertere il decisum in punto di prova del nesso causale tra il danno presunto e l'inadeguatezza lamentata della condotta professionale del prestatore d 'opera intellettuale. Il domandato risarcimento del danno, pertanto, non trova sostegno né in ordine all'an né in relazione al quantum. In ogni caso, si ribadisce la integrale estraneità alle richieste avanzate degli odierni appellati, posto che controparte nulla avrebbe dimostrato in ordine alla loro materiale disponibilità della documentazione oggetto di causa;
disponibilità, peraltro, mai ammessa dai medesimi.
5. Sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, all'esito della discussione tenutasi all'udienza del 10.12.25, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
6.L'appello è fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue.. 6.1 Non c'è alcun dubbio che tra le obbligazioni che il professionista assume nei confronti del cliente vi è anche quella di riceversi la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico e consegnatagli dal primo nonché quella di riconsegnargli la stessa, a semplice richiesta. La circostanza che lo stesso art. 33 CDF sanzioni l'omessa o ritardata consegna della documentazione, cioè configuri anche come illecito disciplinare tale condotta, vale solo a confermare la piena rilevanza di tali obblighi pure nell'ambito della valutazione sinallagmatica propria del rapporto civilistico tra cliente e professionista. In sede di Consiglio Nazionale Forense è stato oltretutto affermato come l'obbligo di consegna neppure possa ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione ( sentenza n. 257/2017), mentre non può eluso da parte del professionista invocando un preteso diritto di ritenzione degli (originali) degli atti e dei documenti di causa, in quanto asseritamente subordinata la restituzione al pagamento delle competenze (sent. n. 241/2017). Si afferma ancora in quella sede disciplinare come l'articolo 33 del Codice Deontologico Forense imponga all'avvocato l'obbligo di restituire “senza ritardo” la documentazione ricevuta dal cliente per l'espletamento del mandato, su semplice richiesta, a prescindere dal fatto che il cliente abbia subito un danno a causa del ritardo (sentenza n. 92 del 27 marzo 2024).
6.2 Tale affermazione allora consente di passare dalla valutazione deontologica, in cui quella condotta rileva di per sé a prescindere dalla eventuale causazione di un danno in capo al cliente, a quella propria del rapporto civilistico, intercorso tra cliente e professionista, in cui rilevano i concetti di inadempimento sì, ma anche di danno. Sulla sicura trasmissibilità mortis causa di tale obbligazione in capo agli eredi, si veda oltre. Nell'ambito di questa valutazione, cui ora è chiamata questa Corte, la mera allegazione dell'inadempimento a quella obbligazione non è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità in capo al professionista, pur inadempiente all'obbligo restitutorio. Come noto, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condanna del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone (Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1984 Cassazione civile, sez. III, 24/05/2016, n. 10698).
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In tema di responsabilità professionale dell' avvocato quindi da un lato il cliente danneggiato deve dimostrare la colpa dell'avvocato ovvero la violazione dei doveri di diligenza richiesti ex art. 1176, comma 2, c.c., e dall'altro ha l'onere di provare il danno derivato dall'eventuale omissione od errore riscontrato;
non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio. Per affermare la responsabilità del professionista, occorre allora allegare non semplicemente l'esistenza di un errore professionale, ma anche la presenza di un nesso eziologico tra l'errore, l'esito della controversia e il pregiudizio lamentato dal cliente. A rilevare non è quindi l'errore in sé (come accade invece ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare per violazione del codice deontologico), ma l'errore quale causa di un danno. Nella valutazione del danno deve poi tenersi conto dell'evoluzione della giurisprudenza sul nesso causale. Dal parametro della certezza morale della vittoria della causa (Cass., sez. III,28.4.94, n. 4044), si è passati a quello della "probabilità e idoneità della condotta a produrla" (cfr. Cass., sez. III,18.4.07, n. 9238), sino a giungere, sulla falsariga della giurisprudenza in materia di responsabilità medica, al criterio del "più probabile che non" (cfr. Cass., sez. II,27.5.09, n. 12354 e Cass., sez. III,29.9.09, n. 20828). Nello stesso tempo, la giurisprudenza, distinguendo fra danno da mancata impugnazione e quello conseguente alla perdita della possibilità d'impugnazione, ha iniziato a prendere in considerazione la c.d. perdita di chance in tema di professioni legali (Cass., sez. II,13.12.01, n. 15759 e Cass., sez. II,22.11.04, n. 22026), distinguendo il danno derivante dalla perdita di un processo da quello della perdita di chance di vincerlo.
6.3 Occorre ora passare a scrutinare l'inziale allegazione fattuale attorea. Nell'atto introduttivo, la parte attrice assumeva quanto segue:
“nel giugno 2018 ha conferito all'Avv. Riccardo D'Auri LI del Foro di Teramo c.f. con studio in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) alla via Publio Ovidio Nasone n° C.F._4 16 i seguenti mandati professionali: A) – recupero credito;
Controparte_6 B) sospensione pagamento rate finanziamento;
C) Controparte_5 Parte_8
denuncia querela;
D) (denuncia querela); E)
[...] Parte_11 [...] (Doc. 1). tra quella documentazione vi è anche l'originale dell'assegno Parte_10 (protestato) della BCC di Riano di € 3.500,00 n° 0009030119-07 del 30.11.2017 emesso al sig.
[...] dal sig. e del precetto notificato a quest'ultimo al fine di recuperare il Pt_1 Testimone_1 credito sotteso ad esso (Doc. 5); predetto assegno costituisce anche una importante prova documentale per il procedimento penale n° 5316/2018 R.G., ad oggi ancora nella fase delle indagini presso la Procura della Repubblica di Pescara (Doc.6); tale smarrimento di tutta la documentazione procurerebbe all'odierno attore un danno da responsabilità contrattuale quantificabile prudenzialmente in via equitativa in € 10.000,00 (diecimila/00); che, in ogni caso, qualora venisse riconsegnata tutta la documentazione per cui è causa, il ritardo nella consegna della stessa, procurerebbe all'odierno attore un danno quantificabile prudenzialmente in via equitativa in € 3.000,00 (tremila/00).” Nella prima memoria ex art. 183 cpc, nulla veniva aggiunto in punto di allegazioni fattuali. Nel sistema processuale italiano, la tempestività, adeguatezza rappresentativa e specificità rappresentano le direttrici di cui bisogna tener conto nel momento in cui, chiusa la fase assertiva, attraverso la fissazione del thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti, che delimitano l'oggetto del giudizio, si passa alla successiva fase della fissazione del thema probandum, finalizzata a fornire il relativo supporto probatorio. Il nesso tra attività assertiva e probatoria conduce all'affermazione secondo cui non è possibile pagina 6 di 15 7
provare fatti che non siano stati ritualmente, adeguatamente e tempestivamente allegati dalle parti. Per cui l'allegazione adeguata e tempestiva del fatto (negli atti introduttivi) determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza.
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Ciò premesso, appare allora del tutto evidente, nell'ottica della valutazione di tenuta della prospettazione attorea tenuto conto della verifica qui imposta, l'assoluta inadeguatezza di quella rispetto alle finalità perseguite, salvo quanto infra in relazione alla vicenda direttamente e strettamente relativa all'assegno. Secondo quanto detto, è onere del cliente di allegare prima e poi eventualmente comprovare 1) il non corretto adempimento dell'attività professionale, 2) la riconducibilità alla condotta del professionista di un evento produttivo del pregiudizio lamentato 3) un danno effettivo 4) e che, se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, esso assistito, alla stregua di criteri probabilistici di cui sopra, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Tenuto conto di un tale onere, di previa chiara ed adeguata allegazione fattuale prima, probatoria poi, appare evidente come quel laconico riferimento a pratiche “A)
[...] Par
– recupero credito;
B) sospensione pagamento Controparte_6 Controparte_5 rate finanziamento;
C) -BNL denuncia querela;
D) Parte_8 [...]
(denuncia querela); E) (Doc. 1), in relazione alle Parte_11 Parte_10 quali l'omessa restituzione dei documenti (non meglio indicati e specificati) avrebbe causato danni per 10.000,00 o almeno 3.000,o euro” non consenta affatto di superare il vaglio di verifica della necessaria completezza del thema decidendum al fine di transitare poi verso il momento di eventuale riscontro probatorio di quello.
7.1 Diversa valutazione deve invece essere compiuta in relazione alla sommaria, ma adeguatamente prospettata, allegazione riprodotta al punto 3) dell'atto di citazione ed afferente la vicenda strettamente relativa ad un assegno. Al punto 3) in particolare la parte allegava la seguente circostanza 3) tra la documentazione in possesso degli eredi dell' Avv. Riccardo D'Auri LI vi è anche l'originale dell'assegno (protestato) della BCC di Riano di € 3.500,00 n° 0009030119-07 del 30.11.2017 emesso al sig.
[...] dal sig. e del precetto notificato a quest'ultimo al fine di recuperare il Pt_1 Testimone_1 credito sotteso ad esso. Al doc 5, la parte attrice allegava anche copia dell'assegno de quo e del protesto. Al doc. 1 d'altra parte quella stessa parte attrice aveva depositato atto proveniente dal professionista di quietanza relativa al versamento del fondo spese anche afferente la pratica “1)
recupero credito”. Persona_1 Tale sottoscrizione, non disconosciuta dagli eredi ex art. 214 secondo co. cpc, deve aversi per riconosciuta. Parte attrice pertanto allegava adeguatamente prima e altrettanto adeguatamente comprovava poi: di avere incaricato il professionista del recupero credito nei confronti di tale MC, così rendendo anche assolutamente irrilevante la difesa dei convenuti laddove questi adombrano un preteso rapporto intercorso non direttamente con il professionista ma con altro soggetto (l'Associazione Arco Consumatori di Silvi Marina), e, nell'ambito di tale incarico, di avere consegnato l'originale dell' assegno protestato emesso da questi in suo favore. La prova anche della consegna dell'assegno de quo da parte del cliente qui appellante e in favore del professionista può infatti essere agevolmente desunta, almeno in via presuntiva, dall'esame complessivo delle seguenti emergenze: dichiarazione del professionista ricognitivo/confessoria dell'affidamento dell'incarico di recuperare il credito presso il CM, firmatario del titolo (doc.nr. 1 cit.); inoltro delle diffide stragiudiziali di restituzione del titolo de quo da parte del cliente e del suo avvocato, debitamente ricevute dal professionista, senza prova di alcuna reazione anche solo contestativa da parte del diffidato (docc. nrr. 2 e 3); dichiarazione resa dall'attore/appellante alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in data 2.5.2019. pagina 8 di 15 9
7.1.1.Sulla piena utilizzabilità in questa sede civile di quelle dichiarazioni rese in sede di denuncia dalla odierna parte attrice, va evidenziato quanto segue. In ordine alla valenza delle dichiarazioni rese in sede penale dalla odierna parte attrice, rileva la Corte come non possa evitarsi l'approfondimento della relativa questione alla luce del vaglio delle affermazioni, del tutto condivisibili e da cui non si ritiene di doversi distaccare, rese da Cassazione civile sez. III, 14/09/2022, (ud. 15/06/2022, dep. 14/09/2022), n.27016, nell'ambito di un giudizio di rinvio ex art. 622 cpp, ma la cui portata appare comunque chiaramente estensibile ad ogni ipotesi di valutazione, in ambito civile, delle dichiarazioni rese in sede penale dalla parte. Nello specifico caso definito dalla Corte di legittimità di cui sopra in particolare i ricorrenti lamentavano come la sentenza di condanna al risarcimento del danno adottata dal giudice d'appello nell'occasione impugnata, si fosse basata esclusivamente (anche in ragione del fatto che le dichiarazioni di altro teste asseritamente confermative di quelle erano del relato actoris) sul contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, pure costituita parte civile, nonostante peraltro le stesse fossero risultate smentite da altre acquisizioni orali di pari efficacia. Il motivo del ricorso sul punto in particolare così esponeva: “La prova dell'avvenuta commissione dei reati contestati agli imputati sarebbe stata ricondotta alle conclusioni cui era giunto il GIP del Tribunale di Bologna, il quale, a sua volta, avrebbe basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese da (persona offesa e parte civile n.d.e.), cui non CP_7 avrebbe dovuto essere attribuita piena rilevanza probatoria all'interno del processo civile. Ciò era stato già eccepito nella comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, ma la Corte d'Appello, ritenendo le dichiarazioni rese in sede penale da logiche, coerenti e pienamente CP_7 Pt_1 attendibili, anche in virtù della testimonianza di nonostante esse contrastassero con quanto asserito dagli imputati e con il contenuto della testimonianza di si sarebbe posta in CP_8 contrasto con la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale, nel giudizio civile - a differenza che in quello penale, ove la parte civile può, in mancanza di una norma speculare a quella dell'art. 246 c.p.c., legittimamente rendere una testimonianza che può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice penale, il quale può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa - l'efficacia probatoria di tale atto processuale avrebbe dovuto essere vagliata secondo le regole processuali del codice di rito civile, alla stregua delle quali la ricostruzione del fatto dannoso e qualsiasi eventuale riconoscimento di efficacia probatoria che faccia riferimento alle dichiarazioni rese in sede penale, in veste di testimone, dalla parte civile, si porrebbero in aperto contrasto col principio che vincola il giudice del rinvio, ex art. 622 c.p.p., al rispetto dei canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, tra cui quello di cui all'art. 246 c.p.c.. Viceversa, il giudice del rinvio avrebbe accolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni sulla base delle affermazioni di parte attrice, non supportate da alcuna prova, poiché anche la deposizione T. sarebbe stata una testimonianza de relato actoris, avente ad oggetto la dichiarazione di e non già il fatto oggetto di accertamento, e come tale CP_7 avrebbe dovuto considerarsi non utilizzabile (Cass. 12477/2017).” A fronte di tale doglianza, la Corte di legittimità, espone i seguenti, condivisibili principi, confermando la tenuta della valutazione operata dalla Corte civile felsinea.
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“Sul versante probatorio, tenuto conto che nel processo penale, a differenza che in quello civile, la parte civile può legittimamente rendere testimonianza - in mancanza di una norma speculare a quella dell'art. 246 c.p.c. - e che tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice penale, il quale può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa, l'efficacia probatoria di tale atto processuale nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., deve essere vagliata alla stregua delle regole del codice di rito civile. In coerenza con quanto predicato circa la necessità che il giudizio di rinvio si svolga secondo le regole proprie del processo civile deve, pertanto, escludersi che la testimonianza resa dalla parte civile nel processo penale conservi il suo valore di prova testimoniale anche quando, con l'accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, il solo processo civile prosegua dinanzi al giudice di rinvio - fondandosi l'opposto convincimento sul presupposto, evidentemente superato, secondo il quale, in tal caso, continuerebbero ad applicarsi le regole proprie del processo penale (Cass. 14/07/2004, n. 13068). In coerenza con le premesse del ragionamento fin qui sviluppato, sembra correttamente sostenibile (e salvo quanto si dirà infra, sub 18.6 e ss.) che la ricostruzione del fatto dannoso fondata sulle sole dichiarazioni rese in sede penale, in veste di testimone, dalla parte civile non sia, di regola, e ad un primo approccio ermeneutico, astrattamente predicabile, perché l'art. 246 c.p.c., vieta di assumere "come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio". 8.2) Tanto premesso, va peraltro considerato che, se la testimonianza della parte viene comunemente qualificata nulla se assunta in seno al processo civile, diverso è il caso in cui tale testimonianza sia stata resa - del tutto validamente - in seno al processo penale, e valutata come prova piena in quella sede. Di conseguenza, non è lecito discorrere di nullità della prova testimoniale in seno al giudizio civile instaurato ex art. 622 c.p.p. - prova, di converso, morfologicamente valida, attesane la genesi, ancorché riversata agli atti di quel giudizio bensì di inefficacia funzionale della stessa, in sede civile, volta che quella testimonianza, dopo essere stata validamente assunta nel processo penale, ha fatto (altrettanto validamente) ingresso nel processo civile, ove ne difetta una espressa previsione di nullità, alla luce del disposto dell'art. 156 c.p.c., comma 1. Non si pone, pertanto, una questione di utilizzabilità della prova - l'utilizzabilità della prova presupponendone comunque la validità e l'efficacia - poiché il principio di utilizzabilità/inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di un espresso divieto, disciplinato dal codice di procedura penale, non pare predicabile in sede di giudizio civile (Cass. 15859/2019), ove manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova - onde la facoltà del giudice di porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. 25/03/2004, n. 5965). In base al principio del libero convincimento, difatti, si afferma costantemente che il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni circostanza di fatto acquisita agli atti - e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale (quali, ad esempio, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni). 18.2.1) Questa Corte ha ripetutamente affermato che, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654,652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorrere lo stesso iter argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti. In tale contesto, si ritiene che il giudice civile possa trarre elementi di convincimento - sempre che li sottoponga ad adeguato vaglio critico - anche dalle dichiarazioni c.d. autoindizianti rese da un soggetto in un procedimento penale, non potendo la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p., posta a tutela dei diritti di difesa in quella sede, spiegare effetti al di fuori del processo penale. L'utilizzabilità, in definitiva, è categoria normativa del solo rito penale, ignota al processo civile, e le prove precostituite, quali gli stessi documenti provenienti da un giudizio penale, entrano pagina 10 di 15 11
legittimamente nel processo, attraverso la loro produzione e nella successiva decisione, in virtù di un'attività interpretativa che segue i canoni del metodo atomistico-analitico rispetto a ciascun factum probans, per poi sfociare in una complessiva e definitiva valutazione di tipo olistico di tutti quei fatti onde addivenire all'affermazione o alla negazione dell'esistenza del factum probandum (in tal senso, di recente, Cass. 5884/2022). 18.2.2) Tali risultanze probatorie appaiono contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono (Cass. 4/06/2014, n. 12577, con riferimento, in particolare, al valore probatorio delle dichiarazioni indizianti ex art. 63 c.p.p.; Cass. 12/02/2021, n. 3689, quanto alle dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari). 18.5) Non errano, in definitiva, i ricorrenti nel contestare la rilevanza probatoria della testimonianza della parte, una volta "trasmigrata" nel processo civile. Errano, per converso, nell'invocarne la nullità, per i motivi poc'anzi esposti. La testimonianza della parte resa nel processo penale conserva, difatti, la sua validità genetica anche in sede di rinvio civile ex art. 622 c.p.p., pur non potendo legittimamente rivestire l'efficacia né di prova stricto sensu, né di prova atipica, a tanto ostandovi il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.. 18.6) A differente soluzione deve invece pervenirsi, sotto il medesimo profilo della efficacia (e della valutazione) della predetta testimonianza, con riferimento al disposto dell'art. 116 c.p.c., comma 2 e dell'art. 117 c.p.c. - collocati nel titolo V del primo libro del codice di rito civile, dedicato "ai poteri del giudice" - che disciplina l'interrogatorio non formale della parte, disposto d'ufficio "in ogni stato e grado del processo" - onde consentire al giudice di trarne argomenti di prova. 18.6.1) Non è questa la sede per ricostruire i caratteri di struttura e di funzione dell'istituto previsto dall'art. 117 c.p.c. (la cui disciplina" non essendo oggetto di alcuna specifica previsione normativa, resta affidata - come si osserva in dottrina - alla ricostruzione degli interpreti). Basti qui considerare che le diverse tesi proposte in dottrina e in giurisprudenza oscillano tra quelle più rigorose - che lo riconducono ad una funzione di mero chiarimento delle allegazioni delle parti e dei fatti di causa, senza peraltro costituire un mezzo di prova: in tal senso, tra le altre, Cass. 17238/2010, 21194/2009, 5290/2008 - quelle che, di converso, ne riconoscono l'attitudine a costituire fonte anche unica del convincimento del giudice pur escludendone la natura di mezzo di prova: in tal senso, Cass. 8066/2009, 15019/2005, 6510/2004 – e quelle, per cd. dire "intermedie", che ne ammettono la funzione probatoria allorché le prove già acquisite al processo non siano sufficienti a fondare il pieno convincimento del giudice (tesi, quest'ultima, che pare peraltro contrastare con lo stesso disposto normativo dell'art. 117, potendo il giudice disporre l'interrogatorio anche in limine litis). 18.6.2) Può soltanto accennarsi, in questa sede, come la tesi più restrittiva (funzione dell'interrogatorio libero esclusivamente ausiliaria/sussidiaria rispetto alla valutazione delle altre prove) sia stata oggetto di profonda rimeditazione dottrinaria, sostenendosi autorevolmente (e argomentandosi da un'analogia strutturale tra argomento di prova e presunzione semplice) che, almeno in taluni casi, l'argomento di prova possa tingersi di autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727, può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, e ciò, in particolare, se l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti (Cass. 1435/1975; Cass. 1481/1968). 18.7) Il collegio ritiene di dover aderire a tale soluzione, convenendo con la dottrina che l'ha elaborata, sulla premessa per cui, in assenza di espresse previsioni normative circa l'efficacia che può o deve essere attribuita alle conclusioni cui gli argomenti di prova consentono di pervenire, tale efficacia sarà maggiore o minore a seconda della forza (o "gravità") della singola inferenza, e con la conseguenza che l'argomento di prova potrà, o non potrà essere da solo sufficiente a dimostrare la verità o la falsità di un enunciato a seconda del grado di conferma che l'inferenza attribuisce alla conclusione che riguarda quell'enunciato: l'art. 116, comma 2, si limita, pertanto, ad indicare una serie di possibilità logiche di cui il giudice pagina 11 di 15 12
dispone, nel contesto di un più razionale sfruttamento del sapere delle parti. 19.2) Del tutto correttamente, pertanto, il giudice di appello ha valutato le dichiarazioni della parte lesa in guisa di argomento di prova, coniugandolo con ulteriori e significativi fatti indizianti, la cui efficacia probatoria, complessivamente considerata, lo ha condotto, sulla base di un altrettanto corretto ragionamento inferenziale, e tenendo altresì conto delle univoche indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione penale nell'accogliere il ricorso della parte lesa, alla conclusione della maggior probabilità positiva, rispetto a quella negativa, della consumazione della violenza sessuali ai danni dell'odierna contro ricorrente. 19.3) Non senza considerare ancora, e in conclusione, che, se il giudice civile può trarre argomenti di prova anche dal "contegno delle parti nel processo" (art. 116 c.p.c.), a fortiori potrà trarre argomenti di prova dalle dichiarazioni rese dinanzi al giudice penale, che appaiono certamente un "contegno" valutabile in sede civile.” E' allora evidente – afferma questa Corte di merito - come le dichiarazioni rese dalla parte in sede penale possano essere valutate dal giudice civile quale argomento di prova, la cui efficacia sarà maggiore o minore a seconda della forza (o "gravità") della singola inferenza, con la conseguenza che l'argomento di prova potrà, o non potrà essere da solo sufficiente a dimostrare la verità o la falsità di un enunciato a seconda del grado di conferma che l'inferenza attribuisce alla conclusione che riguarda quell'enunciato. Almeno in taluni casi pertanto, l'argomento di prova può tingersi di autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727, può trarre da un fatto noto conseguenze relative ad un fatto ignorato, e ciò, in particolare, se l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti (Cass. 1435/1975; Cass.1481/1968). Laddove allora la parte qui attrice, riferisce alla P.G. di avere consegnato al professionista il titolo de quo appare particolarmente credibile, tenuto conto che è altresì documentato, con dichiarazione ricognitivo/confessoria, che a quel professionista medesimo aveva affidato l'incarico di recuperare quello specifico credito.
7.2 Nell'ottica allora di quella valutazione probabilistica dell'esito -in prospettiva- dell'iniziativa commissionata (tenuto conto della esiguità del credito recuperabile anche solo attraverso l'esecuzione su un bene mobile registrato di norma da chiunque posseduto), può ritenersi adeguatamente comprovato che anche dalla mancata riconsegna del titolo, così come dalla mancata esecuzione dell'incarico, la parte attrice abbia subìto un danno rapportabile al mancato conseguimento del recupero del credito portato da quel titolo stesso, più probabilmente imputabile che non a quell'acclarato inadempimento del professionista.
7.3 Analoghe valutazioni non possono invece essere assunte in relazione alle ulteriori vicende riguardanti sempre (almeno parrebbe in parte) la consegna dell'assegno in favore dell'odierno attore, in quanto, come detto, quella laconica, iniziale allegazione in parte qua non consentiva alcun serio approfondimento, atto a consentire il passaggio dalla fase assertiva a quella di verifica probatoria.
8.Quanto alla trasmissione dell'obbligazione de qua in capo agli eredi, occorre rilevare quanto segue. E' noto che in capo agli eredi si trasmettono i rapporti negoziali del decuius, secondo un principio non più codificato nel codice attuale, ma ritenuto immanente al sistema, proprio in ragione della enucleazione anche testuale di eccezioni allo stesso.
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Provoca, eccezionalmente, l'automatica risoluzione del contratto, così: la morte dell'appaltatore, quando la persona dell'appaltatore sia stato motivo determinante del contratto di appalto (articolo 1674 codice civile); nel contratto mandato, tanto la morte del mandante, quanto quella del mandatario (articolo 1722, n. 4, codice civile); nell'associazione, la morte dell'associato, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto (articolo 24, 1° co., codice civile); nelle società di persone, di regola e salvo diversi accordi tra soci viventi ed eredi del socio defunto, la morte del socio (articolo 2284 codice civile). Vi sono altre disposizione normative, poi, che, pur senza previsione espressa, rendono chiaro come la morte del contraente sciolga il rapporto. Così si vedano, ad es.: per la morte del lavoratore subordinato, gli articoli 2118 e 2122 codice civile;
per la morte dell'agente, l'articolo 1751, u.c., codice civile Alla morte del contraente è previsto un diritto di recesso unilaterale per gli eredi, ad esempio: nella locazione di fondi urbani per gli eredi dell'inquilino (l'articolo 1614 codice civile prevede che essi possano recedere entro tre mesi dalla morte di lui, se la locazione debba durare ancora più di un anno e la sublocazione sia vietata); nell'affitto per gli eredi dell'affittuario (l'articolo 1627 codice civile stabilisce che essi possano recedere sempre entro tre mesi dalla morte di lui); nel contratto di conto corrente ordinario, per gli eredi del correntista, ex articolo 1833, 2° co., codice civile. Vi sono casi, ancora, in cui la legge prevede il diritto di recesso unilaterale dal contratto, in caso di morte di uno dei contraenti, per il contraente sopravvissuto. Così, ad esempio, è per: il committente, “se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento”, ex articolo 1674 codice civile;
il comodante, nel comodato a termine, per il caso di morte del comodatario, ex articolo 1811 codice civile;
il correntista sopravvissuto, ancora nel conto corrente ordinario, ex articolo 1833 codice civile (nel conto corrente ordinario, dunque, la morte di una delle parti dà un diritto di recesso tanto agli eredi del contraente defunto, quanto al contraente sopravvissuto). Tra le fattispecie escluse dalla regola della trasmissibilità si annoverano anche tutti i rapporti in generale basati sul rapporto fiduciario tra il defunto e l'altro contraente, vale a dire i cd contratti stipulati intuitu personae contratti caratterizzati dall'intuitu personae sono appunto il mandato ed in generale i CP_9 contratti d'opera professionale ed i negozi fiduciari. Affermata allora l'ovvia intrasmissibilità del contratto de quo, non può che ulteriormente precisarsi come la singola posizione debitoria (o anche creditoria) maturata per l'effetto dell'inadempimento (o dall'adempimento) ad obbligazioni non caratterizzate da quell'elemento di fiduciarietà, certamente si trasmetta sugli eredi, che non hanno accettato col beneficio di inventario, in proporzione delle rispettive quote (cfr. art. 754 c.c.), entro il termine di prescrizione decennale ordinari (si veda Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 febbraio 2013 n. 4781). Tanto affermato, non resta che rilevare come: gli odierni appellati, eredi del professionista, già peraltro inadempiente esso stesso in vita a quell'obbligazione restitutoria, non hanno a loro volta adempiuto a tale obbligo restitutorio, che prescinde, per la sua esecuzione, dalla presenza di particolari qualità o capacità specifiche in capo all'obbligato (e dunque, secondo quanto detto, trasmissibile in capo agli eredi); gli odierni appellati devono rispondere comunque, pro-quota, del debito derivante da quell'inadempimento, causativo del danno lamentato dalla parte attrice, per come compiutamente dedotto e comprovato in questa sede.
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9.L'impugnata decisione deve essere pertanto riformata ed in accoglimento della iniziale domanda, con la quale venivano richiesti importi ricompresi tra 3.000,00 e 10,000,00 euro, devono essere condannai i convenuti al pagamento pro-quota dell'importo di euro 3.500,00 per le causali di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione, senza esclusione del cumulo, trattandosi di credito di valore e non di valuta, dalla maturazione, cioè dalla prima richiesta di riconsegna e sino al soddisfo.
10.In relazione tuttavia alla appellata , la sentenza di primo grado aveva nella parte
CP_3 motiva così motivato la pronuncia di rigetto “quanto agli addebiti rivolti agli odierni convenuti, documentata ed incontestata la rinuncia all'eredità da parte della ”.
CP_3 Tale capo decisorio non risulta minimamente fatto oggetto di critica da parte dell'appallante, che tuttavia poi in sede di conclusioni insiste per la condanna anche della al risarcimento del
CP_3 danno. In relazione a tale specifico capo pertanto l'appello deve essere rigettato, restando anche escluso che quella difesa avesse proceduto alla notifica nei confronti della ex art. 332 cpc, in
CP_3 ragione di quella esplicita conclusione formulata anche nei confronti della .
CP_3
11.Nel rapporto attore-convenuti nata a [...] il Controparte_1 27/02/1986 c.f. residente a[...] in Maltignano (AP), e C.F._1 nato a [...] il [...] c.f. residente Controparte_2 C.F._2 a Pescara (PE) alla Via dei Marsi n° 61 (eredi dell'Avv. Riccardo D'Auri LI c.f.
deceduto in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) il 24.01.2019),le spese, relative C.F._4 ad entrambi i gradi, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore relativo al decisum (secondo scaglione), pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi, per il presente grado. Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nel ricorso, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il
“può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – oserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico. 11.1 Nel rapporto attore – appellata nata a [...] il [...] c.f. CP_3
residente a[...] S. Egidio alla Vibrata (TE), C.F._3
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contumace in primo grado, ma qui costituita, le spese seguono – di nuovo – la soccombenza, tenuto conto del minor valore della quota ideale (secondo scaglione quasi ai minimi).
P.Q.M.
accoglie l'appello nei confronti di e (eredi Controparte_1 Controparte_2 dell'Avv. Riccardo D'Auri LI c.f. deceduto in Sant'Egidio alla C.F._4 Vibrata (TE) il 24.01.2019) e per l'effetto in integrale riforma in parte qua della sentenza n. 458/2024 emessa dal Tribunale di Pescara nel Procedimento R.G. 12/2020, pubblicata in data 20.03.2024, in parziale accoglimento della originaria domanda, accertato l'inadempimento dei Sigg.ri e TUTTI EREDI dell'Avv. Controparte_1 Controparte_2 Riccardo D'Auri LI c.f. deceduto in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) il C.F._4 24.01.2019, all'obbligo di riconsegna del titolo di cui alla parte motiva, condanna i predetti pro- quota al pagamento in favore di (c.f. ) e residente in [...], della somma complessiva di euro 3.500,00, oltre accessori come da parte motiva;
rigetta l'appello proposto nei confronti di nata a [...] il [...] CP_3 c.f. ; C.F._3 visto l'art. 133 TUSG condanna c.f. e c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dello C.F._6 Stato che si liquidano negli esborsi prenotati a debito e per compensi professionali in euro 2.552,00 oltre spese generali iva e cassa se dovuti per il primo grado ed in euro 2.400,00 oltre spese generali iva e cassa se dovuti per il presente grado;
condanna c.f. al pagamento delle spese processuali Parte_1 C.F._7 relative al presente grado in favore di nata a [...] il [...] c.f. CP_3
, che liquida per compensi professionali in euro 1.500,00 oltre spese C.F._3 generali al 15% iva e cassa come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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