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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Clericò Italia nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro. Udita la relazione svolta dal Presidente;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che si è riportato alla memoria scritta e ha concluso per il rigetto del ricorso. Sentito l'Avvocato Francesco Iacopino, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato con tutte le conseguenze di legge. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2288 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 18/12/2025 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il medesimo Tribunale nel procedimento pendente nei confronti anche di ITALIA CLERICO', per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., e 1161 del RD 327/1942. Avverso l'ordinanza di conferma emessa dal Tribunale del riesame l'indagata propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 1161 del RD 327/1942 e lett. c) del medesimo art. 606, prospettando la nullità dell'ordinanza impugnata per erronea applicazione della legge penale e carenza (apparenza) di motivazione. Quanto alla carenza (apparenza) di motivazione, la ricorrente articola la censura del vizio di motivazione con riferimento a cinque distinti aspetti, rispettivamente relativi: - alla ritenuta mancanza della concessione demaniale, asseritamente non necessaria in ragione della non appartenenza del bene sequestrato al demanio marittimo;
- alla erroneità dell'argomento posto a fondamento del provvedimento di rigetto del riesame, ovvero la esclusione della natura privata della particella;
- alle risultanze del sopralluogo svolto dall'Agenzia del Demanio nel 2024, che avrebbe confermato la natura marittima della particella, a fronte della sua collocazione solo provvisoria all'interno del demanio marittimo;
alla mancanza di un provvedimento di sdemanializzazione, asseritamente non necessario ove si escluda l'inclusione della particella nel demanio marittimo;
- alla valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato (dolo) a fronte di una situazione di incertezza, generata dalla fase di manutenzione e aggiornamento del sistema SID e dalla esclusione definitiva della particella dal demanio marittimo all'esito del ripristino nel 2025. Quanto all'erronea applicazione dell'art. 1161 cod. nav., il ricorrente evidenzia che: - non poteva ritenersi sussistente il fumus di tale reato a fronte della segnalata provvisoria inclusione della particella nel demanio marittimo;
neppure poteva ritenersi sussistente l'elemento psicologico richiesto dalla norma penale incriminatrice che punisce l'occupazione "arbitraria". 2 Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) in relazione agli artt. 321, commi 1 e 2, 125, comma 3 e 309, comma 9, cod. proc. pen., nullità del provvedimento impugnato per mancanza (apparenza) di motivazione sul periculum, nonché nullità dell'ordinanza impugnata per uso illegittimo del potere di integrazione della motivazione sul periculum. Con esso si deduce, altresì, che il Gip a fronte di una richiesta del PM fondata sull'art. 321 comma 1 cod. proc. pen., abbia invece adottato un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen e 240 cod. pen. e che il tribunale del riesame di Catanzaro abbia illegittimamente integrato il decreto genetico senza dare conto delle ragioni di anticipata ablazione del bene da confiscare, che peraltro non sarebbe neppure confiscabile. Nel corso dell'udienza, fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale, in persona del sostituto Stefano Tocci, ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La ricorrente non contesta l'estraneità dell'area alla sua proprietà ma si concentra sulla distinzione tra carattere pubblico, piuttosto che più specificatamente marittimo, della stessa, senza disconoscerne comunque la qualità pubblica (cfr. in tal senso pag. 5 del ricorso : "La difesa, tuttavia, mai ha escluso la natura pubblica della particella o, che nel 2024, la stessa fosse provvisoriamente collocata nel demanio marittimo (..): e, ulteriormente, a pag. 6, si contesta la motivazione addotta dal Tribunale del riesame anche con riferimento al disallineamento rispetto alle doglianze del ricorrente affermandosi che "...la difesa non ha mai sostenuto la natura privata del bene, né una sua sdemanializzazione."; cfr. anche pag. 10, ove la difesa " ...ha ulteriormente evidenziato come l'area de qua risulti associata al codice fiscale del diverso demanio dello Stato ..."). Tale ultima circostanza, ossia il carattere pubblico dell'area, come tale esclude in radice ogni possibilità di agire in questa sede in funzione della finale restituzione di quanto in sequestro. Va qui ribadito, allora, il principio secondo il quale vi è legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale, ovvero che ne confermi l'applicazione, solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. da ultimo Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 Rv. 277753 - 04). L'indagato non titolare del bene oggetto 3 di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 270132 - 01). Né soccorre la recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla informazione provvisoria n. 15, inerente la decisione assunta alla udienza del 25 settembre 2025, per cui "la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione", posto che, nel caso in esame, nessuna deduzione risulta formulata in tal senso. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 18/12/2025
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che si è riportato alla memoria scritta e ha concluso per il rigetto del ricorso. Sentito l'Avvocato Francesco Iacopino, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato con tutte le conseguenze di legge. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2288 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 18/12/2025 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il medesimo Tribunale nel procedimento pendente nei confronti anche di ITALIA CLERICO', per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., e 1161 del RD 327/1942. Avverso l'ordinanza di conferma emessa dal Tribunale del riesame l'indagata propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 1161 del RD 327/1942 e lett. c) del medesimo art. 606, prospettando la nullità dell'ordinanza impugnata per erronea applicazione della legge penale e carenza (apparenza) di motivazione. Quanto alla carenza (apparenza) di motivazione, la ricorrente articola la censura del vizio di motivazione con riferimento a cinque distinti aspetti, rispettivamente relativi: - alla ritenuta mancanza della concessione demaniale, asseritamente non necessaria in ragione della non appartenenza del bene sequestrato al demanio marittimo;
- alla erroneità dell'argomento posto a fondamento del provvedimento di rigetto del riesame, ovvero la esclusione della natura privata della particella;
- alle risultanze del sopralluogo svolto dall'Agenzia del Demanio nel 2024, che avrebbe confermato la natura marittima della particella, a fronte della sua collocazione solo provvisoria all'interno del demanio marittimo;
alla mancanza di un provvedimento di sdemanializzazione, asseritamente non necessario ove si escluda l'inclusione della particella nel demanio marittimo;
- alla valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato (dolo) a fronte di una situazione di incertezza, generata dalla fase di manutenzione e aggiornamento del sistema SID e dalla esclusione definitiva della particella dal demanio marittimo all'esito del ripristino nel 2025. Quanto all'erronea applicazione dell'art. 1161 cod. nav., il ricorrente evidenzia che: - non poteva ritenersi sussistente il fumus di tale reato a fronte della segnalata provvisoria inclusione della particella nel demanio marittimo;
neppure poteva ritenersi sussistente l'elemento psicologico richiesto dalla norma penale incriminatrice che punisce l'occupazione "arbitraria". 2 Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) in relazione agli artt. 321, commi 1 e 2, 125, comma 3 e 309, comma 9, cod. proc. pen., nullità del provvedimento impugnato per mancanza (apparenza) di motivazione sul periculum, nonché nullità dell'ordinanza impugnata per uso illegittimo del potere di integrazione della motivazione sul periculum. Con esso si deduce, altresì, che il Gip a fronte di una richiesta del PM fondata sull'art. 321 comma 1 cod. proc. pen., abbia invece adottato un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen e 240 cod. pen. e che il tribunale del riesame di Catanzaro abbia illegittimamente integrato il decreto genetico senza dare conto delle ragioni di anticipata ablazione del bene da confiscare, che peraltro non sarebbe neppure confiscabile. Nel corso dell'udienza, fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale, in persona del sostituto Stefano Tocci, ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La ricorrente non contesta l'estraneità dell'area alla sua proprietà ma si concentra sulla distinzione tra carattere pubblico, piuttosto che più specificatamente marittimo, della stessa, senza disconoscerne comunque la qualità pubblica (cfr. in tal senso pag. 5 del ricorso : "La difesa, tuttavia, mai ha escluso la natura pubblica della particella o, che nel 2024, la stessa fosse provvisoriamente collocata nel demanio marittimo (..): e, ulteriormente, a pag. 6, si contesta la motivazione addotta dal Tribunale del riesame anche con riferimento al disallineamento rispetto alle doglianze del ricorrente affermandosi che "...la difesa non ha mai sostenuto la natura privata del bene, né una sua sdemanializzazione."; cfr. anche pag. 10, ove la difesa " ...ha ulteriormente evidenziato come l'area de qua risulti associata al codice fiscale del diverso demanio dello Stato ..."). Tale ultima circostanza, ossia il carattere pubblico dell'area, come tale esclude in radice ogni possibilità di agire in questa sede in funzione della finale restituzione di quanto in sequestro. Va qui ribadito, allora, il principio secondo il quale vi è legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale, ovvero che ne confermi l'applicazione, solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. da ultimo Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 Rv. 277753 - 04). L'indagato non titolare del bene oggetto 3 di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 270132 - 01). Né soccorre la recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla informazione provvisoria n. 15, inerente la decisione assunta alla udienza del 25 settembre 2025, per cui "la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione", posto che, nel caso in esame, nessuna deduzione risulta formulata in tal senso. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 18/12/2025