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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1570/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1570/2023
All'udienza del 14 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Cevrain Giampiero ha depositato le note sostitutive di udienza Controparte_1
in data 7.1.2025 e le memorie conclusive autorizzate in data 27.12.2024;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1570/2023 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Cevrain ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via V. Monti n. 35, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
Contro
, (c.f. ); CP_2 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: somministrazione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Controparte_1 CP_2
affinché, in accoglimento della domanda e disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, venisse accertata e dichiarata l'esistenza e la certezza del credito azionato, e per l'effetto condannata al pagamento della complessiva somma di € 7.417,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal dì del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo.
Deduceva l'attrice, infatti, che era intestataria del contratto di somministrazione CP_2 relativo al Servizio Idrico Integrato gestito da sull'utenza n. 2003/8340 (cod. Controparte_1
anagrafico 861458, cod. autolettura n. 42958468), sita in Terracina, via E. Bolognini n. 2, con tipologia d'uso “domestico” e che la stessa, a fronte del mancato pagamento di diverse fatture per pagina 2 di 7 un importo di € 7.417,23, era stata diffidata a regolarizzare la propria posizione debitoria anche tramite l'invio di messa in mora a mezzo raccomandata A/R (Posta Raccomandata Smart) n.
20148422728-7 del 14.06.2022, restituita per compiuta giacenza il 21.07.2022 e di numerosi solleciti rimasti inevasi.
Pertanto, la parte attrice così concludeva: "Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria ogni istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda, accertata e dichiarata
l'esistenza e la certezza del credito, condannare al pagamento in favore dell'attrice CP_2 della complessiva somma di €. 7.417,23, dovuta per la causale di cui in Controparte_1
premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal di del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo. O la diversa somma accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese
e competenze professionali di lite.”
La convenuta pur regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio. CP_2
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prova orale, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 14.1.2025.
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle sezioni unite della Suprema Corte (Cass. civ.,
SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle
Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446). Così, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ciò posto, alla luce dei principi giurisprudenziali ora esposti, deve ritenersi che parte attrice, nel caso di specie, abbia provato la fonte negoziale del suo diritto.
pagina 3 di 7 Il teste di parte attrice, infatti, escusso all'udienza del 2.07.2024, , tecnico di Testimone_1
ha confermato le circostanze di prova come articolate nella memoria ex art. Controparte_1
183, VI comma, n. 2, c.p.c. e cioè di essersi recato diverse volte sul posto per effettuare l'intervento di riduzione del servizio idrico per morosità dell'utente: “Sì, è vero;
riconosco i verbali a mia firma che mi vengono mostrati del 10.7.2014, 14.3.2017, 24.4.2012 e 20.12.2012;
Sì è vero, il mio intervento era funzionale a ridurre il flusso idrico per morosità”.
Inoltre, dai verbali di intervento, dalle fatture e dalle videoletture prodotti da parte attrice è risultato che i tecnici di si sono recati più volte presso l'abitazione della convenuta CP_1
per effettuare la riduzione della somministrazione, senza riuscirci per la costante opposizione della la quale ripristinava abitualmente l'utenza ridotta senza l'intervento del Gestore, e che CP_2
veniva invitata da parte dei tecnici a presentarsi presso lo sportello di per CP_1
regolarizzare la posizione debitoria.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la mancata presentazione di ai fini CP_2 dell'interrogatorio formale fissato per l'udienza del 2.07.2020 consente di reputare ammessi i capi di prova articolati, vista la sussistenza di altri elementi probatori per quanto di seguito indicato. Come è noto, infatti, ai sensi di tale disposizione, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere ammessi i fatti come dedotti nell'interrogatorio. La giurisprudenza ha, peraltro, precisato che la mancata risposta della parte all'interrogatorio formale rappresenta un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo cui il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, ma che resta tuttavia soggetto alla sua prudente valutazione: il giudice, in altre parole, può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova favorevole alla pretesa di chi ha deferito l'interrogatorio (Cassazione civile, sez. I, 2 marzo 1996, n. 1648, ma si vedano anche
Cassazione civile, sez. III, 13 novembre 1997, n. 11233; Cassazione civile, sez. III, 11 novembre
1996, n. 9839, ma si veda anche Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 1988, n. 4796 e Cassazione civile, Sez. II, 2 febbraio 1995, n. 1264).
Come già evidenziato, nel caso di specie, gli elementi probatori offerti da parte attrice consentono di valutare come ulteriore elemento favorevole che dà maggiore pregnanza ad essi anche la mancata risposta all'interrogatorio formale ammesso.
pagina 4 di 7 Peraltro, considerato che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem” (si veda, in tema di somministrazione di energia elettrica,
Cass. Civ. Sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249), è evidente come la documentazione prodotta – fatture, verbali di intervento, videoletture del contatore – e le risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata, in uno alla mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale, dimostrino l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, avente a oggetto la fornitura idrica in favore della CP_2
Tanto premesso, consta che la società attrice ha provato l'esistenza del contratto de quo e l'effettiva erogazione del servizio. Ha dato prova, inoltre, di aver proceduto correttamente con la diffida ad adempiere (all. 3 atto di citazione).
Occorre inoltre evidenziare che, nel contratto di somministrazione, conformemente a quanto stabilito artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e al generale principio della vicinanza della prova, le fatture sono considerate idonee, in linea di massima, a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi della loro specifica e puntuale contestazione da parte dell'utente, nel qual caso l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria e, quindi, a monte, l'effettiva esecuzione della prestazione di cui si pretende il pagamento, deve essere assolto da parte della società di somministrazione, dimostrando con qualunque mezzo la correttezza del dato trascritto nella fattura o la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli reali accertabili mediante le rilevazioni tecniche dell'apposito apparecchio misuratore (cfr. Cass., 2/12/2002, n. 17041; Cass., 28/5/2004,
n. 10313). La Suprema Corte ha chiarito, inoltre, che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: -
l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in pagina 5 di 7 contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 09/01/2020, n. 297).
Nel caso di specie, parte attrice ha depositato sia fatture che rapporti di lettura relativi ai consumi nonché videoletture del contatore, sicché il credito azionato risulta sufficientemente comprovato sia nell'an che nel quantum.
Di converso, alcuna contestazione al riguardo né tantomeno alcuna allegazione di fatto estintivo dell'altrui pretesa ha fornito la convenuta, rimasta contumace.
La domanda va, quindi, accolta.
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento, a titolo di adempimento per la somministrazione di acqua presso la propria abitazione sita in Terracina (LT), via E. Bolognini,
n. 2, dell'importo richiesto da parte attrice e di cui alle fatture azionate, per un importo di €
7.417,23, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Su detta somma, trattandosi di debito di valuta, spettano altresì gli interessi legali. In particolare, va precisato sul punto che, ove il procedimento abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, devono reputarsi applicabili gli interessi “maggiorati” di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284
IV co. c.c. In questo senso, del resto, si è espressa la Suprema Corte, precisando che “la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento”, di guisa che “la norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente”
(Cass. Civ., Sez. 3, 3.1.2023, n. 61). Deve quindi sul punto concludersi che la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali. Alla luce di quanto sopra, poiché gli interessi maggiorati spettano solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (Art. 1284, IV co., c.c.) l'interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale decorrente dalla data di messa in mora alla data di notifica dell'atto di citazione, quello di cui all'art. 1.284, I co. c.c. (interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale (a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al soddisfo) il tasso maggiorato previsto dal quarto comma della citata disposizione.
pagina 6 di 7 Deve invece essere disattesa la domanda volta ad ottenere anche la rivalutazione monetaria, in mancanza di qualsivoglia allegazione prima ancora che di prova in ordine alla sussistenza di un maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224 c.c. e dovendosi in proposito richiamare il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224
c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. Civ., sez. I ,
23/02/2022 , n. 5965).
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, ed applicando i parametri minimi alla luce della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di CP_2
dell'importo di € 7.417,23, oltre interessi legali dalla domanda al saldo nei Controparte_1
termini di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite del CP_2 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in € 264.00 per esborsi e in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1570/2023
All'udienza del 14 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Cevrain Giampiero ha depositato le note sostitutive di udienza Controparte_1
in data 7.1.2025 e le memorie conclusive autorizzate in data 27.12.2024;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1570/2023 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Cevrain ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via V. Monti n. 35, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
Contro
, (c.f. ); CP_2 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: somministrazione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Controparte_1 CP_2
affinché, in accoglimento della domanda e disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, venisse accertata e dichiarata l'esistenza e la certezza del credito azionato, e per l'effetto condannata al pagamento della complessiva somma di € 7.417,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal dì del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo.
Deduceva l'attrice, infatti, che era intestataria del contratto di somministrazione CP_2 relativo al Servizio Idrico Integrato gestito da sull'utenza n. 2003/8340 (cod. Controparte_1
anagrafico 861458, cod. autolettura n. 42958468), sita in Terracina, via E. Bolognini n. 2, con tipologia d'uso “domestico” e che la stessa, a fronte del mancato pagamento di diverse fatture per pagina 2 di 7 un importo di € 7.417,23, era stata diffidata a regolarizzare la propria posizione debitoria anche tramite l'invio di messa in mora a mezzo raccomandata A/R (Posta Raccomandata Smart) n.
20148422728-7 del 14.06.2022, restituita per compiuta giacenza il 21.07.2022 e di numerosi solleciti rimasti inevasi.
Pertanto, la parte attrice così concludeva: "Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria ogni istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda, accertata e dichiarata
l'esistenza e la certezza del credito, condannare al pagamento in favore dell'attrice CP_2 della complessiva somma di €. 7.417,23, dovuta per la causale di cui in Controparte_1
premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal di del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo. O la diversa somma accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese
e competenze professionali di lite.”
La convenuta pur regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio. CP_2
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prova orale, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 14.1.2025.
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle sezioni unite della Suprema Corte (Cass. civ.,
SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle
Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446). Così, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ciò posto, alla luce dei principi giurisprudenziali ora esposti, deve ritenersi che parte attrice, nel caso di specie, abbia provato la fonte negoziale del suo diritto.
pagina 3 di 7 Il teste di parte attrice, infatti, escusso all'udienza del 2.07.2024, , tecnico di Testimone_1
ha confermato le circostanze di prova come articolate nella memoria ex art. Controparte_1
183, VI comma, n. 2, c.p.c. e cioè di essersi recato diverse volte sul posto per effettuare l'intervento di riduzione del servizio idrico per morosità dell'utente: “Sì, è vero;
riconosco i verbali a mia firma che mi vengono mostrati del 10.7.2014, 14.3.2017, 24.4.2012 e 20.12.2012;
Sì è vero, il mio intervento era funzionale a ridurre il flusso idrico per morosità”.
Inoltre, dai verbali di intervento, dalle fatture e dalle videoletture prodotti da parte attrice è risultato che i tecnici di si sono recati più volte presso l'abitazione della convenuta CP_1
per effettuare la riduzione della somministrazione, senza riuscirci per la costante opposizione della la quale ripristinava abitualmente l'utenza ridotta senza l'intervento del Gestore, e che CP_2
veniva invitata da parte dei tecnici a presentarsi presso lo sportello di per CP_1
regolarizzare la posizione debitoria.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la mancata presentazione di ai fini CP_2 dell'interrogatorio formale fissato per l'udienza del 2.07.2020 consente di reputare ammessi i capi di prova articolati, vista la sussistenza di altri elementi probatori per quanto di seguito indicato. Come è noto, infatti, ai sensi di tale disposizione, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere ammessi i fatti come dedotti nell'interrogatorio. La giurisprudenza ha, peraltro, precisato che la mancata risposta della parte all'interrogatorio formale rappresenta un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo cui il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, ma che resta tuttavia soggetto alla sua prudente valutazione: il giudice, in altre parole, può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova favorevole alla pretesa di chi ha deferito l'interrogatorio (Cassazione civile, sez. I, 2 marzo 1996, n. 1648, ma si vedano anche
Cassazione civile, sez. III, 13 novembre 1997, n. 11233; Cassazione civile, sez. III, 11 novembre
1996, n. 9839, ma si veda anche Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 1988, n. 4796 e Cassazione civile, Sez. II, 2 febbraio 1995, n. 1264).
Come già evidenziato, nel caso di specie, gli elementi probatori offerti da parte attrice consentono di valutare come ulteriore elemento favorevole che dà maggiore pregnanza ad essi anche la mancata risposta all'interrogatorio formale ammesso.
pagina 4 di 7 Peraltro, considerato che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem” (si veda, in tema di somministrazione di energia elettrica,
Cass. Civ. Sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249), è evidente come la documentazione prodotta – fatture, verbali di intervento, videoletture del contatore – e le risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata, in uno alla mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale, dimostrino l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, avente a oggetto la fornitura idrica in favore della CP_2
Tanto premesso, consta che la società attrice ha provato l'esistenza del contratto de quo e l'effettiva erogazione del servizio. Ha dato prova, inoltre, di aver proceduto correttamente con la diffida ad adempiere (all. 3 atto di citazione).
Occorre inoltre evidenziare che, nel contratto di somministrazione, conformemente a quanto stabilito artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e al generale principio della vicinanza della prova, le fatture sono considerate idonee, in linea di massima, a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi della loro specifica e puntuale contestazione da parte dell'utente, nel qual caso l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria e, quindi, a monte, l'effettiva esecuzione della prestazione di cui si pretende il pagamento, deve essere assolto da parte della società di somministrazione, dimostrando con qualunque mezzo la correttezza del dato trascritto nella fattura o la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli reali accertabili mediante le rilevazioni tecniche dell'apposito apparecchio misuratore (cfr. Cass., 2/12/2002, n. 17041; Cass., 28/5/2004,
n. 10313). La Suprema Corte ha chiarito, inoltre, che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: -
l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in pagina 5 di 7 contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 09/01/2020, n. 297).
Nel caso di specie, parte attrice ha depositato sia fatture che rapporti di lettura relativi ai consumi nonché videoletture del contatore, sicché il credito azionato risulta sufficientemente comprovato sia nell'an che nel quantum.
Di converso, alcuna contestazione al riguardo né tantomeno alcuna allegazione di fatto estintivo dell'altrui pretesa ha fornito la convenuta, rimasta contumace.
La domanda va, quindi, accolta.
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento, a titolo di adempimento per la somministrazione di acqua presso la propria abitazione sita in Terracina (LT), via E. Bolognini,
n. 2, dell'importo richiesto da parte attrice e di cui alle fatture azionate, per un importo di €
7.417,23, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Su detta somma, trattandosi di debito di valuta, spettano altresì gli interessi legali. In particolare, va precisato sul punto che, ove il procedimento abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, devono reputarsi applicabili gli interessi “maggiorati” di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284
IV co. c.c. In questo senso, del resto, si è espressa la Suprema Corte, precisando che “la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento”, di guisa che “la norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente”
(Cass. Civ., Sez. 3, 3.1.2023, n. 61). Deve quindi sul punto concludersi che la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali. Alla luce di quanto sopra, poiché gli interessi maggiorati spettano solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (Art. 1284, IV co., c.c.) l'interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale decorrente dalla data di messa in mora alla data di notifica dell'atto di citazione, quello di cui all'art. 1.284, I co. c.c. (interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale (a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al soddisfo) il tasso maggiorato previsto dal quarto comma della citata disposizione.
pagina 6 di 7 Deve invece essere disattesa la domanda volta ad ottenere anche la rivalutazione monetaria, in mancanza di qualsivoglia allegazione prima ancora che di prova in ordine alla sussistenza di un maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224 c.c. e dovendosi in proposito richiamare il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224
c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. Civ., sez. I ,
23/02/2022 , n. 5965).
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, ed applicando i parametri minimi alla luce della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di CP_2
dell'importo di € 7.417,23, oltre interessi legali dalla domanda al saldo nei Controparte_1
termini di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite del CP_2 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in € 264.00 per esborsi e in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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