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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14692/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14692/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. VEZZOLI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MOSCA FEDERICO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/05/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
A. vita separata con obbligo del reciproco mutuo rispetto;
B. assegnazione della casa coniugale con gli arredi/corredi/accessori/e quant'altro contenuto, alla sig.a Pt_1 che la abiterà unitamente ai 4 figli;
[...]
C. alla luce dei fatti successivi alla pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Brescia del 11.04.2023, e a seguito degli accertamenti e dell'istruttoria espletata disporsi la revoca del divieto di avvicinamento imposto al sig. e conseguentemente, disporre l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso CP_1 la madre;
D. ciascun genitore, ove trasferisca residenza o domicilio, dovrà comunicare all'altro, con raccomandata da inviare entro 30 gg, il nuovo indirizzo;
pagina 1 di 4 Per_ E. disporre il diritto di visita del sig. ai due figli e come segue: Sino a che il sig. CP_1 Persona_1 CP_1 non avrà conseguito la patente di guida: il padre terrà con se i figli a settimane alterne un sabato dalle ore 14,00 alle ore 21,00 e una domenica dalle ore 10,00 alle ore 21,00: nel caso in cui i figli abbiano nelle suddette giornate attività extrascolastiche e sportive il padre provvederà in merito. Non appena il sig. conseguirà la CP_1 patente di guida: oltre a quanto stabilito sopra, il padre terrà i figli anche una sera infrasettimanale, dalle ore
19,00 sino alle ore 21,30. Per gli spostamenti: i figli saranno prelevati e riconsegnati dal sig. presso la casa CP_1 materna. Quando il sig. reperirà idonea abitazione: da quel momento il padre potrà tenere con se i figli CP_1 minori una sera infrasettimanale dalle ore 19,00 sino alle ore 21,30 e, a settimane alterne, oltre al giorno infrasettimanale, li terrà anche dalle ore 14,00 del sabato sino alle ore 21,00 della domenica, con pernotto.
Festività: durante le vacanze natalizie il padre terrà i figli con sé 3 giorni consecutivi, durante quelle Pasquali 3 giorni consecutivi e durante quelle vacanze estive 10 giorni consecutivi I figli, alternativamente di anno in anno, trascorreranno la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Lo stesso varrà per il capodanno e l'Epifania, nonché per il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, con la precisazione che il genitore che avrà passato con i figli il giorno del Santo Natale non passerà con gli stessi anche quello della successiva Santa Pasqua;
il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e quelli scolastici ed extra-scolastici dei figli stessi.
F- disporre a carico del sig. ed in favore della sig.ra con decorrenza da Controparte_1 Parte_1 Per_ dicembre 2022, il pagamento a titolo di contributo al mantenimento dei figli, come segue: - per i minori e un assegno mensile di € 180,00, per ciascuno dei due, con decorrenza da dicembre 2022 e fino Per_1 all'indipendenza economica di ciascun figlio: l'assegno sarà soggetto a rivalutazione economica secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 20.5.2026. Il contributo verrà versato entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN [...] intestato alla sig.ra - per la figlia Parte_1 maggiorenne, ma non economicamente indipendente fino al 01.12.2024, un assegno mensile di € 180,00 Per_3 da dicembre 2022 fino al 30.11.2024, per la complessiva somma di € 4.320,00: la predetta somma, ad oggi mai corrisposta, dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN [...] intestato alla sig.ra anche ratealmente ed in base alle disponibilità economiche del sig. Parte_1 CP_1 attesa la Sua ripresa del lavoro avvenuta solo dal mese di aprile 2025 e con contratto part-time. Oltre a tale somma, il sig. dovrà rimborsare alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie dalla medesima CP_1 Pt_1 sostenute per i figli minori da dicembre 2022 (sino al 30.11.2024 limitatamente a , così come disciplinato Per_3 dal Protocollo del 14.7.2016, siglato dai Presidenti del Tribunale di Brescia e dell'Ordine degli avvocati di
Brescia. Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
pagina 2 di 4 G. Attribuzione della totalità dell'assegno unico familiare alla sig.ra in ragione dell'affido Parte_1 esclusivo fino ad oggi e della collocazione dei figli presso la madre e in virtù anche della esclusiva/maggior cura dei figli da parte della madre.
H. I coniugi dichiarano di avere già definito in precedenza gli ulteriori aspetti patrimoniali anche in relazione all'assegno di mantenimento separativo.
I. cessazione del monitoraggio da parte dei competenti Servizi Sociali.
J. spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.12.2022, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con a Adro (Bs) in data 8.2.2003, dalla cui unione erano nati i figli - Controparte_1
il 14.01.2003, - il 26.03.2004, - il 26.08.2009, - il 18.07.2015, esponeva Per_4 Per_3 Per_5 Per_2
che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Era nominato il Curatore speciale dei minori e nella persona dell'avv. Pedrali Nicola. Per_2 Per_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, con ordinanza del 9.5.2023 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti, con monitoraggio dei Servizi sociali.
All'esito del monitoraggio, all'udienza del 20.5.2025 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
pagina 3 di 4 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 CP_1
;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Adro (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2003, parte I, n. 1;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Adro (Bs).
Brescia, camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14692/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. VEZZOLI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MOSCA FEDERICO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/05/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
A. vita separata con obbligo del reciproco mutuo rispetto;
B. assegnazione della casa coniugale con gli arredi/corredi/accessori/e quant'altro contenuto, alla sig.a Pt_1 che la abiterà unitamente ai 4 figli;
[...]
C. alla luce dei fatti successivi alla pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Brescia del 11.04.2023, e a seguito degli accertamenti e dell'istruttoria espletata disporsi la revoca del divieto di avvicinamento imposto al sig. e conseguentemente, disporre l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso CP_1 la madre;
D. ciascun genitore, ove trasferisca residenza o domicilio, dovrà comunicare all'altro, con raccomandata da inviare entro 30 gg, il nuovo indirizzo;
pagina 1 di 4 Per_ E. disporre il diritto di visita del sig. ai due figli e come segue: Sino a che il sig. CP_1 Persona_1 CP_1 non avrà conseguito la patente di guida: il padre terrà con se i figli a settimane alterne un sabato dalle ore 14,00 alle ore 21,00 e una domenica dalle ore 10,00 alle ore 21,00: nel caso in cui i figli abbiano nelle suddette giornate attività extrascolastiche e sportive il padre provvederà in merito. Non appena il sig. conseguirà la CP_1 patente di guida: oltre a quanto stabilito sopra, il padre terrà i figli anche una sera infrasettimanale, dalle ore
19,00 sino alle ore 21,30. Per gli spostamenti: i figli saranno prelevati e riconsegnati dal sig. presso la casa CP_1 materna. Quando il sig. reperirà idonea abitazione: da quel momento il padre potrà tenere con se i figli CP_1 minori una sera infrasettimanale dalle ore 19,00 sino alle ore 21,30 e, a settimane alterne, oltre al giorno infrasettimanale, li terrà anche dalle ore 14,00 del sabato sino alle ore 21,00 della domenica, con pernotto.
Festività: durante le vacanze natalizie il padre terrà i figli con sé 3 giorni consecutivi, durante quelle Pasquali 3 giorni consecutivi e durante quelle vacanze estive 10 giorni consecutivi I figli, alternativamente di anno in anno, trascorreranno la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Lo stesso varrà per il capodanno e l'Epifania, nonché per il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, con la precisazione che il genitore che avrà passato con i figli il giorno del Santo Natale non passerà con gli stessi anche quello della successiva Santa Pasqua;
il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e quelli scolastici ed extra-scolastici dei figli stessi.
F- disporre a carico del sig. ed in favore della sig.ra con decorrenza da Controparte_1 Parte_1 Per_ dicembre 2022, il pagamento a titolo di contributo al mantenimento dei figli, come segue: - per i minori e un assegno mensile di € 180,00, per ciascuno dei due, con decorrenza da dicembre 2022 e fino Per_1 all'indipendenza economica di ciascun figlio: l'assegno sarà soggetto a rivalutazione economica secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 20.5.2026. Il contributo verrà versato entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN [...] intestato alla sig.ra - per la figlia Parte_1 maggiorenne, ma non economicamente indipendente fino al 01.12.2024, un assegno mensile di € 180,00 Per_3 da dicembre 2022 fino al 30.11.2024, per la complessiva somma di € 4.320,00: la predetta somma, ad oggi mai corrisposta, dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN [...] intestato alla sig.ra anche ratealmente ed in base alle disponibilità economiche del sig. Parte_1 CP_1 attesa la Sua ripresa del lavoro avvenuta solo dal mese di aprile 2025 e con contratto part-time. Oltre a tale somma, il sig. dovrà rimborsare alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie dalla medesima CP_1 Pt_1 sostenute per i figli minori da dicembre 2022 (sino al 30.11.2024 limitatamente a , così come disciplinato Per_3 dal Protocollo del 14.7.2016, siglato dai Presidenti del Tribunale di Brescia e dell'Ordine degli avvocati di
Brescia. Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
pagina 2 di 4 G. Attribuzione della totalità dell'assegno unico familiare alla sig.ra in ragione dell'affido Parte_1 esclusivo fino ad oggi e della collocazione dei figli presso la madre e in virtù anche della esclusiva/maggior cura dei figli da parte della madre.
H. I coniugi dichiarano di avere già definito in precedenza gli ulteriori aspetti patrimoniali anche in relazione all'assegno di mantenimento separativo.
I. cessazione del monitoraggio da parte dei competenti Servizi Sociali.
J. spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.12.2022, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con a Adro (Bs) in data 8.2.2003, dalla cui unione erano nati i figli - Controparte_1
il 14.01.2003, - il 26.03.2004, - il 26.08.2009, - il 18.07.2015, esponeva Per_4 Per_3 Per_5 Per_2
che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Era nominato il Curatore speciale dei minori e nella persona dell'avv. Pedrali Nicola. Per_2 Per_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, con ordinanza del 9.5.2023 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti, con monitoraggio dei Servizi sociali.
All'esito del monitoraggio, all'udienza del 20.5.2025 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
pagina 3 di 4 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 CP_1
;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Adro (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2003, parte I, n. 1;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Adro (Bs).
Brescia, camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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