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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/10/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1039/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. EA GH ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1039/2025 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
UG EL e LE TR
ATTRICE
contro di Via Jervis n. 31, cod. fisc. in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Cecchin
CONVENUTO
conclusioni delle parti
per parte attrice Pt_1
in via istruttoria: qualora ritenuto d'uopo ai fini della decisione in ordine all'imputazione delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza “virtuale”, previa acquisizione della documentazione presso Comat S.p.a., in , via Chiusella 2/u, CP_2 disporre CTU intesa a verificare consumi e costi del riscaldamento delle due unità immobiliari della sig.a e la correttezza dell'attribuzione delle spese a ciascuna di Pt_1 esse nel bilancio approvato per la stagione 2022/23 in data 9 ottobre 2023;
- ex art. 210 c.p.c. ordinare al , in persona dell'amministratore Controparte_1
e a COMAT S.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., di esibire in giudizio CP_3 le letture dei ripartitori dei singoli elementi caloriferi delle u.i. della sig.a relativi Pt_1 all'esercizio 2022/2023.
nel merito:
1 richiamato il ricorso introduttivo 21/11/2023, prodotto sub doc.1) del fascicolo di parte istante relativo al procedimento avanti il Giudice di Pace di : CP_2
- dare atto che il solo con la deliberazione dell'assemblea condominiale CP_1 straordinaria delli 3/6/2025 ha provveduto alla ratifica delle delibere assunte invalidamente per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. nell'assemblea ordinaria delli
9/10/2023;
- dare atto che solo con la predetta deliberazione assembleare 3.6.2025 ha rettificato il bilancio consuntivo 2022/2023, invertendo i valori e costi erroneamente attribuiti alle u.i. dell'attrice;
- dare atto che quanto sopra costituisce accoglimento delle domande proposte dalla sig.a
, risultate provate in giudizio;
Pt_1
- conseguentemente respingere tutte le domande avversarie, anche in punto spese di lite;
- liquidare le spese di lite a favore della attrice.
per parte convenuta Controparte_1
- dichiarare l'inammissibilità delle nuove e diverse domande avversarie rispetto a quelle formulate in ricorso 21.11.2023 per essere le stesse tardive;
- dichiarare in ogni caso cessata la materia del contendere per le ragioni meglio descritte in narrativa.
- In ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. A seguito di declaratoria di incompetenza per valore da parte del Giudice di Pace di , CP_2
riassumeva la controversia avanti al Tribunale di Ivrea chiedendo l'annullamento Parte_1 della delibera dell'assemblea condominiale del del 9.10.2023 in quanto Controparte_1 assunta in sua assenza senza che nei suoi confronti fosse stato rispettato il termine di cui all'art. 66 disp. att. c.p.c.
2. Costituitosi nel giudizio avanti al Tribunale, il chiedeva dichiararsi Controparte_1 cessata la materia del contendere in quanto in data 3.6.2025 l'assemblea condominiale, a seguito di avvenuta regolare convocazione dell'attrice, aveva ratificato la delibera del 9.10.2023 provvedendo altresì a una inversione (invariato il saldo finale) dei consumi attribuiti ai due alloggi di proprietà dell'attrice nel bilancio consuntivo 2022/2023.
All'udienza del 15.10.2025 le parti chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere;
residuando un contrasto in punto spese di lite, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281sexies c.p.c.; il giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
2 *
3. La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere della lite tra le parti, per la sopravvenienza di un fatto che le privi di ogni interesse a proseguire il giudizio: secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e consolidato «il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale» (Cass. III, 11 gennaio
2006, n. 271, Rv. 587112 – 01).
In applicazione di tale principio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché nel caso di specie:
(i) all'udienza del 15.10.2025 le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
(ii) in ogni caso, l'avvenuta ratifica della delibera del 9.10.2023 da parte della delibera del 3.6.2025 (assemblea alla quale è pacifica tra le parti l'avvenuta regolare convocazione dell'attrice
) è idonea a sanare il vizio formale dell'omessa tempestiva convocazione dell'attrice per Pt_1
l'assemblea del 9.10.2023. D'altronde, è la stessa attrice a manifestare che la sopravvenuta delibera del 3.6.2025 è integralmente satisfattiva delle pretese dalla stessa avanzate nel presente giudizio (cfr. conclusioni dell'attrice rassegnate in memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c., sopra riportate).
4. Permanendo controversia tra le parti in punto spese di lite, occorre individuare la parte virtualmente soccombente.
4.1. Si premette che le spese del giudizio che questo giudice può liquidare sono esclusivamente quelle relative alle fasi svolte avanti al Tribunale. Infatti, è pur vero che il Giudice di Pace nell'ordinanza con cui ha declinato la propria competenza non ha provveduto sulle spese (cfr. doc. b attrice): si tratta, tuttavia, di omessa pronuncia e, pertanto, la parte interessata alla liquidazione delle spese per l'attività svolta avanti al Giudice di Pace (compresa quella per il procedimento di mediazione, considerato che tale procedimento è stato svolto pendente il procedimento avanti al Giudice di Pace) avrebbe dovuto appellare l'ordinanza.
La Corte di legittimità ha infatti ha affermato il «principio di diritto per cui il giudice che si dichiara incompetente deve provvedere sulle spese della fase di giudizio svoltasi davanti a lui (e la relativa statuizione è appellabile, e non impugnabile con regolamento di competenza: cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21697 del 20/10/2011, Rv. 620334; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23727 del
19/11/2015, Rv. 638092; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016, Rv. 639916). Necessario corollario del suddetto principio è che il giudice davanti al quale il processo sia riassunto deve provvedere solo sulle spese della fase della riassunzione e non anche su quelle della fase svoltasi
3 davanti al giudice incompetente» (Cass. III, 7 febbraio 2017, n. 3122, in motivazione punto 1; principi ribaditi da Cass. II, 12 dicembre 2023, n. 34670, in motivazione punto 1.1.).
4.2. Nel presente giudizio – ai soli fini della soccombenza virtuale – vengono esaminati i vizi della delibera condominiale del 9.10.2023, limitatamente a quelli proposti avanti al Tribunale purché, ovviamente, fossero già stati ritualmente proposti avanti al Giudice di Pace.
A tal fine si osserva che:
(i) la circostanza che l'attrice abbia inizialmente adito il Giudice di Pace in assenza di difensore non comporta l'inammissibilità della domanda considerato che, come riferito dallo stesso convenuto (comparsa di costituzione pag. 2), a seguito dell'ordinanza 10.7.2024 con CP_1 cui il Giudice di Pace invitava a sanare il vizio di costituzione (doc. 4 e Pt_1 CP_1
provvedeva in tal senso ricostituendosi assistita da difensori (doc. 6 . Ciò è Pt_1 CP_1 avvenuto conformemente al disposto dell'art. 182 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. 149/2022), con conseguente sanatoria retroattiva dell'assenza di difensore;
(ii) l'omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria prima del giudizio non comporta l'improcedibilità della domanda, considerato che nella specie – conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 – a seguito del rilievo che la condizione di procedibilità non era stata soddisfatta il procedimento di mediazione è stato instaurato e si è concluso con esito negativo (doc. 5 ; CP_1
(iii) la delibera risulta tempestivamente impugnata (art. 1137, comma 2, c.c.) considerato che l'attrice era assente all'assemblea del 9.10.2023 (circostanza pacifica), il relativo verbale le è stato comunicato in data 4.11.2023 (circostanza pacifica) e il ricorso è stato depositato avanti al
Giudice di Pace in data 21.11.2023.
Ciò posto, deve osservarsi che il (solo) vizio della delibera del 9.10.2023 riproposto avanti al
Tribunale (omesso rispetto del termine di convocazione di cui all'art. 66 disp. att. c.p.c.), sarebbe stato esaminabile nel merito in quanto fin dal ricorso introduttivo del giudizio avanti al Giudice di Pace erano presenti tutti gli elementi di tale domanda, ossia:
-le indicazioni degli elementi in fatto a sostegno della domanda [data di ricevimento della convocazione (6.10.2023), data di svolgimento dell'assemblea condominiale (8.10.2023 prima convocazione;
9.10.2023 seconda convocazione), non partecipazione dell'attrice all'assemblea, data di ricevimento del verbale dell'assemblea del 9.10.2023 (4.11.2023)];
-l'indicazione del vizio lamentato (ossia, il mancato rispetto del termine di 5 cinque giorni tra la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea);
-la richiesta di annullamento della delibera condominiale (cfr. punto 10 del ricorso nel paragrafo
“chiede”).
Il vizio lamentato sarebbe stato ritenuto sussistente. Infatti, né nella memoria di costituzione avanti al Giudice di Pace né successivamente il ha specificatamente Controparte_1 contestato le seguenti circostanze in fatto, allegate fin dall'atto introduttivo da : Pt_1
4 -la convocazione per l'assemblea condominiale è stata consegnata a in data 6.10.2023; Pt_1
-l'assemblea condominiale si è svolta in data 9.10.2023 e non ha partecipato a tale Pt_1 assemblea.
Da tali circostanze di fatto, che vengono poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., emerge che il termine di 5 giorni previsto dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.p.c. non è stato rispettato;
ciò avrebbe dunque comportato l'annullamento della delibera condominiale.
5. Da quanto sopra esposto emerge quindi che soccombente virtuale è il convenuto CP_1 che, pertanto, deve essere condannato alle spese del presente giudizio.
Quanto al valore della controversia, esso deve essere ritenuto indeterminabile in quanto è stato fatto valere esclusivamente un vizio formale (mancato rispetto del termine per la convocazione dei condomini) della delibera assembleare. Ciò in quanto l'art. 5, comma 1, d.m. 55/2014 prevede che ai fini dell'individuazione del valore della domanda occorre riferirsi a quanto previsto dal c.p.c. e, con particolare riferimento all'oggetto della presente controversia, la Corte di legittimità ha ritenuto che «in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100
c.p.c. come condizione dell'anzidetta azione di annullamento, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (Cass. n. 2999 del 2010):
l'azione di annullamento di una delibera assembleare, quindi, può essere proposta al solo fine di determinarne la rimozione, pur quando il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore; in tal caso, però, la domanda proposta in giudizio, avendo ad oggetto solo l'accertamento del vizio formale dedotto e non anche della lesione ad un interesse dell'attore suscettibile di essere quantificato, per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta, in una somma di denaro, ha valore indeterminabile ed appartiene, pertanto, alla competenza residuale del tribunale» (Cass. VI-2, 20 luglio 2020, n. 15434, in motivazione punto 4.4.).
Le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 5.200,01-26.000,00 [valore indeterminabile minimo;
cfr. art. 5, comma 6, d.m. 55/2014 secondo cui “le cause di valore interminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a € 26.000,00” (e dunque almeno pari a € 26.000,00) e la tabella n. 2 d.m. 55/2014 che prevede scaglioni così delimitati:
“da € 5.200,01 a € 26.000,00” e da “€ 26.000,01 a € 52.000,00”] – in dispositivo sulla base dei valori minimi per tutte le fasi (tenuto conto della definizione della controversia all'esito della prima e unica udienza, nonché del fatto che la controversia avanti al Tribunale ha avuto un oggetto addirittura ridotto rispetto a quello avanti al Giudice di Pace e, pertanto, le difese avversarie erano sostanzialmente già note con conseguente evidente minor difficoltà della controversia).
P.Q.M.
5 il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite liquidate in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 237,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00) e successive occorrende.
Ivrea, 15/10/2025
Il Giudice
EA GH
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. EA GH ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1039/2025 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
UG EL e LE TR
ATTRICE
contro di Via Jervis n. 31, cod. fisc. in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Cecchin
CONVENUTO
conclusioni delle parti
per parte attrice Pt_1
in via istruttoria: qualora ritenuto d'uopo ai fini della decisione in ordine all'imputazione delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza “virtuale”, previa acquisizione della documentazione presso Comat S.p.a., in , via Chiusella 2/u, CP_2 disporre CTU intesa a verificare consumi e costi del riscaldamento delle due unità immobiliari della sig.a e la correttezza dell'attribuzione delle spese a ciascuna di Pt_1 esse nel bilancio approvato per la stagione 2022/23 in data 9 ottobre 2023;
- ex art. 210 c.p.c. ordinare al , in persona dell'amministratore Controparte_1
e a COMAT S.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., di esibire in giudizio CP_3 le letture dei ripartitori dei singoli elementi caloriferi delle u.i. della sig.a relativi Pt_1 all'esercizio 2022/2023.
nel merito:
1 richiamato il ricorso introduttivo 21/11/2023, prodotto sub doc.1) del fascicolo di parte istante relativo al procedimento avanti il Giudice di Pace di : CP_2
- dare atto che il solo con la deliberazione dell'assemblea condominiale CP_1 straordinaria delli 3/6/2025 ha provveduto alla ratifica delle delibere assunte invalidamente per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. nell'assemblea ordinaria delli
9/10/2023;
- dare atto che solo con la predetta deliberazione assembleare 3.6.2025 ha rettificato il bilancio consuntivo 2022/2023, invertendo i valori e costi erroneamente attribuiti alle u.i. dell'attrice;
- dare atto che quanto sopra costituisce accoglimento delle domande proposte dalla sig.a
, risultate provate in giudizio;
Pt_1
- conseguentemente respingere tutte le domande avversarie, anche in punto spese di lite;
- liquidare le spese di lite a favore della attrice.
per parte convenuta Controparte_1
- dichiarare l'inammissibilità delle nuove e diverse domande avversarie rispetto a quelle formulate in ricorso 21.11.2023 per essere le stesse tardive;
- dichiarare in ogni caso cessata la materia del contendere per le ragioni meglio descritte in narrativa.
- In ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. A seguito di declaratoria di incompetenza per valore da parte del Giudice di Pace di , CP_2
riassumeva la controversia avanti al Tribunale di Ivrea chiedendo l'annullamento Parte_1 della delibera dell'assemblea condominiale del del 9.10.2023 in quanto Controparte_1 assunta in sua assenza senza che nei suoi confronti fosse stato rispettato il termine di cui all'art. 66 disp. att. c.p.c.
2. Costituitosi nel giudizio avanti al Tribunale, il chiedeva dichiararsi Controparte_1 cessata la materia del contendere in quanto in data 3.6.2025 l'assemblea condominiale, a seguito di avvenuta regolare convocazione dell'attrice, aveva ratificato la delibera del 9.10.2023 provvedendo altresì a una inversione (invariato il saldo finale) dei consumi attribuiti ai due alloggi di proprietà dell'attrice nel bilancio consuntivo 2022/2023.
All'udienza del 15.10.2025 le parti chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere;
residuando un contrasto in punto spese di lite, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281sexies c.p.c.; il giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
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3. La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere della lite tra le parti, per la sopravvenienza di un fatto che le privi di ogni interesse a proseguire il giudizio: secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e consolidato «il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale» (Cass. III, 11 gennaio
2006, n. 271, Rv. 587112 – 01).
In applicazione di tale principio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché nel caso di specie:
(i) all'udienza del 15.10.2025 le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
(ii) in ogni caso, l'avvenuta ratifica della delibera del 9.10.2023 da parte della delibera del 3.6.2025 (assemblea alla quale è pacifica tra le parti l'avvenuta regolare convocazione dell'attrice
) è idonea a sanare il vizio formale dell'omessa tempestiva convocazione dell'attrice per Pt_1
l'assemblea del 9.10.2023. D'altronde, è la stessa attrice a manifestare che la sopravvenuta delibera del 3.6.2025 è integralmente satisfattiva delle pretese dalla stessa avanzate nel presente giudizio (cfr. conclusioni dell'attrice rassegnate in memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c., sopra riportate).
4. Permanendo controversia tra le parti in punto spese di lite, occorre individuare la parte virtualmente soccombente.
4.1. Si premette che le spese del giudizio che questo giudice può liquidare sono esclusivamente quelle relative alle fasi svolte avanti al Tribunale. Infatti, è pur vero che il Giudice di Pace nell'ordinanza con cui ha declinato la propria competenza non ha provveduto sulle spese (cfr. doc. b attrice): si tratta, tuttavia, di omessa pronuncia e, pertanto, la parte interessata alla liquidazione delle spese per l'attività svolta avanti al Giudice di Pace (compresa quella per il procedimento di mediazione, considerato che tale procedimento è stato svolto pendente il procedimento avanti al Giudice di Pace) avrebbe dovuto appellare l'ordinanza.
La Corte di legittimità ha infatti ha affermato il «principio di diritto per cui il giudice che si dichiara incompetente deve provvedere sulle spese della fase di giudizio svoltasi davanti a lui (e la relativa statuizione è appellabile, e non impugnabile con regolamento di competenza: cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21697 del 20/10/2011, Rv. 620334; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23727 del
19/11/2015, Rv. 638092; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016, Rv. 639916). Necessario corollario del suddetto principio è che il giudice davanti al quale il processo sia riassunto deve provvedere solo sulle spese della fase della riassunzione e non anche su quelle della fase svoltasi
3 davanti al giudice incompetente» (Cass. III, 7 febbraio 2017, n. 3122, in motivazione punto 1; principi ribaditi da Cass. II, 12 dicembre 2023, n. 34670, in motivazione punto 1.1.).
4.2. Nel presente giudizio – ai soli fini della soccombenza virtuale – vengono esaminati i vizi della delibera condominiale del 9.10.2023, limitatamente a quelli proposti avanti al Tribunale purché, ovviamente, fossero già stati ritualmente proposti avanti al Giudice di Pace.
A tal fine si osserva che:
(i) la circostanza che l'attrice abbia inizialmente adito il Giudice di Pace in assenza di difensore non comporta l'inammissibilità della domanda considerato che, come riferito dallo stesso convenuto (comparsa di costituzione pag. 2), a seguito dell'ordinanza 10.7.2024 con CP_1 cui il Giudice di Pace invitava a sanare il vizio di costituzione (doc. 4 e Pt_1 CP_1
provvedeva in tal senso ricostituendosi assistita da difensori (doc. 6 . Ciò è Pt_1 CP_1 avvenuto conformemente al disposto dell'art. 182 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. 149/2022), con conseguente sanatoria retroattiva dell'assenza di difensore;
(ii) l'omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria prima del giudizio non comporta l'improcedibilità della domanda, considerato che nella specie – conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 – a seguito del rilievo che la condizione di procedibilità non era stata soddisfatta il procedimento di mediazione è stato instaurato e si è concluso con esito negativo (doc. 5 ; CP_1
(iii) la delibera risulta tempestivamente impugnata (art. 1137, comma 2, c.c.) considerato che l'attrice era assente all'assemblea del 9.10.2023 (circostanza pacifica), il relativo verbale le è stato comunicato in data 4.11.2023 (circostanza pacifica) e il ricorso è stato depositato avanti al
Giudice di Pace in data 21.11.2023.
Ciò posto, deve osservarsi che il (solo) vizio della delibera del 9.10.2023 riproposto avanti al
Tribunale (omesso rispetto del termine di convocazione di cui all'art. 66 disp. att. c.p.c.), sarebbe stato esaminabile nel merito in quanto fin dal ricorso introduttivo del giudizio avanti al Giudice di Pace erano presenti tutti gli elementi di tale domanda, ossia:
-le indicazioni degli elementi in fatto a sostegno della domanda [data di ricevimento della convocazione (6.10.2023), data di svolgimento dell'assemblea condominiale (8.10.2023 prima convocazione;
9.10.2023 seconda convocazione), non partecipazione dell'attrice all'assemblea, data di ricevimento del verbale dell'assemblea del 9.10.2023 (4.11.2023)];
-l'indicazione del vizio lamentato (ossia, il mancato rispetto del termine di 5 cinque giorni tra la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea);
-la richiesta di annullamento della delibera condominiale (cfr. punto 10 del ricorso nel paragrafo
“chiede”).
Il vizio lamentato sarebbe stato ritenuto sussistente. Infatti, né nella memoria di costituzione avanti al Giudice di Pace né successivamente il ha specificatamente Controparte_1 contestato le seguenti circostanze in fatto, allegate fin dall'atto introduttivo da : Pt_1
4 -la convocazione per l'assemblea condominiale è stata consegnata a in data 6.10.2023; Pt_1
-l'assemblea condominiale si è svolta in data 9.10.2023 e non ha partecipato a tale Pt_1 assemblea.
Da tali circostanze di fatto, che vengono poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., emerge che il termine di 5 giorni previsto dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.p.c. non è stato rispettato;
ciò avrebbe dunque comportato l'annullamento della delibera condominiale.
5. Da quanto sopra esposto emerge quindi che soccombente virtuale è il convenuto CP_1 che, pertanto, deve essere condannato alle spese del presente giudizio.
Quanto al valore della controversia, esso deve essere ritenuto indeterminabile in quanto è stato fatto valere esclusivamente un vizio formale (mancato rispetto del termine per la convocazione dei condomini) della delibera assembleare. Ciò in quanto l'art. 5, comma 1, d.m. 55/2014 prevede che ai fini dell'individuazione del valore della domanda occorre riferirsi a quanto previsto dal c.p.c. e, con particolare riferimento all'oggetto della presente controversia, la Corte di legittimità ha ritenuto che «in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100
c.p.c. come condizione dell'anzidetta azione di annullamento, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (Cass. n. 2999 del 2010):
l'azione di annullamento di una delibera assembleare, quindi, può essere proposta al solo fine di determinarne la rimozione, pur quando il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore; in tal caso, però, la domanda proposta in giudizio, avendo ad oggetto solo l'accertamento del vizio formale dedotto e non anche della lesione ad un interesse dell'attore suscettibile di essere quantificato, per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta, in una somma di denaro, ha valore indeterminabile ed appartiene, pertanto, alla competenza residuale del tribunale» (Cass. VI-2, 20 luglio 2020, n. 15434, in motivazione punto 4.4.).
Le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 5.200,01-26.000,00 [valore indeterminabile minimo;
cfr. art. 5, comma 6, d.m. 55/2014 secondo cui “le cause di valore interminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a € 26.000,00” (e dunque almeno pari a € 26.000,00) e la tabella n. 2 d.m. 55/2014 che prevede scaglioni così delimitati:
“da € 5.200,01 a € 26.000,00” e da “€ 26.000,01 a € 52.000,00”] – in dispositivo sulla base dei valori minimi per tutte le fasi (tenuto conto della definizione della controversia all'esito della prima e unica udienza, nonché del fatto che la controversia avanti al Tribunale ha avuto un oggetto addirittura ridotto rispetto a quello avanti al Giudice di Pace e, pertanto, le difese avversarie erano sostanzialmente già note con conseguente evidente minor difficoltà della controversia).
P.Q.M.
5 il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite liquidate in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 237,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00) e successive occorrende.
Ivrea, 15/10/2025
Il Giudice
EA GH
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