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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/11/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1722/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato in data 11.06.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10731, pubblicata il 11.12.2024 e non notificata TRA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Gasparini Pt_1
(C.F. ), IC IA (C.F. ) e IA RS C.F._1 C.F._2
(C.F. ) C.F._3
-APPELLANTE- CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Milano (C.F. ) P.IVA_2
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10731, pubblicata in data 11.12.2024 in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981.
CONCLUSIONI:
Per Pt_1
L'Ecc.ma Corte di Appello di Milano voglia, in accoglimento del promosso appello, adversis rejectis,
- in via preliminare e cautelare: sospendere inaudita altera parte e/o previa fissazione di apposita udienza l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., considerata la sussistenza dei gravi motivi e del possibile grave pregiudizio in capo all'esponente stante la palese fondatezza del gravame e il grave pregiudizio per l'esponente;
pagina 1 di 6 - nel merito: riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 10731/2024, resa nel giudizio avente R.G. n. 3619/2024, resa ex art. 281sexies c.p.c. e, per l'effetto, annullare il Decreto n. 449658 del 22/11/2023 emesso dal Dipartimento Controparte_2 del Tesoro in quanto erroneo, infondato e/o illegittimo per i motivi meglio descritti nel ricorso e condannare dunque il – a Controparte_3 rifondere l'esponente di quanto già corrisposto e sequestrato.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia la Corte adita rigettare l'impugnazione avversaria. Vinte le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio
Con ricorso ex art. 6 d. lgs. 150/2011 depositato in data 23 gennaio 2024 proponeva Pt_1 opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso il decreto n. 449658 del 22 novembre 2023 emesso dal , con cui gli è Controparte_3 stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 244.544,00 per la violazione dell'art. 3 d. lgs. 195/2008, segnatamente per aver omesso di dichiarare, all'ingresso nel territorio dello Stato, il trasporto di denaro contante in diverse valute, per un valore complessivo di € 30.810,94, e di n. 9 assegni bancari esteri per un valore complessivo di € 1.395.299,06. Il ricorrente, in particolare, deduceva: la nullità dell'accertamento in quanto eseguito senza che lo stesso fosse stato messo nelle condizioni di comprendere appieno gli obblighi dichiarativi su di lui gravanti in ragione delle modalità di conduzione dell'accertamento e della barriera linguistica di fatto sussistente;
l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'irrogazione della sanzione, atteso che gli accertatori avevano omesso di considerare la presenza di altre persone, alle quali era da imputarsi parte del denaro contante rinvenuto in suo possesso;
la non equiparabilità degli assegni al denaro contante, trattandosi di titoli scaduti o privi di data, pertanto non negoziabili;
la sussistenza della buona fede ex art. 3 legge 689/81 per carenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa in capo al ricorrente;
in subordine, la sproporzione della sanzione inflitta e l'applicabilità della riduzione al di sotto del minimo edittale prevista dall'art. 7 d. lgs. 472/1997. Contr Con rituale comparsa di risposta si costituiva in giudizio il contestando in fatto e in diritto la pretesa di parte ricorrente e chiedendone il rigetto.
In data 11 dicembre 2024 il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza oggetto della presente impugnazione con la quale respingeva il ricorso condannando alle spese parte ricorrente.
Il presente grado di appello
Avverso la suddetta sentenza, interponeva appello deducendone l'erroneità sulla base Pt_1 di quattro motivi.
pagina 2 di 6 Con il primo motivo l'appellante censurava la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittima la sanzione irrogata, alla luce delle modalità con cui si era svolto l'accertamento, che invece, a parere del ricorrente, non gli avevano consentito di rendere una dichiarazione consapevole in ordine ai valori trasportati: ciò, in primo luogo, in quanto il controllo era avvenuto all'uscita dall'aereo e non nella zona doganale ove sono affissi cartelli e avvisi che informano i passeggeri degli obblighi di dichiarazione e delle relative sanzioni;
inoltre, gli accertatori si erano avvalsi della collaborazione di un interprete di lingua inglese, le cui comunicazioni erano state poi tradotte in cinese dall'assistente del sig. Hao1, evenienza questa che avrebbe compromesso l'effettiva comprensione da parte del ricorrente degli obblighi di dichiarazione sullo stesso gravanti.
Part Con il secondo e terzo motivo di gravame, lamentava la carenza dei presupposti oggettivi
– ritenuti invece sussistenti dal giudice di prime cure – della violazione contestata in relazione al trasporto di valori, atteso che gli accertatori avevano omesso di considerare che parte del Part denaro contante, come dichiarato dallo stesso nel corso del controllo, apparteneva alle persone che viaggiavano insieme a lui;
con riferimento agli assegni, invece, l'appellante evidenziava la non riconducibilità degli stessi a strumenti negoziali rispetto ai quali vige un obbligo di dichiarazione, trattandosi di titoli scaduti o privi di data.
Infine, con l'ultimo motivo d'appello, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 3 l. 689/1981.
L'appellante chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. Contr Fissata l'udienza per la discussione del ricorso, si costituiva il con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sanzione amministrativa irrogata.
All'udienza dell'11 novembre 2025 le parti discutevano oralmente la causa: nel corso della discussione, la difesa di oltre a riportarsi al contenuto degli atti depositati, precisava Pt_1 che gli assegni trasportati dal suo assistito erano stati emessi nel periodo del Capodanno cinese per essere distribuiti ad amici e familiari, secondo quanto imposto dalle usanze tradizionali del Part paese di origine di All'esito della trattazione, la Corte pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Quanto al primo motivo, le argomentazioni svolte dall'appellante sono inconsistenti. La circostanza che il controllo sia avvenuto in una zona in cui non erano presenti cartelli o avvisi relativi agli obblighi dichiarativi gravanti sui passeggeri non determina l'invalidità del controllo Part medesimo, atteso che è stato preventivamente avvisato dai funzionari dell' Parte_2 degli obblighi dichiarativi previsti dal d. lgs. 195/2008 in materia di trasporto di valuta
[...] 1 La quale, oltre a non essere una traduttrice professionista, non possiede, a dire del ricorrente, una conoscenza approfondita della lingua inglese. pagina 3 di 6 e/o titoli, come emerge dal verbale di accertamento, atto al quale è attribuita fede privilegiata, censurabile esclusivamente con querela di falso (Cass., Sez. Un., n. 17355 del 2009).
Senza contare che, in ogni caso, è onere di coloro che fanno ingresso nel territorio nazionale informarsi in ordine alle disposizioni vigenti in materia di esportazione di denaro, tanto è vero che l'art. 3, co. 2 del d. lgs. 195/2008 impone ai dichiaranti di trasmettere la dichiarazione relativa al trasporto di valori telematicamente prima dell'attraversamento della frontiera, ovvero di consegnarla al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine, onere Part quest'ultimo non assolto dal sig.
Del pari, sono prive di rilievo le censure relative all'asserita mancata comprensione, da parte del ricorrente, degli obblighi di dichiarazione stabiliti dalla legge: sul punto, l'appellante lamenta che il controllo sia stato condotto con l'assistenza di un interprete di lingua inglese e che pertanto lo stesso non sia stato posto nelle condizioni di comprendere appieno l'entità e le conseguenze dell'accertamento.
Sotto questo profilo, non vi è motivo di ritenere che la nomina di un interprete di lingua inglese abbia pregiudicato i diritti di difesa dell'ingiunto, il quale, come correttamente già osservato dal giudice di primo grado, non solo ha risposto alle domande poste dagli accertatori in maniera coerente e logica, ma, a seguito dell'irrogazione della sanzione, si è avvalso di tutti gli strumenti predisposti dall'ordinamento per ricorrere avverso la contestazione e il sequestro.
Inoltre, è opportuno ribadire che secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità la mancata traduzione del verbale di contestazione di illecito amministrativo non costituisce motivo di invalidità del verbale stesso (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 10923 del 26.04.2021).
Sono altresì infondati i motivi d'appello relativi all'asserita carenza dei presupposti oggettivi per l'irrogazione della sanzione.
Per quanto concerne il denaro contante, il rilievo che lo stesso fosse riconducibile ai soggetti Part che viaggiavano con non ha pregio: secondo la normativa vigente l'obbligo di dichiarazione grava su colui che trasporta o detiene il denaro, indipendentemente dal fatto che lo stesso appartenga ad altre persone. Sotto questo profilo, non v'è dubbio che il denaro sia Part stato rinvenuto sulla persona di e all'interno della valigetta dal medesimo trasportata: di qui, la sussistenza del relativo obbligo dichiarativo in capo al predetto.
Allo stesso modo, devono essere disattese le doglianze concernenti gli assegni. L'art. 1 del d. lgs. 195/2008, invero, equipara al denaro contante – rispetto al quale vige un obbligo di dichiarazione – gli strumenti negoziabili al portatore, ossia quegli strumenti che autorizzano i loro portatori ad esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Il successivo art. 3 del decreto citato esclude la sussistenza dell'obbligo dichiarativo solamente in relazione ai titoli che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Part Ebbene, degli assegni trovati in possesso di otto sono risultati privi dell'indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità2, con la conseguenza che il predetto avrebbe dovuto dichiararne il trasporto all'ingresso nel territorio nazionale. Tale adempimento, come 2 Giova precisare che uno degli assegni è stato escluso dall'obbligo dichiarativo, con conseguente rideterminazione della sanzione, in quanto recante l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. pagina 4 di 6 più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, è preordinato alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere e le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa in materia mirano, perciò, a colpire non i trasferimenti di denaro di illecita provenienza, bensì a monitorare il trasferimento di titoli potenzialmente idonei a costituire rapporti obbligatori3. In proposito, la circostanza che i titoli in questione fossero scaduti e/o privi di data non appare idonea ad escludere l'obbligo di dichiarazione, atteso che l'astratta idoneità a costituire rapporti obbligatori con soggetti non residenti nello Stato è ravvisabile anche in titoli mancanti della data, del luogo di emissione o della firma di girata, ovvero in titoli postdatati o con data falsa, privi di copertura o non onorabili4.
Nel caso di specie – come correttamente rilevato dal giudice di prime cure – gli assegni rinvenuti riportavano la firma del soggetto emittente sicché, ancorché scaduti o privi di data, avrebbero potuto essere impiegati per il rilascio di garanzia o come promessa di pagamento.
Nessuna rilevanza può essere attribuita alle motivazioni addotte – peraltro per la prima volta in sede discussione orale della causa – per giustificare il possesso degli assegni da parte del sig. Part
segnatamente il fatto che gli assegni in questione erano destinati ad essere distribuiti tra amici e familiari in occasione del Capodanno, come vuole la tradizione cinese. Basti, infatti, ribadire che l'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto ha carattere oggettivo, perfezionandosi con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale competente.
Da ultimo, anche le censure svolte in relazione all'elemento soggettivo non possono trovare accoglimento. In tema di illeciti amministrativi, infatti, l'applicazione dell'esimente prevista dal secondo comma dell'art. 3 l. 689/1981 presuppone la dimostrazione, da parte dell'autore della violazione, della sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nel trasgressore il convincimento della liceità del suo comportamento e dell'avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva5. Ne consegue che la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza6.
Al contrario, nel caso in esame, già si è avuto modo di rimarcare che gravava sull'odierno appellante l'onere di informarsi in ordine alla normativa vigente in tema di trasporto di valori e alle prescrizioni previste dalla legge con riferimento agli obblighi di dichiarazione sussistenti al momento dell'ingresso nel territorio nazionale. E ciò a maggior ragione se si considera che lo stesso ingiunto ha affermato, in sede di accertamento, che la trasferta intrapresa in Italia era legata alla professione di imprenditore commerciale dal medesimo svolta, rendendo ancor più evidente la negligenza serbata dal predetto rispetto alla mancata verifica delle disposizioni vigenti in materia. Part D'altra parte, depone nel senso dell'assenza di buona fede in capo al sig. la circostanza che lo stesso, nel corso del controllo, abbia dichiarato di trasportare somme in denaro contante poi rivelatesi non corrispondenti, per entità e valuta, a quelle effettivamente rinvenute in suo possesso.
Alla stregua delle risultanze sin qui illustrate, reputa questo Collegio che l'appello proposto debba essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM n. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio e introduzione, minimi per le fasi di trattazione e decisione.
Sussistono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1 quater, comma inserito all'art. 1, co. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 10731/2024 pubblicata in data 11.12.2024 dal Tribunale di Milano così provvede:
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida Pt_1 ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.603,00, oltre spese ed oneri accessori se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Pt_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1 quater, comma inserito dall'art. 1, co. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 11 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
Bozza di provvedimento redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Maddalena Braga
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 11894 del 2024. 4 Cass. Civ., Sez. V, sentenza n. 13670 del 2009. 5 Cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Trib., sentenza n. 23019 del 2009. 6 Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 6018 del 2009. pagina 5 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato in data 11.06.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10731, pubblicata il 11.12.2024 e non notificata TRA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Gasparini Pt_1
(C.F. ), IC IA (C.F. ) e IA RS C.F._1 C.F._2
(C.F. ) C.F._3
-APPELLANTE- CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Milano (C.F. ) P.IVA_2
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10731, pubblicata in data 11.12.2024 in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981.
CONCLUSIONI:
Per Pt_1
L'Ecc.ma Corte di Appello di Milano voglia, in accoglimento del promosso appello, adversis rejectis,
- in via preliminare e cautelare: sospendere inaudita altera parte e/o previa fissazione di apposita udienza l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., considerata la sussistenza dei gravi motivi e del possibile grave pregiudizio in capo all'esponente stante la palese fondatezza del gravame e il grave pregiudizio per l'esponente;
pagina 1 di 6 - nel merito: riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 10731/2024, resa nel giudizio avente R.G. n. 3619/2024, resa ex art. 281sexies c.p.c. e, per l'effetto, annullare il Decreto n. 449658 del 22/11/2023 emesso dal Dipartimento Controparte_2 del Tesoro in quanto erroneo, infondato e/o illegittimo per i motivi meglio descritti nel ricorso e condannare dunque il – a Controparte_3 rifondere l'esponente di quanto già corrisposto e sequestrato.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia la Corte adita rigettare l'impugnazione avversaria. Vinte le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio
Con ricorso ex art. 6 d. lgs. 150/2011 depositato in data 23 gennaio 2024 proponeva Pt_1 opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso il decreto n. 449658 del 22 novembre 2023 emesso dal , con cui gli è Controparte_3 stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 244.544,00 per la violazione dell'art. 3 d. lgs. 195/2008, segnatamente per aver omesso di dichiarare, all'ingresso nel territorio dello Stato, il trasporto di denaro contante in diverse valute, per un valore complessivo di € 30.810,94, e di n. 9 assegni bancari esteri per un valore complessivo di € 1.395.299,06. Il ricorrente, in particolare, deduceva: la nullità dell'accertamento in quanto eseguito senza che lo stesso fosse stato messo nelle condizioni di comprendere appieno gli obblighi dichiarativi su di lui gravanti in ragione delle modalità di conduzione dell'accertamento e della barriera linguistica di fatto sussistente;
l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'irrogazione della sanzione, atteso che gli accertatori avevano omesso di considerare la presenza di altre persone, alle quali era da imputarsi parte del denaro contante rinvenuto in suo possesso;
la non equiparabilità degli assegni al denaro contante, trattandosi di titoli scaduti o privi di data, pertanto non negoziabili;
la sussistenza della buona fede ex art. 3 legge 689/81 per carenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa in capo al ricorrente;
in subordine, la sproporzione della sanzione inflitta e l'applicabilità della riduzione al di sotto del minimo edittale prevista dall'art. 7 d. lgs. 472/1997. Contr Con rituale comparsa di risposta si costituiva in giudizio il contestando in fatto e in diritto la pretesa di parte ricorrente e chiedendone il rigetto.
In data 11 dicembre 2024 il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza oggetto della presente impugnazione con la quale respingeva il ricorso condannando alle spese parte ricorrente.
Il presente grado di appello
Avverso la suddetta sentenza, interponeva appello deducendone l'erroneità sulla base Pt_1 di quattro motivi.
pagina 2 di 6 Con il primo motivo l'appellante censurava la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittima la sanzione irrogata, alla luce delle modalità con cui si era svolto l'accertamento, che invece, a parere del ricorrente, non gli avevano consentito di rendere una dichiarazione consapevole in ordine ai valori trasportati: ciò, in primo luogo, in quanto il controllo era avvenuto all'uscita dall'aereo e non nella zona doganale ove sono affissi cartelli e avvisi che informano i passeggeri degli obblighi di dichiarazione e delle relative sanzioni;
inoltre, gli accertatori si erano avvalsi della collaborazione di un interprete di lingua inglese, le cui comunicazioni erano state poi tradotte in cinese dall'assistente del sig. Hao1, evenienza questa che avrebbe compromesso l'effettiva comprensione da parte del ricorrente degli obblighi di dichiarazione sullo stesso gravanti.
Part Con il secondo e terzo motivo di gravame, lamentava la carenza dei presupposti oggettivi
– ritenuti invece sussistenti dal giudice di prime cure – della violazione contestata in relazione al trasporto di valori, atteso che gli accertatori avevano omesso di considerare che parte del Part denaro contante, come dichiarato dallo stesso nel corso del controllo, apparteneva alle persone che viaggiavano insieme a lui;
con riferimento agli assegni, invece, l'appellante evidenziava la non riconducibilità degli stessi a strumenti negoziali rispetto ai quali vige un obbligo di dichiarazione, trattandosi di titoli scaduti o privi di data.
Infine, con l'ultimo motivo d'appello, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 3 l. 689/1981.
L'appellante chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. Contr Fissata l'udienza per la discussione del ricorso, si costituiva il con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sanzione amministrativa irrogata.
All'udienza dell'11 novembre 2025 le parti discutevano oralmente la causa: nel corso della discussione, la difesa di oltre a riportarsi al contenuto degli atti depositati, precisava Pt_1 che gli assegni trasportati dal suo assistito erano stati emessi nel periodo del Capodanno cinese per essere distribuiti ad amici e familiari, secondo quanto imposto dalle usanze tradizionali del Part paese di origine di All'esito della trattazione, la Corte pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Quanto al primo motivo, le argomentazioni svolte dall'appellante sono inconsistenti. La circostanza che il controllo sia avvenuto in una zona in cui non erano presenti cartelli o avvisi relativi agli obblighi dichiarativi gravanti sui passeggeri non determina l'invalidità del controllo Part medesimo, atteso che è stato preventivamente avvisato dai funzionari dell' Parte_2 degli obblighi dichiarativi previsti dal d. lgs. 195/2008 in materia di trasporto di valuta
[...] 1 La quale, oltre a non essere una traduttrice professionista, non possiede, a dire del ricorrente, una conoscenza approfondita della lingua inglese. pagina 3 di 6 e/o titoli, come emerge dal verbale di accertamento, atto al quale è attribuita fede privilegiata, censurabile esclusivamente con querela di falso (Cass., Sez. Un., n. 17355 del 2009).
Senza contare che, in ogni caso, è onere di coloro che fanno ingresso nel territorio nazionale informarsi in ordine alle disposizioni vigenti in materia di esportazione di denaro, tanto è vero che l'art. 3, co. 2 del d. lgs. 195/2008 impone ai dichiaranti di trasmettere la dichiarazione relativa al trasporto di valori telematicamente prima dell'attraversamento della frontiera, ovvero di consegnarla al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine, onere Part quest'ultimo non assolto dal sig.
Del pari, sono prive di rilievo le censure relative all'asserita mancata comprensione, da parte del ricorrente, degli obblighi di dichiarazione stabiliti dalla legge: sul punto, l'appellante lamenta che il controllo sia stato condotto con l'assistenza di un interprete di lingua inglese e che pertanto lo stesso non sia stato posto nelle condizioni di comprendere appieno l'entità e le conseguenze dell'accertamento.
Sotto questo profilo, non vi è motivo di ritenere che la nomina di un interprete di lingua inglese abbia pregiudicato i diritti di difesa dell'ingiunto, il quale, come correttamente già osservato dal giudice di primo grado, non solo ha risposto alle domande poste dagli accertatori in maniera coerente e logica, ma, a seguito dell'irrogazione della sanzione, si è avvalso di tutti gli strumenti predisposti dall'ordinamento per ricorrere avverso la contestazione e il sequestro.
Inoltre, è opportuno ribadire che secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità la mancata traduzione del verbale di contestazione di illecito amministrativo non costituisce motivo di invalidità del verbale stesso (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 10923 del 26.04.2021).
Sono altresì infondati i motivi d'appello relativi all'asserita carenza dei presupposti oggettivi per l'irrogazione della sanzione.
Per quanto concerne il denaro contante, il rilievo che lo stesso fosse riconducibile ai soggetti Part che viaggiavano con non ha pregio: secondo la normativa vigente l'obbligo di dichiarazione grava su colui che trasporta o detiene il denaro, indipendentemente dal fatto che lo stesso appartenga ad altre persone. Sotto questo profilo, non v'è dubbio che il denaro sia Part stato rinvenuto sulla persona di e all'interno della valigetta dal medesimo trasportata: di qui, la sussistenza del relativo obbligo dichiarativo in capo al predetto.
Allo stesso modo, devono essere disattese le doglianze concernenti gli assegni. L'art. 1 del d. lgs. 195/2008, invero, equipara al denaro contante – rispetto al quale vige un obbligo di dichiarazione – gli strumenti negoziabili al portatore, ossia quegli strumenti che autorizzano i loro portatori ad esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Il successivo art. 3 del decreto citato esclude la sussistenza dell'obbligo dichiarativo solamente in relazione ai titoli che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Part Ebbene, degli assegni trovati in possesso di otto sono risultati privi dell'indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità2, con la conseguenza che il predetto avrebbe dovuto dichiararne il trasporto all'ingresso nel territorio nazionale. Tale adempimento, come 2 Giova precisare che uno degli assegni è stato escluso dall'obbligo dichiarativo, con conseguente rideterminazione della sanzione, in quanto recante l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. pagina 4 di 6 più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, è preordinato alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere e le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa in materia mirano, perciò, a colpire non i trasferimenti di denaro di illecita provenienza, bensì a monitorare il trasferimento di titoli potenzialmente idonei a costituire rapporti obbligatori3. In proposito, la circostanza che i titoli in questione fossero scaduti e/o privi di data non appare idonea ad escludere l'obbligo di dichiarazione, atteso che l'astratta idoneità a costituire rapporti obbligatori con soggetti non residenti nello Stato è ravvisabile anche in titoli mancanti della data, del luogo di emissione o della firma di girata, ovvero in titoli postdatati o con data falsa, privi di copertura o non onorabili4.
Nel caso di specie – come correttamente rilevato dal giudice di prime cure – gli assegni rinvenuti riportavano la firma del soggetto emittente sicché, ancorché scaduti o privi di data, avrebbero potuto essere impiegati per il rilascio di garanzia o come promessa di pagamento.
Nessuna rilevanza può essere attribuita alle motivazioni addotte – peraltro per la prima volta in sede discussione orale della causa – per giustificare il possesso degli assegni da parte del sig. Part
segnatamente il fatto che gli assegni in questione erano destinati ad essere distribuiti tra amici e familiari in occasione del Capodanno, come vuole la tradizione cinese. Basti, infatti, ribadire che l'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto ha carattere oggettivo, perfezionandosi con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale competente.
Da ultimo, anche le censure svolte in relazione all'elemento soggettivo non possono trovare accoglimento. In tema di illeciti amministrativi, infatti, l'applicazione dell'esimente prevista dal secondo comma dell'art. 3 l. 689/1981 presuppone la dimostrazione, da parte dell'autore della violazione, della sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nel trasgressore il convincimento della liceità del suo comportamento e dell'avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva5. Ne consegue che la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza6.
Al contrario, nel caso in esame, già si è avuto modo di rimarcare che gravava sull'odierno appellante l'onere di informarsi in ordine alla normativa vigente in tema di trasporto di valori e alle prescrizioni previste dalla legge con riferimento agli obblighi di dichiarazione sussistenti al momento dell'ingresso nel territorio nazionale. E ciò a maggior ragione se si considera che lo stesso ingiunto ha affermato, in sede di accertamento, che la trasferta intrapresa in Italia era legata alla professione di imprenditore commerciale dal medesimo svolta, rendendo ancor più evidente la negligenza serbata dal predetto rispetto alla mancata verifica delle disposizioni vigenti in materia. Part D'altra parte, depone nel senso dell'assenza di buona fede in capo al sig. la circostanza che lo stesso, nel corso del controllo, abbia dichiarato di trasportare somme in denaro contante poi rivelatesi non corrispondenti, per entità e valuta, a quelle effettivamente rinvenute in suo possesso.
Alla stregua delle risultanze sin qui illustrate, reputa questo Collegio che l'appello proposto debba essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM n. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio e introduzione, minimi per le fasi di trattazione e decisione.
Sussistono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1 quater, comma inserito all'art. 1, co. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 10731/2024 pubblicata in data 11.12.2024 dal Tribunale di Milano così provvede:
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida Pt_1 ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.603,00, oltre spese ed oneri accessori se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Pt_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1 quater, comma inserito dall'art. 1, co. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 11 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
Bozza di provvedimento redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Maddalena Braga
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 11894 del 2024. 4 Cass. Civ., Sez. V, sentenza n. 13670 del 2009. 5 Cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Trib., sentenza n. 23019 del 2009. 6 Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 6018 del 2009. pagina 5 di 6