CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/10/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 265 del ruolo 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 694/2024 del Tribunale di Pordenone, depositata in data 29 novembre 2024,
in punto: opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
causa vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. John Gai Antonio Li Causi per Parte_1
mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, in persona del Prefetto pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste per
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Caprioli per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATI
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n.
694/2024 emessa dal Tribunale di Pordenone, di volere fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti conclusioni: accogliere i motivi di appello e le relative conclusioni. Per l'effetto, riformare la sentenza per come richiesto nel presente gravame condannando le controparti al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”
Per la : “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza CP_1
disattesa, dichiarare inammissibile l'appello per intempestività, non essendo stato notificato all'Avvocatura di Stato alcun atto di gravame nei termini e, in subordine,
qualora si ritenga trattarsi di una nullità sanabile, sin d'ora rigettare l'appello e tutti i suoi motivi in quanto infondati ed erronei per le ragioni sopra esposte, per l'effetto confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone. Spese rifuse o quanto meno compensate, in ragione dell'atteggiamento collaborativo a fronte della nullità di notifica.”
Per l' : “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, Controparte_2
contrariis reiectis, così provvedere: nel merito, dichiarare l'illegittimità e/o inammissibilità del ricorso così come formulato nei confronti della sentenza n. 694 del
2 2024 emessa dal Tribunale di Pordenone essendo priva di rilievo giuridico e, comunque,
dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato della , per Controparte_3
le ragioni meglio esplicitate nella presente memoria. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Pordenone la Parte_1 [...]
e l' Controparte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 11980202300005313/000 notificata il 26 settembre 2023, emessa per il complessivo importo di euro 177.811,97, limitatamente al credito portato dall'atto presupposto rappresentato dalla cartella di pagamento n. 11920150000835760/000 per l'importo di euro 14.317,63.
Il ricorrente aveva dedotto: che in data 4 gennaio 2010 a seguito dell'emissione di assegni senza autorizzazione e in difetto di provvista (artt. 1 e 2 l. 386/1990) gli erano state notificate tre ordinanze-ingiunzioni; che in mancanza di pagamento delle sanzioni e di ricorso al Giudice di Pace, la aveva proceduto alla formazione Controparte_1
della minuta di ruolo e aveva inviato la documentazione al per la CP_4
riscossione; che quest'ultimo aveva predisposto l'anzidetta cartella esattoriale,
provvedendo alla notificazione in data 23 aprile 2015 e all'invio di un sollecito in data
19 settembre 2019; che entrambe le notificazioni erano state eseguite mediante consegna a mani della moglie convivente ex art. 7 della l. n. 890/82.
Ciò premesso, il ricorrente aveva lamentato che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non era stata preceduta dalla rituale notificazione del presupposto titolo in essa richiamato e aveva inoltre eccepito la prescrizione quinquennale della sanzione
3 ex art 28 l. 689/1981, attesa l'irregolare notifica degli atti interruttivi.
La e l' Controparte_1 Controparte_2
si erano costituite resistendo al ricorso, evidenziando, con riferimento alla
[...]
cartella di pagamento, atto presupposto della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, il perfezionamento del procedimento di notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza depositata in data
29 novembre 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite delle parti convenute, che liquida per
[...]
in euro 1.400,00 per compenso professionale oltre rimborso Controparte_2
spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge e per la di in euro CP_1 CP_1
1.120,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.”
Con tale decisione, premesso che ai fini dell'assolvimento degli adempimenti richiesti dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.p.r. 600/1973, per il perfezionamento della notifica a mezzo messo notificatore nelle mani di un familiare del contribuente era sufficiente l'invio di una raccomandata semplice, era stato rilevato che gli atti interruttivi notificati nel 2015 e nel 2019 erano stati consegnati a mani della moglie dell'opponente, conseguendone dunque il regolare adempimento degli obblighi previsti dalle anzidette disposizioni e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito.
aveva successivamente gravato tale decisione con ricorso depositato Parte_1
in data 29.5.2025; la e l' si erano Controparte_1 Controparte_2
costituiti resistendo all'impugnazione nei termini indicati in epigrafe;
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata
4 riservata in decisione e all'udienza del I ottobre 2025 era stata emessa la presente sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con un unico motivo, che essendo la notifica della cartella di pagamento stata eseguita il 15 aprile
2015 tramite messo dell con consegna del plico a Controparte_2
persona diversa dal destinatario, quest'ultima avrebbe dovuto provvedere ad inoltrare l'avviso previsto dall'art. 7 della legge 890/82, attività nel caso di specie provata solo mediante la produzione del prospetto riepilogativo ricavato dal sistema informatico di
, del tutto inidoneo sul piano probatorio ad attestare l'effettiva spedizione CP_5
della lettera raccomandata, e che oltre a ciò la distinta di accettazione prodotta in giudizio non recava alcuna indicazione relativa all'indirizzo della spedizione. In assenza di valida notifica del titolo esecutivo, la sequenza procedimentale sfociata, da ultimo,
nell'avviso impugnato doveva quindi ritenersi affetta da nullità derivata, della quale chiedeva la relativa declaratoria. L'appellante ha inoltre evidenziato che anche quanto alla notifica dell'atto interruttivo la spedizione risultava documentata con le medesime modalità.
* * *
La si è costituita eccependo “la nullità della notifica dell'atto Controparte_1
d'appello, effettuata soltanto all'indirizzo della anziché presso gli Controparte_1
Uffici dell'Avvocatura Scrivente nullità sanata dalla costituzione della .” CP_1
* * *
L ha riproposto l'eccezione di carenza di Controparte_2
legittimazione passiva sulle contestazioni attinenti al merito della questione, chiedendo
5 di essere manlevata dall'Ente Impositore.
* * *
Ciò posto, premessa l'intervenuta sanatoria della nullità della notifica dell'appello eccepita dall'appellata per effetto della tempestiva costituzione in giudizio CP_1
della parte interessata, va a questo punto osservato come la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nella stessa decisione di primo grado si sia espressa, in merito alla questione oggetto di censura, nei seguenti termini:
“Per quanto riguarda la consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, il d.P.R.
n. 602 del 1973, art. 26, si limita ad affermare, all'ultimo comma, che “Per quanto non
è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.” Dunque, la disposizione normativa sulla notifica dell'atto riscossivo non contempla alcun rinvio all'art. 139 cod. proc. civ., ma contiene un preciso ed espresso rimando alla disciplina sulle notifiche dettata dalla norma fiscale di cui all'art. 60 d.P.R.
n. 600 del 1973. Quest'ultima norma regola le modalità di notificazione degli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso in cui, come nella fattispecie in esame, la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario.
Stabilisce, infatti, l'art, 60, comma 1, lett. b)-bis, che nel caso in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso “il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare
6 notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.” La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però
espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento
(Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022),
come sostenuto dal ricorrente” (Ordinanza n. 6243 del 2024, pag. 6 e segg.)
Evidenziato, dunque, che l'invio della raccomandata informativa costituisce un adempimento espressamente richiesto dalla legge, questione che l'impugnata sentenza non si era fatta carico di verificare, si tratta a questo punto di stabilire se abbia o meno valore, ai fini della prova dell'invio della raccomandata semplice informativa, il prospetto estratto dal sito di . CP_5
In argomento, la S.C. si è espressa, nell'ordinanza n. 23194 del 27 agosto 2024, come segue:
“Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario,
l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova … la semplice attestazione dell'invio di una raccomandata non è idoneo a coprire di fede privilegiata la circostanza
7 che detta raccomandata sia stata effettivamente spedita al destinatario non reperito in loco.”
Anche in tema di notifica degli atti giudiziari la S.C. ha affermato l'estratto a stampa della pagina del servizio online di tracciatura delle lettere raccomandate della società
è privo “per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, di valenza CP_5
dimostrativa dell'esito di una notificazione compiuta a mezzo posta, da provare mediante la produzione degli atti del procedimento notificatorio (sull'argomento, cfr.
Cass. 28/11/2014, n. 25285; Cass. 08/11/2012, n. 19387)” poiché “solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione” (ordinanza n. 36900 del 16/12/2022,).
Ne consegue che le odierne appellate avrebbero dovuto produrre, a dimostrazione dell'invio della seconda raccomandata semplice senza ricevuta di ritorno, la ricevuta di spedizione rilasciata dall'Ufficio Postale al momento dell'accettazione attestante la data certa dell'invio e il codice identificativo della raccomandata.
Va inoltre evidenziato che i prospetti riepilogativi delle accettazioni dimessi in atti contengono l'indicazione della data e del numero della raccomandata, del documento,
del nome del destinatario, della destinazione (solo località, senza indirizzo) e del tipo di raccomandata (art. 139 c.p.c.), risultando quindi mancanti sia dell'indirizzo completo del destinatario, che dalla attestazione dell'invio dell'addetto al recapito.
In assenza di prova idonea non è pertanto possibile ritenere perfezionato il procedimento notificatorio ex art. 7 l. 890/82, conseguendone che, in assenza di prova della stessa notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi altresì prescritta la relativa pretesa sanzionatoria, trattandosi di ordinanza ingiunzione notificata in data 22 dicembre 2009.
Va inoltre rilevata l'infondatezza della domanda di manleva spiegata dell'
[...]
, essendo i vizi del procedimento notificatorio attenenti ad attività Controparte_2
8 che essa stessa era tenuta a svolgere e documentare in giudizio.
* * *
L'appello andrà accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, e le parti appellante andranno per l'effetto condannate in solido alla rifusione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti della Parte_1 [...]
e dell' avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Pordenone n. 694/2024, depositata in data 29.11.2024, così
provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, dichiarando la prescrizione del credito di euro 14.317,63 recato dalla cartella di pagamento n.
11920150000835760/000;
Condanna le parti appellante in solido alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 3.200,00 per ciascun grado, oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. di legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del I ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 265 del ruolo 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 694/2024 del Tribunale di Pordenone, depositata in data 29 novembre 2024,
in punto: opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
causa vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. John Gai Antonio Li Causi per Parte_1
mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, in persona del Prefetto pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste per
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Caprioli per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATI
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n.
694/2024 emessa dal Tribunale di Pordenone, di volere fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti conclusioni: accogliere i motivi di appello e le relative conclusioni. Per l'effetto, riformare la sentenza per come richiesto nel presente gravame condannando le controparti al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”
Per la : “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza CP_1
disattesa, dichiarare inammissibile l'appello per intempestività, non essendo stato notificato all'Avvocatura di Stato alcun atto di gravame nei termini e, in subordine,
qualora si ritenga trattarsi di una nullità sanabile, sin d'ora rigettare l'appello e tutti i suoi motivi in quanto infondati ed erronei per le ragioni sopra esposte, per l'effetto confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone. Spese rifuse o quanto meno compensate, in ragione dell'atteggiamento collaborativo a fronte della nullità di notifica.”
Per l' : “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, Controparte_2
contrariis reiectis, così provvedere: nel merito, dichiarare l'illegittimità e/o inammissibilità del ricorso così come formulato nei confronti della sentenza n. 694 del
2 2024 emessa dal Tribunale di Pordenone essendo priva di rilievo giuridico e, comunque,
dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato della , per Controparte_3
le ragioni meglio esplicitate nella presente memoria. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Pordenone la Parte_1 [...]
e l' Controparte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 11980202300005313/000 notificata il 26 settembre 2023, emessa per il complessivo importo di euro 177.811,97, limitatamente al credito portato dall'atto presupposto rappresentato dalla cartella di pagamento n. 11920150000835760/000 per l'importo di euro 14.317,63.
Il ricorrente aveva dedotto: che in data 4 gennaio 2010 a seguito dell'emissione di assegni senza autorizzazione e in difetto di provvista (artt. 1 e 2 l. 386/1990) gli erano state notificate tre ordinanze-ingiunzioni; che in mancanza di pagamento delle sanzioni e di ricorso al Giudice di Pace, la aveva proceduto alla formazione Controparte_1
della minuta di ruolo e aveva inviato la documentazione al per la CP_4
riscossione; che quest'ultimo aveva predisposto l'anzidetta cartella esattoriale,
provvedendo alla notificazione in data 23 aprile 2015 e all'invio di un sollecito in data
19 settembre 2019; che entrambe le notificazioni erano state eseguite mediante consegna a mani della moglie convivente ex art. 7 della l. n. 890/82.
Ciò premesso, il ricorrente aveva lamentato che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non era stata preceduta dalla rituale notificazione del presupposto titolo in essa richiamato e aveva inoltre eccepito la prescrizione quinquennale della sanzione
3 ex art 28 l. 689/1981, attesa l'irregolare notifica degli atti interruttivi.
La e l' Controparte_1 Controparte_2
si erano costituite resistendo al ricorso, evidenziando, con riferimento alla
[...]
cartella di pagamento, atto presupposto della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, il perfezionamento del procedimento di notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza depositata in data
29 novembre 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite delle parti convenute, che liquida per
[...]
in euro 1.400,00 per compenso professionale oltre rimborso Controparte_2
spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge e per la di in euro CP_1 CP_1
1.120,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.”
Con tale decisione, premesso che ai fini dell'assolvimento degli adempimenti richiesti dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.p.r. 600/1973, per il perfezionamento della notifica a mezzo messo notificatore nelle mani di un familiare del contribuente era sufficiente l'invio di una raccomandata semplice, era stato rilevato che gli atti interruttivi notificati nel 2015 e nel 2019 erano stati consegnati a mani della moglie dell'opponente, conseguendone dunque il regolare adempimento degli obblighi previsti dalle anzidette disposizioni e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito.
aveva successivamente gravato tale decisione con ricorso depositato Parte_1
in data 29.5.2025; la e l' si erano Controparte_1 Controparte_2
costituiti resistendo all'impugnazione nei termini indicati in epigrafe;
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata
4 riservata in decisione e all'udienza del I ottobre 2025 era stata emessa la presente sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con un unico motivo, che essendo la notifica della cartella di pagamento stata eseguita il 15 aprile
2015 tramite messo dell con consegna del plico a Controparte_2
persona diversa dal destinatario, quest'ultima avrebbe dovuto provvedere ad inoltrare l'avviso previsto dall'art. 7 della legge 890/82, attività nel caso di specie provata solo mediante la produzione del prospetto riepilogativo ricavato dal sistema informatico di
, del tutto inidoneo sul piano probatorio ad attestare l'effettiva spedizione CP_5
della lettera raccomandata, e che oltre a ciò la distinta di accettazione prodotta in giudizio non recava alcuna indicazione relativa all'indirizzo della spedizione. In assenza di valida notifica del titolo esecutivo, la sequenza procedimentale sfociata, da ultimo,
nell'avviso impugnato doveva quindi ritenersi affetta da nullità derivata, della quale chiedeva la relativa declaratoria. L'appellante ha inoltre evidenziato che anche quanto alla notifica dell'atto interruttivo la spedizione risultava documentata con le medesime modalità.
* * *
La si è costituita eccependo “la nullità della notifica dell'atto Controparte_1
d'appello, effettuata soltanto all'indirizzo della anziché presso gli Controparte_1
Uffici dell'Avvocatura Scrivente nullità sanata dalla costituzione della .” CP_1
* * *
L ha riproposto l'eccezione di carenza di Controparte_2
legittimazione passiva sulle contestazioni attinenti al merito della questione, chiedendo
5 di essere manlevata dall'Ente Impositore.
* * *
Ciò posto, premessa l'intervenuta sanatoria della nullità della notifica dell'appello eccepita dall'appellata per effetto della tempestiva costituzione in giudizio CP_1
della parte interessata, va a questo punto osservato come la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nella stessa decisione di primo grado si sia espressa, in merito alla questione oggetto di censura, nei seguenti termini:
“Per quanto riguarda la consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, il d.P.R.
n. 602 del 1973, art. 26, si limita ad affermare, all'ultimo comma, che “Per quanto non
è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.” Dunque, la disposizione normativa sulla notifica dell'atto riscossivo non contempla alcun rinvio all'art. 139 cod. proc. civ., ma contiene un preciso ed espresso rimando alla disciplina sulle notifiche dettata dalla norma fiscale di cui all'art. 60 d.P.R.
n. 600 del 1973. Quest'ultima norma regola le modalità di notificazione degli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso in cui, come nella fattispecie in esame, la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario.
Stabilisce, infatti, l'art, 60, comma 1, lett. b)-bis, che nel caso in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso “il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare
6 notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.” La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però
espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento
(Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022),
come sostenuto dal ricorrente” (Ordinanza n. 6243 del 2024, pag. 6 e segg.)
Evidenziato, dunque, che l'invio della raccomandata informativa costituisce un adempimento espressamente richiesto dalla legge, questione che l'impugnata sentenza non si era fatta carico di verificare, si tratta a questo punto di stabilire se abbia o meno valore, ai fini della prova dell'invio della raccomandata semplice informativa, il prospetto estratto dal sito di . CP_5
In argomento, la S.C. si è espressa, nell'ordinanza n. 23194 del 27 agosto 2024, come segue:
“Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario,
l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova … la semplice attestazione dell'invio di una raccomandata non è idoneo a coprire di fede privilegiata la circostanza
7 che detta raccomandata sia stata effettivamente spedita al destinatario non reperito in loco.”
Anche in tema di notifica degli atti giudiziari la S.C. ha affermato l'estratto a stampa della pagina del servizio online di tracciatura delle lettere raccomandate della società
è privo “per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, di valenza CP_5
dimostrativa dell'esito di una notificazione compiuta a mezzo posta, da provare mediante la produzione degli atti del procedimento notificatorio (sull'argomento, cfr.
Cass. 28/11/2014, n. 25285; Cass. 08/11/2012, n. 19387)” poiché “solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione” (ordinanza n. 36900 del 16/12/2022,).
Ne consegue che le odierne appellate avrebbero dovuto produrre, a dimostrazione dell'invio della seconda raccomandata semplice senza ricevuta di ritorno, la ricevuta di spedizione rilasciata dall'Ufficio Postale al momento dell'accettazione attestante la data certa dell'invio e il codice identificativo della raccomandata.
Va inoltre evidenziato che i prospetti riepilogativi delle accettazioni dimessi in atti contengono l'indicazione della data e del numero della raccomandata, del documento,
del nome del destinatario, della destinazione (solo località, senza indirizzo) e del tipo di raccomandata (art. 139 c.p.c.), risultando quindi mancanti sia dell'indirizzo completo del destinatario, che dalla attestazione dell'invio dell'addetto al recapito.
In assenza di prova idonea non è pertanto possibile ritenere perfezionato il procedimento notificatorio ex art. 7 l. 890/82, conseguendone che, in assenza di prova della stessa notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi altresì prescritta la relativa pretesa sanzionatoria, trattandosi di ordinanza ingiunzione notificata in data 22 dicembre 2009.
Va inoltre rilevata l'infondatezza della domanda di manleva spiegata dell'
[...]
, essendo i vizi del procedimento notificatorio attenenti ad attività Controparte_2
8 che essa stessa era tenuta a svolgere e documentare in giudizio.
* * *
L'appello andrà accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, e le parti appellante andranno per l'effetto condannate in solido alla rifusione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti della Parte_1 [...]
e dell' avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Pordenone n. 694/2024, depositata in data 29.11.2024, così
provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, dichiarando la prescrizione del credito di euro 14.317,63 recato dalla cartella di pagamento n.
11920150000835760/000;
Condanna le parti appellante in solido alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 3.200,00 per ciascun grado, oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. di legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del I ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
9