Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All'udienza del 17.1.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2532 r.g.a.c per l'anno 2021
Tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Scognamiglio presso cui el.te dom.ta in Portici via Parte_1
Flotard de Lauzereis 7/9 Appellante
E
CP_ appellato contumace
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 24.8.2021 , la ricorrente chiedeva la revocazione della sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 313 del 2021 che aveva errato nelle sue conclusioni rispetto a quanto indicato nella motivazione fondata sull'esito della ctu. In altri termini la ctu aveva rilevato la presenza del requisito sanitario pari all'80 % dal gennaio 2011 e la sentenza ne aveva dato atto nella motivazione e poi però l'appello era stato rigettato. Vi era chiaramente una svista e una difformità perché il Collegio aveva ritenuto che la domanda riguardasse l'assegno ordinario d'invalidità e non l'assegno d'invalidità di natura assistenziale.
CP_ L' non si costituiva.
All'esito dell'udienza di discussione , la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
Motivi della decisione
La domanda di revocazione non è fondata e pertanto va rigettata. La sentenza aveva discusso e esaminato la questione , aveva confuso le prestazioni ma la questione andava sollevata dinanzi alla Cassazione . L'art. 395
n. 4 cpc prevede la revocazione quando il fatto è errato nella percezione del giudice perché ha supposto un fatto vero mentre non lo è e al contrario un fatto non vero mentre lo è non l'errore di diritto sull'applicazione della norme.
CP_ Nulla per le spese data la mancata costituzione dell' .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Rigetta la domanda di revocazione;
B) Compensa le spese del presente giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 17.1.2025 Il Presidente rel.