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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
in persona della dott.ssa Cecilia De Santis
Presidente delegata all'esito della camera di consiglio del giorno 21/01/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2960 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, Sig. (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv. Giuseppina Tenga (c.f.
) e dell'Avv. Fabio Calo' (c.f. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Roma, Via della
Giuliana 80
RICORRENTE
E
C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, e (in quanto occorra) per la Parte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. fax: P.IVA_4
06.96514000; p.e.c. , presso i cui uffici sono Email_1
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12
RESISTENTE
E
N.Q. EREDE DI CP_2 CP_3
RESISTENTE NON COSTITUITO
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 OGGETTO: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., 15 D.LGS. n. 150/11 e art. 170 D.P.R.
n. 115/02 avverso il decreto di pagamento depositato il 26.4.23 dalla Corte d'Appello di
Roma- Seconda Sezione Penale nel procedimento R.G. 6004/17
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.6.23 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto di pagamento per compensi di custodia giudiziale depositato il 26.4.23, dalla Corte d'Appello di Roma- Seconda Sezione Penale nel procedimento R.G. 6004/17, comunicato il 9.5.23.
Il ricorrente ha così concluso: “Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita revocare il decreto di liquidazione emesso e provvedere a ricalcolare quanto dovuto alla
[...]
e, per l'effetto, liquidare la somma di € 1.390,68 oltre I.v.a., a titolo di Parte_1 indennità di custodia come richiesta nell'originaria istanza, oltre che la somma di €
21,00 (€ 20,00 per diritto di chiamata ed € 1,00 per il trasporto) già liquidata dal
Giudice penale e non oggetto della presente impugnazione, per un totale di € 1.411,68.
Salvi i diritti.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato Controparte_4
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, previo mutamento dei rito speciale in rito ordinario, anche in via riconvenzionale ed in via di accoglimento della presente impugnazione incidentale, annullare il decreto di liquidazione
impugnato, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a controparte;
in subordine dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e comunque rigettare
l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, anche in quanto la relativa domanda è sfornita di prova, sia nell'an sia nel quantum, alla luce delle ragioni esposte in narrativa;
in via ulteriormente gradata, ridurre il quantum liquidato all'importo ritenuto di giustizia;
in via di ulteriore subordine, confermare il provvedimento di liquidazione impugnato;
in ogni caso accogliere anche la sopra
formulata eccezione di prescrizione.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Stante il decesso della parte privata , previa notifica degli atti del CP_3
giudizio, è stato evocato in giudizio l'erede , che non si è costituito. CP_2
La causa, inizialmente trattata dal Collegio, è stata rimessa alla Presidente di Sezione in forza della delega generale del Presidente della Corte e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del 21.1.2025.
Premesso che in data 08.03.2012 ha ricevuto in custodia n. 4 colli Parte_1
contenenti materiale in sequestro (nello specifico, capi di abbigliamento), come da verbale di consegna ed affidamento reperto in giudiziale custodia redatto dalla Guardia di Finanza, con l'opposizione la ricorrente ha eccepito l'erronea applicazione da parte del Giudice Penale per la liquidazione del suo compenso della riduzione di cui all'art. 3
D.M. 265/2006 sulla base dei seguenti rilievi: i colli custoditi rientrano tra le merci varie di cui all'art. 5 del D.M. n.265/2006 per cui bisogna fare ricorso agli usi locali;
tali sono le tariffe dell'Agenzia del Demanio, che già contemplano un meccanismo di riduzione;
le riduzioni di cui al citato art. 3 sono applicabili solo nel caso in cui l'attività di custodia abbia ad oggetto veicoli o natanti e tale norma non è suscettibile di applicazione analogica alle merci di diversa natura, con richiesta di liquidazione del compenso nella misura di € 1.460,76 oltre IVA in luogo della minore riconosciuta di €
452,51 o, in caso si volesse ritenere prescritto in parte il compenso, in € 1.390,68.
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione resistente e per la
, eccependo la mancanza dei presupposti per la trattazione della causa Parte_2
con rito sommario, l'infondatezza della domanda per la mancata prova della valenza come usi locali delle tabelle dell'Agenzia del Demanio oltre a contestare, in via incidentale, il decreto impugnato per l'applicazione degli usi locali di cui sarebbero insussistenti i presupposti in luogo del criterio equitativo, eccependo la prescrizione quinquennale per il periodo antecedente il quinquennio 9.3.18/9.3.23, data dell'istanza di liquidazione o, in subordine, decennale per il periodo 9.3.13/9.3.23.
In primo luogo va revocata la dichiarazione di contumacia di deceduto, CP_3
dovendosi per contro dichiarare contumace il suo erede, che non si è CP_2
costituito a seguito della rituale notifica degli atti processuali.
Deve poi respingersi la richiesta pregiudiziale di mutamento del rito sollevata dall'Avvocatura per l'inconferenza della circostanza allegata a sostegno, ravvisata nella copiosa produzione documentale che non consentirebbe istruttoria sommaria perché proprio la natura documentale della controversia conferma la correttezza del procedimento adottato, che non necessita di ulteriore modalità di istruttoria.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 In ordine all'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall'Avvocatura, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte in base a cui: “il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per
l'attività svolta si correla ad una prestazione continuativa e, pertanto, è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, salvo che nel provvedimento sia stabilita una determinata periodicità nella corresponsione del compenso…” nel qual caso la prescrizione è quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di una prestazione periodica” (cfr. Cass. Civ. n. 3070/17; 22362/18).
Dal verbale di affidamento in custodia giudiziale non emerge la periodicità della custodia, sicchè trova applicazione il termine decennale di prescrizione che, rispetto alla consegna in custodia dei beni sequestrati avvenuta in data 8.3.12, è stato interrotto con la comunicazione della società in data 8.8.22 (cfr. documenti allegati al ricorso), per cui non può tenersi conto del periodo anteriore al 8.8.12, coperto da prescrizione, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato.
In ordine all'opposizione incidentale dell'Avvocatura – che contesta l'applicazione da parte del Giudice Penale delle Tariffe approvate dall'Agenzia del Demanio
“costantemente applicate dalla per compensare i custodi di beni sequestrati CP_5
in via amministrativa”, per non rappresentare le stesse valenza di usi locali, in difetto della ricorrenza dei necessari presupposti per ritenerle tali, così da doversi applicare per la liquidazione il diverso criterio dell'equità – va parimenti richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, che in più occasioni ha affermato che: “In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. n. 265 del
2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della "opinio iuris ac necessitatis", ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale” (cfr. Cass. Civ. n. 11553/19; 2507/22).
Alla stregua di tale giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che per la Provincia di
Roma le tariffe approvate dall'Agenzia del Demanio di Roma integrino usi locali, in quanto da anni abitualmente applicate dalla per determinare le Controparte_6
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 indennità di custodia dei beni in sequestro amministrativo, tale il fatto storico osservato e ritenuto abituale (cfr. Cass. Civ. n. 1855/21).
In ordine al merito, l'opposizione è fondata non essendo condivisibile la riduzione operata nel decreto impugnato con l'applicazione analogica delle Tariffe previste dall'art. 3 del DM 2 settembre 2006, n. 265, che si riferiscono esclusivamente agli importi dell'indennità giornaliera individuati dagli art. 1 e 2 riguardanti le tariffe per i veicoli a motore e i natanti, richiamato per relationem agli atti di parte che lo descrivono il quadro normativo che regola le ipotesi di custodia giudiziale dei beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo.
Ciò in quanto per i beni diversi dai veicoli a motore e i natanti vi è una specifica e completa fonte normativa, individuata negli usi locali cristallizzati nelle tariffe approvate dall'Agenzia del Demanio costantemente applicate dalla Controparte_6
per determinare le indennità di custodia dei beni in sequestro amministrativo, fatto che esclude la necessità del ricorso all'analogia con, appunto, diversa fattispecie merceologica trattandosi di capi di abbigliamento.
Ed infatti il rapporto avente ad oggetto veicoli a motore o natanti è non solo oggettivamente differente da quello avente ad oggetto beni diversi, ma anche normativamente diverso, per essere disciplinato da una fonte normativa diversa, di cui si deve tenere conto come chiarito dalla Suprema Corte che ha chiaramente escluso in tal caso il ricorso all'analogia (cfr. Cass. Civ. n. 11855/21).
Il decreto va dunque riformato, tenuto altresì conto che le merci sono state ricoverate in area chiusa e al coperto (cfr. verbale di prelievo GdF 7.3.23), mentre il corrispettivo della custodia è determinato ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 265/2006 e dell'art. 58, comma
2, D.P.R. n. 115/2002, con la moltiplicazione dei giorni di custodia effettivi, pari a n.
3863 per il volume complessivo delle merci, per l'indennità prevista per il periodo di custodia in considerazione, come di seguito:
Custodia dal 1° al 30° gg 08/08/12 a 06/09/12 30g.x1,82x0,4 = € 21,84;
Custodia dal 31° al 60° gg 07/09/12 a 06/10/12 dal 31° al 60° g. x1,20x0,4 = 14,40
Custodia dal 61° in poi gg.07/10/12 a 07/03/23 3803g.x0,90x0,4 = € 1369,08
Oltre spese per € 21,00, per totali € 1.426,32 oltre Iva di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione e vengono liquidate nella misura inferiore alla media indicata nel dispositivo, in difetto di nota, in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, in favore dei difensori dell'opponente dichiaratisi antistatari.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 Non vi è pronuncia nei confronti della parte privata, che non ha avversato l'opposizione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto: a) Parte_1
revoca il decreto di pagamento depositato il 26.4.23 dalla Corte d'Appello di Roma-
Seconda Sezione Penale nel procedimento R.G. 6004/17; b) liquida in favore di la somma di € 21,00 per spese ed € 1.369,08 per compensi Parte_1
oltre IVA di legge;
-condanna il a pagare le spese processuali, che Controparte_1
liquida in € 98,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa, da distrarsi in favore degli avv.ti Giuseppina Tenga e Fabio Calò, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma il giorno 21/01/2025.
La Presidente
dott.ssa Cecilia De Santis
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6