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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/01/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5108/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INTRONA Parte_1 C.F._1
COSIMO DAMIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEDDA PAOLO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/05/2024 , premesso di aver Parte_1
proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la CTU non aveva riconosciuto il suo diritto alla pensione di inabilità civile e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del suo diritto, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto alla pensione di inabilità civile, con condanna dell' al CP_1
pagina 1 di 6 pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della revoca della prestazione.
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l.
06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal
01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
pagina 2 di 6 Nel me rito, occorre premettere che ai sensi dell'art.12 L. 118/1971 “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del
, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici Controparte_2
mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di ATP il CTU, dott. , ha Persona_1 evidenziato che “Al ricorrente , di anni 49, il sottoscritto CTU riconosce una Parte_1
INVALIDITA' CIVILE del 90 %, pertanto si riconosce una riduzione della capacità lavorativa compresa dal 74 % e al 99 % con il conseguente diritto all'ASSEGNO MENSILE a favore di mutilati ed invalidi civili, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (13
DICEMBRE 2022), mentre le varie patologie accertate nel ricorrente, in base al calcolo delle percentuali delle singole patologie codificate nella Tabella ministeriale approvata con DM
5/2/1992, non hanno determinato una percentuale invalidante complessiva del 100 % indicativo di TOTALE INABILITA' LAVORATIVA e quindi non hadiritto alla PENSIONE di
INABILITA' CIVILE”.
A seguito delle contestazioni sollevate dal ricorrente e del deposito di nuova certificazione medica il CTU ha assunto che “sulla base dell'esame della nuova documentazione medica, riportati i codici secondo la tabella ministeriale, ha effettuato il ricalcolo delle percentuali singole di invalidità lavorativa delle suddette infermità multiple tutte
a decorso cronico e progressivo, alle quale ha applicato la formula “a scalare” di Balthazard e tali percentuali hanno determinato un valore unico di percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari al 96 % (70 % + 25 % + 40 % + 70 %). Pertanto nella valutazione complessiva si assegna un valore unico di percentuale di riduzione della capacità lavorativa generica, semispecifica o specifica del 100 % derivante dalla somma della suddetta percentuale del 96
% a cui si somma una percentuale del 4 %. La motivazione della suddetta aggiunta del valore percentuale del 3 % è descritta nel capitolo dove si affronta “La valutazione percentuale delle invalidità, come riportato nella “Prima Parte” della tabella indicativa delle percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 5 Febbraio 1992, dove vengono descritte le modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità, sulla percentuale finale di invalidità, sia quando si tratta di “Infermità unica” che quando si tratta come nel caso del ricorrente di “infermità multiple” si applica un aumento massimo del 5% per incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica o specifica.
Infatti il sottoscritto CTU ritiene che quando si raggiungono valori di percentuali di riduzione
pagina 3 di 6 della capacità lavorativa pari o superiori al 95 %, sta indicare che la capacità lavorativa generica del ricorrente di svolgere una qualsiasi attività lavorativa è simile a quella semispecifica o specifica in quanto la potenziale capacità di produrre reddito dipende da età, sesso, grado di istruzione, precedenti esperienze lavorative. Infine per quanto concerne la decorrenza del riconoscimento del requisito di INABILITA' TOTALE del 100 %, si fa risalire al mese di DICEMBRE 2023. In conclusione, il sottoscritto CTU, esaminando la nuova e più recente documentazione medica, riconosce il ricorrente di anni 49, come Parte_1
soggetto INVALIDO con una percentuale di invalidità civile del 100 % con decorrenza da data successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa e precisamente dal mese di DICEMBRE 2023”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il diritto a godere della pensione di inabilità civile da dicembre 2023.
Ferma la decorrenza sopra indicata, risulta invece inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell' alla relativa erogazione. CP_3
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Civ. 9876/2019 tra le più recenti e Cass. n.
5338/2014, Cass. n. 6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
pagina 4 di 6 Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella
(non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della CP_ domanda rivolta ad ottenere la condanna dell' alla erogazione delle prestazioni.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016
n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre
2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
pagina 5 di 6 Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato il 29/05/2024 , nella causa iscritta al n. 5108 /2024 CP_1
R.G.A.C. così provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità civile da dicembre 2023;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna;
- spese compensate tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 31/01/2025 ore 14,40
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5108/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INTRONA Parte_1 C.F._1
COSIMO DAMIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEDDA PAOLO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/05/2024 , premesso di aver Parte_1
proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la CTU non aveva riconosciuto il suo diritto alla pensione di inabilità civile e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del suo diritto, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto alla pensione di inabilità civile, con condanna dell' al CP_1
pagina 1 di 6 pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della revoca della prestazione.
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l.
06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal
01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
pagina 2 di 6 Nel me rito, occorre premettere che ai sensi dell'art.12 L. 118/1971 “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del
, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici Controparte_2
mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di ATP il CTU, dott. , ha Persona_1 evidenziato che “Al ricorrente , di anni 49, il sottoscritto CTU riconosce una Parte_1
INVALIDITA' CIVILE del 90 %, pertanto si riconosce una riduzione della capacità lavorativa compresa dal 74 % e al 99 % con il conseguente diritto all'ASSEGNO MENSILE a favore di mutilati ed invalidi civili, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (13
DICEMBRE 2022), mentre le varie patologie accertate nel ricorrente, in base al calcolo delle percentuali delle singole patologie codificate nella Tabella ministeriale approvata con DM
5/2/1992, non hanno determinato una percentuale invalidante complessiva del 100 % indicativo di TOTALE INABILITA' LAVORATIVA e quindi non hadiritto alla PENSIONE di
INABILITA' CIVILE”.
A seguito delle contestazioni sollevate dal ricorrente e del deposito di nuova certificazione medica il CTU ha assunto che “sulla base dell'esame della nuova documentazione medica, riportati i codici secondo la tabella ministeriale, ha effettuato il ricalcolo delle percentuali singole di invalidità lavorativa delle suddette infermità multiple tutte
a decorso cronico e progressivo, alle quale ha applicato la formula “a scalare” di Balthazard e tali percentuali hanno determinato un valore unico di percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari al 96 % (70 % + 25 % + 40 % + 70 %). Pertanto nella valutazione complessiva si assegna un valore unico di percentuale di riduzione della capacità lavorativa generica, semispecifica o specifica del 100 % derivante dalla somma della suddetta percentuale del 96
% a cui si somma una percentuale del 4 %. La motivazione della suddetta aggiunta del valore percentuale del 3 % è descritta nel capitolo dove si affronta “La valutazione percentuale delle invalidità, come riportato nella “Prima Parte” della tabella indicativa delle percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 5 Febbraio 1992, dove vengono descritte le modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità, sulla percentuale finale di invalidità, sia quando si tratta di “Infermità unica” che quando si tratta come nel caso del ricorrente di “infermità multiple” si applica un aumento massimo del 5% per incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica o specifica.
Infatti il sottoscritto CTU ritiene che quando si raggiungono valori di percentuali di riduzione
pagina 3 di 6 della capacità lavorativa pari o superiori al 95 %, sta indicare che la capacità lavorativa generica del ricorrente di svolgere una qualsiasi attività lavorativa è simile a quella semispecifica o specifica in quanto la potenziale capacità di produrre reddito dipende da età, sesso, grado di istruzione, precedenti esperienze lavorative. Infine per quanto concerne la decorrenza del riconoscimento del requisito di INABILITA' TOTALE del 100 %, si fa risalire al mese di DICEMBRE 2023. In conclusione, il sottoscritto CTU, esaminando la nuova e più recente documentazione medica, riconosce il ricorrente di anni 49, come Parte_1
soggetto INVALIDO con una percentuale di invalidità civile del 100 % con decorrenza da data successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa e precisamente dal mese di DICEMBRE 2023”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il diritto a godere della pensione di inabilità civile da dicembre 2023.
Ferma la decorrenza sopra indicata, risulta invece inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell' alla relativa erogazione. CP_3
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Civ. 9876/2019 tra le più recenti e Cass. n.
5338/2014, Cass. n. 6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
pagina 4 di 6 Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella
(non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della CP_ domanda rivolta ad ottenere la condanna dell' alla erogazione delle prestazioni.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016
n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre
2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
pagina 5 di 6 Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato il 29/05/2024 , nella causa iscritta al n. 5108 /2024 CP_1
R.G.A.C. così provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità civile da dicembre 2023;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna;
- spese compensate tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 31/01/2025 ore 14,40
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 6 di 6