TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/12/2025, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 31/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Donatella Cennamo, all'esito dell'udienza cartolare del 02.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 31/2021 R.
Gen. Aff. Cont., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 di procura a margine all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Muzio Costantina, unitamente al quale elettivamente domicilia in Palma Campania, alla via San Felice, n. 26;
- APPELLANTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in calce all'atto di costituzione in appello, dall' avv. Francesco Nazzaro, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 107,
APPELLATA –
E
CP_2
- APPELLATO CONTUMACE – oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Nola n. 2781/2020;
conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalla sola parte appellata ai fini della partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. del 02.12.2025.
Procedimento N.31/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 1 Svolgimento del processo.
1. La società ha tempestivamente appellato la sentenza n. 2781/2020, Parte_2 pronunciata dal Giudice di Pace di Marigliano, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda dallo stesso proposta nei confronti di
[...]
e di nelle rispettive qualità di compagnia assicurativa e proprietario del CP_1 CP_2 veicolo Opel Agila tg. EC857ZJ, al fine di conseguire la condanna di dette parti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 04.11.2018 alle ore 01.50 circa, allorquando, mentre percorreva regolarmente il tratto autostradale A3 con direzione Napoli (corsia di sorpasso in prossimità degli svincoli Via Marina Porto-Stazione Centrale ad una velocità non superiore ai 90 Km/h), venne urtato dal veicolo di controparte alla ruota anteriore e sul lato destro del veicolo, impattando così sul guardrail posto sulla sinistra della careggiata.
1.1 Nel motivare la sentenza in questa sede impugnata, il primo Giudice aveva ritenuto inammissibile, improponibile e improcedibile la domanda per non aver fornito la prova dell'avvenuta consegna della PEC di costituzione in mora nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo Opel Agila, essendo stata depositata in atti soltanto la ricevuta di accettazione della missiva trasmessa a mezzo PEC alla la quale non costituisce, Controparte_1 ad ogni modo, prova di avvenuta consegna nella casella di posta del destinatario.
1.2. A fondamento dell'interposto gravame, l'appellante ha dedotto che il giudice di pace ha erroneamente ritenuto la quale compagnia assicurativa del veicolo attoreo, Controparte_1 essendo – di contro – l'assicuratrice del veicolo di parte convenuta, avendo l'attore inteso esperire un'azione di responsabilità indiretta;
che, sebbene non siano state depositata la ricevuta di consegna della PEC di costituzione in mora alla la stessa è stata regolarmente Controparte_1 citata nel giudizio di primo grado e in quella sede regolarmente costituitasi. Ha, così, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza appellata e, per l'effetto, la condanna della convenuta assicurazione al risarcimento del danno pari ad euro 27.000,00, oltre a rivalutazione ed interessi legali sino al soddisfo, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
2. Ha resistito al gravame l' in persona del legale rappresentante p.t., la quale, Controparte_1 nel riconoscere la propria posizione di impresa assicuratrice del veicolo convenuto, ha eccepito l'infondatezza dell'esperito gravame, attesa la mancanza di prova in ordine alla consegna della
PEC di messa in mora nei confronti di essa, compagnia del veicolo assuntamente responsabile del sinistro, che costituisce condizione di procedibilità dell'azione risarcitoria esperita;
ha poi contestato la fondatezza nel merito della domanda risarcitoria, prospettando una diversa dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità del veicolo attoreo o. al più, una corresponsabilità paritaria nella causazione dell'evento. Ha, concluso, così, chiedendo in via principale l'integrale conferma
Procedimento N.31/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 2 dell'impugnata pronuncia;
in subordine, il rigetto nel merito della domanda o, ancora, il riconoscimento di un concorso di colpa ex art. 2054 co. 2 c.c., vinte le spese del presente grado di giudizio.
3. Non si costituiva in giudizio, invece, pertanto il giudice, appurata la ritualità CP_2 della notifica dell'atto di impugnazione, ne dichiara la contumacia.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza del 30.03.2021, ritenuta dal giudice istruttore allora titolare del presente procedimento matura per la decisione, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 17.11.2022 e, successivamente, all'udienza del 20.06.2023.
5. Indi, nel subentro della scrivente magistrato, insediatosi solo a far data dal 14.06.2022, la causa,
a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, giunge all'odierna udienza ai sensi il 281 sexies c.p.c. e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'appello è infondato per la ragione assorbente di seguito esposta.
1.1 Costituisce ius receptum che la norma di cui all'art. 145 del D.lgs. n. 209/2005 (che ha sostituito il precedente art. 22 L. n. 990 del 1969, art. 22) nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore e al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell'azione stessa sia nell'ipotesi in cui il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno (che può a sua volta chiamare in giudizio l'assicuratore), che in caso di azione diretta contro l'assicuratore. Trattasi di norma, infatti, che non pone alcuna distinzione in ordine al soggetto contro il quale l'azione è proposta, e mira a favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, concedendo a tal fine all'assicuratore (o all'impresa designata), su cui grava l'obbligo di pagamento dell'indennizzo assicurativo, un adeguato spatium deliberandi (cfr. Cass. civ., Sez.
VI Ord. 13/11/2014, n. 24186).
1.2. Trasponendo il richiamato principio al caso di specie, giova osservare che, sebbene il giudice di prime cure abbia effettivamente confuso la posizione della erroneamente Controparte_1 ritenuta impresa assicuratrice del veicolo attoreo, ha tuttavia – e correttamente – al contempo affermato che la mera ricevuta di accettazione della PEC con cui è stata inoltrata la costituzione in mora all'impresa assicuratrice convenuta, non costituisce prova dell'avvenuta consegna.
Orbene, posto che dalla disamina della documentazione prodotta non si rinviene in atti alcuna prova dell'avvenuta consegna della missiva inoltrata a mezzo PEC all'impresa assicuratrice della convenuta e che l'assolvimento di tale condizione di procedibilità opera tanto nei casi in cui
Procedimento N.31/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 3 l'attore danneggiato agisca con azione di responsabilità diretta nei confronti del proprio assicuratore, quanto nel caso in cui azione sia esperita nei confronti dell'impresa assicuratrice del danneggiante ex art. 148 C.d.S., il Tribunale ritiene non assolta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 145 C.d.S.
1.3 Né vale a superare tale esito la circostanza che l'impresa sia stata Controparte_1 ritualmente citata in giudizio e che, costituendosi, la stessa non abbia eccepito il difetto di notifica, atteso che ciò che difetta nel caso di specie è la prova dell'avveramento della condizione di procedibilità dell'azione e non la prova della regolarità della successiva vocatio in ius.
Peraltro, si badi, che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere imposto al danneggiato dall'attuale art. 145 C.d.S. di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, sicché il giudice di pace ben avrebbe potuto – e dovuto, come nella specie – dichiarare l'improponibilità della domanda a fronte di una missiva trasmessa a mezzo PEC, di cui manca la prova dell'effettiva consegna al destinatario.
2. Donde, l'appello non può che essere rigettato, con consequenziale conferma della pronuncia impugnata.
3. Si dichiara assorbita ogni altra questione.
4. Le spese seguono la integrale soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.), che va condannata a rifondere quelle sostenute dall'appellata liquidate in applicazione Controparte_1 dei parametri minimi, ritenuti nella specie congrui in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, previsti dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022, ivi inclusa per il presente grado la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n.
31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
4.1. Nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellato non avendo la CP_2 stessa svolto attività difensiva in questa sede.
4.2. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Procedimento N.31/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 4 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Persona_1
- rigetta l'appello proposto dalla società in persona del lagale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., e e Controparte_1 Persona_1 per l'effetto, conferma la sentenza n. 2781/2020 del Giudice di Pace di Nola;
- condanna a rifondere nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
- nulla per le spese nel rapporto tra l'appellane e l'appellata contumace.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Nola, 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Procedimento N.31/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Donatella Cennamo, all'esito dell'udienza cartolare del 02.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 31/2021 R.
Gen. Aff. Cont., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 di procura a margine all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Muzio Costantina, unitamente al quale elettivamente domicilia in Palma Campania, alla via San Felice, n. 26;
- APPELLANTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in calce all'atto di costituzione in appello, dall' avv. Francesco Nazzaro, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 107,
APPELLATA –
E
CP_2
- APPELLATO CONTUMACE – oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Nola n. 2781/2020;
conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalla sola parte appellata ai fini della partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. del 02.12.2025.
Procedimento N.31/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 1 Svolgimento del processo.
1. La società ha tempestivamente appellato la sentenza n. 2781/2020, Parte_2 pronunciata dal Giudice di Pace di Marigliano, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda dallo stesso proposta nei confronti di
[...]
e di nelle rispettive qualità di compagnia assicurativa e proprietario del CP_1 CP_2 veicolo Opel Agila tg. EC857ZJ, al fine di conseguire la condanna di dette parti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 04.11.2018 alle ore 01.50 circa, allorquando, mentre percorreva regolarmente il tratto autostradale A3 con direzione Napoli (corsia di sorpasso in prossimità degli svincoli Via Marina Porto-Stazione Centrale ad una velocità non superiore ai 90 Km/h), venne urtato dal veicolo di controparte alla ruota anteriore e sul lato destro del veicolo, impattando così sul guardrail posto sulla sinistra della careggiata.
1.1 Nel motivare la sentenza in questa sede impugnata, il primo Giudice aveva ritenuto inammissibile, improponibile e improcedibile la domanda per non aver fornito la prova dell'avvenuta consegna della PEC di costituzione in mora nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo Opel Agila, essendo stata depositata in atti soltanto la ricevuta di accettazione della missiva trasmessa a mezzo PEC alla la quale non costituisce, Controparte_1 ad ogni modo, prova di avvenuta consegna nella casella di posta del destinatario.
1.2. A fondamento dell'interposto gravame, l'appellante ha dedotto che il giudice di pace ha erroneamente ritenuto la quale compagnia assicurativa del veicolo attoreo, Controparte_1 essendo – di contro – l'assicuratrice del veicolo di parte convenuta, avendo l'attore inteso esperire un'azione di responsabilità indiretta;
che, sebbene non siano state depositata la ricevuta di consegna della PEC di costituzione in mora alla la stessa è stata regolarmente Controparte_1 citata nel giudizio di primo grado e in quella sede regolarmente costituitasi. Ha, così, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza appellata e, per l'effetto, la condanna della convenuta assicurazione al risarcimento del danno pari ad euro 27.000,00, oltre a rivalutazione ed interessi legali sino al soddisfo, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
2. Ha resistito al gravame l' in persona del legale rappresentante p.t., la quale, Controparte_1 nel riconoscere la propria posizione di impresa assicuratrice del veicolo convenuto, ha eccepito l'infondatezza dell'esperito gravame, attesa la mancanza di prova in ordine alla consegna della
PEC di messa in mora nei confronti di essa, compagnia del veicolo assuntamente responsabile del sinistro, che costituisce condizione di procedibilità dell'azione risarcitoria esperita;
ha poi contestato la fondatezza nel merito della domanda risarcitoria, prospettando una diversa dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità del veicolo attoreo o. al più, una corresponsabilità paritaria nella causazione dell'evento. Ha, concluso, così, chiedendo in via principale l'integrale conferma
Procedimento N.31/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 2 dell'impugnata pronuncia;
in subordine, il rigetto nel merito della domanda o, ancora, il riconoscimento di un concorso di colpa ex art. 2054 co. 2 c.c., vinte le spese del presente grado di giudizio.
3. Non si costituiva in giudizio, invece, pertanto il giudice, appurata la ritualità CP_2 della notifica dell'atto di impugnazione, ne dichiara la contumacia.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza del 30.03.2021, ritenuta dal giudice istruttore allora titolare del presente procedimento matura per la decisione, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 17.11.2022 e, successivamente, all'udienza del 20.06.2023.
5. Indi, nel subentro della scrivente magistrato, insediatosi solo a far data dal 14.06.2022, la causa,
a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, giunge all'odierna udienza ai sensi il 281 sexies c.p.c. e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'appello è infondato per la ragione assorbente di seguito esposta.
1.1 Costituisce ius receptum che la norma di cui all'art. 145 del D.lgs. n. 209/2005 (che ha sostituito il precedente art. 22 L. n. 990 del 1969, art. 22) nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore e al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell'azione stessa sia nell'ipotesi in cui il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno (che può a sua volta chiamare in giudizio l'assicuratore), che in caso di azione diretta contro l'assicuratore. Trattasi di norma, infatti, che non pone alcuna distinzione in ordine al soggetto contro il quale l'azione è proposta, e mira a favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, concedendo a tal fine all'assicuratore (o all'impresa designata), su cui grava l'obbligo di pagamento dell'indennizzo assicurativo, un adeguato spatium deliberandi (cfr. Cass. civ., Sez.
VI Ord. 13/11/2014, n. 24186).
1.2. Trasponendo il richiamato principio al caso di specie, giova osservare che, sebbene il giudice di prime cure abbia effettivamente confuso la posizione della erroneamente Controparte_1 ritenuta impresa assicuratrice del veicolo attoreo, ha tuttavia – e correttamente – al contempo affermato che la mera ricevuta di accettazione della PEC con cui è stata inoltrata la costituzione in mora all'impresa assicuratrice convenuta, non costituisce prova dell'avvenuta consegna.
Orbene, posto che dalla disamina della documentazione prodotta non si rinviene in atti alcuna prova dell'avvenuta consegna della missiva inoltrata a mezzo PEC all'impresa assicuratrice della convenuta e che l'assolvimento di tale condizione di procedibilità opera tanto nei casi in cui
Procedimento N.31/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 3 l'attore danneggiato agisca con azione di responsabilità diretta nei confronti del proprio assicuratore, quanto nel caso in cui azione sia esperita nei confronti dell'impresa assicuratrice del danneggiante ex art. 148 C.d.S., il Tribunale ritiene non assolta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 145 C.d.S.
1.3 Né vale a superare tale esito la circostanza che l'impresa sia stata Controparte_1 ritualmente citata in giudizio e che, costituendosi, la stessa non abbia eccepito il difetto di notifica, atteso che ciò che difetta nel caso di specie è la prova dell'avveramento della condizione di procedibilità dell'azione e non la prova della regolarità della successiva vocatio in ius.
Peraltro, si badi, che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere imposto al danneggiato dall'attuale art. 145 C.d.S. di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, sicché il giudice di pace ben avrebbe potuto – e dovuto, come nella specie – dichiarare l'improponibilità della domanda a fronte di una missiva trasmessa a mezzo PEC, di cui manca la prova dell'effettiva consegna al destinatario.
2. Donde, l'appello non può che essere rigettato, con consequenziale conferma della pronuncia impugnata.
3. Si dichiara assorbita ogni altra questione.
4. Le spese seguono la integrale soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.), che va condannata a rifondere quelle sostenute dall'appellata liquidate in applicazione Controparte_1 dei parametri minimi, ritenuti nella specie congrui in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, previsti dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022, ivi inclusa per il presente grado la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n.
31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
4.1. Nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellato non avendo la CP_2 stessa svolto attività difensiva in questa sede.
4.2. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Procedimento N.31/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 4 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Persona_1
- rigetta l'appello proposto dalla società in persona del lagale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., e e Controparte_1 Persona_1 per l'effetto, conferma la sentenza n. 2781/2020 del Giudice di Pace di Nola;
- condanna a rifondere nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
- nulla per le spese nel rapporto tra l'appellane e l'appellata contumace.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Nola, 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Procedimento N.31/2021 R.G. – Sentenza - Pag. 5