Articolo 1 della Legge 4 novembre 1950, n. 1092
Versione
1 febbraio 1951
Art. 1. Articolo unico.

I vincitori di concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione artistica la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell' art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335 , e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli degli insegnanti degli Istituti cennati con la decorrenza piu' utile, in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei riguardi dei direttori e degli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica designati per la nomina senza concorso, la cui nomina in ruolo fu ritardata perche' gli interessati erano celibi.

Entrata in vigore il 1 febbraio 1951
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente