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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^ Civile, composto
dai Signori Magistrati:
1) Dott.ssa Caterina Santinello Presidente
2) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice
3) Dott.ssa Paola Rossi Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento n. 7-1/2025 anno r.g. p.u.
promosso da
– – Parte_1 Parte_2 Pt_3
– –
[...] Parte_4 Parte_5
nei confronti di
Controparte_1
1 Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che versi Controparte_1 effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i ricorrenti sono cinque lavoratori che vantano crediti per retribuzione e TFR nei confronti della convenuta per oltre euro 130.000, che derivano dal mancato adempimento di un “piano di rientro” concordato con l'ex datore di lavoro;
dalle informazioni acquisite d'ufficio è inoltre emerso un debito nei confronti di di euro 957.000 e un ulteriore Controparte_2 debito nei confronti di di euro 7.200, oltre all'emanazione CP_3 nel 2024 di tre decreti ingiuntivi in favore di lavoratori diversi dai ricorrenti. Lo stato di insolvenza è ulteriormente corroborato dalla circostanza che l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio 2022 e riporta una perdita di esercizio di euro
143.000. Lo stato di insolvenza è infine confermato dalla stessa convenuta che si è costituita in giudizio e, in udienza, non si è opposta all'apertura della liquidazione giudiziale;
2 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] con sede legale in Abano Terme (PD), Controparte_1
Piazza Dondi Dall'Orologio nr. 8, cod. fisc. , avente P.IVA_1 ad oggetto il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti, articoli, attrezzature, accessori per saloni di acconciatura, estetica e strutture alberghiere, legalmente rappresentata da nato a [...] il [...], residente a [...]CP_4
Carrare (PD) in Via Da Rio nr. 36;
nomina
la dott.ssa Paola Rossi Giudice Delegato per la procedura
nomina
il dott. Curatore, cod. fisc. , Persona_1 C.F._1 con studio in VIA ALESSIO, 12 - 35121 PADOVA (PD), che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
3 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 30.05.2025 alle ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
4 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone
5 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Santinello
Il Giudice estensore
Dott.ssa Paola Rossi
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