Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
Le disposizioni che regolano il trattamento economico e normativo del personale sanitario delle unità sanitarie locali a rapporto convenzionale, ancorché gli accordi che le contengono, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, siano recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, conservano la loro natura negoziale e privatistica, sicché la loro interpretazione, riservata al giudice del merito, è soggetta ai criteri legali di ermeneutica contrattuale - fra i quali ha carattere prioritario quello letterale (art. 1362 cod. civ.) - ed è censurabile, in sede di legittimità, per violazione dei criteri predetti, oltre che per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda proposta da un medico nei confronti di un'Azienda Usl, intesa ad ottenere il pagamento, a decorrere dal 1 gennaio 1995, tra gli emolumenti forfettari aggiuntivi per le prestazioni di "particolare impegno professionale" previsti dall'art. 17, comma secondo, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996 e reso esecutivo con d.P.R. 29 luglio 1996, n. 500, emolumenti da calcolare sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30 del medesimo accordo - che, al comma primo, fa riferimento al compenso forfettario orario, e, al comma secondo, agli incrementi di anzianità - anche di questi ultimi, oltre che dei primi. I giudici di merito, in proposito, con una valutazione ritenuta dalla S.C. plausibile e coerente, avevano ritenuto il compenso orario cui fa riferimento l'art. 17, comma secondo consistente nel solo compenso forfettario orario,di cui al primo comma dell'art. 30, e non anche gli incrementi di anzianità, previsti dal comma secondo dello stesso art. 30.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4941 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN OR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISITRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BURLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
USSL/6 VICENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO CAMPESAN, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10/99 del Tribunale di VICENZA, depositata il 17/04/99 - R.G.N. 38/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato ROMOLI;
udito l'Avvocato ROMANELLI per delega CAMPESAN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La dott.ssa VI OM proponeva appello innanzi al tribunale di Vicenza, sezione lavoro, avverso la sentenza n. 414/97 pronunciata il 23.12.1997 - 28.1.1998 dal Pretore di Vicenza. in funzione di giudice del lavoro, che aveva rigettato la domanda da lei proposta nei confronti dell'Azienda USL n. 6 di Vicenza al fine di ottenere il pagamento, a decorrere dal 1^ gennaio 1995, degli emolumenti forfettari aggiuntivi per le prestazioni "di particolare impegno professionale" (p.p.i.p.), previsti dall'art. 17. comma 2. dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2.2.1996 (reso esecutivo con D.P.R. 29.7.1996 n. 500). Tali emolumenti aggiuntivi dovevano essere calcolati sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30 del medesimo accordo e dovevano comprendere, come richiesto, tutte le maggiorazioni ed integrazioni contemplate da tale norma, e quindi anche gli incrementi di anzianità previsti dall'ari.
30. comma 2. cit.. L'Azienda USLL. n. 6 aveva invece corrisposto detti compensi aggiuntivi per le p.p.i.p., senza considerare tuttavia gli incrementi per l'anzianità.
Il Pretore, condividendo la soluzione prospettata dall'ente pubblico, aveva ritenuto che dall'interpretazione letterale della norma si ricavava che l'emolumento forfettario preteso, da calcolare sul "compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30", non poteva comprendere anche gli scatti di anzianità di cui al secondo comma del detto art. 30. giacché questa norma disciplinava vari "compensi", mentre il riferimento al solo "compenso orario" evidenziava che il medesimo si riferisse esclusivamente a quello previsto al primo comma, l'unico in cui era contenuta l'espressione "compenso ... orario". Questa interpretazione era avvalorata da quella desumibile dal precedente accordo integrativo concluso dalle organizzazioni di categoria e reso esecutivo con D.P.R. n. 316/90, il quale prevedeva anch'esso, agli artt. 19 e 32, un trattamento economico forfettario aggiuntivo per gli interventi di particolare impegno professionale analogo a quello poi riconosciuto dal successivo accordo del 2.2.1996. agli artt. 17 e 30. L'art. 32 contemplava, come il successivo art. 30. incrementi periodici di anzianità. previsti per fasce biennali, ma con ulteriore accordo integrativo, recepito nel D.P.R. 13.3.1992 n. 259, le parti avevano modificato l'art. 19, precisando che l'emolumento forfettario aggiuntivo era calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'art. 32, in tal modo escludendo dalla base del calcolo le maggiorazioni per l'anzianità.
Con l'atto di appello la dott.ssa VI affermava che, contrariamente all'opinione del Pretore, il riferimento fatto all'intero art. 30, senza alcuna limitazione, comportava necessariamente che il compenso forfettario dovesse essere determinato considerando anche gli scatti di anzianità, disciplinati dal medesimo art. 30. e comunque era indiscusso che il salario dovuto nel settore (analogo) del lavoro subordinato dovesse comprendere unitariamente anche gli incrementi di anzianità. D'altra parte gli altri tipi di compensi riconosciuti dal D.P.R. n. 500/96 erano previsti da distinte disposizioni, sicché anche il richiamo all'art. 30. contenuto nell'art. 19, doveva essere interpretato come riferito al compenso complessivamente disciplinato da tale norma. L'erroneità della interpretazione data dal primo giudice, inoltre, emergeva dal fatto che. qualora solo il compenso base previsto dal primo comma dell'art. 30 fosse richiamato dall'art. 17. comma 2, l'emolumento aggiuntivo non sarebbe applicabile per le p.p.i.p. effettuate nei giorni festivi o nelle ore notturne, tenuto conto che le maggiorazioni per tali prestazioni, secondo i commi 6 e 7 dello stesso art. 30, dovevano essere calcolate anch'esse sul compenso base orario. Anche il riferimento fatto dal Pretore al precedente accordo integrativo ed alla modifica apportata con il D.P.R. n. 259/92 avvaloravano l'interpretazione sostenuta dall'appellante. Infatti, se nell'art. 17 del nuovo accordo del 1996 era stata omessa la parola "iniziale", che era stata inserita invece dal D.P.R. n. 259/92 nell'art. 19 a fianco del termine "compenso orario" al fine specifico di precisare, secondo la volontà delle parti, la base su cui calcolare il compenso aggiuntivo, detta omissione doveva ritenersi conseguente ad una espressa volontà delle parti, che questa volta quindi avevano inteso fare riferimento all'intero compenso disciplinato dall'art. 30. e non al solo compenso orario iniziale.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva che. in riforma della sentenza di primo grado, venisse accertato il suo diritto a percepire i compensi per le prestazioni speciali da lei effettuate dal 1^ gennaio 1995, secondo i coefficienti riportati nella tabella allegata al ricorso di primo grado, con la conseguente condanna dell'Azienda USLL n. 6 al pagamento delle relative differenze retributive dovute fino al 31.12.1996, con la rivalutazione e gli interessi.
L'Azienda USLL n. 6 di Vicenza, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dei motivi dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza del 17-26 aprile 1999 il tribunale rigettava l'appello condannando l'appellante alle spese di giudizio.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la d.ssa VI con due motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso la Azienda USLL intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seg. c.c.: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", dolendosi in particolare del fatto che la sentenza impugnata avrebbe trascurato il canone dell'interpretazione letterale procedendo alla valutazione del comportamento complessivo delle parti, che rappresenta un criterio ermeneutico soltanto sussidiano.
Con il secondo motivo la ricorrente allega analoga denuncia, ma facendo riferimento in particolare al secondo comma dell'art. 1362 c.c.. Si duole del fatto che il tribunale abbia frainteso la portata della precedente normativa contrattuale che viceversa confermerebbe l'interpretazione sostenuta dalla ricorrente stessa fin dal ricorso introduttivo del giudizio.
2. Il ricorso - i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi - è infondato.
2.1. La questione dibattuta in questo giudizio concerne l'esatta interpretazione dell'art. 17, comma 2, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2.2.1996 (reso esecutivo con D.P.R. 29.7.1996 n. 500). disposizione questa che - in riferimento alle c.d.
prestazioni di particolare impegno professionale (p.p.i.p.) del medico convenzionato - prevede che per l'espletamento di tali interventi allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione". Il successivo art. 30 prevede al primo comma il "compenso forfettario orario" ed al secondo comma gli "incrementi di anzianità".
Tra le parti si controverte in ordine alla portata di questo richiamo dell'art. 30 contenuto nel secondo comma dell'art. 17. In particolare ci si è chiesto - come problema esegetico - se il "compenso orario" di cui parla l'art. 17. secondo comma, consista nel solo "compenso forfettario orario del primo comma dell'art. 30 (come ha sostenuto e sostiene l'Azienda intimata) ovvero anche negli "incrementi di anzianità", come ha ritenuto e ritiene la ricorrente.
2.2. Ciò posto, deve innanzi tutto ribadirsi il principio già più volte affermato da questa Corte (Cass. 19 settembre 1991 n. 9783 e più recentemente Cass. 5 agosto 2000 n. 10327) secondo cui le disposizioni che regolano il trattamento economico e normativo dei personale sanitario delle UU.SS.LL. a rapporto convenzionale, ancorché gli accordi che le contengono, stipulati ai sensi dell'art. 48 l. 23 dicembre 1978 n. 833. siano recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, conservano la loro natura negoziale e privatistica, sicché la loro interpretazione, riservata al giudice del merito, è soggetta ai criteri legali di ermeneutica contrattuale - fra i quali ha carattere prioritario quello letterale (art. 1362 c.c.) - ed è censurabile. in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri predetti, oltre che per vizi di motivazione.
Il controllo quindi invocato dalla ricorrente nei suoi due motivi di ricorso non può che riguardare esclusivamente l'esatta applicazione dei canoni interpretativi e la sufficienza e non contraddittorietà della motivazione.
2.3. Può allora innanzi tutto rilevarsi che il tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 1362 c.c. allegato dalla ricorrente come canone legale di interpretazione che nella specie sarebbe stato violato.
Ed infatti il tribunale non ha affatto pretermesso - come viceversa sostiene la difesa della ricorrente - l'interpretazione letterale, che costituisce il canone interpretativo primario. Anzi il tribunale parte proprio dall'interpretazione letterale dell'art. 17, secondo comma, cit., che però ritiene di per sè sola insufficiente. Questa valutazione è sufficientemente e non contraddittoriamente motivata perché si regge sul rilievo che l'art. 17 fa riferimento al "compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30", disposizione quest'ultima - osserva il tribunale - che regola anche istituti diversi dal compenso orario medesimo. In sostanza - ha ritenuto il tribunale - il testo letterale dell'art. 17 cit. non consente un'interpretazione chiara ed univoca del riferimento ivi contenuto al "compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30": sicché - evidenzia sempre il tribunale - il semplice richiamo letterale a questa disposizione non è sufficiente per farne discendere che l'emolumento aggiuntivo in questione dovesse essere necessariamente calcolato sul compenso risultante dall'intero contenuto dell'art. 30. il quale riguarda anche istituti diversi dal compenso orario medesimo.
Pertanto è giustificato il ricorso al canone suppletivo costituito dal comportamento delle parti contrattuali.
2.4. A tal proposito il tribunale ha fatto riferimento al precedente accordo collettivo del 1990, contenente disposizioni del tutto analoghe in materia di riconoscimento, per le prestazioni di particolare impegno professionale, di un emolumento forfettario aggiuntivo da calcolare sul compenso orario. In quel caso le parti, essendo sorti contrasti (anche) sull'interpretazione da dare a tale norma, avevano stipulato l'accordo integrativo reso esecutivo dal D.P.R. n. 259/1992 che. indicando l'interpretazione autentica da attribuire all'art. 19, ha precisato che l'emolumento suddetto andava calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'art. 32, e quindi non comprensivo degli incrementi periodici per fasce biennali di anzianità previsti dal 3^ comma del medesimo art. 32.
Orbene, esistendo una chiara correlazione tra gli artt. 19 e 32 del primo accordo e gli artt. 17 e 30 del secondo, la cui formulazione e quasi identica, almeno in relazione al compenso aggiuntivo per le prestazioni di particolare impegno professionale, è plausibile - come hanno ritenuto i giudici di merito - che l'omessa aggiunta dell'aggettivo "iniziale" a fianco del "compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30" stesse a significare che all'atto di stipulare l'accordo del 2.2.1996 le parti avevano ritenuto superfluo ripetere questa precisazione, poiché riguardante un dubbio interpretativo ormai superato e già definitivamente chiarito con l'interpretazione autentica effettuata dal D.P.R. n. 259 del 1992. In sostanza il tribunale ha rilevato che nell'accordo del 1990 gli artt. 19 e 32 recavano una disciplina dell'"emolumaneto forfettario aggiuntivo" che presentava gli stessi elementi di ambiguità di quelli della successiva e del tutto analoga disciplina dello stesso istituto quale posta dagli artt. 17 e 30 del successivo accordo del 1996. Tra queste due normative si colloca l'accordo integrativo del 1992 che, intervenendo sull'art. 19 dell'accordo del 1990, chiarisce (all'art. 1) che il compenso orario è quello "iniziale" sicché certamente non rilevano gli incrementi di anzianità. Questa disposizione vale - secondo il tribunale - a chiarire la portata del precedente art. 19 cit., ma getta anche luce sul successivo art. 17, in ragione del fatto che ha la stessa formulazione della disposizione precedente: sicché si sarebbe avuto in realtà un continuum normativo.
In questa valutazione, plausibile e coerente, non c'è elemento alcuno di contraddittorietà e le critiche ad essa rivolte dalla ricorrente non vanno al di là della mera contrapposizione di una diversa interpretazione secondo cui invece le parti contrattuali inizialmente (nell'accordo del 1990) avrebbero voluto includere gli incrementi di anzianità, poi (nell'accordo integrativo del 1992) escluderli, ed infine includerli nuovamente con l'accordo del 1996. Interpretazione questa che parimenti può dirsi plausibile (anche se, in vero, più contorta perché sconta un fare e disfare ad opera delle parti contrattuali), ma il vizio di motivazione della sentenza di merito che abbia proceduto all'interpretazione di una norma contrattuale collettiva non può consistere nella mera contrapposizione di un diverso (seppur possibile) percorso esegetico rispetto a quello seguito dal giudice di merito, bensì nel rilevo di incoerenze e contraddittorietà nelle argomentazioni, ancorché di fatto, poste a sostegno dell'interpretazione da tale giudice accolta.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questui giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003